10.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 69/9


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 69/09)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolari dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022)523

10.2.2022

Bis(2-metossietil) etere (diglime)

N. CE: 203-924-4 N. CAS: 111-96-6

Acton Technologies Limited

REACH/22/1/0

Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo per quanto riguarda ES2 ed ES5 (processi dell’utilizzatore a valle)

Uso rifiutato

3 febbraio 2026

Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non esistono alternative idonee.

Come solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni)

Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo per quanto riguarda ES1, ES3 ed ES4 (processi dell’utilizzatore a valle)

Non applicabile

La domanda di autorizzazione non dimostrava un adeguato controllo del rischio a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La domanda di autorizzazione non dimostrava che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Autorizzazione (europa.eu).