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30.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/29 |
Rettifica della comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 131 I del 24 marzo 2022 )
(2022/C 142/10)
Pagina 9, punto 42, il primo comma recita come segue:
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«42. |
In deroga al punto 41, lettera a, agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli (39), della pesca e dell'acquacoltura (40) si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 41, lettere da b a d, le seguenti condizioni specifiche:». |
Pagina 10, il punto 43 recita come segue:
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«43. |
Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a, e al punto 42, lettera a, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 400 000 EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 42, lettera a, non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 35 000 EUR per impresa.». |