10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/9 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/09)
Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolari dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2022)523 |
10.2.2022 |
Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE: 203-924-4 N. CAS: 111-96-6 |
Acton Technologies Limited |
REACH/22/1/0 |
Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo per quanto riguarda ES2 ed ES5 (processi dell’utilizzatore a valle) Uso rifiutato |
3 febbraio 2026 |
Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non esistono alternative idonee. |
Come solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo per quanto riguarda ES1, ES3 ed ES4 (processi dell’utilizzatore a valle) |
Non applicabile |
La domanda di autorizzazione non dimostrava un adeguato controllo del rischio a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La domanda di autorizzazione non dimostrava che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Autorizzazione (europa.eu).