COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.12.2023
COM(2023) 787 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa
dei cittadini europei
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.12.2023
COM(2023) 787 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa
dei cittadini europei
Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei 1 ("regolamento ICE") è in applicazione dal 1º gennaio 2020. Questo secondo regolamento ICE ha fatto seguito a un'ampia riforma legislativa che ha colmato le lacune emerse nell'applicazione del primo regolamento ICE ( regolamento (UE) n. 211/2011 2 ). Le norme riviste mirano "a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa, di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori e a rafforzarne il monitoraggio, al fine di realizzarne appieno il potenziale come strumento per promuovere il dibattito" 3 .
L'articolo 25 del regolamento ICE impone alla Commissione di riesaminare periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) e di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento ICE entro il 1º gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. La presente relazione valuta l'applicazione del regolamento ICE e il funzionamento dello strumento ICE dal 1º gennaio 2020. Illustra le azioni che la Commissione intende intraprendere per migliorare ulteriormente l'attuazione del regolamento ICE e il funzionamento dell'ICE alla luce dei risultati del riesame e delle richieste dei portatori di interessi. La presente relazione affronta anche varie questioni incluse nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sull'attuazione dei regolamenti riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei 4 e integra la risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento europeo 5 .
Per valutare l'efficacia delle norme riviste la Commissione ha svolto una serie di consultazioni che servissero di base fattuale per la presente relazione 6 : consultazioni con organizzatori di ICE (sondaggio online e interviste 7 ), sondaggio online rivolto alle autorità degli Stati membri con responsabilità connesse all'attuazione del regolamento ICE 8 , sondaggio online rivolto ai cittadini 9 , sondaggio in uscita rivolto ai firmatari di ICE che si sono serviti del sistema centrale di raccolta elettronica della Commissione 10 . Nel processo di riesame la Commissione si è concentrata sulle ICE registrate dal 1º gennaio 2020 e sulle ICE registrate a norma del primo regolamento ICE che al 1º gennaio 2020 erano ancora in corso in diverse fasi della procedura.
2.PANORAMICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Benché le norme riviste avessero appena iniziato a essere applicate allo scoppio della pandemia di COVID-19, questa ha compromesso considerevolmente la capacità di condurre campagne nell'UE per le ICE in corso all'epoca. La tabella 1 illustra l'impatto negativo prodotto sull'ICE dalla pandemia di COVID-19. Nel 2020, quando hanno iniziato a essere applicate le norme riviste, era richiesta la registrazione solo per cinque nuove ICE. Le misure temporanee 11 proposte dalla Commissione e adottate dai colegislatori il 15 luglio 2020 hanno limitato l'impatto della pandemia sulle ICE. Dopo che la situazione sanitaria è migliorata, si sono già potuti osservare sviluppi positivi, con un numero crescente di richieste di registrazione e numeri record di ICE che hanno raccolto almeno un milione di firme e, di conseguenza, un numero record di risposte della Commissione alle ICE.
Tabella 1 - Panoramica delle ICE nel periodo di riferimento
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
TOTALE 2020-2023 |
|
|
Richieste di registrazione |
5 |
11 |
11 |
13 |
40 |
|
ICE registrate |
5 |
11 |
10 |
11 |
37 12 |
|
ICE rifiutate 13 |
1 |
1 |
|||
|
Ritirate dopo la valutazione iniziale della Commissione |
1 |
1 |
|||
|
Valide e presentate |
2 |
1 |
3 |
6 |
|
|
Verifica effettuata con successo, non ancora presentate alla Commissione |
2 14 |
||||
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Con risposta |
2 |
4 |
6 15 |
Nel periodo di riferimento i cittadini e la società civile hanno potuto beneficiare degli effetti positivi delle precedenti ICE andate a buon fine. Come seguito concreto dato alla prima ICE andata a buon fine ("Right2Water"), la direttiva riveduta sull'acqua potabile 16 , che doveva essere recepita nell'ordinamento nazionale dagli Stati membri entro il 12 gennaio 2023, sta migliorando l'accesso all'acqua anche da parte dei gruppi vulnerabili ed emarginati. In risposta all'ICE andata a buon fine "Vietare il glifosato", il 27 marzo 2021 è entrato in vigore il regolamento relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 17 , che offre ai cittadini accesso automatico a tutte le informazioni e a tutti gli studi presentati dall'industria nel processo di valutazione del rischio.
Il secondo regolamento ICE è stato accompagnato dall'introduzione di una nuova generazione di sistemi informatici volti a sostenere il funzionamento dell'ICE: il sistema centrale di raccolta elettronica, il servizio di scambio di file 18 , il forum ICE rinnovato e il nuovo registro e il nuovo sito web dell'ICE 19 . Durante il periodo di riferimento tali sistemi sono stati ulteriormente migliorati in consultazione con gli utenti e i portatori di interessi. Come deciso dai colegislatori nell'ambito della riforma dell'ICE, sono stati gradualmente eliminati i sistemi individuali di raccolta elettronica che erano stati utilizzati quando un sistema centrale vero e proprio non era ancora disponibile 20 .
3.VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ICE
3.1.Il processo dell'ICE in sintesi
Il processo dell'ICE si articola in più fasi. Per lanciare un'iniziativa dei cittadini bisogna costituire un "gruppo di organizzatori". Prima che gli organizzatori possano cominciare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini, l'iniziativa proposta deve essere presentata alla Commissione perché valuti se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione. Una volta confermata la registrazione, gli organizzatori dispongono di sei mesi di tempo per iniziare la raccolta delle firme. Devono raccogliere un milione di firme entro 12 mesi e raggiungere le soglie richieste in almeno 7 Stati membri. Dopo che le firme raccolte saranno state verificate dalle autorità nazionali e dopo avere ricevuto la conferma che le soglie sono state raggiunte, gli organizzatori dell'ICE possono presentare l'iniziativa alla Commissione affinché la esamini e dia una risposta ufficiale.
3.2.Diritto di sostenere un'ICE
Età minima per sostenere le ICE
Prima del 1º gennaio 2020 l'età per sostenere le ICE era inferiore a 18 anni in tre Stati membri, in linea con l'età per votare alle elezioni del Parlamento europeo (16 anni in Austria e a Malta e 17 in Grecia). Per rafforzare la partecipazione dei giovani cittadini alla vita democratica dell'Unione europea, il regolamento ICE consente agli Stati membri di abbassare a 16 anni l'età minima per sostenere le ICE conformemente al rispettivo diritto nazionale. Da quando è stata introdotta tale disposizione, l'età minima richiesta per sostenere le ICE è stata abbassata a 16 anni in tre Stati membri: Estonia (dal 1º gennaio 2020), Germania (dal 1º gennaio 2023) e Belgio (dal 1º maggio 2023), il che significa che adesso sono sei gli Stati membri in cui l'età minima per sostenere le ICE è inferiore a 18 anni. Inoltre la Finlandia ha indicato piani per abbassare a 16 anni l'età minima di sostegno per le ICE e l'Irlanda ha annunciato piani volti a esaminare l'abbassamento dell'età minima per votare. La tabella 2 fornisce una panoramica dell'età minima per sostenere le ICE nei 27 Stati membri dell'UE.
Tabella 2 - Età minima per sostenere un'ICE – situazione (giugno 2023)
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18 anni |
BG, CZ, DK, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE |
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17 anni |
EL |
|
16 anni |
BE, DE, EE, MT, AT |
Nei riscontri dati, 15 Stati membri hanno comunicato che al momento non prevedevano di abbassare a 16 anni l'età minima di sostegno, mentre altri tre (Lettonia, Slovenia e Slovacchia) non avevano preso alcuna decisione al riguardo.
Il 75 % degli organizzatori di ICE coinvolti nel sondaggio 21 ritiene che per il successo delle ICE sia importante ridurre a 16 anni l'età minima di sostegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia i cittadini che hanno partecipato al sondaggio online hanno espresso pareri contrastanti su questo punto: il 52 % si è detto favorevole ad abbassare a 16 anni l'età minima di sostegno, ma il 46 % ha ritenuto che 18 anni sia l'età minima di sostegno adeguata.
Gruppo di organizzatori
Una condizione per lanciare un'ICE è costituire un gruppo di organizzatori composto da almeno sette cittadini dell'UE che devono i) essere residenti in sette diversi Stati membri dell'UE e ii) avere raggiunto l'età per votare alle elezioni del Parlamento europeo.
Grafico 1- Distribuzione degli organizzatori per cittadinanza e residenza (primi tre Stati membri) 22
Dalla distribuzione per fascia di età (cfr. allegato, grafico 5) emerge una rappresentanza equilibrata nelle varie fasce, con una buona rappresentanza dei giovani (il 21 % al di sotto dei 30 anni e il 50 % al di sopra dei 40 anni).
Il nuovo regolamento ICE permette di creare un'entità giuridica per gestire un'ICE; tuttavia solo due organizzatori hanno indicato di averne costituita una e di averla trovata complessivamente utile. Tra le motivazioni addotte da coloro che non si sono avvalsi di tale possibilità figurano l'onere amministrativo, i costi associati e i ritardi procedurali nella creazione di tali entità giuridiche.
3.3.Fase di registrazione
Da quando hanno iniziato a essere applicate le norme riviste, la Commissione ha ricevuto 40 richieste di registrazione di ICE. Durante il periodo di riferimento la Commissione ha registrato 37 ICE in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento ICE, anche in ragione della procedura in due fasi 23 che permette agli organizzatori di riesaminare iniziative che altrimenti non potrebbero essere registrate perché esulano (parzialmente) dalla competenza della Commissione. Tale procedura ha dimostrato la propria utilità permettendo infine di registrare integralmente 8 ICE. In ultima analisi è stata rifiutata solo 1 richiesta di registrazione. Un'altra richiesta è stata ritirata dagli organizzatori dopo la valutazione iniziale della Commissione.
Per garantire il corretto svolgimento del processo di registrazione entro i tempi ristretti previsti dal regolamento ICE, nell'ambito della richiesta di registrazione gli organizzatori devono presentare prove esaustive che attestino il soddisfacimento dei requisiti amministrativi.
L'83 % degli organizzatori partecipanti al sondaggio 24 ai quali si applicavano le nuove regole per la registrazione ha segnalato che nel complesso la procedura di registrazione ICE è efficace e semplice. Solo uno dei partecipanti considera la procedura molto difficile da rispettare. La maggioranza 25 ritiene che i requisiti per la registrazione di un'ICE siano chiari e che il processo tecnico di presentazione tramite l'organizzatore sia semplice. La maggior parte dei rispondenti reputa abbastanza semplice soddisfare le condizioni per la registrazione, ma per due di essi (17 %) lo ritengono relativamente difficile, a causa dei requisiti per i controlli amministrativi connessi alla residenza e della necessità di garantire che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla competenza della Commissione. La sfida principale segnalata dagli organizzatori durante la fase di registrazione è collegata alle risorse: tempo e finanziamenti.
Gli organizzatori che avevano seguito la procedura di registrazione in due fasi hanno risposto al sondaggio indicando di avere ritenuto chiare le informazioni fornite dalla Commissione nella valutazione iniziale. Hanno seguito gli orientamenti offerti dal forum ICE, considerati dalla maggior parte di essi fondamentali per garantire la registrazione dell'ICE. Solo nel caso di una registrazione dell'ICE rifiutata il relativo rappresentante ha segnalato che i motivi del rifiuto non sono del tutto chiari 26 .
3.4.Fase di raccolta
Al 1º gennaio 2020 16 ICE registrate a norma del primo regolamento ICE si trovavano ancora nella fase di raccolta. Durante il periodo di riferimento è iniziata la fase di raccolta per altre 33 ICE registrate a norma del regolamento ICE rivisto. La tabella 3 presenta una panoramica delle ICE nella fase di raccolta.
Nel periodo di riferimento è stato raccolto oltre un milione di dichiarazioni di sostegno dal numero record di cinque ICE, tre delle quali sono state registrate a norma del secondo regolamento ICE. Tre delle cinque iniziative andate a buon fine hanno beneficiato delle misure temporanee connesse alla pandemia di COVID-19. Inoltre, pur non avendo raggiunto la soglia di un milione di dichiarazioni di sostegno, alcune ICE ne hanno comunque raccolto un numero considerevole, ottenendo così visibilità e avviando un dibattito nell'UE o in determinati Stati membri 27 . Nel contempo 13 ICE hanno raccolto un basso numero di firme (meno di 10 000). Ciò può dipendere da varie cause che possono operare in sinergia: l'attrattiva per il pubblico e la natura dell'argomento, il livello di preparazione e gestione della campagna di raccolta e la perseveranza e l'impegno che gli organizzatori dell'ICE devono mantenere per un periodo di tempo più lungo. Alcuni organizzatori hanno segnalato che le ICE che non sono sostenute da soggetti come le ONG o le imprese hanno difficoltà a raccogliere un numero considerevole di firme.
Tabella 3 - Panoramica delle ICE nella fase di raccolta 28 (novembre 2023)
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ICE che hanno raccolto più di 1 milione di dichiarazioni di sostegno valide dal 1º gennaio 2020 |
5 |
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ICE ritirate o chiuse con sostegno insufficiente, raggruppate per numero di dichiarazioni di sostegno raccolte |
29 |
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-Almeno 1 milione di firme |
1 29 |
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-500 000 – 999 999 firme |
1 |
|
-250 000 – 499 999 firme |
4 |
|
-100 000 – 249 999 firme |
1 |
|
-50 000 – 99 999 firme |
5 |
|
-10 000 – 49 999 firme |
4 |
|
-5 000 – 9 999 firme |
4 |
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-Meno di 5 000 firme |
9 |
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Raccolta in corso |
10 |
|
ICE per cui dev'essere avviata la raccolta |
4 |
Nel complesso dal 2020 sono state raccolte più di 9 milioni di dichiarazioni di sostegno. Oltre il 90 % delle firme è stato raccolto per via elettronica, il resto su carta.
Gli organizzatori partecipanti al sondaggio hanno riferito di essere perlopiù soddisfatti dell'efficacia delle procedure e degli strumenti a disposizione per la fase di firma-raccolta. La maggior parte dei rappresentanti di ICE registrate a norma del secondo regolamento ICE ha risposto al sondaggio indicando di considerare utile il termine di sei mesi dopo la registrazione 30 per preparare la raccolta delle firme.
I partecipanti al sondaggio hanno dichiarato di essere stati aiutati nella raccolta delle firme dai fattori seguenti: impiego di grandi piattaforme per la raccolta di firme (ad es. Avaaz, WeMove e Campact), ricorso a influencer e acquisizione di visibilità sui vari media nazionali e dell'UE.
Nella maggior parte dei casi gli organizzatori partecipanti al sondaggio hanno indicato di avere incontrato nella fase di raccolta le criticità seguenti: riluttanza dei cittadini a fornire i dati personali richiesti, scarsa conoscenza dell'ICE da parte dei cittadini, difficoltà a trovare tempo da dedicare all'ICE, a attirare l'interesse dei media e a trovare partner per promuovere l'ICE in almeno sette Stati membri.
3.4.1.Sistemi di raccolta per via elettronica
Gli organizzatori delle ICE registrate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 hanno potuto decidere di servirsi del sistema centrale di raccolta elettronica oppure di un altro sistema di raccolta elettronica, in linea con l'articolo 11 del secondo regolamento ICE. Finché era ancora possibile, 20 ICE hanno scelto il sistema centrale di raccolta elettronica e 6 hanno scelto il software OpenECI messo a disposizione dalle organizzazioni della società civile.
Delle 5 ICE che hanno raccolto più di un milione di dichiarazioni di sostegno in tale periodo, 3 hanno usato il sistema centrale di raccolta elettronica 31 e 2 il sistema OpenECI 32 .
La maggior parte degli organizzatori coinvolti nel sondaggio 33 ha segnalato di essere complessivamente soddisfatta del sistema che aveva scelto di utilizzare, anche se altri 34 hanno indicato percentuali di soddisfazione più basse.
3.4.2.Il sistema centrale di raccolta elettronica
In linea con l'articolo 10, paragrafo 1, del secondo regolamento ICE, la Commissione ha sviluppato il sistema centrale di raccolta elettronica, che è diventato operativo il 1º gennaio 2020. Questo nuovo sistema completo ha sostituito la soluzione offerta dalla Commissione prima del 2020, che consisteva in un software associato a un accordo di hosting per la conservazione sicura dei dati sui server della Commissione. Il nuovo sistema, che è disponibile in tutte le lingue dell'UE, è disponibile a titolo gratuito per gli organizzatori dell'ICE. È un sistema chiavi in mano di facile utilizzo, in cui i dati personali sono crittografati dopo essere stati raccolti e conservati: gli organizzatori dell'ICE devono soltanto informare la Commissione 10 giorni lavorativi prima di iniziare la raccolta (articolo 10, paragrafo 3) e devono firmare un accordo con la Commissione riguardo alla responsabilità condivisa della protezione dei dati 35 . Non occorrono autorizzazioni supplementari perché il sistema rispetta già tutti i requisiti tecnici e di sicurezza. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli organizzatori dell'ICE possono usare il sistema anche per raccogliere gli indirizzi di posta elettronica dei sostenitori e pertanto possono tenere informata la loro rete sui progressi dell'iniziativa. Il sistema è perfettamente accessibile alle persone con disabilità (in linea con l'articolo 2, paragrafo 2, e con l'articolo 10, paragrafo 1).
A norma del primo regolamento ICE, gli organizzatori dell'ICE erano responsabili in toto del trasferimento delle dichiarazioni di sostegno agli Stati membri a scopo di verifica. A norma del regolamento ICE rivisto, per garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini in tutto il ciclo dell'ICE (dalla raccolta al trasferimento agli Stati membri), la Commissione ha sviluppato un servizio di scambio di file che, tramite la cifratura da punto a punto, agevola il trasferimento sicuro agli Stati membri, a scopo di verifica, delle dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica mediante il sistema centrale di raccolta elettronica. Tale applicazione può essere usata anche per trasferire le dichiarazioni cartacee scansionate. Benché le norme riviste non lo prevedano, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato sulla possibilità che usino questo strumento anche le ICE che erano state registrate secondo le vecchie regole o utilizzando i sistemi individuali 36 . La Commissione ha preparato orientamenti esaustivi e ha organizzato test approfonditi con gli Stati membri sull'impiego del servizio di scambio di file e sulla gestione associata delle chiavi pubbliche e private. Ha organizzato sessioni con gli organizzatori per aiutarli a crittografare e caricare le dichiarazioni di sostegno che non sono state raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica.
L'elevato livello di sicurezza del sistema di raccolta garantisce che i dati personali dei cittadini siano crittografati e trattati in modo sicuro dal momento in cui sono inseriti nel sistema di raccolta fino a quello in cui arrivano alle autorità degli Stati membri a scopo di verifica. La Commissione fornisce informazioni e formazione sull'utilizzo del sistema centrale di raccolta elettronica (webinar, video e guide online). In linea con l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento ICE, la Commissione consulta periodicamente utenti e portatori di interessi per quanto concerne ulteriori miglioramenti del sistema.
|
Alcuni dei principali miglioramenti apportati al sistema centrale di raccolta elettronica dal 2020 sono i seguenti: ·sicurezza: il sistema fornisce una cifratura dei dati personali da punto a punto in tutte le fasi del trattamento; in generale le caratteristiche di sicurezza sono aggiornate periodicamente in linea con le regole, le norme e gli orientamenti sviluppati ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea 37 ; ·con l'attuazione delle regole di formattazione e della "somma di controllo" per i documenti d'identità dei 18 Stati membri che chiedono di indicarne il numero nel modulo di sostegno, la qualità dei dati raccolti dai cittadini è stata migliorata, riducendo così il rischio che le dichiarazioni di sostegno siano respinte e agevolando il processo di verifica degli Stati membri; ·integrazioni dell'identificazione elettronica: dal lancio delle norme riviste i regimi nazionali di identificazione elettronica sono stati integrati nel sistema centrale di raccolta elettronica per 16 Stati membri, permettendo ai cittadini di apporre la firma senza inserire manualmente i dati personali. L'opzione non era disponibile per i sistemi individuali di raccolta elettronica; ·miglioramenti dell'usabilità in esito a una consultazione dei portatori di interessi e a uno studio di usabilità e accessibilità; in particolare è stata ulteriormente migliorata la versione mobile del sistema centrale di raccolta elettronica. In questo modo per i cittadini è più semplice firmare tramite i dispositivi mobili; ·personalizzazione della pagina della firma: gli organizzatori possono decidere quali informazioni vogliono che siano visualizzate sulla pagina della firma (logo, barra di avanzamento con informazioni in tempo reale sul numero di dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica, mappa con indicazione delle soglie raggiunte per Stato membro, progressi per Stato membro e ultimi sostenitori (Stato membro e data)); ·conformità alla protezione dei dati: un modulo appositamente concepito per il titolare del trattamento consente alla Commissione di ottemperare agli obblighi di titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati personali trattati dalle istituzioni dell'Unione 38 e di rispondere rapidamente alle richieste degli interessati; ·fornitura agli organizzatori, per iniziativa, di analitiche per il web (dati relativi al traffico verso la pagina dell'iniziativa) e di altri dati statistici d'interesse che permettono di valutare l'andamento della rispettiva campagna. |
I cittadini che si sono serviti del sistema centrale di raccolta elettronica hanno riferito di esserne molto soddisfatti: oltre il 93 % dei partecipanti al sondaggio in uscita ha affermato che era stato semplice o molto semplice sostenere l'ICE usando tale sistema, un'ampia maggioranza dei rispondenti ha valutato positivamente la chiarezza delle informazioni che spiegano come firmare l'ICE tramite il sistema e la maggior parte si è detta fiduciosa riguardo alla sicurezza dei dati personali forniti tramite il sistema. Circa l'8 % degli utenti che hanno partecipato al sondaggio in uscita ha riferito di avere una disabilità importante; anche fra questo gruppo la soddisfazione generale è risultata elevata (con un punteggio medio di 8 su 10).
3.4.3.Uso dell'identificazione elettronica (articolo 10, paragrafo 4, del regolamento ICE)
Una delle caratteristiche fondamentali del sistema centrale di raccolta elettronica è la possibilità di integrarvi i mezzi di identificazione elettronica nazionali che i cittadini sono abituati ad usare nel rispettivo Stato membro, riducendo così il rischio di errori nella codifica dei dati personali. Gli Stati membri devono garantire che i rispettivi cittadini possano sostenere le ICE online utilizzando mezzi di identificazione elettronica notificati o una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento eIDAS) 39 .
L'integrazione dei regimi nazionali di identificazione elettronica nel sistema centrale di raccolta elettronica è già stata completata per 16 Stati membri. Altri 5 Stati membri si accingono a rendere disponibili il regime nazionale di identificazione elettronica ai sensi del regolamento eIDAS (BG, DK, FR, PL e SI), compiendo il primo passo per l'integrazione nel sistema di raccolta per via elettronica della Commissione.
Tabella 4 - Situazione delle integrazioni dell'identificazione elettronica nel sistema centrale di raccolta elettronica (novembre 2023)
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Paesi che consentono l'identificazione elettronica |
BE, CZ, DE, EE, ES, HR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SE |
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In corso |
BG, DK, FR, PL, SI |
|
Paesi che non consentono l'identificazione elettronica |
IE, EL, CY, HU, RO, FI |
Nei rispettivi sondaggi sia gli organizzatori di ICE che i cittadini hanno indicato di ritenere importante consentire l'uso di nuove soluzioni per l'identificazione elettronica, quali l'e-ID e la firma elettronica per sostenere le ICE.
Sebbene sia ancora marginale (2 % del numero totale di firme raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica dal 2020), la percentuale di firme raccolte tramite e-ID è in aumento (5 % nel 2023) in quanto un maggior numero di Stati membri ne ha messo il mezzo a disposizione dei cittadini. La proposta di introdurre i portafogli europei di identità digitale 40 è volta ad accelerare l'adozione di tali tecnologie in tutti gli Stati membri e pertanto a facilitare la partecipazione civica e comunitaria. Nel contesto del gruppo di esperti ICE la Commissione invita gli Stati membri a comunicare regolarmente i progressi compiuti a livello nazionale nell'attuazione dell'e-ID.
3.4.4.Certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica
L'autorità tedesca 41 ha certificato i sistemi individuali di raccolta elettronica per le sei ICE che sono state registrate dopo il 1º gennaio 2020 e per le quali sono stati usati tali sistemi. Nel riscontro l'autorità tedesca ha sostenuto che il termine di un mese per la certificazione di tali sistemi è troppo breve. Ha sottolineato che, rispetto al sistema centrale di raccolta elettronica, la certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica richiede uno sforzo proporzionato da parte di tutti gli Stati membri perché ognuno di essi deve espletare le procedure e investire le risorse necessarie a effettuare le certificazioni entro il termine. Nel riscontro fornito la Germania ha ribadito di essere favorevole all'eliminazione di tali sistemi entro il 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento ICE.
Gli organizzatori di ICE che hanno partecipato al sondaggio online hanno ritenuto che fosse relativamente difficile sia ottemperare alle specifiche tecniche necessarie per ottenere la certificazione del sistema individuale di raccolta elettronica sia ottenere concretamente la certificazione del sistema da parte delle autorità nazionali.
3.4.5.Vaglio della possibilità di reintrodurre l'opzione per gli organizzatori di usare sistemi individuali di raccolta elettronica
Nella risoluzione sull'attuazione dei regolamenti riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei 42 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la possibilità di reintrodurre l'opzione per gli organizzatori di utilizzare sistemi individuali di raccolta elettronica. Per valutare tale possibilità la Commissione ha esaminato tre ambiti.
i) Impiego di sistemi individuali di raccolta elettronica
Durante i negoziati che hanno portato all'adozione del secondo regolamento ICE i colegislatori hanno deciso di eliminare l'utilizzo dei sistemi individuali di raccolta elettronica entro la fine del 2022. Nel periodo compreso tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022 (quando era ancora possibile scegliere), 6 delle 26 ICE registrate (il 23 %) hanno optato per il sistema OpenECI. Nell'ultimo anno in cui era possibile scegliere (2022) gli organizzatori di solo 2 delle 10 ICE registrate hanno optato per un sistema individuale di raccolta elettronica. Da tali dati emerge chiaramente che la domanda di un sistema alternativo a quello centrale è relativamente contenuta. L'impiego di tali sistemi comporta inoltre una serie di sfide e di oneri amministrativi sia per gli Stati membri 43 che per gli organizzatori dell'ICE.
ii) Onere a carico degli organizzatori dell'ICE
Rispetto al sistema centrale di raccolta elettronica, che è una soluzione chiavi in mano gratuita, l'uso di un sistema individuale di raccolta elettronica comporta costi aggiuntivi per gli organizzatori dell'ICE in termini di sviluppo, gestione e certificazione del sistema stesso 44 . Gli organizzatori dell'ICE sono gli unici titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite i sistemi individuali di raccolta elettronica, mentre nel caso del sistema centrale di raccolta elettronica la responsabilità è quasi interamente della Commissione, cui è affidata la gestione del sistema.
Per gli organizzatori di ICE l'eventuale reintroduzione dei sistemi individuali di raccolta elettronica comporterebbe l'onere aggiuntivo di garantire il rispetto delle specifiche tecniche applicabili, perché tali sistemi dovrebbero essere sottoposti ad audit periodici al fine di assicurare il mantenimento della conformità per tutto il periodo di raccolta.
La Commissione ha esaminato le specifiche esigenze indicate dagli organizzatori di ICE a favore della scelta di sistemi alternativi. Tra quelli citati, il motivo che ricorre più spesso è la possibilità di integrare il sistema in siti web di terzi, permettendo in tal modo la raccolta di firme tramite una varietà di punti di accesso. La Commissione ha pertanto incaricato un gruppo di ricerca informatico esterno 45 di svolgere uno studio per verificare l'esistenza di soluzioni integrabili per il sistema centrale di raccolta elettronica, capaci di garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali conformemente al regolamento ICE, da poter offrire agli organizzatori dell'ICE, e per stimare l'impatto di tali soluzioni a livello operativo e di bilancio. Dallo studio è emerso che la raccolta decentrata di dichiarazioni di sostegno su più siti web di terzi comporta rischi considerevoli per la sicurezza e la protezione dei dati. Nei casi in cui gli organizzatori dell'ICE hanno riferito di avere integrato il sistema individuale di raccolta elettronica su più siti web, le autorità di certificazione hanno indicato di non essere state informate di tali modifiche essenziali al sistema certificato. La notifica consentirebbe loro di valutare se le modifiche siano (ancora) conformi alle specifiche tecniche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1799 della Commissione 46 , tra cui ai requisiti in materia di sicurezza e di protezione dei dati.
Alla luce delle conclusioni degli esperti esterni, la reintroduzione di sistemi individuali di raccolta elettronica comporterebbe la necessità d'includere nella certificazione qualsiasi sito web "integrato", cui si affiancherebbe un meccanismo di audit periodico volto a verificare che i rispettivi siti web delle campagne mantengano la conformità per tutto il periodo di raccolta. Ciò comporterebbe costi e oneri aggiuntivi per gli organizzatori dell'ICE 47 .
iii) Onere a carico degli Stati membri
I sistemi individuali di raccolta elettronica devono essere certificati dalle autorità competenti nello Stato membro in cui sono conservati i dati. Nell'ambito dell'ultima riforma la proposta della Commissione aveva mantenuto l'opzione per gli organizzatori dell'ICE di utilizzare sistemi individuali di raccolta elettronica. Tuttavia durante i negoziati legislativi i colegislatori hanno soppresso la disposizione proposta. Di conseguenza i sistemi individuali di raccolta elettronica sono stati eliminati e a poterli utilizzare sono state solo le ICE registrate prima del 1º gennaio 2023. La reintroduzione di tali sistemi comporterebbe un ritorno all'obbligo di certificazione da parte degli Stati membri. Il suddetto studio esterno ha concluso che il modo più efficace di controllare i rischi per la sicurezza e la protezione dei dati associati alla raccolta decentrata delle firme è la creazione di un nuovo meccanismo di certificazione/verifica, con una serie di requisiti tecnici paragonabili a quelli previsti in precedenza per tali sistemi individuali ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1799 della Commissione (ma più rigorosi). Lo studio stima inoltre che la complessità delle verifiche e i relativi costi possano comportare oneri eccessivi per le autorità nazionali 48 .
Considerato l'impatto che la reintroduzione dei sistemi individuali di raccolta elettronica avrebbe sugli Stati membri, la Commissione ha consultato le autorità nazionali rappresentate in seno al gruppo di esperti ICE. Dal riscontro da esse fornito emerge che la posizione degli Stati membri non è cambiata dalla negoziazione legislativa del secondo regolamento ICE. Stando al parere prevalente, il sistema centrale di raccolta elettronica rappresenta uno sviluppo positivo perché garantisce la sicurezza dei dati e del relativo trasferimento e consente un processo di verifica più rapido. Il sistema potrebbe essere potenziato ulteriormente per rispondere alle future esigenze emergenti. Alcuni Stati membri hanno osservato che la reintroduzione dei sistemi individuali di raccolta elettronica sarebbe inefficiente e costosa perché, per certificare tempestivamente tali sistemi, ogni Stato membro dovrebbe garantire per tutto l'anno la disponibilità delle risorse necessarie. Alcuni Stati membri hanno osservato che la verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte tramite un sistema individuale di raccolta elettronica è più complessa e dispendiosa in termini di tempo perché la qualità dei dati raccolti può variare. La certificazione da parte degli Stati membri introdurrebbe un rischio di difformità d'attuazione.
Valutazione della Commissione
Valutati i tre ambiti sopra descritti e considerati: i) i rischi considerevoli per la sicurezza e la protezione dei dati insiti in qualsiasi soluzione decentrata di raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica, ii) gli oneri potenzialmente considerevoli e i costi collegati che gli organizzatori di ICE e le amministrazioni nazionali devono sostenere per garantire il rispetto di norme rigorose in materia di sicurezza e protezione dei dati, iii) la disponibilità di un sistema centrale che garantisce livelli elevati di sicurezza e protezione dei dati, la Commissione ha concluso che non è opportuno reintrodurre i sistemi individuali di raccolta elettronica, perché ciò contrasterebbe con l'obiettivo di rendere l'ICE più accessibile e meno onerosa.
3.5. Fase di verifica
Dal 1º gennaio 2020 sette ICE sono state sottoposte alla procedura di verifica che impone alle autorità nazionali di certificare la validità delle dichiarazioni di sostegno raccolte presso i loro cittadini: "End the Cage Age"* 49 , "Eat ORIGINal! Unmask your food!"*, "Politica di coesione"*, "Salviamo api e agricoltori!"*, "Stop Finning" (Stop all'asportazione delle pinne di squalo), "Salvare i cosmetici cruelty-free" e "Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa). Per le ICE registrate a norma del secondo regolamento ICE, gli organizzatori sono tenuti a presentare le dichiarazioni di sostegno raccolte entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta 50 . Questa prescrizione ha migliorato la prevedibilità del processo di verifica e ha consentito alle autorità degli Stati membri di pianificare meglio le risorse da assegnare al processo di verifica. I risultati del processo di verifica sono stati positivi per sei delle sette ICE. I risultati del processo di verifica non hanno permesso all'ICE "Eat ORIGINal!" di raggiungere le soglie necessarie in sette Stati membri 51 .
Le autorità competenti verificano le dichiarazioni di sostegno conformemente alla prassi e al diritto nazionali in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ICE. La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti sull'attuazione pratica del regolamento ICE, anche per quanto riguarda la fase di verifica. Gli Stati membri possono adottare specifiche disposizioni nazionali di attuazione che possono contemplare anche la procedura di verifica. Tali disposizioni sono notificate alla Commissione e pubblicate sul sito web dell'ICE 52 .
Per quanto riguarda le metodologie applicate per la verifica, 14 Stati membri hanno segnalato di avere svolto una verifica esaustiva di tutte le dichiarazioni di sostegno (BG, CZ, EL, ES, FR, HR, CY, LV, HU, AT, PL, RO, SI e SK), mentre 11 hanno riferito di avere effettuato verifiche mediante campionamento casuale (BE, DK, DE, EE, IE, IT, LT, LU, PT, FI e SE) 53 . Quanto al tipo di registro nazionale utilizzato per il processo di verifica, la maggior parte degli Stati membri usa i registri anagrafici (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IT, CY, LT, LV, LU, HU, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e SE) 54 , mentre alcuni Stati membri si avvalgono dei registri elettorali (IE, EL, ES, FR e HR).
In ordine di frequenza decrescente le irregolarità più comuni, indicate dalle autorità nazionali che le hanno riscontrate nel corso della verifica e che hanno portato all'invalidamento delle dichiarazioni di sostegno, sono: 1) mancanza di dati di identità o altri errori che impediscono alle autorità di identificare il/la firmatario/a, 2) presentazione di più dichiarazioni di sostegno da parte dello/a stesso/a firmatario/a, e 3) dati personali incoerenti forniti nel modulo (tra cui dati mancanti nei moduli cartacei). L'uso del servizio di scambio di file e la raccolta di dichiarazioni di sostegno per via elettronica hanno agevolato il processo di verifica. Nel complesso gli Stati membri sono soddisfatti o molto soddisfatti dei materiali di orientamento forniti dalla Commissione sul sistema di scambio di file. Alcune autorità nazionali hanno indicato che il processo è più agevole e standardizzato quando i dati sono trasferiti direttamente dal sistema centrale di raccolta elettronica della Commissione.
Nelle risposte al sondaggio gli organizzatori di ICE hanno dichiarato che la procedura di verifica è complessivamente efficace, ma hanno riscontrato ritardi nelle risposte fornite dagli Stati membri.
3.6. Esame e seguito dato
Dal 1º gennaio 2020 sono state sottoposte all'esame della Commissione, dopo la raccolta di oltre un milione di firme, 6 ICE valide 55 : la Commissione ha risposto a 5; per la sesta l'adozione della risposta è prevista per il 14 dicembre 2023. Il termine di tre mesi per presentare alla Commissione le iniziative andate a buon fine 56 ha offerto a cittadini e istituzioni maggiore certezza riguardo al seguito dato alle iniziative, superando un problema ricorrente relativo all'attuazione del primo regolamento ICE, individuato nelle relazioni del 2015 e del 2018 57 .
1) "Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa" ( 58 )
Con questa ICE è stato chiesto di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'UE. Gli organizzatori hanno presentato l'ICE alla Commissione il 10 gennaio 2020, dopo aver raccolto 1 128 422 dichiarazioni di sostegno valide e aver raggiunto le soglie necessarie in 11 Stati membri. Gli organizzatori hanno incontrato la vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, e la commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, il 5 febbraio 2020. Il 15 ottobre 2020 gli organizzatori hanno presentato l'ICE e la relativa proposta nel corso di un'audizione pubblica al Parlamento europeo. L'iniziativa è stata discussa durante la seduta plenaria del Parlamento europeo del 14 dicembre 2020. Il Parlamento europeo ha espresso sostegno all'iniziativa in una risoluzione 59 adottata il 17 dicembre 2020.
La Commissione ha adottato la risposta all'ICE il 14 gennaio 2021 ( comunicazione della Commissione C(2021) 171 60 ). La Commissione ha valutato ciascuna delle nove proposte sulla base dei rispettivi meriti, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sebbene non siano stati proposti atti giuridici, la risposta della Commissione ha sottolineato che l'attuazione integrale della normativa e delle politiche già in vigore dovrebbe costituire un potente arsenale di misure per sostenere gli obiettivi dell'iniziativa. La Commissione monitora l'attuazione della normativa d'interesse e porta avanti azioni politiche in questi settori 61 .
Nell'aprile 2021 gli organizzatori dell'ICE hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la comunicazione della Commissione C(2021) 171 dinanzi al Tribunale. Nella sentenza del 9 novembre 2022 62 il Tribunale ha respinto la richiesta degli organizzatori dell'ICE. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva rispettato l'obbligo di motivazione nel ritenere che, all'epoca dell'adozione della comunicazione, non fosse necessaria alcuna iniziativa legislativa aggiuntiva per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'ICE alla luce delle azioni già intraprese dalle istituzioni dell'UE nei settori coperti dall'ICE e del suo monitoraggio dell'attuazione di dette azioni. Gli organizzatori dell'ICE hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia il 21 gennaio 2023 (causa C-26/23 P).
Con questa ICE si chiedeva una transizione verso sistemi di allevamento più etici e sostenibili, tra cui una revisione delle norme dell'UE vigenti in materia di benessere degli animali. L'iniziativa è stata presentata alla Commissione il 2 ottobre 2020, dopo aver raccolto 1 397 113 dichiarazioni di sostegno valide e raggiunto le soglie necessarie in 18 Stati membri. Gli organizzatori dell'ICE hanno incontrato la vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, e la commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, il 30 ottobre 2020. Il 15 aprile 2021 si è svolta un'audizione pubblica al Parlamento europeo. L'ICE è stata discussa durante la seduta plenaria del Parlamento europeo del 10 giugno 2021. Il Parlamento europeo ha espresso sostegno all'iniziativa in una risoluzione 64 adottata lo stesso giorno.
La Commissione ha adottato la risposta 65 all'ICE il 30 giugno 2021. Ha annunciato l'intenzione di adottare, entro la fine del 2023, una proposta legislativa per abolire gradualmente e infine vietare i sistemi che prevedono l'uso di gabbie per tutti gli animali indicati nell'iniziativa, a condizioni da determinare sulla base dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dei risultati di una valutazione d'impatto e di una consultazione pubblica. Al momento la Commissione valuta attentamente aspetti importanti della transizione verso l'allevamento senza gabbie al fine di garantirne la sostenibilità per il settore agricolo e per i sistemi alimentari dell'Unione, anche per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. I risultati preliminari della valutazione d'impatto in corso mostrano che la transizione verso sistemi senza gabbie richiede l'adattamento di vari parametri di allevamento, come l'arricchimento dell'ambiente degli animali e una maggiore disponibilità di spazio per ciascuno di essi, così da assicurare agli animali condizioni di miglior benessere. Occorrono ulteriori consultazioni sui costi, sulla durata adeguata del periodo di transizione e sulle opportune misure all'importazione. Ai fini di un giusto equilibrio tra il benessere degli animali e l'impatto socioeconomico, l'eliminazione graduale delle gabbie deve essere accompagnata da altre misure per il benessere degli animali a livello di allevamento. Proseguiranno quindi i lavori preparatori, anche nel contesto del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE.
3) "Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano" ( 66 )
L'ICE chiedeva alla Commissione di presentare una proposta che prevedesse l'eliminazione progressiva dei pesticidi sintetici entro il 2035, il ripristino della biodiversità e il sostegno agli agricoltori durante il periodo di transizione. Gli organizzatori hanno presentato l'ICE alla Commissione il 7 ottobre 2022, dopo aver raccolto 1 054 973 dichiarazioni di sostegno valide e aver raggiunto le soglie necessarie in 11 Stati membri. Gli organizzatori dell'ICE hanno incontrato la vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, e la commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, il 25 novembre 2022. Il 24 gennaio 2023 si è svolta un'audizione pubblica al Parlamento europeo. L'ICE è stata discussa nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 16 marzo 2023, ma non è stata adottata alcuna risoluzione. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il parere il 14 dicembre 2022 67 .
La Commissione ha adottato la risposta 68 all'ICE il 5 aprile 2023. Ha accolto con favore l'iniziativa e ne ha riconosciuto l'importanza, in particolare nel contesto delle crisi interconnesse dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e della perdita di biodiversità. La Commissione ha sottolineato di ritenere che la priorità è garantire che le proposte in fase di negoziazione tra i colegislatori siano adottate in tempo e quindi attuate, contestualmente a un'attuazione efficace della politica agricola comune.
4) "Stop Finning – Stop the trade (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo)" 69
L'ICE chiedeva alla Commissione di presentare una proposta "per porre fine al commercio di pinne di squalo nell'UE compresi l'importazione, l'esportazione e il transito di pinne non naturalmente attaccate al corpo dell'animale". Gli organizzatori hanno presentato l'ICE l'11 gennaio 2023, dopo aver raccolto 1 119 996 dichiarazioni di sostegno valide e aver raggiunto la soglia necessaria in 15 Stati membri. Gli organizzatori dell'ICE hanno incontrato il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, il 6 febbraio 2023. Il 27 marzo 2023 si è svolta un'audizione pubblica al Parlamento europeo. L'ICE è stata discussa nella seduta plenaria del Parlamento europeo dell'11 maggio 2023, ma non è stata adottata alcuna risoluzione.
La Commissione ha adottato la risposta 70 all'ICE il 5 luglio 2023. Ha accolto con favore l'iniziativa e si è impegnata ad avviare una valutazione d'impatto sulle conseguenze ambientali, sociali ed economiche dell'applicazione della politica che prevede le "pinne naturalmente attaccate al corpo" all'immissione sul mercato di squali dell'UE e a vagliare quale sia il miglior mezzo giuridico per ottenere informazioni più dettagliate al fine di migliorare le statistiche. La Commissione intensificherà l'applicazione delle misure di tracciabilità dell'UE e avvierà un dialogo con i partner internazionali.
5) "Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale" ( 71 )
L'ICE chiedeva alla Commissione di presentare una proposta per inasprire e ampliare i divieti già previsti dall'UE per quanto riguarda la sperimentazione animale per i cosmetici e la commercializzazione di ingredienti testati sugli animali e di adottare una proposta legislativa che mettesse a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione della sperimentazione animale nell'UE prima della conclusione dell'attuale legislatura. Gli organizzatori hanno presentato l'ICE alla Commissione il 25 gennaio 2023, dopo aver raccolto 1 217 916 dichiarazioni di sostegno valide e aver raggiunto le soglie necessarie in 21 Stati membri. Il 17 marzo 2023 gli organizzatori dell'ICE hanno incontrato la vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, e il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton. Il Parlamento europeo ha organizzato un'audizione pubblica sull'iniziativa il 25 maggio 2023. L'ICE è stata discussa nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 10 luglio 2023, ma non è stata adottata alcuna risoluzione.
La Commissione ha adottato la risposta 72 all'ICE il 25 luglio 2023. Ha accolto con favore l'iniziativa e ha riconosciuto che il benessere degli animali continua a suscitare grande interesse nei cittadini europei. Ha inoltre sottolineato il ruolo guida dell'UE nell'eliminazione graduale della sperimentazione animale e nel miglioramento del benessere degli animali in generale. Tale ruolo ha portato in particolare al divieto totale della sperimentazione animale nel settore dei cosmetici, in vigore nell'UE dal 2013. La Commissione ha annunciato che preparerà una nuova tabella di marcia comprendente una serie di misure legislative e non legislative per ridurre ulteriormente la sperimentazione animale, con l'obiettivo di arrivare a iscrivere il divieto di utilizzare gli animali nella normativa riguardante le sostanze chimiche (ad esempio nel regolamento REACH, in quello sui biocidi, in quello sui prodotti fitosanitari e nella disciplina dei medicinali per uso umano e veterinario) e di continuare a sostenere fortemente le alternative alla sperimentazione animale. La Commissione ha dichiarato che continuerà a sostenere con forza la ricerca volta allo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale ed esaminerà la possibilità di coordinare le attività degli Stati membri in questo ambito.
6) "Fur Free Europe (Basta pellicce in Europa)" 73
L'ICE chiedeva alla Commissione di presentare una proposta per vietare in tutta l'UE la detenzione e l'abbattimento di animali allo scopo di produrre pellicce così come l'immissione sul mercato dell'UE di pellicce di animali d'allevamento e di prodotti che le contengono. Gli organizzatori hanno presentato l'ICE alla Commissione il 14 giugno 2023, dopo aver raccolto 1 502 319 dichiarazioni di sostegno valide e aver raggiunto le soglie necessarie in 18 Stati membri. Il 20 luglio 2023 gli organizzatori dell'ICE hanno incontrato la vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, e la commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, per presentare gli obiettivi dell'iniziativa. Il 12 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha organizzato un'audizione pubblica sull'iniziativa, che è stata discussa nella seduta plenaria del 19 ottobre 2023 senza tuttavia che fosse adottata alcuna risoluzione.
La Commissione adotterà la risposta entro il 14 dicembre 2023.
Riscontro degli organizzatori di ICE che hanno partecipato al sondaggio
Gli organizzatori delle ICE andate a buon fine che hanno partecipato al sondaggio hanno espresso un parere prevalentemente positivo o neutro riguardo alla chiarezza della procedura durante la fase di esame e nel complesso si sono detti soddisfatti della possibilità di presentare l'iniziativa nel corso della riunione con la Commissione e dell'audizione pubblica al Parlamento europeo. Hanno inoltre considerato che la Commissione avesse spiegato in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intendeva agire in risposta alla loro ICE andata a buon fine.
3.7. Trasparenza - Finanziamenti
L'articolo 17 del regolamento ICE impone agli organizzatori di ICE d'inserire informazioni esaurienti su tutte le fonti di finanziamento e di sostegno in natura che superano 500 EUR per promotore. Dalle informazioni comunicate emerge un aumento dei fondi reperiti a sostegno delle ICE, due 74 delle quali hanno raccolto più di 1 milione di EUR (entrambe hanno raggiunto la soglia di un milione di firme), mentre per altre otto ICE 75 sono stati indicati finanziamenti superiori a 100 000 EUR (quattro di queste ICE hanno raggiunto la soglia di un milione di firme).
Grafico 2 - Distribuzione delle ICE per finanziamento
3.8. Protezione dei dati personali
Il regolamento ICE ha semplificato la gestione dei dati personali raccolti nel processo di una data iniziativa.
In primo luogo, i dati personali che i cittadini devono fornire per sostenere le ICE sono stati ridotti e armonizzati in tutti e 27 gli Stati membri, limitando a due gli insiemi di dati fra cui le autorità nazionali possono scegliere: 1) nome, cognome, data di nascita e indirizzo, oppure 2) nome, cognome e numero (del documento) d'identificazione personale. È necessario fornire un insieme minimo di dati personali dei firmatari per consentire agli Stati membri di verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno rispetto a banche dati nazionali quali registri elettorali o registi anagrafici. Sebbene il Parlamento europeo abbia chiesto di semplificare ulteriormente i requisiti in materia di dati, una consultazione degli Stati membri ha confermato che una siffatta semplificazione potrebbe comprometterne la capacità di verificare le dichiarazioni di sostegno con il necessario livello di certezza.
Affinché i cittadini possano comprendere agevolmente come i dati personali che li riguardano sono gestiti nel processo dell'ICE e come possano accedere alle informazioni fondamentali sul relativo trattamento, sono state sviluppate dichiarazioni di riservatezza 76 riguardanti le varie operazioni di trattamento e pubblicate risposte alle domande ricorrenti 77 .
In secondo luogo, con il passaggio al sistema centrale di raccolta elettronica e la disponibilità di un sistema sicuro per il trasferimento dei dati da parte della Commissione, questa è responsabile della gestione di tutti i dati personali raccolti online tramite tale sistema. Un modulo appositamente concepito per il titolare del trattamento consente alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi in qualità di titolare del trattamento e di rispondere rapidamente ed efficacemente alle richieste degli interessati. Di conseguenza la responsabilità degli organizzatori dell'ICE in materia di protezione dei dati personali è limitata ai dati personali raccolti tramite le dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo.
Sono stati messi a disposizione orientamenti dettagliati sulla protezione dei dati per gli organizzatori di iniziative dei cittadini europei 78 al fine di aiutarli a conformarsi alla protezione dei dati. Gli orientamenti illustrano i principi e i termini fondamentali, così come gli obblighi ai quali gli organizzatori dell'ICE, da titolari o contitolari del trattamento dei dati, devono conformarsi nel trattare i dati personali durante il processo dell'ICE.
La maggior parte degli organizzatori di ICE che hanno partecipato al sondaggio reputa molto chiare ed efficaci le norme sulla protezione dei dati e ha riferito di non aver riscontrato alcuna difficoltà a rispettarle. Tra le criticità incontrate durante la fase di raccolta, alcuni organizzatori hanno indicato la riluttanza dei cittadini a fornire i dati personali richiesti. Per valutare i pareri dei cittadini, l'argomento è stato incluso nei sondaggi destinati ai cittadini e agli utenti del sistema centrale di raccolta elettronica. Solo un numero limitato di cittadini che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato di non voler condividere i dati personali per sostenere un'ICE. La maggior parte dei cittadini che hanno firmato un'ICE tramite il sistema della Commissione e che hanno partecipato al sondaggio in uscita si è detta fiduciosa riguardo alla sicurezza dei dati che aveva fornito tramite il sistema; la maggioranza dei partecipanti al sondaggio si è sentita rassicurata dal fatto che fosse la Commissione (e non un altro organismo) a raccogliere e a conservare i dati personali che la riguardano. Alcuni dei partecipanti al sondaggio in uscita (17 %) ha invece quantificato il proprio livello di fiducia con un punteggio inferiore a 5 su 10, dato che indica la necessità che la Commissione intraprenda ulteriori azioni di sensibilizzazione sulle misure in atto per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.
3.9. Informazione e sensibilizzazione da parte della Commissione e degli Stati membri
In linea con gli articoli 4 e 18 del regolamento ICE, la Commissione ha realizzato la campagna di comunicazione multilingue dell'UE "Prendi l'iniziativa" per sensibilizzare sull'esistenza, gli obiettivi e il funzionamento dell'ICE tramite un'ampia gamma di attività. La campagna fa ampio uso delle tecnologie digitali e dei social media, oltre ad avvalersi del sostegno delle rappresentanze della Commissione in tutti gli Stati membri.
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Attività della campagna di comunicazione sull'ICE ·Oltre che sul sito web multilingue dell'ICE 79 , sono fornite informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei tramite: la newsletter mensile dell'ICE 80 (disponibile in tutte le lingue dell'Unione attraverso la traduzione automatica), campagne sui social media in tutta l'UE-27, presenza ai festival della gioventù/democrazia a livello nazionale, relazioni con i media, webinar e sessioni informative per il pubblico o i moltiplicatori che contribuiscono alla divulgazione di informazioni a livello nazionale, e una serie di podcast 81 . ·I giovani sono uno dei gruppi destinatari fondamentali. A giugno 2023 è stato lanciato un kit di strumenti didattici multilingue 82 che permette agli insegnanti di coinvolgere gli studenti degli ultimi anni dell'istruzione secondaria in discussioni e attività connesse alla cittadinanza attiva dell'Unione e agli strumenti disponibili a livello dell'Unione, tra cui l'ICE. Il kit è accompagnato da un concorso video 83 per gli studenti lanciato a ottobre 2023. ·È stata creata una rete di ambasciatori e moltiplicatori per contribuire a diffondere i messaggi a livello nazionale e locale. La rete comprende i punti di contatto nazionali 84 , gli ambasciatori dell'ICE 85 (che rappresentano principalmente le organizzazioni della società civile), i centri Europe Direct 86 e altre istituzioni e partner dell'UE. |
La Commissione promuove l'ICE in occasione della Giornata porte aperte 87 , che si tiene ogni anno a inizio maggio, e degli eventi organizzati da altre istituzioni dell'UE come la Giornata dell'ICE 88 , la Settimana europea delle regioni e delle città 89 e l'Evento europeo per i giovani 90 . Nell'ultimo trimestre 2023 la Commissione conduce inoltre una campagna di comunicazione che celebra il trentennale della cittadinanza dell'Unione per sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione sui diritti di cui godono e fare in modo che li comprendano meglio; l'ICE è uno dei diritti contemplati dalla campagna.
Altre istituzioni e altri organismi dell'UE contribuiscono a sensibilizzare sull'ICE, in particolare il Comitato economico e sociale europeo tramite la Giornata annuale dell'ICE e il Parlamento europeo in occasione delle audizioni pubbliche e delle discussioni in plenaria dedicate alle ICE.
La campagna ha risentito nel 2020-2021 della pandemia di COVID-19 e nel 2022 dell'attenzione pubblica concentrata sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, ma i risultati sono comunque stati buoni, facendo registrare tendenze positive nel traffico verso il sito web dell'ICE 91 (più che raddoppiato dal 2020), negli abbonamenti alla newsletter dell'ICE (130 000, sestuplicati dal 2020) e nella portata delle campagne sui social media (più di 130 milioni di messaggi relativi a campagne visualizzati dal 2020).
Nonostante le tendenze positive e l'ampia gamma di attività svolte, vari portatori di interessi (cittadini, organizzatori, ONG, altre istituzioni dell'UE) ritengono che i cittadini non conoscano sufficientemente l'ICE. Gli organizzatori indicano la mancanza di conoscenza dell'ICE come un problema importante riscontrato durante la raccolta di dichiarazioni di sostegno, mentre per i cittadini rappresenta il motivo principale del loro mancato sostegno alle ICE. Nel contempo il livello di conoscenza a livello di UE fra i cittadini europei (misurato da due serie successive dell'Eurobarometro 92 ) va dal 41 % nel 2021 al 64 % nel 2023 93 .
Punti di contatto nazionali
In linea con l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento ICE, ogni Stato membro ha creato uno o più punti di contatto nazionali 94 per fornire gratuitamente informazioni e assistenza agli organizzatori di ICE. La Commissione tiene informati i punti di contatto nazionali sugli ultimi sviluppi dell'ICE e fornisce loro materiali in tutte le lingue dell'UE da distribuire a livello nazionale. Nelle risposte al sondaggio gli Stati membri hanno indicato che la maggior parte dei punti di contatto fornisce informazioni sui propri siti web e risponde alle richieste dei cittadini o dei media. Alcuni adottano anche un approccio proattivo e utilizzano una più vasta gamma di attività e canali di comunicazione per informare i cittadini. Dai risultati dello stesso sondaggio emerge che i punti di contatto dispongono della documentazione e di tutte le informazioni necessarie per svolgere con sicurezza il proprio compito. La Commissione offre loro possibilità di scambiare esperienze e condividere buone pratiche.
3.10. Orientamenti e sostegno per gli organizzatori
Come concordato durante la riforma dell'ICE del 2019, sono stati messi gratuitamente a disposizione degli organizzatori di ICE un considerevole sostegno in natura mediante il sistema centrale di raccolta elettronica (con la relativa assistenza informatica offerta dalla Commissione), orientamenti, formazione e consulenza legale attraverso il forum ICE (gestito dalla Commissione tramite un contraente esterno) e un aumento delle attività di sensibilizzazione sull'ICE, che indirettamente promuovono anche le iniziative in corso.
Forum ICE
Conformemente all'articolo 4 del regolamento ICE, la Commissione mette gratuitamente a disposizione una piattaforma collaborativa online per l'iniziativa dei cittadini europei, che offre consulenza pratica e legale e uno spazio di discussione per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche. La Commissione ha subappaltato la gestione di questa piattaforma ( forum ICE 95 ) a un prestatore esterno di servizi in esito a una gara d'appalto aperta.
Nel sondaggio specifico di cui sono stati destinatari, gli organizzatori di ICE hanno dato un riscontro complessivamente positivo sulla consulenza fornita dal forum ICE nelle varie fasi del processo dell'ICE, anche durante la procedura di registrazione in due fasi (nella quale devono rivedere la presentazione iniziale) e nella fase di raccolta. Gli organizzatori dell'ICE hanno fatto ampio ricorso ai materiali didattici del forum prima della registrazione e hanno valutato positivamente i webinar, i blog, il corso online e la possibilità di cercare altri membri per il loro gruppo.
Attività del forum ICE
·Il forum ICE offre un'ampia gamma di materiali didattici per aiutare i cittadini a preparare e gestire un'ICE (note di orientamento, storie di successo, ecc.), webinar, un corso online e presentazioni presso università e a eventi.
·Con l'orientamento della Commissione, organizza consultazioni con i portatori di interessi su vari aspetti attuativi del forum e sul funzionamento dell'ICE al fine di migliorare i servizi offerti agli organizzatori di ICE.
3.11. Esperienza degli organizzatori con l'ICE
La maggior parte degli organizzatori partecipanti al sondaggio dichiara di aver avviato l'iter ICE per interesse personale in una causa che riteneva dovesse essere trattata a livello dell'UE. Un terzo dei partecipanti al sondaggio ha avviato un'ICE per interesse professionale o accademico o, in un caso, in risposta ad altre ICE ("una reazione al fatto che non c'è modo di firmare contro un'ICE"). Alcuni dei partecipanti al sondaggio citano collegamenti a ICE passate. La metà dei partecipanti al sondaggio aveva precedentemente esplorato altri strumenti (ad es. petizioni a livello nazionale o al Parlamento europeo), ma ha ritenuto che non avessero permesso di raggiungere sufficientemente gli obiettivi ricercati. L'ICE è stata scelta perché aveva un impatto politico maggiore ("perché la Commissione è costretta a rispondere"), rappresentava un "forte sostegno per le strategie di sensibilizzazione" e per "dare maggiore legittimità alla campagna" o per la sua dimensione UE. L'organizzatore di un'ICE ha dichiarato di avere pianificato con attenzione le tempistiche dell'iniziativa affinché potesse essere presa in considerazione nel previsto riesame della normativa in materia.
La maggioranza dei partecipanti al sondaggio ritiene che l'ICE sia un'esperienza proficua, perché ha permesso loro di avvicinarsi agli obiettivi iniziali riguardo ad almeno uno o più punti tra quelli indicati nel sondaggio (cfr. grafico 3). Per quanto riguarda i risultati raggiunti tramite l'ICE, gli organizzatori hanno attribuito i punteggi più alti allo sviluppo personale e professionale, alla sensibilizzazione nei confronti della causa che sta loro a cuore, all'avvio di un dibattito sull'argomento oggetto dell'iniziativa e alla creazione di una rete di partner in vista di una collaborazione a lungo termine.
Grafico 3 - Pareri degli organizzatori sul conseguimento degli obiettivi iniziali
4.IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto senza precedenti sugli Stati membri e sui cittadini. Le misure nazionali di confinamento e, più in generale, l'onnipresenza della pandemia hanno reso pressoché impossibile per gli organizzatori di ICE portare a buon fine le attività di campagna locale e la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in formato cartaceo che erano necessarie per ottenere il sostegno richiesto entro il periodo stabilito di 12 mesi. In risposta alle circostanze eccezionali e per preservare l'efficacia dello strumento dell'ICE durante la pandemia, le istituzioni dell'UE hanno adottato rapidamente misure temporanee (con il regolamento (UE) 2020/1042 96 ), quali ad esempio la proroga dei periodi di raccolta per le ICE interessate, la proroga dei periodi di verifica ed esame, rispettivamente per le autorità nazionali competenti e le istituzioni dell'UE, e modalità specifiche per la riunione della Commissione con gli organizzatori dell'ICE e l'audizione pubblica al Parlamento europeo.
Insieme ai successivi atti di esecuzione 97 , le misure temporanee hanno raggiunto l'obiettivo ricercato. Grazie a tali misure temporanee, 12 ICE hanno ottenuto proroghe fino a 12 mesi per raccogliere firme; 3 di loro 98 sono pertanto riuscite a raggiungere le soglie previste. Inoltre la Commissione ha concesso a uno Stato membro, su richiesta, una proroga del termine per il completamento degli obblighi di verifica.
Le ICE i cui rappresentanti hanno risposto al sondaggio non hanno risentito tutte della pandemia di COVID‑19 nella stessa misura. Per le ICE che hanno subito un impatto significativo, le misure che sono state ritenute più efficaci nel far fronte alle sfide poste dalla pandemia di COVID‑19 sono state le seguenti: proroga dei termini per la raccolta delle firme, disponibilità dell'infrastruttura online per la gestione di un'ICE e passaggio alle attività online, che ha reso più semplice promuovere l'iniziativa.
5.PROSPETTIVE PER IL FUTURO
La pandemia di COVID-19 ha perturbato considerevolmente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei nei primi due anni di applicazione del secondo regolamento ICE. Come illustrato sopra, le misure temporanee hanno dimostrato la loro efficacia, date le circostanze straordinarie, e dopo la revoca delle misure restrittive l'ICE ha potuto riprendere il normale funzionamento. Si possono già osservare vari sviluppi positivi, ma la Commissione stima che il pieno impatto delle norme riviste potrà essere valutato solo in un periodo di applicazione più lungo e in circostanze normali.
In base alla valutazione dell'applicazione del secondo regolamento ICE sopra illustrata, la Commissione ritiene che le norme ICE introdotte nel 2020 offrano un quadro più accessibile, meno oneroso e più semplice da utilizzare per gli organizzatori e i sostenitori di ICE. Nel contempo, considerati i pareri del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo 99 , degli organizzatori di ICE, dei cittadini e dei portatori di interessi, la Commissione ritiene che possano essere già attuati ulteriori miglioramenti pratici nel quadro giuridico vigente.
Alla luce della suddetta valutazione e della risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 sull'attuazione dei regolamenti riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei, la Commissione attuerà le azioni indicate di seguito.
Azione 1 - Migliorare la conoscenza e la visibilità dell'ICE
Sensibilizzare maggiormente i cittadini sui diritti di cui godono è fondamentale per la loro partecipazione attiva ed effettiva alla vita democratica dell'UE.
·Pertanto la Commissione continuerà a semplificare la campagna di comunicazione multilingue sull'ICE, utilizzando maggiormente i social media.
·Le attività della campagna daranno priorità ai giovani.
·La Commissione si adopererà attivamente per coinvolgere il Parlamento europeo (e i suoi uffici di collegamento negli Stati membri) e gli Stati membri (tramite i punti di contatto nazionali) nella campagna di comunicazione, accogliendo nel contempo con favore il contributo di altre istituzioni e organismi dell'UE, così come delle autorità regionali e locali, degli istituti di istruzione e delle organizzazioni della società civile.
·Dopo la Conferenza sul futuro dell'Europa e i rinnovati sforzi della Commissione sulla partecipazione dei cittadini, l'ICE è stata inclusa nella versione aggiornata del portale "Di' la tua" – il nuovo "sportello unico" online sulla partecipazione dei cittadini, che offre ulteriori occasioni di migliorare la visibilità dell'ICE.
·La Commissione collaborerà con i punti di contatto nazionali per promuovere il sito web dell'ICE sulle piattaforme nazionali pertinenti.
Azione 2 - Rafforzare il sostegno agli organizzatori di ICE
La Commissione riconosce che per creare e gestire un'ICE occorrono tempo, risorse, impegno e perseveranza. Pertanto rafforzerà il sostegno a favore degli organizzatori di ICE.
·La Commissione continuerà a sostenere direttamente o indirettamente gli organizzatori di ICE offrendo una serie di servizi quali orientamenti e consulenza legale (tramite il forum ICE), uso gratuito del sistema centrale di raccolta elettronica, sicuro e di facile utilizzo, che riduce sensibilmente le responsabilità degli organizzatori dell'ICE quali titolari del trattamento e servizi di traduzione gratuiti.
·Il sostegno in natura a favore degli organizzatori sarà rafforzato ulteriormente nell'ambito delle vigenti disposizioni giuridiche e di bilancio, fornendo ulteriori orientamenti sulle questioni pratiche connesse alla gestione delle ICE (in particolare la raccolta di fondi e la promozione delle ICE nell'UE), rafforzando gli orientamenti relativi alle competenze dell'UE e della Commissione e altri aspetti connessi alla possibilità di registrare le ICE e migliorando ulteriormente gli strumenti informatici (in particolare il sistema centrale di raccolta elettronica).
·Nell'ambito dei criteri specifici di ogni invito a presentare proposte la Commissione fornirà maggiori informazioni sul possibile sostegno finanziario in forza dei vigenti programmi dell'UE. Per esempio, il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 100 finanzia progetti nel settore della partecipazione dei cittadini. Per facilitare l'accesso degli organizzatori di ICE a tali finanziamenti, nelle newsletter mensili dell'ICE la Commissione informerà regolarmente degli inviti a presentare proposte d'interesse e delle specifiche sessioni informative. Informerà regolarmente sull'ICE i punti di contatto nazionali del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori per metterli in grado di rispondere alle richieste di informazioni di potenziali organizzatori di ICE. Provvederà a che il sostegno in natura destinato agli organizzatori sia mirato e personalizzato in base alle esigenze (comprese quelle di finanziamento) e che essi siano informati su tutti i servizi che hanno a disposizione.
Azione 3 - Migliorare costantemente il sistema centrale di raccolta elettronica
Come evidenziano i numerosi contributi pervenuti dai cittadini, il sistema centrale di raccolta elettronica è uno strumento affidabile e facile da utilizzare per la raccolta delle firme online, che soddisfa anche le rigorose norme di sicurezza da rispettare nella gestione di grandi quantità di dati personali come nel caso delle ICE.
·La Commissione continuerà a sviluppare ulteriormente il sistema centrale di raccolta elettronica (sulla base dei riscontri e dei suggerimenti avanzati durante il riesame da organizzatori di ICE, esperti e cittadini e ottenuti tramite verifiche e consultazioni periodiche con gli utenti) al fine di rispondere ancora meglio alle esigenze degli organizzatori di ICE.
·La Commissione vaglierà la possibilità di ulteriori miglioramenti, quali l'aggiunta di altre opzioni per personalizzare il sistema al fine di renderlo più coinvolgente e più facile da utilizzare per i sostenitori della campagna, per esempio fornendo agli organizzatori dell'ICE statistiche in tempo reale e un pannello di controllo per tenere traccia della loro iniziativa, e la valutazione delle modalità che permettono di avvisare i firmatari per impedire loro di firmare più volte la stessa ICE.
·Uno degli obiettivi delle azioni di comunicazione della Commissione sarà inoltre sensibilizzare maggiormente i cittadini sul modo in cui garantire il rispetto dei requisiti della protezione dei dati personali quando se ne effettua la raccolta tramite il sistema centrale di raccolta elettronica.
Azione 4 - Potenziare l'attuazione dell'ICE a livello nazionale e in cooperazione con la società civile
Il gruppo di esperti ICE istituito dalla Commissione costituisce un forum specifico di consultazione e scambio di buone pratiche con le autorità degli Stati membri. La Commissione organizza periodicamente consultazioni dei portatori di interessi e indagini per raccogliere riscontri e contributi al fine di apportare ulteriori miglioramenti pratici all'attuazione dell'ICE. Per rafforzare ulteriormente l'attuazione dell'ICE a livello nazionale e la cooperazione con la società civile, la Commissione attuerà due misure.
·Nel contesto del gruppo di esperti ICE la Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nell'attuazione degli obblighi che incombono loro nel processo dell'ICE, concentrandosi per esempio sulla verifica delle dichiarazioni di sostegno, sull'abbassamento dell'età minima per sostenere le ICE, sull'integrazione dei regimi nazionali di identificazione elettronica nel sistema centrale di raccolta elettronica, sui miglioramenti del servizio di scambio di file o sulla fornitura di informazioni e assistenza agli organizzatori di ICE.
·La Commissione coinvolgerà ulteriormente i portatori di interessi (comprese le organizzazioni della società civile) ogniqualvolta le loro competenze possano rivelarsi utili per aspetti specifici dell'attuazione del regolamento ICE, per esempio miglioramenti del sistema centrale di raccolta elettronica, individuazione delle ulteriori esigenze di formazione e orientamento per gli organizzatori di ICE, miglioramento della conoscenza e della visibilità dell'ICE (per esempio interconnettendo il sito web dell'ICE con le piattaforme online sulla partecipazione dei cittadini a livello nazionale).
Azione 5 - Dare un seguito più visibile alle ICE
In linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento ICE, la Commissione riceve gli organizzatori delle ICE andate a buon fine affinché possano esporre in dettaglio gli obiettivi ricercati con l'iniziativa. In linea con l'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione circostanzia approfonditamente le sue risposte in comunicazioni adottate dal collegio. Per le tre ICE andate a buon fine più recenti, il membro della Commissione responsabile della pertinente politica si è riunito con gli organizzatori dopo che la Commissione aveva adottato la risposta.
·Per informare meglio gli organizzatori di ICE e i cittadini sulle azioni con cui intende dar seguito alle ICE valide, d'ora in poi la Commissione farà assurgere a prassi tali riunioni di follow-up.
·La Commissione provvederà a che le ICE andate a buon fine siano prese sistematicamente in considerazione nell'elaborazione delle proposte politiche che vi risponderanno e che glia organizzatori siano inclusi sistematicamente nelle consultazioni sulle proposte in questione.
·Nelle campagne di comunicazione la Commissione darà più risalto alle ICE andate a buon fine e alle azioni di follow-up che vi hanno fatto seguito, così da sensibilizzare maggiormente i cittadini riguardo all'impatto delle ICE sul processo decisionale dell'UE.
6.CONCLUSIONI
Sulla base della presente relazione di riesame la Commissione ritiene che il regolamento ICE rivisto offra agli organizzatori e ai sostenitori di ICE un quadro più accessibile, meno oneroso e di più facile utilizzo. La Commissione continua a impegnarsi totalmente affinché l'ICE rivisto dispieghi tutte le sue potenzialità di strumento per favorire il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'UE. Intraprenderà pertanto una serie di azioni concrete per migliorare ulteriormente il funzionamento dell'ICE e l'infrastruttura di supporto per gli organizzatori e per mostrare l'impatto delle ICE sulle politiche dell'UE.
La Commissione riconosce il contributo essenziale che il Parlamento europeo e gli Stati membri apportano all'effettiva attuazione del regolamento ICE. La Commissione accoglie con favore il contributo di altre istituzioni e altri organismi dell'UE e di altri portatori di interessi al rafforzamento della visibilità dell'ICE a livello locale, nazionale e dell'UE e alla sensibilizzazione dei cittadini dell'UE al loro diritto di utilizzare l'ICE per dare forma alle politiche dell'Unione europea.
ALLEGATO
Grafico 4 - Distribuzione degli organizzatori per cittadinanza e residenza
Grafico 5 - Distribuzione degli organizzatori per età
Flash Eurobarometro 528, "Cittadinanza e democrazia" (2023)