24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/10 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
Cumulo tra l’Unione europea e altri paesi dell’Africa occidentale, altri Stati ACP e i paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell’APE interinale Ghana-UE
(2022/C 35/02)
L’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’APE interinale («APE») fra il Ghana e l’Unione europea («l’Unione») (1), consente agli esportatori nell’Unione di considerare materiali originari da:
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altri paesi dell’Africa occidentale (2) che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti; |
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altri Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che applicano un APE almeno a titolo provvisorio; o |
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paesi e territori d’oltremare (PTOM); |
come materiali originari dell’Unione se incorporati in un prodotto ottenuto nell’Unione ed esportato verso il Ghana nell’ambito dell’APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all’articolo 7.
L’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 1 consente agli esportatori dell’Unione di considerare che le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM sono state effettuate nell’Unione su un prodotto ottenuto nell’Unione ed esportato in Ghana nell’ambito dell’APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all’articolo 7.
L’Unione ha concluso accordi o intese che prevedono una cooperazione amministrativa con gli Stati ACP che applicano APE, i PTOM e i paesi dell’Africa occidentale beneficiari del sistema di preferenze generalizzate dell’UE, che soddisfano i requisiti necessari. La Commissione europea ha fornito al Ghana informazioni dettagliate relativamente a tali accordi e intese. L’Unione ha pertanto soddisfatto i requisiti amministrativi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 1.
Il cumulo di cui all’articolo 7 del protocollo 1 può pertanto essere applicato nell’Unione a decorrere dal 1o febbraio 2022 come segue:
Il cumulo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 1 può essere applicato con i seguenti paesi:
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Stati ACP APE che applicano un APE:
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PTOM:
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Il cumulo dell’origine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 1 può essere applicato con i seguenti paesi, oltre a quelli suelencati:
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Regione dell’Africa occidentale (paesi beneficiari dell’SPG): Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Repubblica di Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo. |
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del protocollo n. 1 dell’APE interinale con il Ghana.
(1) Decisione n. 1/2020 del comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, del 20 agosto 2020 riguardante l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 350 del 21.10.2020, pag. 1).
(2) Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.