25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/7


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2051 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

(2022/C 409/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/2051 (2) , e nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043 (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la persona che figura nei summenzionati allegati debba continuare a essere inclusa nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1763, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2051, e al regolamento (UE) 2015/1755, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi. I motivi che hanno determinato la designazione di questa persona sono specificati alla pertinente voce di tali allegati.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/1755, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 23 giugno 2023 la persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame dell'elenco delle persone designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2051, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1755, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.

(2)  GU L 275 del 25.10.2022, pag. 72.

(3)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.

(4)  GU L 275 del 25.10.2022, pag. 50.