Bruxelles, 7.6.2023

COM(2023) 294 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLA REGOLA DEL DAZIO INFERIORE RIVEDUTA NELLE INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI NELL'UE

Riesame e valutazione dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 e dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del REGOLAMENTO (UE) 2016/1037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016









Riesame e valutazione dell'applicazione della regola del dazio inferiore nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni

1.Introduzione

L'8 giugno 2018 sono entrate in vigore nuove norme antidumping e antisovvenzioni per modernizzare e rafforzare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE 1 . Una delle principali modifiche ha riguardato il modo in cui l'UE applica la norma nota come "regola del dazio inferiore" (LDR). Il nuovo articolo 23, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base 2 ("BADR") e l'articolo 32 bis, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base 3 ("BASR") impongono alla Commissione di presentare un riesame e una valutazione dell'applicazione delle nuove disposizioni sulla regola del dazio inferiore entro il 9 giugno 2023, corredati, se del caso, di una proposta legislativa. Il presente riesame riguarda i casi avviati dopo il 9 giugno 2018 e conclusi entro la fine di marzo 2023 e illustra le modalità di applicazione delle nuove disposizioni nonché l'eventuale impatto sul livello delle misure. 

Contesto

In base alle norme dell'OMC, il livello di un dazio antidumping o antisovvenzioni non può essere superiore all'importo del dumping o della sovvenzione, ma è auspicabile che sia inferiore se è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale. Detto tasso è calcolato confrontando i prezzi all'importazione con il costo di produzione dell'industria dell'UE e un margine di profitto ragionevole (il "margine di underselling").

Prima del giugno 2018 l'UE applicava sempre la regola del dazio inferiore nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni. Tuttavia, al fine di rafforzare gli strumenti di difesa commerciale, i colegislatori hanno ritenuto che alcuni tipi di distorsioni fossero particolarmente dannosi e che, di conseguenza, un dazio basato sulle discipline vigenti in materia di regola del dazio inferiore non avrebbe colto l'intera portata del pregiudizio arrecato. Ciò riguarda, da un lato, le pratiche di sovvenzione e, dall'altro, determinati tipi di misure che provocano una distorsione del prezzo di qualsiasi materia prima (sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia) creando un indebito vantaggio per le società sul mercato del paese interessato.

In linea con questa nuova legislazione, nelle inchieste antisovvenzioni non è più possibile applicare la regola del dazio inferiore. L'importo del dazio compensativo è fissato al livello delle sovvenzioni compensabili istituite. La regola del dazio inferiore si applica solo quando può essere chiaramente concluso che non è nell'interesse dell'Unione determinare le misure sulla base dell'importo della sovvenzione. Ciò significa che le misure antisovvenzioni compenseranno automaticamente le sovvenzioni che un esportatore riceve, consentendo all'UE di affrontare in modo più rigoroso gli effetti distorsivi e dannosi delle importazioni sovvenzionate.

L'applicazione della regola del dazio inferiore è stata modificata anche nelle inchieste antidumping. Sebbene la regola continui ad applicarsi in tali casi, in determinate circostanze particolari (ossia la presenza di distorsioni significative relative alle materie prime) la Commissione può imporre misure al livello dell'intero margine di dumping e non al livello del margine di underselling potenzialmente inferiore, in quanto si ritiene necessario eliminare il pregiudizio aggiuntivo subito dall'industria a causa delle distorsioni relative alle materie prime. Le condizioni cumulative pertinenti sono le seguenti:

odevono esistere distorsioni significative relative alle materie prime. Tali distorsioni consistono in: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata nel caso in cui il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi. L'elenco può essere modificato se l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o di qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individua altri tipi di misure;

otali distorsioni devono riguardare almeno una materia prima che rappresenta individualmente più del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato nel paese esportatore;

oil prezzo distorto della materia prima deve essere notevolmente inferiore ai prezzi stabiliti nei mercati internazionali rappresentativi;

ola Commissione deve stabilire che un livello superiore di misure è nell'interesse dell'Unione esaminando tutte le informazioni pertinenti, quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. 

2.La regola del dazio inferiore nelle inchieste antidumping — articolo 7, paragrafo 2 bis, del BADR

2.1.La procedura

Per poter esaminare le modalità di applicazione della regola del dazio inferiore, la Commissione deve disporre di sufficienti elementi di prova dell'esistenza di "distorsioni significative relative alle materie prime" che soddisfino le condizioni di cui sopra. Tali distorsioni sono esaminate nell'inchiesta solo dopo che la Commissione ha stabilito che i margini di dumping sono superiori ai margini di underselling. In base alle norme generali dell'OMC e dell'UE, il livello del dazio istituito non può essere superiore al margine di dumping accertato e, pertanto, l'analisi dell'esistenza di distorsioni e delle condizioni giuridiche diverrebbe irrilevante in tali circostanze.

2.2.Le inchieste

La Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi in 34 casi avviati oggetto del presente riesame. Un elenco dei casi figura nell'allegato 1.

Di queste 34 inchieste, la questione delle distorsioni significative relative alle materie prime è stata sollevata in 13 casi.

2.2.1.Margini di dumping inferiori ai margini di underselling — distorsioni significative non esaminate

In quattro inchieste (estrusi in alluminio originari della Cina (2021); prodotti piatti laminati a caldo di ferro/acciaio originari della Turchia (2021); prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia (2021) ed elettrodi di grafite originari della Cina (2022)) i margini di dumping accertati erano inferiori ai margini di underselling. La Commissione non ha pertanto esaminato le distorsioni relative alle materie prime in quanto le misure potevano essere istituite solo al livello dei margini di dumping.

2.2.2.Margini di underselling inferiori ai margini di dumping — distorsioni significative esaminate

Negli altri nove casi, per alcune società i margini di dumping erano superiori ai margini di underselling. Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del BADR.

In tre di questi nove casi (calcio-silicio (2022), prodotti laminati piatti di alluminio (2021) e fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (2021) — tutti originari della Cina), le materie prime rappresentavano singolarmente oltre il 17 % dei costi di produzione del prodotto interessato. Tuttavia, nel caso del calcio-silicio, la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova a sostegno delle asserzioni secondo cui il prezzo dell'energia elettrica nelle province settentrionali della Repubblica popolare cinese era distorto da un regime di doppia tariffazione e, per giunta, nessun produttore esportatore che ha collaborato aveva sede in tale regione. Un produttore ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che le tariffe dell'energia elettrica nella sua regione erano superiori a quelle indicate nella denuncia. Per quanto riguarda i due casi relativi ai prodotti di alluminio, i prezzi sul mercato interno dei lingotti di alluminio, per i quali sono state dichiarate distorsioni, non erano significativamente inferiori ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi. Per i fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, i prezzi hanno oscillato al di sopra e al di sotto dei prezzi di riferimento internazionali. Di conseguenza, in queste tre inchieste, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del BADR non erano soddisfatte e le misure sono state imposte al livello del margine di underselling.

Nei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India (2021), le distorsioni riguardavano il cromo, che rappresentava oltre il 17 % dei costi di produzione. Il margine di underselling per un produttore esportatore indiano, Chromeni, era inferiore al margine di dumping. Tuttavia Chromeni non ha di fatto utilizzato la materia prima soggetta alle distorsioni e pertanto non era necessaria un'ulteriore analisi in merito all'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del BADR.

In due ulteriori inchieste (determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo originari dell'Indonesia e della Cina (2020)), la questione delle distorsioni relative alle materie prime è stata la seguente. Per quanto riguarda l'Indonesia, esistevano distorsioni relative ai minerali di nichel che rappresentavano oltre il 17 % dei costi di produzione. Tali distorsioni comprendevano un divieto di esportazione, una tassa all'esportazione, un obbligo di licenza e un contingente di esportazione di fatto. Il prezzo pagato per i minerali di nichel era notevolmente inferiore (di oltre il 30 %) al prezzo del mercato internazionale rappresentativo (Filippine). Per la Cina sono state accertate distorsioni significative, tra cui una tassa all'esportazione o un obbligo di licenza per alcune materie prime (rottami di acciaio inossidabile, ferrosilicio, ghisa al nichel e ferro-cromo, vanadio e ferro-nichel). Almeno uno di essi rappresentava più del 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. I prezzi di queste materie prime principali erano notevolmente inferiori ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi e pertanto esistevano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del BADR. Tuttavia, la verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del BADR ha rilevato che l'impatto delle misure sulle importazioni dalla RPC e dall'Indonesia, al livello del margine di dumping, sarebbe sproporzionato alla luce dei forti effetti negativi previsti sulle catene di approvvigionamento e sulla sostenibilità finanziaria di un utilizzatore significativo, che rappresentava tra il 30 % e il 40 % del consumo dell'UE. Per quanto riguarda l'impatto sulle catene di approvvigionamento, la Commissione ha osservato che altri produttori dell'Unione del prodotto in esame, pur avendo notevoli capacità inutilizzate, non avevano quasi mai rifornito l'utilizzatore in questione. Inoltre, i volumi potenziali delle importazioni da altri paesi esportatori sono stati limitati. Per giunta, l'utilizzatore interessato dovrebbe già riorganizzare le catene del valore per attenuare l'impatto delle misure basate sul margine di underselling inferiore, dato il probabile impatto di tali misure sulla redditività. La Commissione ha osservato che la capacità dell'utilizzatore di trasferire forti aumenti dei costi ai suoi clienti era discutibile in quanto i principali concorrenti dell'utilizzatore sul mercato a valle erano gli stessi produttori dell'Unione di prodotti SSHR. Di conseguenza, non era nell'interesse dell'Unione applicare un'aliquota del dazio più elevata e quindi le misure sono state istituite all'aliquota inferiore per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'UE.

Negli altri tre casi, la regola del dazio inferiore è stata modulata per alcuni o per tutti gli esportatori.

Il primo caso antidumping nell'UE in cui la regola del dazio inferiore è stata modulata ha riguardato l'urea e nitrato di ammonio ("UAN") originari della Russia (2019). Sono state accertate distorsioni per quanto riguarda il gas naturale, la materia prima principale per l'UAN, vale a dire una tassa all'esportazione, obblighi di licenza e doppia tariffazione. I prezzi del gas naturale erano notevolmente inferiori al prezzo di Waidhaus (prezzo del gas russo esportato alla frontiera tra Germania e Repubblica ceca). Per tutte le società esportatrici che hanno collaborato, i margini di dumping erano superiori ai margini di underselling. Nella verifica dell'interesse dell'Unione, la Commissione ha concluso che le misure al livello di dumping più elevato non inciderebbero negativamente sulla catena di approvvigionamento nell'UE e che qualsiasi impatto sarebbe limitato e non sproporzionato. La Commissione ha pertanto constatato che all'epoca i fertilizzanti rappresentavano complessivamente l'1 % dei costi agricoli. Per le aziende specializzate che dipendono maggiormente dall'UAN, quest'ultima potrebbe rappresentare fino al 10 % dei costi di produzione e un aumento dei dazi, anche al livello più elevato proposto, avrebbe un impatto sui costi di circa il 3 %. Dato che i produttori dell'Unione non solo sono stati danneggiati dal dumping, ma hanno subito ulteriori distorsioni degli scambi rispetto ai produttori esportatori russi, la Commissione ha concluso che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Di conseguenza, le misure basate sui margini di dumping hanno oscillato tra il 20 % e il 31,9 % rispetto ai margini di underselling compresi tra il 13,7 % e il 16,3 % che sarebbero stati applicati in assenza di distorsioni relative alle materie prime.

In altre due inchieste (acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Cina (2022) e acidi grassi originari dell'Indonesia (2023)) la regola del dazio inferiore è stata modulata per un esportatore che ha collaborato e per "tutti gli altri" in ciascuno dei casi.

Nell'inchiesta sugli ECCS relativa alla Cina, la Commissione ha esaminato l'esistenza di distorsioni significative in relazione a una sola società (Handan Jintai), dato che il suo margine di dumping era superiore al margine di underselling. L'inchiesta ha rivelato che vi erano distorsioni significative sotto forma di rimborsi dell'IVA sui rotoli (coils) laminati a caldo e che i prezzi di tale materia prima osservati in un mercato rappresentativo esente da distorsioni erano superiori di una percentuale compresa tra il 30 % e il 50 % a quelli pagati da Handan Jintai. In Cina vi era una notevole capacità inutilizzata che avrebbe potuto aumentare l'offerta mondiale, abbassare i prezzi e compromettere l'efficacia della misura se non fissata al livello del dumping. Inoltre, anche se le importazioni dalla Cina diminuissero a causa del dazio più elevato, gli utilizzatori avrebbero accesso agli ECCS dell'industria dell'Unione o di altri paesi terzi. La Commissione ha pertanto concluso che era nell'interesse dell'Unione istituire dazi più elevati per tale società (53,9 % anziché 23,9 %). Il dazio a livello nazionale per i produttori esportatori che non hanno collaborato è stato basato sul margine di dumping più elevato accertato per Handan Jintai. Per motivi di interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del BADR, la Commissione ha deciso che le misure dovessero assumere la forma di un importo fisso per tonnellata.

Nell'inchiesta sugli acidi grassi, il margine di dumping per un esportatore che ha collaborato, P.T. Musim Mas, era superiore al margine di underselling. Per tale società l'inchiesta ha accertato distorsioni significative sotto forma di una tassa all'esportazione relativa all'olio di palma greggio e all'olio di palmisti greggio. Tali materie prime rappresentavano rispettivamente oltre il 40 % e il 50 % del costo di produzione, mentre i prezzi sono risultati notevolmente inferiori a quelli prevalenti sul mercato internazionale. Nell'effettuare l'esame dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del BADR, la Commissione ha accertato che in Indonesia esisteva una notevole capacità inutilizzata che avrebbe potuto aumentare l'offerta mondiale, abbassare i prezzi e compromettere l'efficacia della misura se non fissata al livello del dumping. La Commissione ha inoltre concluso che, anche se le importazioni dall'Indonesia diminuissero, i produttori dell'Unione o altri paesi terzi potrebbero rifornire gli utilizzatori. È stato pertanto opportuno imporre misure al livello più elevato (46,4 % contro 30,5 %) per P.T. Musim Mas.

2.3.Valutazione

In linea con la legislazione riveduta e rafforzata in materia di strumenti di difesa commerciale ("TDI"), l'UE ha ritenuto necessario affrontare le distorsioni significative relative alle materie prime nei paesi esportatori, che conferiscono ad alcuni produttori esportatori un notevole vantaggio iniquo nei costi dei loro principali fattori produttivi. Queste pratiche aggravano i danni causati all'industria dell'UE dalle importazioni oggetto di dumping. Le modifiche introdotte nell'ambito del pacchetto di modernizzazione garantiscono che le discipline in materia di regola del dazio inferiore rivedute offrano una protezione sufficiente contro tali pratiche distorsive dannose nel paese di esportazione. È importante che lo strumento antidumping sia adeguatamente predisposto per far fronte ai danni aggiuntivi derivanti da vantaggi ingiusti e artificiali che vanno a vantaggio di alcuni esportatori e falsano la parità di condizioni.

L'attuazione delle nuove norme dimostra che sono pratiche, attuabili e hanno un impatto laddove le condizioni sono soddisfatte. Allo stesso tempo, sono state intese a garantire che l'applicazione della regola del dazio inferiore, caposaldo delle norme antidumping dell'Unione, possa essere non applicata solo in circostanze molto particolari, ove giustificato.

Dall'analisi dei casi in questione è emerso che:

·le norme sono sufficientemente dettagliate e differenziate per affrontare i numerosi scenari che possono presentarsi in questo contesto;

·le inchieste oggetto del riesame non hanno rivelato che la soglia del 17 % (vale a dire che le materie prime devono rappresentare singolarmente più del 17 % dei costi di produzione) non sarebbe più adeguata; tale soglia ha consentito infatti all'industria di invocare le disposizioni in fase di denuncia nel 38 % dei procedimenti antidumping avviati nel periodo del riesame; tutte le inchieste hanno confermato inoltre che le asserzioni contenute nella denuncia in merito al raggiungimento della soglia erano corrette;

·l'analisi, pur essendo mirata, ha una portata sufficientemente ampia e affronta tutte le distorsioni relative alle materie prime che hanno un impatto concreto sui costi di produzione, consentendo in tal modo alla Commissione di agire ove giustificato. Allo stesso tempo non penalizza le società che non beneficiano di distorsioni relative alle materie prime, ad esempio quando le società esportatrici non utilizzano la materia prima in questione;

·la verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, è una salvaguardia supplementare fondamentale per garantire che non siano imposte misure più elevate qualora abbiano un impatto negativo, ad esempio, sugli utilizzatori o sulla catena del valore. Da un esame dei due casi in cui le misure non sono state istituite a un livello di dumping più elevato a causa di considerazioni di interesse dell'Unione (determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia e della Cina) è emerso che il livello inferiore delle misure ha avuto un impatto sostanziale sui volumi delle importazioni, consentendo nel contempo a un grande utilizzatore e a un importante datore di lavoro nell'Unione di continuare a importare senza subire gli effetti negativi di un livello più elevato di dazi;

·le norme non sono discriminatorie, come dimostra il fatto che la modulazione della regola del dazio inferiore è stata applicata in casi riguardanti Russia, Cina e Indonesia.

3.La regola del dazio inferiore nelle inchieste antisovvenzioni — articolo 12, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1, del BASR

3.1.La procedura

Le modifiche introdotte nel giugno 2018 all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1, del BASR hanno effettivamente abolito la regola del dazio inferiore, tranne nei casi in cui la Commissione ritenga che non sia nell'interesse dell'Unione fissare l'importo delle misure al livello delle sovvenzioni compensabili riscontrate. Quando la verifica dell'interesse dell'Unione, tenendo conto di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria, degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione, dimostra che è nell'interesse dell'Unione applicare le misure antisovvenzioni, la Commissione impone dazi compensativi a tale livello (più elevato).

3.2.Le inchieste

La Commissione ha istituito misure compensative in otto casi avviati a partire dall'8 giugno 2018. In sei di questi casi, la Commissione ha condotto inchieste antidumping separate riguardanti gli stessi prodotti con le medesime origini. Un elenco dei casi figura nell'allegato 2.

In tutti i casi, conformemente alla verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi per affermare che non era nell'interesse dell'Unione istituire misure compensative al livello dell'importo totale delle sovvenzioni compensabili. In due di questi casi, (biodiesel originario dell'Indonesia (2019) e prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (2020)), tale conclusione era già stata raggiunta nella fase provvisoria a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Per quanto riguarda i due casi antisovvenzioni in cui non esistevano inchieste antidumping separate sugli stessi prodotti con le medesime origini, la Commissione ha constatato che l'importo della sovvenzione era inferiore ai margini di underselling accertati, per cui l'intero importo della sovvenzione sarebbe stato imposto anche in base alle norme precedenti la modernizzazione.

La situazione nelle sei inchieste che sono state oggetto di indagini antidumping e compensative separate mostra risultati diversi.

Prima della revisione/del rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale, la regola del dazio inferiore applicabile alle inchieste antidumping e antisovvenzioni significava che vi era un solo livello di eliminazione del pregiudizio per entrambi i procedimenti, in quanto riguardavano le stesse importazioni. Le misure antidumping e compensative combinate sono state pertanto limitate dal livello di eliminazione del pregiudizio. Dopo le modifiche introdotte nel giugno 2018, la situazione è cambiata. In generale, ad eccezione dei casi in cui considerazioni di interesse dell'Unione impongono il contrario, le misure compensative attualmente istituite si aggiungono a eventuali dazi antidumping separati, che coprono già l'intero margine di pregiudizio stabilito in tali casi.

 

Ciò è dimostrato nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative ai fogli di alluminio originari della Cina. Le misure antidumping sono state istituite a livelli dei margini di underselling compresi tra il 23,6 % e il 28,5 %. Prima della modernizzazione, l'intero livello delle misure sia antidumping che antisovvenzioni istituite sarebbe stato limitato a tale livello di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia, in base alle norme vigenti, la Commissione ha istituito misure antisovvenzioni all'intero livello di sovvenzione accertato senza ridurre di conseguenza le misure antidumping separate 4 , in quanto non era contrario all'interesse dell'Unione farlo. Ne è conseguita una protezione supplementare compresa tra lo 0,7 % e il 18,2 %. 

Nelle inchieste parallele antidumping e antisovvenzioni riguardanti i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (SSCR) originari dell'India (2022) e i prodotti in fibra di vetro (GFF) originari della Cina (2020), si è avuto un impatto anche sul livello delle misure. Le modifiche legislative hanno portato a un livello di misure più elevato per alcuni esportatori rispetto a quanto sarebbe avvenuto in base alle norme precedenti. Per quanto riguarda i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, il livello definitivo delle misure per Chromeni Steels Private Ltd. comprendeva l'intero importo della sovvenzione del 7,5 % e un'aliquota del dazio antidumping del 35,3 % che copriva già il margine di pregiudizio. Analogamente, nel caso dei prodotti in fibra di vetro, per il gruppo Yuntianhua è stato istituito l'intero importo della sovvenzione del 17 % e un'aliquota del dazio antidumping del 37,6 % che copre anche l'intero margine di pregiudizio. In entrambi i casi, prima delle modifiche, il livello finale complessivo delle misure sarebbe stato limitato ai livelli di eliminazione del pregiudizio.

D'altro canto, nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative ai cavi di fibre ottiche originari della Cina (2022), le misure antidumping e compensative combinate istituite erano basate sugli importi del dumping e della sovvenzione e, pur essendo significative (comprese tra il 19,7 % e il 44 %), erano inferiori al margine di pregiudizio. Pertanto, le nuove norme non potevano avere alcun impatto in quanto il livello della misura corrispondeva al livello massimo di protezione consentito dalle norme dell'OMC.

3.3.Valutazione

Le sovvenzioni da parte di paesi terzi sono motivo di crescente preoccupazione ed è importante dimostrare che tali pratiche, qualora causino danni ai produttori dell'Unione, sono affrontate con fermezza. Imponendo misure compensative a un livello che rifletta pienamente gli importi delle sovvenzioni, l'UE dimostra che affronta con rigore i gravi effetti dannosi di questa pratica commerciale sleale e garantisce anche un'adeguata protezione dell'industria dell'UE e condizioni di parità.

 

Ciò è particolarmente evidente laddove siano state istituite misure antidumping e antisovvenzioni separate per gli stessi prodotti con le medesime origini. Come indicato nella sezione 1.5.4, questa disposizione è stata determinante in una serie di inchieste separate antidumping (AD) e antisovvenzioni (AS) sugli stessi prodotti con le medesime origini, in particolare per quanto riguarda i fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (SSCR) e i prodotti in fibra di vetro (GFF), aumentando il livello combinato di protezione per l'industria dell'UE. Ciò significa che vi è ora un chiaro vantaggio per l'industria nel presentare una denuncia antisovvenzioni in aggiunta alle denunce antidumping, in quanto ciò può portare a una protezione supplementare ma al tempo stesso adeguata.

Inoltre, è chiaro che, dopo la modernizzazione, le inchieste antisovvenzioni hanno individuato modalità sempre più complesse di concessione delle sovvenzioni, anche attraverso il sostegno finanziario transfrontaliero. Data l'evoluzione di queste pratiche particolarmente dannose, la Commissione ritiene indispensabile continuare ad applicare misure compensative per compensare l'intero importo delle sovvenzioni accertate, ove giustificato. Al tempo stesso, la verifica dell'interesse dell'Unione mantiene un equilibrio e una flessibilità fondamentali nel sistema, consentendo alla Commissione di tenere conto dell'interesse di tutti gli operatori economici.

4.La regola del dazio inferiore nelle imprese — articolo 8, paragrafo 1, del BADR e articolo 13, paragrafo 1, del BASR

La Commissione non ha accettato nuovi impegni sui prezzi nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni avviate dopo l'entrata in vigore del pacchetto di modernizzazione.

5.Riesame dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del BADR — periodo di comunicazione preventiva

Le modifiche nell'ambito della modernizzazione hanno introdotto l'obbligo per la Commissione di informare tutte le parti interessate tre settimane prima (passando a quattro settimane nel giugno 2020 a seguito di un riesame 5 ) in merito alla sua intenzione di istituire o non istituire misure antidumping provvisorie (comunicazione preventiva) 6 . Durante tale periodo la Commissione può registrare le importazioni per evitare l'accumulo di scorte che potrebbe compromettere l'effetto riparatore dei dazi, consentendo, se necessario, la riscossione retroattiva dei dazi per tale periodo.

L'articolo 9, paragrafo 4, del BADR è stato inoltre modificato per consentire alla Commissione di analizzare, nei casi in cui le importazioni non sono state registrate, se si è verificato un aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva che ha causato un ulteriore pregiudizio. Se l'analisi dimostra che ciò è avvenuto, la Commissione può riflettere tale ulteriore pregiudizio adeguando al rialzo il margine di pregiudizio.

La Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi in 34 casi avviati dopo l'8 giugno 2018. La Commissione ha istituito misure provvisorie in 22 di questi e non ha registrato le importazioni in 11 casi. L'ultima colonna dell'allegato 1 riporta i dettagli dei casi.

 

Dall'analisi degli 11 casi è emerso quanto segue:

onelle inchieste sui fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (2021) e sul calcio-silicio (2022), entrambi originari della Cina, le importazioni nella comunicazione preventiva sono diminuite in media rispettivamente del 47 % e del 36 %; nell'inchiesta sul glicole monoetilenico originario dell'Arabia Saudita (2021) le importazioni erano inferiori del 15,3 % nel periodo;

onelle inchieste relative alle ruote in acciaio (2020) e ai prodotti laminati piatti di alluminio (2021), entrambi originari della Cina, non vi è stato alcun aumento delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva;

onell'inchiesta sui sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina (2022), le importazioni nel periodo di comunicazione preventiva sono aumentate del 5,5 %, ma non in maniera sostanziale;

onelle restanti cinque inchieste (determinati tipi di carta termica pesante originari della Corea (2020); glicole monoetilenico originario degli USA (2021); legno compensato di betulla originario della Russia (2021); acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Cina e del Brasile (2022)) la Commissione ha accertato un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva. Gli aumenti variavano dal 39 % per il glicole monoetilenico a quasi il 99 % per il legno compensato di betulla. Per far fronte al pregiudizio aggiuntivo causato da questo aumento sostanziale delle importazioni, la Commissione ha effettuato opportuni adeguamenti per aumentare i livelli di eliminazione del pregiudizio. Fatta eccezione per le misure sugli ECCS originari della Cina e del Brasile, negli altri casi le misure si sono basate sul margine di dumping. Di conseguenza, l'adeguamento al livello di eliminazione del pregiudizio non ha inciso sul livello delle misure istituite, in quanto i dazi sono stati limitati dai rispettivi margini di dumping, ossia la massima protezione consentita dall'OMC e dal diritto dell'UE. Nei casi relativi agli ECCS, l'adeguamento del 4,1 % per far fronte al pregiudizio aggiuntivo nel periodo di comunicazione preventiva ha avuto un impatto sul livello delle misure definitive. 

6.Conclusioni

Il riesame e la valutazione delle pertinenti disposizioni aggiornate per quanto riguarda l'applicazione riveduta della regola del dazio inferiore dimostrano che esse hanno pienamente conseguito gli obiettivi prefissati di fornire misure correttive sufficienti contro il dumping e le sovvenzioni.

Le modifiche legislative in questione sono state elaborate con attenzione per offrire una protezione più solida contro tipi particolarmente dannosi di distorsioni significative relative alle materie prime e pratiche generali di sovvenzione. Nel 38 % dei procedimenti antidumping avviati nel periodo del riesame, l'industria dell'UE ha sollevato distorsioni significative relative alle materie prime, quali definite dalla nuova legislazione. In alcuni di questi casi, la Commissione potrebbe adottare una misura di livello superiore a quello che sarebbe stato imposto prima delle rispettive modifiche legislative. Un riesame della prassi dimostra che l'ambito di applicazione e le soglie attuali sono sufficienti e adeguati a garantire una protezione consona ed equilibrata contro le distorsioni relative alle materie prime. Analogamente, l'eliminazione della regola del dazio inferiore nella pratica antisovvenzioni ha fornito una maggiore protezione ai produttori dell'UE esposti alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

La verifica dell'interesse dell'Unione ha garantito che la prassi rafforzata di difesa commerciale rimanga mirata ed equilibrata.

Su tale base, la Commissione non ha ritenuto opportuno corredare di una proposta legislativa il presente riesame e valutazione, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 4, del BADR e dall'articolo 32 bis, paragrafo 2, del BASR. Secondo quanto disposto dalle summenzionate disposizioni, la Commissione continuerà a monitorare attentamente la situazione tenendo conto dell'evoluzione delle priorità politiche e del contesto geopolitico sempre più complesso.

Allegato 1

MISURE ANTIDUMPING

PRODOTTO

PAESE

MISURE PROVVISORIE

MISURE

DEFINITIVE

ASSERITE DISTORSIONI RELATIVE ALLE MATERIE PRIME

DISTORSIONI RELATIVE ALLE MATERIE PRIME

ESAMINATO SE IL MARGINE DI DUMPING > PREGIUDIZIO

DISTORSIONI RELATIVE ALLE MATERIE PRIME/ INTERESSE DELL'UNIONE

CONDIZIONI SODDISFATTE

ARTICOLO 9, PAR. 4 – IMPORTAZIONI REGISTRATE

SÌ/NO

Miscugli di urea e nitrato di ammonio

Russia, Trinidad e Tobago

USA

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

Russia SÌ

Trinidad e Tobago/USA: NO

Gas naturale

> 50 % del CdP

Prezzo notevolmente inferiore al valore di riferimento

Interesse dell'Unione — SÌ

 

Ruote in acciaio

Cina

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

NO

Nessun aumento delle importazioni

Alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti

Egitto

Cina

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

-

Alcuni alcoli polivinilici

Cina

_

Regolamento definitivo 

NO

-

-

-

-

Determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo

Indonesia

Cina

Taiwan

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

Indonesia e Cina: SÌ

Taiwan: NO

Indonesia e Cina: SÌ

Cina: materie prime principali > 17 % del CdP

Prezzo inferiore al valore di riferimento.

Indonesia: minerali di nichel > 17 % del CdP

Prezzo inferiore al valore di riferimento.

Interesse dell'Unione: NO

NO

Determinati tipi di carta termica pesante

Corea

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

NO

Aumento del 71 % delle importazioni.

Il margine di pregiudizio è aumentato dal 16,9 % al 17,6 %

Estrusi in alluminio

Cina

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

NO

-

-

Prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati

Turchia

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

NO

-

-

Prodotti laminati piatti di alluminio

Cina

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

Lingotti di alluminio > 17 % del CdP

Prezzo non significativamente inferiore al valore di riferimento

NO

NO

Nessun aumento delle importazioni

Cavi di fibre ottiche

Cina

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

ND

Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

India

Indonesia

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

INDIA: SÌ

India: esportatore che non utilizza la materia prima

NO

Glicole monoetilenico

Arabia Saudita

USA

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

 

NO

-

-

-

NO

USA: aumento del 39 % delle importazioni

Margine di pregiudizio adeguato per l'Arabia Saudita: nessun aumento delle importazioni

Legno compensato di betulla

Russia

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

 

NO

-

-

-

NO

Aumento del 98,6 % delle importazioni — Margine di pregiudizio adeguato di un fattore di 1,02

Fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione

Cina

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

Lingotti di alluminio

> 17 % del CdP

Prezzo non significativamente inferiore al valore di riferimento.

NO

NO

Calo del 47 % delle importazioni

Torri eoliche in acciaio

Cina

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

ND

Elementi di fissaggio in ferro o acciaio

Cina

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

ND

Calcio-silicio

Cina

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

Energia elettrica = 20 % del CdP — Nessuna prova di doppia tariffazione

NO

NO

Calo del 36 % delle importazioni

Sistemi di elettrodi di grafite

Cina

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

NO

-

-

NO

Aumento del 5,5 % delle importazioni

Polimeri superassorbenti

Repubblica di Corea

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

ND

Acciai anticorrosione

Russia

Turchia

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

ND

Acciai cromati per elettrolisi

Cina

Brasile

Regolamento provvisorio  

Regolamento definitivo

Cina: SÌ

Brasile: NO

Rotoli (coils) laminati a caldo > 17 % del CdP.

Prezzo notevolmente inferiore ai valori di riferimento.

Interesse dell'Unione: SÌ

 

NO

Aumento del 58 % delle importazioni — margine di pregiudizio adeguato del 4,1 %

Piastrelle di ceramica

India

Turchia

-

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

ND

Ruote di alluminio

Marocco

Regolamento provvisorio

Regolamento definitivo

NO

-

-

-

Acidi grassi

Indonesia

-

Regolamento definitivo

Materie prime Olio di palma greggio > 40 % e Olio di palmisti greggio > 50 % del CdP.

Prezzo notevolmente inferiore ai valori di riferimento.

Interesse dell'Unione: SÌ

ND

Allegato 2

MISURE COMPENSATIVE

Prodotto

Paese

Provvisorio

Articolo 12, paragrafo 1

Definitivo

Articolo 15, paragrafo 1

Misure imposte intero importo AS

Caso AD separato

Biodiesel

Indonesia

Regolamento provvisorio biodiesel

Regolamento definitivo biodiesel

-

Prodotti in fibra di vetro (alcuni tessuti e/o cuciti)

Cina

Egitto

-

Regolamento definitivo GFF

AD653

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo

Egitto

Regolamento provvisorio GFR

Regolamento definitivo GFR

-

Fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione

Cina

-

Regolamento definitivo ACF

AD673

Cavi di fibre ottiche

Cina

-

Regolamento definitivo OFC

AD669

Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

India

Indonesia

-

Regolamento definitivo SSCR

AD670

(1)    Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea — Versione codificata (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(3)    Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea — Versione codificata (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(4)    Fatta eccezione per una società, il gruppo Daching, il margine di dumping definitivo è stato ridotto per garantire che il livello definitivo delle misure non superasse il margine di dumping accertato. 
(5)    Regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva.
(6)    Queste informazioni sono disponibili sulla pagina web della DG Commercio.