Bruxelles, 12.5.2023

COM(2023) 249 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base







INDICE 

1.    INTRODUZIONE    

2.    TRASPARENZA E COMPARABILITÀ DELLE SPESE DEL CONTO DI PAGAMENTO    

3.    ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO    

3.1.    Accesso non discriminatorio al conto di pagamento    

3.2.    Accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base    

3.3.    Elenco dei servizi    

4.    TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO    

5.    VALUTAZIONE DI EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO    

5.1.    Fattibilità dell'estensione del servizio di trasferimento di cui all'articolo 10 al trasferimento transfrontaliero    

5.2.    Fattibilità di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti    

5.3.    Valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione di una portabilità piena del numero del conto di pagamento a livello dell'UE    

6.    EFFICACIA DELLE MISURE ESISTENTI E NECESSITÀ DI MISURE AGGIUNTIVE AL FINE DI AUMENTARE L'INCLUSIONE FINANZIARIA E ASSISTERE I CITTADINI PIÙ VULNERABILI RELATIVAMENTE ALL'INDEBITAMENTO ECCESSIVO    

7.    ESEMPI DI MIGLIORI PRASSI NEGLI STATI MEMBRI PER RIDURRE L'ESCLUSIONE DEI CONSUMATORI DALL'ACCESSO AI SERVIZI DI PAGAMENTO    

8.    CONCLUSIONI    


ABBREVIAZIONI 

AML    Antiriciclaggio    

AML/CFT    Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

AMLD            Direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) 1

Codice BIC        Codice identificativo bancario (Business Identifier Code)

ABE            Autorità bancaria europea

IBAN            Numero di conto bancario internazionale

PAD            Direttiva sui conti di pagamento (direttiva 2014/92/UE) 2



1.INTRODUZIONE

La direttiva sui conti di pagamento (la "PAD" o la "direttiva") è stata adottata il 23 luglio 2014 nel quadro degli sforzi dell'UE volti a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese addebitate ai consumatori sui loro conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'apertura e l'utilizzo di conti di pagamento con caratteristiche di base nell'UE.

La direttiva è entrata in vigore il 17 settembre 2014. Le norme tecniche di attuazione e le norme tecniche di regolamentazione 3 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza della direttiva sono entrate in applicazione nell'ottobre 2018.

Gli Stati membri dovevano recepire e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 18 settembre 2016. Tuttavia, solo 9 Stati membri 4 hanno dichiarato il completo recepimento entro il termine stabilito (o poco tempo dopo). La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti dei restanti 18 Stati membri per la mancata comunicazione del recepimento. Tutti i casi di infrazione per mancata comunicazione sono stati chiusi dopo che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver completato il recepimento (e la Commissione ha valutato e confermato tale recepimento). La Commissione non ha ancora avviato alcuna procedura di infrazione per l'inosservanza della direttiva.

La presente relazione è stata adottata a norma dell'articolo 28 della direttiva, che impone alla Commissione di presentare una relazione sull'applicazione della direttiva entro il 18 settembre 2019. La pubblicazione della relazione è avvenuta in ritardo a causa della necessità di garantire che la direttiva fosse in applicazione da un certo periodo di tempo. La Commissione ha contestualmente adottato la relazione di cui all'articolo 27 della direttiva (relazione ai sensi dell'articolo 27).

La Commissione ha avviato due studi su cui basare la presente relazione. Il primo studio (studio Deloitte 1 5 ) valuta la direttiva e fornisce contributi utili per verificarne l'applicazione. Lo studio è stato effettuato su 16 Stati membri 6 . Il secondo studio (studio Deloitte 2 7 ) valuta possibili nuovi strumenti per facilitare il trasferimento transfrontaliero ed è alla base del capitolo 5, che valuta eventuali misure aggiuntive per agevolare il trasferimento. Anche gli Stati membri hanno fornito dati/contributi importanti per la presente relazione.
La Commissione ha tuttavia incontrato alcune difficoltà nella preparazione della relazione, segnatamente la carenza di dati disponibili e comparabili. L'obiettivo della direttiva sui conti di pagamento è promuovere il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, in particolare dei conti di pagamento. La direttiva mirava a raggiungere tale obiettivo 1) creando trasparenza e garantendo la comparabilità delle spese dei conti di pagamento, 2) garantendo l'accesso dei consumatori a un conto di pagamento (con caratteristiche di base) e 3) facilitando il trasferimento del conto di pagamento. I seguenti capitoli valutano l'applicazione della direttiva nonché gli elementi aggiuntivi richiesti a norma dell'articolo 28.

2.TRASPARENZA E COMPARABILITÀ DELLE SPESE DEL CONTO DI PAGAMENTO 

L'articolo 7 della direttiva impone agli Stati membri di garantire che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet di confronto. L'articolo 7, paragrafo 3, stabilisce un elenco di requisiti: il sito Internet di confronto deve essere gestito in modo indipendente, indicare l'identità del proprietario, definire criteri chiari e oggettivi per il raffronto, utilizzare un linguaggio chiaro e privo di ambiguità, essere aggiornato, coprire una parte significativa del mercato e fornire una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.

Dopo aver consultato gli Stati membri tramite il pertinente gruppo di esperti (GEGREFS), l'impressione generale della Commissione è che i requisiti attualmente elencati all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva siano sufficienti e che non vi sia urgente necessità di modificare tale elenco. Tuttavia, lo studio Deloitte 1, sulla base di un riesame dei siti Internet individuati che soddisfano i requisiti della direttiva, ha sottolineato che i due requisiti seguenti, tra quelli elencati al paragrafo 3, non sono pienamente rispettati: 1) l'obbligo di definire criteri oggettivi per il raffronto e 2) l'obbligo di segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate. Oltre a ciò, le informazioni relative alla data dell'ultimo aggiornamento di un sito Internet hanno sollevato un problema. Ciò premesso, le questioni segnalate dallo studio Deloitte 1 riguardano più l'aspetto operativo del sito Internet che l'elenco stesso. In tale contesto, la Commissione continuerà a monitorare attentamente la situazione per garantire che i siti Internet nazionali conformi soddisfino effettivamente i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva.

L'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva prescrive che la relazione valuti se sia necessario un accreditamento dei siti di confronto. La sensazione generale tra gli Stati membri era che ciò non avrebbe apportato molto valore aggiunto, soprattutto perché le attuali tabelle di confronto conformi sono pubbliche e quindi intrinsecamente affidabili. La procedura di certificazione sarebbe stata inoltre costosa e dispendiosa in termini di tempo. Nella maggior parte degli Stati membri non sono stati registrati problemi relativi al sito Internet di confronto, pertanto non è necessario modificare il sistema attuale.

Per quanto riguarda le misure relative alle offerte a pacchetto, l'articolo 4 relativo al documento informativo sulle spese, l'articolo 5 sul riepilogo delle spese e l'articolo 8 fanno tutti riferimento alla nozione di "pacchetto". Lo studio Deloitte 1 ha osservato, sulla base dei dati raccolti, che i portatori di interessi hanno interpretato il concetto di "pacchetto" in due modi distinti e diversi: i) come la combinazione di un conto di pagamento con i vari servizi ad esso collegati che ne consentono l'utilizzo (ad esempio una carta o lo scoperto di conto); oppure ii) come la combinazione di un conto di pagamento con altri tipi di prodotti finanziari (ad esempio assicurazioni e mutui). In tale contesto, 16 Stati membri (BE, BG, DE, IE, ES, IT, LV, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI e SK) hanno espresso il loro sostegno all'idea di introdurre nella direttiva una definizione del termine "pacchetto" per maggiore chiarezza (soprattutto nei casi di commercializzazione abbinata e aggregata). Tuttavia, alcuni altri Stati membri hanno messo in guardia da tale approccio, sostenendo che il termine è già sufficientemente chiaro e che sarebbe più logico affrontare la questione nell'articolo 4 della direttiva. In tale contesto, per quanto riguarda l'articolo 4 relativo al documento informativo sulle spese, la sezione del documento dedicata ai "pacchetti di servizi" potrebbe in alcuni casi risultare troppo lunga. Questo perché alcune banche menzionano diversi pacchetti nel loro documento informativo sulle spese, che quindi diventa lungo diverse pagine, vanificando così l'obiettivo di disporre di un documento informativo sulle spese sintetico e a sé stante. Gli Stati membri ritengono pertanto che qualsiasi eventuale modifica del concetto di "pacchetto" debba essere mirata all'articolo 4. Per quanto riguarda l'articolo 4 più in generale, una sua conseguenza non voluta è stata la duplicazione dei documenti sui livelli delle spese dei conti di pagamento negli Stati membri in cui esistevano già documenti contenenti le stesse informazioni. In effetti, sulla base delle osservazioni degli Stati membri, risulta che questa duplicazione è stata la conseguenza non voluta più importante negli Stati dove già esistevano documenti contenenti le stesse informazioni. La Commissione ha preso debitamente atto di tali questioni e terrà conto dei suggerimenti ricevuti nell'eventuale revisione della direttiva.

3.ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO 

3.1.Accesso non discriminatorio al conto di pagamento 

L'articolo 15 della direttiva impone agli Stati membri di assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'UE in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza (o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'UE. L'articolo 15 stabilisce inoltre che le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non devono essere in alcun modo discriminatorie.

Gli Stati membri o hanno recepito specificamente la disposizione sulla non discriminazione o hanno concluso che questo punto fosse già previsto dalla loro legislazione vigente. Tuttavia, solo pochi Stati membri hanno integrato il principio di non discriminazione nel diritto nazionale in modo da includervi non solo l'accesso ai conti di pagamento, ma anche specificamente le condizioni applicabili.

Nonostante l'esistenza di questa norma, l'accesso ai conti di pagamento può ancora differire per i consumatori che hanno una cittadinanza diversa o che risiedono altrove. Ad esempio, l'obbligo di presentare uno specifico documento d'identità nazionale può incidere in modo diverso sui consumatori degli altri Stati membri. Come dimostrato dallo studio Deloitte 1 e indicato nelle denunce ricevute dalla Commissione, possono insorgere difficoltà anche per quanto riguarda l'apertura transfrontaliera di conti di pagamento, non da ultimo per quanto riguarda l'apertura transfrontaliera di conti online che talvolta non è disponibile per i consumatori di altri Stati membri 8 . La Commissione ha inoltre ricevuto denunce relative a livelli differenti nelle spese per i cittadini non residenti nello Stato membro interessato. Se le spese aggiuntive non sono basate su costi oggettivamente giustificati, imporre ai non residenti spese più elevate per i conti di pagamento con caratteristiche di base sarebbe discriminatorio.

Tali differenze nei requisiti possono non solo portare a un trattamento diverso in molti casi, ma anche incidere sull'accesso ai conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. I casi pertinenti sono descritti più in dettaglio nella sezione 3.2.

3.2.Accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

§Il diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base

Al fine di promuovere l'inclusione finanziaria, l'articolo 16 della direttiva stabilisce il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base per tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione. Ciò comprende i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto 9 . L'articolo 16, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio.

Tale diritto è stato recepito dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale. Nella maggior parte degli Stati membri, un conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto come prodotto distinto da un conto di pagamento standard. In alcuni Stati membri 10 , tuttavia, alcuni enti creditizi (se non tutti) non offrono un conto di pagamento con caratteristiche di base come prodotto separato, ma preferiscono fornire un conto standard a tutti i consumatori.

La maggior parte degli Stati membri impone a tutti gli enti creditizi che forniscono conti di pagamento di offrire un conto di pagamento con caratteristiche di base, mentre un numero limitato di Stati membri 11 impone tale obbligo solo ad alcuni enti creditizi che soddisfano determinati criteri. Tuttavia, gli enti creditizi obbligati forniscono in genere ampio accesso a tali conti. Inoltre, in alcuni Stati membri anche altri prestatori di servizi di pagamento offrono conti di pagamento con caratteristiche di base.

Le organizzazioni di settore e dei consumatori sono pertanto pienamente concordi sul fatto che i consumatori del loro paese hanno un accesso sufficiente ai conti di pagamento con caratteristiche di base 12 .

L'articolo 16 prevede una serie di (possibili) deroghe al diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base. In concreto, la deroga più importante riguarda la lotta al riciclaggio. L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva sui conti di pagamento impone agli Stati membri di assicurare che gli enti creditizi respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se l'apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE 13 . Tale disposizione può entrare in conflitto con il diritto a un conto di pagamento con caratteristiche di base e l'interazione potrebbe non essere del tutto chiara. Il considerando 34 della direttiva sottolinea che le norme antiriciclaggio non dovrebbero essere utilizzate come pretesto per respingere consumatori che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale. Attualmente non esistono altri orientamenti generali a livello dell'UE in merito alle interconnessioni tra le diverse norme.

In particolare, sono state riscontrate difficoltà nell'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base negli ambiti elencati di seguito.

1)Mancanza di documenti di identità specifici: diverse relazioni hanno individuato difficoltà nell'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base dovute alla mancanza di documenti di identità specifici 14 , che sono state anche oggetto di denunce da parte del pubblico alla Commissione. La verifica dell'identità del cliente richiesta dalle direttive AML/CFT è generalmente effettuata sulla base di un documento di identità. L'obbligo di possedere un documento di identità standard rilasciato dallo Stato membro può creare particolari difficoltà non solo ai richiedenti asilo e ai rifugiati, ma anche (a seconda del requisito specifico) ai cittadini di altri Stati membri. La questione è già stata in parte affrontata nel parere dell'Autorità bancaria europea sull'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela ai clienti che sono richiedenti asilo provenienti da paesi o territori terzi a più alto rischio nonché nella dichiarazione sull'inclusione finanziaria nel contesto della guerra in Ucraina rilasciata dall'ABE nell'aprile 2022 15 . Oltre a questi soggetti, le persone senza fissa dimora talvolta incontrano difficoltà nell'apertura di un conto di pagamento (ad esempio quando viene chiesto loro di fornire un indirizzo).

2)Accesso transfrontaliero ai conti di pagamento: anche lo studio Deloitte 1 ha segnalato difficoltà nell'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base in un altro Stato membro (anche online), che sono state oggetto di denunce da parte del pubblico alla Commissione. Tali difficoltà possono avere cause diverse. Ad esempio, possono essere dovute alla mancanza di documenti specifici o alla necessità di dimostrare un interesse reale, ma possono essere collegate anche a motivazioni inerenti alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dal momento che l'apertura di un conto di pagamento in un altro Stato membro può essere considerata una circostanza inconsueta che comporta un rischio potenzialmente più elevato nella valutazione del rischio AML/CFT 16 .

3)Pratiche di eliminazione dei rischi a fini di antiriciclaggio: sono state riscontrate difficoltà nell'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base anche a causa delle pratiche di eliminazione dei rischi poste in essere dagli enti creditizi (vale a dire quando decidono di non aprire o di chiudere conti di pagamento per specifiche categorie di clienti perché presentano un rischio più elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo). Come indicato nel parere dell'Autorità bancaria europea sul processo di eliminazione dei rischi 17 , questo può riguardare in particolare i consumatori che hanno legami con specifici paesi terzi (ad alto rischio) e le persone politicamente esposte. La Commissione ha ricevuto denunce anche a tale riguardo.

4)Pratiche di eliminazione dei rischi derivanti dalla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (legge FATCA): sono state incontrate difficoltà anche dai consumatori con doppia cittadinanza UE/USA, che hanno presentato petizioni al Parlamento europeo e denunce alla Commissione. Come affermato dall'Autorità bancaria europea nel suo parere sul processo di eliminazione dei rischi, alcuni enti creditizi potrebbero aver deciso di non offrire conti di pagamento a cittadini statunitensi in considerazione degli obblighi e delle eventuali sanzioni previsti dalla legge FATCA.

L'ABE ha già fornito alcuni orientamenti che possono contribuire ad affrontare il problema dell'eliminazione dei rischi involontaria 18 . In particolare l'Autorità bancaria europea ha chiarito che l'applicazione di un approccio basato sul rischio non impone alle imprese di rifiutare o recedere dai rapporti d'affari con intere categorie di clienti che sono considerati a rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti di alcuni Stati membri hanno pertanto incluso questo aspetto nei propri orientamenti.

Per ridurre il rischio legato all'eliminazione dei rischi a fini di antiriciclaggio, la Commissione ha proposto disposizioni specifiche nel pacchetto legislativo in materia di AML/CFT, presentato nel luglio 2021 19 . In particolare, per consentire alle autorità di vigilanza di valutare se gli enti creditizi abbiano adeguatamente calibrato le loro pratiche di adeguata verifica della clientela, la proposta di regolamento antiriciclaggio 20 prevede l'obbligo per gli enti che decidono di non avviare un rapporto d'affari con un potenziale cliente di conservare la documentazione relativa ai motivi di tale decisione. Inoltre, la proposta di una sesta direttiva antiriciclaggio 21 prevede l'obbligo per le autorità di supervisione antiriciclaggio di cooperare con le autorità di vigilanza responsabili dell'attuazione della direttiva sui servizi di pagamento 22 e della direttiva sui conti di pagamento.

Difficoltà nell'esercitare il diritto a un conto di pagamento con caratteristiche di base possono derivare anche dal fatto che, nonostante l'obbligo generale di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva sui conti di pagamento di informare immediatamente il consumatore del rifiuto e delle ragioni specifiche dello stesso, ciò spesso non si verifica a causa del divieto di "divulgazione di informazioni riservate" previsto dalle norme antiriciclaggio, che deroga a tale obbligo generale.

Altre deroghe previste dalla direttiva comprendono la possibilità di imporre ai consumatori che desiderano aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base di dimostrare un reale interesse in tal senso (articolo 16, paragrafo 2). Solo pochi Stati membri 23 si sono avvalsi di questa opzione. Per contro, molti Stati membri si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 16, paragrafo 5, di consentire agli enti creditizi di respingere la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio.

Diversi Stati membri si sono inoltre avvalsi della possibilità di individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui le domande possono o dovrebbero essere respinte, a condizione che tali eccezioni siano intese a facilitare l'accesso gratuito a un conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi del meccanismo di cui all'articolo 25 della direttiva o a evitare abusi da parte dei consumatori (articolo 16, paragrafo 6, della direttiva). Ad esempio, alcuni Stati membri hanno stabilito criteri che impongono ai richiedenti di dimostrare di non aver commesso frodi o altri reati o hanno stabilito un'eccezione per motivi di sicurezza nazionale. L'opzione prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, di individuare ulteriori casi specifici e limitati in cui l'ente creditizio può procedere alla risoluzione unilaterale di un contratto quadro per un conto di pagamento con caratteristiche di base è stata utilizzata da molti Stati membri per casi analoghi e altri casi (ad esempio per determinati reati intenzionali o attività commerciali).

§Spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base

L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva sui conti di pagamento impone agli Stati membri di garantire che gli enti creditizi offrano conti di pagamento con caratteristiche di base "a titolo gratuito o per una spesa ragionevole". Gli Stati membri hanno attuato questa disposizione in modi diversi: alcuni Stati membri 24 hanno deciso che i conti di pagamento con caratteristiche di base devono essere forniti a titolo gratuito oppure hanno fissato limiti chiari alle relative spese o parametri precisi per il loro calcolo; altri Stati membri prescrivono che i conti siano offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole, ma non fissano ulteriori criteri (oltre a quelli di cui all'articolo 18, paragrafo 3, in merito a ciò che potrebbe essere considerato "ragionevole").

Il livello delle spese addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base varia notevolmente tra i diversi Stati membri  25 . Talvolta esistono inoltre forti differenze tra le offerte più economiche e quelle più costose, anche all'interno dello stesso Stato membro. Rispetto alle spese per i conti di pagamento standard 26 , i conti di pagamento con caratteristiche di base possono in genere essere più economici, seppur non di molto.

Tuttavia, nello studio Deloitte 1 le organizzazioni di settore e alcune organizzazioni dei consumatori 27 hanno indicato che i conti di pagamento con caratteristiche di base sono in genere accessibili a tutti dal punto di vista economico.

§Applicazione in pratica/diffusione dei conti di pagamento con caratteristiche di base

Come risulta dalla relazione ai sensi dell'articolo 27, nel periodo 2016-2021 i conti di pagamento con caratteristiche di base si sono diffusi notevolmente in alcuni Stati membri. 
Ad esempio è stato registrato un tasso di diffusione significativo in alcuni degli Stati membri 28 in cui la percentuale della popolazione priva di un conto di pagamento era maggiore in passato. Tuttavia il tasso di diffusione è stato piuttosto basso in alcuni altri paesi 29 . Inoltre, i dati più recenti della banca dati Global Findex, risalenti al 2021 30 , hanno dimostrato che la percentuale della popolazione che ha accesso ai servizi bancari (di età pari o superiore a 15 anni) tra il 2017 e il 2021 è aumentata nella maggior parte degli Stati membri, e che in alcuni di essi tale percentuale ha raggiunto il 100 % nel 2021.

Diversi motivi possono dar conto del numero relativamente basso di conti di pagamento con caratteristiche di base. In primo luogo, la percentuale di persone titolari di un conto di pagamento era già molto elevata in molti Stati membri al momento dell'adozione della direttiva sui conti di pagamento. In secondo luogo alcuni Stati membri disponevano già di strumenti analoghi. In terzo luogo, dato che i conti standard (compresi quelli gratuiti online) sono facilmente accessibili, i consumatori che hanno accesso a tali conti potrebbero non essere interessati a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Un altro motivo della scarsa diffusione dei conti di pagamento con caratteristiche di base potrebbe essere la mancanza di consapevolezza dei consumatori circa la loro esistenza. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai consumatori attraverso diversi canali, tra cui siti Internet o campagne di sensibilizzazione, ma le organizzazioni dei consumatori ritengono che il livello di consapevolezza dei consumatori in merito al loro diritto a un conto di pagamento con caratteristiche di base sia ancora piuttosto basso e che molte banche non offrano attivamente tali conti ai consumatori. In alcuni casi, anche il costo di un conto di pagamento con caratteristiche di base può limitarne la diffusione. Come risulta dai dati della banca dati Global Findex, tra gli altri motivi per cui i consumatori privi di un conto di pagamento non ne hanno uno negli Stati membri con un basso tasso di popolazione che ha accesso ai servizi bancari possono essere annoverati fondi insufficienti, mancanza di fiducia negli enti finanziari o il fatto che questi ultimi siano ubicati in località troppo lontane. 

Per contro, la scarsa diffusione non sembra essere dovuta a un'offerta insufficiente di conti di pagamento con caratteristiche di base. Tali conti sono offerti da tutti o da un elevato numero di enti creditizi in ciascuno Stato membro e, secondo quanto riportato dallo studio Deloitte 1, le organizzazioni di settore e dei consumatori concordano pienamente sul fatto che i consumatori hanno un accesso sufficiente ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
La scarsa diffusione non sembra neppure essere dovuta principalmente al rifiuto da parte degli enti creditizi di fornire conti di pagamento con caratteristiche di base, poiché, come indicato nella relazione ai sensi dell'articolo 27, il numero delle domande respinte nei singoli Stati membri sembra essere in generale basso 31 , seppur con qualche eccezione.

L'obiettivo della direttiva sui conti di pagamento non è necessariamente la vasta diffusione dei conti di pagamento con caratteristiche di base, piuttosto una maggiore inclusione finanziaria e la garanzia che tutti i consumatori abbiano accesso a questo tipo di conto. Data la generale disponibilità dei conti di pagamento con caratteristiche di base, questo obiettivo sembra essere stato raggiunto in linea generale. Inoltre, come emerge dai dati più recenti della banca dati Global Findex, risalenti al 2021, la percentuale della popolazione che dispone di un conto di pagamento è aumentata negli Stati membri, raggiungendo in media il 95 % e in alcuni paesi quasi il 100 %.

Tuttavia, nei casi specifici descritti sopra possono presentarsi difficoltà. Il pacchetto legislativo in materia di AML/CFT mira a ridurre il rischio legato all'eliminazione dei rischi. L'ABE ha fornito ulteriori orientamenti sull'interazione tra la direttiva sui conti di pagamento e le norme antiriciclaggio 32 .

3.3.Elenco dei servizi

L'articolo 17, paragrafo 1, impone agli Stati membri di garantire che un conto di pagamento con caratteristiche di base comprenda una serie di servizi (tra cui il prelievo di contante, bonifici, addebiti diretti e operazioni di pagamento tramite carta di pagamento) nella misura in cui siano già offerti ai consumatori titolari di conti di pagamento standard. I conti di pagamento con caratteristiche di base includono tutti i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, in alcuni Stati membri 33 alcuni dei servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1 (ordini permanenti e addebiti diretti) non erano offerti nell'ambito dei conti di pagamento con caratteristiche di base, in quanto non offerti nell'ambito dei conti standard. In alcuni casi gli enti creditizi forniscono servizi aggiuntivi per i conti di pagamento con caratteristiche di base (tra cui la concessione di uno scoperto, carte di credito e pagamenti istantanei), anche se ciò non è richiesto dalla legge.

Imporre agli Stati membri di obbligare gli enti creditizi a fornire servizi aggiuntivi nell'ambito dei conti di pagamento con caratteristiche di base dovrebbe essere giustificato da finalità di inclusione finanziaria. Anche questo aspetto deve essere attentamente ponderato rispetto al costo aggiuntivo, a carico degli enti creditizi, dell'offerta di conti di pagamento con caratteristiche di base, poiché ciò potrebbe a sua volta aumentare il costo del conto stesso e quindi compromettere l'inclusione finanziaria. In futuro, i pagamenti istantanei potrebbero diventare un servizio dei conti di pagamento con caratteristiche di base, ma per il momento, pur essendo sempre più utilizzati, non sono ancora un servizio standard 34 . Un altro possibile servizio aggiuntivo potrebbe essere quello di garantire l'accesso al contante. L'articolo 17, paragrafo 1, prevede già che il conto di pagamento con caratteristiche di base includa come servizio i prelievi di contante allo sportello o ai distributori automatici, ma la riduzione del numero di succursali e distributori automatici può ostacolare (ad esempio, in alcune zone remote) l'inclusione finanziaria in generale (e non solo per quanto riguarda i conti di pagamento con caratteristiche di base). Come indicato nella strategia in materia di pagamenti al dettaglio 35 , la Commissione condivide la preoccupazione che la crescente digitalizzazione dei servizi rischi di isolare coloro che non hanno accesso ai servizi digitali ancor più di quanto non lo siano già oggi. La questione dell'accesso al contante e della sua accettazione è stata valutata in diverse sedi: a livello della Commissione nell'ambito del gruppo di esperti sul corso legale dell'euro (ELTEG) 36 e del Comitato per i pagamenti al dettaglio in euro. A seguito della relazione adottata dall'ELTEG il 6 luglio 2022, la Commissione sta valutando possibili modalità per garantire che il contante in euro sia disponibile e accettato 37 .

Le organizzazioni dei consumatori e di settore sembrano entrambe essere dell'avviso che i consumatori siano soddisfatti dei servizi attualmente offerti conformemente ai requisiti nazionali 38 . Per molti Stati membri non sembra neppure esservi la necessità di modificare la direttiva sui conti di pagamento.

4.TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

Un servizio di trasferimento basato sui principi comuni dello European Banking Industry Committee (EBIC) per il trasferimento dei conti bancari 39 esisteva già in diversi Stati membri prima dell'entrata in vigore della direttiva sui conti di pagamento, tuttavia l'articolo 10 ha introdotto l'obbligo per tutti gli Stati membri di garantire l'esistenza di un servizio di trasferimento obbligatorio 40 . Secondo lo studio Deloitte 1, la PAD ha quindi consentito a tutti i consumatori dell'UE di trasferire facilmente il proprio conto a livello nazionale, spesso a titolo gratuito. I consumatori che si sono avvalsi della procedura l'hanno ritenuta soddisfacente. Le carenze segnalate dalle organizzazioni dei consumatori riguardano questioni tecniche nell'applicazione della procedura in casi singoli, ma non il processo in quanto tale 41 .

Come emerge dalla relazione ai sensi dell'articolo 27, il numero di trasferimenti per anno varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. In alcuni Stati membri 42 si assiste a un numero significativo di trasferimenti e in alcuni si registra una tendenza all'aumento, mentre in altri Stati membri 43 il numero dei trasferimenti è molto basso.

Il livello di trasferimento può dipendere da una serie di fattori 44 . Ad esempio, il servizio di trasferimento si applica al conto di pagamento ma non agli altri prodotti finanziari (mutui ipotecari e investimenti) ai quali può essere collegato. Inoltre è possibile che i consumatori abbiano solo una conoscenza limitata dell'esistenza del servizio e non siano sempre informati al riguardo, o siano addirittura dissuasi dall'utilizzarlo. Altri possibili fattori del basso livello di trasferimento includono un'insufficiente alfabetizzazione finanziaria e l'idea preconcetta che il trasferimento comporterebbe solo risparmi limitati, il desiderio di non perdere il proprio numero di conto di pagamento e il rischio che i pagamenti possano andare perduti.  45

Tuttavia l'obiettivo delle disposizioni della direttiva sui conti di pagamento in materia di trasferimento non era necessariamente aumentare il numero dei trasferimenti, piuttosto facilitare il trasferimento al fine di accrescere la concorrenza. Data la generale disponibilità di un servizio di trasferimento (ben funzionante), l'obiettivo di facilitare il trasferimento sembra essere stato raggiunto. Potrebbe tuttavia essere utile adottare misure aggiuntive, in particolare per sensibilizzare i consumatori in merito al loro diritto di trasferire un conto di pagamento.

A differenza di quanto avviene a livello nazionale, attualmente non esiste un servizio di trasferimento per i casi che coinvolgono prestatori di servizi di pagamento che hanno sede in Stati membri diversi. Piuttosto, l'articolo 11 impone unicamente al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire assistenza (ad esempio, fornire informazioni e trasferire fondi) ai consumatori quando questi dichiarano l'intenzione di aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro. Come indica lo studio Deloitte 1, il livello di interesse verso l'accesso transfrontaliero a un conto di pagamento da parte dei consumatori è basso, anche se potrebbe aumentare con la diffusione delle neobanche 46 . Alcuni fattori che potrebbero incidere sul livello di interesse sono la preferenza per una banca fisicamente vicina, le barriere linguistiche e il fatto che i conti nazionali possono essere utilizzati in tutta l'UE.

5.VALUTAZIONE DI EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO 

5.1.Fattibilità dell'estensione del servizio di trasferimento di cui all'articolo 10 al trasferimento transfrontaliero 

Estendere il servizio di trasferimento ai casi transfrontalieri faciliterebbe il trasferimento del conto di pagamento verso altri Stati membri e all'interno di uno stesso Stato membro.

Esistono molti modi diversi per estendere l'attuale servizio di trasferimento previsto per i casi all'interno di uno stesso Stato membro ai casi di trasferimento tra due Stati membri (ad esempio, l'interconnessione tra diversi servizi di trasferimento nazionali o la creazione di un servizio di trasferimento standardizzato a livello dell'UE, che sostituirebbe i sistemi esistenti per il trasferimento nazionale). La seconda opzione comporterebbe un processo più snello, ma anche una trasformazione informatica più radicale per i diversi portatori di interessi 47 .

Entrambe le opzioni sarebbero tecnicamente realizzabili. Tuttavia, sulla base dei tassi di trasferimento stimati, il costo previsto (costo una tantum più costi ricorrenti) sarebbe ampiamente superiore ai benefici attesi: i costi una tantum di entrambe le opzioni sono stati stimati a circa 840 milioni di EUR e i costi ricorrenti a circa 158 milioni di EUR all'anno 48 , mentre i benefici (ricorrenti) (soprattutto per i consumatori 49 ) ammonterebbero solo a circa 41 milioni di EUR all'anno 50 . Inoltre, dato il (previsto) basso livello di trasferimento transfrontaliero, le organizzazioni dei consumatori non considerano prioritaria l'estensione del servizio di trasferimento ai casi transfrontalieri (mentre gli enti creditizi non vi ravvisano alcun vantaggio e rilevano difficoltà quali barriere linguistiche, distanza fisica e altri ostacoli).

5.2.Fattibilità di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti 

Un quadro per il reindirizzamento automatico dei pagamenti garantirebbe il reindirizzamento dei pagamenti sul precedente ("vecchio") conto verso il nuovo conto per un certo periodo di tempo dopo il trasferimento del conto di pagamento da parte del consumatore. Ciò ridurrebbe le possibili preoccupazioni, rassicurando ulteriormente circa il fatto che i pagamenti in entrata arriveranno sul conto corretto. Faciliterebbe inoltre il trasferimento e di conseguenza aumenterebbe la concorrenza. Un servizio automatico di reindirizzamento esiste già nei Paesi Bassi come caratteristica aggiuntiva del servizio di trasferimento nazionale. Un quadro per il reindirizzamento automatico dei pagamenti potrebbe essere istituito a livello nazionale all'interno dei singoli Stati membri o dell'Unione nel suo complesso. La realizzazione di tale quadro a livello dell'UE richiederebbe innanzitutto l'istituzione di un servizio di trasferimento transfrontaliero. Questo potrebbe essere configurato in vari modi (ad esempio, come un sistema che include i dati relativi al nuovo conto nei messaggi di errore inviati alle banche che tentano di effettuare un bonifico su un conto chiuso, un sistema in cui nei sistemi di routing delle banche sarebbero integrate le tabelle di reindirizzamento e la creazione di un motore centrale separato di compensazione per gestire le informazioni relative al trasferimento).

Tuttavia, sulla base dei tassi di trasferimento stimati, i costi previsti (costi una tantum più costi ricorrenti) sarebbero ampiamente superiori ai benefici previsti. I costi una tantum di ciascuna opzione sono stati stimati tra 1 e 5 miliardi di EUR. I costi ricorrenti annuali delle opzioni variano da 228 milioni di EUR a 782 milioni di EUR per il reindirizzamento automatico a livello nazionale e da 461 milioni di EUR a 1 miliardo di EUR per il reindirizzamento automatico a livello dell'UE associato a un servizio di trasferimento 51 , mentre i benefici (ricorrenti annuali) (principalmente per i consumatori) ammonterebbero solo a circa 80 milioni di EUR per il reindirizzamento automatico a livello nazionale e a 154 milioni di EUR per il reindirizzamento automatico a livello dell'UE 52 .

5.3.Valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione di una portabilità piena del numero del conto di pagamento a livello dell'UE

La piena portabilità del numero di conto a livello dell'UE consentirebbe di mantenere lo stesso numero di conto di pagamento in caso di trasferimento del conto di pagamento all'interno dell'UE. I consumatori non sarebbero più tenuti a notificare ai creditori e/o ai debitori con i quali effettuano operazioni ricorrenti il nuovo numero del conto di pagamento e i creditori/debitori non dovrebbero più aggiornare i loro sistemi contabili. Mantenere lo stesso numero di conto offrirebbe ai consumatori la garanzia che tutti i pagamenti in entrata arrivino sul conto di pagamento corretto. Ciò ridurrebbe le possibili preoccupazioni e faciliterebbe il trasferimento non solo a livello nazionale ma anche transfrontaliero. Si promuoverebbe inoltre la concorrenza.

La portabilità del numero di conto di pagamento potrebbe essere organizzata in diversi modi. Un'opzione sarebbe la portabilità dell'IBAN esistente che sarebbe collegato a un nuovo IBAN a livello di back-end (il consumatore non ne sarebbe necessariamente a conoscenza). Un'opzione alternativa sarebbe la creazione di un alias da collegare all'IBAN esistente che sarebbe comunicato ai debitori/creditori. In caso di trasferimento del conto, l'alias (ossia l'elemento front-end) potrebbe essere collegato a un nuovo IBAN a livello di back-end (anche in questo caso il consumatore non ne sarebbe necessariamente a conoscenza). Una terza opzione più radicale consisterebbe nel sostituire tutti gli IBAN esistenti con nuovi IBAN UE (nuovi numeri di conto dotati di portabilità). Si tratterebbe dell'unica opzione in cui il numero del conto sarebbe effettivamente trasferibile e richiederebbe solo il codice BIC per essere identificato a livello di back-end dalle banche e consentire loro di individuare l'ubicazione del nuovo conto.

Sulla base dei tassi di trasferimento stimati, i costi previsti (costi una tantum più costi ricorrenti) sarebbero ampiamente superiori ai benefici. I costi una tantum per tali opzioni sono stati stimati tra 7 e 22 miliardi di EUR 53 e i costi ricorrenti a circa 1 miliardo di EUR all'anno 54 . I benefici (ricorrenti) (principalmente per i consumatori e i creditori/debitori) ammonterebbero, invece, solo a un totale compreso tra 151 e 242 milioni di EUR all'anno 55 .

Come dimostrato dallo studio Deloitte 1, le organizzazioni di settore non ritengono che la portabilità del numero di conto sia un fattore di svolta importante per il trasferimento.
Le organizzazioni dei consumatori hanno opinioni contrastanti in merito 56 , ma non ritengono prioritaria la creazione di un servizio di trasferimento transfrontaliero.

Sulla base dei risultati dello studio, è evidente che queste eventuali misure aggiuntive potrebbero rendere ancora più facile il trasferimento di conti di pagamento all'interno dell'UE. Tuttavia, poiché ad oggi il costo di tali misure supererebbe ampiamente i benefici attesi, in questa fase potrebbero non sembrare giustificate.

6.EFFICACIA DELLE MISURE ESISTENTI E NECESSITÀ DI MISURE AGGIUNTIVE AL FINE DI AUMENTARE L'INCLUSIONE FINANZIARIA E ASSISTERE I CITTADINI PIÙ VULNERABILI RELATIVAMENTE ALL'INDEBITAMENTO ECCESSIVO

L'accesso a un conto di pagamento è essenziale per consentire alle persone di partecipare alla vita economica e sociale. Si tratta di uno strumento fondamentale per l'inclusione finanziaria. Nell'Unione la percentuale di consumatori che dispongono di un conto di pagamento è generalmente (molto) elevata. Secondo i dati più recenti della banca dati Global Findex, risalenti al 2021, in media il 95 % dei cittadini dell'UE di età pari o superiore a 15 anni dispone di almeno un conto di pagamento 57 . Tale percentuale è aumentata negli ultimi anni (di quattro punti percentuali dal 2017). Ciò può essere dovuto a diversi fattori: la finanza digitale, l'arrivo sul mercato di conti digitali gratuiti e il fatto che la direttiva sui conti di pagamento stabilisce il diritto a un conto bancario di base.

Tuttavia, la banca dati Global Findex (2021) mostra notevoli differenze tra gli Stati membri. Sebbene oltre il 95 % della popolazione (di età pari o superiore a 15 anni) abbia un conto di pagamento in molti Stati membri, tale percentuale è notevolmente inferiore in alcuni Stati membri 58 . La banca dati Global Findex ha inoltre sottolineato le differenze esistenti tra diversi tipi di consumatori, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili 59 . Lo studio Deloitte 1 ha inoltre evidenziato che le organizzazioni di settore e dei consumatori sono dell'avviso che le persone senza fissa dimora e le persone immigrate sono soggette al rischio maggiore di non avere accesso a un conto di pagamento. La direttiva sui conti di pagamento prevede già un diritto legale a un conto di pagamento con caratteristiche di base (anche per le persone vulnerabili) a costi ragionevoli. La questione se la direttiva sui conti di pagamento debba o meno essere modificata al fine di rafforzare ulteriormente l'inclusione finanziaria, ad esempio in relazione alle spese del conto di pagamento con caratteristiche di base, sarà valutata in modo più dettagliato, in linea con le norme per legiferare meglio. A tal fine potrebbero essere utili ulteriori misure non legislative, come gli orientamenti dell'ABE sull'interazione tra la AMLD e la PAD, nonché misure di sensibilizzazione in alcuni Stati membri.

La digitalizzazione può creare ulteriori ostacoli all'inclusione finanziaria. Per certi versi essa può contribuire ad aumentare l'inclusione finanziaria (ad esempio consentendo l'accesso online ai servizi bancari in qualsiasi momento), ma una maggiore digitalizzazione può anche comportare una riduzione dell'accesso fisico (alle succursali e agli sportelli automatici) e creare difficoltà ai consumatori che non hanno alcuna alfabetizzazione digitale o non hanno accesso a dispositivi digitali. Di fatto la riduzione del numero di sportelli automatici e di succursali degli ultimi anni ha ridotto la disponibilità dei servizi di pagamento di base 60 .
La Commissione si sta adoperando per affrontare questi problemi in vari modi, in particolare promuovendo l'alfabetizzazione finanziaria (entro i limiti delle sue competenze previste dal trattato). In collaborazione con l'OCSE, la Commissione ha elaborato un quadro delle competenze finanziarie per gli adulti 61 , che riguarda specificamente l'alfabetizzazione finanziaria digitale. La Commissione e l'OCSE stanno lavorando a un quadro delle competenze analogo per i giovani. Come indicato nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 62 , la Commissione sta inoltre valutando la possibilità di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di promuovere misure per l'apprendimento a sostegno dell'educazione finanziaria. La Commissione è inoltre pronta a continuare a sostenere gli Stati membri in materia di alfabetizzazione e inclusione finanziaria attraverso lo strumento di sostegno tecnico.  63 Ad oggi, ha realizzato circa 20 progetti di sostegno tecnico che spaziano da temi più ampi, come il sostegno all'attuazione di strategie nazionali di alfabetizzazione finanziaria, ad ambiti più mirati riguardanti l'invecchiamento della popolazione, gli investitori al dettaglio o l'alfabetizzazione digitale 64 . Come indicato in precedenza (punto 3.3), sono in corso lavori relativi all'accesso al contante e alla sua accettazione.

La Commissione ha recentemente avviato uno studio sull'indebitamento eccessivo dei consumatori dell'Unione e sulle sue implicazioni. Lo studio fornirà una panoramica del sovraindebitamento delle famiglie e dei consumatori dell'UE, tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 sul sovraindebitamento delle famiglie.

7.ESEMPI DI MIGLIORI PRASSI NEGLI STATI MEMBRI PER RIDURRE L'ESCLUSIONE DEI CONSUMATORI DALL'ACCESSO AI SERVIZI DI PAGAMENTO 

Gli Stati membri hanno adottato una serie di misure diverse – volte a recepire la direttiva sui conti di pagamento e prevenire o limitare l'esclusione finanziaria dall'accesso ai servizi di pagamento – che possono costituire migliori prassi.

Per facilitare l'accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base ed evitare l'esclusione, almeno uno Stato membro dispone di un meccanismo che designa uno specifico ente creditizio per la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori la cui domanda è stata respinta. Tale meccanismo può rendere molto più facile, nella pratica, l'accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, in particolare per i consumatori vulnerabili o soggetti alle pratiche di eliminazione dei rischi poste in essere da alcune banche. Un numero limitato di Stati membri ha pubblicato orientamenti per gli enti creditizi in merito all'interazione tra gli obblighi della direttiva sui conti di pagamento e quelli relativi all'AML/CFT per i casi in cui i clienti non abbiano fissa dimora o non dispongano di una documentazione standard. Per affrontare il problema relativo al documento d'identità, in uno Stato membro è stato istituito un sistema che consente agli operatori sociali di garantire l'identità di una persona senza fissa dimora che intende aprire un conto di pagamento.

Per limitare i costi del conto di pagamento con caratteristiche di base, alcuni Stati membri richiedono che tali conti siano forniti gratuitamente a tutti o solo a gruppi particolarmente vulnerabili. In altri casi, gli Stati membri hanno fissato limiti chiari e bassi per le spese, in termini assoluti o relativi (ad esempio in relazione ad altri conti di pagamento). Altri Stati membri hanno istituito diversi sistemi di fissazione dei prezzi per concedere condizioni più vantaggiose ai consumatori vulnerabili.

Per sensibilizzare i consumatori, diversi Stati membri hanno adottato misure per informarli sui conti di pagamento con caratteristiche di base, in particolare attraverso opuscoli, guide e informazioni su siti Internet. Gli Stati membri hanno altresì sviluppato numerose iniziative per migliorare l'inclusione finanziaria attraverso diversi programmi di alfabetizzazione finanziaria 65 .

8.CONCLUSIONI 

La direttiva sui conti di pagamento ha come obiettivi 1) realizzare condizioni di trasparenza e garantire la comparabilità delle spese dei conti di pagamento, 2) assicurare che i consumatori abbiano accesso ai conti di pagamento (con caratteristiche di base) e 3) facilitare il trasferimento del conto di pagamento.

In generale la direttiva ha contribuito a creare condizioni di trasparenza e garantire la comparabilità delle spese dei conti di pagamento. Ha garantito, in particolare, un livello minimo di armonizzazione, segnatamente stabilendo una terminologia standardizzata (parzialmente uniforme a livello dell'UE), modelli comuni per la comunicazione delle spese relative ai conti di pagamento, una procedura uniforme di trasferimento e il diritto di accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base a livello dell'UE. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno adottato un ulteriore livello di nuova legislazione in sede di recepimento della direttiva sui conti di pagamento, anziché sostituire la legislazione esistente, il che rende il quadro normativo nazionale e dell'Unione più frammentato. La conseguenza indesiderata più importante è stata la duplicazione dei documenti sul livello delle spese dei conti di pagamento negli Stati membri in cui esistevano già documenti contenenti le stesse informazioni.
Le misure proposte dalla direttiva sui conti di pagamento (in particolare per quanto riguarda i siti Internet di confronto) possono migliorare la trasparenza e la capacità dei consumatori di confrontare le spese. Tuttavia, alcuni aspetti devono ancora essere migliorati e la trasparenza e il confronto a livello transfrontaliero non sono ancora possibili a causa delle differenze terminologiche utilizzate e delle barriere linguistiche.

La direttiva ha inoltre garantito ai consumatori l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base, che sono offerti da tutti o da molti enti creditizi in ogni Stato membro. La percentuale di consumatori dell'UE che dispone di un conto di pagamento è generalmente (molto) elevata ed è ulteriormente aumentata dopo l'entrata in vigore della direttiva. In alcuni Stati membri i conti di pagamento con caratteristiche di base si sono diffusi notevolmente.
Ad esempio, è stato registrato un tasso di diffusione significativo in alcuni degli Stati membri che in passato presentavano una maggiore percentuale di popolazione priva di un conto di pagamento. In altri paesi però il tasso di diffusione è stato piuttosto basso. Alla base di una diffusione relativamente bassa possono esservi motivi diversi (ad esempio, l'elevata accessibilità dei conti standard, la gratuità dei conti online, la carenza di consumatori e, in alcuni casi, i costi associati a un conto di pagamento con caratteristiche di base). Tuttavia, l'obiettivo della direttiva sui conti di pagamento non era necessariamente la vasta diffusione dei conti di pagamento con caratteristiche di base, piuttosto una maggiore inclusione finanziaria e la garanzia che tutti i consumatori abbiano accesso a un conto con caratteristiche di base. Data la generale disponibilità dei conti di pagamento con caratteristiche di base, questo obiettivo sembra essere stato raggiunto in linea generale. benché in casi specifici possano esservi difficoltà. L'Autorità bancaria europea ha fornito ulteriori orientamenti sull'interazione tra la direttiva sui conti di pagamento e le norme antiriciclaggio. Potrebbero essere utili anche misure aggiuntive, in particolare quelle volte a sensibilizzare i consumatori in merito al loro diritto a un conto di pagamento con caratteristiche di base.

La direttiva sui conti di pagamento ha inoltre consentito a tutti i consumatori dell'Unione di trasferire facilmente il proprio conto a livello nazionale, spesso a titolo gratuito.
Come indicato nella relazione ai sensi dell'articolo 27, vi sono notevoli differenze tra i diversi Stati membri per quanto riguarda il numero di trasferimenti per anno. In alcuni Stati membri è stato effettuato un certo numero di trasferimenti (con una tendenza all'aumento in diversi casi), ma in altri paesi il livello di trasferimenti è stato molto basso. Ciò può essere dovuto a una serie di fattori diversi, tra cui il fatto che il servizio di trasferimento si applica solo ai conti di pagamento (ma non ad altri prodotti finanziari, come i mutui ipotecari e gli investimenti) e il fatto che i consumatori abbiano una scarsa conoscenza del servizio di trasferimento; tuttavia, rientrano tra questi fattori anche il gradimento nei confronti del prestatore di servizi di pagamento e il fatto che alcuni consumatori non abbiano mai preso in considerazione la possibilità di trasferire il proprio conto. L'obiettivo delle disposizioni della direttiva sui conti di pagamento in materia di trasferimento non era necessariamente aumentare il numero dei trasferimenti, piuttosto aumentare la concorrenza agevolando i consumatori nel trasferire un conto di pagamento. Data la disponibilità generalizzata di un servizio di trasferimento (ben funzionante), l'obiettivo di facilitare il trasferimento sembra essere stato raggiunto. Potrebbero essere utili misure aggiuntive, in particolare quelle volte a sensibilizzare i consumatori in merito al loro diritto di trasferire il conto.

Potrebbero essere adottate misure aggiuntive per rendere ancora più facile in futuro il trasferimento all'interno dell'Unione (ad esempio, estendendo il servizio di trasferimento ai casi transfrontalieri, garantendo il reindirizzamento automatico dei pagamenti all'interno dello stesso Stato membro o da e verso un altro Stato membro o garantendo la piena portabilità in tutta l'UE del numero di conto di pagamento). Tuttavia, poiché attualmente il costo di tali misure supererebbe ampiamente i benefici attesi, in questa fase esse potrebbero non sembrare giustificabili.

Alla luce di quanto precede, la Commissione non presenta alcuna proposta legislativa contestualmente alla presente relazione. L'eventuale necessità di modificare la direttiva sui conti di pagamento dovrà essere esaminata in modo più dettagliato e in linea con le norme per legiferare meglio in una fase successiva e tenendo conto, in particolare, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sull'interazione tra la direttiva e le norme antiriciclaggio.
La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione e l'applicazione della direttiva negli Stati membri.

(1)

 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(2)

 Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

(3)

"Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 3)"; "Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 37)"; "Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 26)".

(4)

Nella presente relazione tutti i riferimenti agli Stati membri si riferiscono ai 27 Stati membri dell'UE.

(5)

 Deloitte, Study on the Payment Accounts Market, 2020, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0854f727-6117-11eb-8146-01aa75ed71a1/language-it .

(6)

Belgio, Bulgaria, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo,

Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

(7)

  Deloitte, Study on tools designed to facilitate switching and cross-border opening of payment account on the EU payment accounts market, 2021, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/70d1fcb7-f338-11eb-aeb9-01aa75ed71a1 .

(8)

Secondo lo studio Deloitte 1, alcune banche ritengono di non essere in grado di soddisfare i propri requisiti in materia di AML/CFT o far fronte al livello di complessità o dei costi richiesto.

(9)

Il diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base è stato uno strumento fondamentale per garantire l'inclusione finanziaria dei rifugiati ucraini. Una volta ottenuta la protezione temporanea, i rifugiati ucraini avevano il diritto ad accedere a un conto di pagamento con caratteristiche di base.

(10)

Secondo lo studio Deloitte 1, in cinque Stati membri non esiste alcuna distinzione tra conti di pagamento standard e conti di pagamento con caratteristiche di base (cfr. per ulteriori dettagli il grafico 31).

(11)

Stati membri in cui solo alcuni enti creditizi offrono conti di pagamento con caratteristiche di base: Grecia, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia (cfr. per ulteriori dettagli la relazione ai sensi dell'articolo 27).

(12)

Il 100 % delle organizzazioni di settore e il 70 % delle organizzazioni dei consumatori hanno convenuto che tutti i consumatori del proprio paese hanno accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base (cfr. per ulteriori dettagli l'allegato D, grafico 5, dello studio Deloitte 1).

(13)

La direttiva 2005/60 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 .

(14)

Studio Deloitte 1, parere sui richiedenti asilo dell'Autorità bancaria europea, relazione dell'ABE sulle tendenze dei consumatori per il 2021 relazione dell'Autorità bancaria europea sulle tendenze dei consumatori (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(15)

  EBA-Op-2016-07 (Parere sull'adeguata verifica della clientela per i richiedenti asilo).pdf (europa.eu) (non disponibile in IT); e

L'Autorità bancaria europea invita gli enti finanziari e le autorità di vigilanza a fornire accesso al sistema finanziario dell'UE | Autorità bancaria europea (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(16)

Cfr. allegato III della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'allegato contiene un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicativi di situazioni potenzialmente a più alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3, di tale direttiva.

(17)

  Parere dell'Autorità bancaria europea sul processo di eliminazione dei rischi e relazione ad esso allegata.pdf (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(18)

  Relazione finale sugli orientamenti relativi alla revisione dei fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.pdf (europa.eu) (non disponibile in IT) e Parere dell'Autorità bancaria europea sul processo di eliminazione dei rischi e relazione ad esso allegata.pdf (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(19)

  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism_en .

(20)

COM(2021) 420 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=IT .

(21)

 COM(2021) 423 final  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN .

(22)

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(23)

Cinque Stati membri si sono avvalsi di questa opzione (cfr. pag. 72 dello studio Deloitte 1).

(24)

Nove Stati membri (cfr. per maggiori dettagli lo studio Deloitte 1, pag. 35, tabella 5). Cfr. anche la relazione dell'Autorità bancaria europea sul riesame tematico della trasparenza e del livello delle spese e dei costi dei prodotti bancari al dettaglio, pubblicata nel dicembre 2022 ( Relazione sul riesame tematico delle spese e dei costi.pdf (europa.eu) (non disponibile in IT) ).

(25)

Per ulteriori dettagli sui livelli delle spese per i conti di pagamento con caratteristiche di base offerti negli Stati membri selezionati, cfr. pag. 34 dello studio Deloitte 1. Le spese possono variare da zero a oltre 90 EUR annui.

(26)

Secondo lo studio Deloitte 1, le spese fisse standard per i conti di pagamento (alle quali potrebbe essere necessario aggiungere spese variabili) possono essere relativamente elevate in alcuni Stati membri (fino a 160 EUR all'anno), ma anche relativamente basse (al di sotto dei 20 EUR all'anno) in altri. Tuttavia, in diversi Stati membri almeno uno dei principali enti creditizi offre conti standard con spese fisse pari a zero. I conti standard digitali sono in genere gratuiti. In alcuni Stati membri, inoltre, possono essere previste anche spese ridotte per conti specifici (ad esempio quelli destinati ai giovani o agli anziani). Anche il livello delle spese tra diverse banche all'interno di alcuni Stati membri varia notevolmente. Nonostante l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, in generale le spese non sono diminuite negli ultimi anni. Per ulteriori dettagli sui livelli delle spese per i conti di pagamento standard offerti negli Stati membri selezionati, cfr. pag. 32 dello studio Deloitte 1.

(27)

Il 23 % delle organizzazioni dei consumatori non concorda sul fatto che tutti possano permettersi di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base (cfr. per maggiori dettagli lo studio Deloitte 1, allegato D, grafico 14).

(28)

Ad esempio Cechia, Cipro, Grecia, Lituania. Per maggiori dettagli cfr. la tabella 4 - Numero totale di conti di pagamento con caratteristiche di base che sono stati aperti ogni anno contenuta nella relazione ai sensi dell'articolo 27.

(29)

Ad esempio Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia e Romania. Per maggiori dettagli cfr. la tabella 4 - Numero totale di conti di pagamento con caratteristiche di base che sono stati aperti ogni anno contenuta nella relazione ai sensi dell'articolo 27.

Nella maggior parte degli Stati membri non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base.

(30)

  https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex . 

(31)

Per maggiori dettagli cfr. la tabella 5 - Numero e percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte, contenuta nella relazione ai sensi dell'articolo 27.

(32)

  Orientamenti sulla gestione del rischio di MLTF e sull'accesso ai servizi finanziari SERVICES.pdf (europa.eu)

(33)

In tre Stati membri (cfr. per maggiori dettagli lo studio Deloitte 1, pag. 76).

(34)

Tuttavia, ciò potrebbe cambiare se sarà adottata la proposta legislativa sui pagamenti istantanei ( proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (europa.eu) ).

(35)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0592&rid=2.

(36)

L'ELTEG è un gruppo di esperti della Commissione composto da esperti degli Stati membri e dalla Banca centrale europea (BCE). Il suo scopo principale è discutere l'accettazione e la disponibilità di contante in euro. L'ultima relazione dell'ELTEG, del luglio 2022, afferma che gli Stati membri dovrebbero monitorare le reti degli sportelli automatici e gli ulteriori punti di accesso al contante presso le succursali bancarie per garantire che forniscano una copertura sufficiente, in particolare quando tali strutture sono chiuse. Ha inoltre segnalato la necessità di adottare misure politiche volte a garantire la disponibilità di contante in euro.

(37)

Cfr. l'iniziativa della Commissione sulla portata e sugli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro del programma di lavoro della Commissione per il 2023 ( programma di lavoro della Commissione per il 2023 – documenti fondamentali (europa.eu) ).

(38)

L'83 % delle organizzazioni di settore e il 77 % delle organizzazioni dei consumatori hanno convenuto che i consumatori sono soddisfatti dei servizi compresi in un conto di pagamento con caratteristiche di base (il resto degli intervistati ha risposto "non so"). Per maggiori dettagli cfr. lo studio Deloitte 1, pag. 77.

(39)

  Principi comuni dello European Banking Industry Committee per il trasferimento dei conti bancari . I principi comuni per il trasferimento dei conti bancari sono stati attuati entro la fine del 2009. L'EBIC ha dichiarato che tutti gli Stati membri hanno attuato tali principi, benché l'attuazione sia stata incompleta e inadeguata. Per maggiori dettagli cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0127&from=EN .  

(40)

Secondo lo studio Deloitte 1, dieci Stati membri hanno dovuto apportare solo lievi modifiche al quadro nazionale in vigore, due Stati membri hanno dovuto apportare modifiche più sostanziali e in tre Stati membri è stato introdotto un nuovo servizio di trasferimento (cfr. per maggiori dettagli pag. 53).

(41)

I problemi tecnici che si sono verificati in singoli casi comprendono la chiusura del vecchio conto prima che quello nuovo fosse operativo, nuove carte di debito/credito consegnate dopo la disattivazione delle carte precedenti e operazioni effettuate con carte di debito in negozi e/o addebiti diretti contabilizzati solo settimane dopo l'operazione, con conseguenti attività di recupero crediti.

(42)

Ad esempio, Danimarca o Francia. Per maggiori dettagli cfr. la tabella 1 - Numero di trasferimenti per anno contenuta nella relazione ai sensi dell'articolo 27.

(43)

Ad esempio Bulgaria, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo o Romania. Per maggiori dettagli cfr. la tabella 1 - Numero di trasferimenti per anno contenuta nella relazione ai sensi dell'articolo 27. L'indagine Eurobarometro del 2022 sui servizi e i prodotti finanziari al dettaglio ha evidenziato tassi di trasferimento più elevati. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2666 .  

(44)

Per una prospettiva comportamentale sui motivi del mancato trasferimento, cfr. lo studio Applicazione di informazioni sul comportamento dei consumatori per incoraggiare il trasferimento di prodotti finanziari - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(45)

L'indagine speciale Eurobarometro del 2016 sul trasferimento di prodotti e servizi finanziari ha rilevato più in generale che i due motivi principali del mancato trasferimento risiedono nel fatto che i consumatori sono soddisfatti del loro prestatore di servizi e nel fatto che non hanno mai preso in considerazione un trasferimento ( Prodotti e servizi finanziari - luglio 2016 - indagine Eurobarometro (europa.eu) (non disponibile in IT) ).

(46)

Cfr. pag. 120 dello studio Deloitte 1 per maggiori informazioni sulle neobanche.

(47)

I portatori di interessi presi in considerazione per lo studio sono i seguenti: consumatori, autorità competenti (autorità competenti nazionali o a livello dell'UE), creditori/debitori (tutti i terzi con cui i consumatori possono avere pagamenti ricorrenti, addebiti diretti o ordini permanenti), prestatori di servizi di pagamento e altri (o prestatori che agiscono collettivamente e autorità nazionali competenti o autorità competenti dell'UE quando non è chiaro quali portatori di interessi debbano sostenere i costi). Cfr. per maggiori dettagli lo studio Deloitte 2, pag. 76.

(48)

Questi dati si riferiscono ai soli consumatori per tutte le opzioni (5.1, 5.2 e 5.3). I prestatori di servizi di pagamento sosterrebbero la maggior parte dei costi una tantum (835 milioni di EUR) e la maggior parte dei costi ricorrenti (150 milioni di EUR). Per maggiori dettagli cfr. pag. 84 dello studio Deloitte 2.

(49)

Per il calcolo dei benefici ricorrenti per i consumatori, lo studio Deloitte 2 ha preso in considerazione i benefici derivanti dalla riduzione del tempo necessario per effettuare il trasferimento, i benefici legati al fatto di non dover far fronte a un aumento del numero di pagamenti che non vanno a buon fine e i benefici connessi ai potenziali risparmi in termini di spese relative al conto di pagamento per i consumatori (ulteriori) che effettuano il trasferimento. Cfr. per maggiori dettagli lo studio Deloitte 2, pag. 77.

(50)

Il tasso di trasferimento transfrontaliero dovrebbe essere superiore al 4,2 % (a fronte di un tasso stimato dello 0,2 %) per conseguire il punto di pareggio dopo 20 anni. Per maggiori dettagli cfr. pag. 97 dello studio Deloitte 2. Le opzioni (5.1 e 5.3) non sarebbero considerate efficienti neppure sulla base dei tassi di trasferimento più elevati indicati nell'indagine Eurobarometro del 2022 sui servizi e i prodotti finanziari al dettaglio.

(51)

I prestatori di servizi di pagamento sosterrebbero la maggior parte dei costi una tantum e ricorrenti. Le autorità competenti sosterrebbero solo costi una tantum (tra 2 e 12 milioni di EUR) e i creditori/debitori sosterrebbero solo costi ricorrenti (tra 20 e 40 milioni di EUR).

(52)

Secondo lo studio Deloitte 2, con queste opzioni non sarebbe possibile raggiungere il punto di pareggio, nemmeno in presenza di un elevato livello di trasferimento.

(53)

I costi una tantum ammonterebbero a circa 22 miliardi di EUR per l'opzione relativa alla creazione di un nuovo numero di conto dotato di portabilità.

(54)

I prestatori di servizi di pagamento sosterrebbero la maggior parte dei costi una tantum e ricorrenti, a meno che questa opzione sia attuata sostituendo tutti gli attuali IBAN con IBAN UE. In tal caso, i creditori/debitori sosterrebbero più della metà dei costi una tantum (12 miliardi di EUR).

(55)

Secondo lo studio Deloitte 2, per raggiungere il punto di pareggio dopo 20 anni sarebbero necessari tassi di trasferimento nazionali dell'8 % (a fronte di un tasso di trasferimento effettivo stimato dell'1 %) e tassi di trasferimento transfrontalieri del 2,4 % (a fronte di un tasso di trasferimento effettivo stimato dello 0,3 %).

(56)

Il 42 % delle organizzazioni dei consumatori ha risposto "no" alla domanda che chiedeva loro se la portabilità dei conti di pagamento a livello dell'UE possa rappresentare un fattore di svolta importante per il trasferimento, in particolare a livello transfrontaliero. Per maggiori dettagli cfr. lo studio Deloitte 1, pag. 59.

(57)

I dati dell'indagine Eurobarometro del 2022 sui servizi e i prodotti finanziari al dettaglio sono leggermente inferiori rispetto a quelli del 2021 della banca dati Global Findex.

(58)

Ad esempio il 69 % in Romania, l'84 % in Bulgaria e l'88 % in Ungheria.

(59)

Trovarsi in una condizione di vulnerabilità (ad esempio, perché disoccupati o con un basso livello di istruzione o di reddito) ha un effetto limitato sul fatto che si abbia o meno un conto di pagamento negli Stati membri in cui la percentuale di persone con un conto di pagamento è molto elevata; le persone vulnerabili hanno meno probabilità di avere un conto di pagamento negli Stati membri in cui la percentuale di persone con un conto di pagamento è inferiore.

(60)

Cfr. anche la  relazione dell'ABE sulle tendenze dei consumatori (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(61)

  La Commissione e l'OCSE-INFE pubblicano un quadro congiunto per migliorare le competenze finanziarie degli adulti (europa.eu) .  

(62)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN . 

(63)

  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(64)

 Esempio di progetto di sostegno tecnico a favore dell'alfabetizzazione finanziaria negli Stati membri: Proteggere i consumatori e migliorare l'alfabetizzazione finanziaria (europa.eu) (non disponibile in IT) .

(65)

Per una panoramica delle misure nazionali, cfr. Educazione finanziaria | Autorità bancaria europea (europa.eu) (non disponibile in IT) .