14.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 474/38


Attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (1)

(2022/C 474/10)

1.1.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o luglio 2022:

1.7.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o luglio 2022:

1.7.2022

SCATTI

 

GRADI

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2022 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2023 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2022 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

 

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato / Sede

1.7.2022

1.1.2023

1.7.2022

Bulgaria

65,0

60,9

 

Cechia

95,5

82,8

 

Danimarca

134,7

136,5

136,5

Germania

100,6

100,6

100,6

Karlsruhe

95,6

 

 

Monaco

112,2

 

 

Estonia

94,1

98,1

 

Irlanda

136,3

129,0

129,0

Grecia

89,4

84,8

 

Spagna

97,4

93,4

 

Francia

116,8

107,7

107,7

Croazia

80,0

69,9

 

Italia

94,7

94,1

 

Varese

92,0

 

 

Cipro

82,6

82,9

 

Lettonia

85,9

80,9

 

Lituania

87,4

76,6

 

Ungheria

69,6

58,8

 

Malta

92,1

94,7

 

Paesi Bassi

109,8

110,7

110,7

Austria

108,8

110,6

110,6

Polonia

71,7

62,0

 

Portogallo

95,5

89,7

 

Romania

70,1

59,1

 

Slovenia

87,1

83,6

 

Slovacchia

81,3

80,9

 

Finlandia

117,3

118,9

118,9

Svezia

124,9

114,3

114,3

Regno Unito

 

 

125,4

4.1.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 1 123,91 EUR.

4.2.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 1 498,55 EUR.

5.1.   

Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 210,20 EUR.

5.2.   

Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 459,32 EUR.

5.3.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 311,65 EUR.

5.4.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 112,21 EUR.

5.5.   

Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022: 623,01 EUR.

5.6.   

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2022: 447,87 EUR.

6.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2317 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3863 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2317 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0771 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0372 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

6.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022:

115,86 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

231,72 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4672 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,7787 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4672 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1556 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0751 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

7.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2023:

233,58 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

467,12 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8.   

Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2022:

48,28 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

38,94 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.   

Con effetto dal 1o luglio 2022 il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 374,47 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

817,25 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1.   

Con effetto dal 1o luglio 2022 il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 648,40 EUR (limite inferiore);

3 296,81 EUR (limite superiore).

10.2.   

Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2022:

1 498,55 EUR.

11.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2022:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2022

SCATTI

 

 

FUNZIONI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Con effetto dal 1o luglio 2022, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 033,84 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

612,96 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.   

Con effetto dal 1o luglio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 236,30 EUR (limite inferiore);

2 472,57 EUR (limite superiore).

13.2   

Con effetto dal 1o luglio 2022, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 123,91 EUR.

13.3   

Con effetto dal 1o luglio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 087,66 EUR (limite inferiore);

2 559,24 EUR (limite superiore).

14.   

L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) è fissato a:

471,12 EUR;

711,08 EUR;

777,48 EUR;

1 059,95 EUR.

15.   

Con effetto dal 1o luglio 2022, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente di 6,8007.

16.   

Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1o luglio 2022:

1.7.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Importo, applicabile dal 1o luglio 2022, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:

162,53 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

249,19 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2022:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

Per il personale assegnato in Bulgaria, Danimarca, Estonia, Spagna, Croazia, Italia (Varese), Cipro, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

20.   

Per il personale assegnato in Cechia, Grecia, Lettonia, Lituania e Portogallo durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1o maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XI dello statuto.

21.   

Per i pensionati residenti in Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Ungheria, Croazia, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.

22.   

Per i pensionati residenti in Cechia, Lettonia, Lituania e Slovacchia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o luglio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1o maggio 2022 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XI dello statuto.


(1)  Relazione Eurostat del 28 ottobre 2022 sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1o luglio 2022, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1o luglio 2022, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici (Ares(2022)7485371).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).