31.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 307/19 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 luglio 2023
relativo alle modifiche al quadro dell’Unione per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi
(CON/2023/19)
(2023/C 307/04)
Introduzione e base giuridica
Il 18 aprile 2023 la Commissione europea ha adottato proposte per 1) un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (1) (di seguito le «modifiche proposte al regolamento sul meccanismo di risoluzione unico» o «le modifiche proposte all’SRMR»); 2) una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (2) (di seguito le «modifiche proposte alla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche» o le «modifiche proposte alla BRRD»); 3) una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso di fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (3) (di seguito le «modifiche proposte alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi» o le «modifiche proposte alla direttiva SGD»); e 4) una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (4) [di seguito le «modifiche proposte relative alle catene partecipative (daisy chain)»]. Le modifiche proposte all'SRMR, le modifiche proposte alla BRRD, le modifiche proposte alla direttiva SGD e le modifiche proposte relative alle catene partecipative (daisy chain) sono di seguito collettivamente denominate «pacchetto legislativo proposto».
La Commissione ha proposto che la Banca centrale europea (BCE) sia consultata in merito alle modifiche proposte all'SRMR, alle modifiche proposte alla BRRD e alle modifiche proposte alla direttiva SGD. Il 23 giugno e il 3 luglio 2023 la BCE ha ricevuto, rispettivamente, dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, richieste di parere sulle modifiche proposte relative alle catene partecipative (daisy chain).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4 e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto il pacchetto legislativo proposto contiene disposizioni inerenti: 1) al compito del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC) di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato; e 2) i compiti conferiti alla BCE in relazione alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. Revisione necessaria del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi
1.1. |
La BCE accoglie con grande favore il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione europea, volto ad apportare miglioramenti in tutte le diverse fasi del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi (CMDI) (5). Un quadro CMDI dell’Unione ben funzionante è essenziale per affrontare i fallimenti eventuali o effettivi degli enti creditizi di tutte le dimensioni all’interno di tutti gli Stati membri e tra di essi. L’attuale quadro CMDI, introdotto in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2008, è in vigore da alcuni anni e l’esperienza ha dimostrato che le riforme attuate nell’ultimo decennio ne hanno notevolmente rafforzato l’efficacia. La revisione in oggetto rappresenta un’opportunità importante per rafforzare ulteriormente il quadro CMDI alla luce degli insegnamenti tratti dai primi anni della sua applicazione. |
1.2. |
Il pacchetto legislativo proposto mira ad aumentare la resilienza dei mercati finanziari europei in situazioni di crisi. Esso armonizza ulteriormente le norme in materia di gestione delle crisi applicabili in tutta l’Unione, riducendo la complessità della gestione transfrontaliera delle crisi. Amplia inoltre l’ambito di applicazione e mira a migliorare l’efficacia dello strumentario di gestione delle crisi disponibile per affrontare le situazioni di crisi, in particolare in relazione ai fallimenti degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni. |
1.3. |
La BCE accoglie con favore i miglioramenti apportati al regime di intervento precoce, nonché le nuove disposizioni sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione, volte a migliorare ulteriormente il processo di gestione delle crisi. Nell’ambito di tale regime sarà importante mantenere una chiara ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione. |
1.4. |
La BCE accoglie inoltre con favore la proposta di ampliare l’ambito di applicazione della risoluzione (6), in quanto migliorerà l’efficace gestione dei fallimenti degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni in tutti gli Stati membri in modo armonizzato (7). Al contempo, è indispensabile che tale ampliamento dell’ambito di applicazione della risoluzione sia accompagnato da un adeguato finanziamento della risoluzione per tali enti creditizi di piccole e medie dimensioni. In mancanza di un migliore accesso ai finanziamenti, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della risoluzione rischia di essere impossibile da attuare nella pratica. La BCE sostiene pertanto pienamente che, sulla base del principio secondo cui le perdite in caso di fallimento di un ente creditizio dovrebbero essere sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai creditori, il pacchetto legislativo proposto prevede anche un ruolo più incisivo per i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) in caso di risoluzione, fatte salve determinate salvaguardie. È importante che tale ruolo sia reso più semplice tramite una verifica armonizzata del minor onere e da una preferenza per i depositanti basata su unico livello. |
1.5. |
Il pacchetto legislativo proposto renderà l’accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione più semplice in taluni scenari. Tuttavia, nell’ambito di crisi sistemiche in cui più enti creditizi si trovano ad affrontare contemporaneamente problemi, o in cui il bail-in di una determinata categoria di creditori minaccia di compromettere gravemente la stabilità finanziaria, sarebbe utile consentire un accesso in via eccezionale ai meccanismi di finanziamento della risoluzione al fine di salvaguardare l’interesse pubblico ed evitare ricadute sistemiche. Per far fronte a tali situazioni eccezionali, la BCE sosterrebbe l’introduzione di un’esenzione per la stabilità finanziaria che contempli la possibilità di accedere ai meccanismi di finanziamento della risoluzione prima di assorbire le perdite dell’8 % delle passività totali e dei fondi propri (TLOF) in circostanze eccezionali, fatte salve, tuttavia, solide salvaguardie. |
1.6. |
Indipendentemente dall’ampliamento dell’ambito di applicazione della risoluzione, alcuni enti creditizi continueranno a essere liquidati con procedure nazionali di liquidazione o insolvenza. In casi siffatti è importante garantire un processo agevole e tempestivo per evitare qualsiasi situazione di «limbo» (8) a seguito di una valutazione negativa del pubblico interesse. |
1.7. |
Il pacchetto legislativo proposto mira, inoltre, ad armonizzare e migliorare, ad esempio attraverso la preferenza per i depositanti basata su unico livello, la capacità degli SGD di intervenire mediante misure preventive e alternative. La BCE, tuttavia, sosterrebbe un’ulteriore armonizzazione di tali misure. Inoltre, la BCE avrebbe apprezzato che negli articoli della direttiva SGD fosse previsto un obbligo esplicito di separare i fondi dei sistemi di tutela istituzionale dai fondi dell’SGD. In tal modo si garantirebbe in particolare che le funzioni specifiche dei sistemi di tutela istituzionale possano continuare a essere svolte con l’aiuto di tali sistemi di tutela istituzionale dedicati. |
1.8. |
La BCE ravvisa la necessità di migliorare le attuali norme che disciplinano il trasferimento dei contributi dell’SGD nei casi in cui gli enti creditizi modifichino la loro affiliazione a un altro SGD all’interno dell’Unione, poiché tali norme potrebbero altrimenti ostacolare un mercato unico più integrato dei servizi bancari nell’Unione. A tale riguardo, la BCE è a favore del fatto che l’Autorità bancaria europea (ABE) sia incaricata di sviluppare una metodologia per il calcolo dell’importo dei contributi da trasferire al fine di garantire l’allineamento ai rischi trasferiti. |
1.9. |
La BCE sostiene fermamente un rapido completamento del processo legislativo, in linea con l’obiettivo di portare a termine le discussioni durante l’attuale legislatura (9). Il pacchetto legislativo proposto trova il giusto equilibrio tra gli obiettivi fondamentali di proteggere i contribuenti e i depositanti e di preservare la stabilità finanziaria. Esso costituisce un pacchetto coerente, che deve essere discusso in modo olistico, in quanto i suoi elementi principali funzioneranno come previsto solo laddove messi in atto contemporaneamente. |
2. Il completamento dell’Unione bancaria
2.1. |
Oltre al pacchetto legislativo proposto, che rappresenta un passo fondamentale verso il rafforzamento dell’Unione bancaria, per completare l’Unione bancaria nei prossimi anni saranno essenziali ulteriori iniziative. |
2.2. |
In primo luogo, un sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) costituisce il terzo pilastro necessario a completare l’Unione bancaria (10) e rafforzerebbe ulteriormente la resilienza del settore bancario dell’Unione. L’istituzione di un EDIS con una totale condivisione dei rischi, compresa la piena copertura del fabbisogno di liquidità e delle perdite, rimane una priorità fondamentale (11). Un sistema comune garantirebbe che il livello di fiducia nella sicurezza dei depositi bancari sia elevato e uniforme in tutti gli Stati membri (12), riducendo in tal modo il rischio di corsa agli sportelli e salvaguardando la stabilità finanziaria. Se si mantiene la tutela dei depositanti a livello nazionale resta il legame tra un ente creditizio e il suo Stato sovrano. In questo modo si ostacola la creazione di condizioni di parità concorrenziali, si indebolisce la stabilità finanziaria e si impedisce il raggiungimento di uno dei principali obiettivi dell’Unione bancaria. L’istituzione di un EDIS potrebbe inoltre consentire lo sviluppo di ulteriori miglioramenti del quadro di gestione delle crisi e dell’integrazione transfrontaliera nell’Unione bancaria. La BCE valuta favorevolmente l’invito della Commissione a rinnovare l’impegno per raggiungere un accordo politico sull’EDIS (13) e invita i legislatori dell’Unione a compiere progressi in tal senso. |
2.3. |
In secondo luogo, occorre garantire in via prioritaria la piena operatività del meccanismo europeo di stabilità nella sua funzione di sostegno al Fondo di risoluzione unico. |
2.4. |
In terzo luogo, l’accesso alla liquidità è fondamentale affinché la risoluzione sia condotta con successo, come dimostrato anche dalle recenti crisi. Attualmente l’Unione bancaria non dispone ancora di un quadro relativo alla liquidità nell’ambito della risoluzione. Tale quadro dovrebbe essere istituito conformemente ai principi guida del Consiglio per la stabilità finanziaria e alle migliori pratiche internazionali. |
Osservazioni di carattere specifico
3. Misure di intervento precoce adottate dall’autorità di vigilanza
3.1. |
La BCE accoglie con favore le proposte della Commissione relative al quadro di intervento precoce, basate su precedenti raccomandazioni della BCE (14). Il pacchetto legislativo proposto è importante per affrontare le sfide attuali nell’applicazione di tale quadro. Fornire una base giuridica diretta per l’esercizio dei poteri di intervento precoce da parte della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [ (15) di seguito il «regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico» (SRMR)] riduce (16) il rischio derivante dal recepimento potenzialmente divergente nel diritto nazionale della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) [di seguito la «direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche» (BRDD)]. Il pacchetto legislativo proposto elimina inoltre la sovrapposizione tra misure di intervento precoce e misure di vigilanza, migliorandone la relativa applicazione pratica (18). Oltre a tali modifiche, la BCE sostiene che si debba procedere all’allineamento delle condizioni per l’adozione di misure di intervento precoce alle condizioni per l’adozione di misure di vigilanza da parte della BCE. In tal modo aumenterebbe la possibilità per l’autorità di vigilanza di intervenire prontamente mediante l’adozione di misure di intervento precoce per affrontare le carenze individuate, anche laddove non si fosse ancora verificata una violazione o una probabile violazione dei requisiti prudenziali. La BCE raccomanda di eliminare il riferimento a un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell’entità quale prerequisito per l’adozione di una misura di intervento precoce. Tale riferimento potrebbe compromettere la capacità dell’autorità di vigilanza di affrontare in modo adeguato e tempestivo un deterioramento della situazione dell’entità qualora, ad esempio, tale deterioramento, sebbene non sia rapido, sia comunque significativo o tale deterioramento sia connesso a questioni di governance, controlli interni e altri parametri non finanziari. |
3.2. |
La BCE accoglie inoltre con favore la proposta di includere il potere di adottare tutte le misure di intervento precoce in un’unica disposizione (19), alle stesse condizioni, senza includere una scala progressiva. In tal modo si consentirebbe la rapida adozione della o delle misure di intervento precoce più appropriata o più appropriate, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna situazione. |
3.3. |
Le modifiche proposte all’SRMR mirano a conferire alla BCE il potere di adottare misure di intervento precoce basandosi sulla violazione o probabile violazione dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) (20), anche qualora tale violazione non violi i requisiti prudenziali. Gli MREL sono intesi ad agevolare l’attuazione di una strategia di risoluzione ordinata per un ente creditizio che non è più economicamente sostenibile. In quanto tali, essi perseguono uno scopo distinto rispetto ai requisiti prudenziali, che mirano a garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. Ne consegue che le autorità di risoluzione sono quelle meglio posizionate, nonché giuridicamente competenti, per monitorare il rispetto degli obiettivi MREL e per avviare misure correttive in relazione a tali obiettivi. Pertanto, la prerogativa di affrontare le violazioni degli MREL dovrebbe spettare esclusivamente alle autorità di risoluzione laddove le violazioni degli MREL non siano considerate contemporaneamente violazioni dei requisiti di fondi propri. In tal modo si eviterebbe la duplicazione dei compiti e la confusione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di risoluzione. |
3.4. |
Se da un lato le misure di vigilanza possono effettivamente affrontare in modo efficace alcuni problemi di sostenibilità strutturale, dall’altro possono rivelarsi insufficienti nei casi in cui sono coinvolti enti creditizi con modelli di business deboli che versano in situazioni di difficoltà prolungate e soffrono un continuo depauperamento del capitale. Finché tali enti creditizi non soddisfano le condizioni per essere considerati «in dissesto o a rischio di dissesto» [failing or likely to fail, (FOLTF)], l’attuale strumentario potrebbe non fornire all’autorità competente strumenti sufficienti per indurre tali enti creditizi ad adottare le misure adeguate a far fronte a tali rischi. L’esperienza recente dimostra che una graduale liquidazione volontaria, accompagnata da un adeguato sostegno patrimoniale e di liquidità, potrebbe, a determinate condizioni, costituire una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per gli enti creditizi con un modello di business debole per uscire dal mercato, evitando così un declino prolungato, che includa ulteriori perdite e il depauperamento del capitale nell’arco di diversi anni, per infine culminare con il fallimento dell’ente creditizio. Alla luce di quanto esposto, la BCE ritiene che sia necessaria l’inclusione di una disposizione esplicita che conferisca alle autorità competenti, nell’ambito dell’intervento precoce, il potere di chiedere la presentazione di un piano da attuare in caso di liquidazione volontaria. L’autorità competente può chiedere all’ente di includere elementi aggiuntivi nel piano. La preparazione di tale piano aumenterebbe la consapevolezza dell’ente in merito alle opzioni strategiche disponibili e ai relativi costi. In ogni caso, la decisione finale sull’attuazione del piano sarebbe rimessa all’ente interessato e ai suoi azionisti. |
4. Preparazione della risoluzione
4.1. |
La BCE sostiene pienamente le proposte volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la BCE e il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) nell’ambito della preparazione della risoluzione (21). Sebbene la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la BCE, nella sua funzione di vigilanza, e l’SRB siano già completi sulla base del protocollo d’intesa bilaterale (22), la BCE accoglie con favore le proposte volte a prevedere tale cooperazione più stretta direttamente nella legislazione. |
4.2. |
La BCE è consapevole del fatto che il potere proposto per la BCE di raccogliere informazioni relative alla risoluzione, ad esempio attraverso ispezioni in loco, e di fornirle all’SRB (23), mira a sostituire l’attuale potere di intervento precoce previsto dalla BRRD (24). Tuttavia, la BCE suggerisce alcune lievi modifiche alle pertinenti disposizioni che specificano tale potere e l’introduzione di un considerando esplicativo che chiarisca la necessità di valutare caso per caso le modalità di raccolta di tali. |
4.3. |
Inoltre, il pacchetto legislativo proposto non contiene la definizione del termine «attività di vigilanza», rendendo difficile circoscrivere la portata dell’obbligo proposto per la BCE di comunicare all’SRB le informazioni relative a tali «attività di vigilanza» (25). Piuttosto, la BCE può informare l’SRB in merito a tutte le pertinenti valutazioni di vigilanza della BCE, condivise con i propri organi decisionali. |
5. Ricapitalizzazione precauzionale e sostegno pubblico alla liquidità
5.1. |
La BCE ribadisce che la ricapitalizzazione precauzionale costituisce uno strumento utile per le circostanze straordinarie nell’ambito dell’attuale quadro di gestione delle crisi che dovrebbe essere mantenuto (26). È una delle poche eccezioni alla regola generale secondo cui la fornitura di un sostegno finanziario pubblico straordinario a un ente creditizio implica che lo stesso sia considerato un ente creditizio in dissesto o a rischio di dissesto. La ricapitalizzazione precauzionale è soggetta a condizioni rigorose che, in passato, sono state soddisfatte solo in un numero limitato di casi. L’uso limitato dello strumento mostra che l’attuale condizionalità è adeguata. Le autorità competenti devono infatti essere in grado di tenere pienamente conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. |
5.2. |
In linea generale, la BCE accoglie con favore i chiarimenti contenuti nelle modifiche proposte all’SRMR nonché le proposte di mantenere lo strumentario esistente per individuare le perdite subite (vale a dire, l’assenza di un esame obbligatorio della qualità degli attivi, in quanto anche altri strumenti come le ispezioni in loco potrebbero essere adeguati), dal momento che le ricapitalizzazioni precauzionali, per essere efficaci, devono in genere essere attuate rapidamente (27). |
5.3. |
Allo stesso tempo, le condizioni per la ricapitalizzazione precauzionale non dovrebbero limitare la capacità delle autorità competenti di tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. A tale riguardo, la nuova definizione di solvibilità proposta (28) obbligherebbe l’autorità competente a concludere che un’entità non è solvente ai fini specifici della ricapitalizzazione precauzionale anche qualora si siano verificate semplici violazioni tecniche o prevedibilmente temporanee dei requisiti patrimoniali, che possono ulteriormente limitare in modo ingiustificato le ricapitalizzazioni precauzionali e il sostegno pubblico alla liquidità. Pertanto, la BCE raccomanda di chiarire la nuova definizione affinché un’entità possa ancora essere considerata solvente anche in caso di violazioni o probabili violazioni dei requisiti patrimoniali qualora tali violazioni siano considerate temporanee alla luce delle circostanze specifiche del caso. |
5.4. |
La BCE riconosce i meriti di richiedere una strategia di uscita dalla misura di sostegno (29). Tuttavia, la fissazione di un termine fisso senza possibilità di prorogarlo crea il rischio di un effetto cliff edge, giacche i mercati possono anticipare il termine di uscita, con conseguenze negative per le condizioni di mercato a scapito delle entrate pubbliche. Inoltre, dovrebbe essere possibile tenere conto degli sviluppi inattesi del mercato. La BCE ritiene inoltre che non sia necessario approvare alcuna strategia di uscita sotto il profilo della vigilanza in aggiunta all’approvazione della Commissione già prevista nell’ambito del processo generale in materia di aiuti di Stato. Per essere in grado di reagire efficacemente in caso di circostanze impreviste, è opportuno eliminare il collegamento automatico tra eventuali ritardi nell’attuazione della strategia di uscita e una valutazione di dissesto o di rischio di dissesto. Infine, limitare l’ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 (CET1) acquisiti nell’ambito di una ricapitalizzazione precauzionale al 2 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, può anche limitare ingiustificatamente l’uso delle soluzioni disponibili. Ad esempio, può creare effetti precipizio (cliff edge) indesiderati e comportare il rischio che la misura di ricapitalizzazione sia insufficiente e non riesca a ripristinare la fiducia del mercato. |
6. Interventi dei sistemi di garanzia dei depositi
6.1. |
Le misure preventive degli SGD si sono dimostrate uno strumento utile di prevenzione delle crisi. Nell’ambito del pacchetto legislativo proposto, consentire agli SGD di finanziare interventi preventivi, rimarrebbe un’opzione per gli Stati membri (30). Dati i potenziali vantaggi di tali strumenti, la BCE incoraggia i legislatori dell’Unione a rendere disponibili in tutta l’Unione misure preventive degli SGD nell’ambito di un quadro armonizzato di assicurazione dei depositi. La BCE riconosce, tuttavia, che lo sviluppo della capacità necessaria per le misure preventive può richiedere un certo tempo per gli SGD e ritiene pertanto che un periodo di transizione possa essere appropriato. È necessaria un’ulteriore armonizzazione per garantire condizioni di parità concorrenziali in tutta l’Unione, garanzie adeguate e un migliore strumentario, garantendo in tal modo uniformità rispetto agli obiettivi generali del quadro CMDI. |
6.2. |
La BCE accoglie con favore i chiarimenti proposti all’SRMR (31) e alla BRRD (32) secondo cui gli interventi degli SGD effettuati in conformità delle (33) norme della direttiva SGD sulle misure preventive evitano una valutazione del dissesto o del rischio di dissesto. In tal modo si fornisce maggiore chiarezza e certezza alle autorità competenti. Tuttavia, la BCE nutre alcune riserve in merito alla condizione in base alla quale l’autorità competente, affinché l’intervento preventivo non dia luogo a una valutazione del dissesto o del rischio di dissesto (34), dovrebbe stabilire che l’intervento di un SGD è necessario per preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente creditizio interessato. La BCE raccomanda pertanto di sopprimere tale riferimento nelle modifiche proposte all’SRMR e alla BRRD. |
6.3. |
La BCE accoglie inoltre con favore l’armonizzazione della verifica del minor onere prima di utilizzare i fondi degli SGD o di prendere in considerazione l’applicazione di una misura preventiva degli SGD (35). In tutte le ipotesi in cui si utilizzano gli SGD, la sussistenza di un quadro armonizzato della verifica del minor onere contribuirà a garantire condizioni di parità concorrenziali e uniformità tra gli Stati membri. Per quanto riguarda la situazione specifica delle misure preventive, dalle modifiche proposte alla direttiva SGD si evince che la previsione dei recuperi in sede di liquidazione è problematica, in quanto le misure preventive dovrebbero essere adottate molto prima di qualsiasi liquidazione prevedibile (36). Tali proposte suggeriscono pertanto di applicare un fattore di graduazione dell’85 % alla quota stimata dei recuperi nel contesto della verifica del minor onere per una misura preventiva. In tal modo si consentono finanziamenti aggiuntivi da parte dell’SGD. L’applicazione uniforme di tale fattore di graduazione per le misure preventive e alternative, nonché per i contributi dell’SGD alla risoluzione, garantirebbe una maggiore parità di condizioni concorrenziali e contribuirebbe ad agevolare gli interventi degli SGD in un numero maggiore di scenari. Tuttavia, poiché le situazioni degli enti ai quali si applicano misure preventive possono essere molto diverse in termini di bilancio e di livello di deterioramento, un fattore di graduazione potrebbe non tenere adeguatamente conto delle specificità delle misure preventive. La questione può essere affrontata in modo più efficace dall’ABE nell’ambito dei progetti di norme tecniche di regolamentazione da essa proposti (37). |
6.4. |
Le modifiche proposte alla direttiva SGD prevedono che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive presentino all’autorità competente, per consultazione, una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, comprese le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente creditizio. La BCE propone di chiarire che l’autorità di vigilanza sarebbe tenuta unicamente a verificare la conformità prevista ai requisiti prudenziali. Ciò includerebbe la verifica degli aspetti prudenziali e di vigilanza dei piani di ripristino, volti ad assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, e garantire la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente creditizio. L’autorità di vigilanza dovrebbe collaborare strettamente con le autorità nazionali designate o con le autorità degli SGD per le questioni che rientrano nel loro mandato e per le quali sono responsabili. Inoltre, l’SGD e/o l’autorità designata hanno un interesse reale e occupano la migliore posizione per monitorare il rimborso da parte dell’ente creditizio dell’importo conferito dall’SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario, e di decidere su tale base se concedere o meno a tale ente creditizio ulteriori misure preventive. |
6.5. |
La BCE propone l’obbligo esplicito di separare i sistemi di tutela istituzionale dai fondi SGD. L’esperienza passata ha dimostrato che la sussistenza di un sistema di tutela istituzionale separato è importante per il buon funzionamento di tali sistemi. Il fatto di disporre di sistemi di tutela istituzionale e SGD separati comporterebbe inoltre notevoli vantaggi, dato che i sistemi di tutela istituzionale separati non sono soggetti ai vincoli imposti dalla direttiva SGD. Pertanto, un sistema di tutela istituzionale separato garantisce che altre funzioni di un sistema di tutela istituzionale possano continuare a essere svolte con l’aiuto di tali fondi dedicati allo scopo dei sistemi di tutela istituzionale. Ad esempio, intervenendo in modo proattivo e tempestivo, il sistema di tutela istituzionale garantisce che i propri enti membri soddisfino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e liquidità. La BCE accoglie con favore la circostanza per cui, come in passato, tali sistemi di tutela istituzionale separati non siano soggetti ai requisiti della direttiva SGD. Per quanto riguarda il loro ruolo di SGD, la BCE sostiene che i sistemi di tutela istituzionale devono rimanere soggetti alla direttiva SGD per garantire parità di condizioni concorrenziali. La proposta della Commissione, unitamente alla separazione dei sistemi di tutela istituzionale dagli SGD, mantiene pertanto la necessaria flessibilità, garantendo al contempo chiarezza giuridica e parità di condizioni concorrenziali. |
7. Allerta precoce in caso di valutazione di dissesto o rischio di dissesto
7.1. |
Le modifiche proposte all’SRMR prevedono che la BCE o l’autorità nazionale competente interessata invii al più presto una notifica all’SRB se ritiene che sussista il rischio concreto che siano soddisfatte una o più delle condizioni affinché un ente sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto (38). La BCE o l’autorità nazionale competente e l’SRB procederanno quindi a uno scambio di opinioni sulle possibili misure per evitare che tale dissesto si concretizzi e prevederanno la loro attuazione in tempi ragionevoli. La BCE o l’autorità nazionale competente e l’SRB monitoreranno l’evoluzione della fattispecie e si riuniranno periodicamente. |
7.2. |
La BCE sostiene questo nuovo processo di allerta precoce e accoglie con favore che esso non incida sulla procedura di risoluzione consolidata (39), compresi in particolare i principi, le competenze e il processo per valutare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto. Tale circostanza comporterà lo sviluppo di migliori pratiche in materia di cooperazione tra la BCE e l’SRB. Inoltre, si garantisce che la BCE o l’autorità nazionale competente e l’SRB possano valutare le situazioni di crisi nel corso della loro evoluzione e reagire nel modo più appropriato impiegando il loro completo strumentario. |
7.3. |
In quest’ottica, la BCE accoglie con favore che l’attivazione di questo nuovo processo di allerta precoce non costituisca una condizione preliminare per una successiva valutazione del dissesto o rischio di dissesto (40). In tempi di crisi in rapida evoluzione, può essere opportuno procedere immediatamente a tale valutazione, data la gravità della situazione e l’assenza di misure disponibili immediatamente che siano in grado di prevenire il fallimento. |
8. Procedura di risoluzione
8.1. |
La BCE accoglie con favore l’ampliamento dell’ambito di applicazione della risoluzione. Un ambito di applicazione della risoluzione più ampio renderà disponibili gli strumenti di risoluzione delle crisi a una gamma più vasta di enti creditizi, migliorando in tal modo l’accesso agli strumenti internazionali di risoluzione delle migliori pratiche e garantendo un’ulteriore armonizzazione nella gestione delle crisi. Allo stesso tempo, la BCE è consapevole del fatto che la proposta non imporrà alle autorità di risoluzione di destinare gli enti creditizi più piccoli alla risoluzione qualora tale azione sia sproporzionata. Tali enti creditizi potrebbero ancora essere liquidati nell’ambito delle procedure di insolvenza nazionali, qualora tali procedure conducano a un risultato più soddisfacente. In ogni caso, la BCE accoglierebbe con favore un’analisi volta a stabilire se l’effetto cumulativo delle modifiche proposte alla valutazione dell’interesse pubblico, compreso il nuovo obiettivo di ridurre al minimo le perdite per gli SGD, consegua il desiderato ampliamento proporzionato della risoluzione. |
8.2. |
L’ampliamento dell’ambito di applicazione della risoluzione per includere gli enti creditizi di piccole e medie dimensioni può essere credibile solo se si trovano soluzioni realistiche per garantire un finanziamento adeguato della risoluzione, compresa la capacità interna di assorbimento delle perdite degli enti creditizi, ma, ancor più, anche l’accesso al finanziamento degli SGD e ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. |
8.3. |
Il principio secondo cui le perdite in caso di dissesto di un ente creditizio dovrebbero essere sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai creditori è una pietra angolare del quadro di gestione delle crisi dell’Unione. La BCE accoglie pertanto con favore il fatto che questo principio fondamentale sia confermato nel pacchetto legislativo proposto. |
8.4. |
Allo stesso tempo, ampliare l’ambito di applicazione della risoluzione agli enti creditizi di piccole e medie dimensioni comporta delle difficoltà. Spesso tali enti creditizi dipendono fortemente dai depositi come fonte di finanziamento e, a seconda delle condizioni del mercato locale, possono avere difficoltà a emettere altri strumenti finanziari in grado di assorbire in modo affidabile le perdite o di essere convertiti in capitale proprio in caso di dissesto dell’ente creditizio. Possono sussistere situazioni in cui il bail-in di depositi non protetti dall’SGD (depositi non coperti) può comportare rischi per la stabilità finanziaria, che potrebbero condurre a una distruzione del valore lesiva dell’interesse pubblico. Una tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando il bail-in dei depositi non coperti presso un ente creditizio determina il ritiro di depositi non coperti presso altri enti creditizi, portando a un ampio contagio. La BCE accoglie con favore il fatto che il pacchetto legislativo proposto introduca opzioni per migliorare la protezione dei depositanti rafforzando la capacità dell’SGD di fornire finanziamenti nell’ambito della risoluzione (41). Ciò potrebbe essere conseguito chiarendo e ampliando la verifica del minor onere (42) e introducendo una preferenza per i depositanti basata su un unico livello con una gerarchia pari di tutti i depositi (43). Analogamente, la BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di contabilizzare il contributo dell’SGD al requisito minimo dell’assorbimento delle perdite per accedere ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, compreso il Fondo di risoluzione unico, quando viene utilizzato uno strumento di trasferimento (44). Tali modifiche, che migliorano la capacità degli SGD e dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di sostenere la risoluzione delle crisi degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni, sono una contropartita indispensabile per ampliare in modo significativo l’ambito di applicazione degli strumenti di risoluzione a tali enti creditizi. È pertanto importante adottare il pacchetto legislativo proposto in modo olistico e garantire che tali modifiche al quadro CMDI siano articolate in modo coerente. L’attuazione solo di alcuni elementi del pacchetto legislativo proposto potrebbe comportare l’incapacità di attuare in pratica la risoluzione con successo. |
8.5. |
Conformemente al principio secondo cui le perdite in caso di dissesto di un ente creditizio dovrebbero essere sostenute in primo luogo da azionisti e creditori, tutti gli enti creditizi destinati alla risoluzione sono tenuti ad avere una capacità minima di assorbimento delle perdite come prima difesa, adeguatamente calibrata in linea con la strategia di risoluzione, garantendo in tal modo la disciplina di mercato e riducendo al minimo il ricorso a fonti di finanziamento esterne. Tuttavia, anche laddove gli SGD potessero fornire un contributo al finanziamento della risoluzione e tale contributo fosse conteggiato ai fini del raggiungimento del requisito minimo per l’importo delle perdite da assorbire dell’8 % di passività totali e fondi propri (total liabilities and own funds, TLOF) (45), il raggiungimento della soglia dell’8 % di TLOF potrebbe rafforzare le dinamiche negative nel contesto di una crisi sistemica, ad esempio quando più enti creditizi falliscono contemporaneamente o qualora tale circostanza richieda l’imposizione di perdite a determinati creditori, il che a sua volta potrebbe compromettere gravemente la stabilità finanziaria. Pertanto, la BCE sosterrebbe, in casi eccezionali, l’introduzione di un’esenzione per la stabilità finanziaria per accedere ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in linea con la raccomandazione del Fondo monetario internazionale (FMI) (46). In tal modo verrebbe consentito l’accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione prima dell’assorbimento delle perdite dell’8 % di TLOF laddove sia strettamente necessario per tutelare l’interesse pubblico e salvaguardare la stabilità finanziaria. Tale opzione dovrebbe pertanto essere soggetta a condizioni rigorose e a meccanismi di governance, sulla falsariga di un meccanismo analogo esistente negli Stati Uniti, ad esempio richiedendo l’approvazione congiunta dell’SRB, della Commissione e della BCE. L’esenzione sarebbe utilizzata solo in periodi di crisi a livello dell’area dell’euro o di uno Stato membro o qualora sussista il rischio di una crisi siffatta, in ultima istanza e dopo aver utilizzato per quanto possibile la capacità di assorbimento delle perdite degli enti creditizi senza creare effetti negativi per la stabilità finanziaria (47). |
8.6. |
Anche con un ampliamento della valutazione dell’interesse pubblico, è probabile che taluni enti creditizi più piccoli rimangano fuori dell’ambito di applicazione della risoluzione. Per questi enti creditizi, per i quali l’applicazione del quadro di risoluzione non sarebbe ancora proporzionata, la BCE accoglierebbe con favore miglioramenti e un’ulteriore armonizzazione delle procedure di insolvenza nazionali (48). A tale riguardo, il livello di ambizione del pacchetto legislativo proposto è limitato. La BCE incoraggia i legislatori dell’Unione ad armonizzare ed estendere in tutti gli Stati membri la disponibilità di misure alternative in caso di liquidazione, in particolare la capacità degli SGD di sostenere i trasferimenti di attività e passività a un ente creditizio acquirente. La BCE accoglie con favore le modifiche proposte alla gerarchia dei creditori e i chiarimenti alla verifica del minor onere, che consentiranno un migliore accesso al finanziamento degli SGD e a una maggiore disponibilità di tali misure. Il fatto di disporre di tali misure alternative in tutti gli Stati membri consentirebbe un processo più rapido, efficiente e armonizzato per gestire le liquidazioni degli enti creditizi, circostanza che, in ultima analisi, andrà a beneficio della stabilità finanziaria e quella dei depositanti, limitando il fabbisogno di pagamenti per gli SGD. |
8.7. |
Infine, la BCE accoglie con favore il chiarimento secondo cui la ripartizione delle responsabilità nella procedura di svalutazione degli strumenti di capitale e di altre passività ammissibili rispecchia pienamente la ripartizione delle responsabilità nella procedura di risoluzione (49). Ciò implica che la responsabilità primaria dell’autorità di vigilanza riguarda le valutazioni del dissesto o rischio di dissesto, mentre le restanti condizioni per la svalutazione sono valutate dall’autorità di risoluzione. |
9. Preferenza del depositante
9.1. |
La BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire una preferenza per i depositanti basata su un unico livello (50). Tale approccio garantirà una maggiore armonizzazione della gerarchia dei creditori degli enti creditizi in tutta l’Unione e assicurerà che tutti i depositi, compresi i depositi delle grandi imprese e i depositi esclusi, siano di pari rango e di rango superiore ai crediti chirografari ordinari. Tale approccio migliorerà l’accesso ai finanziamenti degli SGD con il vantaggio di preservare il book dei depositi nel suo complesso, il che significa che l’SGD può contribuire meglio alle misure di gestione delle crisi, nella risoluzione nonché attraverso misure preventive o alternative, comprese le strategie di trasferimento. In tal modo le soluzioni disponibili per la gestione delle crisi sono rafforzate in modo significativo (51) ed è resa più semplice la prevenzione di problemi di stabilità finanziaria causati dal contagio da parte di altri enti creditizi che affrontano le corse agli sportelli di depositanti non assicurati. L’accresciuta disponibilità di strategie di vendita dell’attività, nell’ambito della risoluzione o nel contesto di misure alternative degli SGD, può ridurre il ricorso alla liquidazione frammentaria come mezzo per gestire i fallimenti degli enti creditizi. Ciò è vantaggioso, in quanto una liquidazione frammentaria può distruggere il valore e perturbare i depositanti e la stabilità finanziaria. L’approccio proposto riduce inoltre la necessità di procedere ai rimborsi dei depositanti, che spesso richiedono la mobilitazione di ingenti somme da parte degli SGD, limitando in tal modo la loro liquidità e la loro capacità di gestire ulteriori fallimenti degli enti creditizi. Con una migliore tutela dell’accesso ai depositi e alla stabilità finanziaria si riducono anche gli incentivi a utilizzare il denaro dei contribuenti in caso di fallimento degli enti creditizi. Va sottolineato che i depositanti coperti restano pienamente protetti dall’SGD in tutti gli scenari, ma beneficiano altresì di strategie di trasferimento che consentano di ottenere un accesso ininterrotto ai loro depositi (52). |
9.2. |
Tale approccio, che prevede una preferenza per tutti i depositi ai crediti di primo rango nella gerarchia dei creditori, consente di agevolare anche l’allocazione delle perdite agli strumenti di debito degli enti creditizi non garantiti, consentendo con maggiore facilità di assicurare il pieno assorbimento delle perdite da parte dei creditori sottoponibili al bail-in senza dover far fronte a problemi di stabilità finanziaria. Esso consentirebbe inoltre di ridurre al minimo il rischio di richieste di risarcimento in base al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato (principio del «no creditor worse off»), rafforzando in tal modo la possibilità di risoluzione (53). |
9.3. |
Allo stesso tempo, la BCE riconosce che l’introduzione di una preferenza per i depositanti a un unico livello può comportare costi aggiuntivi per gli SGD in alcuni scenari di gestione delle crisi bancarie. Sebbene la BCE rilevi che una preferenza per i depositanti basata su un unico livello è risultata efficace in talune giurisdizioni, sarebbe auspicabile un’ulteriore analisi delle situazioni specifiche in cui potrebbero sorgere costi aggiuntivi per gli SGD o conseguenze ingiustificate. Tale analisi dovrebbe inoltre prendere in considerazione, nella misura del possibile e tenendo conto dell’esperienza acquisita nelle giurisdizioni che hanno introdotto una preferenza per i depositanti basata su un unico livello, l’impatto delle modifiche proposte sul rating e sulla determinazione del prezzo del debito di primo rango non garantito, ed esaminare ulteriormente l’interazione tra la preferenza per i depositanti basata su un unico livello e l’ammissibilità di taluni depositi ai fini del MREL. Inoltre, la BCE è disposta a esplorare soluzioni alternative che migliorino la capacità degli SGD di contribuire alla risoluzione (anche mediante misure preventive e alternative) allo stesso modo di una preferenza per i depositanti basata su un unico livello, limitando nel contempo l’esposizione degli SGD alle perdite a seguito dei rimborsi in caso di liquidazione. Nell’esplorare tali soluzioni sarà indispensabile garantire che qualsiasi estensione dell’ambito di applicazione della risoluzione sia accompagnata da un accesso adeguato ai finanziamenti nel quadro della risoluzione, compresi in particolare i finanziamenti degli SGD. Infine, l’impatto dell’introduzione della preferenza per i depositanti basata su un unico livello sulla struttura delle passività degli enti creditizi merita ovviamente attenzione da parte delle autorità di vigilanza, e la BCE è disposta a valutare attentamente tale aspetto per gli enti creditizi di sua competenza. |
10. Affrontare il rischio di situazioni di limbo
10.1. |
La BRRD impone già agli Stati membri di assicurare che un ente in dissesto non soggetto a risoluzione sia liquidato in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile (54). La BCE sostiene le modifiche proposte alla BRRD che chiariscono ulteriormente tale meccanismo (55), garantendo che tale procedura di liquidazione sia avviata senza indugio e che comporti l’uscita dal mercato dell’ente creditizio o la cessazione delle sue attività bancarie in tempi ragionevoli (56). |
10.2. |
Le procedure nazionali per la gestione di casi che non riguardano la risoluzione dovrebbero essere ulteriormente armonizzate conferendo alle autorità di risoluzione la facoltà di avviare una procedura di liquidazione amministrativa per gli enti che soddisfano le prime due condizioni di risoluzione, ma che non sono soggetti a risoluzione a causa della mancanza di interesse pubblico alla risoluzione (57). Si tratterebbe della via più efficace per affrontare con decisione la possibilità di una situazione di «limbo» per un periodo di tempo prolungato. |
10.3. |
La BCE sostiene la misura che prevede che l’autorità competente sia abilitata a revocare l’autorizzazione degli enti creditizi in dissesto o a rischio di dissesto ma rispetto alla quale non sia stata disposta la risoluzione (58). Allo stesso tempo, le modifiche non dovrebbero introdurre alcuna automaticità, ma mantenere il margine di discrezionalità della BCE rispetto all’esercizio del potere di revoca in linea con il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (59). |
10.4. |
Per quanto riguarda la proposta di stabilire che la revoca dell’autorizzazione è una condizione sufficiente per l’avvio di una procedura di liquidazione (60), la BCE ritiene che sia di massima importanza evitare conseguenze indesiderate in termini di interpretazioni contrastanti o divergenze nel recepimento nazionale. La proposta principale della Commissione di affrontare situazioni di «limbo» prevede che, quando un’autorità di risoluzione stabilisce che un ente creditizio soddisfa tutte le condizioni per la risoluzione, ad eccezione della condizione relativa all’interesse pubblico, l’autorità nazionale competente deve anche avere il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell’ente creditizio (61). La proposta secondo cui la revoca dell’autorizzazione è una condizione «sufficiente» per la liquidazione può indurre gli Stati membri a rinunciare a un adeguato recepimento di questo importante obbligo di conferire poteri alle autorità nazionali (62). Un approccio del genere potrebbe condurre all’errata interpretazione secondo cui la revoca della licenza da parte dell’autorità di vigilanza costituirebbe l’unico presupposto per l’avvio di una procedura di liquidazione, senza che sia stata presa in considerazione la precedente decisione dell’autorità di risoluzione in merito alla sussistenza delle condizioni per la risoluzione. Tale approccio potrebbe dare luogo a una prassi in base alla quale le autorità amministrative nazionali o i giudici nazionali rinviano l’avvio di una procedura di liquidazione fino alla revoca della licenza. Ciò non terrebbe conto della possibilità che, in alcuni casi, sarebbe più opportuno avviare la procedura di liquidazione mentre l’ente creditizio dispone ancora di una licenza bancaria. Alla luce di tali considerazioni, la BCE raccomanda che la revoca dell’autorizzazione non costituisca un presupposto armonizzato per la liquidazione degli enti creditizi. |
11. Impegni di pagamento irrevocabili al Fondo di risoluzione unico
11.1. |
La BCE raccomanda vivamente di non aumentare la quota degli impegni di pagamento irrevocabili dal 30 % al 50 % dell’importo complessivo dei contributi ex ante degli enti al Fondo di risoluzione unico e ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (63). La prassi degli enti creditizi che hanno sottoscritto impegni di pagamento irrevocabili ha dimostrato che il trattamento applicato da alcuni enti creditizi può comportare il rischio di sovrastimare il loro capitale primario di classe 1. Ciò, qualora la valutazione della situazione dell’ente creditizio dimostri che tale rischio sussiste ed è scoperto, potrebbe determinare l’adozione di misure di vigilanza per attenuare tale rischio. |
11.2. |
Tale questione prudenziale è determinata dal fatto che, a fini contabili, molti enti creditizi non registrano l’impegno di pagamento irrevocabile come passività, ma lo tengono fuori bilancio e, al contempo, registrano la garanzia in contante come attività, senza registrare alcun costo nel conto economico. In tal modo, il capitale primario di classe 1 dell’ente creditizio è sovrastimato in quanto non riflette il fatto che le risorse conferite come garanzia al fondo di risoluzione non possono essere recuperate senza un corrispondente pagamento in contanti. L’esistenza di un rischio prudenziale in relazione a impegni di pagamento irrevocabili è stata riconosciuta anche dal Tribunale (64). Si noti che anche i chiarimenti proposti non risolverebbero tale questione (65). |
11.3. |
In ogni caso, la BCE accoglie con favore i chiarimenti (66) secondo cui, qualora un ente creditizio non rientri più nell’ambito di applicazione dell’SRMR o della BRRD e non sia più soggetto all’obbligo di versare contributi al Fondo di risoluzione unico, l’autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi e non ancora assolti. Tale modifica conferma inoltre che gli enti creditizi non possono in alcun caso recuperare la garanzia in contante fornita per garantire gli impegni di pagamento irrevocabili, a meno che non venga effettuato un pagamento corrispondente al fondo di risoluzione, il che fa sorgere la necessità di detrarre tali garanzie in contante dal capitale primario di classe 1 degli enti creditizi. |
11.4. |
Infine, dato che alcuni enti creditizi non registrano tali contributi al Fondo di risoluzione unico come spesa durante la costituzione del fondo, essi dovrebbero registrare tali contributi come spesa quando il fondo è utilizzato. Sebbene l’effetto sui coefficienti prudenziali sia limitato dalle deduzioni prudenziali applicate dalla BCE, gli impegni di pagamento irrevocabili fanno aumentare i profitti degli enti creditizi in periodi di congiuntura economica calma (quando il Fondo di risoluzione unico è costituito) e aggravano le perdite in periodi di crisi (quando viene si utilizza il Fondo di risoluzione unico), creando così un canale prociclico di contagio. La BCE ritiene pertanto che gli impegni di pagamento irrevocabili siano problematici dal punto di vista del rischio sistemico laddove non siano contabilizzati come spesa durante la fase di costituzione del Fondo di risoluzione unico, e suggerisce di ridurne al minimo l’utilizzo. |
12. Rispetto dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili [catene partecipative (daisy chain)]
12.1. |
Le modifiche proposte riguardanti le catene partecipative (daisy chain) conferiscono alle autorità di risoluzione il potere di consentire a determinate filiazioni di conformarsi ai requisiti MREL interni su base consolidata (67), anziché su base individuale. Questa possibilità è soggetta a due serie di garanzie (68). In primo luogo, per le entità soggette a risoluzione che sono società di partecipazione finanziaria (mista) madri nell’Unione, è necessario che la filiazione sia l’unica filiazione diretta detenuta dall’entità soggetta a risoluzione e che sia l’entità soggetta a risoluzione che la filiazione siano stabilite nello stesso Stato membro e facciano parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. In alternativa, per altri tipi di entità soggette a risoluzione, è necessario che la filiazione sia soggetta a un requisito del secondo pilastro o a un requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata. In secondo luogo, l’autorità di risoluzione deve aver concluso che la conformità ai requisiti MREL interni su base consolidata non incide negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo in questione, né sull’applicazione dei poteri di svalutazione e conversione a tale soggetto intermedio o ad altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. |
12.2. |
Per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che non sono società di partecipazione finanziaria (mista) madri nell’UE, si stabilisce un collegamento con un requisito del secondo pilastro imposto alla filiazione su base consolidata. La BCE osserva che i requisiti consolidati o subconsolidati imposti a una filiazione all’interno di un gruppo bancario dell’Unione devono essere stabiliti conformemente alle pertinenti condizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( (69)di seguito il «regolamento sui requisiti patrimoniali» (CRR)) e alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (70) (di seguito la «direttiva sui requisiti patrimoniali» (CRD)). Ad esempio, quando la filiazione non è né unimpresa madre in uno Stato membro né detiene filiazioni in paesi terzi, l’autorità di vigilanza può esigere il rispetto di taluni obblighi previsti dal CRR e dalla CRD (71) su base subconsolidata solo ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all’interno di un gruppo bancario (72). |
13. Altri aspetti relativi al quadro per l’assicurazione dei depositi
13.1. |
Le modifiche proposte alla direttiva SGD propongono una serie di altre modifiche al quadro per l’assicurazione dei depositi (73). La BCE accoglie con favore le modifiche che portano a un’ulteriore armonizzazione e ampliano gli strumenti delle autorità nell’ambito del quadro CMDI. |
13.2. |
Alcune modifiche proposte alla direttiva SGD sono fonte di preoccupazione per la BCE. In primo luogo, le modifiche proposte alla direttiva SGD mirano a conferire all’autorità di vigilanza l’obbligo di garantire il rispetto, da parte degli enti creditizi, dei loro obblighi in quanto membri degli SGD (74). I poteri dell’autorità di vigilanza ai sensi della CRD possono essere utilizzati solo per conseguire gli obiettivi ivi stabiliti e non possono essere estesi a questioni non correlate, come il mancato rispetto da parte degli enti creditizi dei loro obblighi in quanto membri degli SGD. Inoltre, le autorità degli SGD si trovano in una posizione molto migliore per valutare tale conformità e dovrebbero invece essere dotate dei pertinenti poteri esecutivi. La BCE raccomanda pertanto di riesaminare la presente proposta. |
13.3. |
In secondo luogo, le modifiche proposte alla direttiva SGD suggeriscono che gli SGD saranno autorizzati a detenere i propri fondi in conti delle banche centrali nazionali (BCN) (75). Sebbene l’apertura di tali conti sia coerente con il trattato (76), tale disposizione potrebbe richiedere modifiche degli statuti di alcune BCN ai sensi del diritto nazionale per garantire che gli SGD sia pubblici che privati siano idonei ad aprire i conti necessari. Inoltre, qualsiasi finanziamento da parte di una BCN di un SGD, ad esempio mediante l’estensione della concessione di scoperto su un conto di un SGD presso una BCN, non sarebbe compatibile con il divieto di finanziamento monetario nella misura in cui l’SGD si qualifica come «organismo di diritto pubblico» ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, (77)del trattato. |
14. Facilitare il trasferimento dei contributi degli SGD
14.1. |
Attualmente, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD, o qualora alcune delle attività dell’ente creditizio siano trasferite a un altro SGD, l’SGD di origine trasferisce al nuovo SGD solo una piccola quota dei precedenti contributi dell’ente creditizio. Dal 2024, una volta che gli SGD avranno raggiunto il livello-obiettivo, la possibilità di trasferire i contributi può cessare completamente, in quanto solo i contributi degli ultimi 12 mesi possono essere trasferiti. Nel caso in cui un ente creditizio modifichi la propria affiliazione all’SGD, ciò comporterà un’eccedenza di finanziamento nell’SGD di origine, giacché i rischi coperti da tale SGD sono ridotti mentre i suoi mezzi finanziari rimangono molto simili. D’altro canto, nell’SGD ricevente sorge un deficit di finanziamento in quanto le risorse trasferite non sono commisurate ai rischi trasferiti. Tale lacuna deve essere colmata dall’ente creditizio trasferente o da tutti i membri dell’SGD ricevente. L’attuale quadro per l’assicurazione dei depositi riserva all’SGD di origine un trattamento favorevole a spese dell’ente creditizio trasferente e/o dei membri dell’SGD ricevente. Qualora fosse lasciato invariato, il quadro per l’assicurazione dei depositi imporrebbe costi irrecuperabili significativi a un ente creditizio che modifica la propria affiliazione all’SGD. Ciò costituisce un ostacolo sostanziale all’obiettivo di promuovere il mercato unico dei servizi bancari nell’Unione. |
14.2. |
La BCE si rammarica che la proposta della Commissione non segua la raccomandazione dell’ABE (78) di incaricare l’ABE di sviluppare una metodologia che affronti tale lacuna nel quadro per l’assicurazione dei depositi. La BCE propone di conferire all’ABE il mandato di elaborare una metodologia per il calcolo dell’importo dei contributi da trasferire al fine di garantire l’allineamento ai rischi trasferiti. Ciò ridurrebbe al minimo l’eccedenza di finanziamento dell’SGD di origine e l’eventuale deficit di finanziamento dell’SGD ricevente, evitando in tal modo di imporre costi superflui all’ente creditizio trasferente e agli altri membri dell’SGD ricevente. Tale metodologia dovrebbe bilanciare gli interessi degli SGD coinvolti e preservare la stabilità finanziaria in tutto il sistema. |
15. Scambio di informazioni
15.1. |
Il pacchetto legislativo proposto mira a rafforzare ulteriormente le disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni nel contesto della gestione delle crisi (79). |
15.2. |
La BCE sostiene lo scambio completo e tempestivo di informazioni tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione ai fini della gestione delle crisi. La BCE e l’SRB dispongono già di un protocollo d’intesa bilaterale globale che facilita tale scambio (80). Il protocollo istituisce molteplici canali per lo scambio di informazioni e la cooperazione, garantendo che l’SRB sia informato degli sviluppi pertinenti riguardanti le entità soggette alla vigilanza diretta della BCE. |
15.3. |
La BCE esprime tuttavia preoccupazione per le modifiche proposte all’SRMR e alla BRRD, che impongono alla BCE e ad altri membri del SEBC di fornire all’SRB tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti dell’SRB ai sensi dell’SRMR (81) e di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti della Commissione ai sensi della BRRD relativi all’elaborazione delle politiche, compresa la preparazione di valutazioni d’impatto e la preparazione e la negoziazione di proposte legislative (82). |
15.4. |
L’ambito di applicazione materiale di tali obblighi non è chiaro e pertanto sarebbe auspicabile un’ulteriore specificazione del tipo di informazioni da trasmettere all’SRB e alla Commissione. Nello specifico, qualsiasi nuova disposizione sullo scambio di informazioni da includere nella BRRD può applicarsi solo all’oggetto di tale direttiva. Tale scambio di informazioni non includerebbe, ad esempio, informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi o alle attività della Commissione nel settore dell’elaborazione delle politiche. La BCE è consapevole del fatto che tale scambio di informazioni riguarda solo informazioni in forma aggregata che non riguardano i singoli enti creditizi. Inoltre, la BCE accoglierebbe con favore l’istituzione di accordi di cooperazione con la Commissione al fine di garantire una trasmissione efficace e agevole di tali informazioni. Infine, la BCE è consapevole del fatto che tutte le informazioni riservate saranno trasmesse alla Commissione conformemente alla pertinente normativa settoriale dell’Unione che stabilisce la protezione delle informazioni riservate e le eccezioni a tale protezione. |
15.5. |
È inoltre opportuno ricordare che le informazioni statistiche riservate possono essere trasmesse all’SRB e alla Commissione solo nel rispetto del pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione delle informazioni riservate. In particolare, l’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (83) consente ai membri del SEBC di (84) trasmettere informazioni statistiche riservate alle autorità o agli organi degli Stati membri e dell’Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Ai sensi del medesimo articolo, le autorità o gli organismi che ricevono informazioni statistiche riservate adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione fisica e logica. Su tale base, e su richiesta dell’SRB, la BCE trasmette all’SRB informazioni statistiche riservate. |
16. Trasferimenti di dati personali
16.1. |
Sebbene il pacchetto legislativo proposto miri a rafforzare ulteriormente le disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni nel contesto della gestione delle crisi, esso non tratta la questione della protezione dei dati personali, che è un tema importante e un diritto fondamentale. L’SRMR potrebbe fornire orientamenti più chiari sullo scambio di dati personali e garanzie adeguate per gli interessati al fine di garantire un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. |
16.2. |
Inoltre, l’esperienza ha dimostrato che il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati potrebbe richiedere più tempo per eseguire le azioni necessarie prima di scambiare le informazioni pertinenti. Questo ulteriore lasso di tempo potrebbe comportare potenziali ritardi. Ciò sarebbe particolarmente problematico nel contesto di una situazione di crisi in cui, ad esempio, l’SRB abbia bisogno di informazioni tempestive al fine di preparare la risoluzione di crisi. Potrebbe pertanto essere necessario introdurre disposizioni specifiche per semplificare temporaneamente i requisiti procedurali in materia di protezione dei dati al fine di garantire un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco in tali circostanze di crisi.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento e di direttiva, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2023) 226 final.
(2) COM (2023) 227 final.
(3) COM (2023) 228 final.
(4) COM (2023) 229 final.
(5) Cfr. il parere CON/2017/6 della Banca centrale europea, dell'8 marzo 2017, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU C 132 del 26.4.2017, pag. 1) e il parere CON/2017/47 della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2017, relativo alle revisioni del quadro dell'Unione per la gestione delle crisi (GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex. Cfr. altresì il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(6) Cfr. relazione che accompagna le modifiche proposte all'SRMR, pagg. 5 e 10.
(7) Cfr. il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pag. 1.
(8) Cfr. la relazione che accompagna le modifiche proposte alla BRRD, pag.19.
(9) Cfr. la dichiarazione dell'Eurogruppo sul futuro dell'Unione bancaria del 16 giugno 2022, disponibile sul sito web del Consiglio dell'Unione europea all'indirizzo www.consilium.europa.eu.
(10) Cfr. paragrafo 1.1 del parere CON/2016/26 della Banca centrale europea, del 20 aprile 2016, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (GU C 252 del 12.7.2016, pag. 1).
(11) Cfr. il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pagg. da 1 a 4 e da 14 a15.
(12) Cfr. il paragrafo 1.1 del parere CON/2016/26.
(13) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi che contribuisce al completamento dell'Unione bancaria (COM (2023) 225 final).
(14) Cfr. paragrafo 4 del parere CON/2017/47 e contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pagg. 2 e da 5 a6.
(15) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(16) Cfr. articolo 1, punto 15), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 13 dell'SRMR.
(17) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(18) Cfr. articolo 1, punto 15), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 13 dell'SRMR.
(19) Cfr. articolo 1, punto 15), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 13 dell'SRMR.
(20) Cfr. articolo 1, punto 15), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 13 dell'SRMR.
(21) Cfr. considerando 14 e articolo 1, punto 16), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 13 quater nell'SRMR.
(22) Protocollo d’intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea in materia di cooperazione e scambio di informazioni, disponibile su EUR-Lex.
(23) Cfr. articolo 1, punto 16), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 13 quater nell'SRMR.
(24) Cfr. articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della BRRD.
(25) Cfr. articolo 1, punto 16), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), nell'SRMR.
(26) Cfr. il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pagg. 2 e 6-7.
(27) Cfr. articolo 1, punto 20), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 18 bis, paragrafo 2 nell'SRMR.
(28) Cfr. articolo 1, punto 20), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 18 bis nell'SRMR e l'articolo 1, punto 19), delle modifiche proposte alla BRRD, che inserisce un nuovo articolo 32 quater nella BRRD.
(29) Cfr. articolo 1, punto 20), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera b), nell'SRMR.
(30) Cfr. articolo 1, punto 12), delle modifiche proposte alla direttiva DSGD, che modifica l'articolo 11 della direttiva DSGD.
(31) Cfr. articolo 1, punto 19), lettera b), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), dell'SRMR.
(32) Cfr. articolo 1, punto 17), lettera b), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della BRRD.
(33) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(34) Cfr. articolo 1, punto 20), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera b), nell'SRMR e l'articolo 1, punto 19), delle modifiche proposte alla BRRD, che inserisce un nuovo articolo 32 quater, paragrafo 1, lettera b), nella BRRD.
(35) Cfr. articolo 1, punto 13), delle modifiche proposte alla direttiva SGD, che inserisce un nuovo articolo 11 sexies nella direttiva SGD.
(36) Cfr. considerando 30 delle modifiche proposte alla direttiva SGD.
(37) Cfr. articolo 1, punto 13), delle modifiche proposte alla direttiva SGD, che inserisce un nuovo articolo 11 sexies, paragrafo 5 nella direttiva SGD.
(38) Cfr. considerando 15 e articolo 1, punto 16), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 13 quater nell'SRMR.
(39) Cfr. considerando 15 delle modifiche proposte all’SRMR
(40) Cfr. considerando 16 delle modifiche proposte all’SRMR.
(41) Cfr. ad esempio l'articolo 1, punto 56), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 109 della BRRD.
(42) Cfr. articolo 1, punto 13), delle modifiche proposte alla direttiva SGD, che inserisce un nuovo articolo 11 sexies nella direttiva SGD.
(43) Cfr. articolo 1, punto 55), lettera a), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 108, paragrafo 1, della BRRD.
(44) Cfr. articolo 1, punto 24), lettera a), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 27, paragrafo 7, dell'SRMR.
(45) Cfr. articolo 1, punto 24), lettera a), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 27, paragrafo 7, dell'SRMR.
(46) Cfr. FMI, Financial Sector Assessment Program — Technical Note — Bank Resolution and Crisis Management (2018), pagg. 6 e 30, disponibile sul sito web dell'FMI all'indirizzo www.imf.org.
(47) Cfr. altresì il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pag. 4.
(48) Cfr. il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pagg. 3 e 11. La BCE ha incoraggiato la Commissione a valutare la fattibilità di soluzioni quali la creazione di un quadro europeo di liquidazione amministrativa, sostenuto dall'EDIS, al fine di garantire che i fallimenti di tali enti creditizi siano gestiti in modo efficiente e armonizzato.
(49) Cfr. considerando 26 e articolo 1, punto (23), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 21 SRMR.
(50) Cfr. articolo 1, punto 55), lettera a), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 108, paragrafo 1, della BRRD.
(51) Cfr. altresì a tale riguardo il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pagg. 4 e 13.
(52) Per ulteriori informazioni sull’approccio degli Stati Uniti, che prevede una preferenza basata su un unico livello e un affidamento elevato sulle strategie di trasferimento, cfr. il discorso di Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, «Of temples and tree: on the road to completing the European banking union» disponibile (solo in inglese) sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.
(53) Cfr. il paragrafo 2.3.2 del parere CON/2017/6.
(54) Cfr. articolo 32 ter della BRRD.
(55) Cfr. articolo 1, punto 18), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 32 ter della BRRD.
(56) Cfr. paragrafo 3.2 del parere CON/2020/25; il contributo della BCE alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, pagg. 2 e 8.
(57) Cfr. anche punto 8.6 supra.
(58) Cfr. articolo 1, punto 18), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 32 ter, paragrafo 3, della BRRD.
(59) Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e articolo 15, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(60) Cfr. considerando 16 e articolo 1, punto 18), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 32 ter, paragrafo 4, della BRRD).
(61) Cfr. considerando 16 e articolo 1, punto 18), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 32 ter, paragrafo 1 e 2 della BRRD.
(62) Cfr. articolo 1, punto 18), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 32 ter, paragrafo 1, della BRRD e dispone che l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente ha il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in modo ordinato.
(63) Cfr. articolo 1, punto 37), lettera a), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 70, paragrafo 3, dell'SRMR e l'articolo 1, punto 53), lettera a), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 103, paragrafo 3, della BRRD.
(64) Cfr. sentenza del 9 settembre 2020, BNP Paribas / Banca centrale europea, T-150/18 e T-345/18, EU:T:2020:394, punto 78.
(65) Cfr. articolo 1, punto 37), lettera b), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 70, paragrafo 3 bis, nell'SRMR e l'articolo 1, punto 53), lettera b), delle modifiche proposte alla BRRD, che inserisce un nuovo articolo 103, paragrafo 3 bis, nella BRRD.
(66) Cfr. articolo 1, punto 37), lettera b), delle modifiche proposte all'SRMR, che inserisce un nuovo articolo 70, paragrafo 3 bis, nell'SRMR e l'articolo 1, punto 53), lettera b), delle modifiche proposte alla BRRD, che inserisce un nuovo articolo 103, paragrafo 3 bis, nella BRRD.
(67) Cfr. articolo 1, punto 3), lettera a), e articolo 2, punto 7), lettera a), delle modifiche proposte riguardanti le catene partecipative (daisy chains), che modificano rispettivamente l'articolo 45 septies, paragrafo 1, della BRRD e l'articolo 12 octies, paragrafo 1, dell'SRMR.
(68) Cfr. articolo 1, punto 3), lettera a), e articolo 2, punto 7), lettera a), delle modifiche proposte riguardanti le catene partecipative (daisy chains), che modificano rispettivamente l'articolo 45 septies, paragrafo 1, della BRRD e l'articolo 12 octies, paragrafo 1, dell'SRMR.
(69) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(70) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(71) Cfr. le parti da 2 a 8 del CRR e il titolo VII della CRD.
(72) Cfr. articolo 11, paragrafo 6, del CRR.
(73) La maggior parte di queste modifiche è riconducibile al parere dell'Autorità bancaria europea sul finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sugli usi dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/OP/2020/02), disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.
(74) Cfr. articolo 1, punto 3), lettera a), delle modifiche proposte alla direttiva SGD, che modifica l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva SGD.
(75) Cfr. articolo 1, punto 11), lettera e), delle modifiche proposte alla direttiva SGD, che inserisce un nuovo articolo 10, paragrafo 7 bis, nella direttiva SGD.
(76) Cfr. articolo 17 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito il «SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), al fine di condurre le proprie operazioni, può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.
(77) Cfr. ad esempio il paragrafo 2.2.3 del Rapporto sulla convergenza della BCE e il parere CON/2020/24.
(78) Cfr. il parere dell'Autorità bancaria europea sull'ammissibilità dei depositi, il livello di copertura e la cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi (EBA/OP/2019/10), disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.
(79) Cfr. articolo 1, punti 25) e 43), delle modifiche proposte all'SRMR, che modificano rispettivamente l'articolo 30 e l'articolo 88 dell'SRMR.
(80) Protocollo d’intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea in materia di cooperazione e scambio di informazioni.
(81) Cfr. articolo 1, punto 29), delle modifiche proposte all'SRMR, che modifica l'articolo 34 dell'SRMR e l'articolo 1, punto 58), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 128 della BRRD.
(82) Cfr. articolo 1, punto 58), delle modifiche proposte alla BRRD, che modifica l'articolo 128 della BRRD.
(83) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8). La base giuridica del regolamento (CE) n. 2533/98 è l'articolo 5, paragrafo 4 dello statuto del SEBC, che prevede che il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 dello statuto del SEBC, determina, tra l'altro, il regime di riservatezza applicabile alla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE, assistita dalle BCN.
(84) Secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 12), del regolamento (CE) n. 2533/98.