27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/80


P9_TA(2023)0093

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 341/08)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), assicura, tra l'altro, che l'Unione rispetti il protocollo. La Commissione, nella valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 (19), ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), assicura, tra l'altro, che l'Unione rispetti il protocollo. La Commissione, nella valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 (19), ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo , sono efficienti e hanno contribuito in misura significativa al ripristino dell'ozono stratosferico e a ridurre il riscaldamento climatico .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia , che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l'aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l'ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti e dell'adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.

(5)

Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e che l'ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Tuttavia nel 2021, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, il buco dell'ozono è stato uno dei più ampi e profondi degli ultimi anni e ha raggiunto un'estensione superiore rispetto alla media degli ultimi cinque e dieci anni. Il ripristino dello strato di ozono è ancora molto fragile e si prevede che il ripristino alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l'aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l'ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti , della realizzazione di ulteriori interventi e dell'adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale.

(7)

Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente regolamento , come pure sulle etichette dei contenitori di tali sostanze, dovrebbe essere elencato e trattato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale. Se disponibili, tali informazioni dovrebbero comprendere il potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e 20 anni, al fine di aumentare la consapevolezza sull'elevato potenziale di riscaldamento globale a breve termine di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire piani d'azione vincolanti basati su orientamenti stabiliti dalla Commissione al fine di ridurre il rischio di formazione di pirocumulonembi a seguito di incendi boschivi e il loro impatto negativo sulla stratosfera e sullo strato di ozono.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Nel 2021, a livello di Unione, la produzione di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono è stata superiore a quella dei dieci anni precedenti, con un aumento del 27 % nel 2021 rispetto al 2020. Il 90 % di tale incremento è dovuto all'uso come materia prima, aumentato dell'11 % rispetto al 2020  (1 bis) . Sebbene la deroga per le sostanze che riducono lo strato di ozono usate come materie prime nella produzione chimica di determinati beni, compresi i prodotti farmaceutici, sia stata giustificata alla luce del loro basso potenziale combinato di riduzione dell'ozono (> 1tODP) e della mancanza di opzioni alternative praticabili, è possibile che le emissioni derivanti dall'uso come materia prima siano sottovalutate  (1 ter) . La Commissione dovrebbe pertanto stilare un elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali è consentito l'uso come materia prima e valutare periodicamente la disponibilità di alternative. Al fine di eliminare progressivamente tali usi laddove esistano alternative, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di proporre limiti più bassi nel tempo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon (HTOC, Halons Technical Options Committee) istituito ai sensi del protocollo ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni dal 2030 in poi a livello globale. Per evitare che si renda necessaria una nuova produzione di halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.

(12)

Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon (HTOC, Halons Technical Options Committee) istituito ai sensi del protocollo ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni dal 2030 in poi a livello globale. Per evitare che si renda necessaria una nuova produzione di halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità e a garantire l'adeguato monitoraggio degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Crescono le preoccupazioni circa l'impatto sulle emissioni globali di alcune delle sostanze nuove elencate nell'allegato II, anche per quanto riguarda, ad esempio, il rapido aumento della concentrazione atmosferica del diclorometano che potrebbe ritardare fortemente, di oltre un decennio, il ripristino del buco dell'ozono  (1 bis) . Nel 2021 la produzione in tonnellate metriche di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono non contemplate dal protocollo è stata di circa quattro volte superiore rispetto alla produzione di sostanze controllate  (1 ter) . Sono pertanto essenziali ulteriori controlli e monitoraggi. I requisiti applicati alle sostanze elencate nell'allegato I in relazione alle fughe e alla registrazione nel sistema di licenze dovrebbero essere estesi alle sostanze elencate nell'allegato II. Tale approccio non solo riduce i potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, ma si integra armoniosamente con quello adottato nel quadro del regolamento (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati ad effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di tali sostanze rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. È quindi necessario vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione.

(16)

Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, considerando che una certa quantità di tali sostanze rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell'atmosfera. È quindi necessario vietarne l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato, l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi, e l'esportazione. Per garantire che i contenitori ricaricabili, anziché essere eliminati, siano ricaricati, le imprese, al momento dell'immissione sul mercato di tali contenitori, dovrebbero essere tenute a presentare prove circa le modalità di restituzione per la ricarica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) prevede l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l'etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica nel mercato dell'Unione sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per materie prime, agenti di fabbricazione, usi di laboratorio e a fini di analisi, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.

(17)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) prevede l'etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l'etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica nel mercato dell'Unione halon e bromuro di metile nonché prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, come pure sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per materie prime, agenti di fabbricazione, usi di laboratorio e a fini di analisi, e per essere distrutte all'interno dell'Unione, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

L'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi può essere eccezionalmente consentita nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell'Unione.

(18)

L'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi può essere eccezionalmente consentita nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell'Unione , a condizione che siano disponibili le opportune strutture e il personale specializzato per svolgere tali operazioni, in modo da evitare un ulteriore inquinamento ambientale .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare emissioni di trifluorometano prodotto da gas fluorurati a effetto serra come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l'immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione.

(19)

Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare emissioni di trifluorometano prodotto da gas fluorurati a effetto serra come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere rigorosamente monitorate, distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l'immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a fornire prove della distruzione e del recupero in linea con le migliori tecniche disponibili . Dovrebbero inoltre essere tenuti a riferire in merito alla conformità al presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature soggetti all'applicazione del presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell'Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti dovrebbero confiscare o sequestrare tali prodotti per smaltimento . La riesportazione di prodotti non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.

(23)

Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature soggetti all'applicazione del presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell'Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti dovrebbero confiscare o sequestrare tali prodotti e distruggerli . La riesportazione di prodotti non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

L'obbligo di recuperare le schiume contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono dai materiali da costruzione potrebbe stimolare l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie di demolizione, rigenerazione e riciclo e potrebbe avere effetti positivi sull'occupazione, in ragione dell'elevato tasso di manodopera richiesto dal processo di smantellamento e della necessità di aumentare la capacità di trattamento di questi tipi di rifiuti. Tale obbligo potrebbe tuttavia comportare per le aziende interessate, spesso piccole e medie imprese, un fabbisogno ulteriore di formazione di personale specializzato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fissare i requisiti professionali minimi del personale impiegato e aumentare inoltre la disponibilità di programmi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori e l'uso di tecniche sostenibili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Il passaggio all'uso di sostanze alternative a quelle che riducono lo strato di ozono stimolerà l'innovazione verde e l'occupazione. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero garantire una transizione equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno, per il personale occupato dalle imprese che non riusciranno a operare la transizione verso alternative naturali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non ancora contemplate dal protocollo (di cui all'allegato II), al fine di consentire una valutazione della necessità di estendere anche a tali sostanze alcune o tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze di cui all'allegato I.

(32)

Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non ancora contemplate dal protocollo (di cui all'allegato II), al fine di valutare la futura estensione anche a tali sostanze delle misure di controllo per il recupero, la distruzione, il riciclo o la rigenerazione applicabili alle sostanze di cui all'allegato I.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Gli informatori possono sottoporre all'attenzione delle autorità competenti nuove informazioni che potrebbero agevolarle nell'individuazione delle violazioni del presente regolamento e consentire loro di imporre sanzioni. Dovrebbe essere garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti e proteggerli da ritorsioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Le violazioni gravi del presente regolamento dovrebbero essere perseguite anche penalmente a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(36)

Le violazioni gravi del presente regolamento dovrebbero essere perseguite anche penalmente a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Tenendo conto del fatto che, pur essendo di natura diversa, gli illeciti amministrativi e penali non si escludono a vicenda e, pertanto, le sanzioni amministrative sarebbero irrogate dall'autorità competente nel quadro di procedimenti amministrativi e le sanzioni penali dal giudice penale di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/99/CE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)

È dimostrato che il protossido d'azoto (N2O), rilasciato nell'aria principalmente per un eccesso di fertilizzanti a base d'azoto presenti nel terreno, è una sostanza che riduce lo strato di ozono. Dopo l'avvenuta riduzione dei clorofluorocarburi e di altri idrocarburi alogenati che riducono lo strato di ozono, l'N2O è stato riconosciuto come la principale sostanza che riduce lo strato di ozono e che rischia di compromettere i risultati positivi del protocollo  (1 bis) . Nella sua comunicazione del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», la Commissione si è impegnata ad agire per ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 %, il che a sua volta dovrebbe comportare una riduzione dell'uso di fertilizzanti di almeno il 20 % entro il 2030.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e  uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e  impiego di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2.   Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«materia prima», ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili ;

(1)

«materia prima», ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

«immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e  l'uso di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio ;

(5)

«immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e  l'impiego di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per fini propri ;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

«produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all'interno dell'Unione;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 — 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

«contenitore»: un contenitore quale definito all'articolo [X] del regolamento xxxx/xxxx [regolamento sui gas fluorurati];

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

«prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

(11)

«prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, impiegati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, esclusivamente laddove il loro uso come materia prima sia consentito .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali è consentito l'uso come materia prima, i rispettivi usi come materia prima per ciascuna di tali sostanze e il loro livello di emissioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 1o gennaio 2025 e successivamente ogni 2,5 anni, la Commissione valuta la disponibilità attuale e futura di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali l'uso come materia prima è consentito all'interno dell'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni scientifiche, dell'impatto in termini di potenziale di riduzione dell'ozono e della disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle materie prime, degli sviluppi tecnologici che determinano la disponibilità di alternative tecnicamente praticabili, nonché dell'uso energetico, dell'efficienza, della fattibilità economica e del costo di tali alternative. La Commissione trasmette le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora nella sua valutazione concluda che un'alternativa praticabile a una sostanza che riduce lo strato di ozono è disponibile per un uso particolare come materia prima, entro tre mesi la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 a integrazione del presente regolamento per fissare un livello massimo di emissioni e un calendario per la graduale eliminazione dei limiti quantitativi per l'uso della pertinente sostanza che riduce lo strato di ozono figurante nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi all'interno dell'Unione per essere usate come materia prima possono essere usate solo a tal fine. I contenitori delle sostanze che riducono lo strato di ozono destinate a tali usi sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a tale regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato V o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato prima della data o delle date limite ivi indicate o qualora esse non siano disponibili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato medesimo , o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4.   Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione, autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.

1.   In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l'ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo , autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e  richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di custodia temporanea.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore e tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore, tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione e tali prodotti e apparecchiature, al termine del loro ciclo di vita e in virtù della legislazione nazionale, saranno trattati dal paese di destinazione in modo tale da non causare il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'ambiente esterno . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di riesportazione in seguito a custodia temporanea.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati.

Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato e distruggono i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali.

 

Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali conserva le prove del rispetto di tali disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e, su richiesta, le mette a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

 

La Commissione può integrare il presente regolamento, mediante atti di esecuzione, stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presentazione di tali prove, gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità e vi allegano la documentazione giustificativa concernente l' impianto di produzione e le misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione.

Ai fini della fornitura delle prove di cui al paragrafo 1 bis, primo comma , gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità , verificata da un revisore accreditato, e vi allegano la documentazione giustificativa con:

 

a)

informazioni sull' impianto di produzione;

 

b)

prova della disponibilità e del funzionamento della migliore tecnologia di riduzione disponibile presso l'impianto di produzione;

 

c)

prova delle misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano , in linea con le migliori tecniche disponibili;

 

d)

prova della distruzione o del recupero di qualsiasi quantità di trifluorometano emesso, conformemente alle migliori tecniche disponibili e ai requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 7.

 

I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti e della Commissione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione o per usi essenziali di laboratorio a fini di analisi di cui agli articoli 6, 7 e  8 possono essere usate unicamente a tali scopi.

Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze prodotti o immessi sul mercato successivamente forniti o messi a disposizione ai sensi degli articoli 6, 7 , 8, 9 10 possono essere usate unicamente a tali scopi. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, immessi sul mercato a fini di distruzione conformemente all'articolo 12, possono essere usati solo a tal fine.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 e  8 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento.

I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 , 8, 9, 10, 11 12 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. L'etichetta riporta la designazione industriale accettata per la sostanza che riduce lo strato di ozono o, in mancanza di tale designazione, il nome chimico, il potenziale di riduzione dello strato di ozono della sostanza in questione e, se disponibile, il suo potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e, se disponibile, su una scala temporale di 20 anni. Se tali sostanze sono state rigenerate o riciclate, l'etichetta riporta tali informazioni, le informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento. Se del caso, i contenitori ricaricati sono rietichettati con informazioni aggiornate.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»).

1.   La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII.

5.   Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione senza indebito ritardo , durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso:

3.   In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso:

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 11 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 12 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento.

Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati con le risorse umane e materiali necessarie per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

1.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero.

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato.

9.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali compiti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.

2.   Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono.

3.   Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati e II garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le imprese che usano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi con una carica di fluido:

 

a)

pari o superiore a 3 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono siano sottoposti almeno ogni 12 mesi a una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di sostanze controllate;

 

b)

pari o superiore a 30 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono siano sottoposti almeno ogni sei mesi a una verifica della presenza di fughe;

 

c)

pari o superiore a 300 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono siano sottoposti almeno ogni tre mesi a una verifica della presenza di fughe; e a che le eventuali fughe individuate siano riparate quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni; le apparecchiature o i sistemi sono controllati per verificare la presenza di eventuali perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali attività.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per aggiornare il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo e per aggiungere il potenziale di riscaldamento globale di tali sostanze su una scala temporale di 20 anni .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 marzo … [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato sostanze che riducono lo strato di ozono presenta alla Commissione una relazione che dimostra la conformità all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo.

(2)   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo e le condizioni di accesso a tali dati .

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche periodiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

c)

sospensione temporanea o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative da irrogare a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, possano essere irrogate mediante procedimenti amministrativi o avviando procedimenti per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, o in entrambi i modi.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento].

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 30 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione valuta, in particolare, la disponibilità di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali è concessa una deroga ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. La Commissione valuta inoltre l'effetto del presente regolamento sulla lotta al commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono. A seguito della presentazione della relazione e delle valutazioni richieste, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa.

 

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 (il «comitato consultivo») può, di sua iniziativa, fornire consulenza scientifica e redigere relazioni in merito a tale regolamento. La Commissione tiene conto dei pareri e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

gli stock;

f)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

gli stock;

d)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli stock;

b)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le quantità distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

a)

le quantità distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature e le quantità distrutte come sottoprodotti ;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli stock in attesa di essere distrutti, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

b)

gli stock , detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione, in attesa di essere distrutti, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

gli stock;

b)

gli stock detenuti all'inizio e alla fine del periodo di comunicazione ;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 6 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i processi e le eventuali emissioni, comprese quelle connesse al trasporto e allo stoccaggio, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

c)

i tipi di usi come materia prima e i processi e le eventuali emissioni, comprese quelle connesse al trasporto e allo stoccaggio, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Allegato VI — punto 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0050/2023).

(18)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).

(19)  Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.

(18)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).

(19)  Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.

(1 bis)   Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».

(1 ter)   Stephen O. Andersen et al., «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits», https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/, 2021, e Susan Salomon et al., «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy», 2020.

(1 bis)   Hossaini et al., «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane», 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4

(1 ter)   Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».

(24)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(27)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(27)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(1 bis)   Cfr. ad esempio: UNEP, «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer», 2013.

(33)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).