1.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/2


Avviso agli importatori

Importazioni nell'Unione di prodotti provenienti dalle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia dell'Ucraina

(2022/C 458/02)

Con avviso del 23 febbraio 2022 sulle importazioni nell'Unione, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina, di prodotti provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Lugansk dell'Ucraina (2022/C 87 I/01), la Commissione europea ha informato gli importatori che, per le merci prodotte nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina o esportate in provenienza da esse, mancano le condizioni necessarie affinché le autorità doganali ucraine possano gestire e controllare efficacemente il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Considerato che il regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio (1), del 6 ottobre 2022, ha modificato il titolo del regolamento (UE) 2022/263 (2) del 23 febbraio 2022 e ha esteso l'ambito di applicazione geografico delle restrizioni ivi previste includendovi tutte le zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, occorre modificare di conseguenza detto avviso agli importatori.

È vietata l'importazione nell'Unione europea di merci originarie di tali territori specificati. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/263, tale divieto non si applica alle merci originarie di tali territori che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Poiché le autorità doganali ucraine si trovano nell'impossibilità di applicare le pertinenti disposizioni dell'accordo per accertare che le merci provenienti da dette zone abbiano diritto al trattamento tariffario preferenziale e verificare che soddisfino tutti i requisiti necessari, in particolare quelli previsti all'articolo 33 del protocollo I dell'accordo di associazione, non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale. Si invitano pertanto gli operatori dell'Unione europea ad astenersi dal chiedere il trattamento preferenziale per l'importazione nell'Unione di qualsiasi merce prodotta nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o esportata in provenienza da esse.

Le merci la cui importazione nell'Unione non è soggetta a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2022/263 hanno diritto al trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione se sono originarie dell'Ucraina e sono accompagnate dalle necessarie prove dell'origine, in forma di certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità ucraine o di dichiarazione su fattura compilata da un esportatore autorizzato in Ucraina. L'elenco aggiornato degli uffici doganali ucraini e degli esportatori autorizzati che hanno facoltà di rilasciare o compilare prove dell'origine è a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri. Tali merci possono pertanto essere importate e dovrebbero beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale, alle stesse condizioni delle importazioni in provenienza da qualsiasi altra parte dell'Ucraina controllata dal governo.


(1)  GU L 259I del 6.10.2022, pag. 1.

(2)  GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77.