Strasburgo, 14.3.2023

COM(2023) 146 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata
delle frontiere







Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria del 9 febbraio 2023, ha ribadito l'importanza di garantire un controllo efficace delle frontiere esterne marittime e terrestri dell'UE nell'ambito di un approccio globale alla migrazione. In questo contesto ha invitato la Commissione europea a portare rapidamente a termine l'elaborazione della strategia di gestione europea integrata delle frontiere (EIBM).

La presente comunicazione risponde a questo invito, definendo la prima politica strategica pluriennale ("politica strategica per l'EIBM") per fornire un quadro politico condiviso e orientamenti per l'attuazione di un'efficace gestione europea integrata delle frontiere 1 per il periodo 2023-2027.

Le priorità politiche e gli orientamenti strategici per i 15 elementi dell'EIBM di cui all'allegato I si basano sul documento di orientamento del 24 maggio 2022 2 che ha avviato il primo ciclo politico strategico quinquennale per l'EIBM, tenendo conto dei contributi ricevuti dai portatori di interessi nel corso del processo di consultazione. In particolare, le discussioni interistituzionali hanno permesso di ottenere il prezioso contributo della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) 3 e le conclusioni del Consiglio 4 di cui si è tenuto conto nella presente comunicazione e nei suoi allegati, che definiscono pertanto la visione comune europea per la gestione europea integrata delle frontiere nei prossimi cinque anni.

La strategia per l'EIBM, basata sul regolamento che istituisce la guardia di frontiera e costiera europea ("regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea") 5 , guiderà il lavoro delle autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere 6 e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia" o "Frontex"), che insieme formano la guardia di frontiera e costiera europea. A livello operativo la strategia costituisce il quadro comune che guida il lavoro quotidiano di oltre 120 000 agenti della guardia di frontiera e costiera europea inviati dalle autorità nazionali degli Stati membri e da Frontex, con l'obiettivo di rendere efficace ed efficiente la gestione europea integrata delle frontiere.

 

Contesto strategico

L'analisi strategica dei rischi 7 eseguita da Frontex individua una serie di tendenze che influenzano il contesto in cui opera l'EIBM: si tratta sia di megatendenze, come le disuguaglianze globali, i cambiamenti climatici, la crescita demografica e le possibili pandemie future, sia di realtà geopolitiche e operative a più breve termine. Si prevede che tali sfide avranno un impatto significativo sulla gestione della migrazione e sui rimpatri, nonché sulle modalità di protezione delle frontiere esterne dell'UE, tenendo anche conto del fatto che i diversi tipi di frontiere (terrestri, marittime e aeree) richiedono misure specifiche e che le diverse sezioni di frontiera saranno interessate in modi differenti, a seconda non solo dell'entità ma anche della direzione dei flussi migratori.

I recenti eventi geopolitici hanno avuto un impatto profondo sulle frontiere esterne dell'UE e continueranno ad averlo. La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha riconfermato la realtà di un contesto geopolitico ostile alle frontiere orientali dell'Europa. Oltre al ruolo tradizionale di controllo e sorveglianza delle frontiere, le guardie di frontiera della guardia di frontiera e costiera europea hanno svolto un ruolo fondamentale nell'agevolare l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone in fuga dalla guerra di aggressione russa, proteggendo al contempo l'integrità e la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE.

L'UE ha anche affrontato la nuova realtà della strumentalizzazione della migrazione a fini politici, una tendenza inedita che mette in discussione gli approcci tradizionali alla gestione delle frontiere esterne e che rischia di porre ulteriori difficoltà in futuro. Oltre che dalla strumentalizzazione deliberata da parte degli attori statali, la situazione alle frontiere esterne marittime e terrestri è caratterizzata anche dal proseguimento dell'attività di reti criminali ben organizzate sempre più abili e sofisticate, che rendono ancora più difficile gestire efficacemente le frontiere esterne.

Anche la politica di rimpatrio dell'UE richiederà un intervento continuativo nella sua dimensione sia interna che esterna: la sua efficacia ed efficienza sono ostacolate dalla mancanza di coordinamento tra le autorità all'interno dell'Unione europea e dalla limitata cooperazione dei paesi terzi. Secondo Eurostat, su 340 515 decisioni di rimpatrio emesse nel 2021, quelle effettivamente eseguite sono state solo il 21 %. Inoltre, cinque soli Stati membri sono responsabili dell'80 % dei rimpatri agevolati da Frontex. L'efficacia limitata diminuisce il sostegno e la fiducia a lungo termine dei cittadini europei riguardo all'integrità del sistema europeo di gestione della migrazione e delle frontiere.

A livello mondiale il rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali è messo regolarmente in discussione da attori statali e non statali, il che genera pressioni a lungo termine sul sistema globale di protezione. In questo contesto l'UE deve riaffermare il suo impegno a perseguire una gestione efficiente e sicura delle proprie frontiere esterne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, nonché dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'Unione europea dovrà continuare ad attrarre talenti, imprese e turisti che contribuiscono alla sua crescita e prosperità a lungo termine. Nel contesto di un'accresciuta concorrenza economica, sarà necessario sviluppare ulteriormente il ruolo delle frontiere esterne e delle relative infrastrutture informatiche nel facilitare gli spostamenti di milioni di viaggiatori in buona fede, identificando al contempo i possibili rischi per la sicurezza, al fine di contribuire alla crescita economica e alla sicurezza dell'Europa nel lungo periodo.

Infine, su un piano più operativo, la crescente complessità e sofisticazione della gestione integrata delle frontiere rischia di produrre un approccio frammentato e non coordinato, caratterizzato da troppi attori che duplicano gli sforzi e troppe lacune che possono essere sfruttate dalle reti criminali. Per evitare che ciò accada e per sfruttare le opportunità offerte dall'aumento del numero di sistemi e attori che operano in tale contesto, sarà necessario garantire il coordinamento di tutti gli attori nel quadro dell'EIBM.

Gestione europea integrata delle frontiere – Una politica strategica pluriennale

Le sfide strategiche delineate sopra richiedono una risposta strategica da parte dell'UE. L'EIBM costituisce lo strumento per affrontare queste sfide, garantendo una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Unione e creando sinergie tra l'UE e i livelli nazionali.

A tal fine l'EIBM persegue parallelamente diversi obiettivi: agevolare l'attraversamento legale delle frontiere e aumentare l'efficienza della politica di rimpatrio dell'Unione; garantire la prevenzione efficace degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne; prevenire e individuare i reati gravi aventi una dimensione transfrontaliera, come il traffico di migranti, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e il traffico di stupefacenti; cooperare in modo efficace con i paesi terzi; registrare rapidamente e assistere le persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiederla. In sintesi, la gestione europea integrata delle frontiere deve contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza interna dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione.

Principi dell'EIBM

Questi obiettivi si riflettono in una serie di principi fondamentali che derivano direttamente dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e che sostengono gli orientamenti politici e le priorità strategiche per la gestione europea integrata delle frontiere indicati nell'allegato I della presente comunicazione.

Innanzitutto l'attuazione dell'EIBM è una responsabilità condivisa tra le autorità degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, da un lato, e Frontex dall'altro, che insieme formano la guardia di frontiera e costiera europea. Mentre le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere mantengono la competenza principale per la gestione delle loro sezioni delle frontiere esterne, i membri della guardia di frontiera e costiera europea hanno il dovere di leale collaborazione e di scambiare informazioni nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea.

In secondo luogo l'EIBM si basa sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli 8 , che prevede anche misure nei paesi terzi, misure con i paesi terzi limitrofi, misure per il controllo di frontiera alle frontiere esterne, e misure nell'ambito dello spazio Schengen e relative al rimpatrio. Frontex e gli Stati membri dovrebbero adottare e adeguare le misure a tutti i livelli sulla base dell'analisi dei rischi.

In terzo luogo una conoscenza situazionale completa e quasi in tempo reale è indispensabile per far sì che la guardia di frontiera e costiera europea risponda correttamente e tempestivamente alle minacce emergenti. Ciò richiede la presenza di un quadro situazionale europeo completo, sviluppato e costantemente aggiornato da Frontex a livello dell'UE e dagli Stati membri a livello nazionale. Come base principale per offrire un quadro della situazione alle frontiere esterne dell'UE, è opportuno attuare efficacemente EUROSUR e sviluppare ulteriormente nuove applicazioni destinate alle imprese, insieme a norme comuni per la gestione delle informazioni sviluppate congiuntamente da Frontex, dagli Stati membri e dalla Commissione 9 .

In quarto luogo l'attuazione dell'EIBM si basa sulla preparazione costante a rispondere alle minacce emergenti e a fornire gli strumenti necessari per affrontare e gestire tali minacce alle frontiere esterne. Per garantire il buon funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, è necessario disporre di un sistema consolidato di coordinamento, comunicazione e pianificazione integrata tra Frontex e le autorità nazionali preposte alla gestione integrata delle frontiere. Pertanto l'approccio inter-agenzia della presente comunicazione prevede orientamenti strategici per garantire un coordinamento nazionale efficiente tra le autorità preposte alla gestione delle frontiere e le altre autorità competenti alle frontiere esterne, tra cui le autorità doganali, in modo da poter gestire i flussi di persone e merci alle frontiere esterne.

Infine la gestione europea integrata delle frontiere richiede un livello elevato di specializzazione e professionalità. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe creare una cultura comune per le guardie di frontiera e un livello elevato di professionalità con valori etici e principi di integrità rigorosi. Anche i corsi di formazione dovrebbero essere realizzati in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività di gestione delle frontiere mediante tutti i programmi di formazione di base e i corsi mirati.

Dai principi alla pratica: gli elementi dell'EIBM

Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, delle conclusioni del Consiglio e del prezioso contributo del Parlamento europeo a seguito del documento di orientamento della Commissione, la presente comunicazione individua gli elementi della gestione europea integrata delle frontiere che rivestono particolare importanza.

Controllo di frontiera

Il controllo delle frontiere esterne attraverso la sorveglianza delle frontiere verdi e marittime e le verifiche ai valichi di frontiera è un elemento fondamentale dell'EIBM, che richiede misure politiche e organizzative per migliorare la governance della migrazione e la preparazione alle crisi, nonché per contribuire a garantire la sicurezza interna dell'UE. La guardia di frontiera e costiera europea, nel cui ambito le autorità competenti degli Stati membri collaborano con Frontex, è lo strumento centrale per il conseguimento di tale obiettivo. Per garantirne l'efficacia, occorre instaurare una cooperazione stretta e continua tra tutti gli attori interessati.

La sorveglianza di frontiera richiede misure operative efficaci da parte delle autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere e una maggiore presenza del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nelle zone pre-frontaliere, nonché il rafforzamento delle infrastrutture e delle capacità di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza, compresa la sorveglianza aerea, e delle attrezzature. La sorveglianza di frontiera deve essere sostenuta da quadri situazionali nazionali ed europei coerenti e completi, da un'attuazione efficiente di EUROSUR e da una solida analisi dei rischi. In caso di strumentalizzazione dei migranti, la messa in sicurezza delle sezioni di frontiera interessate richiede maggiore attenzione e maggiori sforzi da parte degli Stati membri interessati, in linea con le norme applicabili del codice frontiere Schengen 10 .

Nel contesto delle verifiche di frontiera, la recente proposta di modifica del codice frontiere Schengen ha l'obiettivo di introdurre una definizione di strumentalizzazione dei migranti e norme chiare da rispettare nel rispondere ai casi di strumentalizzazione. La proposta di regolamento sugli accertamenti 11 si propone di garantire una visione più completa di chi entra nel territorio nazionale e di assicurare un collegamento migliore tra i controlli di frontiera e le procedure di rimpatrio e di asilo. Al contempo il flusso scorrevole dei viaggiatori in buona fede dovrebbe essere una preoccupazione prioritaria sia per la sicurezza sia per la pianificazione di emergenza.

A questo proposito i sistemi di informazione dell'UE per la gestione delle frontiere esterne (SIS, EES, sistema di informazione visti (VIS) e sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)) e la loro interoperabilità garantiranno flussi scorrevoli e sicuri ai valichi di frontiera, permettendo non solo di ottenere maggiori informazioni, ma anche di progettare ed attrezzare in modo adeguato i valichi di frontiera, armonizzare le procedure operative di frontiera e aumentare l'efficacia.

 

Un sistema comune dell'UE per i rimpatri 

Analogamente alla gestione delle frontiere esterne, la politica di rimpatrio dell'UE si basa su una stretta collaborazione tra l'UE e gli Stati membri. Frontex ha il mandato e gli strumenti necessari per essere il braccio operativo di tale sistema.

Alla luce dell'obiettivo generale di aumentare l'efficacia dei rimpatri, gli Stati membri devono richiedere e utilizzare appieno il sostegno disponibile dell'Agenzia per tutte le fasi del processo di rimpatrio, in particolare: la possibilità di organizzare operazioni di rimpatrio con il sostegno di Frontex, il sostegno di Frontex alla digitalizzazione dei sistemi nazionali di gestione dei casi di rimpatrio sulla base del sistema sviluppato dall'Agenzia; il sostegno alla formazione e l'impiego degli esperti in materia di rimpatrio di Frontex e la partecipazione ai servizi congiunti di reintegrazione predisposti da Frontex.

A questo scopo gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le loro strategie nazionali per l'EIBM definiscano in dettaglio le modalità pratiche di attuazione della cooperazione. Inoltre gli Stati membri dovrebbero utilizzare i nuovi strumenti a loro disposizione, come la nuova funzionalità del sistema d'informazione Schengen relativa alla segnalazione di persone oggetto di decisioni di rimpatrio.

Il documento strategico Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci, adottato dalla Commissione il 24 gennaio 2023 12 , individua settori e azioni concrete per agevolare una procedura di rimpatrio fluida e interconnessa, con l'obiettivo generale di aumentare l'efficacia dei rimpatri dall'UE. La rete ad alto livello per i rimpatri deve ultimare la strategia operativa, la cui attuazione sarà coordinata dal coordinatore per i rimpatri e dalla rete stessa.

La raccomandazione della Commissione sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e sull'accelerazione dei rimpatri, adottata parallelamente alla presente comunicazione 13 , costituisce un passo importante verso la creazione di un sistema comune dell'UE per i rimpatri. L'obiettivo è aumentare la convergenza tra gli Stati membri nella gestione della migrazione al fine di agevolare e accelerare i rimpatri.

Cooperazione con paesi terzi

La gestione europea integrata delle frontiere richiede che gli Stati membri e l'Agenzia intensifichino la cooperazione con i paesi terzi, al fine di contribuire a rafforzare le capacità operative e di cooperazione di questi ultimi nei settori del controllo di frontiera, dell'analisi dei rischi, del rimpatrio e della riammissione.

In questo contesto la conclusione di accordi sullo status e di accordi di lavoro che consentano la cooperazione di Frontex con i paesi terzi, in linea con il diritto dell'Unione, fornisce un contributo fondamentale a un'efficace gestione europea integrata delle frontiere. Gli accordi sullo status consentono alle guardie di frontiera di Frontex di lavorare fianco a fianco con le guardie di frontiera dei paesi terzi, contribuendo a prevenire la migrazione irregolare e a combattere il traffico illecito e le attività criminali.

La Commissione europea ha negoziato quattro accordi sullo status 14 nell'arco di meno di 12 mesi, consentendo l'impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere da parte di Frontex nei paesi terzi beneficiari, e dispone di un mandato del Consiglio per negoziare accordi simili con altri quattro paesi.

Inoltre, dall'adozione del modello della Commissione per gli accordi di lavoro di Frontex con le autorità preposte alla gestione delle frontiere dei paesi terzi 15 , l'Agenzia ha avviato negoziati per dieci accordi di lavoro di questo tipo 16 , che dovrebbero concludersi tutti entro quest'anno.

Frontex ha anche ampliato la sua rete di funzionari di collegamento nei paesi terzi, tra cui più recentemente la regione del partenariato orientale. Ha inoltre proposto di creare un ufficio collegamento che si occupa di tre paesi dell'Africa occidentale, e la proposta è stata valutata positivamente dalla Commissione.

Nel complesso lo sviluppo di misure concrete nei paesi terzi, come i funzionari di collegamento europei per la migrazione e il rimpatrio e il sostegno finanziario operativo per la gestione delle frontiere, anche nei paesi terzi limitrofi, potrebbe diventare uno strumento efficace per contribuire a contrastare i flussi migratori irregolari verso l'UE, in linea con l'approccio globale dell'UE in materia di migrazione. A questo proposito il vicinato orientale e meridionale merita un'attenzione particolare, così come i paesi terzi da cui partono e attraverso cui passano le principali rotte migratorie verso l'UE.

Cooperazione inter-agenzia

Per un'efficace EIBM è fondamentale aumentare la cooperazione e un scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti a livello nazionale e dell'UE, per meglio comprendere, individuare e rispondere alle minacce alle frontiere esterne dell'UE.

Tra le principali agenzie competenti in questo settore a livello dell'UE figurano Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Inoltre negli Stati membri dovrebbero esistere canali di comunicazione chiari e una cooperazione rafforzata tra le autorità preposte alla gestione delle frontiere e le altre autorità competenti a livello nazionale, come le autorità doganali, che prevedano una ripartizione del lavoro ben definita e strutture di cooperazione funzionali.

Uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala

In tutta l'UE è necessario rafforzare le misure per monitorare in modo accurato e coerente il movimento di passeggeri e merci verso o attraverso l'UE, anche attraverso attività di intelligence (ossia basate sulla valutazione dei rischi).

Inoltre gli Stati membri devono garantire il successo dell'attuazione dei nuovi e rinnovati sistemi di informazione dell'UE per le frontiere e la sicurezza (SIS, VIS, EES ed ETIAS) e la loro interoperabilità, in linea con le scadenze concordate. L'entrata in funzione dei sistemi informativi dell'UE, nuovi e rivisti, consentirà di rafforzare la gestione delle frontiere e di migliorare la capacità dell'UE di monitorare le proprie frontiere esterne. Inoltre le nuove funzionalità fornite dall'archivio centrale di relazioni e statistiche, che sarà istituito da eu‑LISA nel 2024, dovrebbero essere utilizzate per sostenere la consapevolezza situazionale e individuare le tendenze nei movimenti.

Rispetto, protezione e promozione attiva dei diritti fondamentali

La guardia di frontiera e costiera europea è tenuta a garantire, come elemento generale, la protezione dei diritti fondamentali nell'esercizio dei compiti di gestione delle frontiere. Le azioni dei soggetti nazionali e dell'UE nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbero svolgersi, anche nei paesi terzi, nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'UE, compresi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto internazionale pertinente.

Frontex e gli Stati membri dovrebbero promuovere una cultura dell'EIBM caratterizzata dal rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento, nonché dal pieno rispetto dei diritti fondamentali, e dovrebbero integrare le garanzie sui diritti fondamentali in tutte le loro attività.

Gli osservatori dei diritti fondamentali devono proteggere e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali come elemento essenziale di tutte le attività della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di ciascun elemento dell'EIBM. Inoltre i meccanismi nazionali di monitoraggio dei diritti fondamentali, come proposto dalla Commissione per gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi 17 , possono dare un contributo importante al fine di migliorare la trasparenza di ciò che accade alle frontiere esterne dell'UE e la relativa responsabilità.

Un meccanismo di controllo della qualità coerente e completo

La valutazione dell'attuazione dell'acquis di Schengen a livello nazionale e dell'UE contribuirà a rafforzare la gestione delle frontiere esterne e ad attuare in modo efficiente le misure che devono compensare l'assenza di controlli alle frontiere nello spazio Schengen e che rientrano nell'ambito dell'EIBM.

Il meccanismo di controllo della qualità è composto, in particolare, dal meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen e dalla valutazione delle vulnerabilità di Frontex. Il controllo della qualità rappresenta un elemento fondamentale per il ciclo di governance Schengen, che permette di ottenere una conoscenza situazionale completa a livello nazionale e dell'UE e funge da base per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen. 

Strumenti di finanziamento dell'UE 

Gli strumenti di finanziamento dell'UE, in particolare lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), hanno un ruolo cruciale nell'attuazione efficace della strategia per l'EIBM, e sosterranno le azioni dell'EIBM a livello nazionale e dell'Unione.

Quando usano gli strumenti di finanziamento dell'UE è fondamentale che gli Stati membri definiscano le proprie priorità in linea con gli obiettivi dell'EIBM, al fine di ottenere il massimo valore aggiunto per l'UE. Le attività di Frontex sono inoltre sostenute dal bilancio dedicato dell'Agenzia nell'ambito del bilancio generale dell'UE.

Il sostegno ai paesi terzi sarà fornito attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) in complementarità con le azioni pertinenti nell'ambito del BMVI e dell'AMIF.

Occorre altresì rafforzare alcune delle principali frontiere esterne con misure mirate dell'Unione, tra cui la mobilitazione di fondi UE per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di controllo di frontiera, dei mezzi di sorveglianza e delle attrezzature, nonché finanziamenti bilaterali.

Infine lo strumento di sostegno tecnico 18 consente agli Stati membri di richiedere sostegno per l'attuazione degli elementi pertinenti delle strategie nazionali per l'EIBM.

Prossime tappe

La presente comunicazione fornisce una guida politica per l'attuazione dell'EIBM da parte della guardia di frontiera e costiera europea nei prossimi cinque anni. In seguito l'Agenzia e gli Stati membri dovranno tradurre efficacemente questi orientamenti in obiettivi e attività operative, come previsto dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la Commissione, deve definire una nuova strategia tecnica e operativa per l'EIBM 19 , che dovrebbe essere adottata dal consiglio di amministrazione di Frontex entro sei mesi dall'adozione della presente comunicazione. La strategia dovrebbe rispecchiare e attuare l'orientamento politico fornito dalle istituzioni dell'UE e, più specificamente, i requisiti stabiliti nell'allegato II della presente comunicazione.

In secondo luogo l'attuazione dell'EIBM richiede che la strategia stabilita a livello dell'UE sia efficacemente tradotta nelle strategie nazionali per l'EIBM elaborate dagli Stati membri 20 . Gli Stati membri dovrebbero allineare le loro strategie nazionali per l'EIBM alla politica strategica pluriennale per l'EIBM entro 12 mesi dall'adozione della presente comunicazione. Per ottenere i migliori risultati nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea, gli Stati membri dovrebbero puntare a rispettare i requisiti stabiliti nell'allegato II della presente comunicazione.

Al contempo, nonostante la necessità di una pianificazione strategica a lungo termine per l'EIBM, l'ambiente operativo dinamico e sensibile richiede un monitoraggio costante degli sviluppi e un adattamento flessibile al mutare delle esigenze. Il ciclo di Schengen consentirà questo monitoraggio e permetterà di tenere adeguatamente conto delle sfide emergenti nell'attuazione dell'EIBM e di adattare le priorità, se necessario, alle nuove esigenze, in modo che sia possibile attuare con successo il ciclo per l'EIBM in tutta l'Unione.

Parallelamente al ciclo di Schengen, il Parlamento europeo e il Consiglio possono fornire annualmente a Frontex orientamenti e prospettive strategiche attraverso la consultazione del documento di programmazione dell'Agenzia. La cooperazione interparlamentare prevista dall'articolo 112 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e le riunioni che si svolgono nell'ambito di tale cooperazione sono uno strumento importante per garantire che siano esercitate efficacemente le funzioni di controllo da parte del Parlamento europeo sull'Agenzia e dei parlamenti nazionali sulle rispettive autorità nazionali competenti nell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

La Commissione avvierà la valutazione della politica strategica per l'EIBM quattro anni dopo l'adozione della presente comunicazione 21 . I risultati di tale valutazione saranno presi in considerazione nella preparazione del ciclo successivo di politica pluriennale. Nel frattempo la valutazione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, che è attualmente in corso e sarà completata entro la fine dell'anno 22 , offrirà una prima opportunità per fare il punto su questo processo.

In futuro la Commissione continuerà a garantire che, nella definizione di un approccio europeo comune alla gestione delle frontiere esterne, si tenga conto del parere espresso da tutti i portatori di interessi. La gestione delle frontiere esterne è una responsabilità collettiva che richiede l'impegno e il sostegno di noi tutti, se vogliamo mantenere una zona forte senza controlli alle frontiere interne.

(1)

Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea) (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(2)

Documento di orientamento contenente una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896 (COM(2022) 303 final).

(3)

Lettera del presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo del 17 gennaio 2023 (IPOL-COM-LIBE D(2023) 1361).

(4)

Ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere (EUIBM) – Conclusioni del Consiglio (14 ottobre 2022) 13585/22.

(5)

Cfr. nota 1.

(6)

Comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera e le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio (articolo 4 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea).

(7)

https://prd.frontex.europa.eu/document/strategic-risk-analysis-2022/.

(8)

 Considerando 11 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(9)

Le norme tecniche per lo scambio di informazioni agevoleranno il collegamento tra diverse reti di comunicazione e lo sviluppo di interfacce tra i sistemi di scambio di informazioni dell'Agenzia e degli Stati membri. Ciò aumenterà le possibilità di trasmettere i rispettivi quadri situazionali nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea e ai paesi terzi, in casi di cooperazione operativa di questo tipo, e di riferire la posizione dei mezzi propri dell'Agenzia nel quadro situazionale europeo utilizzando il sistema di radionavigazione via satellite istituito nell'ambito del programma Galileo. Di conseguenza gli Stati membri e l'Agenzia disporranno di dati quasi in tempo reale e avranno migliori possibilità di prevedere i flussi migratori.

(10)

Cfr. articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(11)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020) 612 final).

(12)

Documento strategico Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci del 24 gennaio 2023 (COM(2023) 45 final).

(13)

Raccomandazione della Commissione sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e sull'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2023) 1763).

(14)

Albania, Macedonia del Nord, Moldova e Montenegro.

(15)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Modello di accordo sullo status di cui all'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (COM(2021) 747 final).

(16)

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo], Macedonia del Nord, Mauritania, Moldova, Montenegro, Niger, Senegal e Serbia.

(17)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020) 612 final).

(18)

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(19)

Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(20)

Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(21)

Articolo 8, paragrafo 7, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(22)

Articolo 121 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.


Strasburgo, 14.3.2023

COM(2023) 146 final

ALLEGATI

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata
delle frontiere


ALLEGATO I 
ELEMENTI DELL'EIBM

Priorità politiche e orientamenti strategici per gli elementi della gestione europea integrata delle frontiere

Il regolamento (UE) 2019/1896 elenca 15 elementi 1 per la creazione di una gestione europea integrata delle frontiere (EIBM). In conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, tenendo conto dell'analisi strategica dei rischi del 2022 e sulla base dei risultati della valutazione tematica delle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere del 2019 e del 2020 2 , e dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione ha individuato le priorità politiche e gli orientamenti strategici relativi a questi 15 elementi 3 .

Elemento 1: "controllo di frontiera, comprese misure volte ad agevolare l'attraversamento legale delle frontiere e, se del caso: misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo; e meccanismi e procedure per l'identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e che consentano l'identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiedere protezione, la fornitura di informazioni a tali persone e la presa in carico delle stesse 4 ".

Priorità politiche

Il controllo di frontiera (verifiche di frontiera ai valichi di frontiera e sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera) basato sull'analisi dei rischi è il cardine della gestione europea integrata delle frontiere. Frontex e le autorità preposte alla gestione delle frontiere degli Stati membri, che insieme formano la guardia di frontiera e costiera europea, dovrebbero disporre della capacità giuridica, istituzionale, amministrativa e operativa, nonché delle risorse necessarie per svolgere controlli di frontiera efficaci ed efficienti in ogni circostanza 5 .

Il controllo di frontiera ha molteplici obiettivi. In primo luogo le verifiche di frontiera ai valichi di frontiera designati agevolano l'attraversamento legittimo delle frontiere da parte delle persone e il traffico transfrontaliero. Al contempo la sorveglianza di frontiera effettuata nelle zone frontaliere tra i valichi impedisce gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne. Rafforza inoltre la sicurezza interna dell'UE, contribuendo alla prevenzione, all'individuazione e al contrasto di varie forme di criminalità transfrontaliera, come il terrorismo, il traffico di armi da fuoco o la tratta di esseri umani, e consente di adottare misure nei confronti delle persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera.

Il regolamento sugli accertamenti 6 , una volta adottato, dovrebbe garantire in futuro che il controllo di frontiera comprenda anche accertamenti preliminari applicabili a tutti i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. Di conseguenza tutte le persone che attraversano le frontiere esterne senza soddisfare le condizioni d'ingresso saranno soggette a meccanismi di indirizzamento (ossia misure di accertamento e raccolta di informazioni, identificazione, rilevamento delle impronte digitali).

Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti da Frontex nello svolgimento dei loro compiti in base alle esigenze della guardia di frontiera e costiera europea, come concordato individualmente con ognuno di essi.

Il diritto dell'Unione richiede che il controllo di frontiera sia effettuato in modo da rispettare i diritti fondamentali di tutte le persone, indipendentemente dal fatto che richiedano o meno protezione internazionale. Ai richiedenti protezione internazionale deve essere garantito un accesso effettivo alle procedure per il riconoscimento di tale protezione, anche alle frontiere esterne o nelle zone di transito degli Stati membri. Le persone che non richiedono protezione sono comunque tutelate dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

Orientamenti strategici

1.Innanzitutto gli Stati membri devono disporre della capacità giuridica, strutturale, amministrativa e tecnica per effettuare verifiche di frontiera in linea con il codice frontiere Schengen 7 e agevolare l'attraversamento legale delle frontiere da parte di persone e veicoli. Il numero di valichi di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tenere conto delle capacità (risorse e infrastrutture), dei tipi di frontiera (terrestre, marittima e aerea) e delle sfide orizzontali (come il flusso di passeggeri, la criminalità transfrontaliera o la strumentalizzazione della migrazione).

2.Gli Stati membri dovrebbero garantire un attraversamento sicuro e senza ostacoli dei passeggeri e dei veicoli ai valichi di frontiera.

3.La raccolta anticipata di informazioni per la funzione di verifica di frontiera (informazioni prima dell'arrivo come elemento centrale della funzione di verifica di frontiera) dovrebbe essere utilizzata sistematicamente e ulteriormente sviluppata attraverso un uso efficace del sistema di informazione anticipata sui passeggeri (API).

4.La procedura di verifica di frontiera dovrebbe essere effettuata in modo efficiente in conformità del codice frontiere Schengen, e migliorata e ottimizzata mediante l'attuazione completa dei sistemi d'informazione dell'UE nel settore della migrazione, delle frontiere e della sicurezza (EES, ETIAS, VIS, Eurodac, sistema d'informazione Schengen e ECRISTCN) e la loro interoperabilità. Ciò aumenterà la quantità e la qualità delle informazioni disponibili per le verifiche di frontiera. Inoltre la possibile futura digitalizzazione dei documenti di viaggio può consentire di migliorare ulteriormente la procedura di attraversamento delle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i nuovi e rinnovati sistemi d'informazione siano attuati tempestivamente e correttamente alle loro frontiere. È opportuno che il personale dei corpi permanenti abbia accesso al sistema d'informazione Schengen durante l'impiego a livello operativo.

5.Dovrebbe essere mantenuta una conoscenza situazionale affidabile e completa alle frontiere a tutti i livelli per garantire un grado elevato di capacità di adottare le misure necessarie a livello nazionale e dell'UE. Quadri situazionali nazionali ed europei completi, quasi in tempo reale, dovrebbero essere aggiornati, condivisi e ulteriormente sviluppati a livello nazionale e dell'UE, in linea con il quadro giuridico e le esigenze operative.

6.La conoscenza situazionale continua (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dovrebbe essere la base per un'adeguata capacità di reazione al fine di consentire una risposta efficace a tutti gli eventi alle frontiere, compresi i cambiamenti imprevedibili alle frontiere esterne e le situazioni di immigrazione irregolare su ampia scala. È opportuno che tale capacità sia garantita in ogni circostanza a livello nazionale e dell'UE. Dovrebbe essere sviluppata, a livello nazionale e dell'Unione, la capacità di rafforzare rapidamente il controllo di frontiera, ove necessario, in qualsiasi valico di frontiera e sezione delle frontiere esterne. La capacità di reazione e la pianificazione di emergenza dovrebbero essere periodicamente verificate e ulteriormente adattate alla situazione, in particolare in caso di strumentalizzazione dei migranti. Su questa base dovrebbero essere costantemente rivisti la presenza e lo spiegamento di Frontex alle frontiere esterne.

7.Nel prossimo futuro Frontex dovrebbe assicurare un rilevamento scorrevole del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) attualmente gestito dal segretariato generale del Consiglio. Le autorità competenti degli Stati membri, in quanto parti della guardia di frontiera e costiera europea, dovrebbero sostenere pienamente Frontex nell'impresa e contribuire all'ulteriore sviluppo del sistema e del Centro di eccellenza per combattere le frodi documentali, scambiando più attivamente con il Centro le informazioni sulle contraffazioni e i documenti falsificati individuati. Frontex dovrebbe rendere pienamente operativo il proprio mandato nel settore della sicurezza dei documenti, potenziando le sue capacità di sostenere la Commissione e gli Stati membri nella realizzazione di valutazioni e prove di conformità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

8.I sistemi nazionali di sorveglianza di frontiera integrati, fondati sull'analisi dei rischi, dovrebbero disporre di una capacità stabile (organizzativa, amministrativa e tecnica) e in continuo stato di allerta: è necessario per prevenire e individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere, per fermare le persone che hanno attraversato illegalmente le frontiere e garantire che siano sottoposte a procedure di indirizzamento coerenti e complete (ossia procedure di accertamento) nel rispetto dei loro diritti fondamentali, per intercettare i mezzi di trasporto, quali le imbarcazioni, utilizzati per l'attraversamento illegale delle frontiere, per contrastare la criminalità transfrontaliera (come il traffico illecito, la tratta di esseri umani e il terrorismo), nonché per rispondere alle minacce di natura ibrida.

9.Le attività di sorveglianza rafforzata in ciascuna sezione di frontiera esterna terrestre e marittima, comprese le zone pre-frontaliere, dovrebbero corrispondere al livello di impatto assegnato, utilizzando sistemi di sorveglianza integrati, attrezzature mobili e pattuglie (unità) mobili e basandosi sui risultati dell'analisi dei rischi. I livelli di impatto dovrebbero essere identificati in modo armonizzato in tutta l'UE.

10.La frontiera esterna dovrebbe essere costantemente monitorata (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Le attività di sorveglianza alle frontiere e nelle zone pre-frontaliere dovrebbero essere condotte, mediante vari strumenti, con l'obiettivo di stabilire un meccanismo di allarme rapido, condividere le informazioni utili e migliorare la capacità di reazione, anche attraverso una ripartizione scalabile delle risorse.

11.I sistemi nazionali di sorveglianza integrati dovrebbero essere sostenuti da capacità di sorveglianza europee comuni e interoperabili. La sorveglianza di frontiera, anche nelle zone pre-frontaliere, dovrebbe essere organizzata in linea con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il codice frontiere Schengen. Se più di un'autorità partecipa alla sorveglianza di frontiera a livello nazionale, lo Stato membro interessato dovrebbe individuare l'autorità nazionale competente incaricata del controllo generale e dei necessari meccanismi di comando, cooperazione e coordinamento e garantire che le responsabilità dei diversi organi e agenzie siano disciplinate dalla legislazione o dagli accordi di cooperazione. Le capacità di sorveglianza nazionali delle diverse autorità dovrebbero operare in linea con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il manuale EUROSUR aggiornato.

12.A livello nazionale e dell'UE i dati raccolti dalle diverse autorità, se necessari alle autorità di altri Stati membri, dovrebbero essere condivisi mediante i centri nazionali di coordinamento.

13.Il sistema di sorveglianza delle frontiere marittime deve essere in grado di rilevare, identificare e, ove necessario, rintracciare e intercettare tutte le imbarcazioni che entrano nelle acque territoriali e contribuire a garantire la protezione e il salvataggio delle vite umane in mare in qualunque condizione meteorologica, nonché a ridurre gli arrivi irregolari nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare le capacità di sorveglianza offerte da Frontex per aumentare le capacità nazionali e la conoscenza situazionale generale. Una stretta cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali competenti della guardia di frontiera e costiera europea, Frontex, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), nonché la cooperazione con i centri di coordinamento del soccorso marittimo, è fondamentale per garantire un coordinamento rafforzato in questo senso.

14.Il sistema di sorveglianza delle frontiere terrestri deve essere in grado di identificare tutti gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere e di intercettare le persone che attraversano illegalmente la frontiera in zone ad alto rischio in qualsiasi circostanza. Tali sistemi possono avvalersi di capacità e infrastrutture mobili o fisse, nonché di personale specializzato e formato. Dovrebbero essere promosse tecnologie avanzate e varie attrezzature e soluzioni tecniche (ad esempio l'utilizzo di droni). La raccolta e il trattamento dei dati personali mediante tali tecnologie devono essere previsti dalla legge ed esercitati in conformità del diritto nazionale e dell'UE, anche in materia di protezione dei dati personali.

15.Occorre effettuare accertamenti sistematici nei confronti di coloro che hanno attraversato la frontiera esterna senza essere stati sottoposti a verifiche di frontiera, in modo da identificare le persone, sottoporle a controlli sanitari e di sicurezza e indirizzarle alle procedure appropriate.

16.Occorre rafforzare, a livello nazionale e dell'Unione, la capacità di prevenzione e individuazione della criminalità transfrontaliera e del terrorismo alle frontiere esterne. Le autorità competenti per il controllo di frontiera, in collaborazione con altre autorità di contrasto competenti e le agenzie dell'UE, come Europol e Frontex, possono contribuire a individuare e prevenire la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare a individuare i combattenti terroristi stranieri o gli autori di reati transfrontalieri, come i contrabbandieri e i trafficanti di armi da fuoco.

17.Il manuale Frontex sull'individuazione delle armi da fuoco è uno strumento fondamentale per la formazione delle guardie di frontiera e delle autorità doganali, non solo nell'UE ma anche nei paesi limitrofi.

18.Le guardie di frontiera dovrebbero inoltre essere preparate a identificare le vittime di reati, in particolare le vittime della tratta di esseri umani, fornire loro la prima assistenza e indirizzarle ai servizi appropriati.

19.Le guardie di frontiera dovrebbero essere dotate di capacità, formazione, meccanismi e procedure sufficienti per poter identificare le persone vulnerabili e i minori non accompagnati, nonché le persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiederla, in modo da indirizzarle alle procedure pertinenti e alle autorità competenti.

20.In caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna di uno Stato membro, il codice frontiere Schengen consente allo Stato membro interessato di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, come misura di ultima istanza. Tuttavia gli Stati membri devono garantire la necessità e la proporzionalità di tali misure, anche esaminando in primo luogo misure alternative che potrebbero essere adottate, come l'esecuzione di controlli di polizia in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Qualora sia necessario il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera, gli Stati membri dovrebbero adottare misure di attenuazione per ridurre al minimo gli effetti negativi sugli spostamenti all'interno dello spazio Schengen.

Elemento 2: "operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare 8 ".

Priorità politiche

La protezione e il salvataggio di vite umane alle frontiere esterne è una priorità fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere. La capacità e la prontezza operativa per condurre operazioni di ricerca e soccorso e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti dovrebbero essere parte integrante ed essenziale delle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne, al fine di adempiere agli obblighi di ricerca e soccorso degli Stati membri derivanti dal diritto dell'UE e internazionale 9 .

Orientamenti strategici

1.Occorre rafforzare la cooperazione tra le autorità di ricerca e soccorso degli Stati membri e con altre autorità eventualmente coinvolte nelle attività di ricerca e soccorso, anche promuovendo il dialogo con tutti i soggetti rilevanti del settore. Il fine è ridurre il numero di vittime in mare, tutelare la sicurezza della navigazione e garantire un'efficace gestione della migrazione nel rispetto dei pertinenti obblighi giuridici e in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione 10 .

2.La ricerca e il soccorso dovrebbero essere affrontati in modo più coordinato e il gruppo di contatto europeo per la ricerca e il soccorso dovrebbe migliorare i mezzi di cooperazione e coordinamento tra gli Stati di bandiera e gli Stati costieri e sviluppare migliori prassi per la condivisione tempestiva e completa delle informazioni 11 .

3.L'UE e le autorità degli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione con i paesi terzi prioritari e le organizzazioni internazionali, anche potenziando la cooperazione operativa delle autorità dei paesi terzi con le agenzie dell'UE.

4.La responsabilità di ricerca e soccorso degli Stati membri dovrebbe essere tenuta pienamente in considerazione in tutte le fasi della pianificazione operativa e dell'attuazione delle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. È opportuno stabilire accordi standardizzati e procedure operative standard con le autorità di ricerca e di soccorso degli Stati membri (centro di coordinamento del soccorso in mare), il centro nazionale di coordinamento (CNC) e il centro internazionale di coordinamento e verificarli periodicamente. Dovrebbero essere esaminate anche le possibilità di istituire meccanismi di coordinamento simili tra gli Stati membri e i paesi partner. Inoltre tutti gli operatori delle pattuglie e dei mezzi tecnici che partecipano alla sorveglianza delle frontiere marittime, comprese le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere in mare coordinati da Frontex, dovrebbero ricevere una formazione appropriata, anche in materia di diritti fondamentali, ed essere adeguatamente equipaggiati per eventuali interventi di ricerca e soccorso, anche per quanto riguarda la capacità di agire come coordinatori sul luogo dell'intervento se necessario.

5.Occorre rafforzare la capacità di sostenere gli interventi di ricerca e soccorso, impartendo la formazione necessaria al personale che partecipa alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime a livello nazionale e dell'UE. L'Agenzia dovrebbe effettuare una valutazione delle esigenze e fornire agli Stati membri un maggiore sostegno operativo e tecnico in linea con il suo mandato, compreso il dispiegamento di mezzi, al fine di migliorarne le capacità e contribuire così a salvare vite umane in mare.

6.La capacità di EUROSUR di sostenere le operazioni di ricerca e soccorso e di salvare vite umane in mare in situazioni che possono verificarsi durante le operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere dovrebbe essere pienamente attuata e applicata in conformità del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione 12 .

Elemento 3: "analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne 13 ".

Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe basarsi sull'analisi dei rischi. A livello nazionale e dell'UE dovrebbero essere disponibili analisi dei rischi affidabili, complete e integrate da utilizzare per la pianificazione e il processo decisionale a livello politico, strategico e operativo. L'analisi dei rischi dovrebbe fornire risultati analitici e raccomandazioni per concetti e azioni concrete (legali, tecniche e operative) al fine di attenuare tempestivamente i rischi e le vulnerabilità attuali e potenziali che riguardano l'intero ambito di applicazione della gestione integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE.

Orientamenti strategici

1.Il modello comune europeo di analisi integrata dei rischi, adottato dal consiglio di amministrazione di Frontex 14 , deve essere periodicamente aggiornato e applicato da tutti gli Stati membri a livello nazionale e dell'UE.

2.Al fine di sostenere un'azione concertata dell'UE per migliorare la gestione delle frontiere esterne e mantenere la sicurezza interna, gli Stati membri dovrebbero predisporre la capacità nazionale (organizzativa, amministrativa e tecnica) necessaria per condurre analisi dei rischi, una pianificazione di emergenza e valutazioni delle vulnerabilità unificate. I prodotti e le procedure di analisi dei rischi forniti da Frontex dovrebbero essere integrati nel processo nazionale di elaborazione dell'analisi dei rischi per la gestione integrata delle frontiere, che riguarda tutti e quattro i livelli del modello di controllo dell'accesso.

3.Dovrebbero essere create strutture specializzate per l'analisi dei rischi autorizzate a raccogliere, trattare e compilare i dati pertinenti provenienti da tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione integrata delle frontiere, le quali dovrebbero essere gestite da un numero sufficiente di addetti specializzati e formati.

4.Sebbene debbano sempre essere effettuate valutazioni dei rischi prima e durante le attività operative congiunte coordinate da Frontex, l'Agenzia dovrebbe sviluppare ulteriormente la capacità di mettere a disposizione prodotti su misura di analisi dei rischi che riguardino le minacce emergenti e sostengano i processi di gestione delle crisi.

5.Nel settore dell'analisi dei rischi occorre rafforzare la cooperazione tra gli organi competenti dell'UE e nazionali, come le autorità doganali, in particolare con Frontex, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia dell'UE per l'asilo e la Commissione (compreso l'OLAF, se del caso) e tra di loro, in modo da ottenere un'analisi più completa dei rischi per l'integrità delle frontiere esterne e per la sicurezza interna, anche per quanto riguarda il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Europol e Frontex dovrebbero collaborare strettamente nella preparazione della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità dell'Unione europea (SOCTA dell'UE) 15 e di altre relazioni, dato il valore aggiunto che può apportare l'analisi dei rischi di Frontex nell'individuare e studiare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne. Nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco è stata annunciata la revisione del regolamento (UE) 258/2012 16 . Nell'ottobre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione del regolamento per affrontare meglio la questione dell'importazione, dell'esportazione e del transito di armi da fuoco civili. La proposta di rifusione si concentra tra l'altro sullo sviluppo di una migliore analisi dei rischi mediante lo scambio di informazioni tra le diverse autorità coinvolte nell'importazione, nell'esportazione e nel transito di armi da fuoco civili, componenti essenziali e munizioni. La strategia e il piano d'azione dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025 adottano un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al fenomeno delle droghe a livello nazionale, dell'UE e internazionale, e propongono vigorose misure di riduzione dell'offerta, fra cui aumentare l'individuazione del traffico illecito di grandi quantitativi di droghe e precursori di droga ai punti di ingresso e di uscita dall'UE ed esaminare i collegamenti con altre minacce alla sicurezza.

6.L'Agenzia dovrebbe rafforzare ancor di più le capacità di previsione utilizzando le più ampie fonti disponibili di informazioni necessarie, affidabili e pertinenti.

7.In un contesto più strategico, l'analisi strategica dei rischi elaborata ogni due anni è uno strumento essenziale che dovrebbe consentire all'Agenzia di sviluppare una comprensione a lungo termine dei flussi migratori verso e all'interno dell'UE in termini di tendenze, volumi e rotte. L'analisi contribuirà inoltre a identificare le sfide, tra cui l'utilizzo di documenti di viaggio fraudolenti e contraffatti, alle frontiere esterne e all'interno dello spazio Schengen, nonché nell'ambito dei rimpatri, e quindi a sostenere il processo decisionale politico e lo sviluppo di capacità a lungo termine. Andrebbero identificate anche le sfide relative a fenomeni a bassa probabilità, ma ad alto impatto, come le pandemie e le conseguenti minacce per la salute. L'attuazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe sempre riflettere la più recente analisi disponibile, di cui l'Agenzia e gli Stati membri devono tenere conto rispettivamente nella strategia tecnica e operativa e nelle loro strategie nazionali.

8.Dopo la pubblicazione di ciascuna analisi strategica dei rischi, l'Agenzia dovrebbe avviare una discussione con gli Stati membri e la Commissione sul modo di migliorare la qualità e la funzionalità di questa analisi biennale.

9.Dovrebbe essere istituito un meccanismo formale per lo scambio di informazioni e di intelligence con i paesi terzi, in particolare con i potenziali paesi di origine e i paesi di transito interessati, in conformità del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali. Il meccanismo dovrebbe essere aggiornato e ulteriormente sviluppato dagli Stati membri e da Frontex al fine di migliorare l'analisi dei rischi e le azioni operative più mirate.

Elemento 4: "scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri nei settori contemplati dal presente regolamento, nonché lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, incluso il sostegno coordinato dalla medesima Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 17 ".

Priorità politiche

Le capacità europee e nazionali dovrebbero essere stabilite, utilizzate e sviluppate in modo coordinato e integrato per garantire l'attuazione efficace e unificata di tutti gli aspetti della gestione europea integrata delle frontiere in ogni circostanza e su tutti e quattro i livelli del modello di controllo dell'accesso. La guardia di frontiera e costiera europea, composta dall'Agenzia e dalle autorità di guardia di frontiera e di rimpatrio degli Stati membri, dovrebbe avere la prontezza costante e comprovata per rispondere a tutti i possibili incidenti alle frontiere esterne e a qualsiasi nuovo fenomeno che influisce sul funzionamento del controllo di frontiera e del rimpatrio. Occorre istituire una capacità di reazione rapida e predisporre le capacità necessarie per condurre efficacemente vari tipi di operazioni congiunte in tutte le sezioni delle frontiere esterne. Lo scambio di informazioni, come previsto nel quadro di questo elemento, dovrebbe avvenire in modo tempestivo.

Orientamenti strategici

1.Gli Stati membri dovrebbero istituire un efficace meccanismo di coordinamento nazionale e processi operativi per tutte le funzioni e le attività della guardia di frontiera e costiera europea, al fine di garantire l'efficienza a livello nazionale e un'efficace cooperazione con Frontex. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un punto di contatto nazionale responsabile (24 ore su 24, 7 giorni su 7) per tutte le questioni relative alle attività dell'Agenzia, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Il punto di contatto nazionale dovrebbe rappresentare tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere e nei rimpatri, e dovrebbe essere distinto dal centro nazionale di coordinamento responsabile dello scambio di informazioni in EUROSUR.

2.La conoscenza situazionale, la capacità di reazione e il ruolo del centro nazionale di coordinamento (CNC) dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e integrati in linea con il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione. Ciascuno Stato membro deve disporre di un CNC pienamente funzionante, in linea con l'articolo 21 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

3.Le informazioni raccolte dagli strumenti di sorveglianza, integrate e distribuite successivamente dai CNC, dovrebbero essere utilizzate sia per rafforzare la capacità di reazione in tempo reale (ad esempio le intercettazioni) sia per l'analisi dei rischi.

4.Si dovrebbero utilizzare appieno gli strumenti di scambio di informazioni esistenti e futuri, in particolare EUROSUR. In tale contesto è opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorità nazionali che partecipano alle attività della guardia di frontiera e costiera europea e con la stessa Frontex. La cooperazione e coordinamento dovrebbero essere realizzati nel quadro di EUROSUR, in particolare da ciascun CNC.

5.Gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle possibili minacce alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio, senza che le informazioni siano duplicate. Pertanto è opportuno istituire un meccanismo che garantisca l'interoperabilità dei vari canali di informazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliorare la conoscenza situazionale.

6.Gli Stati membri dovrebbero stanziare le risorse umane e finanziarie e avere la prontezza operativa continua necessarie per adempiere al loro obbligo giuridico di fornire i contributi obbligatori, nonché contributi volontari alle capacità collettive europee coordinate da Frontex, in particolare al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al parco attrezzature tecniche.

7.Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero garantire una crescita graduale del corpo permanente affinché entro il 2027 raggiunga la sua piena capacità di 10 000 funzionari. Personale e capacità di reazione adeguati sono fattori essenziali per rispondere efficacemente alle minacce alla migrazione irregolare e alla sicurezza delle frontiere, al fine di consentire una risposta rapida e una capacità aggiuntiva nelle sezioni di frontiera colpite.

8.L'Agenzia dovrebbe sviluppare un concetto operativo completo che includa almeno il concetto di impiego del corpo permanente, i requisiti in termini di capacità e prestazioni operative rispetto a minacce e ambienti operativi diversi, strutture chiare di comando e gestione, sostegno logistico e meccanismo di controllo della qualità interno, in linea con l'articolo 62, paragrafo 10, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

9.Per aumentare l'efficienza dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione di Frontex dovrebbe adottare e rivedere periodicamente il concetto operativo relativo al corpo permanente. Ciò consentirà di orientare meglio l'attuazione dei compiti operativi e tecnici dell'Agenzia, in particolare per l'avvio di interventi rapidi alle frontiere in situazioni di crisi specifiche, comprese le situazioni di strumentalizzazione, e di garantire che il corpo permanente e le attrezzature possano essere utilizzati in tempo utile in caso di crisi. 

10.Per ricevere sostegno tramite l'impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, qualora necessario, gli Stati membri dovrebbero disporre di una capacità di accoglienza sperimentata.

11.Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero disporre di un'efficace capacità di pianificazione, coordinamento e attuazione per organizzare operazioni, basate sull'analisi dei rischi, alle frontiere esterne e/o nei paesi terzi, alle condizioni stabilite nel regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Il processo di pianificazione basato sull'intelligence dovrebbe essere coordinato e sincronizzato tra l'Agenzia e gli Stati membri, garantendo un uso efficace delle risorse.

12.L'Agenzia dovrebbe sviluppare ulteriormente il concetto di operazioni congiunte, garantendo una flessibilità sufficiente e la capacità di applicare modelli diversi, a seconda dello specifico scenario operativo.

13.Frontex dovrebbe migliorare ulteriormente l'integrazione dei risultati della valutazione delle vulnerabilità nella preparazione, nella pianificazione di emergenza e nella valutazione delle esigenze. In tal modo gli Stati membri avranno la capacità non solo di garantire la sicurezza delle proprie frontiere esterne, ma anche di contribuire al corpo permanente, inclusi i contributi per gli interventi rapidi e il parco attrezzature tecniche. In tale processo l'Agenzia dovrebbe anche tenere conto delle sinergie tra il meccanismo di valutazione Schengen e la valutazione delle vulnerabilità.

14.Lo scambio di informazioni, uno degli elementi fondamentali della cooperazione operativa tra gli Stati membri e tra questi ultimi e Frontex, deve essere effettuato in modo sicuro mediante la rete di comunicazione dedicata, in particolare quando riguarda informazioni classificate fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. Gli Stati membri e Frontex devono sempre adempiere pienamente agli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni, conformemente alle norme di sicurezza stabilite dall'Agenzia.

15.L'Agenzia è tenuta a garantire costantemente il monitoraggio e la conoscenza situazionale e condividere le informazioni in questione con i CNC mediante EUROSUR, in particolare per fornire informazioni in tempo reale sulla zona di frontiera e sulla corrispondente zona pre-frontaliera in relazione alla situazione di crisi.

16.La strategia pluriennale per lo sviluppo e l'acquisizione delle capacità tecniche dell'Agenzia e il relativo piano di attuazione devono costituire uno strumento flessibile per fornire soluzioni a lungo termine che consentano di dotare il corpo permanente di mezzi tecnici, compresa la possibilità di attivare opzioni alternative per le esigenze più critiche (ad esempio la sorveglianza aerea).

17.Il concetto di punti focali dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, concentrandosi sulla necessità di garantire una risposta operativa efficace, in particolare nei punti di crisi alle frontiere esterne e ai valichi di frontiera, includendo un elemento di sviluppo delle capacità.

18.Le norme tecniche sviluppate dall'Agenzia per le attrezzature e per lo scambio di informazioni, inclusa l'interconnessione di sistemi e reti, dovrebbero essere applicate dall'insieme della guardia di frontiera e costiera europea in modo uniforme. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe collaborare a un processo di standardizzazione per garantire l'interoperabilità e la compatibilità delle attrezzature utilizzate con i sistemi di informazione e comunicazione pertinenti e con EUROSUR.

19.Nell'ambito delle rispettive competenze, Frontex e gli Stati membri, assistiti da eu-LISA, dovrebbero sviluppare metodi appropriati (statistiche, profili, scambio di modus operandi) per prevenire l'uso improprio dei canali legali e monitorare la situazione successiva alla liberalizzazione dei visti, anche usando efficacemente gli strumenti pertinenti dei nuovi sistemi d'informazione (VIS, ETIAS, EES ecc.).

Elemento 5: "cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le autorità responsabili del rimpatrio di ciascuno Stato membro, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, inclusa, se del caso, la cooperazione con gli organi nazionali incaricati di tutelare i diritti fondamentali 18 ".

Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere fondata sulla cooperazione. La cooperazione inter-agenzia dovrebbe essere ben consolidata a livello nazionale per garantire un'attuazione completa, intersettoriale, congiunta ed efficace dal punto di vista dei costi della gestione integrata delle frontiere, anche tra gli organi nazionali incaricati di tutelare i diritti fondamentali, come le istituzioni nazionali per i diritti umani, le istituzioni dei difensori civici, i meccanismi nazionali di prevenzione e, se del caso, i meccanismi nazionali di monitoraggio. La ripartizione del lavoro, le strutture di cooperazione, l'uso condiviso delle capacità, i canali di comunicazione e le procedure di lavoro sincronizzate dovrebbero essere ben definiti e consolidati.

Orientamenti strategici

1.La cooperazione inter-agenzia tra tutte le autorità nazionali competenti coinvolte nella gestione delle frontiere dovrebbe avvenire secondo norme e processi chiaramente definiti. Il quadro che disciplina tale cooperazione dovrebbe tenere conto delle specificità istituzionali e amministrative dei rispettivi Stati membri. Dovrebbe essere attuato tramite accordi di cooperazione che stabiliscano modalità di cooperazione e azioni concrete.

2.Tra i principali settori della cooperazione dovrebbero figurare lo scambio efficace di informazioni, l'analisi congiunta dei rischi, le operazioni congiunte e l'uso condiviso delle capacità nazionali ed europee in linea con le loro competenze, la formazione, nonché la protezione e la promozione dei diritti fondamentali in tutte le attività e operazioni di gestione delle frontiere. Per quanto riguarda le frontiere marittime, la creazione di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE), che sarà operativo per il 2024, è importante anche per mantenere la conoscenza del settore marittimo. Il CISE consentirà lo scambio sicuro di informazioni a livello intersettoriale e transfrontaliero tra le varie autorità di sorveglianza marittima degli Stati membri dell'UE e dell'EFTA, come le guardie costiere, le guardie di frontiera, le autorità doganali, le autorità di contrasto in generale, le autorità di controllo della pesca ecc.

3.Ciascuna strategia nazionale dovrebbe istituire un meccanismo centralizzato per garantire un coordinamento efficiente tra l'autorità nazionale incaricata del controllo generale della gestione integrata delle frontiere e tutte le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e i loro omologhi in altri Stati membri.

La cooperazione operativa bilaterale, regionale e multilaterale tra gli Stati membri dovrebbe essere ulteriormente sviluppata laddove compatibile con i compiti dell'Agenzia. Il sostegno dell'Agenzia e le capacità e gli strumenti comuni europei (ad esempio EUROSUR) dovrebbero essere pienamente utilizzati.

4.Il controllo doganale non fa parte dell'acquis di Schengen e non tutti i paesi associati Schengen sono membri dell'unione doganale. Pertanto esso non rientra direttamente nel concetto di EIBM. Tuttavia i servizi doganali nel campo della sicurezza interna e le altre autorità che operano alle frontiere esterne sono coinvolti nella gestione europea integrata delle frontiere attraverso l'elemento di cooperazione inter-agenzia. La cooperazione tra le guardie di frontiera e le autorità doganali, in quanto partner strategici, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata a tutti i livelli per assicurare una migliore integrazione del controllo delle persone e delle merci, così da garantire la sicurezza e la scorrevolezza dell'attraversamento delle frontiere. In concreto, ciò significa che dovrebbe essere istituito un chiaro quadro giuridico per la cooperazione tra le guardie di frontiera e le autorità doganali, che preveda una ripartizione del lavoro ben definita, strutture di cooperazione funzionali e un ambiente tecnico interoperabile e che garantisca una cooperazione stretta e pratica a tutti i livelli.

5.La cooperazione tra le autorità di contrasto a sostegno della gestione delle frontiere e della lotta alla criminalità transfrontaliera dovrebbe essere ulteriormente sviluppata a livello nazionale. In tal modo si garantirà un migliore coordinamento e un uso efficace ed economicamente efficiente delle informazioni, delle capacità e dei sistemi, necessario per prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera, il terrorismo e l'immigrazione irregolare e per contribuire a salvare le vite dei migranti. La cooperazione dovrebbe fondarsi su una chiara base giuridica, costituita da accordi o intese di cooperazione e procedure operative standard. I compiti di controllo di frontiera dovrebbero sempre essere svolti dall'autorità nazionale competente.

6.La cooperazione dovrebbe inoltre essere agevolata e sviluppata nell'ambito della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) 19 , la quale rappresenta uno strumento permanente e un quadro solido che riunisce le autorità di contrasto degli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE e un'ampia gamma di partner multidisciplinari per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità.

Elemento 6: "cooperazione tra le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione nei settori contemplati dal regolamento [sulla guardia di frontiera e costiera europea], anche tramite lo scambio regolare di informazioni 20 ".

Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere fondata sulla cooperazione. Occorre consolidare la cooperazione inter-agenzia della guardia di frontiera e costiera europea con altri portatori di interessi europei così da attuare la gestione europea integrata delle frontiere in modo completo, intersettoriale, congiunto ed efficace dal punto di vista dei costi.

Orientamenti strategici

1.Per cominciare, la cooperazione inter-agenzia a livello dell'UE deve essere resa operativa con l'adozione di accordi di cooperazione, in particolare accordi di lavoro conclusi da Frontex con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'UE di cui all'articolo 68 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. I principali settori della cooperazione sono connessi allo scambio efficace di informazioni, all'analisi congiunta dei rischi, alle operazioni congiunte e all'uso condiviso delle capacità nazionali ed europee nell'ambito delle loro competenze. Il concetto di operazioni multifunzionali, basate sull'analisi dei rischi, a livello dell'UE dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, nel pieno rispetto dei compiti e delle responsabilità fondamentali dei soggetti dell'UE coinvolti in tali operazioni.

2.A livello dell'UE dovrebbe essere sfruttato operativamente il pieno potenziale degli strumenti esistenti e futuri per lo scambio di informazioni, in particolare EUROSUR. La raccolta di informazioni da parte dei servizi EUROSUR per la fusione dei dati dovrebbe essere ulteriormente sviluppata mediante l'applicazione di accordi di lavoro tra Frontex e le rispettive istituzioni, organi e organismi dell'UE, al fine di fornire agli Stati membri e a Frontex servizi di informazione relativi alla gestione europea integrata delle frontiere che presentino un valore aggiunto.

3.La cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per aumentare la conoscenza della situazione marittima e la capacità di reazione e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti a livello nazionale e dell'UE. Dovrebbe essere applicato su larga scala il manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, per promuovere un'attuazione armonizzata della cooperazione a livello nazionale e dell'UE 21 .

4.L'interoperabilità tra i sistemi d'informazione pertinenti dell'UE (EES, ETIAS, SIS, VIS, Eurodac ed ECRIS-TCN) dovrebbe essere attuata tempestivamente e, se necessario, sviluppata ulteriormente per garantire un uso più efficace dei vari strumenti. Quattro nuovi componenti dell'interoperabilità, ossia il portale di ricerca europeo (ESP), il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), l'archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID), integreranno l'architettura dei sistemi per sostenere i loro obiettivi, garantendo al contempo la corretta identificazione delle persone, contrastando le frodi di identità e razionalizzando le condizioni di accesso per le autorità designate.

5.Dovrebbe essere applicato, laddove pertinente, il concetto di punti di crisi (hotspot), comprese le procedure operative standard. Tutte le agenzie competenti (Frontex, Agenzia dell'UE per l'asilo, Europol e FRA) dovrebbero essere costantemente pronte a sostenere i punti di crisi in linea con il concetto adottato 22 . Gli Stati membri dovrebbero disporre della prontezza giuridica e operativa necessaria per ospitare o sostenere i punti di crisi europei. Nei casi in cui le squadre di sostegno per la gestione della migrazione possono essere istituite e siano istituite in conformità dell'articolo 40 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, la Commissione coordinerà tali squadre come previsto dal regolamento.

6.Il coordinamento e la cooperazione tra Europol, Eurojust, Frontex e le autorità nazionali competenti, nel quadro di EMPACT, la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità 23 , dovrebbero essere rafforzati in tutte le fasi del processo. La cooperazione tra Frontex ed Europol dovrebbe mirare ad agevolare l'identificazione delle persone sospettate di criminalità transfrontaliera, nel pieno rispetto delle norme che definiscono i compiti delle due agenzie e della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

7.La partecipazione attiva di Frontex e delle autorità nazionali preposte al controllo di frontiera dovrebbe concentrarsi principalmente sui settori strategici prioritari direttamente collegati alle frontiere esterne e ai compiti di controllo di frontiera, conformandosi sempre ai rispettivi mandati e alla rispettiva normativa vigente. 

8.Frontex dovrebbe cooperare con la Commissione (incluso l'OLAF), in particolare per fornire consulenza in merito allo sviluppo di azioni di gestione delle frontiere nei paesi terzi e, laddove pertinente, con gli Stati membri e il servizio europeo per l'azione esterna in attività relative al settore doganale, comprese la gestione del rischio e la lotta alle frodi, qualora tali attività si completino a vicenda.

Elemento 7: "cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e/o di transito dell'immigrazione illegale 24 ".

Priorità politiche

Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero cooperare con i paesi terzi ai fini della gestione europea integrata delle frontiere e della politica dell'UE in materia di migrazione. La cooperazione pratica nel settore della gestione europea integrata delle frontiere con i paesi terzi, a livello nazionale e dell'UE, dovrebbe essere in linea con la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e rispettare il diritto dell'UE, compresi i diritti fondamentali e il principio di non respingimento, al fine di impedire e contrastare l'immigrazione illegale, rendere effettivi i rimpatri, prevenire la criminalità transfrontaliera e facilitare i viaggi legittimi.

La cooperazione con i paesi terzi per promuovere la gestione europea integrata delle frontiere ha soprattutto lo scopo di rafforzare le capacità strategiche, operative e di cooperazione dei paesi terzi nei settori del controllo di frontiera, dell'analisi dei rischi, del rimpatrio e della riammissione, tenendo conto delle relazioni generali dell'UE con ciascuno di essi. In questa prospettiva la promozione dei valori e delle norme europei nei paesi terzi è fondamentale. È opportuno dare priorità ai paesi del vicinato, nonché ai paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare. La capacità e la volontà di questi paesi di prevenire la migrazione irregolare, mantenere una gestione efficace delle frontiere e controllare i flussi migratori verso l'UE è essenziale per affrontare la questione della migrazione in modo efficace. Ciò contribuisce allo sviluppo di partenariati in materia di migrazione reciproci e globali con i paesi di origine e di transito.

Orientamenti strategici

1.La cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe basarsi su accordi e/o intese e deve essere pienamente in linea con il diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il rispetto dei diritti fondamentali e il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento. Detti accordi (compresi gli accordi sullo status e gli accordi di lavoro) dovrebbero identificare le autorità competenti, le strutture di cooperazione e l'ambito della cooperazione, e stabilire norme sulla ripartizione delle responsabilità.

2.È incoraggiata la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi, laddove tale cooperazione sia compatibile con il mandato e il funzionamento di Frontex e con il conseguimento dei suoi obiettivi, nonché con le relazioni generali dell'UE con tali paesi.

3.Lo scambio di informazioni, in particolare su EUROSUR, tra gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbe avvenire nel quadro di accordi o intese bilaterali o multilaterali. A questo scopo gli Stati membri dovrebbero seguire la raccomandazione della Commissione sulle disposizioni tipo per lo scambio di informazioni nel quadro di EUROSUR, adottata conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea 25 .

4.Al fine di migliorare la trasparenza Frontex dovrebbe sempre elaborare, sulla base delle informazioni ottenute in particolare dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell'UE, una sintesi della cooperazione operativa esistente con i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere e dei rimpatri a livello dell'Unione, in linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'Agenzia.

5.Nello stabilire specifici quadri situazionali con parti terze ad EUROSUR, gli Stati membri e Frontex dovrebbero rispettare e promuovere le norme tecniche e operative per lo scambio di informazioni elaborate da Frontex.

6.Le attività operative di Frontex nei paesi terzi devono essere pianificate e attuate in conformità degli accordi sullo status conclusi tra l'UE e il paese terzo interessato e/o in linea con gli accordi di lavoro conclusi da Frontex e dalle autorità competenti del paese terzo. Sia gli accordi sullo status che gli accordi di lavoro dovrebbero basarsi sui rispettivi modelli adottati dalla Commissione 26 .

7.La cooperazione con i paesi terzi deve rispettare il diritto dell'UE e il diritto internazionale, tra cui norme e standard che fanno parte del diritto dell'UE, anche quando avviene al di fuori del territorio dell'Unione europea. Lo scambio di dati personali con i paesi terzi deve essere conforme agli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

8.La cooperazione multilaterale e regionale con i paesi terzi dovrebbe essere rafforzata. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri dovrebbero fungere da punti di contatto per lo scambio di informazioni con i paesi vicini e altri paesi interessati.

9.In linea con il Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti 27 , dovrebbe essere rafforzata la cooperazione con i principali paesi terzi per prevenire e combattere il traffico di migranti, anche attraverso l'avvio di partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti 28 . La cooperazione è sostenuta dalle agenzie dell'UE, in particolare Frontex, Europol, Eurojust e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), in linea con i loro mandati, nonché dalla cooperazione operativa sostenuta con l'assistenza finanziaria dell'UE.

10.Laddove presentino un potenziale per contribuire a diverse funzioni relative alla gestione integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE, le reti di funzionari di collegamento dovrebbero essere coordinate in modo efficace e ricevere un adeguato sostegno dall'Agenzia per massimizzare le capacità operative e l'efficacia. I canali e le forme di cooperazione e comunicazione dovrebbero essere chiari a tutti i livelli. Dovrebbe essere istituita una capacità costante e flessibile per impiegare funzionari di collegamento con competenze pertinenti o squadre di esperti in luoghi diversi in presenza di esigenze operative. Frontex dovrebbe disporre di un quadro situazionale completo dei diversi tipi di funzionari di collegamento europei (funzionari di collegamento di Frontex, funzionari di collegamento europei per la migrazione, funzionari di collegamento europei per il rimpatrio, funzionari di collegamento di altre agenzie) e dei funzionari di collegamento nazionali incaricati dell'immigrazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e da altri organi europei competenti. Le informazioni raccolte dovrebbero arricchire l'analisi dei rischi e la conoscenza situazionale e a livello nazionale e dell'UE, compreso il quadro di intelligence pre-frontaliera. I funzionari di collegamento di Frontex dovrebbero inoltre scambiare tutte le informazioni pertinenti con la delegazione dell'UE nel loro paese di impiego nel quadro del coordinamento generale della politica dell'UE in tale paese. Si dovrebbe ricorrere appieno alla rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali funzionari nei paesi terzi. 

11.L'UE dovrebbe coordinare e monitorare lo sviluppo delle capacità relative alla gestione integrata delle frontiere, le visite di lavoro nei paesi terzi, la consulenza tecnica, la formazione o il sostegno con attrezzature tecniche. Frontex dovrebbe continuare ad attuare progetti e programmi di rafforzamento delle capacità finanziati dall'UE relativi alla gestione integrata delle frontiere nei paesi candidati all'UE e in altri paesi terzi prioritari e a informare la Commissione al riguardo, in particolare laddove tali progetti e programmi hanno lo scopo di rafforzare le capacità dei paesi terzi nei settori del controllo di frontiera, dell'analisi dei rischi, del rimpatrio 29 e della riammissione. Frontex dovrebbe inoltre collaborare strettamente con i partner esecutivi della Commissione per fornire consulenza durante l'attuazione delle azioni di gestione delle frontiere nei paesi limitrofi e in altri paesi terzi prioritari; i partner esecutivi della Commissione sono invitati a consultarsi con l'Agenzia su questi temi durante l'intero progetto. I progetti condotti dagli Stati membri dovrebbero essere attuati in stretta collaborazione con Frontex, le cui competenze dovrebbero essere sfruttate appieno in tutte le fasi dei progetti. L'Agenzia dovrebbe inoltre elaborare una sintesi completa delle visite di lavoro e dei progetti di sviluppo delle capacità, in corso e pianificati, relativi alla gestione integrata delle frontiere nei paesi terzi.

12.Occorre sviluppare ulteriormente la cooperazione e la complementarità tra le missioni civili della politica di sicurezza e di difesa comune che comprendono una componente di gestione delle frontiere e Frontex, per assicurare la conoscenza situazionale e sostenere l'analisi dei rischi e la promozione delle norme in materia di EIBM, adottando al contempo misure per evitare sovrapposizioni di attività. Occorre garantire lo scambio di informazioni e il coordinamento regolari per quanto riguarda i finanziamenti forniti da tutti gli attori coinvolti, come la Commissione, Frontex, il servizio europeo per l'azione esterna e gli attori civili della PSDC sul campo.

Elemento 8: "misure tecniche e operative nello spazio Schengen che sono connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare la migrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera 30 ".

Priorità politiche

La continuità operativa e l'interoperabilità tra il controllo delle frontiere esterne e le misure tecniche e operative all'interno dello spazio Schengen dovrebbero essere ben consolidate per garantire un contrasto efficace dei movimenti secondari non autorizzati, della migrazione irregolare e della connessa criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne.

È opportuno predisporre una capacità nazionale (preparazione) per intensificare i controlli di polizia relativi alla migrazione irregolare all'interno del territorio, anche nelle zone di frontiera interne, con il sostegno di altre misure alternative di cui dispongono gli Stati membri, limitando così al massimo la necessità di ripristinare i controlli alle frontiere interne.

Orientamenti strategici

1.Come punto di partenza, a livello sia nazionale che dell'UE, è necessario disporre di un quadro situazionale completo e di un'analisi dei rischi sugli arrivi irregolari e sui movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'UE, come base per l'adozione di misure mirate e proporzionate. Frontex elabora un quadro situazionale europeo con il pieno sostegno degli Stati membri e in collaborazione con altre agenzie dell'UE competenti. EUROSUR dovrebbe fungere da piattaforma principale per tale funzione, insieme ad altri sistemi di raccolta dei dati efficaci e unificati. Occorre rafforzare ulteriormente la cooperazione, come quella tra Frontex, Europol e l'EUAA per l'elaborazione di relazioni periodiche, e il coordinamento, compresa l'analisi congiunta dei rischi, le prassi operative e lo scambio agevole di informazioni tra le guardie di frontiera e le altre autorità che operano alle frontiere esterne, in linea con i loro rispettivi mandati e nel pieno rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati, tra cui i CNC, le autorità che operano nello spazio Schengen e i centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) e altri centri competenti. Tutte le autorità responsabili autorizzate ad accedere ai diversi sistemi d'informazione a livello dell'UE dovrebbero poter utilizzare efficacemente tali sistemi.

2.La cooperazione operativa tra le operazioni congiunte coordinate da Frontex e i CCPD competenti dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e consolidata.

3.Dovrebbe essere istituita una capacità sufficiente a livello nazionale per intensificare i controlli di polizia relativi all'immigrazione irregolare su tutto il territorio e per effettuare controlli di polizia e controlli dell'immigrazione sulle strade di trasporto principali, comprese le zone di confine, sulla base di un'analisi dei rischi.

Elemento 9: "rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro 31 ".

Priorità politiche

L'attuazione efficace dei rimpatri dei cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio dovrebbe garantire che tutti coloro che non hanno il diritto di rimanere nell'UE lascino effettivamente il suo territorio. La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe inoltre garantire che la procedura di rimpatrio sia effettuata da esperti adeguatamente formati, in modo umano, dignitoso e sostenibile, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei rimpatriandi, in particolare del principio di non respingimento, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché il diritto internazionale e dell'UE.

Dovrebbe essere istituita una capacità amministrativa, tecnica e operativa a livello nazionale e dell'UE per attuare i processi di rimpatrio, compresi i rimpatri forzati e volontari, in modo efficace e unificato, contribuendo allo sviluppo di un sistema comune dell'UE per i rimpatri, come previsto dal patto sulla migrazione e l'asilo 32 . La creazione di strutture più forti all'interno dell'UE deve essere integrata con una cooperazione più efficace con i paesi terzi, anche seguendo la direzione e attuando le azioni stabilite nella strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione 33 dell'aprile 2021, che promuove il rimpatrio volontario e la reintegrazione efficace come parte integrante del sistema di rimpatrio.

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il sostegno operativo, tecnico e pratico che Frontex può fornire nel campo del rimpatrio, in particolare avvalendosi dell'applicazione di Frontex per il rimpatrio (FAR) per i voli di linea e charter, dello strumento digitale del sistema di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS), dei servizi congiunti di reintegrazione predisposti da Frontex e del sostegno di Frontex nell'ambito della consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione.

Orientamenti strategici

1.La capacità e il ruolo di Frontex, come braccio operativo per sostenere gli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, dovrebbero essere ulteriormente rafforzati nella pratica, aumentando al contempo il ricorso degli Stati membri ai servizi di Frontex.

2.La capacità degli Stati membri di effettuare unilateralmente o congiuntamente il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dovrebbe essere rafforzata sviluppando un sistema nazionale digitale di rimpatrio integrato e coordinato basato sul modello del sistema di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) elaborato dall'Agenzia per lo scambio di dati, e compatibile con la politica europea di rimpatrio. Occorre affrontare le continue difficoltà di integrazione e interoperabilità dovute alle diverse tecnologie utilizzate dai sistemi nazionali di rimpatrio, creando al contempo collegamenti con gli strumenti digitali a livello dell'UE.

3.L'applicazione di gestione della migrazione irregolare (IRMA) dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per migliorare la raccolta di dati sulle operazioni di rimpatrio e riammissione. Ciò agevolerà la pianificazione, lo scambio di informazioni operative pertinenti, l'organizzazione e l'attuazione delle attività di rimpatrio, riammissione e reintegrazione da parte degli Stati membri, e consentirà a Frontex di assumere un ruolo più proattivo nel sostenere la pianificazione e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, comprese l'assistenza pre-rimpatrio e la reintegrazione.

4.L'applicazione di gestione della migrazione irregolare (IRMA) di Frontex dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per essere interoperabile con i sistemi informatici di rimpatrio degli Stati membri e con altri strumenti informatici pertinenti per l'attuazione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

5.Tutti i portatori di interessi (Commissione, Frontex, Stati membri) dovrebbero adoperarsi per migliorare la raccolta dei dati relativi al rimpatrio, alla reintegrazione e alla riammissione e per elaborare dati analitici, analisi e conoscenze situazionali adeguati per quanto riguarda il funzionamento del rimpatrio e consentire una pianificazione proattiva del rimpatrio e della riammissione.

6.Gli Stati membri dovrebbero investire in strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione, garantendo che sia fornita consulenza in tutte le fasi della procedura di rimpatrio e che i consulenti siano adeguatamente formati. La consulenza, in linea con il quadro dell'UE per la consulenza in materia di rimpatrio, dovrebbe essere disponibile durante le procedure di rimpatrio volontario e forzato (anche in detenzione), al fine di incoraggiare e organizzare le operazioni di rimpatrio. Frontex ha elaborato un piano di lavoro per sostenere gli Stati membri nell'ambito della consulenza per il rimpatrio e la reintegrazione, che deve essere attuato in stretta collaborazione con gli Stati membri.

7.La promozione e l'aumento del ricorso al rimpatrio volontario e alla reintegrazione sono parte integrante di un sistema comune dell'UE per i rimpatri, conformemente alla strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione 34 . Il sostegno alla reintegrazione incoraggerà la cooperazione dei rimpatriati e promuoverà anche la cooperazione con i paesi terzi, favorendo la partecipazione di questi ultimi al rimpatrio, alla riammissione e alla reintegrazione dei loro cittadini.

8.Frontex ha predisposto servizi congiunti di reintegrazione che forniscono servizi comuni di rimpatrio e reintegrazione agli Stati membri. Il numero di paesi interessati da tali servizi dovrebbe essere ampliato per soddisfare le esigenze degli Stati membri, i quali dovrebbero ricorrere appieno ai servizi e renderli disponibili sia a chi rimpatria in modo volontario, sia a chi è soggetto a rimpatrio forzato. Si dovrebbero creare sinergie e continuità tra i servizi di reintegrazione forniti dai servizi congiunti di reintegrazione predisposti da Frontex e, laddove disponibili, le strutture e i meccanismi nazionali dei paesi terzi interessati.

9.Gli Stati membri dovrebbero disporre della piena capacità di contribuire alle operazioni di rimpatrio europee coordinate o organizzate da Frontex, anche nel settore del monitoraggio dei rimpatri. Gli Stati membri e Frontex dovrebbero sviluppare ulteriormente la loro capacità di monitorare tutte le operazioni di rimpatrio.

10.Gli Stati membri devono garantire una capacità sufficiente per raccogliere dati sul rischio di fuga ed elaborare analisi dei rischi per l'applicazione del trattenimento e delle misure alternative a quest'ultimo, al fine di ridurre i movimenti secondari e sviluppare capacità tecniche per il trattenimento e le misure alternative. Le condizioni di trattenimento dovrebbero essere conformi con il diritto internazionale e dell'UE. Al fine di agevolare e accelerare la procedura di rimpatrio, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire il riconoscimento delle rispettive decisioni di rimpatrio 35 .

11.Anche sulla base del documento politico Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci adottato dalla Commissione il 24 gennaio 2023 36 , tutti i portatori di interessi dovrebbero avvalersi pienamente del coordinatore per i rimpatri e della rete ad alto livello per i rimpatri al fine di favorire e promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri, la Commissione e Frontex.

12.Il sistema d'informazione Schengen rinnovato conterrà segnalazioni di cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio, che costituiranno un nuovo importante strumento a disposizione degli Stati membri per monitorare e applicare tali decisioni, aprendo la strada a un'ulteriore cooperazione, anche in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, e per scoraggiare i movimenti secondari irregolari all'interno dello spazio Schengen. Gli Stati membri dovrebbero garantire una corretta attuazione di tale misura, in linea con la raccomandazione della Commissione.

Elemento 10: "uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala 37 ".

Priorità politiche

La gestione europea integrata delle frontiere, in particolare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, dovrebbe essere sostenuta da soluzioni e sistemi tecnici europei avanzati, mobili e interoperabili, compatibili con i sistemi d'informazione dell'UE su larga scala, in modo da garantire un controllo di frontiera più efficiente e affidabile. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere in grado di utilizzare al meglio le tecnologie avanzate, compresi i meccanismi di protezione dei dati.

Orientamenti strategici

1.La qualità delle informazioni utilizzate per le verifiche di frontiera nei sistemi esistenti dovrebbe essere migliorata adottando misure pratiche per garantire l'accuratezza dei dati, anche attraverso la loro valutazione periodica e l'attuazione di tecnologie avanzate.

2.Come indicato nell'orientamento strategico 5 per l'elemento sulla cooperazione a livello dell'UE, dovrebbe essere garantita l'interoperabilità dei sistemi d'informazione su larga scala esistenti e di quelli nuovi (EES, VIS, ETIAS, sistema d'informazione Schengen rinnovato), in particolare la piena e completa attuazione dei sistemi recentemente rinnovati.

3.Lo sviluppo, l'aggiornamento e il funzionamento delle componenti centrali dei sistemi d'informazione su larga scala è l'obiettivo principale di eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4.Il potenziale delle nuove soluzioni tecniche intelligenti (ad esempio le verifiche di frontiera automatizzate/i cancelli ABC) e l'interoperabilità dei diversi sistemi d'informazione relativi alle frontiere e alla sicurezza (ad esempio FADO e il sistema documentale della biblioteca elettronica Frontex-Interpol) dovrebbero essere utilizzati per migliorare la sicurezza dei cittadini, agevolare le verifiche di frontiera e l'attraversamento delle frontiere esterne e combattere la criminalità transfrontaliera e il terrorismo, in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei cittadini di paesi terzi.

5.Si dovrebbe sfruttare appieno il potenziale della tecnologia moderna per aumentare le capacità europee di sorveglianza e reazione alle frontiere esterne. L'uso delle capacità europee di sorveglianza (ad esempio i servizi satellitari) dovrebbe essere ulteriormente sviluppato per istituire un quadro situazione completo.

6.Occorre sviluppare ulteriormente la capacità di sorveglianza dei sistemi di sorveglianza tecnici integrati, interoperabili e adattabili (fissi e mobili) utilizzati alle frontiere marittime e terrestri, così come le soluzioni tecniche e i processi di lavoro impiegati nei diversi centri operativi (CNC, centri di coordinamento dei soccorsi e centri locali di coordinamento) e nelle unità mobili.

7.Nel contribuire a raggiungere un'autonomia europea nelle tecnologie critiche 38 , la guardia di frontiera e costiera europea deve garantire che la sua pianificazione dello sviluppo delle capacità tenga conto dell'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle tecnologie critiche dei paesi terzi, anche utilizzando i risultati della ricerca e dell'innovazione europea sulla gestione delle frontiere.

8.Il trattamento dei dati personali mediante le nuove tecnologie deve essere conforme agli obblighi della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda l'utilizzo di tecnologie avanzate per la sicurezza dei dati personali. La Commissione, in collaborazione con eu-LISA, dovrebbe sviluppare un piano d'azione e soluzioni tecniche per aiutare gli Stati membri a gestire e a trattare grandi quantità di dati con l'aiuto di tecnologie nuove e avanzate.

Elemento 11: "un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen, la valutazione delle vulnerabilità ed eventuali meccanismi nazionali, per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere 39 ".

Priorità politiche

Dovrebbe essere istituito un sistema europeo completo di controllo della qualità per garantire una conoscenza costante dell'attuazione e della qualità della gestione europea integrata delle frontiere a livello strategico e operativo. I risultati del controllo della qualità dovrebbero fungere da base per l'ulteriore sviluppo delle funzioni e dei sistemi nazionali ed europei.

Orientamenti strategici

1.Occorre rendere pienamente operativo un meccanismo europeo di controllo della qualità, costituito in particolare dal meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen, dalle valutazioni di vulnerabilità effettuate da Frontex e dai meccanismi nazionali di controllo della qualità. In questo contesto Frontex dovrebbe sviluppare capacità tecniche per effettuare valutazioni e controlli di conformità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, al fine di garantire la conformità delle caratteristiche di sicurezza con le norme stabilite a livello europeo.

2.Sulla base dello scambio regolare di informazioni occorre massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen al fine di migliorare la conoscenza situazionale del funzionamento dello spazio Schengen. Ciò dovrebbe evitare, per quanto possibile, una duplicazione degli sforzi da parte degli Stati membri e garantire un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell'UE a sostegno della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri.

3.I risultati del meccanismo di controllo della qualità dovrebbero essere utilizzati per lo sviluppo del sistema nazionale di gestione delle frontiere e la definizione delle priorità di utilizzo degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE (ad esempio il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), i programmi nazionali od occasionalmente le strutture tematiche nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) del Fondo per la gestione integrata delle frontiere), in particolare all'atto di valutare eventuali altri finanziamenti forniti dalla Commissione.

4.Gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo nazionale di controllo della qualità ("valutazione Schengen" nazionale) che riguardi tutte le parti e le funzioni del sistema nazionale di gestione integrata delle frontiere e comprenda tutte le autorità coinvolte in tale gestione.

5.Gli Stati membri, in linea con gli obblighi previsti rispettivamente dal regolamento sulle valutazioni Schengen 40 e dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, devono partecipare attivamente alle visite di valutazione Schengen coordinate dalla Commissione e fornire dati tempestivi e di alta qualità per le valutazioni delle vulnerabilità condotte da Frontex.

6.In linea con il regolamento in materia, le valutazioni Schengen dovrebbero riguardare le attività operative di tutta la guardia di frontiera e costiera europea, comprese quelle svolte dall'Agenzia all'interno degli Stati membri.

Elemento 12: "meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'Unione 41 ".

Priorità politiche

L'efficace attuazione della strategia per l'EIBM sarà realizzata con il sostegno di appositi finanziamenti dell'UE, in particolare dello strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e dell'AMIF. I fondi dell'UE sosterranno le azioni di gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE, in linea con le disposizioni giuridiche di ciascuno di essi. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le loro priorità di finanziamento in modo da garantire che siano coperti tutti gli elementi della gestione integrata delle frontiere europee derivanti dalla giurisdizione dell'UE e definiti dal diritto dell'UE, con l'obiettivo di fornire il massimo valore aggiunto per l'UE. Gli elementi della gestione europea integrata delle frontiere disciplinati dal diritto nazionale dovrebbero essere preferibilmente coperti da risorse nazionali.

Le attività di Frontex sono sostenute dal bilancio dedicato dell'Agenzia nell'ambito del bilancio generale dell'UE. L'Agenzia può inoltre beneficiare dei finanziamenti dell'UE per progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, in conformità del suo mandato e delle disposizioni degli strumenti di finanziamento pertinenti (lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III)) a sostegno dell'attuazione della dimensione esterna della politica migratoria dell'UE.

Orientamenti strategici

1.L'utilizzo degli strumenti di finanziamento dell'UE (ad esempio i programmi nazionali nell'ambito del BMVI) dovrebbe essere allineato alle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, ai piani d'azione e alla pianificazione delle capacità. Dovrebbero essere stabilite priorità nazionali chiare e ben dettagliate (ad esempio EUROSUR, sviluppo delle capacità) sulla base delle priorità dell'UE, massimizzando la complementarità e il valore aggiunto dei fondi dell'UE.

2.I risultati del meccanismo di valutazione Schengen e della valutazione delle vulnerabilità dovrebbero essere presi in considerazione per definire le priorità di utilizzo dei fondi dell'UE a livello nazionale.

3.Una stretta collaborazione tra la Commissione e Frontex dovrebbe garantire sinergie tra le attività di Frontex e le azioni finanziate da altri strumenti di finanziamento dell'UE ed evitare il doppio finanziamento.

4.I finanziamenti dedicati dell'UE nell'ambito delle azioni specifiche del BMVI dovrebbero sostenere gli Stati membri nell'acquisizione delle attrezzature necessarie per metterle a disposizione di Frontex in conformità dell'articolo 64, paragrafo 14, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Ciò consoliderà la capacità dell'Agenzia di sostenere gli Stati membri che necessitano di assistenza.

Elemento 13: "diritti fondamentali 42 ".

Priorità politiche

Il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali sono al centro della gestione europea integrata delle frontiere. Nell'attuare tale gestione la guardia di frontiera e costiera europea deve garantire la protezione dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti come obbligo giuridico generale in conformità del suo mandato.

Le azioni dei soggetti nazionali e dell'UE nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbero essere svolte nel pieno rispetto del diritto dell'UE, compresi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto internazionale pertinente. Quest'ultimo comprende la convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 28 luglio 1951 e il suo protocollo del 1967 nonché la convenzione sui diritti del fanciullo. Devono essere pienamente rispettati anche gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

Nella proposta di regolamento relativo agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi 43 la Commissione ha proposto che ogni Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio indipendente teso a garantire che siano rispettati i diritti fondamentali in relazione agli accertamenti alle frontiere esterne e che tutti i relativi casi di presunta violazione siano oggetto di indagini adeguate. Il meccanismo di monitoraggio si inserirebbe nel quadro di governance e monitoraggio della situazione migratoria previsto dalla proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione 44 .

Orientamenti strategici

1.La strategia in materia di diritti fondamentali 45 e il relativo piano d'azione 46 adottato dal consiglio di amministrazione di Frontex dovrebbero essere rigorosamente osservati nell'ambito di tutte le attività della guardia di frontiera e costiera europea a livello nazionale e dell'UE. A livello nazionale ciò può essere ottenuto attraverso lo sviluppo di una strategia e di un piano d'azione nazionali su misura in materia di diritti fondamentali oppure attraverso la loro completa inclusione nella strategia nazionale per l'EIBM.

2.Frontex e gli Stati membri dovrebbero promuovere una cultura dell'EIBM caratterizzata dall'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento, dal pieno rispetto dei diritti fondamentali e dalla protezione e dalla promozione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, rispetto reciproco, trasparenza e buona amministrazione e cooperazione reciproca. Poiché il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento orizzontale o trasversale della gestione europea integrata delle frontiere, Frontex e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero integrare le garanzie sui diritti fondamentali in tutte le loro attività, comprese le attività operative, le analisi e le valutazioni dei rischi, le attività di pianificazione, le attività di rimpatrio, la formazione e lo sviluppo, nonché nell'ambito della cooperazione e degli impegni con i partner esterni. Inoltre Frontex e gli Stati membri dovrebbero agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali durante l'intero ciclo operativo di tutte le attività di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

3.È opportuno prestare particolare attenzione ai diritti e alle esigenze delle persone o dei gruppi vulnerabili e delle persone in situazioni di vulnerabilità, tra cui i minori e in particolare i minori non accompagnati. Si dovrebbe porre l'accento sullo sviluppo di capacità di identificazione tempestiva, di sostegno, di mediazione culturale, di interpretazione e di rinvio adeguato a meccanismi di ricorso o di protezione, se del caso. Per quanto riguarda i minori, in qualsiasi processo decisionale che li riguardi Frontex e gli Stati membri dovrebbero sempre rispettare il loro interesse superiore come considerazione primaria. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e sostenere operativamente un meccanismo nazionale di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla gestione delle frontiere e ai rimpatri. Il meccanismo dovrebbe essere dotato delle risorse e delle capacità necessarie per fornire consulenza in materia di conformità dei diritti fondamentali, condurre indagini su presunte violazioni, tenere corsi di formazione sui diritti fondamentali, supervisionare o contribuire ai meccanismi di ricorso esistenti (come i meccanismi di segnalazione degli incidenti o di reclamo) e garantire la conformità operativa generale delle attività con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il diritto dell'UE e quello internazionale, compresi i diritti fondamentali. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere incoraggiate a designare punti focali per i diritti fondamentali all'interno di tutti i dipartimenti per garantire un buon livello di efficienza, coordinamento e razionalizzazione della consulenza, della formazione e del controllo in materia di diritti fondamentali.

4.Gli osservatori dei diritti fondamentali devono essere attivamente coinvolti nella protezione e nella promozione del rispetto dei diritti fondamentali come elemento essenziale di tutte le attività della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di ciascun elemento della gestione europea integrata delle frontiere. Gli osservatori dovrebbero avere accesso alle zone operative allo stesso modo di tutto il personale impiegato. Tutti gli osservatori dovrebbero essere disponibili a fornire proattivamente consulenze, riscontri e sostegno nello sforzo congiunto della guardia di frontiera e costiera europea volto a sostenere il rispetto del diritto dell'UE e internazionale, compresi i diritti fondamentali.

5.I diritti fondamentali dovrebbero essere una parte essenziale del programma di formazione a livello nazionale e dell'UE per tutte le persone che partecipano al controllo di frontiera o alle attività di rimpatrio. Tali misure di formazione dovrebbero essere incentrate più specificamente sulla protezione delle persone vulnerabili, compresi i minori e i minori non accompagnati.

6.Nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen riveduto si dovrebbe prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Elemento 14: "istruzione e formazione 47 ".

Priorità politiche

Dovrebbe essere garantita la disponibilità di un numero sufficiente di membri del personale competenti e specificamente formati in tutti i settori della gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'UE attraverso una stretta collaborazione tra le accademie di formazione degli Stati membri e Frontex.

 

L'istruzione e la formazione dovrebbero basarsi su standard comuni di formazione armonizzati e di alta qualità per il corpo permanente, tenendo conto delle esigenze operative, dei compiti e delle competenze giuridiche e ponendo l'accento su una chiara comprensione dei valori sanciti dai trattati. Dovrebbero promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione del diritto dell'Unione in materia di frontiere e di rimpatri, con particolare attenzione alle informazioni pertinenti sulla protezione internazionale, sulla protezione delle persone vulnerabili, compresi i minori e i minori non accompagnati, e sul rispetto dei diritti fondamentali, e plasmare una cultura comune basata sul rispetto dei diritti fondamentali.

Orientamenti strategici

1.Occorre sviluppare ulteriormente il programma comune di base e i necessari strumenti formativi per la gestione delle frontiere e i rimpatri, anche per quanto riguarda la protezione dei minori e di altre persone in situazioni vulnerabili, e le conoscenze che permettono alle guardie di frontiera addette alle verifiche di frontiera di individuare documenti falsi e falsificati, impostori e sosia, sulla base di un quadro di riferimento generale comune delle qualifiche sviluppato per il settore (quadro delle qualifiche settoriali per la guardia di frontiera e costiera). Questi prodotti dovrebbero tenere conto della tabella di marcia relativa alle capacità della guardia di frontiera e costiera europea approvata annualmente dal consiglio di amministrazione. Dovrebbero inoltre essere offerti corsi di formazione supplementari e seminari relativi ai compiti di gestione integrata delle frontiere, sia per il corpo permanente che per i funzionari delle autorità nazionali competenti.

2.Frontex dovrebbe continuare a sviluppare e arricchire uno specifico strumento di formazione per la guardia di frontiera e costiera europea, compreso il suo responsabile dei diritti fondamentali, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la Commissione, la FRA, altre agenzie dell'UE competenti e altri portatori di interessi, tenendo conto dei risultati delle ricerche in materia e delle migliori prassi.

3.Le misure di formazione specialistica in relazione ai compiti e alle competenze dei membri del corpo permanente, offerte agli osservatori per i rimpatri forzati e agli osservatori dei diritti fondamentali, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate per rispondere alle esigenze operative. Dovrebbero essere svolte esercitazioni periodiche con le guardie di frontiera e gli altri membri delle squadre secondo il calendario della formazione specialistica.

4.A tutti i membri del corpo permanente che saranno impiegati nelle attività operative, a prescindere dalla categoria, dovrebbe essere fornito un livello uguale di formazione per le guardie di frontiera o sui rimpatri, a livello nazionale e dell'UE. In tal modo si garantirà che tutte le guardie di frontiera e le guardie costiere europee siano professionisti adeguatamente formati in base alla loro specializzazione.

5.Frontex dovrebbe attuare un meccanismo di controllo della qualità interno, in linea con le norme e gli orientamenti europei per l'istruzione e la formazione, per garantire un livello elevato di formazione, competenza e professionalità del personale statutario che partecipa alle attività operative dell'Agenzia. Lo stato di attuazione di tale meccanismo dovrebbe essere riportato nella relazione di valutazione annuale e allegato alla relazione annuale delle attività.

6.Dovrebbe essere incoraggiata l'acquisizione di conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero durante le missioni e le operazioni di rimpatrio in un altro Stato membro, in particolare attraverso un programma di scambi per le guardie di frontiera che partecipano agli interventi di rimpatrio di Frontex.

7.L'Agenzia dovrebbe sviluppare un concetto di formazione sostenibile e completo, con la possibilità di istituire un centro di formazione all'interno di Frontex, che valorizzi debitamente e rafforzi ulteriormente la cooperazione e le sinergie con gli istituti nazionali di formazione degli Stati membri. L'obiettivo è quello di coordinare e razionalizzare lo sviluppo, l'erogazione e la certificazione dell'istruzione e della formazione della guardia di frontiera e costiera, sulla base di norme europee di garanzia della qualità, e di agevolare ulteriormente l'inclusione di una cultura europea comune nella formazione offerta.

Elemento 15: "ricerca e innovazione 48 ".

Priorità politiche

La ricerca e l'innovazione (R&I) sono fondamentali per sostenere la gestione integrata delle frontiere con soluzioni, tecnologie e conoscenze avanzate.

La R&I europea finanziata dal polo tematico "Sicurezza civile per la società" di Orizzonte Europa ha sviluppato, e continua a sviluppare, capacità a sostegno dei dodici elementi tematici della gestione europea integrata delle frontiere, come la capacità di effettuare controlli di identità, sanitari e di sicurezza alle frontiere, la salvaguardia del funzionamento dello spazio Schengen e al contempo l'agevolazione degli spostamenti dei viaggiatori in buona fede, nonché il rispetto dei diritti e delle eventuali vulnerabilità degli individui 49 . La R&I sviluppa anche capacità di sorveglianza delle frontiere e di conoscenza situazionale 50 , di contrasto alle frodi di identità e alle frodi documentali 51 , di sostegno alle soluzioni avanzate per la guardia di frontiera e costiera europea, all'interoperabilità e alle prestazioni di scambio e analisi dei dati dell'UE 52 , di miglioramento dell'individuazione dei rischi, della risposta agli incidenti e della prevenzione della criminalità 53 , nonché di rafforzamento delle capacità civili europee per la sicurezza marittima, compresi la ricerca e il soccorso 54 . È inoltre fondamentale contrastare i gruppi della criminalità organizzata e i terroristi, che spesso sono innovativi e adottano le tecnologie più moderne.

La R&I per la gestione delle frontiere è rilevante anche dal punto di vista dell'autonomia strategica aperta dell'Europa, incluse le aree delle tecnologie critiche, come delineato dal piano d'azione dell'UE sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio e confermato dalla valutazione dell'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche.

È opportuno garantire un investimento tempestivo e ben coordinato nella R&I sulla gestione delle frontiere a livello nazionale e dell'UE, soprattutto nell'ambito di Orizzonte Europa, del Fondo europeo di sviluppo regionale, degli studi di ricerca e dei progetti pilota di Frontex e dei programmi nazionali di R&I. Dovrebbero essere sfruttate le opportunità di sinergia tra la R&I dell'UE sulla gestione delle frontiere e gli altri strumenti nazionali e dell'UE che sostengono i fornitori e gli utenti europei nell'adozione di soluzioni innovative per la gestione delle frontiere, principalmente lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), ma anche strumenti quali lo strumento di sostegno tecnico o il programma Europa digitale.

Orientamenti strategici

1.Le operazioni di gestione delle frontiere dovrebbero beneficiare della R&I ed essere incentrate maggiormente su tale ambito per diventare più interoperabili, efficienti in termini di costi e sostenibili. Le autorità di frontiera degli Stati membri, Frontex ed eu-LISA dovrebbero monitorare la R&I (condotta a livello nazionale, dell'UE e dell'industria, nonché da parte di paesi terzi e altre organizzazioni) nei settori contemplati dalla gestione integrata delle frontiere, gli sviluppi tecnologici e le sfide previste, e sfruttare le soluzioni innovative disponibili.

2.La cooperazione tra le agenzie dell'UE e le unità di R&I delle autorità di frontiera degli Stati membri dovrebbe essere ulteriormente sviluppata nei settori prioritari, anche attraverso il lavoro del polo di innovazione dell'UE per la sicurezza interna, una rete collaborativa di laboratori di innovazione che sostiene il lavoro degli attori della sicurezza interna nell'UE e nei suoi Stati membri.

3.Nel pianificare la R&I sulla gestione delle frontiere, la Commissione e gli Stati membri terranno conto degli elementi a lungo termine della tabella di marcia relativa alle capacità della guardia di frontiera e costiera europea.

4.Frontex dovrebbe assistere gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di R&I relative alla gestione integrata delle frontiere, quali ad esempio il polo tematico "Sicurezza civile per la società" di Orizzonte Europa.

5.Frontex dovrebbe aiutare gli Stati membri a identificare, valutare e promuovere l'adozione (convalida, sperimentazione, trasferimento, integrazione e/o impiego) di soluzioni innovative provenienti dalla R&I, anche coinvolgendo gli Stati membri in reti sull'innovazione.

6.La Commissione promuoverà i risultati della R&I dell'UE in materia di gestione delle frontiere, anche nel contesto della Comunità per la ricerca e l'innovazione europea per la sicurezza (CERIS) e dell'evento annuale sulla ricerca nel settore della sicurezza.

7.L'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche dovrebbe fornire il monitoraggio e l'analisi delle tecnologie critiche per la gestione europea integrata delle frontiere, delle loro potenziali applicazioni, delle catene del valore, delle infrastrutture necessarie per le sperimentazioni, carenze e dipendenze esistenti, e fornire riscontri in merito alle tabelle di marcia tecnologiche.

8.Le soluzioni innovative per la gestione delle frontiere che sono attuate in seguito alla R&I devono essere conformi agli obblighi del diritto nazionale e dell'UE, promuovere e rispettare i diritti fondamentali dei viaggiatori (sia cittadini dell'UE che cittadini di paesi terzi), compresa la protezione dei dati personali e l'etica della ricerca, ed essere comprese e accettate dalla società.

9.È opportuno sfruttare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, nonché scambiare soluzioni e migliori prassi. Le soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale possono essere percepite come sensibili, complesse e potenzialmente rischiose. L'etica e l'affidabilità degli strumenti di intelligenza artificiale dovrebbero avere la massima priorità nella R&I finanziata dall'UE sulla gestione delle frontiere e le soluzioni per la gestione delle frontiere che impiegano l'intelligenza artificiale dovrebbero applicare tutte le garanzie necessarie, comprese quelle previste dalla proposta di legge sull'intelligenza artificiale, una volta approvata dai colegislatori.



ALLEGATO II 
L'attuazione del ciclo politico pluriennale per l'EIBM

La politica strategica per l'EIBM dovrà essere attuata attraverso la strategia tecnica e operativa per l'EIBM adottata dal consiglio di amministrazione di Frontex, nonché attraverso le strategie nazionali che devono essere definite dagli Stati membri 55 . La figura 1 illustra le diverse fasi del ciclo strategico pluriennale per l'EIBM.

Figura 1: il ciclo politico strategico pluriennale per l'EIBM

a) La strategia tecnica e operativa per l'EIBM di Frontex

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, Frontex è incaricata di definire una strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere, con decisione del suo consiglio di amministrazione e sulla base di una proposta del proprio direttore esecutivo. Tale strategia deve essere elaborata in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione e deve essere conforme all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. L'Agenzia deve tenere conto, ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. La strategia tecnica e operativa deve basarsi sulla presente comunicazione, ma anche tenere conto degli obblighi pertinenti previsti dalla normativa Schengen in vigore.

Requisiti per la strategia tecnica e operativa per l'EIBM

·Il consiglio di amministrazione di Frontex e il suo gruppo di lavoro dedicato all'EIBM dovrebbero orientare e supervisionare lo sviluppo della strategia e il processo di attuazione;

·in conformità delle conclusioni del Consiglio del 2020, la strategia tecnica e operativa per l'EIBM dovrebbe basarsi sui risultati e sulle raccomandazioni contenuti nella valutazione tematica Schengen 2019-2020 delle strategie nazionali per l'EIBM;

·la strategia dovrebbe essere strutturata in base ai 15 elementi di cui all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea;

·la strategia dovrebbe essere coerente con l'orientamento politico fornito dalle istituzioni dell'UE;

·una strategia unificata per la guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe riguardare sia Frontex sia le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere degli Stati membri;

·la strategia dovrebbe contemplare azioni non solo a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale, comprese quelle volte all'armonizzazione delle prassi, alla standardizzazione dei mezzi tecnici e all'interoperabilità operativa;

·la strategia dovrebbe avere una durata quinquennale, tenendo idealmente conto del ciclo di programmazione del quadro finanziario pluriennale;

·la strategia dovrebbe essere accompagnata da un piano d'azione che definisca le misure principali, i termini, i traguardi, le risorse necessarie e le modalità di monitoraggio.

b) Strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere

Gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria della gestione delle loro frontiere esterne, nell'interesse di ciascuno e di tutti. Di conseguenza, per un'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere è necessario che le strategie stabilite a livello dell'UE siano tradotte a livello nazionale. Pertanto l'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea prevede che gli Stati membri definiscano le proprie strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere.

Requisiti per le strategie nazionali per l'EIBM

·Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di una strategia nazionale, con le seguenti caratteristiche:

·la strategia nazionale deve istituire una struttura di governance nazionale centralizzata per l'EIBM, che coordini tutte le autorità competenti coinvolte nella gestione delle frontiere e nei rimpatri e che tenga conto delle implicazioni di altre politiche dell'UE attuate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità nazionali competenti nell'ambito dei rispettivi mandati, come le autorità doganali e di controllo sanitario;

·deve essere sviluppata in linea con la strategia politica adottata dalle istituzioni dell'UE, la strategia tecnica e operativa dell'Agenzia e i requisiti dell'acquis di Schengen;

·deve basarsi sui risultati e sulle raccomandazioni contenuti nella valutazione tematica Schengen 2019-2020 delle strategie nazionali;

·deve basarsi sui 15 elementi di cui all'articolo 3 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, ma se opportuno può trattare anche settori di competenza nazionale;

·deve stabilire le strutture nazionali di coordinamento della gestione delle frontiere e la partecipazione degli Stati membri ai pertinenti meccanismi dell'UE coordinati da Frontex e da altri soggetti rilevanti dell'UE;

·deve stabilire chiaramente l'assegnazione attuale e programmata di risorse umane e finanziarie e le fasi principali per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie;

·deve istituire un meccanismo di revisione e monitoraggio;

·deve avere una durata pluriennale, tenendo idealmente conto del ciclo di programmazione del quadro finanziario pluriennale;

·deve essere accompagnata da un piano d'azione che delinei le misure principali, i termini, i traguardi, le risorse necessarie e le modalità di monitoraggio.

c) Valutazione del ciclo per l'EIBM

Quattro anni dopo l'adozione della presente comunicazione, la Commissione effettuerà una valutazione approfondita dell'attuazione della politica da parte di tutti i portatori di interessi a livello nazionale e dell'UE, al fine di definire il prossimo ciclo politico strategico pluriennale. La valutazione prenderà in esame l'efficacia dell'attuazione, da parte dell'Agenzia e degli Stati membri, della politica strategica pluriennale per l'EIBM, nel rispetto di un approccio coerente, integrato e sistematico e nell'ottica di un valore aggiunto per l'UE. A tal fine sarà determinante il grado di convergenza con le priorità politiche e gli orientamenti strategici degli elementi dell'EIBM. Il lavoro sul ciclo di Schengen, compresa la relazione sullo stato di Schengen, confluirà nella valutazione, insieme alle informazioni fornite dagli Stati membri e dall'Agenzia.

(1)

Di questi, 12 sono elementi tematici: 1) il controllo di frontiera, compresa la lotta alla criminalità transfrontaliera, 2) la ricerca e il soccorso in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere, 3) l'analisi dei rischi, 4) lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, e tra questi e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), 5) la cooperazione inter-agenzia a livello nazionale, 6) la cooperazione tra le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione, 7) la cooperazione con i paesi terzi; 8) le misure nello spazio Schengen, 9) il rimpatrio di cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno, 10) l'uso di tecnologie avanzate, 11) un meccanismo di controllo della qualità nello spazio Schengen, 12) i meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'UE. Altri tre sono elementi generali: 13) i diritti fondamentali, 14) la ricerca e l'innovazione e 15) l'istruzione e la formazione.

(2)

Valutazione effettuata dalla Commissione e dagli Stati membri e sostenuta da Frontex e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

(3)

Se utile per l'attuazione degli elementi, può essere richiesta assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (EU) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(4)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896.

(5)

In conformità dell'articolo 15 del codice frontiere Schengen "[g]li Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne [...] in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne".

(6)

COM(2020) 612 final.

(7)

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

(8)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(9)

Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), 1979.

(10)

Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione, del 23 settembre 2020, sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso.

(11)

 Piano d'azione dell'UE per il Mediterraneo centrale, proposto dalla Commissione il 21 novembre 2022.

(12)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione del 9 aprile 2021 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

(13)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(14)

    Decisione 50/2021 del consiglio di amministrazione di Frontex, del 21 settembre 2021, che adotta il modello comune di analisi integrata dei rischi.

(15)

  Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) | Europol (europa.eu) (solo in EN).

(16)

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(17)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(18)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(19)

  https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-fight-against-crime/ . 

(20)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(21)

Raccomandazione della Commissione che istituisce un "manuale pratico" sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera (C(2021) 5310 final).

(22)

Comunicazione della Commissione – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final).

(23)

Conclusioni del Consiglio sul proseguimento permanente del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale: EMPACT 2022+ (6481/21).

(24)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(25)

C(2022) 300 final.

(26)

COM(2021) 829 final e COM(2021) 830 final.

(27)

COM(2021) 591 final.

(28)

Finora sono stati avviati partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti con Balcani occidentali, Marocco e Niger.

(29)

Come i progetti di assistenza tecnica per i paesi terzi nel campo del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione – TAP4RRR.

(30)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(31)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(32)

COM(20220) 609 final del 23.9.2020.

(33)

COM(2021) 120 final.

(34)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, La strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione (COM(2021) 120 final).

(35)

Raccomandazione della Commissione sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e sull'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 200/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2023) 1763 final).

(36)

Documento strategico Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci del 24 gennaio 2023 (COM(2023) 45 final).

(37)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(38)

Dichiarazione dei membri del Consiglio europeo, 25 e 26 febbraio 2021 .

(39)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(40)

Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

(41)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(42)

Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(43)

COM(2020) 612 final del 23.9.2020.

(44)

COM(2020) 610 final del 23.9.2020.

(45)

Strategia in materia di diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, 2021.

(46)

Decisione 61/2021 del consiglio di amministrazione, del 9 novembre 2021, che adotta il piano d'azione in materia di diritti fondamentali per l'attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali.

(47)

Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(48)

Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.

(49)

Tra gli esempi figurano ABC4EU ( https://cordis.europa.eu/project/id/312797/it ), BODEGA ( https://cordis.europa.eu/project/id/653676/it ), D4FLY ( https://cordis.europa.eu/project/id/833704/it ), FASTPASS ( https://cordis.europa.eu/project/id/312583/it ), XP-DITE ( https://cordis.europa.eu/project/id/285311/it ). 

(50)

Tra gli esempi figurano ALFA ( https://cordis.europa.eu/project/id/700002/it ), EWISA ( https://cordis.europa.eu/project/id/608174/it ), FOLDOUT ( https://cordis.europa.eu/project/id/787021/it ). 

(51)

Tra gli esempi figurano FIDELITY ( https://cordis.europa.eu/project/id/284862/it ), iMARS ( https://cordis.europa.eu/project/id/607379/it ). 

(52)

 Tra gli esempi figura ANDROMEDA ( https://cordis.europa.eu/project/id/833881/it ).

(53)

Tra gli esempi figura TRESSPASS ( https://cordis.europa.eu/project/id/787120/it ). 

(54)

Tra gli esempi figurano CLOSEYE ( https://cordis.europa.eu/project/id/313184/it ), COMPASS2020 ( https://cordis.europa.eu/project/id/833650/it ), EFFECTOR ( https://cordis.europa.eu/project/id/883374/it ), EUCISE2020 ( https://cordis.europa.eu/project/id/883374/it ), MARISA ( https://cordis.europa.eu/project/id/740698/it ), SAFESHORE ( https://cordis.europa.eu/project/id/700643/it ). 

(55)

Articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.