COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.11.2023
COM(2023) 709 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in applicazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in applicazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
1. INTRODUZIONE
La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (la "direttiva") stabilisce norme per definire un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compresi il fastidio e i disturbi del sonno, dell'esposizione al rumore ambientale.
A tal fine la direttiva prescrive che l'esposizione al rumore sia valutata con la stessa metodologia in tutta l'UE. I metodi sono stabiliti nell'allegato II, che deve pertanto essere tenuto al passo degli sviluppi tecnici e adeguato per correggere gli errori individuati dagli utilizzatori finali nei metodi esistenti.
L'articolo 12 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis per adeguare al progresso tecnico e scientifico alcuni allegati, compreso l'allegato II.
In base all'articolo 6, paragrafo 2, "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato II per definire metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight".
2. BASE GIURIDICA
La presente relazione è stilata in applicazione dell'articolo 12 bis della direttiva, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 e le impone l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
A norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. ESERCIZIO DELLA DELEGA
Nel periodo oggetto della presente relazione, la Commissione ha adottato un atto delegato, la direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020.
La direttiva delegata ha modificato l'allegato II della direttiva Rumore ambientale per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico: la modifica ha riguardato il metodo di calcolo dei livelli sonori aggiornando i dettagli tecnici delle procedure, le formule e i valori necessari per calcolare i livelli sonori che sono nocivi per la salute umana e l'ambiente.
Nella preparazione della direttiva delegata la Commissione ha collaborato con esperti tecnici e scientifici degli Stati membri per valutare gli adeguamenti necessari alla luce dei progressi tecnici e scientifici nel calcolo del rumore ambientale. Il processo si è svolto in stretta consultazione con il gruppo di esperti sul rumore, al quale partecipano rappresentanti degli Stati membri, dei portatori di interessi dell'industria, delle autorità pubbliche degli Stati membri, delle ONG, dei cittadini e del mondo accademico.