COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.11.2023
COM(2023) 764 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
sul riesame del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
I.Introduzione
La presente relazione riguarda il riesame del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ("il regolamento del Consiglio" o "il regolamento").
Il regolamento del Consiglio è una delle misure di emergenza adottate dal Consiglio nel 2022 per rispondere alla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Si basa sull'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.
All'epoca dell'adozione del regolamento del Consiglio a dicembre 2022, il contesto geopolitico generale e i prezzi molto elevati dell'energia esigevano un'accelerazione urgente della diffusione dell'energia da fonti rinnovabili nell'Unione, al fine di attenuare gli effetti della crisi energetica rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell'energia. Poiché la durata e la complessità delle procedure autorizzative gravavano pesantemente sulla rapidità e sull'entità degli investimenti nelle rinnovabili e nelle relative infrastrutture, il regolamento del Consiglio si proponeva di imprimere un'accelerazione immediata all'iter applicabile a quei progetti e a quelle tecnologie nel campo delle energie rinnovabili con il potenziale più elevato in termini di diffusione rapida, così da attenuare gli effetti della crisi energetica. A tal fine, il regolamento ha introdotto in tutta l'UE misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo.
Il regolamento del Consiglio si applica alle procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nel suo periodo di applicazione. Gli Stati membri possono applicarlo anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.
È importante notare che il 9 ottobre 2023 è stata adottata la direttiva (UE) 2023/2413
che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rispettivamente la "direttiva modificativa" e la "direttiva Rinnovabili riveduta"), aumentando sostanzialmente il livello di ambizione in materia di energie rinnovabili che l'Unione deve raggiungere collettivamente entro il 2030: dal precedente obiettivo del 32 % al 42,5 % con l'aspirazione a raggiungere il 45 %. La direttiva modificativa, entrata in vigore il 20 novembre 2023, contiene ampie disposizioni volte a snellire l'insieme delle procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile mediante la pianificazione territoriale e la semplificazione e abbreviazione delle procedure stesse. Queste disposizioni riguardano gli stessi argomenti oggetto del regolamento del Consiglio, ma mentre alcune sono molto simili, altre contengono differenze significative (cfr. sezione IV). La direttiva inoltre non ha ripreso alcune delle misure di natura più eccezionale contenute nel regolamento (UE) 2022/2577, delimitandone così il carattere straordinario e temporaneo. Ha invece introdotto un regime permanente, stabile e a lungo termine teso ad accelerare le procedure autorizzative, che prevede fasi e modalità specifiche caratterizzate da tempi di attuazione più lunghi. Molte delle norme in materia di autorizzazioni di cui alla direttiva riveduta, ad esempio tutte le norme autorizzative eccetto quelle relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, devono essere recepite entro il 1º luglio 2024, immediatamente dopo la scadenza della validità del regolamento del Consiglio.
A norma dell'articolo 9 del regolamento del Consiglio, la Commissione è tenuta a riesaminare detto regolamento entro il 31 dicembre 2023, in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. La Commissione è inoltre tenuta a presentare al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. L'articolo 9 del regolamento del Consiglio prevede anche che la Commissione possa proporne la proroga sulla base di tale relazione.
Per decidere se sia necessario prorogare il regolamento del Consiglio, devono sussistere le condizioni del caso. In tale contesto la Commissione deve valutare i) l'evoluzione recente della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei prezzi dell'energia, compreso il contributo apportato dalla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; ii) la necessità di accelerare ulteriormente la diffusione di tali fonti di energia e iii) gli effetti specifici sortiti del regolamento del Consiglio nel promuovere questa accelerazione. Data l'entrata in vigore della direttiva modificativa, è inoltre opportuno valutare l'interazione tra le disposizioni del regolamento del Consiglio e le disposizioni in materia di autorizzazioni della direttiva Rinnovabili riveduta.
A tal fine, la presente relazione descrive gli sviluppi recenti sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento, dei prezzi dell'energia e del contributo delle fonti energetiche rinnovabili, oltre a esaminare la necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili (sezione II) e l'effetto del regolamento del Consiglio in tale contesto (sezione III). Considera infine l'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio e le nuove disposizioni in materia di autorizzazioni contenute nella direttiva Rinnovabili riveduta (sezione IV) prima di esporre le conclusioni del riesame e formulare una raccomandazione per ulteriori azioni (sezione V).
II.Evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia; necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
Per quanto riguarda l'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione permangono notevoli rischi, nonostante un miglioramento generale della situazione.
Con riferimento all'approvvigionamento di gas, le importazioni dalla Russia sono diminuite secondo gli obiettivi di REPowerEU, grazie agli sforzi di diversificazione e al risparmio di gas. All'inizio della stagione di riscaldamento, gli impianti di stoccaggio sotterraneo dell'UE risultano a ben oltre il 90 % della loro capacità. Ciononostante prosegue la guerra della Russia contro l'Ucraina, che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, dal momento che il calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto avvenuto lo scorso anno ha notevolmente ridotto la disponibilità di forniture per l'Unione rispetto a prima della crisi. Visto il livello attuale di importazioni, le stime indicano che l'Unione dovrebbe ricevere nel 2023 circa 20 miliardi di m³ di gas russo via gasdotto, ossia circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021.
I mercati mondiali del gas sono ancora molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo. Come osservato dall'AIE1, l'offerta globale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (4 %) e nel 2023 (3 %) a causa "dell'aumento limitato della capacità di liquefazione, dell'indisponibilità di importanti impianti di esportazione e del calo dell'offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL alimentati da giacimenti obsolescenti". Una nuova, significativa capacità di liquefazione del GNL a livello mondiale (in particolare negli Stati Uniti e in Qatar) dovrebbe essere attivata a partire dal 2025, ma "nell'immediato futuro gli equilibri di mercato rimangono precari"2. Questa situazione sta avendo conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo molto inferiori al picco registrato nell'estate 2022 (quando hanno superato i 300 EUR/MWh), si attestano ancora a più del doppio rispetto ai livelli pre-crisi (compresi tra 40 EUR/MWh e 50 EUR/MWh all'inizio dell'autunno 2023), con inevitabili ripercussioni sul potere d'acquisto dei cittadini dell'UE e sulla competitività delle imprese europee. La volatilità del mercato è anche una conseguenza della rigidità del mercato e rappresenta un ulteriore rischio per l'economia dell'UE. L'estate e l'autunno del 2023 hanno registrato una serie di episodi di notevole volatilità che mostrano come i mercati del gas siano ancora fragili e possano reagire in modo eccessivo a qualsiasi shock imprevisto e improvviso dell'offerta e della domanda, come è avvenuto in seguito allo sciopero degli impianti GNL australiani, alla crisi del Medio Oriente e all'interruzione del Balticconnector. In queste condizioni, il timore della scarsità può innescare reazioni di ampia portata con pesanti ripercussioni sui prezzi in tutta l'UE.
Queste gravi difficoltà sono esacerbate da una serie di ulteriori rischi che, qualora si concretizzassero, peggiorerebbero notevolmente la situazione. Tra tali rischi figurano: una ripresa della domanda asiatica di GNL tale da ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale34, condizioni meteorologiche estreme tali da incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare, con necessità di un maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica alimentata a gas, e ulteriori possibili interruzioni dell'approvvigionamento di gas, compresa un'interruzione totale delle importazioni di gas dalla Russia, o un'interruzione delle infrastrutture critiche del gas esistenti. Inoltre vi sono i conflitti armati in diverse regioni importanti per l'approvvigionamento energetico dell'UE, come l'Ucraina, l'Azerbaigian o il Medio Oriente.
La rilevanza dei rischi connessi alla perturbazione delle infrastrutture energetiche è dimostrata da esempi recenti. A settembre 2022 gli atti di sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1 hanno causato danni tali da rendere impossibile il trasporto di gas, anche nel prossimo futuro, mentre a ottobre 2023 è stato interrotto il Balticconnector, un importante gasdotto che collega la Finlandia all'Estonia. A seguito dell'incidente le autorità finlandesi hanno dichiarato un livello di allarme che indica un deterioramento significativo della situazione dell'approvvigionamento di gas5.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, il livello di preparazione in vista del prossimo inverno e quindi la sicurezza del nostro approvvigionamento elettrico sono generalmente considerati migliori rispetto all'anno scorso. La maggiore possibilità di produrre energia nucleare per il prossimo inverno e i livelli di stoccaggio di energia idroelettrica più elevati, a cui si sono aggiunte nuove capacità di produzione di energia rinnovabile, hanno migliorato le prospettive. La cautela resta però ancora d'obbligo e perciò le misure di emergenza in essere in alcuni Stati membri saranno mantenute almeno fino alla fine dell'inverno. Inoltre molti Stati membri hanno previsto di mantenere o reintrodurre anche misure di risparmio energetico.
Il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento si riflette anche sui prezzi del gas e dell'energia elettrica. Al culmine della crisi, nell'estate del 2022, i prezzi del gas avevano raggiunto livelli senza precedenti, oltre i 300 EUR/MWh, con ripercussioni immediate sui prezzi dell'energia elettrica, arrivati ben oltre i 400 EUR/MWh. In seguito sono considerevolmente diminuiti e oggi oscillano intorno a 50 EUR/MWh per il gas e 100 EUR/MWh per l'energia elettrica, sebbene rimangano a più del doppio dei livelli pre‑crisi.
Per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, nonché l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica, sarà necessario un ingente aumento delle capacità in termini di energia rinnovabile in tutta l'UE. La risposta dell'Unione alla crisi energetica nel quadro dell'iniziativa REPowerEU esorta a una decisa accelerazione e a un incremento delle energie rinnovabili per potersi affrancare più rapidamente dai combustibili fossili russi. Accelerare la diffusione della capacità per le energie rinnovabili è pertanto fondamentale ai fini sia della strategia a lungo termine dell'UE per la decarbonizzazione che della strategia a breve termine in risposta alla crisi energetica. Le rinnovabili sono state determinanti per il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e per il contenimento dei prezzi dell'energia durante la crisi energetica, soprattutto perché hanno consentito di sostituire il gas naturale, in particolare nel settore dell'energia elettrica, andando così a incidere sulla domanda complessiva di gas. La produzione supplementare da fonti rinnovabili ha sostituito quest'anno circa 107 TWh di energia elettrica prodotta da fonti fossili, pari a circa 10 miliardi di m³ di gas.
Considerando che il prezzo del Title Transfer Facility (TTF) olandese nel 2022 si è attestato in media a circa 120 EUR/MWh, la Commissione stima in oltre 10 miliardi di EUR i risparmi ottenuti grazie alle capacità aggiuntive di produzione da fonti rinnovabili. Anche secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia gli effetti della diffusione di energie rinnovabili sui prezzi dell'energia sono stati positivi: stando ai suoi calcoli, senza la capacità aggiuntiva installata, nel 2022 i prezzi medi dell'energia elettrica all'ingrosso sarebbero stati più alti dell'8 % in tutti i mercati europei. Grazie all'installazione di capacità fotovoltaiche ed eoliche supplementari, i consumatori europei dovrebbero risparmiare circa 100 miliardi di EUR nel periodo 2021-2023. Dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si stima che i nuovi impianti eolici e solari fotovoltaici a basso costo abbiano sostituito 230 TWh di energia prodotta da combustibili fossili
. Grazie all'installazione prevista nel 2023 di 70 GW di nuove capacità di produzione da fonti rinnovabili, si potrebbero ottenere ulteriori risparmi e quindi un'ulteriore riduzione delle importazioni di gas russo.
Nel settore del riscaldamento da fonti rinnovabili, la vendita di pompe di calore è aumentata del 39 % nel 2022 rispetto al 2021, mentre il mercato del solare termico è cresciuto del 12 % fino a una capacità totale installata di 40,5 GW. Alcuni di questi impianti di nuova installazione hanno probabilmente sostituito caldaie a gas, a carbone e a gasolio, ma non sono disponibili dati che consentano di trarre conclusioni sull'entità del fenomeno.
In conclusione, è dimostrato che l'accelerazione della diffusione delle rinnovabili può ridurre i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il gas e l'energia elettrica, e può contribuire a ridurre i prezzi dell'energia a beneficio dei cittadini e delle imprese dell'UE.
Considerando che permangono considerevoli rischi, è necessario proseguire la rapida diffusione delle energie rinnovabili per rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione. Servono nuovi impianti di energie rinnovabili per ridurre rapidamente le quantità di gas russo che ancora importiamo. Quanto più rapida sarà la diffusione delle rinnovabili, tanto maggiori saranno gli effetti positivi sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, sui prezzi dell'energia e sull'indipendenza dai combustibili fossili russi.
III.Effetti del regolamento del Consiglio
Dato il periodo limitato di applicazione del regolamento del Consiglio, è difficile quantificarne gli effetti in termini di accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, principalmente perché non sono disponibili dati statistici ufficiali per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (i dati per il 2023 saranno disponibili solo alla fine del 2024). Tuttavia sono stati osservati alcuni sviluppi positivi.
Secondo Solar Power Europe, nei tre trimestri del 2023 successivi all'entrata in vigore del regolamento, nell'UE si sono registrati supplementi di capacità fotovoltaiche (oltre 45 GW) superiori a quelli dell'intero 2022. Nei primi sei mesi dell'anno la Germania ha aggiunto 6,5 GW (+10 %) di nuova capacità solare, la Polonia 2 GW (+17 %) e il Belgio almeno 1,2 GW (+19 %); nello stesso periodo l'Italia ha installato 2,5 GW di capacità solare, rispetto a un totale di 3 GW in tutto il 2022. La Spagna dovrebbe passare dai 4,5 GW del 2022 a 7 GW nel 2023.
Per quanto riguarda le autorizzazioni, i dati disponibili indicano che, dall'entrata in vigore del regolamento, diversi Stati membri hanno registrato aumenti a due cifre del volume di autorizzazioni rilasciate per l'eolico onshore. La panoramica di Wind Europe sull'evoluzione della capacità ha mostrato un andamento positivo in Francia, dove nei primi tre trimestri del 2023 è aumentata significativamente la capacità eolica autorizzata. La regione delle Fiandre in Belgio ha autorizzato 300 MW di capacità eolica aggiuntiva nei primi otto mesi del 2023, superando così la capacità autorizzata nell'intero anno 2022. In Germania nei primi nove mesi del 2023 sono state concesse nuove autorizzazioni per 5,2 GW di eolico onshore – un primato assoluto – con 2,44 GW di nuove aggiunte di capacità. La Germania ha indicato che secondo le previsioni il volume dei progetti eolici onshore autorizzati quest'anno dovrebbe aumentare del 75 % rispetto all'anno scorso.
In termini di quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, 17 Stati membri hanno registrato nuovi record nei primi sei mesi dell'anno: Grecia e Romania hanno superato per la prima volta il 50 % e Danimarca e Portogallo hanno sorpassato il 75 %. In Portogallo, l'energia eolica e quella solare hanno rappresentato più della metà della produzione totale sia ad aprile che a maggio. I Paesi Bassi hanno toccato il 50 % di eolico e solare per la prima volta a luglio, mentre la Germania vi si è avvicinata con una quota record del 49 % nello stesso mese. In Germania il tasso di impianti eolici sottoposti a revisione della potenza è salito al 34 %.
Inoltre almeno in uno Stato membro beneficiano dell'accelerazione dell'iter autorizzativo anche progetti di rete importanti per una maggiore penetrazione delle rinnovabili, per un totale di oltre 2 000 km.
Tuttavia, come segnalato anche dai portatori di interessi, è difficile stabilire in che misura l'aumento della diffusione e della produzione di energie rinnovabili in questo periodo possa essere attribuito agli effetti del regolamento del Consiglio, dal momento che a tale aumento hanno contribuito anche altri fattori, quali i prezzi elevati dell'energia, le condizioni meteorologiche o altre politiche e misure applicate dagli Stati membri (ad esempio regimi di sostegno o altri tipi di incentivi).
Pertanto, per comprendere meglio gli effetti del regolamento, la Commissione si è rivolta agli Stati membri e ai portatori di interessi, quali i rappresentanti del settore delle energie rinnovabili e le associazioni ambientaliste.
Il 14 settembre 2023 la Commissione ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri chiedendo un riscontro scritto sull'applicazione del regolamento. Al 15 novembre 2023 avevano risposto al questionario e fornito un contributo scritto 15 Stati membri. L'applicazione del regolamento del Consiglio è stata discussa anche nell'ultima riunione dell'azione concertata riguardo alla direttiva Rinnovabili (Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive – CA-RES), svoltasi il 18 ottobre 2023, in cui cinque Stati membri hanno condiviso la propria esperienza.
Oltre alle risposte individuali, il 17 ottobre 2023 i ministri di 11 Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo) hanno firmato la lettera congiunta degli "Amici delle rinnovabili" in cui chiedevano di prorogare il regolamento del Consiglio. I firmatari ricordavano che le energie da fonti rinnovabili rafforzano l'indipendenza dell'Unione dalle fonti energetiche esterne e riducono la sua vulnerabilità alle perturbazioni geopolitiche e agli shock dei prezzi dovuti a fattori esterni, contribuendo al contempo alla leadership tecnologica e industriale dell'UE e alla creazione di posti di lavoro. In questo contesto la lettera sottolineava l'importanza del regolamento del Consiglio per attenuare gli effetti che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina sortisce sul mercato dell'energia e chiedeva la proroga del regolamento oltre il 2024 e per tutto il tempo necessario a ridurre ulteriormente gli ostacoli che incidono sulle procedure autorizzative nel settore delle energie rinnovabili.
Il 26 ottobre la Commissione ha organizzato uno scambio di opinioni con i principali portatori di interessi, tra cui le associazioni del settore delle energie rinnovabili, la rete dei gestori di sistemi di trasmissione ENTSO-E e le ONG ambientaliste. Inoltre ha ricevuto documenti che illustrano la posizione di diversi portatori di interessi.
Di seguito sono sintetizzati i contributi pervenuti sulle diverse disposizioni del regolamento.
1.Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Uno Stato membro ha suggerito di modificare l'ambito di applicazione per consentire agli Stati membri di continuare ad applicare il quadro del regolamento del Consiglio alle valutazioni di impatto ambientale anche dopo il 30 giugno 2024. Secondo lo Stato membro ciò è necessario per chiarire la situazione dei progetti non ancora completati al momento della scadenza del regolamento. Lo stesso Stato membro ha inoltre proposto di specificare che i "diritti di terzi" di cui all'articolo 1 sono "diritti di terzi al controllo giurisdizionale".
Anche un altro Stato membro si è espresso in merito a questo articolo, indicando che era stato essenziale per garantire la certezza necessaria alla diffusione dei progetti di energia rinnovabile. In particolare, lo Stato membro riteneva di fondamentale importanza che detti progetti non dovessero obbligatoriamente essere conclusi entro il periodo di applicazione del regolamento del Consiglio per poter beneficiare delle disposizioni ivi contenute. Riteneva inoltre che il periodo di applicazione del regolamento fosse troppo breve, dato che per molti progetti l'iter autorizzativo non avrebbe avuto inizio entro tale periodo, in particolare per i progetti di sviluppo dell'infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico.
2.Articolo 2 Definizioni
La Commissione ha ricevuto riscontri molto limitati sulle definizioni. Un portatore di interessi (Solar Heat Europe) ha criticato il fatto che in molti casi la definizione di apparecchiatura per l'energia solare è stata interpretata come riferita solo al solare fotovoltaico, mentre in realtà comprende espressamente sia l'apparecchiatura solare termica sia quella solare fotovoltaica.
3.Articolo 3 Interesse pubblico prevalente
Dai riscontri ricevuti in merito all'applicazione di questo articolo, la Commissione rileva che vi è una certa confusione negli Stati membri riguardo all'ambito di applicazione e al funzionamento della presunzione di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 3, sebbene il regolamento del Consiglio sia direttamente applicabile e pertanto tale presunzione possa essere invocata dai promotori dei progetti nelle procedure di autorizzazione nazionali e nelle controversie giudiziarie senza la necessità di ulteriori leggi nazionali. L'articolo 3 tuttavia consente agli Stati membri di legiferare per limitare l'applicazione della presunzione a determinati tipi di tecnologia o a determinate parti del loro territorio, conformemente alle priorità stabilite nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Se gli Stati membri si avvalgono di questa possibilità, la presunzione sarà applicabile solo a determinate tecnologie o territori.
14 Stati membri hanno fornito un riscontro in merito all'articolo 3. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente, la Commissione osserva una tendenza da parte degli Stati membri a limitarlo a determinate tecnologie (in particolare quella eolica e solare, ma anche i progetti infrastrutturali) e, in misura più limitata, a zone specifiche. Solar Power Europe ha riferito che uno Stato membro ha limitato l'applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente ai soli progetti pubblici, mentre un altro ha definito le potenziali esenzioni per decreto. D'altra parte, uno Stato membro ha ampliato l'ambito di applicazione in modo che i progetti di energia da fonti rinnovabili rientrassero nella presunzione di interesse pubblico prevalente rispetto al patrimonio architettonico.
Gli Stati membri che applicano la presunzione hanno generalmente riferito risultati positivi e la considerano uno strumento utile per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili o delle relative infrastrutture, oppure un fattore di riduzione del rischio.
Uno Stato membro ha segnalato effetti positivi in casi specifici (in particolare riguardo a progetti eolici, fotovoltaici e di rete) derivanti dall'applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente sia da parte delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni sia da parte degli organi giurisdizionali. Un altro Stato membro ha sottolineato il valore aggiunto della disposizione, che ha contribuito a rendere più efficiente il rapporto tra i diversi enti pubblici coinvolti nel processo di pianificazione. Altri due Stati membri hanno dichiarato che per loro non si era ancora presentata la necessità di applicare la presunzione di interesse pubblico prevalente a nessun progetto specifico (tra l'altro perché molti progetti non avevano ancora raggiunto la fase di autorizzazione), ma guardano con favore alle sue potenzialità di accelerazione della procedura autorizzativa per progetti specifici e si sono detti interessati a beneficiarne in un futuro prossimo. Uno Stato membro ha sostenuto che i progetti solari o eolici in corso stessero procedendo con sufficiente rapidità e che quindi tale disposizione non fosse necessaria.
Due Stati membri hanno inoltre indicato difficoltà nel concretizzare il potenziale della presunzione di interesse pubblico prevalente. In particolare il rispetto di un'altra condizione posta nelle direttive "Habitat" e "Uccelli", ossia l'assenza di soluzioni alternative, è ritenuto un aspetto che limita l'utilità pratica della presunzione di interesse pubblico prevalente. Uno Stato membro ha quindi chiesto modifiche mirate dell'articolo 3, finalizzate a dare la flessibilità necessaria per rispettare le altre condizioni di deroga fissate nella direttiva ambientale pertinente, nella fattispecie l'obbligo di dimostrare che non esistono soluzioni alternative. Anche l'obbligo di prevedere le misure compensative è percepito da uno Stato membro come un fattore che limita l'utilità della disposizione sull'interesse pubblico prevalente.
Sull'applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente si sono espressi anche Wind Europe, Solar Power Europe ed EREF, preoccupati per il fatto che la maggior parte degli Stati membri non avesse applicato la presunzione ai progetti di energia da fonti rinnovabili, o l'avesse fatto solo in parte, o per il fatto che le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni talvolta avessero ignorato la presunzione di interesse pubblico prevalente dando priorità ad altri interessi. Questi portatori di interessi hanno tuttavia addotto anche esempi positivi di applicazione, in varie misure, della disposizione, e casi specifici in cui essa aveva contribuito a far avanzare alcuni progetti. Wind Europe rileva un interesse generale a ricorrere maggiormente a questa disposizione, ma riferisce che vi è incertezza sull'ambito di applicazione e sulle modalità di attuazione pratica.
EU DSO, l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione, sostiene che la presunzione di interesse pubblico prevalente ha grandi potenzialità di contribuire a ridurre le strozzature che rallentano i progetti di distribuzione e sottolinea il valore simbolico dell'articolo 3. Ha tuttavia affermato che il regolamento del Consiglio non ha avuto quasi nessun effetto concreto sui progetti relativi alla rete di distribuzione. EU DSO ha raccomandato di prorogarlo e ha invitato la Commissione a garantirne l'effettiva attuazione.
Due portatori di interessi dediti alla protezione dell'ambiente. BirdLife e Climate Active Network (CAN Europe) hanno presentato osservazioni generali su questa disposizione. Hanno esortato alla cautela nell'applicare il concetto di interesse pubblico prevalente, che nella pratica potrebbe ridurre il livello di protezione dell'ambiente facilitando l'autorizzazione di progetti altamente problematici, senza apportare alcun valore aggiunto ai progetti di energia da fonti rinnovabili che hanno già adottato le misure opportune, comprese quelle di salvaguardia CAN Europe ha affermato che in uno Stato membro la disposizione relativa alla presunzione di interesse pubblico prevalente ha spinto il legislatore a esentare nove impianti idroelettrici dall'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale, nonostante i loro importanti impatti ambientali, dichiarandoli di interesse pubblico prevalente.
Nel complesso, si può concludere che la presunzione di cui all'articolo 3 sia generalmente percepita come uno strumento utile per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (principalmente l'eolico e il solare) e dei progetti infrastrutturali negli Stati membri in cui è stata applicata. Ciò si ricollega non solo agli effetti positivi osservati sul campo relativamente a progetti specifici, ma anche all'importanza che questa presunzione attribuisce alla diffusione delle energie da fonti rinnovabili più in generale, anche per altri scopi oltre alle deroghe specifiche previste nelle direttive ambientali di cui all'articolo 3. Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in merito all'applicazione estesa di questa disposizione e alle possibili ripercussioni su un livello di protezione dell'ambiente, la Commissione ricorda che la presunzione di interesse pubblico prevalente a favore delle energie da fonti rinnovabili è relativa, ossia che le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e gli organi giurisdizionali possono disattendere la norma qualora esistano evidenze che un progetto ha sull'ambiente effetti negativi gravi che non possono essere attenuati o compensati. Inoltre gli Stati membri possono limitare l'applicazione a tecnologie e zone specifiche.
Potrebbero esservi margini per un'applicazione più frequente dell'articolo 3 nel prossimo futuro, quando un maggior numero di progetti nel settore delle rinnovabili raggiungerà la fase di autorizzazione dopo la scadenza del regolamento. Inoltre l'utilità di questa disposizione sembra essere limitata da fattori quali un'interpretazione restrittiva di altre condizioni necessarie per beneficiare delle deroghe, ad esempio la valutazione dell'esistenza di soluzioni alternative.
4.Articolo 4 Accelerare la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare
12 Stati membri hanno fornito un riscontro specifico sull'applicazione dell'articolo 4 o sull'installazione di piccole apparecchiature per l'energia solare più in generale. Molti di questi hanno segnalato un forte aumento degli impianti di energia solare negli ultimi tempi, senza peraltro attribuirlo specificamente al regolamento del Consiglio, ma piuttosto a vari fattori come i regimi di sostegno nazionali o l'evoluzione dei prezzi dell'energia.
La maggior parte degli Stati membri che si sono espressi in proposito ha dichiarato di applicare agli impianti di energia solare di piccole dimensioni procedure autorizzative ancor più ambiziose di quelle disciplinate all'articolo 4. In particolare, sette Stati membri hanno indicato che, a determinate condizioni, la legislazione nazionale non prevede autorizzazioni specifiche per i piccoli impianti di energia solare posti su strutture artificiali o per le apparecchiature per l'energia solare al di sotto di una certa soglia di capacità, o addirittura in generale. Due Stati membri hanno riferito che già prima dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio il loro ordinamento nazionale non imponeva alcuna valutazione d'impatto ambientale per i progetti di impianti per l'energia solare. Di conseguenza, gli effetti positivi dell'articolo 4 appaiono piuttosto limitati in questi Stati membri con una legislazione nazionale più ambiziosa.
Un solo Stato membro ha dichiarato di aver apportato modifiche al proprio sistema autorizzativo nazionale come conseguenza del regolamento del Consiglio. In particolare, ha introdotto l'approvazione tacita entro un mese dalla presentazione della domanda di licenza edilizia per l'installazione di un impianto solare di produzione di energia elettrica a fini di autoconsumo, con una capacità installata totale compresa tra 20 e 50 kW, su edifici e strutture in zone urbane, compresi tetti, facciate e terreni adiacenti.
Solar Power Europe e Solar Heat Europe hanno fornito un riscontro sugli effetti dell'articolo 4. La prima ha affermato che l'articolo 4 è stato generalmente ben attuato, sebbene siano state osservate alcune modalità restrittive. Ad esempio, in alcuni casi gli Stati membri hanno interpretato il concetto di strutture artificiali in modo troppo riduttivo (limitandole solamente ai tetti) e pertanto è necessario chiarire questa nozione. La maggior parte degli Stati membri non è stata abbastanza ambiziosa per quanto riguarda la semplificazione delle connessioni alla rete (poiché ha applicato la soglia inferiore di 10,8 kW anziché quella di 50 kW). Sono stati tuttavia forniti alcuni esempi positivi, come il caso di uno Stato membro in cui è stato previsto l'uso di un modello semplificato per l'installazione sul tetto di impianti fotovoltaici fino a 200 kW di capacità. Solar Heat Europe ha affermato che, nel corso dell'ultimo anno, i suoi membri non hanno rilevato alcun cambiamento significativo nelle procedure autorizzative degli impianti per l'energia solare termica.
In base a quanto precede, la Commissione osserva che, sebbene l'installazione di apparecchiature per l'energia solare sia in aumento, è difficile attribuire gli effetti di tale aumento specificamente al regolamento del Consiglio, poiché altri fattori (come i regimi di sostegno o i prezzi elevati dell'energia) hanno svolto un ruolo importante. La Commissione prende atto con soddisfazione che almeno uno Stato membro ha riferito di aver recentemente introdotto modifiche per semplificare la procedura autorizzativa degli impianti solari e che diversi Stati membri hanno introdotto nella propria legislazione nazionale disposizioni ancora più ambiziose di quelle dell'articolo 4, come l'esonero dall'obbligo di autorizzazione per i piccoli impianti solari a determinate condizioni e la possibilità di chiedere direttamente la connessione alla rete. L'articolo 4 resta rilevante per questi Stati membri, dal momento che introduce termini massimi anche per la connessione alla rete di questi impianti (vale a dire che i termini massimi di uno o tre mesi riguardano anche la connessione alla rete e forniscono certezza ai richiedenti in virtù di una disposizione riguardante la tacita approvazione di alcuni impianti). La Commissione ritiene che relativamente alla questione delle connessioni alla rete via sia un ulteriore margine di miglioramento.
5.Articolo 5 Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile
11 Stati membri hanno dato un riscontro sull'applicazione dell'articolo 5 e, più in generale, sulla procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti per l'energia da fonti rinnovabili.
Diversi Stati membri hanno affermato di non avere ancora maturato un'esperienza significativa in tal senso, visto che la maggior parte degli impianti per l'energia da fonti rinnovabili è relativamente recente, oppure hanno affermato di non disporre di dati rilevanti in merito. Solo uno Stato membro ha riferito un aumento delle domande, soprattutto per la revisione della potenza degli impianti per l'energia solare, mentre altri Stati membri affermano di non aver rilevato un aumento delle revisioni della potenza nell'ambito del regolamento del Consiglio. Vari Stati membri hanno spiegato di aver introdotto procedure autorizzative simili a quelle previste all'articolo 5.
Uno Stato membro ha indicato che di solito, per i progetti solari, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza con aumento della capacità non supera i sei mesi, anche se potrebbe essere più lunga quando è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale (ad esempio per le centrali eoliche). Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, riguarda tutte le autorizzazioni e le fasi della procedura autorizzativa, comprese le valutazioni dell'impatto ambientale. In questo Stato membro sembra pertanto che tale termine sia rispettato per le tecnologie che non richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ma potrebbero essere necessari ulteriori adattamenti per rispettarlo anche quando la valutazione è necessaria. Inoltre nello Stato membro in questione non serve l'autorizzazione del ministero competente per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile se il tipo e la capacità totale di produzione di energia elettrica autorizzata non cambiano a seguito della revisione.
Alcuni Stati membri hanno riferito norme ambiziose in materia di autorizzazioni per quanto riguarda la revisione della potenza dei progetti di produzione di energia elettrica rinnovabile. Uno di essi ha adottato una legge nazionale nel settembre 2023 con misure che trattano gli stessi aspetti disciplinati dall'articolo 5, ma con un ambito di applicazione ancora più ambizioso. In particolare, questa legge introduce un termine di un mese per la formulazione di un parere sulla connessione alla rete in caso di ammodernamento di un sito quando si prevede un aumento fino al 50 % della capacità installata totale rispetto alla capacità esistente: sia il termine che l'aumento della capacità sono più ambiziosi di quelli contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, la suddetta legge non richiede l'applicazione delle procedure ambientali quando l'ammodernamento del sito non comporta l'uso di terreno supplementare ed è conforme alle misure di protezione ambientale stabilite per il sito iniziale.
Anche un altro Stato membro applica norme di autorizzazione ambiziose per quanto riguarda la revisione della potenza di progetti di produzione di energia elettrica rinnovabile. Ad esempio, per quanto riguarda la connessione alla rete, la potenza installata dell'impianto può essere aumentata fino a un massimo del 20 % della potenza connessa senza richiedere un aumento della capacità della connessione.
Wind Europe ha fatto notare che pochissimi Stati membri applicano una procedura accelerata per la revisione della potenza dei progetti: ha affermato che vi è un'unica eccezione in cui è stato previsto un regime più ambizioso, e che solo pochi altri Stati membri si sono dotati di norme che perseguono in qualche misura questo obiettivo. Wind Europe ha affermato che, nel complesso, il regolamento ha avuto finora effetti limitati quanto all'accelerazione della revisione della potenza dei progetti. Ha altresì osservato che le norme incluse nell'articolo 5 potrebbero essere ancora più ambiziose. Ad esempio la soglia del 15 % prevista all'articolo 5, paragrafo 3, è percepita come troppo bassa rispetto alla maggiore produzione delle nuove turbine eoliche.
In base a quanto precede, la Commissione osserva che relativamente alla revisione della potenza dei progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili la situazione è piuttosto eterogenea. Mentre in alcuni Stati membri le opportunità di revisione sono limitate, data la recente installazione dei progetti, in altri esiste un potenziale ben più significativo e in crescita che, se sfruttato, permetterebbe di aumentare i volumi di diffusione delle energie rinnovabili mediante la promozione e l'agevolazione della revisione della potenza degli impianti esistenti. La revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile presenta molteplici vantaggi poiché consente di continuare a utilizzare siti con notevoli potenzialità di produzione di energia rinnovabile sfruttando la connessione alla rete esistente, forti anche di un grado presumibilmente più elevato di accettazione da parte del pubblico e conoscenza degli impatti ambientali.
La Commissione si compiace del fatto che alcuni Stati membri con il maggior potenziale in termini di revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile sono intervenuti per semplificare le norme di autorizzazione e che altri Stati membri abbiano adottato misure di semplificazione a seguito del regolamento del Consiglio, in parte anche più ambiziose di quelle dell'articolo 5. La Commissione concorda tuttavia gli Stati membri con il maggior potenziale di revisione della potenza dei progetti dovrebbero accelerare gli sforzi per abbreviare e semplificare ulteriormente le relative procedure autorizzative.
6.Articolo 6 Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema
Per gli Stati membri l'applicazione di questa disposizione è facoltativa. Su questo articolo hanno fornito un riscontro 14 Stati membri, tre dei quali indicano di averlo applicato.
Due Stati membri hanno affermato che attualmente applicano l'articolo 6 per individuare zone specifiche da destinare alle energie rinnovabili o alla relativa infrastruttura di rete, nelle quali i progetti possono essere esentati da valutazioni specifiche dell'impatto ambientale e dalle valutazioni di protezione delle specie.
Uno Stato membro ha dichiarato di aver attuato questa disposizione per individuare zone specifiche da adibire all'energia eolica onshore e offshore e alle reti elettriche di potenza superiore a 110 kW, riferendo che gli effetti in termini di accelerazione dello sviluppo della rete e della diffusione delle rinnovabili erano stati molto positivi: in particolare, erano già state concesse le prime autorizzazioni di impianti eolici a norma del regolamento del Consiglio e si osservava una tendenza al rialzo del numero di progetti eolici autorizzati. Tale Stato membro ritiene che il regolamento del Consiglio, in particolare l'articolo 6, favorirà il conseguimento dell'ambizioso obiettivo nazionale di espansione fissato a circa 10 GW di energia eolica onshore all'anno e che la mancata proroga rischierebbe di incidere pesantemente sul ritmo di diffusione delle energie da fonti rinnovabili: secondo lo Stato membro, se il regolamento non verrà prorogato, l'installazione di circa 41 GW di eolico onshore potrebbe subire un ritardo di circa due anni o addirittura essere interrotta del tutto.
Per quanto riguarda le reti, quattro gestori dei sistemi di trasmissione tedeschi hanno indicato che il regolamento del Consiglio è stato un importante fattore di accelerazione delle procedure formali di autorizzazione e pianificazione per l'ammodernamento e l'ampliamento delle reti elettriche in Germania e si sono espressi a favore di una proroga fino alla primavera del 2025, per garantire continuità fino al recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni pertinenti della direttiva modificativa. Anche ENTSO-E ha fornito un riscontro positivo riguardo all'applicazione dell'articolo 6 in Germania e ha affermato che potenzialmente è possibile velocizzare di sette mesi in media la maggior parte dei progetti di rete che beneficiano dell'articolo 6 (cioè quelli presentati dopo l'entrata in vigore del regolamento). Per quanto riguarda i progetti offshore, ENTSO-E prospetta un'accelerazione potenziale anche maggiore, fino a tre anni. ENTSO-E ha affermato che i gestori dei sistemi di trasmissione sono regolarmente in contatto con i ministeri nazionali per quanto riguarda l'attuazione del nuovo articolo 15 sexies della direttiva Rinnovabili riveduta, relativo alle zone per le infrastrutture. Dubitava però seriamente della fattibilità di recepire questa disposizione entro luglio 2024 e di conseguenza ha chiesto una proroga del regolamento del Consiglio per garantire una transizione senza soluzione di continuità fino al recepimento integrale dell'articolo 15 sexies della direttiva Rinnovabili riveduta. La Germania ha dichiarato che una proroga dell'articolo 6 consentirebbe di abbreviare la procedura autorizzativa di molti progetti di rete di circa 12 mesi (per alcuni addirittura di 36 mesi).
Anche un altro Stato membro ha deciso di avvalersi dell'articolo 6, sebbene i progetti di energia rinnovabile fossero ancora in fase di pianificazione e non di autorizzazione. Pertanto riteneva che l'articolo 6 non avesse ancora sortito del tutto il suo effetto, ma che avesse le potenzialità per farlo nel futuro prossimo.
La maggior parte degli Stati membri che hanno fornito un riscontro ha dichiarato di non avvalersi della possibilità prevista all'articolo 6. Uno di essi ha indicato che ne stava ancora ponderando l'applicazione, dato che era necessario legiferare a livello nazionale per specificare ulteriormente la disposizione. Un altro Stato membro ha affermato che il proprio ordinamento nazionale prevedeva già misure ambiziose, con norme e criteri chiari per individuare i progetti di energia rinnovabile da sottoporre a esame o a valutazione ambientale. Altri due Stati membri hanno affermato che, sebbene non avessero applicato l'articolo 6, erano impegnati a studiare modalità per semplificare ulteriormente le valutazioni ambientali connesse alle autorizzazioni per le energie rinnovabili. Un altro Stato membro ha affermato di non aver applicato l'articolo 6 perché l'iter legislativo nazionale per attuare le disposizioni non vincolanti dei regolamenti UE impone l'adozione di una legge nazionale che approfondisca tali disposizioni. In più, lo stesso Stato membro ha sottolineato che le esenzioni e le nuove condizioni previste all'articolo 6 si concentrano principalmente sulla protezione delle specie, mentre i ritardi nelle procedure autorizzative degli impianti di energie rinnovabili (soprattutto le grandi centrali eoliche) e delle espansioni di rete sono principalmente legati alla protezione degli habitat. Ciononostante ha riconosciuto che l'articolo 6 rappresenta una misura simbolica incoraggiante per l'accelerazione delle procedure autorizzative delle energie rinnovabili e un segnale per superare gli stalli. A questo proposito, ENTSO-E ha affermato che ci sarebbe stata una spinta politica per l'applicazione di questa disposizione a due progetti infrastrutturali offshore.
Alcuni portatori di interessi (CAN Europe, BirdLife) hanno espresso riserve generali in merito all'applicazione delle esenzioni da determinate valutazioni previste dalla legislazione ambientale dell'UE e ai potenziali effetti sulla biodiversità prodotti da una diffusione accelerata delle rinnovabili. CAN Europe ha sottolineato che il grado di approfondimento e la qualità delle valutazioni ambientali strategiche variano da una regione all'altra e potrebbero non essere sufficienti per garantire livelli di protezione comparabili. Ciononostante CAN Europe ha fatto notare che in uno Stato membro l'applicazione dell'articolo 6 aveva permesso di giungere a un approccio di protezione delle specie basato sulla popolazione, con l'istituzione di un fondo per la protezione delle specie le cui risorse sono state destinate a scopi specifici. BirdLife si è detta preoccupata per la diminuzione della trasparenza per le ONG e per il coinvolgimento ridotto delle comunità locali nel processo di pianificazione.
In base a quanto precede, si può concludere che l'articolo 6 è stato uno strumento utile per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali negli Stati membri che hanno scelto di avvalersene. Nel caso specifico della Germania, che ha applicato questa disposizione, sembrano esserci risultati tangibili sia in termini di numero di progetti di energia rinnovabile e di rete che ottengono l'autorizzazione e procedono, sia in termini di potenziale di accelerazione e di riduzione dei tempi di autorizzazione. La Commissione osserva che questa disposizione è percepita positivamente anche dagli Stati membri che non se ne sono avvalsi, o che hanno deciso di farlo ma si trovano ancora in una fase iniziale, in virtù del suo valore simbolico e come fattore di riduzione del rischio.
Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in merito alle esenzioni dalle valutazioni previste dalla normativa ambientale dell'UE e all'impatto sulla tutela della biodiversità, la Commissione ricorda che l'articolo 6 impone condizioni specifiche per esentare i progetti dalle valutazioni ambientali, con l'obiettivo di garantire un equilibrio tra l'esigenza di realizzare i progetti di energia rinnovabile a una velocità nettamente superiore e quella di assicurare la protezione delle zone sensibili dal punto di vista ambientale.
7.Articolo 7 Accelerazione della diffusione delle pompe di calore
12 Stati membri hanno fornito un riscontro sull'applicazione di questo articolo e, più in generale, sulle procedure autorizzative per l'installazione di pompe di calore. Due di essi hanno dichiarato di non disporre di dati recenti sulle pompe di calore, per cui non è stato loro possibile valutare gli effetti del regolamento su questa tecnologia.
Come nel caso dei piccoli impianti solari, alcuni Stati membri hanno affermato di non aver imposto autorizzazioni per le pompe di calore che rispondono a determinate condizioni (in genere per le piccole pompe di calore, come quelle inferiori a 1 m3, 500 kW o 30 kW in abitazioni private). Uno Stato membro ha dichiarato che, a parte pochissime eccezioni, normalmente non è necessario presentare domanda per le pompe di calore ad aria. In questi paesi la legislazione è quindi più ambiziosa dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio. Altri Stati membri hanno dichiarato che il proprio ordinamento nazionale prevede esenzioni dalle procedure di pianificazione per l'installazione di pompe di calore, o esenzioni dalla valutazione dell'impatto ambientale.
Uno Stato membro ha espresso preoccupazioni in merito all'obbligo di concludere la procedura autorizzativa per le pompe di calore inferiori a 50 MW entro un mese, spiegando che un termine così breve potrebbe comportare problemi tecnici e di sicurezza per la rete elettrica. La Commissione osserva a questo proposito che il regolamento del Consiglio introduce una certa flessibilità quanto all'applicazione di tale termine da parte degli Stati membri, i quali possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di questo articolo, anche per motivi di sicurezza.
Alcuni Stati membri hanno segnalato un recente incremento dell'installazione di pompe di calore, ma non erano certi che fosse dovuto agli effetti del regolamento del Consiglio. Hanno invece attribuito l'aumento ad altri fattori, come la guerra russa contro l'Ucraina o le sovvenzioni nazionali. Diversi Stati membri hanno specificato che il regolamento del Consiglio non ha influito sull'evoluzione data l'assenza di obblighi nazionali di autorizzazione per determinate pompe di calore.
L'Associazione europea delle pompe di calore (EHPA) ha fornito un riscontro dettagliato sullo stato delle procedure autorizzative applicabili alle pompe di calore e sugli effetti dell'articolo 7. La maggior parte delle pompe di calore non è generalmente soggetta ad autorizzazione, a esclusione di quelle geotermiche che di solito lo sono. A ogni modo, per le pompe di calore con capacità termica inferiore a 25 kW, è possibile concludere la procedura autorizzativa in un mese.
Dato che per la maggior parte delle pompe di calore di piccole dimensioni non è solitamente necessaria un'autorizzazione (escluse quelle geotermiche), gli effetti dell'articolo 7 sembrano essere limitati. Tuttavia, secondo l'EHPA, la valutazione di questa disposizione resta positiva poiché l'introduzione di un termine massimo è servita a garantire la certezza del diritto. Per aumentare l'utilità di questa disposizione, l'EHPA ha proposto alcune modifiche mirate, ossia la riduzione a un mese della durata della procedura autorizzativa per le pompe di calore geotermiche residenziali con capacità termica inferiore a 25 kW, abbinata alla tacita approvazione, e l'utilizzo della capacità termica anziché di quella elettrica (tranne quando è fatto riferimento specifico alla connessione alla rete, per cui la capacità elettrica potrebbe essere più appropriata).
In base a quanto precede si può concludere che, sebbene le autorizzazioni non sembrino essere il principale ostacolo all'installazione di pompe di calore, il regolamento del Consiglio e in particolare l'introduzione di termini massimi chiari hanno contribuito a garantire la certezza del diritto relativamente all'installazione di questo tipo di apparecchiature, soprattutto delle pompe di calore geotermiche e di grandi dimensioni. La Commissione si compiace del fatto che in diversi Stati membri la legislazione nazionale in vigore sembra essere ancor più ambiziosa dell'articolo 7, in quanto non subordina ad autorizzazione le pompe di calore di piccole dimensioni.
8.Articolo 8 Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore
Né gli Stati membri né i portatori di interessi hanno fornito riscontri in merito a questo articolo, in virtù del quale il periodo di costruzione o revisione della potenza degli impianti o della relativa infrastruttura di rete necessaria e alcune fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete non sono conteggiati nei termini relativi alla procedura autorizzativa.
IV.Ambito di applicazione del regolamento di emergenza e delle nuove disposizioni in materia autorizzazioni di cui alla direttiva Rinnovabili riveduta
Come già accennato, la direttiva Rinnovabili riveduta comprende disposizioni volte a snellire le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile, tra cui norme su aspetti identici o simili a quelli disciplinati del regolamento del Consiglio. Tra i due testi vi sono alcune importanti differenze.
-L'articolo 16 septies disciplina la presunzione di interesse pubblico prevalente, oggetto anche dall'articolo 3 del regolamento del Consiglio. Tuttavia l'articolo 3 del regolamento contiene un secondo paragrafo che, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, invita ad accordare priorità ai progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente.
-L'articolo 16 quinquies contiene norme specifiche per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, materia disciplinata anche dall'articolo 4 del regolamento del Consiglio. La formulazione delle due disposizioni è molto simile, anche se l'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, della direttiva Rinnovabili riveduta prevede una soglia di 100 kW (anziché 50 kW), il che consente di aumentare il numero di impianti che rientrano nella procedura autorizzativa molto breve di un mese.
-L'articolo 16 quater e anche l'articolo 16 ter disciplinano la procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza di impianti di produzione di energia rinnovabile fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, che è anche materia disciplinata dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio. La principale differenza tra i due testi sta nel fatto che l'articolo 5 del regolamento prevede un termine di appena sei mesi per tutte le autorizzazioni applicabili alla revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile, mentre la direttiva Rinnovabili riveduta prevede un termine di un anno per i progetti situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili (nelle zone di accelerazione l'articolo 16 bis prevede anch'esso un termine di sei mesi, ma la designazione di tali zone ha un termine di attuazione più lungo, pari a 27 mesi).
-L'articolo 16 sexies disciplina la procedura di rilascio delle autorizzazioni per le pompe di calore, su cui verte anche l'articolo 7 del regolamento del Consiglio. La formulazione delle due disposizioni è molto simile, anche se la direttiva Rinnovabili riveduta precisa ulteriormente i termini per le connessioni alla rete (due settimane per le connessioni alla rete di trasmissione o distribuzione).
-L'articolo 15 quater impone agli Stati membri di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili per almeno una tecnologia per le fonti rinnovabili. L'articolo 15 sexies introduce la possibilità per gli Stati membri di designare zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico. In dette zone possono essere applicate esenzioni mirate dalla valutazione ambientale, a determinate condizioni. L'articolo 6 del regolamento del Consiglio contiene una disposizione facoltativa che consente agli Stati membri di individuare zone specifiche in cui possono esentare i progetti dalla valutazione dell'impatto ambientale e dalla valutazione di protezione delle specie. Sebbene le disposizioni della direttiva Rinnovabili riveduta e dell'articolo 6 del regolamento riguardino l'individuazione di zone specifiche per una più rapida diffusione delle energie rinnovabili, le differenze nel contenuto sono considerevoli:
ouna delle principali differenze sta nel fatto che la direttiva Rinnovabili riveduta prevede una procedura di esame che potrebbe comportare la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale specifica, mentre l'articolo 6 del regolamento prevede direttamente l'applicazione di misure di mitigazione o una compensazione;
oa norma dell'articolo 6 del regolamento, i progetti possono essere esentati anche dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Nella direttiva Rinnovabili riveduta queste esenzioni sono previste solo per i progetti di rete e stoccaggio in zone dedicate, non per i progetti di energia rinnovabile;
ol'articolo 6 del Regolamento non prevede esenzioni dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. A norma della direttiva Rinnovabili riveduta è invece possibile esentare tutti i progetti (per gli impianti di energia rinnovabile, le reti e lo stoccaggio).
-L'articolo 16, paragrafo 8, chiarisce quali fasi sono escluse dai termini della procedura di rilascio dell'autorizzazione, ossia non sono conteggiate nelle tempistiche stabilite dalla direttiva. Si tratta di una precisazione simile a quella dell'articolo 8 del regolamento. La differenza principale è che l'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva Rinnovabili riveduta contiene una lettera in più, in cui è esplicitato che la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non comprende il periodo di tempo per i ricorsi, i reclami, gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo e i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, tranne quando tale periodo coincide con altre fasi amministrative di detta procedura.
Quasi tutte le norme in materia di rilascio delle autorizzazioni di cui alla direttiva Rinnovabili riveduta (eccetto quelle relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili) devono essere recepite entro il 1º luglio 2024, immediatamente dopo la scadenza della validità del regolamento del Consiglio. Questo in particolare è il caso dell'articolo 15 sexies (facoltativo), dell'articolo 16, paragrafo 8, e degli articoli 16 ter, 16 quater, 16 septies. Per le restanti disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni, ossia quelle relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, è previsto un termine di recepimento di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva Rinnovabili riveduta. Per l'articolo 15 quater, che introduce l'obbligo di designare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, il termine di attuazione scade 27 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio.
Pertanto alcune delle misure introdotte dal regolamento sono state incluse nella direttiva Rinnovabili riveduta. Tuttavia la direttiva non ha ripreso alcune delle misure di natura più eccezionale contenute nel regolamento (UE) 2022/2577, delimitandone così il carattere straordinario e temporaneo.
Nel complesso, le differenze sostanziali di maggior rilievo tra le disposizioni della direttiva Rinnovabili riveduta e quelle del regolamento del Consiglio riguardano l'articolo 3, paragrafo 2, sull'interesse pubblico prevalente, il termine massimo per la revisione della potenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6 del regolamento del Consiglio. Stando a quanto riferito dagli Stati membri e dai portatori di interessi, queste disposizioni sembrano accelerare in modo sostanziale le procedure autorizzative delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di rete negli Stati membri che le hanno applicate. È opportuno prorogare determinate misure di emergenza, ossia quelle che presentano le potenzialità più marcate di accelerazione delle energie rinnovabili, che sono immediatamente e direttamente applicabili in tutta l'Unione e che differiscono dalle disposizioni della direttiva Rinnovabili riveduta e possono quindi integrarla. Per garantire la coerenza con la direttiva Rinnovabili riveduta, il termine di sei mesi per la procedura autorizzativa riguardante la revisione della potenza dovrebbe applicarsi, solo dopo il 30 giugno 2024, alla revisione della potenza di progetti di energia rinnovabile situati in una zona dedicata alle energie rinnovabili in conformità dell'articolo 6 del regolamento del Consiglio.
V.Conclusioni sulla proroga e raccomandazioni
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che sussistano le condizioni per una proroga del regolamento del Consiglio.
Come spiegato nella sezione II, la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione è migliorata sostanzialmente rispetto all'inverno scorso e i prezzi del gas e dell'elettricità sono diminuiti. Tali risultati sono imputabili in larga misura alle azioni tempestive messe in atto a livello di Unione, in particolare alle misure di emergenza adottate sulla base dell'articolo 122 TFUE, compreso il regolamento del Consiglio, e alla conseguente maggiore penetrazione delle energie rinnovabili. Permangono tuttavia gravi rischi e, in un contesto di continua volatilità dei prezzi dell'energia e di preoccupazione per la sicurezza dell'approvvigionamento, sono ancora necessari importanti sforzi supplementari in termini di diffusione delle energie rinnovabili per stabilizzare ulteriormente la situazione.
Sebbene sia difficile quantificare con precisione gli effetti del regolamento del Consiglio, dato il periodo limitato di applicazione e la mancanza di dati statistici ufficiali, la sezione III dimostra che le misure mirate del regolamento hanno contribuito ad accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili in due modi principali: i) snellendo le procedure applicabili a specifiche procedure autorizzative e ii) aumentando la consapevolezza politica dell'importanza di accelerare le procedure autorizzative delle energie rinnovabili, come confermato da diversi Stati membri e portatori di interessi.
La Commissione osserva ricadute positive in tutti i settori oggetto del regolamento del Consiglio, anche se a volte è difficile attribuire uno specifico effetto al regolamento stesso. Alcune misure previste nel regolamento (ad esempio agli articoli 4 e 7) hanno avuto effetti minori, in parte perché gli Stati membri applicano già norme di autorizzazione più ambiziose per l'installazione di impianti solari e pompe di calore di piccole dimensioni, mentre altre misure (in particolare quelle degli articoli 3 e 6) hanno portato a una notevole, concreta e tangibile semplificazione negli Stati membri che le hanno applicate.
Molti Stati membri e cinque portatori di interessi (ENTSO-E, European Renewable Energies Federation, Solar Heat Europe, Solar Power Europe e Wind Europe) hanno esortato con forza a prorogare il regolamento o articoli specifici; alcuni hanno anche chiesto l'introduzione di modifiche mirate.
Un aspetto importante da considerare ai fini della decisione sulla proroga del regolamento del Consiglio è il fatto che la direttiva Rinnovabili riveduta contiene diverse misure volte a snellire la procedura di rilascio delle autorizzazioni, misure che in parte si sovrappongono a quelle del regolamento del Consiglio. In particolare l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi 2, 3, e 4, e l'articolo 7 del regolamento del Consiglio sono quasi identici agli articoli 16 ter, 16 quater e 16 quinquies della direttiva Rinnovabili riveduta, con piccole differenze illustrate nella sezione IV. Visti la fine imminente della legislatura del Parlamento europeo e il tempo solitamente necessario per adottare un atto legislativo nel quadro della procedura legislativa ordinaria, quest'ultima non rappresenta un'opzione adeguata per predisporre tempestivamente misure temporanee.
Come già detto, le differenze sostanziali di maggior rilievo tra le disposizioni della direttiva Rinnovabili riveduta e quelle del regolamento del Consiglio riguardano l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6 di quest'ultimo. Secondo i riscontri degli Stati membri e dei portatori di interessi, queste disposizioni sembrano accelerare notevolmente le procedure autorizzative delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di rete negli Stati membri che le hanno applicate, o presentano considerevoli potenzialità di accelerarla nell'immediato futuro. È quindi opportuno prorogarle in modo mirato. Alla luce delle problematiche segnalate da alcuni Stati membri in relazione all'applicazione pratica dell'articolo 3, potrebbero essere giustificate misure supplementari al fine di sfruttare appieno i benefici della proroga.
La proroga dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 del regolamento del Consiglio richiederebbe di prorogare anche l'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, e l'articolo 2, paragrafo 1, che contiene la definizione di "procedura autorizzativa", termine utilizzato nell'articolo 3, paragrafo 2.
La Commissione propone pertanto una proroga mirata dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 del regolamento del Consiglio, comprese, ove opportuno, modifiche mirate di tali disposizioni.