5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/5 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 339/05)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Navarra»
PDO-ES-A0127-AM03
Data della comunicazione: 14.6.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
POSSIBILITÀ DI MISCELARE VINI ROSATI CON VINI ROSSI
È introdotta la possibilità di miscelare o aggiungere vino rosato dell'annata precedente al vino rosso dell'anno corrente, a condizione che la percentuale di rosato non superi il 15 % del volume totale risultante.
La modifica interessa la sezione 3.b, lettera c), del disciplinare di produzione e la sezione 5.1 del documento unico.
La modifica in oggetto è una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, in quanto non include una variazione del nome della denominazione di origine; non consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; non può potenzialmente invalidare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013; e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Una volta terminato lo stato di emergenza, dichiarato con il regio decreto 926/2020, del 25 ottobre, e prorogato dal regio decreto 956/2020, del 3 novembre, fino al 9 maggio 2021, e con la graduale revoca delle misure straordinarie adottate dal governo (confinamento della popolazione, chiusura totale del settore ricettivo e chiusura delle frontiere, tra le altre), si è potuta constatare una tendenza della società verso una normalizzazione della sua attività che avrà un impatto positivo sul mercato vitivinicolo, incoraggiando l'aumento dei consumi.
I vini più colpiti dalle misure restrittive adottate a seguito della crisi sanitaria della COVID-19 sono stati i vini rosati, poiché gran parte del loro consumo avviene nei mesi primaverili ed estivi. A partire dall'autunno il consumo di tali vini subisce una forte flessione, che è poi perdurata a causa dello stato di emergenza e delle misure restrittive citate, situazione cui lo scorso anno si è potuto porre rimedio mediante la modifica eccezionale e temporanea della sezione 3.b, lettera c), del disciplinare di produzione a opera del Consejo Regulador (Consiglio di regolamentazione), la quale ha avuto conseguenze molto positive per i produttori.
L'effetto positivo di tale modifica evidenzia la necessità di consolidare su base permanente la misura eccezionale e temporanea disposta, visti gli eccellenti risultati ottenuti, ovvero evitare una vendita prolungata del rosato, garantendone così la qualità e scongiurando eventuali ritardi nell'uscita dell'annata successiva, senza ripercussioni in termini di competitività.
La modifica proposta è in linea con la normativa europea, dal momento che l'articolo 7 (Definizione di «taglio»), paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che: «[a]i fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso».
La qualità dei vini rossi giovani prodotti nella nuova annata migliorerà, con un potenziamento persino delle loro caratteristiche organolettiche; gli aromi primari, l'ammorbidimento, i tannini, ecc. hanno tutti effetti positivi sulla qualità e sulla tipicità dei vini della DOP Navarra, nel rispetto delle caratteristiche analitiche di cui alla sezione 2.a, lettera c), del relativo disciplinare.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Navarra
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
Colore da giallo pallido a giallo dorato, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate e/o floreali e/o vegetali. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale fruttata e persistenza media o elevata.
* |
Se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa sarà inferiore o pari a 300 g/l. I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
12,5 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
2. Vino bianco in legno («fermentado en barrica», «Crianza», «Reserva», «Gran Reserva»)
Colore da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi ambrati, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature di legno e/o speziate e/o affumicate. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale di legno e persistenza media o elevata.
Se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa sarà inferiore o pari a 300 g/l.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
3. Vino bianco da uve botritizzate
Colore da giallo pallido a giallo dorato con riflessi ambrati, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate e/o floreali e/o vegetali. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale fruttata e persistenza media o elevata.
All'acidità volatile si aggiunge 1 meq/l per ciascun titolo alcolometrico naturale effettivo superiore al 10 % in volume.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
4. Vino rosato
Colore di tonalità rosata, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature di frutti rossi e neri e/o floreali. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale di frutti rossi e neri e/o golosa e persistenza media o elevata.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
12,5 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
5. Vino rosato in legno («fermentado en barrica», «Reserva»)
Colore di tonalità rosata, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature di frutti rossi e neri e di legno. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale di legno e persistenza media o elevata.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
6. Vino rosso
Colore da violaceo a rosso rubino, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate e/o di legno. In bocca è equilibrato, con corposità media, sensazione retronasale fruttata e/o di legno e persistenza media o elevata.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
12,5 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
7. Vino rosso in legno («Roble», «Crianza», «Reserva» o «Gran Reserva»)
Colore da rosso porpora a rosso con riflessi mattone, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate, di legno e/o speziate e/o affumicate. In bocca è equilibrato, con corposità media o elevata, sensazione retronasale di legno, fruttata e/o speziata e persistenza media o elevata.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,67 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
8. Vino liquoroso
Per i bianchi: colore da giallo pallido a marrone mogano, limpido e brillante. Per i rossi: colore da rosso porpora a rosso con sfumature mattone, limpido e brillante. Aroma di intensità alta, senza difetti e con sfumature di frutta matura o secca. In bocca è equilibrato, con corposità medio-alta, sensazione retronasale di frutta matura o secca e persistenza media o elevata.
I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica colturale
La densità di impianto non sarà inferiore a 2 400 ceppi per ettaro.
L'irrigazione nel vigneto è autorizzata con sistemi localizzati. L'irrigazione con sistemi non localizzati (irrigazione per scorrimento, irrigazione a pioggia) è autorizzata fino all'8 agosto di ogni anno.
2. Pratica enologica specifica
Vini bianchi: solo uve a bacca bianca. È consentita la macerazione a freddo.
Vini rosati: solo uve a bacca rossa. Il volume massimo consentito di mosto sgrondato è di 40 litri ogni 100 chilogrammi di uva.
Vini rossi: solo uve a bacca rossa. È possibile miscelare o aggiungere vino rosato al vino rosso dell'annata successiva, a condizione che la percentuale di rosato non superi il 15 % del volume totale risultante.
Vini liquorosi: aggiunta di alcol vinico ≥ 96 % vol., o della miscela di questo con mosto, a mosto in corso di fermentazione, o vino, di Moscatel de Grano Menudo o Garnacha Tinta e Blanca, con titolo alcolometrico naturale > 12 % vol. Se i vini sono sottoposti a processo di invecchiamento, è consentita l'aggiunta di mosto concentrato, ottenuto con l'azione del fuoco diretto, di Moscatel de Grano Menudo e/o Garnacha Tinta e/o Blanca.
3. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
È vietato, nella produzione di vini protetti dalla DOP, l'utilizzo di torchi a vite senza fine.
I processi di invecchiamento iniziano il 1o ottobre dello stesso anno di raccolta.
5.2. Rese massime
1. Varietà bianche
9 200 chilogrammi di uve per ettaro
64,40 ettolitri per ettaro
2. Varietà rosse
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
56 ettolitri per ettaro
3. Vino rosato
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
32 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Comuni:
Comarca I: nessuno.
Comarca II: Lumbier, Lónguida, Romanzado, Urraul Bajo e Urraul Alto.
Comarca III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas-Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz e Cizur.
Comarca IV: tutti i comuni tranne Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún e Abárzuza.
Comarca V: tutti i comuni tranne Petilla de Aragón.
Comarca VI: tutti tranne Mendavia, San Adrian, Azagra, Andosilla e Sartaguda.
Comarca VII: tutti tranne Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada e Buñuel.
7. Varietà principale/i di uve da vino
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
GARNACHA BLANCA
GARNACHA TINTA
GRACIANO
MACABÉO – VIURA
MERLOT
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
TEMPRANILLO
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Navarra» è situata in un'area geografica nel nord della penisola iberica idonea per la coltivazione della vite. Il clima è mediterraneo con influenza atlantica nella parte nordoccidentale, con prevalenza in tutta la zona di un vento freddo e disseccante. Le precipitazioni medie sono comprese fra 400 e 500 mm. I terreni presentano un tenore elevato di calcare, pietrosità media e consistenza franco-argillosa.
In questo ambiente geografico si ottengono vini con acidità medio-alta, sensazioni organolettiche di freschezza ed equilibrio gustativo e un certo carattere minerale, derivante dalla tipologia dei suoli.
8.2. Vino liquoroso
Vini ottenuti fondamentalmente dai vitigni Moscatel de Grano Menudo, Garnacha Tinta e Garnacha Blanca, autoctoni della Navarra, caratterizzati da un elevato tenore zuccherino, rotondità e untuosità, con aromi di uva passa e un buon equilibrio tra sapori dolci e acidi. Questa elevata densità gustativa è il risultato di condizioni climatiche specifiche contraddistinte da un clima estremamente arido, temperature alte nel periodo vegetativo, precipitazioni scarse e deficit idrico permanente.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
i caratteri tipografici utilizzati per l'indicazione del nome della DOP non possono in alcun caso essere di altezza inferiore a 3 mm o superiore a 9 mm e devono essere chiari, leggibili, indelebili e con tratti di spessore non eccessivo; detta indicazione non può superare la metà della larghezza totale dell'etichetta.
Il logo della DOP è obbligatorio e non può avere un diametro inferiore a 8 mm o superiore a 11 mm.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://cutt.ly/9H0Dv6L