|
30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 248/152 |
Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P
(2022/C 248/12)
1. Sentenze
Nella sentenza del 2 aprile 2020 (1) nella causa T-383/17 Hansol Paper/Commissione («la sentenza»), il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il regolamento controverso») nella parte in cui riguardava il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) («Hansol»).
Hansol ha contestato la legittimità di una serie di elementi contenuti nel regolamento controverso. Con uno dei motivi dedotti Hansol ha contestato la costruzione di taluni valori normali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In base ad un altro motivo dedotto Hansol ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nella ponderazione delle vendite nell’Unione europea ad acquirenti indipendenti rispetto alle vendite ai trasformatori collegati. Hansol ha sostenuto che questo presunto errore di calcolo ha falsato il calcolo del margine di dumping e, tra l’altro, il margine di undercutting.
Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base»), decidendo di costruire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento per un tipo di prodotto venduto da Hansol Artone Paper Co. Ltd., mentre erano state effettuate vendite rappresentative dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno da parte di Hansol Paper Co. Ltd. Il Tribunale ha altresì constatato che l’errore di ponderazione dedotto era stato accertato e che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dei quantitativi venduti ad acquirenti indipendenti da parte di Schades Nordic, uno dei trasformatori collegati del gruppo Hansol nell’Unione. La Commissione ha pertanto violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto i suoi calcoli non rispecchiavano pienamente la portata del dumping praticato da Hansol. Inoltre il Tribunale ha dichiarato che questo errore di ponderazione riguardava anche il calcolo del margine di undercutting, poiché la Commissione aveva utilizzato la stessa ponderazione per quest’ultimo calcolo. Infine il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un errore applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, quando ha detratto le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame effettuate nell’UE dall’entità di vendita collegata al fine di determinare il prezzo di esportazione di tale prodotto nel contesto della definizione del pregiudizio.
L’11 giugno 2020 la Commissione, ricorrendo in appello (causa C-260/20 P), ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale. Il 12 maggio 2022 la Seconda Sezione della Corte ha respinto il ricorso e ha confermato le conclusioni del Tribunale (4). La Corte di Giustizia ha tuttavia constatato che, al contrario delle conclusioni del Tribunale, la Commissione non ha commesso un errore quando ha applicato a questo caso l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione è annullato nella parte in cui riguarda Hansol.
2. Conseguenze
L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come un’inchiesta antidumping, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (5).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (6). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l’atto che chiude tale procedura è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (7), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
Nel caso di specie il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per i primi tre motivi indicati al punto 1, terzo comma.
Le altre risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono valide e non sono interessate da tale riapertura.
3. Procedura di riapertura
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di riaprire, nella parte in cui riguarda Hansol, l’inchiesta antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea che ha portato all’adozione del regolamento controverso. La riapertura dell’inchiesta iniziale riprende dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.
La riapertura dell’inchiesta iniziale ha lo scopo di risolvere completamente gli errori individuati dal Tribunale, confermati dalla Corte di giustizia, e di valutare se la corretta applicazione delle regole possa, come chiarito dal Tribunale e dalla Corte Giustizia, giustificare o no la reintroduzione delle misure a livello iniziale o a un livello riveduto a partire dalla data in cui il regolamento controverso è inizialmente entrato in vigore.
Si informano le parti interessate che l’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze del presente riesame.
4. Comunicazioni scritte
Tutte le parti interessate, in particolare la società Hansol, sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda dovrà essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (8). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato. Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
|
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione G |
|
Ufficio: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: TRADE-AD629a-LWTP-REOPENING@ec.europa.eu
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
8. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Quest’ultimo esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence
10. Informazioni alle autorità doganali
A decorrere dal 1o luglio 2022 e in attesa dell’esito del riesame, il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea e prodotti dal gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd) è sospeso.
Dato che al momento l’importo finale dell’obbligo risultante dal riesame è incerto, la Commissione chiede alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito della presente inchiesta prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale per quanto riguarda il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd).
Di conseguenza, il dazio antidumping pagato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea e prodotti dal gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd) non dovrebbe essere oggetto di rimborso o sgravio fino all’esito della presente inchiesta.
11. Divulgazione di informazioni
Tutte le parti interessate, registrate come tali durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, saranno informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intende dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e avranno la possibilità di presentare osservazioni prima che sia presa una decisione finale.
(1) ECLI:EU:T:2020:139.
(2) GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3.
(3) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(4) ECLI:EU:C:2022:370.
(5) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28, e causa T-440/20 - Jindal Saw / Commissione, EU:T:2022:318.
(6) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.
(7) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.
(8) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).