27.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/11 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40547 – Stirene monomero
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 145/08)
Il progetto di decisione destinato a a) INEOS Limited, INEOS Europe AG, INOVYN Enterprises Limited e INEOS Styrolution UK Limited (congiuntamente denominate «INEOS»), b) Synthomer Deutschland GmbH, Synthomer (UK) Limited (2) e Synthomer plc (3) (congiuntamente denominate «Synthomer»), c) Trinseo PLC (4) e Trinseo Europe GmbH (congiuntamente denominate «Trinseo»), d) Synbra Holding B.V. e BEWI RAW B.V (5). (congiuntamente denominate «Synbra»), e) O.N. Sunde AS e SUNPOR Kunststoff Gesellschaft m.b.H. (congiuntamente denominate «Sunpor») e f) Synthos S.A., Synthos Styrenics Services B.V. e Black Forest SICAV-SIF (congiuntamente denominate «Synthos») (congiuntamente denominate «le parti») riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («SEE») nell'intero territorio del SEE.
L'infrazione è descritta come un accordo o una pratica concordata attraverso cui i partecipanti hanno intrattenuto scambi bilaterali e multilaterali di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e relative ai prezzi e hanno coordinato il loro comportamento riguardo a un elemento del prezzo relativo all'acquisto di stirene monomero, vale a dire il prezzo contrattuale mensile dello stirene. L'infrazione ha avuto luogo dal 1o maggio 2012 al 30 giugno 2018.
Il 17 luglio 2020 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (6) nei confronti delle parti (7).
Al termine di una serie di discussioni (8) e di proposte (9) in vista di una transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, il 29 settembre 2022 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti (la «comunicazione degli addebiti») inviata alle parti il 30 settembre 2022.
Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione e che pertanto mantenevano il proprio impegno a rispettare la procedura di transazione.
Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Nel corso del procedimento di transazione, uno dei precedenti consiglieri-auditori aveva esaminato una richiesta presentata da Sunpor al consigliere-auditore a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE e del punto 18 della comunicazione concernente la transazione (10) in relazione all'impiego della videoconferenza per le discussioni in vista di una transazione durante la pandemia di COVID-19. Questi ha concluso che tale impiego nel caso in oggetto non era lesivo del diritto di essere ascoltati, del diritto alla difesa, del diritto all'assistenza legale di Sunpor o del principio della parità di trattamento (11). Per giungere a tale conclusione, il consigliere-auditore ha tenuto conto, in particolare, del fatto che né il diritto di essere ascoltati, né il principio del rispetto dei diritti alla difesa, né il regolamento (CE) n. 773/2004, né la comunicazione concernente la transazione prescrivono lo svolgimento in presenza delle riunioni, del fatto che la direzione generale della Concorrenza ha concesso a tutte le parti le stesse possibilità e del fatto che è necessario evitare indebiti ritardi nello svolgimento del procedimento amministrativo.
Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato altre richieste o denunce al consigliere-auditore, questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Bruxelles, il 28 novembre 2022
Eric GIPPINI FOURNIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Già Synthomer Limited.
(3) Già Yule Catto & Co plc.
(4) Trinseo PLC è la società subentrata a livello giuridico ed economico a Trinseo S.A., controllante capogruppo di Trinseo Europe GmbH nel periodo in cui veniva commessa l'infrazione. L'8 ottobre 2021 Trinseo S.A. è stata assorbita da Trinseo PLC.
(5) Già BEWiSynbra RAW B.V. e in precedenza Synbra Technology B.V.
(6) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(7) Per quanto riguarda Trinseo, il 17 luglio 2020 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 nei confronti di Trinseo S.A. Con decisione adottata il 26 settembre 2022, la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 nei confronti di Trinseo PLC in quanto società subentrata a livello giuridico ed economico a Trinseo S.A. (cfr. nota a piè di pagina 4).
(8) Le riunioni in vista di una transazione si sono svolte tra il 21 settembre 2020 e il 30 giugno 2022.
(9) Le parti hanno presentato le richieste formali di transazione tra […]. In particolare, il [...] Trinseo PLC ha preso atto dell'esito delle riunioni in vista di una transazione tenutesi con Trinseo S.A. e ha presentato la sua richiesta formale di transazione.
(10) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
(11) Lettera di Wouter Wils a Sunpor del 15 ottobre 2020.