5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/10


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese

(2022/C 462/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 5 settembre 2022 da ERCROS S.A. ed Electroquímica de Hernani S.A. («richiedenti») per conto dell'industria dell'Unione dell'acido tricloroisocianurico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI) («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una loro modifica in fasi successive del procedimento.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti si sono avvalsi delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (4). In particolare i richiedenti hanno fatto riferimento a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e più specificamente nell'industria chimica e distorsioni in termini di materie prime (organiche e inorganiche), terreni, energia, capitale e manodopera.

I richiedenti hanno inoltre illustrato i programmi di sovvenzione a favore dell'industria chimica cinese, comprendenti prestiti agevolati, programmi fiscali, deduzioni ed esenzioni, cessione di terreni, elettricità e fattori produttivi a un prezzo inferiore all'importo adeguato e vari sussidi. Inoltre i richiedenti hanno fatto riferimento al documento degli Stati Uniti «Countervailing Duty Investigation of Chlorinated Isocyanurates from the People's Republic of China: Issues and Decision Memorandum for the Final Determination» (C-570-991 Investigation POI 111/12 - 12/31/12), alla relazione della commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti relativa all'acido tricloroisocianurico (TCCA) originario della Repubblica popolare cinese (701-TA-526 e 731-TA-1262 (riesame), giugno 2021), al 14o piano quinquennale cinese (2021-2025) e alle linee guida relative al 14° piano quinquennale per il settore dell'industria chimica e petrolchimica.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione ed esportato in altri paesi terzi.

In base ai confronti di cui sopra, che dimostrano il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza del dumping da parte della RPC. Secondo il richiedente sussiste anche un rischio di reiterazione del dumping da parte della RPC.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l'esistenza di capacità inutilizzate nella RPC. Inoltre l'istituzione di misure di difesa commerciale da parte degli Stati Uniti sul prodotto oggetto del riesame e la riapertura di uno stabilimento statunitense che produce acido tricloroisocianurico renderebbero il mercato dell'Unione maggiormente interessante per le esportazioni della RPC in caso di scadenza delle misure.

Il richiedente asserisce che l'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio notevole e che il mantenimento delle attuali misure è necessario per evitare un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Il richiedente ha spiegato che l'industria dell'Unione ha dovuto abbattere i suoi prezzi a causa dei volumi significativi di importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, che probabilmente comporterebbero un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping (5) e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (6) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7).

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (8) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R786_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della RPC, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2643.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese rappresentativo per la RPC è il Messico. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R786_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo della RPC.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (9) (10)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso e inviandole all'indirizzo e-mail per le questioni relative al pregiudizio indicato al punto 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2634.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli unici produttori noti dell'Unione, vale a dire a: Ercros S.A. ed Electroquímica de Hernani S.A.

I produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell'Unione e l'associazione rappresentativa non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2643.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2643.

Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4. saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (11).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (12). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Indirizzo email per questioni relative al dumping:

TRADE-R786-TCCA-DUMPING@ec.europa.eu

Indirizzo email per questioni relative al pregiudizio e all'interesse dell'Unione:

TRADE-R786-TCCA-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/cef4ace2-299e-4e29-a17e-d450f34a23a5/details.


(1)  GU C 113 del 9.3.2022, pag. 24.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf). Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(5)  Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(6)  GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29).

(7)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(8)  Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(9)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(10)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(11)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

(12)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione sensibile (1)

Versione consultabile dalle parti interessate

(barrare la casella corrispondente)

INCHIESTA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI ACIDO TRICLOROISOCIANURICO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni (2) e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

(3)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).