Bruxelles, 31.5.2023

COM(2023) 283 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE


INTRODUZIONE

La direttiva 2013/53/UE 1 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione. L'articolo 47 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare:

-l'allegato I, parte B, sezione 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5, e sezione 3, e l'allegato I, parte C, sezione 3, rispettivamente concernenti i cicli di prova dei motori marini, l'applicazione della famiglia di motori di propulsione e la scelta del motore di propulsione capostipite, i carburanti di prova e la durata dei motori in relazione ai requisiti concernenti le emissioni di gas di scarico e acustiche (articolo 47, lettera a) punto i)), al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici;

-gli allegati VII e IX, rispettivamente concernenti la valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e acustiche e la documentazione tecnica (articolo 47, lettera a) punto ii)), al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici;

-l'allegato V che stabilisce requisiti di conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (articolo 47, lettera b)), al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche, dell'opportunità di assicurare la conformità equivalente e dei nuovi dati scientifici.

BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2013/53/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è già stata prorogata una volta per un periodo di cinque anni fino al 17 gennaio 2024.

ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore della direttiva 2013/53/UE la Commissione non ha fatto uso dei poteri delegati. Non sono stati ancora adottati atti delegati.

Le ragioni che hanno portato i colegislatori a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sono tuttavia ancora valide e la Commissione potrebbe in futuro dover fare uso dei poteri ad essa delegati. A titolo di esempio, la direttiva definisce cicli di prova per i motori marini a benzina e diesel, ma non prevede un ciclo di prova per i motori marini ibridi, una nuova tecnologia per uso marino che abbina i motori a combustione alla propulsione elettrica. La Commissione potrebbe pertanto utilizzare i poteri delegati al fine di introdurre cicli di prova per i motori marini ibridi.

CONCLUSIONE

Pur non avendo finora adottato alcun atto delegato, la Commissione ritiene che la delega di potere di cui all'articolo 47 della direttiva 2013/53/UE dovrebbe essere tacitamente prorogata per un periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).