COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.7.2023
COM(2023) 448 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
concernente l'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
concernente l'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
1. Introduzione e base giuridica
Il regolamento (UE) n. 649/2012
("regolamento PIC") attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato ("procedura PIC", acronimo inglese per Prior Informed Consent) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam"), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio
. Gli obblighi e le procedure per l'esportazione e l'importazione di talune sostanze chimiche, in particolare delle sostanze soggette alla procedura del previo assenso informato ai sensi della convenzione di Rotterdam, sono stabiliti dal regolamento PIC.
L'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento PIC conferisce alla Commissione, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 26, il potere di adottare atti delegati volti a:
- inserire una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e altre modifiche dell'allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti [articolo 23, paragrafo 4, lettera a)],
- inserire nella parte 1 dell'allegato V una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti
[articolo 23, paragrafo 4, lettera b)],
- inserire nella parte 2 dell'allegato V una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello di Unione [articolo 23, paragrafo 4, lettera c)],
- modificare voci esistenti dell'allegato V [articolo 23, paragrafo 4, lettera d)],
- emendare gli allegati II, III, IV e VI [articolo 23, paragrafo 4, lettera e)].
La presente relazione ha l'obiettivo di soddisfare l'obbligo stabilito per la Commissione dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento PIC. L'articolo 26, paragrafo 2, prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega conferitole dal regolamento PIC. La relazione va elaborata al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni della delega, che inizialmente decorreva dal 1° marzo 2014 e che, per questa seconda relazione, decorre dal 1° marzo 2019. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2. Esercizio della delega
Durante il periodo oggetto della presente relazione, la Commissione ha adottato quattro atti delegati al fine di modificare determinati elementi non essenziali del regolamento PIC. Tali atti delegati sono stati adottati sia sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del regolamento PIC, che specifica quanto segue: "Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell'allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti"; sia sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), in virtù del quale: "Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo (...) [all']iscrizione nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti"; sia sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera c), in virtù del quale: "Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo (...) [all']inserimento nella parte 2 dell'allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello di Unione"; sia sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera d), in virtù del quale: "Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo (...) [alle] modifiche di voci esistenti dell'allegato V".
Sono stati adottati i seguenti atti:
2.1 Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione
Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento PIC. L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare quali sostanze chimiche dovrebbero essere elencate nell'allegato I, e in quale sua parte, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno a un gruppo di esperti composto da rappresentanti delle autorità nazionali designate dagli Stati membri per il regolamento PIC, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell'industria e della società civile (in appresso, "gruppo di esperti PIC DNA") nelle riunioni del 24 aprile 2018 e del 2 ottobre 2018. Nelle riunioni del gruppo di esperti PIC DNA è stata altresì valutata la possibilità di elencare talune sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato V. Il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della seconda riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato l'11 dicembre 2018 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, pubblicato il 27 febbraio 2019, si applica dal 1° maggio 2019.
2.2. Regolamento delegato (UE) 2019/1701 della Commissione
Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento PIC. L'atto è stato necessario per garantire chiarezza e coerenza del diritto, poiché le modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio non trovavano debito riscontro nel regolamento PIC. Quest'ultimo è una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 e l'ha sostituito con effetto dal 1° marzo 2014. È opportuno osservare che il regolamento (UE) n. 73/2013 è stato sì adottato il 25 gennaio 2013, ma è entrato in vigore solo a partire dal 1º aprile 2013, successivamente quindi all'adozione del regolamento PIC, avvenuta il 4 luglio 2012. Pertanto si è rivelato necessario tenere conto formalmente delle modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 negli allegati del regolamento PIC. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 23 luglio 2019 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) 2019/1701 della Commissione, pubblicato l'11 ottobre 2019, si applica dal 1° marzo 2014.
2.3 Regolamento delegato (UE) 2020/1068 della Commissione
Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e c) del regolamento PIC. L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare quali sostanze chimiche dovrebbero essere elencate nell'allegato I, e in quale sua parte, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti PIC DNA in occasione delle riunioni del 9 aprile 2019 e del 15 ottobre 2019. Nelle riunioni del gruppo di esperti PIC DNA è stata altresì valutata la possibilità di elencare talune sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato V. Il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della seconda riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 15 maggio 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) 2020/1068 della Commissione, pubblicato il 21 luglio 2020, si applica dal 1° settembre 2020.
2.4 Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione
Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento PIC. L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare quali sostanze chimiche dovrebbero essere elencate nell'allegato I, e in quale sua parte, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti PIC DNA in occasione delle riunioni del 10 luglio 2020, del 5 novembre 2020, del 23 aprile 2021 e del 14 ottobre 2021. Nelle riunioni del gruppo di esperti PIC DNA è stata altresì valutata la possibilità di elencare talune sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato V. Il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima dei tre incontri. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 10 febbraio 2022 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione, pubblicato il 20 aprile 2022, si applica dal 1° luglio 2022.
2.5 Poteri delegati non utilizzati durante il periodo di riferimento
Poiché non sono intervenute modifiche nel diritto dell'Unione o nell'ambito dell'applicazione della convenzione durante il periodo di riferimento, non sono stati esercitati i poteri delegati previsti dal regolamento PIC per l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera e). Poiché tali modifiche possono intervenire in qualsiasi momento, è importante che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati che consentano di adattare il regolamento PIC al progresso tecnico in linea con le eventuali modifiche.
3. Conclusioni
Nel corso di questo secondo periodo di riferimento, la Commissione ha esercitato i poteri delegati previsti dal regolamento PIC in quattro occasioni e ai sensi delle quattro basi giuridiche di cui sopra. La Commissione ritiene che i poteri delegati conferitile dall'articolo 23, paragrafo 4, dovrebbero essere tacitamente prorogati, anche per quanto riguarda i poteri non ancora esercitati, in considerazione dell'eventualità che in qualsiasi momento possa essere necessario adattare il regolamento PIC al progresso tecnico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera e). L'attuazione del regolamento PIC progredisce di pari passo con il progresso tecnico-scientifico. Gli sviluppi intervenuti nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione devono trovare riscontro negli allegati del regolamento PIC e richiedono l'adattamento degli stessi. Alla Commissione sarà pertanto richiesto di adottare ulteriori atti delegati in futuro al fine di mantenere aggiornato il contesto giuridico.
Con la presente, la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento PIC, invitando il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.