| 14.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | CI 118/1 | 
Avviso destinato a KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ), il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/413 della Commissione
(2022/C 118 I/01)
1.
La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
| — | l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda; | 
| — | le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda; | 
| — | le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo. | 
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono nel:
| a) | partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; | 
| b) | fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso; | 
| c) | arruolare per uno qualsiasi di essi, oppure | 
| d) | sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi. | 
2.
Il 7 marzo 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa a KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
| United Nations — Office of the Ombudsperson | 
| Room DC2-2206 | 
| New York, NY 10017 | 
| STATI UNITI D’AMERICA | 
Tel. +1 2129632671
Fax +1 2129631300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org
Per ulteriori informazioni:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
3.
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/413 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).sLe seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
| (1) | congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona o un’entità di cui all’elenco dell’allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, e divieto (per tutti) di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all’allegato I fondi o risorse economiche (articoli 2 e 2 bis); | 
| (2) | divieto di fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona o entità di cui all’elenco dell’allegato I (articolo 3). | 
4.
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame in cui la persona o l’entità inserita nell’elenco ha la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo. Alla luce di eventuali osservazioni presentate, la Commissione riesamina la propria decisione di includere la persona o l’entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/413 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta e le eventuali osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo:| Commissione europea | 
| «Misure restrittive» | 
| Rue de Spa 2 | 
| 1049 Bruxelles/Brussel | 
| BELGIO | 
5.
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/413 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
6.
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.
(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.