17.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/240


Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

(2022/C 399/02)

Giudizio

I.

L’audit della Corte ha riguardato:

a)

i conti consolidati dell’Unione europea, che comprendono i rendiconti finanziari consolidati (1) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (2) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvati dalla Commissione il 28 giugno 2022, e

b)

la legittimità e la regolarità delle operazioni alla base di tali conti, ai sensi dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull’affidabilità dei conti

II.

A giudizio della Corte, i conti consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme contabili basate sui princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate

III.

A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Spese

IV.

Per il 2021 la Corte esprime due giudizi distinti sulla legittimità e regolarità delle spese. Tale impostazione riflette il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è uno strumento temporaneo erogato e finanziato con modalità fondamentalmente diverse rispetto alle normali spese di bilancio eseguite nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio

V.

A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo «Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio», le spese di bilancio accettate nei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono inficiate da errori in misura rilevante.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza

VI.

A giudizio della Corte, le spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza accettate nei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Elementi a sostegno del giudizio

VII.

La Corte ha espletato l’audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi e codici sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell’auditor della presente relazione. In questa sezione, la Corte fornisce inoltre maggiori informazioni sulla base per il giudizio espresso sulle entrate (cfr. paragrafo  XXXV ) e sulle spese (cfr. paragrafo  XXXVII ) a titolo dell’RFF. La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell’International Ethics Standards Board for Accountants. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per formulare i propri giudizi di audit.

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio

VIII.

Il livello di errore complessivo stimato dalla Corte per le spese di bilancio accettate nei conti dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 è pari al 3,0 %. Una parte sostanziale di queste spese è inficiata da errore in misura rilevante. Si tratta principalmente di spese per rimborsi, per le quali il livello di errore stimato è del 4,7 %. Tali spese sono aumentate fino a 90,1 miliardi di euro nel 2021, e rappresentano quindi il 63,2 % della popolazione di audit della Corte (3). Gli effetti degli errori rilevati dagli auditor della Corte sono quindi rilevanti e pervasivi per le spese accettate dell’esercizio.

Principali questioni di audit

La Corte ha valutato la passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti

IX.

Lo stato patrimoniale dell’UE comprende una passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti ammontante a 122,5 miliardi di euro a fine 2021 (2020: €116,0 miliardi di euro) e rappresenta quasi un quarto delle passività totali del 2021, pari a 496,4 miliardi di euro (2020: 313,5 miliardi di euro).

X.

La maggior parte della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti riguarda il regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea, che ammonta a 109,7 miliardi di euro (2020: 100,7 miliardi di euro). La passività registrata nei conti costituisce una stima del valore attuale dei pagamenti futuri previsti che l’UE sarà tenuta a eseguire per estinguere le obbligazioni pensionistiche a suo carico.

XI.

Il pagamento delle prestazioni previste dal regime pensionistico è a carico del bilancio dell’UE. Anche se l’UE non ha creato un fondo pensioni dedicato alla copertura dei costi delle future obbligazioni pensionistiche, gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento delle prestazioni e i funzionari contribuiscono per un terzo al costo del finanziamento del regime. Eurostat calcola annualmente detta passività per conto del contabile della Commissione, utilizzando parametri quali la ripartizione per fasce d’età e la speranza di vita dei funzionari dell’UE e ipotesi sulle future condizioni economiche. Questi parametri e ipotesi sono anche valutati dai consulenti attuariali della Commissione.

XII.

L’aumento della passività per pensioni nel 2021 è dovuto principalmente alla diminuzione del tasso di sconto nominale, che risente del calo dei tassi d’interesse mondiali (4).

XIII.

La seconda parte più consistente della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti è la prevista passività dell’UE nei confronti del Regime comune di assicurazione malattia (RCAM) che, alla fine del 2021, ammontava a 10,3 miliardi di euro (2020: 12,9 miliardi di euro). Detta passività si riferisce ai costi per l’assistenza sanitaria del personale dell’UE, da pagare nel corso dei periodi successivi all’attività (al netto dei contributi versati dal personale).

XIV.

Nell’ambito del proprio audit, la Corte analizza le ipotesi attuariali formulate per questi regimi e la conseguente determinazione del valore. Tale analisi è basata sul lavoro svolto da esperti attuariali esterni indipendenti. Gli auditor della Corte hanno verificato i dati di base utilizzati per i calcoli, i parametri attuariali e il calcolo di tale passività. Hanno esaminato inoltre la presentazione delle passività nello stato patrimoniale consolidato e le note ai rendiconti finanziari consolidati.

XV.

La Corte conclude che la stima dell’ammontare complessivo della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti iscritto nello stato patrimoniale consolidato è corretta e attendibile.

La Corte ha analizzato le ingenti stime di fine esercizio presentate nei conti

XVI.

Alla fine del 2021, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute da rimborsare ai beneficiari, ma non ancora dichiarate da questi ultimi, era di 129,9 miliardi di euro (2020: 107,8 miliardi di euro). Detti importi sono stati contabilizzati come ratei passivi (5).

XVII.

L’aumento di tali stime è connesso principalmente al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è la componente centrale del NextGenerationEU (NGEU), lo strumento temporaneo per la ripresa volto a rispondere ai danni economici e sociali indotti dalla pandemia di COVID-19. I pagamenti agli Stati membri nel quadro di questo dispositivo vengono eseguiti in più rate, secondo un piano predefinito, fino al 2026. Alla fine del 2021, le spese da pagare per l’RFF sono ammontate a 12,3 miliardi di euro.

XVIII.

Al fine di analizzare queste stime di fine esercizio, la Corte ha esaminato il sistema posto in essere dalla Commissione per i calcoli relativi alla separazione degli esercizi, onde verificarne l’esattezza e la completezza nelle direzioni generali in cui era stata eseguita la maggior parte delle spese. Nel corso del lavoro di audit svolto sul campione di fatture e di prefinanziamenti, gli auditor della Corte hanno esaminato i pertinenti calcoli relativi alla separazione degli esercizi, al fine di scongiurare il rischio che i ratei fossero indicati in modo inesatto. Sono stati chiarimenti ai servizi contabili della Commissione riguardo alla metodologia generale utilizzata per pervenire a dette stime.

XIX.

La Corte conclude che la stima dell’ammontare complessivo dei ratei passivi e di altri anticipi agli Stati membri è presentata fedelmente nello stato patrimoniale consolidato.

La Corte ha esaminato le attività generate dal processo di recesso del Regno Unito

XX.

Il 1o febbraio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell’UE. In base all’accordo sul recesso, il Regno Unito si è impegnato ad onorare tutti gli obblighi finanziari assunti nel quadro dei precedenti QFP derivanti dalla sua adesione all’UE. Durante il periodo di transizione, conclusosi il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha continuato a contribuire al bilancio dell’UE, e a trarne beneficio, come se fosse rimasto uno Stato membro.

XXI.

A seguito della fine del periodo di transizione, gli ulteriori obblighi reciproci da parte dell’UE e del Regno Unito hanno dato luogo a determinate attività e passività per l’UE. Questi obblighi devono essere rilevati nei conti annuali dell’UE. La Commissione ha stimato che, alla data di riferimento del bilancio, i conti dell’UE mostravano un credito netto dovuto dal Regno Unito di 41,8 miliardi di euro (2020: 47,5 miliardi di euro), di cui, in base alle stime, 10,9 miliardi di euro verranno versati entro 12 mesi dalla data del bilancio.

XXII.

Il meccanismo di pagamento da applicare agli obblighi reciproci nell’ambito dell’accordo sul recesso è descritto all’articolo 148 («Pagamenti dopo il 2020») dell’accordo. Nel 2021, l’importo indicato come dovuto dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 136 e degli articoli da 140 a 147 era di 11,9 miliardi di euro. I pagamenti totali effettuati dal Regno Unito nel 2021 sono ammontati a 6,8 miliardi di euro. Il saldo restante alla fine dell’esercizio, pari a 5,1 miliardi di euro, era pagabile in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2022 compreso, in linea con il meccanismo stabilito dall’articolo 148 dell’accordo sul recesso.

XXIII.

Come parte delle normali procedure di audit, la Corte ha discusso con la Commissione la tempistica, l’accuratezza e la completezza degli importi relativi alle attività rilevate e ai pagamenti eseguiti. Gli auditor della Corte hanno ricalcolato gli importi in causa, li hanno riconciliati con la documentazione contabile che ne è alla base ed hanno verificato l’adeguatezza di eventuali ipotesi utilizzate.

XXIV.

La Corte conclude che la stima relativa alle attività totali rilevate in relazione al processo di recesso del Regno Unito sono presentate fedelmente nei conti annuali consolidati.

La Corte ha valutato l’impatto sui conti dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

XXV.

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina. Poiché l’UE ha prestato assistenza all’Ucraina sotto forma di prestiti e sovvenzioni, la Corte ha esaminato i calcoli eseguiti dalla Commissione per stabilire l’esposizione al rischio finanziario dell’UE che tale assistenza comporta, insieme alla relativa base, al fine di verificare che le conseguenze di questo evento significativo fossero adeguatamente rispecchiate nei conti dell’UE. Gli auditor della Corte hanno confrontato i calcoli eseguiti dalla Commissione con i propri e a fronte dei dati esistenti al riguardo.

XXVI.

La Corte conclude che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è stata adeguatamente trattata come un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comporta una rettifica. Il relativo impatto è stato adeguatamente indicato e presentato fedelmente nei conti annuali consolidati.

La Corte ha valutato l’impatto sui conti delle misure relative alla COVID-19

XXVII.

La pandemia di COVID-19 ha gravemente colpito le economie e le finanze pubbliche degli Stati membri. La Commissione europea ha mobilitato ingenti risorse per rafforzare il settore sanitario pubblico negli Stati membri e mitigare l’impatto socio-economico della pandemia nell’UE. Tale risposta ha incluso l’acquisto di forniture mediche urgenti, maggiore flessibilità nell’uso del sostegno finanziario fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei e la concessione di prestiti a condizioni favorevoli agli Stati membri. Queste iniziative hanno avuto un effetto significativo sui rendiconti finanziari.

XXVIII.

Nell’ambito delle normali procedure di audit, la Corte ha controllato le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative alle misure adottate dalla Commissione. La Corte conclude che queste sono presentate fedelmente nei conti annuali consolidati.

Altre osservazioni

XXIX.

Spetta alla direzione fornire «altre informazioni». Questo termine ricomprende le informazioni finanziarie fondamentali per l’esercizio in causa («Financial highlights of the year»), ma non i conti consolidati o la relazione della Corte su questi ultimi. Il giudizio della Corte sui conti consolidati non verte su queste altre informazioni e la Corte non esprime alcuna forma di conclusione sull’affidabilità delle stesse. È responsabilità della Corte, nell’ambito dell’audit espletato sui conti consolidati, leggere le altre informazioni e valutare se tra queste e i conti consolidati vi siano incongruenze rilevanti oppure se quanto appreso dalla Corte tramite l’audit o in altri modi risulti essere oggetto di inesattezze rilevanti. Qualora la Corte giungesse alla conclusione che vi sono inesattezze rilevanti nelle altre informazioni, è tenuta a segnalarlo. A tale riguardo, non ha nulla da segnalare.

Responsabilità della direzione

XXX.

In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti consolidati dell’UE sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa (leggi, regolamenti, princìpi, norme e standard) che li disciplina. La Commissione detiene la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell’UE (articolo 317 del TFUE).

XXXI.

Nel preparare i conti consolidati, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’UE di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi informazione pertinente e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità dell’attività, a meno che essa non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

XXXII.

Alla Commissione spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’UE.

XXXIII.

Ai sensi del regolamento finanziario (Titolo XIII), il contabile della Commissione trasmette i conti consolidati dell’UE affinché siano sottoposti ad audit prima come conti provvisori, entro il 31 marzo dell’anno che segue l’esercizio chiuso, e successivamente come conti definitivi, entro il 31 luglio. I conti provvisori devono già fornire un’immagine fedele e veritiera della situazione finanziaria dell’UE. È pertanto fondamentale che tutte le voci dei conti provvisori risultino da calcoli definitivi, per consentire alla Corte di svolgere il proprio compito in linea con il titolo XIII del regolamento finanziario ed entro i termini stabiliti. Le eventuali modifiche apportate tra i conti provvisori e quelli definitivi dovrebbero di norma risultare unicamente dalle osservazioni della Corte.

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti consolidati e delle operazioni sottostanti

XXXIV.

Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti dell’UE e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l’audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti consolidati in questione.

XXXV.

Dal lato delle entrate, l’esame della Corte sulle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL inizia con l’analisi degli aggregati macroeconomici su cui esse sono calcolate, e prosegue con la valutazione dei sistemi utilizzati dalla Commissione per il trattamento di tali aggregati, fino al momento in cui i contributi versati dagli Stati membri sono riscossi e registrati nei conti consolidati. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e analizza il flusso dei diritti fino a quando gli importi sono riscossi dalla Commissione e registrati nei conti. Vi è il rischio che gli importatori non dichiarino oppure dichiarino in modo inesatto alle autorità doganali nazionali i dazi doganali. L’importo dei dazi all’importazione effettivamente riscossi sarà dunque inferiore all’importo che, in teoria, avrebbe dovuto esser riscosso. Tale differenza è nota come «divario doganale». Gli importi evasi non sono registrati nei sistemi contabili degli Stati membri concernenti le RPT e non rientrano nell’ambito del giudizio di audit della Corte sulle entrate.

XXXVI.

Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti, ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. La Corte esamina gli anticipi una volta che il destinatario ha fornito la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l’istituzione o l’organismo l’ha accettata liquidando l’anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio successivo.

XXXVII.

Quest’anno, per la prima volta, la Corte ha esaminato le spese eseguite a titolo dell’RFF. A differenza delle altre spese di bilancio, che sono basate sul rimborso delle spese dichiarate e/o sul rispetto di determinate condizioni, i pagamenti eseguiti nel quadro dell’RFF sono subordinati al soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi predefiniti. La Corte ha quindi appurato se la Commissione avesse raccolto documenti probatori sufficienti ed adeguati a sostegno della propria valutazione riguardo al soddisfacimento di questa condizione. La conformità con altre norme nazionali ed UE non è oggetto della presente valutazione.

XXXVIII.

Gli auditor della Corte esercitano il giudizio professionale e mantengono lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell’attività di audit. La Corte inoltre:

a)

individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l’elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati;

b)

acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell’audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno;

c)

valuta l’adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la ragionevolezza delle stime contabili e dell’informativa correlata in capo a quest’ultima;

d)

trae conclusioni circa l’adeguatezza dell’impiego, da parte della direzione, dell’ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell’entità di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l’informativa correlata nei conti consolidati oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che l’entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività;

e)

valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti consolidati nel loro insieme, ivi compresa l’informativa, e se i conti consolidati rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti;

f)

ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie delle entità nella sfera del consolidamento dell’UE per esprimere un giudizio sui conti consolidati e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte ha la responsabilità di dirigere, sovrintendere e espletare l’audit ed è unica responsabile per il giudizio di audit espresso.

XXXIX.

La Corte comunica con la direzione in merito, fra l’altro, all’estensione e alla tempistica previste per l’audit e alle constatazioni di audit significative, comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo interno.

XL.

Quanto alle questioni discusse con la Commissione ed altre entità controllate, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza nell’audit dei conti consolidati e costituiscano quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse pubblico.

14 luglio 2022

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi — L-1615 Luxembourg


(1)  I rendiconti finanziari consolidati comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative (compresa l’informativa per settore di attività).

(2)  Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono anche le note esplicative.

(3)  Maggiori informazioni sono fornite ai paragrafi 1.22-1.27 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2021.

(4)  Conti annuali dell’UE per il 2021, nota 2.9.

(5)  Questi comprendono 77,8 miliardi di euro di ratei passivi esposti dal lato delle passività dello stato patrimoniale e, dal lato delle attività, 52,1 miliardi di euro detratti dal valore dei prefinanziamenti.