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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2022/C 293/03)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (2) e il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (3) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il titolare del trattamento è il servizio RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente E-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/285/PESC e del regolamento (UE) n. 377/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione 2012/285/PESC e nel regolamento (UE) n. 377/2012.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.