COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.5.2023
COM(2023) 248 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
che raccoglie dati specifici relativi ai conti di pagamento provenienti dagli Stati membri, come previsto dall'articolo 27 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento,
sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento
con caratteristiche di base
INDICE
1.
INTRODUZIONE
2.
RISPETTO DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 6
3.
RISPETTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DI ASSICURARE L'ESISTENZA DI SITI INTERNET
DI CONFRONTO
4.
NUMERO DI CONTI DI PAGAMENTO TRASFERITI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI TRASFERIMENTO CHE SONO STATE RESPINTE
5.
NUMERO DI ENTI CREDITIZI CHE OFFRONO CONTI DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE, NUMERO DI TALI CONTI APERTI E PERCENTUALE
DI DOMANDE DI CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE CHE SONO STATE RESPINTE
6.
CONCLUSIONI
1.
INTRODUZIONE
La direttiva sui conti di pagamento (la "direttiva") è entrata in vigore nel settembre 2014. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 18 settembre 2016. A norma dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione è tenuta a preparare una relazione (per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni) contenente le seguenti informazioni:
1.il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 4, 5 e 6;
2.il rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di assicurare l'esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell'articolo 7;
3.il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte;
4.il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base (PABF), il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.
Come indicato all'articolo 27, la relazione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri. Tuttavia i dati ricevuti e comunicati presentano alcune lacune (ad esempio quando in uno Stato membro tali informazioni non erano disponibili). È inoltre possibile che i metodi e le fonti per la raccolta dei dati siano stati diversi da uno Stato membro all'altro, rendendo potenzialmente difficile il confronto e la valutazione dei dati.
Si tratta della prima relazione ai sensi dell'articolo 27 relativa al periodo compreso tra il 2016 e il 2021. Oltre a tale relazione, la Commissione ha adottato contestualmente la relazione sull'applicazione della direttiva, prevista dall'articolo 28.
2.RISPETTO DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 6
Il capo II della direttiva stabilisce norme sulla comparabilità delle spese collegate al conto di pagamento. Come disposto nei considerando, il capo II persegue due obiettivi: migliorare e sviluppare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio, garantendo nel contempo che i consumatori possano comprendere le spese in modo da poter confrontare le offerte ed effettuare una scelta consapevole.
Il primo passo verso il conseguimento di questi due obiettivi consiste nella definizione della terminologia standardizzata di cui all'articolo 3 della direttiva. Un approccio integrato e graduale ha portato gli Stati membri a disporre ora di un elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'addebito di spese. Tale terminologia standardizzata costituisce inoltre la base su cui si fondano gli altri articoli del capo II, in quanto i prestatori di servizi di pagamento, per conformarsi ai rispettivi articoli del capo II, devono utilizzare la terminologia standardizzata concordata.
In linea con l'articolo 27 della direttiva, gli Stati membri hanno fornito le informazioni che seguono in merito al livello di rispetto degli articoli 4, 5 e 6 da parte dei prestatori di servizi di pagamento.
a)Articolo 4 (Documento informativo sulle spese e glossario)
L'articolo 4 della direttiva stabilisce che, "in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento [forniscono] al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati" e "le spese corrispondenti a ciascun servizio" offerto dal prestatore. Mediante un regolamento di esecuzione, l'articolo 4 stabilisce altresì disposizioni precise sull'effettiva presentazione del documento informativo sulle spese e obbliga i prestatori di servizi di pagamento a mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati e le relative definizioni. L'articolo 4 impone inoltre ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione dei consumatori in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Ciò deve avvenire in formato elettronico sui siti Internet dei prestatori di servizi di pagamento e nei loro locali. Tale disposizione impone ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione il documento informativo sulle spese e il glossario anche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.
Per quanto riguarda il livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di fornire ai consumatori in tempo utile il documento informativo sulle spese (articolo 4, paragrafo 1), dal quadro generale emerge che i prestatori ottemperano a tale obbligo. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (BG, FR, CY, LV, PT, SI) o dal fatto che non sono pervenuti reclami, il che indica una generale conformità da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, CZ, DK, DE, EE, FR, HR, IT, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, RO, SK, FI).
Per quanto riguarda il livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati (articolo 4, paragrafo 4), il quadro generale indica la conformità da parte dei prestatori. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (BG, FR, CY, LV, PT, SI) o dal fatto che non sono pervenuti reclami, da cui si evince un generale rispetto dell'obbligo da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, CZ, DK, DE, EE, HR, IT, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, SK, FI).
Per quanto riguarda il livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori (e dei non clienti) in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario sui loro siti Internet e nei loro locali (articolo 4, paragrafo 5), dal quadro generale emerge che i prestatori rispettano tale obbligo. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (BG, FR, CY, LV, PT, SI) o dal fatto che non sono pervenuti reclami, da cui si evince un generale rispetto dell'obbligo da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, CZ, DK, DE, EE, HR, IT, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, SK, FI).
b)Articolo 5 (Riepilogo delle spese)
L'articolo 5 della direttiva stabilisce l'obbligo di fornire un riepilogo delle spese. In linea con tale disposizione, la Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione che stabilisce il formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune. L'articolo 5 prevede che i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute per i servizi collegati al conto di pagamento.
Per quanto riguarda il livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di fornire gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute (articolo 5, paragrafo 1), il quadro generale indica la conformità da parte dei prestatori. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (AT, SI) o dal fatto che non sono prevenuti reclami, da cui si evince una generale conformità da parte dei prestatori di servizi di pagamento (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, SK, FI).
La maggior parte degli Stati membri ha informato la Commissione di non aver adottato azioni esecutive sulla base di violazioni dell'articolo 5. Alcuni Stati membri (DE, IE, FR, HU, NL) hanno segnalato problemi iniziali attorno alla data di attuazione. In questi casi sono state emesse diffide a tutela dei consumatori nei confronti dei prestatori di servizi interessati, invitandoli a rispettare senza indugio quanto prescritto dalla legge. L'Irlanda ha spiegato che, sebbene alcuni istituti di credito al dettaglio abbiano avuto difficoltà a rispettare il termine del 31 ottobre 2019 a causa di vincoli di sistema/informatici, sono state adottate soluzioni temporanee e correzioni del sistema che hanno permesso finora di non dover intraprendere azioni esecutive. I Paesi Bassi hanno spiegato di aver scelto di avviare un dialogo informale con i prestatori di servizi di pagamento (non è stata intrapresa alcuna azione esecutiva formale). Nel 2019 il Portogallo ha emesso 227 ordini specifici nei confronti di 115 prestatori di servizi di pagamento a causa del mancato rispetto dell'articolo 5; le irregolarità e le inadempienze rilevate si riferivano principalmente alle norme applicabili alla presentazione del riepilogo delle spese e ai relativi modelli e requisiti di compilazione. La Cechia ha spiegato che, nel 2019, la succursale di una banca estera non ha fornito ai consumatori il riepilogo delle spese entro la fine di febbraio a causa di difficoltà tecniche. All'inizio di luglio, durante l'indagine svolta dalla Banca nazionale ceca, il riepilogo è stato inviato a tutti i clienti della succursale interessata.
c)Articolo 6 (Informazione ai consumatori)
L'articolo 6 della direttiva impone ai prestatori di servizi di pagamento di utilizzare per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing, ove applicabili, i termini standardizzati. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, a condizione che tali marchi commerciali siano utilizzati quale designazione secondaria di detti servizi.
Per quanto riguarda il livello di rispetto, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'obbligo di utilizzare per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing i termini standardizzati (articolo 6, paragrafo 1), i prestatori sembrano generalmente conformi. È quanto risulta dalle ispezioni o indagini in loco (CY) o dall'assenza di reclami (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, FR, HR, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, SI, SK, FI). Cipro ha dichiarato che dai risultati dell'indagine risultava che solo due banche avevano dichiarato che i lavori erano ancora in corso e prevedevano di conformarsi pienamente ai requisiti di cui all'articolo 6 entro la fine del 2022.
Per quanto riguarda la frequenza con cui i prestatori di servizi di pagamento includono i loro marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, il quadro generale indica che molto spesso i prestatori includono il marchio commerciale.
Per quanto riguarda le informazioni relative a eventuali azioni esecutive sulla base di violazioni dell'articolo 6 della direttiva, tutti gli Stati membri che hanno risposto a questa domanda hanno dichiarato che non è stata intrapresa alcuna azione esecutiva. La Francia ha dichiarato di aver riscontrato lievi anomalie (ad esempio l'uso di termini non standardizzati o di termini differenti per lo stesso servizio in documenti diversi, ecc.), che possono creare confusione presso i clienti. Non sono state però imposte sanzioni, in quanto tali infrazioni sono state considerate non sostanziali.
3.RISPETTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DI ASSICURARE L'ESISTENZA DI SITI INTERNET DI CONFRONTO
L'articolo 7 della direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento almeno per i servizi compresi nell'elenco nazionale dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'applicazione di spese. L'articolo dispone inoltre che il sito Internet di confronto può essere gestito da un operatore privato o da un'autorità pubblica e che sia gestito in modo indipendente. Il sito deve inoltre indicare il proprietario, definire criteri chiari e oggettivi su cui si basa il raffronto, utilizzare un linguaggio chiaro e privo di ambiguità, essere aggiornato, coprire una parte significativa del mercato. e fornire una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.
A gennaio 2021 quasi tutti gli Stati membri disponevano di almeno un sito Internet di confronto operativo, come disposto dall'articolo 7. La stragrande maggioranza degli Stati membri ha affidato l'istituzione e il successivo aggiornamento della tabella a un'autorità pubblica.
4.NUMERO DI CONTI DI PAGAMENTO TRASFERITI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI TRASFERIMENTO CHE SONO STATE RESPINTE
a)Conti di pagamento trasferiti
Al fine di agevolare il trasferimento del conto di pagamento, l'articolo 10 della direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che i prestatori di servizi di pagamento forniscano un servizio di trasferimento rapido e chiaro all'interno dello Stato membro.
La tabella riportata di seguito presenta le informazioni fornite dagli Stati membri in merito al numero di conti di pagamento trasferiti tra il 2016 e il 2021. Non tutte le informazioni sono disponibili in tutti gli Stati membri, pertanto la tabella presenta alcune lacune. In particolare, i dati relativi al 2021 non erano ancora disponibili per tutti gli Stati membri al momento della raccolta. Analogamente, alla luce del ritardo nel recepimento registrato in alcuni Stati membri, è possibile che nel 2016 o nel 2017 non fosse disponibile un servizio di trasferimento o non siano stati raccolti i dati relativi a quegli anni. Inoltre, in alcuni Stati membri i dati non sono sempre stati raccolti su base annuale, bensì in relazione a un periodo più lungo.
I dati forniti potrebbero altresì non essere pienamente comparabili a causa dei diversi metodi di raccolta dei dati. Ad esempio, in alcuni Stati membri gli enti creditizi sono tenuti a segnalare i dati periodicamente (o su base ad hoc), mentre in altri Stati membri i dati possono essere raccolti solo su base volontaria o solo da un campione di enti creditizi. Oltre a ciò, in alcuni casi i dati forniti da alcuni Stati membri per il 2016 possono includere trasferimenti avvenuti durante quell'anno nei mesi precedenti l'entrata in vigore della direttiva (ad esempio se in tali Stati membri esisteva già un servizio di trasferimento analogo prima dell'attuazione della direttiva). Per tutti questi motivi è difficile trarre conclusioni chiare.
Tabella 1 - Numero di trasferimenti per anno
Sulla base dei dati disponibili, la tabella mostra significative differenze tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno registrato un numero significativo di trasferimenti (ad esempio la Danimarca o la Francia) e, in alcuni casi, anche una tendenza all'aumento; tuttavia, in altri paesi (ad esempio in Bulgaria, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo o Romania) i dati indicano livelli di trasferimento molto bassi.
b)Numero (e percentuale) di domande di trasferimento respinte
Gli Stati membri hanno fornito le informazioni riportate nella tabella di seguito relative al numero di domande di trasferimento che sono state respinte nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021. Le percentuali sono state calcolate considerando il numero di trasferimenti effettuati e il numero delle domande di trasferimento che sono state respinte in percentuale rispetto alle domande totali. Analogamente a quanto detto sopra, le informazioni sul numero delle domande di trasferimento respinte sono incomplete. In alcuni Stati membri i dati sulle domande respinte non vengono neppure raccolti. I dati forniti potrebbero inoltre non essere del tutto comparabili a causa delle differenze tra i metodi di raccolta dei dati utilizzati dagli Stati membri.
Tabella 2 - Numero e percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte
Il numero delle domande di trasferimento respinte sembra in generale basso. Tuttavia, sembrano esservi notevoli differenze tra i singoli Stati membri, pochi dei quali mostrano un numero elevato di trasferimenti (ad esempio Spagna, Ungheria o Romania). In linea di principio, gli enti creditizi non dovrebbero negare il trasferimento, tuttavia possono rifiutarsi di chiudere un conto di pagamento in caso di obblighi pendenti. Altri casi potrebbero riguardare moduli di domanda di trasferimento incompleti o errati.
5.NUMERO DI ENTI CREDITIZI CHE OFFRONO CONTI DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE, NUMERO DI TALI CONTI APERTI E PERCENTUALE DI DOMANDE DI CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE CHE SONO STATE RESPINTE
Al fine di promuovere l'inclusione finanziaria, l'articolo 16 della direttiva stabilisce il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base per tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell'UE. I conti di pagamento con caratteristiche di base devono essere offerti ai consumatori da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio.
a)Numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base
Nella maggior parte degli Stati membri, tutti gli enti creditizi che forniscono conti di pagamento standard devono offrire conti di pagamento con caratteristiche di base. In altri Stati membri (cfr. la tabella riportata di seguito) solo alcuni enti creditizi, vale a dire quelli che soddisfano criteri specifici stabiliti dai singoli Stati membri, sono tenuti a offrire conti di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, in tutti questi Stati membri gli enti creditizi obbligati sembrano in genere coprire un'ampia quota di mercato in termini di numero di conti di pagamento.
Tabella 3 - Stati membri in cui solo alcuni enti creditizi offrono conti di pagamento con caratteristiche di base
b)Numero di conti di pagamento con caratteristiche di base
Le informazioni sul numero di conti di pagamento con caratteristiche di base fornite dagli Stati membri e riportate nella tabella che segue non sono complete in relazione a determinati anni. Inoltre, in alcuni Stati membri gli enti creditizi possono non operare distinzioni tra un conto di pagamento standard e un conto di pagamento con caratteristiche di base: in tal caso non esistono dati sui conti di pagamento con caratteristiche di base. Analogamente, le informazioni possono non essere sempre comparabili tra loro a causa di differenze nei metodi di raccolta dei dati. Oltre a ciò, la mancanza di comparabilità è dovuta anche al fatto che, in alcuni Stati membri, solo alcuni enti creditizi offrono conti di pagamento con caratteristiche di base come prodotto specifico, mentre altri enti creditizi non operano distinzioni tra diversi tipi di conti. In tali paesi i dati riguardano quindi solo i conti di pagamento con caratteristiche di base offerti come prodotto specifico. Di conseguenza, è ancora una volta difficile trarre conclusioni definitive.
Tabella 4 - Numero di conti di pagamento con caratteristiche di base