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29.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 228/97 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio
[COM(2022) 729 final]
e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818
[COM(2022) 731 final]
(2023/C 228/13)
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Relatore: |
Tymoteusz Adam ZYCH |
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Consultazione |
Commissione europea, 8.2.2023 |
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Base giuridica |
Articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d) e articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
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Sezione competente |
Occupazione, affari sociali e cittadinanza |
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Adozione in sezione |
3.4.2023 |
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Adozione in sessione plenaria |
27.4.2023 |
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Sessione plenaria n. |
578 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
137/0/0 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le proposte della Commissione europea relative alle informazioni anticipate sui passeggeri (1), considerando la necessità di una raccolta e di un trasferimento efficaci delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) e dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini della gestione delle frontiere e della lotta all’immigrazione illegale, nonché per motivi di sicurezza, compresa la necessità di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi. |
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1.2. |
Il CESE è convinto che, finché i dati API e PNR rimarranno oggetto delle direttive in vigore (direttiva API (2) e direttiva PNR (3)), continueranno a registrarsi indesiderabili disparità nell’attuazione di tali direttive a livello nazionale. |
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1.3. |
I regolamenti in esame sono necessari al fine di armonizzare l’attuazione di queste direttive e aumentare l’efficienza della raccolta e del trasferimento dei dati API e PNR, poiché elimineranno le differenze derivanti dalle diverse prassi degli Stati membri, rafforzeranno la certezza del diritto, accelereranno il flusso di passeggeri e ridurranno le difficoltà amministrative per i vettori aerei. |
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1.4. |
Il CESE sottolinea l’importanza della Carta dei diritti fondamentali dell’UE («la Carta») nell’applicazione dei regolamenti proposti. Si dovrebbero prendere attentamente in considerazione i diritti dei gruppi vulnerabili, e in particolare delle persone con disabilità. |
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1.5. |
Un argomento importante a favore dell’adozione delle proposte in esame sono le critiche mosse alle attuali direttive API e PNR a causa della loro non conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati. |
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1.6. |
Il CESE riconosce la necessità di sostenere i costi generati da eu-LISA per progettare, sviluppare, ospitare e gestire tecnicamente il router, costi che devono essere a carico del bilancio generale dell’UE, nonché quelli sostenuti dagli Stati membri in relazione alla loro connessione e integrazione con il router. |
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1.7. |
Tuttavia, il CESE osserva che i regolamenti proposti introducono dei cambiamenti giuridici significativi, oltre alle profonde modifiche sul piano tecnico del sistema attualmente in funzione. I nuovi quadri per i dati API e PNR richiedono pertanto un monitoraggio costante e approfondito, effettuato non solo a livello degli Stati membri, ma anche della Commissione, dei vettori aerei e delle autorità competenti, oltre che da parte di eu-LISA, in particolare per quanto riguarda i dati personali. Per questo motivo, il CESE osserva che è assolutamente necessario avviare una campagna d’informazione sulla nuova legislazione e azioni di formazione dei vettori aerei. Raccomanda inoltre di effettuare audit più frequenti, nonché di prendere in considerazione l’introduzione di procedure supplementari per monitorare il funzionamento dei nuovi quadri per la raccolta e il trasferimento dei dati API e PNR. |
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1.8. |
Il CESE è consapevole del fatto che l’ambito di applicazione dei regolamenti proposti non copre tutti i passeggeri che attraversano le frontiere esterne dell’UE. Tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità e della specificità del trasporto aereo, in questa fase sembra giustificato limitare l’ambito di applicazione delle proposte in esame a tale modo di trasporto. Quando i regolamenti proposti saranno oggetto di una valutazione d’impatto ex post, si suggerisce alla Commissione di valutare la necessità di estenderne l’ambito di applicazione per includervi altri modi di trasporto, in particolare il trasporto marittimo. |
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1.9. |
Inoltre, il CESE comprende le preoccupazioni sollevate in merito all’applicazione pratica delle disposizioni contenute nelle proposte. Raccomanda di chiarire ulteriormente le disposizioni relative alle sanzioni imposte agli operatori privati nel settore dell’aviazione. Tenuto conto dell’impossibilità pratica di garantire che i dati API siano esatti al 100 %, si propone inoltre di prendere in considerazione una «soglia di tolleranza» a livello dell’UE per gli errori nella raccolta e nel trasferimento dei dati e di chiarire che le sanzioni sono imposte ai vettori non cooperativi, o solo se non viene raggiunto il livello minimo accettabile di qualità per i dati API (definito a livello dell’UE). |
2. Introduzione
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2.1. |
Il presente parere si concentra principalmente sulla proposta di regolamento sulla raccolta e il trasferimento di dati API per la gestione delle frontiere (4) ed esamina inoltre brevemente, al punto 7, la seconda proposta di regolamento sulla raccolta e il trasferimento di dati API nel contesto di reati gravi e di reati di terrorismo (5), che si applica ai dati PNR a causa delle modifiche previste ai dati API. |
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2.2. |
I regolamenti proposti si applicano solamente al trasporto aereo e non ad altri modi di trasporto, ad esempio il trasporto via mare o via terra. Essi si applicano sia ai voli charter che ai voli d’affari. |
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2.3. |
I regolamenti proposti abrogheranno la direttiva API in vigore e, una volta adottati, faranno parte dell’acquis di Schengen. |
3. Osservazioni generali
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3.1. |
Il CESE riconosce che, a causa dell’accresciuta popolarità dei viaggi aerei, gli attuali sistemi di servizi passeggeri non sono sufficientemente efficaci e devono essere migliorati, in particolare al fine di garantire un flusso regolare di passeggeri. Nel 2019, secondo i dati dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, 4,5 miliardi di passeggeri hanno usufruito dei trasporti aerei su servizi di linea, con oltre mezzo miliardo di passeggeri che entrano nell’UE o ne escono ogni anno. Né la pandemia di COVID-19 né l’invasione russa in Ucraina hanno modificato questa situazione, il che rende necessario cercare soluzioni innovative per accelerare e migliorare il processo di controllo alle frontiere. Nonostante il crollo del traffico aereo verificatosi nel periodo 2020-2021 a causa della pandemia di COVID-19, oggi si assiste a una ripresa dei viaggi aerei. |
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3.2. |
D’altro canto, il CESE è consapevole del fatto che, indipendentemente dall’efficienza dei controlli e dalla rapidità del processo di assistenza ai passeggeri aerei, sono necessari strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale e per rendere sicure le frontiere dell’UE. |
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3.3. |
Secondo il CESE, l’uso di sistemi automatici di raccolta dei dati può offrire notevoli vantaggi, tra cui una maggiore efficienza, lo sviluppo tecnologico, il miglioramento della qualità e l’accelerazione dell’acquisizione dei dati. |
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3.4. |
Come per ogni tecnologia innovativa, l’automazione della raccolta e del trasferimento dei dati comporta anche rischi e sfide politiche complesse in settori quali la sicurezza, la protezione e il monitoraggio, gli aspetti socioeconomici, l’etica e la vita privata, l’affidabilità ecc. |
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3.5. |
I dati API sono una serie di informazioni sull’identità dei passeggeri contenute nei loro documenti di viaggio, combinate con le informazioni sui voli raccolte al check-in e successivamente trasferite alle autorità di frontiera del paese di destinazione. Le informazioni API comprendono i dati biografici del passeggero, idealmente rilevati dalla zona a lettura ottica dei documenti di viaggio, nonché alcune informazioni relative al volo. |
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3.6. |
Il sistema di raccolta e trasferimento dei dati API si basa sulla trasmissione di tali dati alle autorità competenti prima dell’arrivo di un volo, in modo che esse possano effettuare uno screening preliminare dei viaggiatori, conformemente alla legislazione applicabile, sulla base di profili di rischio, elenchi di controllo e banche dati. |
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3.7. |
Il CESE è consapevole del fatto che l’attuale direttiva impone ai vettori aerei l’obbligo di trasferire i dati API, su richiesta, alle autorità di frontiera del paese di destinazione prima del decollo del volo; tuttavia, essa non impone agli Stati membri l’obbligo di richiedere i dati API ai vettori aerei. Di conseguenza, le autorità degli Stati membri agiscono in modo incoerente: alcune richiedono i dati API, altre no. Secondo la relazione, si stima che i dati API siano raccolti per il 65 % dei voli in arrivo e quindi, nella pratica, è facile aggirare i controlli e le verifiche. Inoltre, come sottolineato dalla Commissione europea nella sua valutazione della direttiva API (6), anche quando gli Stati membri richiedono i dati API, le loro autorità nazionali non sempre li utilizzano in modo coerente. |
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3.8. |
Il CESE è consapevole delle carenze dell’attuale sistema istituito dalla direttiva. Come dimostrato dalla suddetta valutazione, la mancanza di standardizzazione e armonizzazione comporta una riduzione dei vantaggi derivanti dal trattamento dei dati API, creando un onere per i portatori di interessi e generando un certo livello di incertezza giuridica. |
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3.9. |
Il CESE ravvisa inoltre nell’utilizzo di sistemi automatici di raccolta dei dati una potenziale minaccia per i lavoratori del settore dell’aviazione. Secondo il CESE, quindi, è necessario prevedere per questi lavoratori delle azioni di formazione, che potrebbero avere una loro utilità nell’affrontare i potenziali problemi derivanti dall’attuazione dei regolamenti proposti. |
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3.10. |
Tuttavia, il CESE osserva che la proposta di regolamento sulla gestione delle frontiere non dovrebbe avere un impatto negativo sul livello di occupazione e sulla situazione dei lavoratori, bensì tradursi solo in una maggiore efficienza e affidabilità dei metodi di raccolta e trasferimento dei dati, già attuati con procedure automatizzate. |
4. La necessità che il nuovo regolamento API rafforzi e agevoli i controlli alle frontiere
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4.1. |
Le esperienze relative all’applicazione e alla valutazione della direttiva in vigore hanno messo in luce numerose lacune del sistema attuale, tra cui inefficienza, intensità dei costi e difficoltà formali e amministrative per i vettori. Inoltre, alcune disposizioni della direttiva sono poco chiare, suscitano dubbi interpretativi e discrepanze nella loro applicazione negli Stati membri, e presentano incoerenze rispetto ad altre disposizioni del diritto dell’UE. |
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4.2. |
Le principali lacune dell’attuale direttiva sono le seguenti:
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4.3. |
Un argomento importante a favore dell’adozione del regolamento proposto sono anche le critiche mosse alla direttiva a causa della non conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati. Innanzitutto, la direttiva suscita le seguenti perplessità:
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4.4. |
Per rimediare alle lacune individuate, il regolamento proposto prevede la creazione di un router API centrale al fine di rafforzare le verifiche preliminari alle frontiere esterne pertinenti con dati API completi e di qualità elevata, oltre che per agevolare il flusso dei viaggiatori. |
5. Ambito di applicazione e livello del regolamento
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5.1. |
Alla luce dei riscontri di cui sopra, il CESE rileva che l’introduzione di un sistema uniforme a livello dell’UE per tutti gli Stati membri consentirà, tra l’altro, lo sviluppo di un approccio basato sullo «sportello unico», che prevede cioè di centralizzare il processo di raccolta di tutti i dati provenienti dai vettori per poi trasferirli alle autorità competenti. Un sistema unificato consentirebbe di migliorare la qualità dei dati ottenuti e anche di automatizzare completamente l’intero processo, riducendo i costi per gli enti pubblici, i vettori e i viaggiatori stessi. |
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5.2. |
Il regolamento proposto mira a unificare e semplificare la procedura di raccolta e trasferimento dei dati API, il che è vantaggioso non solo dal punto di vista delle autorità degli Stati membri, ma soprattutto dal punto di vista del settore dell’aviazione, anche se obbligherà gli operatori a raccogliere e trasferire i dati API per tutti i voli verso l’UE. Tuttavia, il regolamento proposto apporterà certezza del diritto e prevedibilità, e quindi aumenterà anche la conformità da parte dei vettori aerei. |
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5.3. |
Il CESE ritiene che, al fine di garantire che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva API siano conseguiti in maniera più efficace, sia preferibile intervenire con l’adozione del regolamento proposto. È improbabile che i benefici derivanti dall’attuazione dei sistemi API da parte dei paesi che li adottano sarebbero stati conseguiti senza l’intervento dell’UE. In sintesi, l’idea alla base della proposta di regolamento è la convinzione che la mancanza di armonizzazione nell’attuazione della direttiva costituisca un ostacolo alla sua efficacia e coerenza. |
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5.4. |
Il CESE rileva inoltre la necessità di modificare la direttiva a causa del tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, tenuto conto, in particolare, degli sviluppi nel campo delle tecnologie dell’informazione registrati dal 2004. Secondo la proposta di regolamento, il nuovo sistema sarà pienamente compatibile con le soluzioni già in uso, ossia il sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema Eurodac, il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN — European Criminal Records Information System for Third-Country Nationals). |
6. L’efficacia delle soluzioni proposte
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6.1. |
Il CESE sostiene l’adozione di soluzioni che garantiscano controlli efficaci alle frontiere esterne e un approccio coerente in tutto lo spazio Schengen, anche per quanto riguarda la possibilità di verifiche preliminari dei viaggiatori sulla base di dati API. |
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6.2. |
Tuttavia, indipendentemente dal sostegno generale alla proposta di regolamento, il CESE è preoccupato per i rischi di abuso legati alla centralizzazione del processo di raccolta e trasferimento dei dati API, tra cui in particolare i dati personali. Tali timori sono giustificati anche dal fatto che il router attraverso il quale i dati saranno trasmessi è ancora in fase di pianificazione: il compito di progettazione, costruzione, sviluppo, gestione e manutenzione tecnica è stato delegato all’agenzia eu-LISA. |
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6.3. |
Il CESE riconosce che l’adozione del regolamento proposto avrà ripercussioni sul bilancio e sulle esigenze di personale sia di eu-LISA che delle autorità di frontiera competenti degli Stati membri. Si stima che i costi aggiuntivi comprenderanno 45 milioni di EUR (33 milioni di EUR nell’ambito dell’attuale QFP) per la creazione del router e 9 milioni di EUR all’anno a partire dal 2029 per la sua gestione tecnica, e circa 27 milioni di EUR per gli Stati membri, il tutto a carico del bilancio dell’UE. |
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6.4. |
Il CESE apprezza la specificazione precisa e completa dei dati inclusi nelle informazioni API (definiti all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della proposta) per migliorare e facilitare i controlli alle frontiere esterne. |
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6.5. |
Il CESE sottolinea che il regolamento proposto consente alla Commissione di chiarire numerose questioni più specifiche, in particolare di carattere tecnico, mediante atti delegati emanati successivamente. Pertanto, la valutazione finale della proposta di regolamento dipende dalle disposizioni dettagliate che saranno emanate in futuro, nonché dalla qualità delle soluzioni tecniche adottate. |
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6.6. |
Di conseguenza, il CESE ha l’obbligo di mettere in evidenza le preoccupazioni in materia di sicurezza relative alla protezione dei dati. Secondo il CESE, un’efficace protezione dei dati deve essere considerata soprattutto nel contesto della protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali, di cui un corollario è il diritto ad essere informati sull’acquisizione, lo stoccaggio e il trattamento dei propri dati personali. Pertanto, il CESE è pienamente favorevole a un nuovo obbligo di effettuare audit periodici della protezione dei dati personali. Al tempo stesso, il CESE suggerisce di valutare se le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati debbano garantire che il trattamento dei dati API che costituiscono dati personali sia sottoposto ad audit con maggiore frequenza rispetto a una volta ogni quattro anni. |
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6.7. |
Per ottenere le migliori prestazioni possibili del router, è necessario garantire la cooperazione tra eu-LISA, gli Stati membri e i vettori aerei. Di conseguenza, l’obbligo di eu-LISA di impartire una formazione sull’uso tecnico del router ai soggetti interessati è un passo positivo. |
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6.8. |
Il CESE, ispirandosi al principio di proporzionalità e all’esigenza di garantire la massima protezione dei dati personali, è favorevole ad escludere dall’obbligo statistico dati quali la cittadinanza, il genere e la data di nascita. |
7. L’importanza del regolamento PNR (seconda proposta di regolamento)
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7.1. |
Il CESE ritiene che il secondo dei regolamenti proposti rappresenti una modifica necessaria e coerente del sistema di raccolta e trasmissione dei dati PNR in relazione alla riforma dei dati API. |
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7.2. |
Di conseguenza, l’unificazione del sistema attraverso l’adozione di entrambi i regolamenti a livello dell’UE e la creazione di un router gestito da eu-LISA aumenterà anche la sicurezza attraverso un processo più efficace di individuazione dei viaggiatori ad alto rischio e confermerà il modello di viaggio delle persone sospette. |
8. Il costo dei regolamenti
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8.1. |
Il CESE conclude che l’adozione dei regolamenti proposti genererà costi a carico del bilancio dell’UE, spese per gli Stati membri ed esigenze di investimenti da parte del settore dell’aviazione (stimati a circa 75 milioni di EUR, secondo la valutazione d’impatto), ma che, nel complesso, i benefici saranno superiori ai costi, poiché questi ultimi saranno compensati dall’approccio razionalizzato e centralizzato in materia di trasmissione dei dati alle autorità nazionali competenti. |
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8.2. |
Le proposte di regolamento in esame riducono i costi operativi e anche le sanzioni generalmente imposte in caso di dati di viaggio carenti o mancanti. Inoltre, l’entrata in vigore dei due regolamenti migliorerà la sorveglianza degli attraversamenti di frontiera, il lavoro dei servizi aeroportuali e delle autorità di frontiera nazionali e contribuirà anche ad aumentare la sicurezza e a contrastare l’immigrazione illegale. Tenuto conto di quanto precede, il CESE ritiene che l’adozione dei regolamenti proposti sia giustificata alla luce dell’analisi costi-benefici positiva, come indicato nella valutazione d’impatto della Commissione. |
9. Osservazioni particolari
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9.1. |
Il Comitato sottolinea l’importanza della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nel processo di applicazione dei regolamenti proposti, con particolare riguardo ai gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità. È opportuno tenere conto, a questo proposito, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e del contesto delle cause attualmente pendenti. |
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9.2. |
La giurisprudenza della CGUE è particolarmente importante per le nuove norme sulla raccolta e il trasferimento dei dati PNR nell’ambito del quadro istituzionale proposto, in particolare la sentenza nella causa C-817/19. Il CESE suggerisce inoltre che la terminologia di entrambe le proposte di regolamento tenga conto della giurisprudenza consolidata della CGUE. |
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9.3. |
Come osservato al punto 1.6 del presente parere, il CESE ritiene che, in questa fase, l’ambito di applicazione delle proposte in esame sia giustificato. Tuttavia, quando i regolamenti proposti saranno oggetto di una valutazione d’impatto ex post, si suggerisce alla Commissione di valutare la necessità di estenderne l’ambito di applicazione per includervi altri modi di trasporto, in particolare il trasporto marittimo. In tale valutazione dovrebbero essere presi in considerazione fattori quali la specificità di ciascun modo di trasporto, gli oneri amministrativi imposti ai vettori, nonché l’efficacia e l’efficienza per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere dell’UE. |
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9.4. |
Come indicato al punto 1.7 del presente parere, il CESE suggerisce di chiarire ulteriormente quali siano le sanzioni imposte agli operatori privati nel settore dell’aviazione, di prendere in considerazione una «soglia di tolleranza» a livello dell’UE per gli errori nella raccolta e nel trasferimento dei dati e di precisare che le sanzioni sono imposte solo a determinate condizioni. |
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9.5. |
Il CESE osserva che l’entrata in vigore dei regolamenti proposti dovrebbe essere accompagnata da una vasta campagna d’informazione, che potrebbe contribuire a comunicarne gli obiettivi ai cittadini e ridurre la probabilità che sorgano circostanze impreviste nel momento in cui le nuove disposizioni verranno attuate. |
Bruxelles, 27 aprile 2023
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE
(1) Le proposte sono due: a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio; e b) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818.
(2) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).
(3) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).
(4) COM(2022) 729 final.
(5) COM(2022) 731 final.
(6) Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, Evaluation of the Council Directive 2004/82/EC on the obligation of carriers to communicate passenger data (API Directive) [Valutazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate], Bruxelles, 8.9.2020, SWD(2020) 174 final.