29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 242/368


RISOLUZIONE (UE) 2023/1908 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2023

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Procura europea (EPPO) per l’esercizio 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Procura europea per l’esercizio 2021,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0079/2023),

A.

considerando che la Procura europea («EPPO») è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (1);

B.

considerando che l’EPPO è la nuova procura indipendente dell’Unione europea, incaricata di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e di portare in giudizio gli autori e i complici dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e indicati nel regolamento (UE) 2017/1939;

C.

considerando che l’EPPO interviene in uno scenario in cui a poter indagare e perseguire i reati di cui sopra erano esclusivamente le autorità nazionali, la cui competenza non oltrepassava tuttavia i confini del relativo paese, mentre altre organizzazioni quali l’Eurojust, l’OLAF e l’Europol non disponevano dei poteri necessari per svolgere le indagini e perseguire i reati;

D.

considerando che la competenza dell’EPPO comprende diversi tipi di frode, tra cui le frodi in materia di IVA che comportano danni superiori a 10 milioni di EUR, il riciclaggio di denaro, la corruzione e altri tipi di frode rispetto ai quali l’EPPO esercita le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri, fino all’archiviazione definitiva del caso;

E.

considerando che gli atti processuali dell’EPPO sono soggetti a controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali e che la Corte di giustizia dell’Unione europea, mediante pronuncia pregiudiziale o controllo giurisdizionale di tali atti, dispone di poteri residuali per garantire un’applicazione coerente del diritto dell’UE;

F.

considerando che l’EPPO presenta una struttura a due livelli: un livello centrale, con sede a Lussemburgo, costituito dal procuratore capo europeo, da 22 procuratori europei (uno per ciascun paese dell’UE partecipante) e dal direttore amministrativo, e un livello decentrato (nazionale) costituito dai procuratori europei delegati nei 22 Stati membri dell’UE partecipanti;

G.

considerando che, a livello centrale, il procuratore capo europeo e i 22 procuratori europei costituiscono il collegio dell’EPPO, che supervisiona le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati a livello nazionale, i quali operano in totale indipendenza rispetto alle autorità nazionali;

H.

considerando che, a norma dell’articolo 93 del regolamento (UE) 2017/1939, il direttore amministrativo dell’EPPO, agendo in qualità di ordinatore della stessa, esegue il bilancio dell’EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio e trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione;

I.

considerando che, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, delle regole finanziarie applicabili all’EPPO, il contabile della Commissione svolge anche le funzioni di contabile dell’EPPO ed è responsabile della preparazione dei conti annuali, che vengono consolidati con quelli dell’Unione;

J.

considerando che, nel quadro attuale, i conti annuali definitivi sono esaminati dalla Corte e che compete al Consiglio raccomandare e al Parlamento europeo decidere se concedere il discarico al direttore amministrativo dell’EPPO per l’esecuzione del bilancio per un dato esercizio finanziario;

K.

considerando che l’EPPO è diventata operativa il 1o giugno 2021, che ha raggiunto l’autonomia finanziaria dalla Commissione europea il 24 giugno 2021 e che quest’anno redigerà i suoi primi conti annuali;

1.

accoglie con favore il parere positivo della Corte dei conti europea sull’affidabilità dei conti dell’EPPO per l’esercizio 2021 e sulla legalità e regolarità delle entrate e dei pagamenti alla base di detti conti;

2.

accoglie con favore l’impegno dell’EPPO volto a definire una struttura operativa e un sistema di sostegno che ne consentano il funzionamento in qualità di procura indipendente dell’Unione, soprattutto per quanto concerne l’assunzione del personale per i livelli centrale e decentrato, la definizione di un sistema di gestione dei casi dedicato, che comprenda l’acquisizione di software e l’accesso a materiali conservati su basi dati per l’esecuzione delle proprie funzioni, nonché l’intensa cooperazione avviata con i partner interessati;

3.

ritiene che l’esperienza acquisita nel primo anno di attività operativa e gestione amministrativa dell’EPPO abbia consentito di individuare alcuni punti deboli nel regolamento (UE) 2017/1939 e richieda pertanto il tempestivo intervento della Commissione; invita la Commissione ad avviare un dialogo attivo con l’EPPO e a presentare quanto prima una proposta esaustiva di revisione del regolamento (UE) 2017/1939, al fine di colmare le lacune esistenti, in particolare nell’ambito dei processi interni relativi al settore finanziario e alle risorse umane; invita l’EPPO a informare tempestivamente l’autorità di discarico circa le misure adottate per affrontare i punti deboli o le eventuali nuove lacune individuate;

4.

sottolinea che tutti i pagamenti effettuati per il conseguimento di traguardi e obiettivi basati sulle riforme e gli investimenti descritti nei piani nazionali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) sono considerati denaro dell’Unione; sottolinea che pertanto tutti progetti, le transazioni, le gare d’appalto o le altre attività ad essi correlati rientrano nel mandato dell’EPPO; invita tutti gli Stati membri a cooperare pienamente con l’EPPO in tutte le indagini relative all’attuazione dell’RRF;

Gestione finanziaria e di bilancio

5.

rileva che il bilancio complessivo assegnato all’EPPO per il 2021 è stato pari a 26,3 milioni di EUR, un importo ridotto rispetto alla dotazione iniziale di 45 milioni di EUR; prende atto che un importo addizionale di 9 200 000 EUR è stato assegnato ed è stato impiegato quando l’EPPO operava ancora, dal punto di vista finanziario, come parte della Commissione; è consapevole che, dell’importo inizialmente atteso di 45 milioni di EUR, 9 500 000 EUR sono stati restituiti al bilancio dell’Unione; sottolinea che la restituzione di 9,5 milioni di EUR è stata dovuta al ritardo nella nomina dei procuratori europei delegati all’inizio delle attività dell’EPPO e al fatto che la quota del bilancio assegnata per l’assunzione di personale statutario è rimasta inutilizzata in quanto la tabella dell’organico non era stata adattata di conseguenza;

6.

osserva che nel 2021 il bilancio dell’EPPO è aumentato in misura significativa rispetto al 2020 (11,6 milioni di EUR) a seguito della correzione della sottostima del carico di lavoro effettuata nel 2017 al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2017/1939; sottolinea l’importanza di adeguare le risorse umane e finanziarie al crescente carico di lavoro e di aumentare di conseguenza il bilancio dell’EPPO;

7.

prende atto dell’esecuzione del bilancio del 97 % degli stanziamenti di impegno e del 71 % degli stanziamenti di pagamento; sottolinea il riporto al 2022 del 26 % degli stanziamenti di pagamento; osserva che l’83 % delle operazioni di pagamento è stato effettuato entro il termine previsto dalla normativa e che il tempo medio per l’esecuzione dei pagamenti è stato di 21,1 giorni; sottolinea che il 34 % dei pagamenti in ritardo sono stati effettuati con un giorno di ritardo e il 75 % con meno di cinque giorni di ritardo; incoraggia l’EPPO a ridurre i ritardi nell’esecuzione dei pagamenti utilizzando pienamente e in modo efficiente soluzioni elettroniche che contribuirebbero anche a rendere le istituzioni più trasparenti e sostenibili;

8.

osserva che, in generale, la pandemia di COVID-19 non ha avuto alcun effetto specifico sulle attività dell’EPPO in termini di recupero, trasferimento o investimenti necessari né in termini di costi di mercato di beni e servizi; osserva tuttavia che la pandemia di COVID-19 potrebbe aver contribuito, in misura minore, a impedire la nomina tempestiva dei procuratori europei delegati, ritardando l’avvio delle operazioni di indagine e delle azioni penali;

9.

osserva che la più importante attività immateriale dell’EPPO è il suo sistema informatico dedicato, che è utilizzato per l’immissione, la gestione e la trasmissione sicure dei casi dell’EPPO e di altri dati riservati ed è collegato ai sistemi degli Stati membri (sistema di gestione dei casi - CMS); rileva che lo sviluppo di tale software è iniziato prima che l’EPPO diventasse indipendente dalla Commissione e che il valore intrinseco pagato fino a quel momento per il CMS è stato trasferito dalla Commissione;

10.

sottolinea che la maggior parte delle attività materiali è stata trasferita all’EPPO dalla Commissione a titolo gratuito e che le entrate derivanti da tale donazione sono state inserite nei conti come entrate;

11.

constata che il recente trasferimento di prerogative e responsabilità dalla Commissione, sebbene atteso alla luce delle disposizioni di esecuzione concordate a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2017/1939, richiede comunque sforzi considerevoli da parte dell’EPPO per gestire la questione dei ritardi nei pagamenti e della conformità con le regole finanziarie interne, compresi i controlli associati agli aspetti operativi e finanziari delle sue attività;

12.

incoraggia l’EPPO a utilizzare le procedure di fatturazione elettronica per garantire una gestione più efficiente delle azioni relative all’esecuzione dei pagamenti;

13.

prende atto che le spese aggiuntive legate alle attività operative (riunioni e missioni), sostenute dai procuratori europei delegati oltre alla loro retribuzione, sono state considerate come spese operative nel quadro del bilancio dell’EPPO a norma dell’articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1939;

14.

prende atto del fatto che l’EPPO sta valutando la possibilità di ricorrere ai servizi di traduttori giurati nazionali, riconosciuti dalle autorità nazionali competenti come fornitori esclusivi di traduzioni certificate ammissibili e utilizzabili durante i processi, o di contribuire direttamente ai costi sostenuti dai procuratori europei delegati per tali servizi mediante il rimborso delle spese sostenute a livello nazionale;

15.

ricorda che l’applicazione dell’articolo 31 e dell’articolo 91, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2017/1939, che prevede le situazioni in cui può essere necessario un contributo finanziario a titolo del bilancio dell’EPPO per coprire i costi dello svolgimento di indagini a livello decentrato e misure investigative dai costi eccezionalmente elevati condotte a livello nazionale, richiede l’adattamento delle relative regole finanziarie, che attualmente non consentono di rimborsare le spese sostenute dai sistemi giudiziari nazionali; sottolinea che, a causa della sensibilità e della riservatezza delle operazioni dell’EPPO, l’avvio di una procedura di gara d’appalto potrebbe non essere noto e che pertanto le norme tengono conto della possibilità di concludere accordi finanziari e accordi sul livello dei servizi tra l’EPPO e gli Stati membri; esorta la Commissione ad agire a tale riguardo proponendo adeguati emendamenti al regolamento finanziario, tenendo conto al contempo della necessità di assegnare l’onere di tali costi in conformità del principio di proporzionalità;

16.

è consapevole del fatto che, nel contesto della procedura di bilancio, le esigenze dell’EPPO devono essere comunicate alla Commissione entro il 31 gennaio per l’anno successivo; sottolinea che il risultato delle previsioni, rilevante per la quantificazione di tali esigenze di bilancio, tiene in debito conto il carico di lavoro stimato (numero medio di denunce di reato presentate e di indagini avviate e livello di avanzamento delle indagini in corso); osserva, tuttavia, che tali previsioni non tengono conto dell’impatto dell’RRF, che ha determinato un aumento delle risorse disponibili e dei rischi di frode e di cattiva amministrazione; sottolinea che un ulteriore elemento di complessità nella quantificazione delle esigenze di bilancio deriva sia dal carattere obbligatorio delle competenze dell’EPPO, che non ha alcun potere discrezionale in relazione all’opportunità dello svolgimento di indagini e azioni penali, sia dalla mancanza di una correlazione fissa tra il numero di indagini e i loro costi, che risultano estremamente difficili da prevedere; sottolinea la necessità che l’EPPO disponga di risorse sufficienti e delle prerogative necessarie per poter svolgere correttamente le proprie funzioni;

17.

osserva che in ciascuno Stato membro partecipante è stata chiesta chiarezza sul modo in cui le frodi relative all’RRF saranno segnalate all’EPPO e che è tuttora in corso un dibattito sul modo in cui l’EPPO potrebbe effettivamente intervenire a tale riguardo;

18.

esprime preoccupazione per la mancanza di certezza in merito alle misure correttive che potrebbero essere adottate a seguito dell’individuazione e del perseguimento di tali frodi relative all’RRF;

19.

esorta la Commissione a fornire adeguati orientamenti a tale proposito e a informare in modo esaustivo le autorità di bilancio circa le opzioni disponibili;

20.

concorda sul fatto che l’assenza di un quadro di risorse a medio termine per l’EPPO, sia in termini di bilancio che in termini di personale, in un momento in cui è necessario accelerare le operazioni e stabilire le basi amministrative, limita le opzioni che dovrebbero essere rese disponibili per ottenere la massima flessibilità nello sviluppo di un’infrastruttura organizzativa per un progetto tanto innovativo come quello dell’EPPO;

Gestione interna, performance e controllo interno

21.

esorta l’EPPO a riesaminare periodicamente i propri indicatori di prestazioni basandosi sull’esperienza acquisita nell’esecuzione del proprio particolare modello operativo;

22.

osserva che, nel 2021, l’EPPO ha ricevuto 2 832 denunce di possibili reati, di cui 1 351 dalle autorità nazionali, 190 da istituzioni, organi, organizzazioni e agenzie dell’Unione, 1 282 da privati e 9 ex officio; è consapevole che, dopo aver verificato le informazioni fornite in conformità dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO ha determinato l’esistenza di motivi fondati per esercitare la propria competenza e avocare o avviare le indagini in 576 casi (con 84 valutazioni ancora pendenti alla fine del 2021), 31 dei quali sono stati ulteriormente sottoposti alle autorità nazionali una volta esercitata la competenza dell’EPPO; osserva che nel 2021 l’EPPO ha emesso cinque richieste di rinvio a giudizio, i tribunali hanno inflitto una condanna definitiva in relazione ai casi dell’EPPO e che, in tre ulteriori casi, sono state applicate procedure semplificate di azione penale;

23.

accoglie con favore il fatto che l’EPPO sia in procinto di adottare un esaustivo piano di continuità operativa; sottolinea l’importanza di adottare quanto prima un piano di continuità operativa al fine di evitare interruzioni nelle sue attività ma anche di prepararsi a futuri eventi turbolenti;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri partecipanti a prendere in considerazione l’estensione del mandato e delle competenze dell’EPPO in modo da includere le indagini, il perseguimento e il rinvio a giudizio per le violazioni delle misure restrittive dell’Unione;

Risorse umane, uguaglianza e benessere del personale

25.

plaude all’impegno profuso dall’EPPO, che ha intrapreso intense attività di assunzione e formazione iniziale allo scopo di garantire il raggiungimento della piena capacità operativa senza ritardi;

26.

rileva che il tasso di occupazione è pari al 94 % per gli agenti temporanei e contrattuali e che, nei 22 Stati membri partecipanti, i procuratori europei delegati sono stati 95 sui 140 inizialmente previsti nel bilancio;

27.

è consapevole che, alla fine del 2021, l’EPPO disponeva in totale di 217 membri del personale, di cui 122 agenti statutari (91 agenti temporanei e 31 agenti contrattuali) erano impiegati nell’ufficio centrale, mentre negli uffici nazionali erano impiegati 95 consulenti speciali, e che, a entrambi i livelli, la distribuzione di genere è ben equilibrata; osserva, tuttavia, che la distribuzione di genere nelle cinque posizioni dirigenziali non è ottimale (quattro uomini e una donna) e che tale aspetto dovrebbe essere migliorato, assieme all’elaborazione di una strategia sulla diversità, al fine di incoraggiare adeguatamente le persone con disabilità a presentare le proprie candidature per ricoprire posti in seno all’EPPO;

28.

si rammarica del fatto che, in diversi Stati membri, le procedure di selezione dei procuratori europei delegati si siano rivelate ripetutamente inconcludenti nel coprire i posti inizialmente iscritti in bilancio per diversi motivi, tra cui il livello retributivo (80 % del livello AD9 — in linea con lo status di consulente speciale, che talvolta non risulta in linea con le qualifiche e l’esperienza che ci si attende dai procuratori europei delegati), la mancanza di chiare prospettive di carriera e l’incertezza in termini di copertura previdenziale e assicurativa;

29.

ritiene che la complessità che deriva dalla posizione amministrativa dei procuratori europei delegati (per i quali i diritti e le prestazioni sociali, inclusi i diritti pensionistici, gli orari di lavoro e i regimi di congedo devono essere garantiti dagli Stati membri, mentre la retribuzione è versata a titolo del bilancio dell’Unione ed è calcolata come percentuale della retribuzione di un funzionario dell’Unione) contribuisca a rendere tali posizioni poco allettanti e il relativo processo di nomina meno selettivo;

30.

è consapevole del fatto che l’applicazione delle disposizioni generali di attuazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea ai procuratori europei delegati rappresenta un rischio per l’indipendenza della magistratura, ma osserva che, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari e senza una validazione a priori da parte della Commissione, lo status dell’EPPO non consente di adottare per i procuratori europei delegati disposizioni di attuazione alternative diverse da quelle previste; ricorda che l’EPPO è l’unica istituzione dell’Unione che impiega procuratori e che la loro indipendenza è fondamentale per il buon funzionamento della procura; invita la Commissione ad affrontare tale questione e a garantire la necessaria flessibilità nell’ambito del quadro giuridico al fine di tener pienamente conto dello status speciale dei procuratori in quanto personale dell’EPPO; ritiene che tale situazione costituisca un ulteriore motivo a favore di una revisione del regolamento (UE) 2017/1939 e dello status dell’EPPO;

31.

elogia la direzione dell’EPPO per aver adottato tutte le azioni possibili, entro i limiti delle sue prerogative, per affrontare tale questione, impiegando tutte le risorse disponibili per aumentare il tasso di occupazione e accelerare il processo di assunzione, nonostante le problematiche post-pandemiche; è consapevole delle limitazioni post-pandemiche e delle peculiarità del mercato del lavoro del Lussemburgo, estremamente competitivo, e osserva che la poca attrattiva di Lussemburgo come sede di lavoro, soprattutto causata dall’elevato costo della vita, ha determinato anche una limitazione nella varietà geografica dei candidati che si sono presentati per coprire i posti; sottolinea che, in termini di pacchetto finanziario e prospettive di carriera, l’EPPO è meno competitiva rispetto alle quattro istituzioni dell’Unione con personale in servizio a Lussemburgo (Parlamento, Commissione, Corte di giustizia e Corte dei conti), non potendo offrire alcuna possibilità di diventare funzionari dell’Unione, e che l’unica agenzia dell’Unione con sede a Lussemburgo è stata accorpata ed è stata trasferita a Bruxelles nell’ambito dell’attuale QFP;

32.

esprime preoccupazione per la frequenza del ricorso a servizi commerciali di terze parti e a meccanismi di impiego temporaneo in numerosi settori in cui non è stato consentito di impiegare agenti pubblici dell’Unione, il che, a volte, ha creato condizioni di lavoro non ottimali risultanti da elevati carichi di lavoro per tempi prolungati ai danni di un numero significativo di membri del personale dell’EPPO; invita la Commissione ad affrontare, senza ulteriore indugio, la carenza di personale dell’EPPO in sede di proposta del suo futuro organico;

33.

concorda con la Corte dei conti europea nel ritenere che le lacune indicate nella gestione finanziaria riflettano altresì una carenza di risorse allocate alle funzioni finanziarie e di aggiudicazione degli appalti, il che costituisce un punto di debolezza nella gestione delle risorse umane dell’EPPO;

34.

riconosce che, per quanto riguarda le risorse umane, è necessario prestare attenzione a garantire la piena conformità ai principi di trasparenza e parità di trattamento e, pur essendo consapevole dell’urgenza e della pressione che hanno dominato le fasi di avvio delle attività operative dell’EPPO, ricorda la necessità di dare seguito alle conclusioni della Corte sull’applicazione di alcune procedure di assunzione;

35.

apprezza il fatto che circa l’86 % del personale assunto sia impiegato, nei diversi dipartimenti dell’EPPO, in attività collegate alle indagini (per un totale di 186 membri del personale, compresi i 95 procuratori europei delegati);

36.

rileva che la strategia di assunzione del personale dell’EPPO è incentrata sull’aumento delle risorse operative negli anni 2022 e 2023, che sarà necessario aumentare anche le funzioni di sostegno amministrativo e centrale per poter sostenere l’aumento del personale operativo e che sarà altresì cruciale un ampliamento del personale anche negli ambiti delle funzioni di gestione della conformità e dei rischi, nonché dei servizi digitali e di sicurezza;

37.

osserva che gli accordi di lavoro adottati per il 2021 a seguito dell’autorizzazione a ritornare in ufficio prevedevano il lavoro da remoto per un massimo di 2,5 giorni a settimana e che questa opzione è stata ampiamente utilizzata da gran parte del personale; prende atto del fatto che l’EPPO allineerà la sua politica alle recenti disposizioni di esecuzione della Commissione in materia di orario di lavoro e lavoro ibrido;

Quadro deontologico e trasparenza

38.

constata che l’EPPO è in procinto di elaborare gli aspetti chiave del suo quadro deontologico; si compiace del fatto che essa ha adottato una strategia antifrode nell’ambito della sua gestione basata sul rischio, che tutto il personale fornisce una dichiarazione in materia di conflitti di interesse, che tutto il personale impiegato nelle attività operative è soggetto all’ottenimento di un nulla osta di sicurezza personale e che a coloro che occupano la posizione di procuratore o di direttore amministrativo è richiesto di presentare dichiarazioni di interesse, che sono poi sottoposte a esame;

39.

apprezza l’adozione di disposizioni di esecuzione in materia di segnalazione di illeciti da parte del collegio dell’EPPO ed è consapevole che tali disposizioni sono ora soggette a ulteriori fasi di applicazione pratica;

40.

è consapevole del caso aperto dal Mediatore europeo nel 2021 in relazione alla procedura di nomina di un procuratore europeo delegato; è consapevole del fatto che, poiché la stessa denuncia è stata presentata dallo stesso ricorrente alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Mediatore europeo ha deciso di archiviare il caso in considerazione della sua impossibilità di esaminare denunce che abbiano come oggetto questioni già sollevate o che siano già state oggetto di procedimenti giudiziari;

41.

chiede di porre fine al ricorso a società esterne che, secondo la graduatoria dell’Università di Yale (3), continuano a operare in Russia;

Digitalizzazione, cibersicurezza e protezione dei dati

42.

sottolinea che il sistema di gestione dei casi dell’EPPO si basa su un sistema sviluppato dalla DG COMP della Commissione e che, sebbene per il momento non siano state discusse opzioni per collegare tale sistema ad altri strumenti equivalenti (utilizzati ad esempio dall’OLAF o dall’Europol), è comunque garantita un’ampia interoperabilità grazie all’impiego di concetti e componenti sviluppati e resi disponibili dalla Commissione;

43.

osserva che il CMS dell’EPPO è completamente gestito da quest’ultima e che, sebbene il suo sviluppo sia esternalizzato, il contratto è gestito da un gruppo di lavoro appositamente dedicato al programma CMS; rileva che il sistema operativo e i dati in esso contenuti sono archiviati e trattati nel centro dati dell’EPPO, gestito da un’apposita squadra di supporto per il CMS;

44.

apprezza l’attenzione prestata al ricorso a sistemi di traduzione automatica e allo sviluppo di un «portale di traduzione» per consentire ai procuratori, al personale dell’ufficio centrale e agli altri membri del personale di migliorare l’efficienza nella gestione dei casi e di limitare l’aumento dei costi legati alle traduzioni, che dovrebbero crescere all’aumentare del carico di lavoro della Procura;

45.

incoraggia l’EPPO a sviluppare ulteriormente la propria capacità di cibersicurezza per integrare i servizi di CERT-EU e della DG DIGIT della Commissione e collaborare con essi;

46.

constata che, nel 2021, sono stati investiti 547 000 EUR in attrezzature e impianti tecnici audiovisivi e che sono stati investiti 872 000 EUR e 4 871 000 EUR rispettivamente in beni/servizi TIC di carattere amministrativo e operativo (hardware, software, servizi, analisi, programmazione e assistenza tecnica); sottolinea che, durante il 2021, l’EPPO ha sfruttato appieno gli sviluppi derivanti dagli adeguamenti in ambito lavorativo causati dalla pandemia di COVID-19 ricorrendo alle attrezzature per videoconferenze della DG DIGIT della Commissione e lanciando un progetto di aggiornamento di tutte le sale riunioni dell’EPPO allo scopo di renderle idonee allo svolgimento delle videoconferenze;

Edifici e sicurezza

47.

è consapevole del fatto che, durante il 2021, l’EPPO ha ricevuto dal governo del Lussemburgo, a titolo gratuito, uno spazio per uffici per un totale di 8 335 metri quadrati, il cui costo di locazione ammonterebbe a circa 3 901 000 EUR all’anno, e che, inoltre, nel 2021 il governo del Lussemburgo si è offerto di rinnovare gratuitamente tutte le superfici pavimentate per una spesa stimata di 2 700 000 EUR;

48.

rileva che non è stato ancora sottoscritto alcun contratto di locazione con le autorità dello Stato membro ospitante che fornisce gratuitamente gli uffici, nonostante quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo relativo alla sede; concorda con la Corte dei conti europea, la quale ha sottolineato che la mancanza di un contratto di locazione ufficiale in forma scritta potrebbe privare l’EPPO dell’adeguata stabilità a lungo termine necessaria per svolgere le proprie funzioni; prende atto che l’EPPO ha compiuto quanto ad essa spettante e che ha inoltrato la questione all’autorità competente dello Stato membro ospitante; invita l’amministrazione lussemburghese a velocizzare il processo e a completare la procedura senza ulteriore indugio;

Ambiente e sostenibilità

49.

osserva che l’edificio occupato dall’EPPO e dai relativi servizi è messo a disposizione dalle autorità del Lussemburgo, le quali sono anche incaricate degli investimenti legati alla sostenibilità e alle prestazioni energetiche dell’edificio;

50.

invita l’EPPO ad adottare una strategia per la mobilità sostenibile del suo personale;

Cooperazione interistituzionale

51.

plaude agli sforzi profusi dall’EPPO volti a garantire una intensa cooperazione e uno stretto coordinamento con i partner e i portatori di interessi;

52.

sottolinea che nel 2021 l’EPPO ha sottoscritto un accordo di cooperazione con la Commissione e accordi di lavoro con il gruppo Banca europea per gli investimenti, l’OLAF, la Corte dei conti europea, l’Europol e l’Eurojust;

53.

accoglie con favore la firma di 21 accordi sul livello dei servizi e protocolli d’intesa con altre istituzioni e altri organismi dell’Unione allo scopo di massimizzare i vantaggi derivanti dagli strumenti contrattuali già esistenti;

54.

sottolinea l’importanza di intrattenere un dialogo produttivo con gli Stati membri non partecipanti; osserva che nel 2021 l’EPPO ha avviato 48 indagini che riguardano Stati membri non partecipanti; osserva che la cooperazione, basata sugli atti dell’Unione pertinenti in materia di cooperazione giudiziaria sulle questioni penali, procede regolarmente con Danimarca, Ungheria e Svezia, seppure a velocità diversa rispetto ai paesi partecipanti; condivide la preoccupazione espressa dalla procuratrice capa europea sulla mancanza di collaborazione da parte di Irlanda e Polonia nelle indagini dell’EPPO che necessitano dell’ottenimento di prove da parte di detti due Stati membri non partecipanti;

55.

è preoccupato per la mancanza di cooperazione da parte degli Stati membri che non partecipano all’EPPO, fin dall’inizio delle sue operazioni nel giugno 2021, che compromette in particolare la raccolta di prove; sottolinea che nel 2022 il numero di indagini dell’EPPO che coinvolgevano la Polonia era il più elevato tra tutti i paesi non partecipanti; si rammarica che la Polonia abbia posticipato notevolmente l’introduzione nel suo codice di procedura penale della modifica necessaria per rendere operativo l’accordo di lavoro con l’EPPO; prende atto che nel frattempo la summenzionata modifica è stata adottata; invita gli Stati membri non partecipanti a rispettare pienamente i loro obblighi di garantire una sincera cooperazione con l’EPPO;

56.

invita la Commissione a promuovere l’estensione della partecipazione all’EPPO degli altri Stati membri non partecipanti; invita tali paesi ad abbandonare approcci che potrebbero determinare la creazione di aree di immunità e privilegi e ad adottare quanto meno accordi di cooperazione che agevolino l’efficace svolgimento delle attività dell’EPPO, garantendo una sincera cooperazione con l’EPPO; incoraggia altresì l’EPPO a trovare accordi di lavoro efficienti ed efficaci con i cinque Stati membri dell’Unione non partecipanti e a definire in che modo l’EPPO può collaborare al meglio con tali Stati;

57.

sottolinea che la cooperazione dell’EPPO con la Commissione in materia di misure cautelari e di recupero amministrativo, a norma dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, è disciplinata dall’accordo di cooperazione sottoscritto con la Commissione; osserva che, a tal proposito, l’EPPO non ha ancora fornito alcun riscontro; è consapevole del fatto che una corretta attuazione della cooperazione a norma dell’articolo 103, paragrafo 2, richiede il coordinamento con i procuratori europei delegati negli Stati membri e che la conformità al principio generale dell’indipendenza dell’EPPO e della sua coerenza con l’obiettivo di efficienza ed efficacia delle indagini è fondamentale; invita l’EPPO a fornire orientamenti ai procuratori delegati nel loro impegno a sostenere gli sforzi della Commissione volti alla salvaguardia del bilancio dell’Unione e chiede all’EPPO e alla Commissione di riferire in merito;

58.

incoraggia l’EPPO a collaborare strettamente e a rafforzare la cooperazione con la Corte dei conti europea, l’OLAF e il Mediatore europeo, al fine di evitare la duplicazione delle indagini, e sottolinea la necessità di discutere di ambiti di interesse reciproco;

59.

prende atto dello stato di osservatore che l’EPPO detiene nella rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN), dal dicembre 2020, e nel gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali (WGB), nonché dell’invito a partecipare, sempre in qualità di osservatore, agli incontri biennali dei funzionari delle autorità di contrasto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e agli incontri preliminari tenutisi a luglio 2021 con la segreteria della Task Force «Azione finanziaria» (GAFI) per preparare la candidatura dell’EPPO al ruolo di osservatore;

Comunicazione

60.

rileva che la comunicazione esterna dell’istituzione si concentra sulla sua piattaforma web (www.eppo.europa.eu) e viene condivisa mediante gli account ufficiali dell’EPPO su Facebook, Twitter e LinkedIn, e che su tali piattaforme sono disponibili diverse opzioni (richiesta di accesso pubblico ai documenti, moduli di contatto per cittadini, giornalisti e potenziali candidati);

61.

apprezza la pubblicazione di comunicati stampa e aggiornamenti sui social media, nonché le interviste sulle attività operative e istituzionali dell’EPPO rilasciate dalla procuratrice capa europea, dai procuratori europei e da numerosi membri specializzati del personale al fine di aumentare in modo significativo la conoscenza e la consapevolezza in relazione al ruolo e alle attività dell’EPPO;

62.

incoraggia l’EPPO a includere, tra le proprie azioni strategiche, attività mirate ad aumentare la propria visibilità e a promuovere la conoscenza e la comprensione della visione dell’Unione e del suo approccio in materia di tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi contribuenti.

(1)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)

(2)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(3)  https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain