29.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/28


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Lavoro precario e salute mentale»

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza spagnola)

(2023/C 228/05)

Relatore:

José Antonio MORENO DÍAZ

Consultazione da parte della presidenza spagnola del Consiglio dell’UE

Lettera del 27.7.2022

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

(parere esplorativo)

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

3.4.2023

Adozione in sessione plenaria

27.4.2023

Sessione plenaria n.

578

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

158/73/12

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Secondo la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2017, il lavoro precario è «un’occupazione nella quale non vengono rispettate le norme e le disposizioni dell’UE, internazionali e nazionali e/o che non offra mezzi sufficienti per una vita dignitosa o una protezione sociale adeguata».

1.2.

Il lavoro può essere un fattore a protezione della salute mentale, ma può anche contribuire all’insorgere di malattie, ed è per questo motivo che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) lo considera un fattore sociale determinante della salute.

1.3.

Secondo solidi dati scientifici, la precarietà dell’occupazione fa aumentare le probabilità di un deterioramento della salute mentale dei lavoratori. Ad esempio, una forte incertezza sul lavoro fa aumentare le possibilità di soffrire di depressione e ansia, e anche di commettere suicidio; richieste pressanti sul lavoro associate a uno scarso controllo fanno aumentare le possibilità di congedo per malattia a causa di un disturbo mentale diagnosticato; analogamente, la combinazione di questi due rischi fa aumentare le possibilità di soffrire di disturbi depressivi.

1.4.

Le forme di lavoro precario possono comprendere: il lavoro part-time involontario; bassi salari che non permettono di sovvenire alle necessità basilari; i contratti a zero ore, a chiamata o a termine per coprire fabbisogni strutturali; un’incertezza costante per quanto riguarda la durata del lavoro, l’orario, la retribuzione, le mansioni ecc.; la mancanza di autonomia e di sviluppo professionale nello svolgimento del lavoro; richieste eccessive sul lavoro che si traducono in orari prolungati e in un conflitto tra vita professionale e vita familiare. Queste forme di lavoro costituiscono raramente una scelta volontaria dei lavoratori e delle lavoratrici, anche se ci sono persone che le scelgono.

1.5.

Il lavoro precario è più prevalente tra i lavoratori e le lavoratrici con mansioni esecutive, le donne, i giovani e gli immigrati. Questa prevalenza, che va ad aggiungersi alle disuguaglianze sociali, può moltiplicare le discriminazioni e amplificare il gradiente sociale delle malattie mentali.

1.6.

Conformemente alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (1) sulla sicurezza e la salute durante il lavoro, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Carta sociale europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali e al relativo piano d’azione, né la creazione e l’aumento dei profitti delle imprese, né la riduzione dei costi del lavoro o la garanzia di flessibilità a vantaggio dei datori di lavoro possono essere conseguite a scapito della salute e della sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

1.7.

Il lavoro precario è incompatibile con il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell’UE.

1.8.

Al fine di ridurre la precarietà del lavoro e la prevalenza dei problemi di salute mentale connessi, il CESE ritiene necessario che venga garantita l’attuazione e l’applicazione della legislazione europea e di quella nazionale in cui vengono stabilite condizioni occupazionali e lavorative di qualità, sane e che permettano di vivere dignitosamente.

1.9.

A tal fine, il CESE ritiene indispensabile intensificare le attività di vigilanza e controllo sul rispetto di tale normativa, ma l’autorità pubblica competente deve essere preliminarmente dotata di risorse sufficienti (secondo i coefficienti OIL) e vanno altresì garantite sanzioni pecuniarie adeguate in caso di inosservanza.

1.10.

Il CESE propone inoltre di fare in modo che per le imprese e organizzazioni che non garantiscono il rispetto di tale normativa sia impossibile presentarsi a gare d’appalto e ricevere aiuti pubblici, in linea con le direttive vigenti in materia di appalti pubblici.

1.11.

Il CESE prende atto della comunicazione sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 [COM(2021) 323 final]. Il CESE propone altresì di legiferare in particolare sulla prevenzione dei rischi psicosociali al livello dell’UE, sviluppando e modernizzando la direttiva sulla salute e la sicurezza durante il lavoro (89/391/CEE), introducendo la prevenzione alla fonte dei rischi psicosociali legati al lavoro, nonché modificando la concezione, gestione e organizzazione del lavoro, poiché i dati scientifici dimostrano che una legislazione nazionale specifica è più efficace in termini di azione preventiva e riduzione dell’esposizione a questi rischi. I suoi benefici potrebbero pertanto essere estesi a tutti i paesi dell’UE mediante una direttiva.

1.12.

Il CESE sottolinea che contrastare alla fonte i rischi psicosociali individuati legati al lavoro, ricorrendo a interventi organizzativi per ridefinire le condizioni di lavoro, significa compiere un passo avanti nel promuovere la salute mentale sul luogo di lavoro, in linea con quanto delineato dall’OMS e dall’OIL nei loro orientamenti e nel loro documento programmatico del settembre 2022 (2).

1.13.

Il CESE prende atto della proposta di direttiva presentata nel 2021 dalla Commissione relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Analogamente, il CESE propone di mettere a punto approcci adeguati per gestire l’uso dell’intelligenza artificiale sul lavoro in modo da evitare i rischi professionali e la violazione di altri diritti dei lavoratori.

1.14.

Infine, il CESE auspica l’elaborazione di una politica industriale a livello europeo e nazionale per creare posti di lavoro di qualità che assicurino condizioni di lavoro idonee per la salute delle persone e rafforzare la competitività.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Tra le priorità del mandato della Spagna alla testa dell’UE quale paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio nella seconda metà del 2023, il governo spagnolo annovera la necessità di affrontare gli effetti della precarietà lavorativa sulla salute mentale, in quanto la correzione di tali effetti costituisce una necessità impellente in vista della definizione di nuove politiche del lavoro che consentano di progredire verso mercati del lavoro più sani, più inclusivi e fondati sul lavoro dignitoso (3), e per tale motivo ha chiesto al CESE di elaborare un parere esplorativo in materia.

2.2.

La precarietà del lavoro è incompatibile con il conseguimento degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, più precisamente con l’OSS 8 («Lavoro dignitoso e crescita economica»), ma anche con l’OSS 3 («Salute e benessere») o con l’OSS 5 («Parità di genere») (4). Secondo l’OMS (5), il lavoro dignitoso ha effetti positivi per la salute mentale, e gli ambienti di lavoro di bassa qualità — con caratteristiche quali la discriminazione e la disuguaglianza, carichi di lavoro eccessivi, il basso livello di controllo sul lavoro e la precarietà del lavoro — rappresentano un rischio per la salute mentale.

2.3.

La risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni di lavoro e l’occupazione precaria attribuisce al termine lavoro precario (6) il significato di un’occupazione nella quale non vengono rispettate le norme e le disposizioni dell’UE, internazionali e nazionali, e/o che non offra mezzi sufficienti per una vita dignitosa o una protezione sociale adeguata.

2.4.

Secondo il thesaurus dell’EU-OSHA, il lavoro precario è un lavoro mal retribuito, privo di certezza, non protetto e che non può sostenere una famiglia (7). Dal canto suo, la rete internazionale di ricercatori esperti nello studio del lavoro precario (Precarious Work Research) definisce la precarietà del lavoro come una situazione multidimensionale caratterizzata anche, ma non soltanto, da incertezza sul lavoro, redditi non adeguati, mancanza di diritti e assenza di protezione nel rapporto di lavoro, una condizione che potrebbe interessare sia i lavoratori informali che quelli formali (8). Come osserva Eurofound, non esiste una definizione universale di lavoro precario, ma la necessità di affrontarlo è ampiamente riconosciuta al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose e salubri, in linea con l’agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso (9).

2.5.

Alla luce di questi concetti, alcune forme di occupazione e condizioni di lavoro che determinano posti di lavoro di scarsa qualità possono essere considerate precarie, ad esempio: lavoro a tempo parziale involontario, orari di lavoro prolungati o continue richieste di disponibilità, salari bassi o non sicuri, utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, contratti a zero ore o a chiamata, lavoro non contrattuale o lavoro senza misure di prevenzione dei rischi.

2.6.

Il lavoro precario può comportare: intensificazione ed estensione della giornata lavorativa; mancanza di autonomia e di sviluppo professionale nel lavoro; giornate di lavoro imprevedibili e disagevoli e orari che ostacolano la vita sociale e che sfociano in un conflitto tra vita professionale e vita familiare; ore di lavoro insufficienti con conseguenti salari che non consentono di sovvenire alle esigenze di base; incertezza costante in merito alla durata dell’occupazione e alle condizioni di lavoro (in termini di orario, salario, mansioni ecc.); difficoltà per i lavoratori a esercitare i loro diritti, tra cui il diritto all’azione collettiva, con una conseguente riduzione del potere contrattuale; maggiore vulnerabilità agli abusi, alla discriminazione e al mobbing; impossibilità di condurre una vita dignitosa malgrado si abbia un lavoro (i cosiddetti «lavoratori poveri»).

2.7.

Il lavoro precario può avere un impatto su diversi settori della vita quotidiana, compresa la salute. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) osserva che «gli studi sugli effetti del lavoro precario sulla SSL hanno rilevato l’esistenza di un’associazione negativa con la sicurezza e la salute sul lavoro; è stato inoltre riscontrato che, quanto più è instabile, tanto più l’occupazione è associata alla morbilità o alla mortalità» (10).

2.8.

Alcuni esempi concreti basati su prove scientifiche della massima qualità che mettono a confronto i lavoratori esposti e quelli non esposti (studi longitudinali e/o con ampie banche dati che consentono di escludere la casualità e isolare altri fattori di natura non professionale e professionale) segnalano che: l’elevato livello di incertezza percepita sul lavoro che caratterizza l’occupazione precaria fa aumentare le possibilità di depressione del 61 %, le possibilità di soffrire d’ansia del 77 % (11) e le possibilità di commettere suicidio del 51 % (12). Richieste pressanti sul lavoro fanno aumentare del 23 % le possibilità di congedo per malattia a causa di un disturbo mentale diagnosticato; le carenze nei controlli aumentano tali possibilità del 25 % (13) e la combinazione di questi due fattori fa aumentare le possibilità di depressione del 77 %. Analogamente, orari di lavoro prolungati fanno aumentare del 14 % le probabilità di soffrire di depressione (14).

2.9.

Se nell’UE venisse eliminata l’esposizione a rischi psicosociali professionali, l’incidenza della depressione scenderebbe tra il 17 e il 35 %, e le malattie cardiovascolari tra il 5 e l’11 % (15).

2.10.

Le forme di occupazione e le condizioni di lavoro precarie sono raramente il prodotto di una scelta volontaria. I dati dimostrano solidamente che tali forme e condizioni sono più prevalenti tra i lavoratori e le lavoratrici con mansioni esecutive, le donne, i giovani e gli immigrati (16) e — tramite lo sfruttamento delle disuguaglianze in termini di ceto sociale, genere, età, nazionalità e appartenenza etnica — esse possono avere l’effetto di moltiplicare le discriminazioni intersezionali e di amplificare non solo le disuguaglianze sanitarie già esistenti, ma anche il gradiente sociale delle malattie mentali. Sebbene queste forme di lavoro spesso non costituiscano l’opzione preferita, vi sono lavoratori che le scelgono.

2.11.

La prevalenza del lavoro precario è inoltre disomogenea tra i paesi dell’UE (17) e tra i settori di attività. L’incidenza è più elevata nelle attività che rappresentano un’estensione del lavoro domestico e assistenziale (pulizie, assistenza socio-sanitaria, ospitalità, alberghi, sicurezza, consegna a domicilio ecc.) (18), fenomeno intensificato dalla pandemia di COVID-19. Tuttavia, il lavoro precario esiste in tutti i settori, compreso quello pubblico, e in tutti i paesi.

2.12.

Conformemente alla direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti relativi al lavoro. Secondo l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Inoltre, ogni lavoratore ha diritto, tra l’altro, alla limitazione della durata massima dell’orario di lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un periodo annuale di ferie retribuite. Queste disposizioni trovano riscontro anche nella Carta sociale europea, nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e nel relativo piano d’azione. Né la creazione e l’aumento dei profitti delle imprese, né la riduzione dei costi del lavoro o la garanzia di flessibilità a vantaggio dei datori di lavoro possono essere conseguiti a scapito della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2.13.

Occorre rilevare che, per quanto riguarda la salute mentale in generale, i sistemi sanitari pubblici svolgono un ruolo importante. Senza cambiamenti e adeguamenti rapidi e necessari nei sistemi sanitari pubblici e senza la disponibilità di assistenza psicologica e psichiatrica in modalità di emergenza, remota e terapeutica, non sarà possibile occuparsi adeguatamente della salute mentale non solo dei lavoratori, ma anche di tutti i cittadini europei.

3.   Osservazioni specifiche

3.1.

Lo squilibrio di potere tra capitale e lavoro è un fattore di rischio che può generare lavoro precario. Tale squilibrio deve essere livellato sia con interventi normativi che mediante il dialogo sociale e l’azione sindacale, creando un contesto che protegga i lavoratori e le lavoratrici e mantenendo nel contempo condizioni economiche favorevoli che evitino la concorrenza sleale.

3.2.

La necessità non solo di rafforzare l’osservanza del corpus legislativo sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, ma anche di sviluppare tale corpus di norme, è dimostrata dal fatto che nell’UE le tre ragioni principali che spingono i datori di lavoro a occuparsi della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno delle loro aziende, sono: il rispetto della legislazione (89,2 %), l’azione punitiva dell’autorità competente in materia di lavoro (79,4 %) e le richieste avanzate dai lavoratori e dalle lavoratrici, anche per il tramite dei loro rappresentanti (81,8 %) (19).

3.3.

Un altro esempio dell’efficacia della legislazione nel ridurre la precarietà contrattuale è osservabile in Spagna: la riforma del lavoro recentemente approvata, che è il frutto della concertazione sociale, ha ridotto le percentuali — anormalmente elevate — di contratti a tempo determinato sul mercato del lavoro.

4.   Proposte

4.1.

Il CESE rileva che vi sono solide prove del fatto che la precarietà del lavoro aumenta le probabilità di un deterioramento della salute mentale. Pertanto, in linea sia con le raccomandazioni del settore scientifico concernenti la salute pubblica e dei lavoratori e l’epidemiologia occupazionale che con quelle delle istituzioni internazionali in materia di salute mentale sul luogo di lavoro, e alla luce dei diritti sanciti dalla direttiva 89/391/CEE sulla prevenzione alla fonte dei rischi professionali, tutte le misure di seguito proposte seguono consapevolmente un approccio volto a limitare la diffusione dei rischi associati alla precarietà del lavoro, al fine di prevenire il deterioramento della salute mentale dei lavoratori. Poiché i fattori di rischio che possono avere un impatto sulla salute mentale variano notevolmente da un settore all’altro e persino da un luogo di lavoro all’altro all’interno di uno stesso settore, nella maggior parte dei casi le soluzioni migliori possono essere trovate attraverso il dialogo sociale a livello settoriale o aziendale, che consente un approccio mirato, tenendo conto di tutti i quadri giuridici pertinenti.

4.2.

Il CESE osserva che, nel suo quadro strategico per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2021-2027) (20), la Commissione ha indicato che, tra l’altro:

avvierà una campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OHSA) nel periodo 2023-2025 che verta sulla creazione di un futuro digitale sicuro e sano, affrontando in particolare i rischi psicosociali ed ergonomici;

in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, preparerà un’iniziativa non legislativa a livello dell’UE in materia di salute mentale sul luogo di lavoro che valuti le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori e presenti orientamenti per l’azione entro la fine del 2022;

svilupperà la base analitica, gli strumenti elettronici e gli orientamenti per la valutazione dei rischi connessi ai lavori e ai processi verdi e digitali, compresi in particolare i rischi psicosociali ed ergonomici.

4.3.   Garantire l’attuazione della vigente legislazione dell’UE e nazionale che stabilisce condizioni di occupazione e di lavoro di qualità

4.3.1.

Il CESE rileva che le vigenti direttive europee in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, rappresentanza e partecipazione disciplinano i diritti, gli obblighi e le responsabilità concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro [2003/88/CE (21)], l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare [(UE) 2019/1158 (22)], un salario minimo adeguato [(UE) 2022/2041 (23)], la non discriminazione [2006/54/CE (24), 2000/78/CE (25), 2000/43/CE (26)], la prevedibilità e trasparenza delle condizioni di lavoro [(UE) 2019/1152 (27)], la prevenzione dei rischi professionali e la SSL (89/391/CEE e relativi sviluppi specifici), nonché l’informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti [2009/38/CE (28), 2003/72/CE (29), 2002/14/CE (30)]. Inoltre, la libertà di associazione, contrattazione collettiva, manifestazione e sciopero è tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La piena attuazione di questo corpus giuridico potrebbe consentire ai lavoratori di avere un lavoro dignitoso, ridurre l’incertezza e promuovere la salute mentale.

4.3.2.

Tuttavia, il CESE rileva che vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e il rispetto di queste norme sulle condizioni di lavoro, stabilite come diritti minimi necessari, nonché l’applicazione della legislazione vigente.

4.4.

Il CESE propone pertanto di:

4.4.1.

intensificare le misure di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro contenute in tali direttive, al fine di garantirne l’effettiva attuazione. A tal fine, è necessario che gli Stati membri forniscano risorse umane sufficienti all’autorità del lavoro competente, secondo i coefficienti raccomandati dall’OIL (31);

4.4.2.

prevedere sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle direttive di cui sopra;

4.4.3.

introdurre il divieto di partecipare ad appalti pubblici e di presentare domanda per la concessione di aiuti di Stato a livello dell’UE, nazionale o locale, a meno che non venga garantito il rispetto di tali direttive, in linea con le direttive vigenti in materia di appalti pubblici;

4.4.4.

avvalersi pienamente delle possibilità offerte dal comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro per il coordinamento dell’UE nel monitoraggio dell’applicazione della legislazione di cui al punto 4.3.1.

4.4.5.

Il CESE sostiene i negoziati in corso sulla proposta di direttiva del 2021 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali e prende atto dei negoziati in corso sulla posizione del Consiglio, nonché degli emendamenti proposti dalla Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo nel dicembre 2022. Analogamente, il CESE propone di mettere a punto approcci adeguati per gestire l’uso dell’intelligenza artificiale sul lavoro in modo da evitare i rischi professionali e la violazione di altri diritti dei lavoratori.

4.5.   Concentrarsi sulla prevenzione dei rischi psicosociali legati al lavoro

4.5.1.

Il CESE prende atto della comunicazione sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 [COM(2021) 323 final]. Il CESE propone altresì di legiferare in particolare sulla prevenzione dei rischi psicosociali al livello dell’UE, sviluppando e modernizzando la direttiva sulla salute e la sicurezza durante il lavoro (89/391/CEE), introducendo la prevenzione alla fonte dei rischi psicosociali legati al lavoro, nonché modificando la concezione, gestione e organizzazione del lavoro, poiché i dati scientifici dimostrano che una legislazione nazionale specifica è più efficace in termini di azione preventiva e riduzione dell’esposizione a questi rischi (32).

4.5.2.

Inoltre, il CESE sottolinea che il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e sano è stato inserito nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro dell’OIL in occasione della 110a Conferenza internazionale del lavoro del giugno 2022, e che contrastare alla fonte i rischi psicosociali legati al lavoro, ricorrendo a interventi organizzativi per ridefinire le condizioni di lavoro, è un passo essenziale per promuovere la salute mentale sul luogo di lavoro, in linea con quanto concordato dall’OMS e dall’OIL nei loro orientamenti e nel loro documento programmatico che delinea le strategie pratiche del settembre 2022 (33). Oltre alla prevenzione dei rischi psicosociali, tali istituzioni raccomandano, come secondo passo, di migliorare la salute mentale sul lavoro, proteggendola e promuovendola, in particolare attraverso la formazione e gli interventi volti a migliorare l’educazione in materia di salute mentale. La terza fase consiste nell’assistere i lavoratori affetti da disturbi della salute mentale a partecipare pienamente ed equamente al lavoro attraverso misure di accomodamento ragionevole e programmi di ritorno al lavoro. Infine, raccomandano di creare un ambiente favorevole con misure trasversali per migliorare la salute mentale sul lavoro attraverso la leadership, gli investimenti, i diritti, l’integrazione, la partecipazione, i dati scientifici e la conformità.

4.5.3.

Il CESE sottolinea, come affermato anche nell’accordo quadro delle parti sociali dell’UE sullo stress, che, ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tale obbligo si applica anche ai problemi di stress da lavoro, nella misura in cui comportano un rischio per la salute e la sicurezza.

4.5.4.

In tale contesto, il CESE propone che la suddetta direttiva sviluppi la prevenzione primaria dei rischi psicosociali legati al lavoro secondo un approccio organizzativo e collettivo. A tal fine, dovrebbe prevedere:

4.5.4.1.

requisiti di qualità per i metodi di valutazione utilizzati (che devono essere convalidati con dati sanitari, misurare i rischi psicosociali evidenziati dalle prove scientifiche ed evidenziare le disuguaglianze ecc.);

4.5.4.2.

ove opportuno, la definizione, la pianificazione e l’attuazione di misure preventive per l’eliminazione o la riduzione al minimo di tali rischi: 1) tenendo conto dei risultati della valutazione di rischi psicosociali; 2) modificando alla fonte le condizioni di lavoro identificate come dannose tramite la realizzazione di interventi sul piano organizzativo tesi a evitare che le misure preventive si concentrino esclusivamente sullo sviluppo di capacità e la riabilitazione;

4.5.4.3.

l’obbligo per i datori di lavoro di conseguire la riduzione dei rischi professionali attuando misure adeguate per ridurre i rischi psicosociali legati al lavoro modificando le condizioni di lavoro, ad esempio: migliorare la tecnologia e i processi di produzione di beni e servizi e incrementare gli organici per ridurre i carichi di lavoro; garantire che gli orari di lavoro siano compatibili con l’assistenza in famiglia; promuovere metodi di lavoro partecipativi e cooperativi per evitare la mancanza di voce in capitolo e aumentare il sostegno funzionale tra colleghi e da parte dei superiori; introdurre procedure eque di assunzione, assegnazione dei compiti, formazione e promozione al fine di migliorare la qualità della dirigenza; ideare compiti più interessanti che consentano non solo di applicare abilità e conoscenze, ma anche di apprenderne di nuove; promuovere la stabilità dell’occupazione e delle condizioni di lavoro e la prevedibilità dei cambiamenti, che devono essere ragionati e ragionevoli, al fine di evitare l’incertezza sul lavoro; e un salario adeguato che deve consentire una vita dignitosa conformemente alla normativa applicabile, al dialogo sociale e ai contratti collettivi. Tutte queste misure consentirebbero di ridurre il lavoro precario e di proteggere la salute mentale;

4.5.4.4.

l’obbligo di tenere debitamente conto della finalità preventiva della valutazione al fine di promuovere una gestione efficiente di tali rischi, evitando semplici rivalutazioni burocratiche;

4.5.4.5.

garantire che tutte queste azioni di prevenzione alla fonte dei rischi psicosociali — dall’impostazione della valutazione fino ai cambiamenti organizzativi e al monitoraggio della loro efficacia nel ridurre i rischi — siano basate sulla partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro o nell’impresa, conformemente alle norme applicabili in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. A tal fine, e in linea con le norme nazionali vigenti, occorre garantire l’esistenza e il funzionamento degli organismi competenti, quando ciò sia previsto dalla legislazione nazionale e/o dai contratti collettivi (comitati per la salute e la sicurezza, delegati e delegate per la prevenzione, comitati aziendali ecc.) e anche la contrattazione tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro, conformemente alla legislazione applicabile e ai contratti collettivi.

4.6.   Una politica industriale appositamente concepita per sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità

4.6.1.

La politica industriale dei vari paesi incide, tra gli altri fattori, sulla capacità delle imprese di creare posti di lavoro qualificati e di alta qualità in un’economia. Per questo motivo il CESE propone che nell’elaborazione della politica industriale a livello europeo si tenga conto dell’obiettivo di creare posti di lavoro qualificati e di qualità che garantiscano condizioni di lavoro sane e migliorino la competitività. Per il raggiungimento di tale obiettivo ci si potrebbe basare tra l’altro su:

4.6.1.1.

una collaborazione molto più attiva tra le autorità pubbliche per lo sviluppo economico, incentrata sulla messa a disposizione delle infrastrutture necessarie e su politiche attive dell’occupazione orientate alle esigenze specifiche delle industrie con il potenziale maggiore in termini di creazione a livello locale di posti di lavoro di qualità, richiedendo in cambio alle imprese beneficiarie di creare un numero minimo di posti di lavoro di questo tipo;

4.6.1.2.

l’orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo verso tecnologie che rafforzino la produttività e siano favorevoli alla manodopera, per incrementarne sinergicamente la capacità di creazione di valore;

4.6.1.3.

l’inserimento, in fase di elaborazione della politica industriale, di criteri sia per la prevenzione dei rischi sul lavoro che per la protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

4.6.1.4.

l’inclusione di capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile che garantiscano i diritti dei lavoratori negli accordi commerciali internazionali.

4.7.

Il CESE propone che il programma di studio trasversale dell’istruzione obbligatoria e della formazione professionale di ogni paese comprenda anche le conoscenze relative ai diritti individuali e collettivi del lavoro e le competenze imprenditoriali, al fine di dotare i futuri lavoratori e datori di lavoro delle conoscenze necessarie in materia.

4.8.

Facendo seguito ai risultati delle indagini e dei dati di Eurofound, EU-OSHA e Eurostat, il CESE propone di individuare periodicamente le forme più diffuse di lavoro precario, i contesti in cui si sviluppano (paesi, settori ecc.) e i gruppi più colpiti (lavoratori con mansioni esecutive, donne, giovani ecc.) e di monitorare l’evoluzione della situazione.

4.9.

Il CESE propone di promuovere la ricerca sulla qualità del lavoro e sulla salute mentale, a cominciare dal miglioramento dei sistemi di informazione e sorveglianza epidemiologica in questi settori.

Bruxelles, 27 aprile 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(2)  https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_856992/lang--it/index.htm

(3)  Richiesta di parere esplorativo presentata dalla seconda vicepresidente del governo spagnolo, ministero del Lavoro e dell’economia sociale della Spagna.

(4)  ONU, Assemblea Generale, settantesima sessione (2015), Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, risoluzione adottata dall’Assemblea generale il 25 settembre 2015.

(5)  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

(6)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0290_IT.html

(7)  https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus/term/62001d

(8)  https://doi.org/10.1186/s13643-021-01728-z

(9)  https://www.eurofound.europa.eu/it/node/91840

(10)  EU-OSHA (2013), Priorità di ricerca su sicurezza e salute sul lavoro in Europa: 2013-2020. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. 10.2802/25457.

(11)  Niedhammer, I., Bertrais, S., & Witt, K. (2021). Psychosocial work exposures and health outcomes: a meta-review of 72 literature reviews with meta-analysis, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 47(7), 489-508.

(12)  Blomqvist, S., Virtanen, M., LaMontagne, A. D., & Magnusson Hanson, L. L. (2022). Perceived job insecurity and risk of suicide and suicide attempts: a study of men and women in the Swedish working population, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 48(4), 293-301.

(13)  Duchaine, CS et al. (2020). Psychosocial stressors at work and the risk of sickness absence due to a diagnosed mental disorder: a systematic review and meta-analysis, JAMA psychiatry, 77(8), 842-851.

(14)  Niedhammer, Bertrais, Witt (2021) (cfr. sopra).

(15)  Niedhammer I et al. (2022). Update of the fractions of cardiovascular diseases and mental disorders attributable to psychosocial work factors in Europe, International Archives of Occupational and Environmental Health, 95(1), 233-247.

(16)  https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/precarious-work-definitions-workers-affected-and-osh-consequences

(17)  Matilla-Santander N et al. (2019). Measuring precarious employment in Europe 8 years into the global crisis, J Public Health (Oxf), 41(2):259-267.

(18)  Eurofound (2021). Condizioni di lavoro e lavoro sostenibile: un’analisi sulla base del quadro della qualità del lavoro, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

(19)  https://visualisation.osha.europa.eu/esener/it/survey/datavisualisation/2019

(20)  Comunicazione della Commissione — Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro che cambia [COM(2021) 323 final].

(21)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

(22)  Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

(23)  Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

(24)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(25)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(26)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(27)  Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 105).

(28)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(29)  Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

(30)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(31)  https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/WCMS_844151/lang--en/index.htm, paragrafo 4.1.8.

(32)  Jain, A. et al (2022), The impact of national legislation on psychosocial risks on organisational action plans, psychosocial working conditions, and employee work-related stress in Europe, Social Science & Medicine 302.

(33)  https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_856992/lang--it/index.htm


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito, ma hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (articolo 60, paragrafo 2, del regolamento interno):

EMENDAMENTO 1

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

PILAWSKI Lech

POTTIER Jean-Michel

VADÁSZ Borbála

SOC/745

Lavoro precario e salute mentale

Punto 2.7

Inserire un nuovo punto

Posizione: dopo l’attuale punto 2.6

Parere della sezione

Emendamento

 

La definizione utilizzata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2017  (12) da un lato indica che per lavoro precario si intende un lavoro non conforme alla legislazione applicabile. Tale definizione, tuttavia, fa riferimento anche al lavoro che « non offra mezzi sufficienti per una vita dignitosa o una protezione sociale adeguata » . Nel contempo, il CESE osserva che, secondo Eurofound, il lavoro precario è un concetto che non ha una definizione universalmente accettata in tutta Europa, mentre la necessità di affrontare questo fenomeno complesso è ampiamente riconosciuta. Secondo l’OMS i rischi per la salute mentale sul luogo di lavoro, chiamati anche rischi psicosociali, possono essere correlati, tra l’altro, alle mansioni o agli orari, alle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro o alle opportunità di sviluppo professionale. L’OMS indica inoltre che, sebbene i rischi psicosociali si riscontrino in tutti i settori, alcuni lavoratori hanno maggiori probabilità di essere esposti a tali rischi rispetto ad altri, a causa della natura delle loro mansioni, del luogo di lavoro e delle modalità del lavoro stesso  (13) . Anche l’accordo quadro autonomo delle parti sociali dell’UE sullo stress afferma che lo stress legato al lavoro può essere causato da diversi fattori, quali le mansioni lavorative, l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, la scarsa comunicazione ecc.  (14) . Ciò significa che, nel valutare il nesso tra lavoro precario e rischi per la salute mentale, occorre tenere conto dell’assenza di una definizione universalmente accettata in Europa. Inoltre, la valutazione deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

non esiste un nesso causale automatico tra ciò che viene considerato lavoro precario nel presente parere e i disturbi della salute mentale, ma il lavoro precario è uno dei fattori di rischio che possono avere un effetto negativo sulla salute mentale dei lavoratori. Le questioni sollevate ai punti  (15) 1.3 e 2.6 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza;

la salute mentale è una combinazione di circostanze individuali, familiari, socioeconomiche e ambientali, e alcuni dei fattori di rischio per la salute mentale sono presenti nei luoghi di lavoro ma anche nella società in generale. La precarietà deve sempre essere accertata in base a una valutazione situazionale delle circostanze dell’individuo. Ciò si riflette anche nell’accordo quadro delle parti sociali dell’UE sullo stress  (16) , in cui si afferma che la diversità della forza lavoro è un aspetto importante di cui tenere conto nell’affrontare i problemi dello stress da lavoro e che individui diversi possono reagire in modo diverso a situazioni analoghe e uno stesso individuo può reagire in modo diverso a situazioni analoghe in momenti diversi della sua vita. Le questioni sollevate ai punti 1.5 e 2.6 del presente parere sono in contraddizione con tali considerazioni o non le rispecchiano a sufficienza;

inoltre, molte delle questioni legate ai diversi tipi di occupazione sono già affrontate nella legislazione dell’UE e nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, orario di lavoro e altri aspetti pertinenti. Le questioni sollevate ai punti 1.11, 4.5.4 e 4.5.4.3 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza;

allo stesso tempo, le forme di lavoro che il presente parere sembra considerare precarie possono anche costituire un punto di partenza per entrare nel mercato del lavoro e passare gradualmente a un’occupazione a tempo indeterminato. Le questioni sollevate al punto 1.5 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza;

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

81

Voti contrari:

127

Astensioni:

13

EMENDAMENTO 3

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

PILAWSKI Lech

POTTIER Jean-Michel

VADÁSZ Borbála

SOC/745

Lavoro precario e salute mentale

Punto 4.5.1

Inserire un nuovo punto

Posizione: dopo l’attuale punto 4.5

Parere della sezione

Emendamento

 

La promozione della salute mentale e del benessere è nell’interesse dell’intera società. Nella vita lavorativa la promozione della salute mentale è importante in quanto i problemi di salute mentale possono portare a una minore produttività del lavoro, a prestazioni lavorative inferiori e a un maggiore assenteismo, mentre a una buona salute mentale sono associate una maggiore motivazione e produttività. Il CESE concorda con l’approccio della Commissione  (29) di preparare, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, un’iniziativa non legislativa a livello dell’UE relativa alla salute mentale sul luogo di lavoro che valuti le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori. Il Comitato sostiene inoltre l’obiettivo della Commissione di includere i rischi psicosociali ed ergonomici nella campagna sugli ambienti di lavoro sani e sicuri. Il CESE ritiene opportuno che, a livello dell’UE e nazionale nonché nei luoghi di lavoro, sia dedicata maggiore attenzione a politiche e/o azioni appropriate per sviluppare la prevenzione primaria dei rischi psicosociali legati al lavoro con un approccio organizzativo e collettivo, ove opportuno. Non è tuttavia necessario proporre a livello dell’UE una legislazione specifica in materia di prevenzione dei rischi psicosociali. Le questioni sollevate ai punti 1.11, 4.5.1, 4.5.4 e 4.5.4.3 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

91

Voti contrari:

127

Astensioni:

18

EMENDAMENTO 4

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

PILAWSKI Lech

POTTIER Jean-Michel

VADÁSZ Borbála

SOC/745

Lavoro precario e salute mentale

Punto 4.6.1

Inserire un nuovo punto

Posizione: dopo l’attuale punto 4.6

Parere della sezione

Emendamento

 

A causa dei profondi cambiamenti del contesto operativo, è necessario e urgente che l’UE definisca una politica industriale globale e aggiornata, basata sull’innovazione e sull’eccellenza. Le imprese creano occupazione e forniscono posti di lavoro di qualità quando esiste un contesto normativo e finanziario favorevole e quando le imprese stesse possono essere condotte in modo redditizio. Ciò significa che l’occupazione non può essere pianificata attraverso una politica industriale. Analogamente, non è sostenibile né ragionevole pretendere che le imprese che beneficiano delle infrastrutture o delle politiche attive del mercato del lavoro creino un numero minimo di posti di lavoro. Inoltre, la politica industriale coesiste con il quadro normativo dell’UE e nazionale applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma non è essa stessa a fornire i criteri per la prevenzione dei rischi professionali. Infine, le imprese hanno anche bisogno di accedere a una forza lavoro qualificata, ma attualmente devono far fronte a carenze di manodopera e di competenze. Ciò mette in risalto la necessità di creare sistemi efficaci di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e migliorare la capacità di prevedere le future esigenze in termini di competenze. Le questioni sollevate ai punti 4.6.1.1 e 4.6.1.3 del presente parere sono in contraddizione con tali considerazioni o non le rispecchiano a sufficienza.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

89

Voti contrari:

139

Astensioni:

9

EMENDAMENTO 5

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

PILAWSKI Lech

POTTIER Jean-Michel

VADÁSZ Borbála

SOC/745

Lavoro precario e salute mentale

Punto 3

Inserire un nuovo punto

Posizione: dopo l’attuale punto 1.2

Parere della sezione

Emendamento

 

Ad esempio, l’accordo quadro autonomo delle parti sociali dell’UE sullo stress afferma che lo stress legato al lavoro può essere causato da diversi fattori, quali le mansioni lavorative, l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, la scarsa comunicazione ecc.  (1) . Nel valutare il nesso tra lavoro precario e rischi per la salute mentale, occorre tenere conto dell’assenza di una definizione universalmente accettata in Europa. Inoltre, la valutazione deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

non esiste un nesso causale automatico tra ciò che viene considerato lavoro precario nel presente parere e i disturbi della salute mentale, ma il lavoro precario è uno dei fattori di rischio che possono avere un effetto negativo sulla salute mentale dei lavoratori. Le questioni sollevate ai punti  (2) 1.3 e 2.6 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza;

la salute mentale è una combinazione di circostanze individuali, familiari, socioeconomiche e ambientali, e alcuni dei fattori di rischio per la salute mentale sono presenti nei luoghi di lavoro ma anche nella società in generale. La precarietà deve sempre essere accertata in base a una valutazione situazionale delle circostanze dell’individuo. Le questioni sollevate ai punti 1.5 e 2.6 del presente parere sono in contraddizione con tali considerazioni o non le rispecchiano a sufficienza;

inoltre, molte delle questioni legate ai diversi tipi di occupazione sono già affrontate nella legislazione dell’UE e nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, orario di lavoro e altri aspetti pertinenti. Le questioni sollevate ai punti 1.11, 4.5.4 e 4.5.4.3 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza;

allo stesso tempo, le forme di lavoro che il presente parere sembra considerare precarie possono anche costituire un punto di partenza per entrare nel mercato del lavoro e passare gradualmente a un’occupazione a tempo indeterminato. Le questioni sollevate al punto 1.5 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza;

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

83

Voti contrari:

139

Astensioni:

15

EMENDAMENTO 6

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

PILAWSKI Lech

POTTIER Jean-Michel

VADÁSZ Borbála

SOC/745

Lavoro precario e salute mentale

Punto 1.4

Inserire un nuovo punto

Posizione: dopo il nuovo punto 1.3 (cfr. l’emendamento 5)

Parere della sezione

Emendamento

 

Il CESE concorda con l’approccio della Commissione  (3) di preparare, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, un’iniziativa non legislativa a livello dell’UE relativa alla salute mentale sul luogo di lavoro che valuti le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori. Il CESE ritiene opportuno che, a livello dell’UE e nazionale nonché nei luoghi di lavoro, sia dedicata maggiore attenzione a politiche e/o azioni appropriate per sviluppare la prevenzione primaria dei rischi psicosociali legati al lavoro con un approccio organizzativo e collettivo, ove opportuno. Non è tuttavia necessario proporre a livello dell’UE una legislazione specifica in materia di prevenzione dei rischi psicosociali. Le questioni sollevate ai punti 1.11, 4.5.1, 4.5.4 e 4.5.4.3 del presente parere sono in contraddizione con tale considerazione o non la rispecchiano a sufficienza.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

91

Voti contrari:

141

Astensioni:

11


(12)   Testi approvati — Condizioni di lavoro e occupazione precaria — martedì 4 luglio 2017 (europa.eu)

(13)   https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

(14)   Cfr. https://resourcecentre.etuc.org/agreement/framework-agreement-work-related-stress e https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2005-00679-EN.pdf

(15)   La numerazione qui utilizzata si riferisce alla numerazione dei punti di cui al parere della sezione SOC presentato alla sessione plenaria e inserito nel portale dei membri per la sessione plenaria del CESE del 26 e 27 aprile (eventuali modifiche alla numerazione potrebbero derivare dall’eventuale adozione di questi o di altri emendamenti).

(16)   Cfr. https://resourcecentre.etuc.org/agreement/framework-agreement-work-related-stress e https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2005-00679-EN.pdf

(29)   COM(2021) 323 final.

(1)   Cfr. https://resourcecentre.etuc.org/agreement/framework-agreement-work-related-stress e https://www.busineseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2005-00679-EN.pdf

(2)   La numerazione qui utilizzata si riferisce alla numerazione dei punti di cui al parere della sezione SOC presentato alla sessione plenaria e inserito nel portale dei membri per la sessione plenaria del CESE del 26 e 27 aprile (eventuali modifiche alla numerazione potrebbero derivare dall’eventuale adozione di questi o di altri emendamenti).

(3)   Comunicazione sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione [COM(2021) 323 final].