Bruxelles, 6.6.2023

COM(2023) 320 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

1.Introduzione

La presente comunicazione fornisce all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico prima della procedura di bilancio dell'esercizio 2024, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 ("regolamento QFP"). In particolare l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP.

Sulla base delle più recenti previsioni economiche 2 , la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in vigore al momento dell'adozione della presente comunicazione.

La comunicazione presenta inoltre gli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), l'adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e gli adeguamenti specifici per programma di cui all'articolo 5 del regolamento QFP.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua l'adeguamento tecnico del quadro finanziario e ne comunica i risultati all'autorità di bilancio.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, fatti salvi gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

2.Termini dell'adeguamento della tabella del quadro finanziario pluriennale (allegato - tabelle 1-2)

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 11 di tale regolamento.

La tabella 2 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE adeguato a prezzi correnti.

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche. Su tale base l'RNL dell'UE per il 2024 è fissato a 17 697 051 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.1.Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2024 ammonta a  185 963 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,05 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 170 543 milioni di EUR a prezzi correnti, pari allo 0,96 % dell'RNL.

Il 1º giugno 2021 è entrata in vigore la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie 3 . Tale decisione si applica retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, di cui 0,60 punti percentuali rappresentano un aumento temporaneo finalizzato unicamente a coprire tutte le passività derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa 4 .

Per il 2024 ne risulta un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento equivalente a 183 398 milioni di EUR, pari all'1,04 % dell'RNL 5 .

La tabella seguente fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine (in percentuale dell'RNL) tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

In % dell'RNL dell'UE

2021

2022

2023 6

2024

2025

2026

2027

2021-2027

Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento

1,18 %

1,12 %

1,03 %

0,96 %

0,94 %

0,92 %

0,91 %

1,01 %

Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie del 2,00 % dell'RNL in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio

0,02 %

0,88 %

0,97 %

1,04 %

1,06 %

1,08 %

1,09 %

0,99 % 7

2.2.Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 3 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro della politica agricola comune - PAC) per il periodo 2021-2027 viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro della PAC, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L'importo totale del massimale per gli stanziamenti di impegno per la rubrica 3 non cambia.

Il sottomassimale della rubrica 3 è adeguato per la quarta volta 8 nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2024.

Con i propri piani strategici della PAC presentati a norma del titolo V del regolamento (UE) 2021/2115 9 , gli Stati membri hanno deciso di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. Il risultato figura nel regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023 10 . Tali trasferimenti coprono la riduzione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, e la flessibilità tra i pilastri a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115. Dette modifiche incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per il periodo 2024-2027.

Le variazioni dei prezzi correnti nel sottomassimale della rubrica 3 sono trasformate in prezzi 2018 per adeguare la tabella del quadro finanziario pluriennale, che è espressa a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto dei trasferimenti viene innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore annuale fisso del 2 %. Tale risultato viene poi arrotondato per eccesso al fine di esprimere il sottomassimale adeguato in milioni di euro. L'arrotondamento è necessario per garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese nel bilancio annuale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

La tabella seguente presenta il risultato netto (in milioni di euro) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018 (milioni di EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

- a prezzi correnti -

Sottomassimale iniziale della rubrica 3

40 925,000

41 257,000

41 518,000

41 649,000

41 782,000

41 913,000

42 047,000

291 091,000

Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2023)

40 368,000

40 639,000

40 693,000

41 649,000

41 782,000

41 913,000

42 047,000

289 091,000

Trasferimenti netti ad oggi

- 557,046

- 618,811

- 825,789

- 2 001,646

Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2024)

- 1 046,922

- 1 117,072

- 1 222,773

- 1 396,205

- 4 782,972

Totale dei trasferimenti netti dal pilastro 1 al pilastro 2 rispetto al sottomassimale iniziale

- 557,046

- 618,811

- 825,789

- 1 046,922

- 1 117,072

- 1 222,773

- 1 396,205

- 6 784,618

Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti

40 367,954

40 638,189

40 692,211

40 602,078

40 664,928

40 690,227

40 650,795

284 306,382

Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti

40 368,000

40 639,000

40 693,000

40 603,000

40 665,000

40 691,000

40 651,000

284 310,000

Differenza di arrotondamento

0,046

0,811

0,789

0,922

0,072

0,773

0,205

3,618

Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti

- 557,000

- 618,000

- 825,000

- 1 046,000

- 1 117,000

- 1 222,000

- 1 396,000

- 6 781,000

- a prezzi del 2018 -

Sottomassimale iniziale della rubrica 3

38 564,000

38 115,000

37 604,000

36 983,000

36 373,000

35 772,000

35 183,000

258 594,000

Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2023)

38 040,000

37 544,000

36 857,000

36 983,000

36 373,000

35 772,000

35 183,000

256 752,000

Trasferimenti netti ad oggi

- 524,375

- 571,595

- 747,811

- 1 095,970

Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2024)

- 929,637

- 972,478

- 1 043,625

- 1 168,282

- 4 114,022

Totale dei trasferimenti netti dal pilastro 1 al pilastro 2 rispetto al sottomassimale iniziale

- 524,375

- 571,595

- 747,811

- 929,637

- 972,478

- 1 043,625

- 1 168,282

- 5 957,803

Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti

38 039,625

37 543,405

36 856,189

36 053,363

35 400,522

34 728,375

34 014,718

252 636,197

Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti

38 040,000

37 544,000

36 857,000

36 054,000

35 401,000

34 729,000

34 015,000

252 640,000

Differenza di arrotondamento

0,375

0,595

0,811

0,637

0,478

0,625

0,282

3,803

Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti

- 524,000

- 571,000

- 747,000

- 929,000

- 972,000

- 1 043,000

- 1 168,000

- 5 954,000

2.3.Adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento QFP

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento QFP, la presente comunicazione comprende il calcolo, per l'esercizio 2024, delle dotazioni aggiuntive per i programmi specifici di cui all'allegato II del regolamento QFP e il conseguente adeguamento verso l'alto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento.

Per il 2022 le entrate derivanti dalle ammende (e dai relativi interessi) imposte ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1/2003 11 e (CE) n. 139/2004 12 del Consiglio e registrate come entrate di bilancio fino alla fine dell'esercizio ammontano a 363 milioni di EUR 13 (322 milioni di EUR a prezzi 2018). Tale importo è inferiore alla soglia minima di 1 500 milioni di EUR a prezzi 2018. La soglia minima fornisce pertanto l'entità totale dell'adeguamento per il 2024 a prezzi 2018.

L'adeguamento a prezzi correnti ammonta a 1 690 milioni di EUR dopo l'applicazione del deflatore annuo del 2 % e l'arrotondamento in milioni di euro in linea con le modalità per esprimere i massimali del QFP. Tale importo corrisponde all'adeguamento verso l'alto del massimale globale degli stanziamenti di impegno e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2024.

La ripartizione dell'adeguamento per rubrica e per programma del QFP si basa sulla colonna "Criterio di ripartizione" dell'allegato II del regolamento QFP. Gli adeguamenti dei massimali individuali degli stanziamenti di impegno sono arrotondati al milione di euro più vicino 14 .

MASSIMALI DI IMPEGNO:

Prezzi correnti

Prezzi 2018

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

614 000 000

545 000 000

Orizzonte Europa

460 500 000

408 750 000

Fondo InvestEU

153 500 000

136 250 000

2b. Resilienza e valori

922 000 000

819 000 000

UE per la salute (EU4Health)

445 703 758

395 912 558

Erasmus+

261 303 758

232 112 557

Europa creativa

92 115 490

81 824 931

Diritti e valori

122 876 994

109 149 954

4. Migrazione e gestione delle frontiere

154 000 000

136 000 000

Fondo per la gestione integrata delle frontiere

154 000 000

136 000 000

Massimale totale degli impegni:

1 690 000 000

1 500 000 000

MASSIMALI DI PAGAMENTO:

1 690 000 000

1 500 000 000

2.4.Adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Strumento unico di margine

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico include l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Il massimale di pagamento del 2022 era pari a 170 558 milioni di EUR a prezzi correnti. I pagamenti eseguiti nel 2022 ammontano a 168 642 milioni di EUR. A questo importo devono essere aggiunti i riporti dal 2022 al 2023 (1 109 milioni di EUR) in quanto sono considerati eseguiti.

I pagamenti e i riporti relativi agli strumenti speciali (3 087 milioni di EUR) sono esclusi dall'esecuzione in quanto sono considerati superiori ai massimali del QFP conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP. L'esecuzione presa in considerazione per il calcolo dello SMI è pari a 166 664 milioni di EUR.

Il margine residuo al di sotto del massimale dei pagamenti nel 2022 è pari a 4 024 milioni di EUR a prezzi correnti.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (pagamenti)

Milioni di EUR

 

2022

 

 

 

1)

Massimale SP (prezzi 2018) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

157 568,0

2)

Massimale SP (prezzi correnti) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

170 558,0

3

Mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (pagamenti (+/-))

0,0

(4) = (2) + (3)

MASSIMALE DEL TOTALE DA CONFRONTARE CON L'ESECUZIONE DEL BILANCIO VOTATO

170 558,0

5)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato

168 642,1

6)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per l'EGF

22,3

7)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EUSF

18,1

8)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EAR

580,4

9)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la riserva di adeguamento alla Brexit

1 253,2

10)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per lo strumento di flessibilità

467,2

(11) = (6) + (7) + (8) +

+ (9) + (10)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per gli strumenti speciali

2 341,3

12)

Riporti dall'anno n all'anno n+1

1 109,2

13)

Riporti dall'anno n all'anno n+1 per l'EGF

0,1

14)

Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la SEAR

700,3

15)

Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la riserva di adeguamento alla Brexit

45,7 

(16) = (13) + (14) + (15)

Riporto di strumenti speciali

746,2

17)

Riporti decaduti dall'anno n-1 all'anno n

130,2

18)

Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n EGF

0,0 

19)

Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n SEAR

0,0 

20)

Riporto decaduto dall'anno n-1 all'anno n per la riserva di adeguamento alla Brexit

0,0 

(21) = (18) + (19) + (20)

Riporti decaduti di strumenti speciali

0,0 

(22) = (5) + (12) - (17)

TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI n + RIPORTO n A n +1 - RIPORTO DECADUTO n-1

169 621,0 

(23) = (11) + (16) - (21)

Strumenti speciali: esecuzione totale + riporto - riporto decaduto

3 087,5

(24) = (4) - (22) + (23)

Margine residuo

4 024,4

(25) = (24) arrotondato in milioni

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
(prezzi correnti)

4 024,0

 (26) = (25) adeguati ai prezzi 2018 utilizzando il deflatore del 2 % e arrotondato in milioni

 Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
(prezzi 2018)

3 718,0

L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), a prezzi 2018 corrisponde a 3 718 milioni di EUR. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, il massimale di pagamento nel 2022 è ridotto di tale importo. L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è trasferito in tre parti uguali (1 239,3 milioni di EUR) ai massimali di pagamento degli anni 2025, 2026 e 2027. Risulta pertanto che il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2021-2027 a prezzi 2018 rimane invariato.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e il corrispondente adeguamento dei massimali di pagamento è utilizzato il deflatore del 2 %. Il massimale del 2022 a prezzi correnti è pertanto ridotto di 4 024 milioni di EUR e il massimale a prezzi correnti è aumentato di 1 424 milioni di EUR per il 2025, di 1 452 milioni di EUR per il 2026 e di 1 481 milioni di EUR per il 2027. A seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il massimale complessivo di pagamento a prezzi correnti per il periodo 2021-2027 corrisponde a 1 198 906 milioni di EUR.

La tabella seguente illustra in dettaglio l'adeguamento del massimale di pagamento risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Adeguamento dei massimali dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

(milioni di EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

Massimale di pagamento iniziale (allegato I del regolamento (CE) 2020/2093)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi 2018

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058

Prezzi correnti

166 140

167 585

165 542

168 853

172 230

175 674

179 187

1 195 211

Massimale dei pagamenti modificato da ultimo (art. 7 adeguamento COM(2022) 80 del 28 gennaio 2022),

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi 2018

156 557

156 322

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 062 558

prezzi correnti

166 140

169 209

165 542

168 853

172 230

175 674

179 187

1 196 835

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)

- 2 492

1 246

1 246

 

 

0

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)

- 2 644

1 349

1 376

 

 

81

Massimale di pagamento adeguato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi 2018

154 067

157 568

151 182

149 936

149 936

149 936

149 936

1 062 558

prezzi correnti

163 496

170 558

166 918

168 853

172 230

175 674

179 187

1 196 916

Massimale dei pagamenti modificato da ultimo (Adeguamento tecnico per il 2023 COM(2022)266 del 7 giugno 2022),

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

154 067

157 568

152 682

149 936

149 936

149 936

149 936

1 064 058

prezzi correnti

163 496

170 558

168 575

168 853

172 230

175 674

179 187

1 198 573

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)

- 3 718

1 239,3

1 239,3

1 239,3

0,0

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)

- 4 024

1 424,0

1 452,0

1 481,0

333,0

Massimale di pagamento adeguato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (Adeguamento tecnico per il 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

154 067

153 850

152 682

149 936

151 175

151 175

151 175

1 064 058

prezzi correnti

163 496

166 534

168 575

168 853

173 654

177 126

180 668

1 198 906

La tabella seguente illustra in dettaglio l'applicazione degli importi massimi di adeguamento annuale nel periodo 2025-2027 conformemente all'articolo 11, paragrafo 3. Gli storni previsti per il 2025, 2026 e 2027 sono in linea con gli importi massimi fissati in tale articolo.

Limite dell'adeguamento (articolo 11, paragrafo 3)

(milioni di EUR)

2021

2022

2023 

2024 

2025

2026

2027

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - limite dell'adeguamento (prezzi 2018)

 

 

 

 

8 000

13 000

15 000

Adeguamenti del massimale di pagamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), ad oggi (prezzi 2018)

 

1 239

1 239

1 239

Residuo al di sotto del limite (prezzi 2018)

 

6 761

11 761

13 761

Residuo al di sotto del limite (prezzi correnti)

 

 

 

 

7 766

13 779

16 445

3.Strumenti speciali 

Sono disponibili strumenti speciali al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti stabiliti nel regolamento QFP, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

3.1.Strumenti speciali tematici

3.1.1.Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 15 può essere mobilitato fino a un importo massimo di 186 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 209,5 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2024 16 . Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale del FEG e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2022.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - impegni

Milioni di EUR

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

186,0

186,0

186,0

186,0

186,0

186,0

186,0

1 302,0

Importi annuali a prezzi correnti

197,4

201,3

205,4

209,5

213,7

217,9

222,3

1 467,4

Mobilitazione annuale

24,0

28,0

52,1

Importi decaduti

173,4

173,3

346,6

3.1.2.Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 200 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 1 351,4 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2024. Qualsiasi quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale della SEAR e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2022.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) - impegni

Milioni di EUR

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

8 400,0

Importi annuali a prezzi correnti

1 273,5

1 298,9

1 324,9

1 351,4

1 378,4

1 406,0

1 434,1

9 467,2

Riporto dall'esercizio precedente

48,0

40,8

-

Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)

-

-

-

Mobilitazione annuale

1 280,7

1 339,7

2 620,4

Riporto all'esercizio successivo

40,8

-

Importi decaduti

-

-

3.1.3.Riserva di adeguamento alla Brexit

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente per un importo totale massimo di 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 o 5 470,4 milioni di EUR a prezzi correnti durante il periodo 2021-2025.

Il profilo degli importi annuali per la riserva di adeguamento alla Brexit è stabilito nel pertinente atto di base 17 . La tabella seguente illustra in dettaglio il profilo annuale di assegnazione dell'importo globale degli stanziamenti di impegno e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2022 18 .

Riserva di adeguamento alla Brexit - impegni

Milioni di EUR

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

1 600,0

1 200,0

1 200,0

1 000,0

5 000,0

Importi annuali a prezzi correnti

1 697,9

1 298,9

1 324,9

1 148,7

5 470,4

Mobilitazione annuale

1 697,9

1 298,9

2 996,9

3.2.Strumenti speciali non tematici

3.2.1.Strumento unico di margine

3.2.1.1. Importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, la Commissione deve calcolare e comunicare, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del QFP, l'importo degli stanziamenti di impegno disponibili a titolo dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tale importo è calcolato per la prima volta nella presente comunicazione.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP prevede che i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 siano resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2022 al 2027.

Nel bilancio annuale definitivo dell'UE per il 2022, il margine disponibile al di sotto del massimale di impegno ammonta a 705,4 milioni di EUR a prezzi correnti. Gli impegni relativi agli strumenti speciali (compresa la mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c)) non sono presi in considerazione in quanto sono iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali del QFP conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento QFP.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell'adeguamento tecnico è utilizzato il deflatore del 2 % annuo. L'importo del margine residuo del 2022 da rendere disponibile per il 2023 corrisponde a 705,4 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2022 ovvero a 719,5 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2023. Nel caso in cui non venga utilizzato nel 2023, lo SMI nel 2024 sarà pari a 733,9 milioni di EUR (a prezzi correnti nel 2024).

La tabella indica i dettagli del calcolo dello SMI proveniente dal 2022.

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - proveniente dal 2022

Mio EUR, prezzi correnti

1)

Massimale SI 2022 (al 31.12.2022)

179 765,000

2)

Totale stanziamenti autorizzati bilancio 2022

182 227,188

(3)= (4)+(5)+(6)+

+(7)+(8)+(9)

dei quali destinati agli strumenti speciali:

3 167,613

4)

SEAR (Fondo di solidarietà dell'Unione europea + Riserva per aiuti d'urgenza)

1 298,919

5)

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

201,332

6)

Riserva di adeguamento alla Brexit

1 298,919

7)

Strumento di flessibilità

368,443

8)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), mobilitato nel 2022 (al netto della compensazione effettuata nel 2022)

-

9)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) mobilitato nel 2022

-

(10)= (1)-(2)+(3)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), 2022 (prezzi correnti)

705,426

11)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (prezzi 2018)

664,738

(12) = (10)*1,02

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2023 (prezzi correnti)

719,534

(13)= (12)*1,02

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2024 (prezzi correnti)

733,925

La tabella seguente indica i dettagli delle disponibilità e dell'uso dello SMI dal 2021:

Milioni di EUR

2021

2022

2023

Margine per gli impegni disponibile a fine esercizio (confermato dall'adeguamento tecnico annuale)

628,966

705,426

 

SMI annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) disponibile

641,545

1 373,910

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021

641,545

654,376

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022

719,534

Utilizzo annuale dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

0,000

280,000

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021

0,000

280,000

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022

 

SMI residuo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), a fine anno

641,545

1 093,910

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021

641,545

374,376

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022

719,534

3.2.1.2. Importi massimi totali in impegni e pagamenti che possono essere mobilitati nell'ambito dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE, ossia a 7 078,8 milioni di EUR nel 2024.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE, ossia a 5 309,1 milioni di EUR nel 2024.

3.2.2.Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, lo strumento di flessibilità può essere mobilitato fino a un importo annuale massimo di 915 milioni di EUR a prezzi 2018, ovvero 1 030,4 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2024. Qualsiasi quota degli importi annuali non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

La tabella seguente illustra in dettaglio le disponibilità annuali dello strumento di flessibilità e, per conoscenza, la mobilitazione in stanziamenti di impegno fino al bilancio del 2023 adottato il 23 novembre 2022 19 .

Strumento di flessibilità

Milioni di EUR

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

915,0

915,0

915,0

915,0

915,0

915,0

915,0

6 405,0

Importi annuali a prezzi correnti

971,0

990,4

1 010,2

1 030,4

1 051,0

1 072,1

1 093,5

7 218,7

Riporto dall'esercizio precedente

-

208,6

830,6

Mobilitazione annuale

762,4

368,4

1 235,7

2 366,6

Riporto all'esercizio successivo

208,6

830,6

Importi decaduti

-

-

Il calendario dei pagamenti delle mobilitazioni dello strumento di flessibilità fino al bilancio adottato per il 2023, e anche degli importi delle esposizioni in essere derivanti da mobilitazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è illustrato nella tabella seguente.

Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti (prezzi correnti)

Milioni di EUR

Origine della mobilitazione

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

QFP 2014-2020

583,0

207,1

122,2

0,0

0,0

0,0

0,0

912,3

2021

703,5

40,9

10,3

7,6

0,0

0,0

0,0

762,4

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

2023

752,9

279,0

120,6

83,2

1 235,7

Totale

1 286,6

467,2

948,1

336,4

157,3

83,2

3 278,9

4.Tabella riassuntiva e conclusioni

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario pluriennale in base all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 5 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018 come indicati nella presente comunicazione.

Mio EUR, prezzi correnti

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

614

614

2. Coesione, resilienza e valori

922

922

2a. Coesione economica, sociale e territoriale

0

2b. Resilienza e valori

922

922

3. Risorse naturali e ambiente

0

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

- 1 046

- 1 117

- 1 222

- 1 396

- 4 781

4. Migrazione e gestione delle frontiere

154

154

5. Sicurezza e difesa

0

6. Vicinato e resto del mondo

0

7. Pubblica amministrazione europea

0

di cui: spese amministrative delle istituzioni

0

Totale modifiche degli stanziamenti di impegno

0

0

0

1 690

0

0

0

1 690

Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento

0

- 4 024

0

1 690

1 424

1 452

1 481

2 023

Mio EUR, prezzi 2018

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

545

545

2. Coesione, resilienza e valori

819

819

2a. Coesione economica, sociale e territoriale

0

2b. Resilienza e valori

819

819

3. Risorse naturali e ambiente

0

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

- 929

- 972

- 1 043

- 1 168

- 4 112

4. Migrazione e gestione delle frontiere

136

136

5. Sicurezza e difesa

0

6. Vicinato e resto del mondo

0

7. Pubblica amministrazione europea

0

di cui: spese amministrative delle istituzioni

0

Totale modifiche degli stanziamenti di impegno

0

0

0

1 500

0

0

0

1 500

Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento

0

- 3 718

0

1 500

1 239

1 239

1 239

1 500

(1)     GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(2)    Commissione europea, Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2023: Previsioni economiche per l'Europa. Primavera 2023 (europa.eu) ; https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-spring-2023_en .
(3)    GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(4)    Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
(5)    Il margine specifico nell'ambito dell'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie corrispondente allo 0,60 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri dipenderà dalle spese autorizzate per il 2024 in relazione alle passività a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dalle corrispondenti risorse proprie per il loro finanziamento.
(6)    Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e i margini per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 non sono oggetto di ulteriori adeguamenti in seguito all'adeguamento tecnico per il 2021 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.12.2020 (COM(2020) 848 final)), per il 2022 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2021 (COM(2021)365 final)) e per il 2023 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2022 (COM(2022)266 final).
(7)    Tale percentuale è calcolata sottraendo la media dei massimali annui del QFP per gli stanziamenti di pagamento per ciascun anno del periodo 2021-2027 (ossia l'1,01 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri) dal massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, pari al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, massimale applicabile per l'intero periodo 2021-2027.
(8)    Il primo adeguamento è stato descritto nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2021 (COM(2020)848 final) del 18 dicembre 2020. L'adeguamento per il 2022 è stato descritto nel documento COM(2021) 365 del 4 giugno 2021. Il terzo adeguamento (per il 2023) è stato descritto nel documento COM(2022)266 del 7 giugno 2022.
(9)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(10)      Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 1).
(11)    Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1 ).
(12)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") ( GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ).
(13)    Sulla base dei conti annuali provvisori per il 2022 (articoli 420 e 424), previa detrazione dell'importo riscosso per l'anno n-1 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
(14)    L'importo per la rubrica con la quota più elevata è stabilito come la differenza tra l'adeguamento totale e la somma degli importi per tutte le altre rubriche al fine di evitare discrepanze derivanti dagli arrotondamenti.
(15)    Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).
(16)    Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa sul deflatore annuo fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali. Si tratta di un approccio orizzontale applicabile a tutti gli strumenti speciali.
(17)    Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).
(18)      In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1), gli Stati membri sono stati autorizzati a trasferire volontariamente la totalità o parte degli importi della loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri, l'importo totale da trasferire dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 2,1 miliardi di EUR.
(19)    GU L 52 del 23.2.2023, pag. 1.

Bruxelles, 6.6.2023

COM(2023) 320 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027




Tabella 1    QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27) ADEGUATO PER IL 2024 - prezzi 2018

(milioni di EUR — prezzi 2018)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 
2021-2027

1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale

19 712

20 211

19 678

19 178

18 518

18 646

18 473

134 416

2 Coesione, resilienza e valori

5 996

62 642

63 525

65 079

65 286

56 787

58 809

378 124

2a Coesione economica, sociale e territoriale

1 666

56 673

57 005

57 436

57 874

48 414

49 066

328 134

2b Resilienza e valori

4 330

5 969

6 520

7 643

7 412

8 373

9 743

49 990

3 Risorse naturali e ambiente

53 562

52 626

51 893

51 013

50 107

48 932

48 161

356 294

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

38 040

37 544

36 857

36 054

35 401

34 729

34 015

252 640

4 Migrazione e gestione delle frontiere

1 687

3 104

3 454

3 569

3 820

3 682

3 736

23 052

5 Sicurezza e difesa

1 598

1 750

1 762

1 779

1 952

2 078

2 263

13 182

6 Vicinato e resto del mondo

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7 Pubblica amministrazione europea

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

di cui: spese amministrative delle istituzioni

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

107 885

166 070

165 443

165 128

163 560

153 390

155 113

1 076 589

in percentuale dell'RNL

0,82 %

1,20 %

1,12 %

1,05 %

1,02 %

0,94 %

0,93 %

1,01 %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

154 065

153 850

152 682

151 436

151 175

151 175

151 175

1 065 558

in percentuale dell'RNL

1,18 %

1,12 %

1,03 %

0,96 %

0,94 %

0,92 %

0,91 %

1,01 %



Tabella 2    QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27) ADEGUATO PER IL 2024 - prezzi correnti

(milioni di EUR - prezzi correnti)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 
2021-2027

1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale

20 919

21 878

21 727

21 598

21 272

21 847

22 077

151 318

2 Coesione, resilienza e valori

6 364

67 806

70 137

73 289

74 993

66 536

70 283

429 408

2a Coesione economica, sociale e territoriale

1 769

61 345

62 939

64 683

66 479

56 725

58 639

372 579

2b Resilienza e valori

4 595

6 461

7 198

8 606

8 514

9 811

11 644

56 829

3 Risorse naturali e ambiente

56 841

56 965

57 295

57 449

57 558

57 332

57 557

400 997

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

40 368

40 639

40 693

40 603

40 665

40 691

40 651

284 310

4 Migrazione e gestione delle frontiere

1 791

3 360

3 814

4 020

4 387

4 315

4 465

26 152

5 Sicurezza e difesa

1 696

1 896

1 946

2 004

2 243

2 435

2 705

14 925

6 Vicinato e resto del mondo

16 247

16 802

16 329

15 830

15 304

14 754

15 331

110 597

7 Pubblica amministrazione europea

10 635

11 058

11 419

11 773

12 124

12 506

12 959

82 474

di cui: spese amministrative delle istituzioni

8 216

8 528

8 772

9 006

9 219

9 464

9 786

62 991

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

114 493

179 765

182 667

185 963

187 881

179 725

185 377

1 215 871

in percentuale dell'RNL

0,82 %

1,20 %

1,12 %

1,05 %

1,02 %

0,94 %

0,93 %

1,01 %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

163 496

166 534

168 575

170 543

173 654

177 126

180 668

1 200 596

in percentuale dell'RNL

1,18 %

1,12 %

1,03 %

0,96 %

0,94 %

0,92 %

0,91 %

1,01 %