COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.10.2023
COM(2023) 686 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
Relazione dell'Unione europea sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto (a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004CE e la decisione 13/CMP.1 della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto)
{SWD(2023) 348 final}
Relazione sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto
La presente relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna costituiscono la relazione dell'Unione europea sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("il protocollo di Kyoto") per il secondo periodo di impegno (2013-2020) del protocollo di Kyoto (di seguito: "il periodo true-up"), ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente alle pertinenti decisioni della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.
Questi documenti saranno trasmessi al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro il 24 ottobre 2023.
Le informazioni contenute nella relazione agevoleranno la valutazione del rispetto da parte dell'Unione europea (UE) degli impegni che si è assunta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno. Tale valutazione si baserà sul confronto tra la quantità di unità valide per il secondo periodo di impegno ritirate alla fine del periodo true-up e le emissioni aggregate per il secondo periodo di impegno. Il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni è terminato il 9 settembre 2023.
L'UE, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno convenuto di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno del protocollo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo
. L'UE, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno convenuto un impegno quantificato di riduzione delle emissioni che limita le loro emissioni medie annue di gas ad effetto serra durante il secondo periodo di impegno all'80 % della somma delle rispettive emissioni nell'anno di riferimento, come ripreso nell'emendamento di Doha.
La decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio stabilisce i termini dell'accordo per l'adempimento congiunto nonché i rispettivi livelli di emissione di ciascuna delle parti di tale accordo. I livelli di emissione definiscono le quote assegnate agli Stati membri e all'Islanda per il secondo periodo di impegno. Tali livelli di emissione sono stati determinati sulla base della legislazione dell'Unione in vigore per il periodo 2013-2020 nell'ambito del pacchetto clima-energia.
La quantità assegnata congiuntamente dell'UE, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto è pari alla percentuale fissata per l'UE, i suoi Stati membri e l'Islanda nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto come sostituito dall'emendamento di Doha (80 %) delle emissioni prodotte nell'anno di riferimento moltiplicata per otto.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, il recesso del Regno Unito dall'UE avvenuto il 1º febbraio 2020 non incide sugli impegni previsti per il secondo periodo di impegno.
La quantità assegnata congiuntamente che risulta dal calcolo suddetto è pari a 37 604 433 280 tonnellate di CO2 equivalente. La quantità assegnata dell'UE è determinata in linea con i termini dell'accordo per l'adempimento congiunto ed è pari a 15 813 089 338 tonnellate di CO2 equivalente. Le quantità assegnate congiuntamente degli Stati membri e dell'Islanda sono pari a 21 791 343 942 tonnellate di CO2 equivalente.
Ritiro di unità di Kyoto
Il protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'Unione europea, all'epoca la Comunità europea, e dai suoi Stati membri il 31 maggio 2002. In occasione della conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, le parti firmatarie del protocollo di Kyoto hanno adottato l'emendamento di Doha, che introduce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 ("l'emendamento di Doha"). L'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno notificato i termini dell'accordo per adempiere congiuntamente agli impegni dell'UE, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto nel secondo periodo d'impegno in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo
. Al momento dell'accordo gli Stati membri erano i 28 paesi seguenti: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Il totale cumulativo di tonnellate di CO2 equivalente da ritirare nell'ambito dell'adempimento congiunto è calcolato come la somma della quantità di tonnellate di CO2 equivalente nei conti dei ritiri nei registri dell'UE, dei 27 Stati membri, del Regno Unito e dell'Islanda e ammonta a 33 731 035 055 tonnellate di CO2 equivalente.
Riporto di unità di Kyoto
Poiché il protocollo di Kyoto non prevede un terzo periodo d'impegno, l'UE non chiederà di effettuare il riporto delle unità.
Il quantitativo totale di unità nei conti di deposito degli Stati membri che gli Stati membri hanno chiesto di riportare sarà comunicato nelle relazioni degli Stati membri sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto.