COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 196 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.
Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I riclassificando il rischio, da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, da una categoria a un'altra.
2.BASE GIURIDICA
La presente relazione è prescritta dall'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/425. In conformità a detto articolo, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 aprile 2018, e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/425, la Commissione non si è avvalsa della delega di potere. Non sono stati ancora adottati atti delegati.
Le categorie di rischio dei DPI elencate nell'allegato I del regolamento sono ancora aggiornate. Tuttavia restano validi i motivi per i quali i colegislatori hanno conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e la Commissione potrebbe dover utilizzare tale potere in futuro.
4.CONCLUSIONI
La Commissione ritiene che, sebbene ad oggi non abbia adottato alcun atto delegato, la delega di potere di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425 dovrebbe essere tacitamente prorogata di cinque anni, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento.
La necessità di riclassificare i rischi spostandoli da una categoria all'altra potrebbe sorgere in futuro. È importante mantenere la necessaria flessibilità nel quadro giuridico, al fine di tenere conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici al fine di proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.