Bruxelles, 3.2.2023

COM(2023) 55 final

2023/0019(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam 1 ("l'accordo") in relazione alla prevista adozione di una decisione del comitato per il commercio che modifica il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ("l'accordo") è stato firmato il 30 giugno 2019. L'accordo è stato adottato mediante la decisione (UE) 2020/753 del Consiglio del 30 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

2.2.Il comitato per il commercio e il comitato doganale

Il comitato per il commercio è stato istituito a norma dell'articolo 17.1 ("Comitato per il commercio") dell'accordo. Fra le altre responsabilità il comitato per il commercio sorveglia e coordina i lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo, raccomanda a tali organismi i provvedimenti necessari e valuta e adotta decisioni, nei casi previsti dal presente accordo, su qualsiasi questione ad esso sottoposta da tali organismi.

L'articolo 36 ("Comitato doganale") del protocollo 1 dell'accordo dispone che "Il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) del presente accordo può riesaminare le disposizioni del presente protocollo e presentare una proposta di decisione per l'adozione da parte del comitato per il commercio al fine di apportarvi modifiche".

2.3.L'atto previsto del comitato per il commercio che modifica il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

A norma dell'articolo 36 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale presenta con procedura scritta al comitato per il commercio una proposta di decisione che modifica il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, e i relativi allegati. Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare detta decisione con procedura scritta successivamente alla seconda riunione che si è tenuta il 25 ottobre 2022.

Scopo dell'atto previsto è modificare il protocollo 1 dell'accordo con riguardo ai seguenti elementi:

aggiornare il protocollo 1 all'ultima versione della nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (il "sistema armonizzato");

chiarire il termine "individuale" nella norma relativa ai prodotti classificati nel capitolo 19 del sistema armonizzato;

aggiungere una norma relativa ai prodotti classificati nel capitolo 41 del sistema armonizzato;

aggiungere una norma relativa ai prodotti a maglia della voce 6212 del sistema armonizzato;

chiarire l'applicazione delle tolleranze per i prodotti tessili classificati nel capitolo 62 del sistema armonizzato.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 17.1 dell'accordo.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente decisione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 17.1 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato per il commercio va a modificare l'allegato II del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2023/0019 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio 3 , del 30 marzo 2020, l'Unione ha concluso tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

(2)A norma dell'articolo 36 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale può presentare una proposta di decisione per riesaminare le disposizioni del protocollo 1 affinché il comitato per il commercio la adotti.

(3)A norma dell'articolo 17.1 (Comitato per il commercio) dell'accordo, il comitato per il commercio valuta e adotta le decisioni conformemente a quanto disposto dall'accordo, relativamente alle questioni ad esso sottoposte dal comitato doganale.

(4)Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato II del protocollo 1.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio sarà vincolante per l'Unione.

(6)Il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). La decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell'ultima versione del SA.

(7)Nell'allegato II del protocollo 1 non figurano condizioni affinché si possano considerare i prodotti a maglia della voce 6212 sufficientemente lavorati o trasformati. La norma del capitolo 62 nell'allegato II del protocollo 1 non può essere applicata a tali prodotti poiché è limitata ai prodotti "diversi da quelli a maglia". Bisogna pertanto aggiungere una norma specifica per i prodotti a maglia della voce 6212.

(8)Nella pertinente colonna dell'allegato II del protocollo 1 non figurano le lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 41. Bisogna aggiungere tali elementi.

(9)Il termine "individuale" nella terza e quarta condizione delle lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti del capitolo 19 nell'allegato II del protocollo 1 può essere interpretato in modi diversi per quanto riguarda il contenuto dei materiali del capitolo 4 e dello zucchero. Al fine di chiarire la norma si dovrebbe sopprimere il termine "individuale" in entrambe le occorrenze.

(10)Le tolleranze per i prodotti tessili del capitolo 62 dell'allegato II del protocollo 1 non sono indicate nelle diverse norme alternative delle lavorazioni o trasformazioni richieste. Occorre pertanto correggere il riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale e nel comitato per il commercio possono concordare modifiche tecniche minori della decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.

Bruxelles, 3.2.2023

COM(2023) 55 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa


DECISIONE n. 2022/01

del comitato per il commercio

del ...

che modifica l'allegato II (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste) del protocollo 1, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Il comitato per il commercio,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (nel prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, del protocollo 1, e l'articolo 17.1, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)Il paragrafo 1 dell'articolo 36 del protocollo 1 dispone che il comitato doganale può riesaminare le disposizioni del protocollo 1 e presentare una proposta di decisione affinché il comitato per il commercio la adotti.

(2)Il paragrafo 1 dell'articolo 17.4 dell'accordo dispone che il comitato per il commercio ha il potere di adottare decisioni vincolanti nei casi previsti dall'accordo.

(3)Il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). Le parti dell'accordo hanno concordato di aggiornare l'allegato II del protocollo 1 contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste al fine di riflettere le modifiche apportate al SA 2022.

(4)Nell'allegato II del protocollo 1 non figurano condizioni affinché si possano considerare i prodotti a maglia della voce 6212 sufficientemente lavorati o trasformati. La norma del capitolo 62 nell'allegato II del protocollo 1 non può essere applicata a tali prodotti poiché è limitata ai prodotti "diversi da quelli a maglia". Bisogna pertanto aggiungere una norma specifica per i prodotti a maglia della voce 6212.

(5)Nella pertinente colonna dell'allegato II del protocollo 1 non figurano le lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 41. Bisogna aggiungere tali elementi.

(6)Il termine "individuale" nella terza e quarta condizione delle lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti del capitolo 19, nell'allegato II del protocollo 1, può essere interpretato diversamente per quanto riguarda il contenuto dei materiali del capitolo 4 e dello zucchero. Al fine di chiarire la norma si dovrebbe sopprimere il termine "individuale" in entrambe le occorrenze.

(7)Le tolleranze per i prodotti tessili del capitolo 62 dell'allegato II del protocollo 1 non sono indicate nelle diverse norme alternative delle lavorazioni o trasformazioni richieste. Occorre pertanto correggere il riferimento.

(8)L'allegato II del protocollo 1 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II del protocollo 1 dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles e Hanoi, il [inserire data]

Per il Comitato per il commercio

I copresidenti

-----------------------------------------        ----------------------------------------------------------

ALLEGATO

L'allegato II del protocollo 1 è così modificato:

(1)nella riga relativa alla voce "0305", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura";

(2)nella riga relativa alla voce "ex 0306", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia";

(3)nella riga relativa alla voce "ex 0307", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura";

(4)nella riga relativa alla voce "ex 0308", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura;";

(5)tra la riga relativa alla voce "ex 0308" e la riga relativa alla voce "ex capitolo 4" è aggiunta la nuova riga seguente:

"0309

farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, adatti al consumo umano

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.";

(6)nella riga relativa alla voce "ex capitolo 15", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:";

(7)nella riga relativa alla voce "1516 e 1517", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati;

margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 1516";

(8)nella riga relativa alla voce "capitolo 16", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti";

(9)nella riga relativa alla voce "capitolo 19", nella colonna "Lavorazioni o trasformazioni richieste", il testo è sostituito dal seguente:

"Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

— il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

— il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale; e

— il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.";

(10)nella riga relativa alla voce "ex capitolo 24", nella colonna "Descrizione del prodotto", il testo è sostituito dal seguente:

"Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, contenenti o non contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano; eccetto:";

(11)tra la riga relativa alla voce "ex 2402" e la riga relativa alla voce "ex capitolo 25" sono aggiunte le quattro nuove righe seguenti:

"2404 12

Prodotti destinati all'inalazione senza combustione, non contenenti tabacco o tabacco ricostituito, e contenenti nicotina

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2404 19

Cartucce e ricariche, piene, per sigarette elettroniche

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2404 91

Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione orale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

— il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale; e

— il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.

2404 92,

2404 99

Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione transdermica e per applicazione diversa dall'applicazione orale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto";

(12)tra la riga relativa alla voce "ex capitolo 38" e la riga relativa alla voce "3823" sono aggiunte le due nuove righe seguenti:

"ex 3816

Pigiata di dolomite

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; o 
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3822

Kit per test diagnostici della malaria

Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.";

(13)nella riga relativa alla voce "ex capitolo 41", nella colonna "Lavorazioni o trasformazioni richieste", il testo è sostituito dal seguente:

"Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto";

(14)nella riga relativa alla voce "ex capitolo 62", nella colonna "Lavorazioni o trasformazioni richieste", il testo è sostituito dal seguente:

"Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (3), (5); o

confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3), (5)";

(15)fra la riga relativa alle voci "ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211" e la riga relativa alle voci "ex 6210 ed ex 6216", sono aggiunte le tre nuove righe seguenti:

"ex 6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

- - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio). (7)(10)

- Altri

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta). (10)";

(16)nella riga relativa alla voce "6306", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio";

(17)nella riga relativa alla voce "7019", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)";

(18)nella riga relativa alla voce "8539", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED);";

(19)nella riga relativa alla voce "8548", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo.";

(20)tra la riga relativa alla voce "8548" e la riga relativa alla voce "capitolo 86" è aggiunta la nuova riga seguente:

"8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.";

(21)tra la riga relativa alla voce "9002" e la riga relativa alla voce "capitolo 91" è aggiunta la nuova riga seguente:

"ex 9021

Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture e per apparecchi dentali:

- Chiodi, punte, puntine da disegno, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

- Articoli filettati e non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, esclusi tirafondi, viti per legno, ganci a vite e anelli a vite, rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, ribadini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

- Titanio e lavori di titanio, compresi cascami e avanzi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.";

e

(22)nella riga relativa alla voce "capitolo 94", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

"Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.".