10.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/12


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 305/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Vin Santo del Chianti Classico»

PDO-IT-A1514-AM02

Data della comunicazione: 27.5.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Base ampelografica - indicazione delle varietà

Descrizione: vengono elencate le varietà Malvasia ( Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia) che, oltre al Trebbiano toscano, concorrono alla base ampelografica per un minimo del 60 %.

Motivi: la modifica è apportata al fine di precisare quali sono le varietà di uve Malvasia utilizzate per la base ampelografica del prodotto in ottemperanza all’Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare e la sezione 7- varietà principali di uve da vino - del documento unico.

2.   Norme per la viticoltura - giacitura dei vigneti

Descrizione: nella descrizione della giacitura dei vigneti è eliminato l’aggettivo «collinare», ed è sostituita la parola «orientamento» con la parola «esposizione».

Motivi: il territorio del Chianti si estende su una superficie che nella sua interezza è caratterizzata da un’altimetria non inferiore ai 150/200 mt ed è pertanto già di per sé idoneo alla produzione di uve destinate a subire un processo di appassimento. Ciò anche nel caso di giaciture posizionate nelle zone meno elevate del territorio che comunque si attestano ad un livello altimetrico compatibile con la produzione in oggetto. Inoltre tale modifica è data dalla volontà di non generare valutazioni soggettive rispetto ad un territorio che nella sua interezza è collinare e vocato alla produzione di vini per i quali sono previste processi di appassimento.

La modifica riguarda l'articolo 4.2 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

3.   Pratiche colturali - irrigazione di soccorso

Descrizione: viene prevista la possibilità di effettuare irrigazione di soccorso.

Motivi: da oltre 10 anni nel periodo vegetativo della vite l’andamento climatico è stato caratterizzato su tutto il territorio da un costante incremento delle temperature e da una scarsa piovosità; tale pratica agronomica garantisce la sopravvivenza dei vigneti e la salvaguardia del livello qualitativo delle uve. Infatti le uve vendemmiate in vigneti sottoposti a stress idrici evidenziano una considerevole riduzione dei parametri qualitativi.

La modifica riguarda l'articolo 4.5 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

4.   Pratiche colturali - riferimento all’accurata cernita delle uve

Descrizione: nell'ambito del limite massimo di resa uva ad ettaro, viene cancellata l'operazione dell' «accurata cernita delle uve».

Motivi: il riferimento a detta operazione viene cancellato in quanto i parametri di resa sono già fissati dal disciplinare.

La modifica riguarda l'articolo 4.6 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

5.   Pratiche colturali - riferimento alla preventiva cernita delle uve

Descrizione: in merito al raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, viene cancellata l’operazione della «preventiva cernita delle uve».

Motivi: il riferimento a detta operazione viene cancellato in quanto le caratteristiche tecnico produttive e qualitative del vigneto sono già stabilite dal disciplinare.

La modifica riguarda l'articolo 4.8 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

6.   Riferimento all’imbottigliamento nella zona geografica delimitata - adeguamento formale alla condizione vigente

Descrizione: viene riportato nel documento unico il riferimento all'imbottigliamento o il condizionamento nella zona geografica delimitata in quanto già consentito fin dal riconoscimento della denominazione e pertanto già presente nel disciplinare all'articolo 5 comma 1.

Motivi: si tratta di un adeguamento formale, in quanto, per una omissione di trascrizione, tale condizione non era stata finora inserita nel documento unico.

Tale aggiornamento non invalida il legame di cui all'art. 93 , par.1, lettera a), punto i, del Reg. n. 1308/2013, e riguarda la sezione 9 - ulteriori condizioni essenziali - del documento unico.

7.   Divieto della pratica dell’arricchimento

Descrizione: viene indicato il divieto di arricchimento.

Motivi: tale pratica non è utilizzata dai produttori di Vinsanto del Chianti Classico che deve raggiungere un contenuto di zuccheri minimo attraverso l'appassimento naturale. Vietare pertanto il ricorso alla pratica dell’arricchimento è una scelta dettata in funzione di una sempre maggiore qualità del prodotto, da ricercare attraverso una attenta gestione del vigneto ed un processo di vinificazione naturale.

La modifica riguarda l'articolo 5.4 del disciplinare e la sezione 5.1- pratiche enologiche specifiche - del documento unico.

8.   Caratteristiche organolettiche

Descrizione: per la tipologia «Vinsanto del Chianti Classico», al parametro del colore «ambrato intenso», viene aggiunta la specificazione «fino al bruno»; per la tipologia «occhio di pernice», il colore «da rosa intenso a rosa pallido» viene modificato con la seguente descrizione: «dall’oro rosa all’ambrato fino al bruno».

Motivi: con tali modifiche, si è optato per un’intensificazione del colore in quanto, sul territorio del Chianti, in cui insistono particolarmente vigneti di Sangiovese e uve a bacca rossa, l’orientamento dei viticoltori si è sempre più rivolto verso questa tipologia di uve che stanno incidendo sul colore del Vinsanto.

Descrizione: per entrambe le tipologie, al sapore, vengono indicati i parametri «dal secco al dolce».

Motivi: la modifica è orientata ad allargare la variabilità del sapore in linea con i dati analitici dei prodotti. Il Vinsanto è ormai infatti sempre più identificato come vino da dessert e pertanto con una preferenza a sapore dolce. Nella tipologia occhio di pernice, rappresenta un prodotto della tradizione toscana particolarmente utilizzato nella preparazione di ricette tipiche a base di carni e selvaggina, che necessitano pertanto di un prodotto con basso tenore zuccherino, più propriamente secco.

Le modifiche riguardano l'articolo 6 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 4.

9.   Caratteristiche chimico fisiche

Descrizione: per entrambe le tipologie, il titolo alcolometrico volumico totale minimo, nel valore «svolto», è diminuito da 12,00 % vol. a 10,50 %.

Motivi: tale modifica è in linea con la scelta di rendere più dolce il prodotto aumentando pertanto il livello di residuo zuccherino.

Descrizione: per «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice, l' acidità totale minima è aumentata da 4,0 a 4,5 g/l.

Motivi: nella base ampelografica, vengono utilizzati vitigni a bacca rossa ed in particolare il Sangiovese che, è un vitigno particolarmente incline a aumentare l’acidità dei vini che esprime. Le modifiche indicate sono inoltre pienamente rispondenti anche alla tendenza del mercato.

Le modifiche riguardano l'articolo 6 del disciplinare ed il documento unico alla sezione 4.

10.   Adeguamenti formali

Descrizione: vengono indicate le varietà di uve rappresentative del territorio: Trebbiano toscano, Malvasia Bianca lunga, Malvasia Bianca di Candia, il Sangiovese e il Canaiolo sia bianco che nero e taluni riferimenti ai vini.

Motivi: il testo viene adeguato alle modifiche che riguardano l'indicazione dei vitigni già elencati nella base ampelografica, ed anche alle caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche dei prodotti.

Tale adeguamento formale riguarda l'articolo 8 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

11.   Escursione termica - variazione aggettivo

Descrizione: in relazione ai locali per l’appassimento delle uve è stato ritenuto sufficiente indicare la necessità di una «buona» escursione termica, al posto di «forte», in ambienti ben ventilati.

Motivi: tale definizione appare infatti più corretta e pertinente rispetto al processo di appassimento.

La variazione riguarda l'articolo 8 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Vin Santo del Chianti Classico

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

1.   Vin Santo del Chianti Classico

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso fino al bruno;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, di buona struttura, dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno il 10,5 % vol svolto;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

30

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: dall’oro rosa all’ambrato fino al bruno;

odore: etereo, intenso;

sapore: morbido, vellutato e rotondo, dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui 10,5 %vol svolto;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

30

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   DOC Vin Santo del Chianti Classico anche per la specificazione Occhio di Pernice

Pratica enologica specifica

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un significativo contenuto zuccherino; non è ammessa alcuna pratica di arricchimento. La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo del Chianti Classico deve avvenire in recipienti di legno (caratelli).

5.2.   Rese massime:

1.

DOC Vin Santo del Chianti Classico anche con Occhio di Pernice

 

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

DOC Vin Santo del Chianti Classico anche con Occhio di Pernice

 

28 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione della DOP «Vinsanto Chianti Classico» si estende per 71 800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30 400 ettari) e Siena (41 400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.

7.   Varietà di uve da vino

Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia

Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia

Sangiovese N. - Sangioveto

Trebbiano toscano B. - Trebbiano

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOC Chianti Classico anche Occhio di Pernice

Nel territorio del Chianti Classico Il vinsanto ha avuto un posto importante fin dal Medioevo. Le sue origini risalgono al 1400. La sua produzione è una vera arte che richiede esperienza. Inizia con la raccolta delle uve più adatte come Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, Sangiovese, il Canaiolo sia bianco che nero, allevate con forme tradizionali del territorio (archetto toscano). Il metodo di appassimento è naturale grazie all’escursione termica presente nella zona. I tempi di fermentazione, i travasi e le modalità di invecchiamento son legati all’esperienza dei viticoltori locali. Durante la vinificazione è utilizzata la tecnica tipicamente locale della «madre», inseminazione con lieviti selezionali nel tempo dalle singole aziende.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Vin Santo del Chianti Classico - imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio del Vin Santo del Chianti Classico di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione.

Conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino Vin Santo del Chianti Classico garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli.

Vin Santo del Chianti Classico - vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione, e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti Classico» ottenute da vigneti propri o in conduzione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18197


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.