Bruxelles, 28.11.2022

SWD(2022) 369 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna i documenti

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione

e

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione)

{COM(2022) 666 final} - {COM(2022) 667 final} - {SEC(2022) 422 final} - {SWD(2022) 367 final} - {SWD(2022) 368 final}


SCHEDA DI SINTESI

Valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione).

A. Necessità di intervenire

Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare?

Le leggi degli Stati membri che prevedono la protezione dei disegni e modelli a livello nazionale sono state parzialmente allineate dalla direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli . A integrazione dei sistemi nazionali, nel 2003 il regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari ha istituito una protezione unitaria (ossia con gli stessi effetti in tutta l'UE) per i disegni e modelli. Mentre i disegni e modelli nazionali sono registrati dagli uffici nazionali di proprietà intellettuale (PI) degli Stati membri, i disegni e modelli comunitari (DMC) sono registrati e gestiti dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). A seconda della scala territoriale dell'attività economica, tanto le imprese quanto gli autori possono quindi optare per un diritto sul disegno o modello registrato esercitabile a livello nazionale o comunitario, oppure presentare domanda di protezione parallela nello stesso territorio avvalendosi sia dei sistemi nazionali che di quello comunitario e mantenere tale protezione. In questo senso "comunitario" significa "dell'UE".

La protezione del mercato postvendita dei pezzi di ricambio visibili resta la principale questione irrisolta. Dodici Stati membri consentono la libera concorrenza in questo settore, mentre gli altri conservano il monopolio dei fabbricanti nonostante la direttiva sui disegni e modelli contenga un incoraggiamento ad aprire il mercato.

La legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli è rimasta praticamente invariata da quando è stata adottata. Una valutazione di tale legislazione ( SWD (2020) 264 final ) ha permesso di concludere che nel complesso il sistema di protezione dei disegni e modelli nell'UE funziona adeguatamente, ma che vi sono alcune carenze che devono essere affrontate per renderlo adatto allo scopo nell'era digitale e più accessibile ed efficiente per le imprese, le PMI (piccole e medie imprese) e i singoli autori.

La Commissione ha pertanto annunciato (in una comunicazione del 2020 ) che avrebbe riesaminato la legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli. Sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno sostenuto tale riesame.

L'obiettivo del suddetto riesame era in particolare affrontare due problemi principali:

1. innanzitutto le perturbazioni degli scambi intra-UE e gli ostacoli alla concorrenza in alcuni Stati membri per quanto riguarda i pezzi di ricambio destinati alla riparazione;

2. la reticenza delle imprese, in particolare delle PMI e dei singoli autori, a chiedere la protezione dei disegni e modelli registrati a livello nazionale o di UE a causa di procedure complesse e parzialmente obsolete, di tasse elevate dovute per i DMC e di norme divergenti a livello nazionale non ancora allineate a quelle del sistema dei DMC.

Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

L'obiettivo generale di questa iniziativa è la promozione dell'eccellenza dei disegni e modelli, dell'innovazione e della competitività nell'UE garantendo che il sistema di protezione dei disegni e modelli sia adatto allo scopo nell'era digitale e diventi più accessibile ed efficiente per i singoli autori, le PMI e le industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli. L'iniziativa mira inoltre a completare il mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione.

I suddetti obiettivi generali si traducono nei tre obiettivi specifici seguenti:

i. aprire alla concorrenza il mercato postvendita dei pezzi di ricambio;

ii. migliorare l'accessibilità, anche economica, e l'efficienza della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati;

iii. aumentare la complementarità e l'interoperabilità tra il sistema dei disegni e modelli comunitari e i sistemi dei disegni e modelli nazionali, in particolare allineando le norme procedurali.

Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE? 

Le industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli contribuiscono in modo sostanziale all'economia dell'UE: nel periodo 2014-2016 hanno rappresentato quasi il 16 % del PIL dell'UE e il 14 % di tutti i posti di lavoro. Perseguire gli obiettivi di questa iniziativa dovrebbe quindi avere un impatto positivo sulle industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli, anche in termini di un loro contributo all'occupazione.

Il sistema dei disegni e modelli comunitari è stato creato con un regolamento dell'UE e può pertanto essere modificato solo attraverso un regolamento dell'UE. Le misure volte ad estendere l'attuale livello di ravvicinamento delle norme nazionali in materia di disegni e modelli dovrebbero essere portate avanti attraverso la direttiva sui disegni e modelli e possono di conseguenza essere adottate solo a livello di UE, data anche la necessità di garantire la coerenza con il sistema dei DMC.

Per quanto riguarda specificamente la questione dei pezzi di ricambio, il mercato unico può essere completato solo a livello di UE. Oltre 20 anni di esperienza con l'attuale direttiva sui disegni e modelli non hanno evidenziato una forte tendenza all'allineamento tra gli Stati membri su base volontaria o tramite l'autoregolamentazione da parte del settore.

Un'azione a livello di UE garantirebbe pertanto che il sistema di protezione dei disegni e modelli in Europa nel suo complesso diventi sostanzialmente più accessibile ed efficiente per le imprese, in particolare le PMI e i singoli autori. Il completamento del mercato unico dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione aumenterebbe la concorrenza e recherebbe un beneficio sostanziale ai consumatori, che avrebbero la possibilità di scegliere il pezzo di ricambio che preferiscono pagando prezzi più bassi.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo? 

·Scenario di base – nessun cambiamento: continuano ad applicarsi le norme e le procedure attuali.

Per quanto riguarda la protezione dei pezzi di ricambio, vi sono tre opzioni strategiche:

·opzione 1.1 – piena liberalizzazione per tutti i disegni e modelli: il mercato dei pezzi di ricambio "must-match" dovrebbe essere aperto alla concorrenza in tutta l'UE e dovrebbe essere esteso sia ai disegni e modelli esistenti sia a quelli nuovi;

·opzione 1.2 – piena liberalizzazione immediata per i nuovi disegni e modelli seguita dalla completa liberalizzazione per i disegni e modelli vecchi dopo un periodo transitorio di 10 anni: come l'opzione 1.1, ma i disegni e modelli per cui era già stata concessa la protezione prima dell'entrata in vigore del nuovo atto continuerebbero a essere protetti per un periodo transitorio di 10 anni;

·opzione 1.3 – piena liberalizzazione solo per i nuovi disegni e modelli: i disegni e modelli per cui era stata concessa la protezione prima dell'entrata in vigore non sarebbero interessati e sarebbero protetti per un termine massimo di 25 anni.

Per quanto riguarda le procedure complesse relative ai DMC, vi è un'opzione (sostenuta all'unanimità):

·opzione 2 - semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai DMC, ad esempio modernizzando i requisiti per la rappresentazione dei disegni e modelli e facilitando il deposito di domande multiple mediante l'abolizione del requisito dell'"unità di classe".

Per quanto riguarda le tasse elevate relative ai DMC, vi è un'opzione con due sotto-opzioni:

·opzione 3 - tassa di registrazione dei DMC più bassa e domande multiple più facili: questo modello consente un accesso più agevole alla protezione dei DMC, in particolare per le PMI (grazie a un minor costo dell'acquisizione del diritto e del primo rinnovo), e nel contempo dissuade le imprese dal mantenere nel registro disegni e modelli non utilizzati grazie all'aumento delle tasse per i rinnovi successivi;

sotto-opzione 3.1: la tassa di registrazione per un singolo DMC è ridotta da 350 EUR a 250 EUR. Per ciascun disegno o modello addizionale facente parte di una domanda multipla, la tassa è ridotta a 125 EUR. La tassa per il primo rinnovo è pari a 70 EUR, quella per il secondo rinnovo è pari a 140 EUR, quella per il terzo rinnovo è pari a 280 EUR e quella per il quarto rinnovo è pari a 560 EUR;

sotto-opzione 3.2: anche in questo caso la tassa di registrazione è pari a 250 EUR, ma la tassa per ciascun disegno o modello addizionale facente parte di una domanda multipla è ulteriormente ridotta a 100 EUR. Tutte le tasse di rinnovo sono più elevate rispetto al sistema attuale. La tassa per il primo rinnovo è pari a 80 EUR, quella per il secondo rinnovo è pari a 160 EUR, quella per il terzo rinnovo è pari a 320 EUR e quella per il quarto rinnovo è pari a 640 EUR.

Per quanto riguarda le norme divergenti a livello nazionale, vi sono due opzioni:

 

·opzione 4.1: ulteriore parziale allineamento delle legislazioni nazionali, che porti a una maggiore coerenza con il sistema dei DMC. Questa opzione comporta l'aggiunta alla direttiva sui disegni e modelli di disposizioni su determinati aspetti della legislazione in materia non ancora trattati nella direttiva stessa e per i quali i portatori di interessi hanno individuato una maggiore necessità di allineamento al regolamento su disegni e modelli comunitari (in particolare per quanto riguarda le procedure);

·opzione 4.2: pieno allineamento delle norme e delle procedure nazionali in materia di disegni e modelli. Questo approccio si baserebbe sull'opzione 4.1 ricomprendendone le componenti sopra descritte, ma includerebbe anche tutti gli aspetti rimanenti delle norme e delle e procedure sostanziali in materia di disegni e modelli che rientrano nel regolamento su disegni e modelli comunitari ma non nella direttiva sui disegni e modelli.

L'opzione preferita è una combinazione che includa l'opzione 1.2, l'opzione 2, l'opzione 3.1 e l'opzione 4.1. 

L'opzione 1.2 è considerata quella più proporzionata per conseguire il completo allineamento del mercato unico sulla base del principio della liberalizzazione. Questa opzione è in linea con lo spirito del regime transitorio dei pezzi di ricambio della direttiva sui disegni e modelli, che mira alla completa liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio nell'UE.

La suddetta opzione è anche in linea con l'intenzione della Commissione di cui alla precedente proposta del 2004, oltre ad essere coerente con il regolamento (UE) n. 461/2010 (regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico) nel settore dell'antitrust e ad esso complementare. La liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio consentirebbe a tale regime antitrust di realizzare tutti i vantaggi per le imprese e i consumatori nel mercato postvendita automobilistico.

L'opzione 1.2 è infine in linea con l'accordo internazionale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) ed è coerente con gli sforzi previsti dall'iniziativa sui prodotti sostenibili per promuovere la riparazione e l'economia circolare e ad essi complementare.

L'opzione 2, congiuntamente all'opzione 3.1, renderebbe la protezione dei DMC più accessibile, anche dal punto di vista economico, per le imprese (tenendo il passo con il progresso tecnologico) e promette di produrre conseguenze positive di rilievo e chiari vantaggi per le imprese, in particolare le PMI e i singoli autori.

L'opzione 4.1, in particolare con l'aggiunta di norme procedurali principali alla direttiva sui disegni e modelli, in linea con il regolamento su disegni e modelli comunitari, renderebbe più facile e meno costoso tanto per le imprese quanto per gli autori ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri, anche attraverso l'uso combinato dei sistemi nazionali e del sistema dei DMC.

Questa opzione influenzerebbe inoltre positivamente la cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici nazionali di PI agevolando una sempre maggiore convergenza delle pratiche e consentendo lo sviluppo di strumenti comuni per nuovi settori nei quali è auspicabile un allineamento (ad esempio la nullità dei disegni e modelli). Ciò dovrebbe generare ulteriori benefici netti per gli utenti dei sistemi di protezione dei disegni e modelli migliorando nel contempo la complementarità e l'interoperabilità dei sistemi stessi.

L'analisi e l'esperienza acquisita in materia di approcci volontari hanno indotto la Commissione a concludere che tutte le opzioni prescelte dovrebbero essere attuate mediante modifiche legislative della direttiva sui disegni e modelli e del regolamento su disegni e modelli comunitari.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni? 

Le proposte di modernizzazione, razionalizzazione e ulteriore allineamento dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'UE previste dalle opzioni 2, 3 e 4.1.b sono fortemente sostenute dalle autorità degli Stati membri, dal Parlamento europeo, dalle industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli, dalle associazioni dei titolari dei diritti sui disegni e modelli e dagli agenti e avvocati specializzati in proprietà intellettuale.

L'apertura del mercato postvendita dei pezzi di ricambio prevista dall'opzione 1.2 è fortemente sostenuta dai fabbricanti e distributori indipendenti di pezzi di ricambio, dalle associazioni che ne rappresentano gli interessi, dal mondo accademico e dalle organizzazioni dei consumatori.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)? 

Per i consumatori: la liberalizzazione del mercato postvendita dei pezzi di ricambio prevista dall'opzione 1.2 comporterebbe risparmi compresi tra i 340 milioni e i 544 milioni di EUR. Tali risparmi sarebbero pienamente realizzati dopo il periodo di transizione di 10 anni proposto. Durante tale periodo, i benefici aumenterebbero dai 4 milioni ai 13 milioni di EUR all'anno.

Per le imprese e le persone fisiche che chiedono la protezione dei disegni e modelli: l'adeguamento delle tasse relative ai DMC previsto dall'opzione 3.1 renderebbe meno costoso l'accesso di base alla registrazione e comporterebbe risparmi annuali di 6 milioni di EUR per coloro che proteggono i disegni e modelli per un periodo compreso tra 5 e 10 anni.

La semplificazione e la razionalizzazione del sistema dei DMC prevista dall'opzione 2 faciliterebbe l'accesso alla registrazione garantendo nel contempo maggiore prevedibilità e certezza del diritto. Nella misura in cui è quantificabile, tale iniziativa comporterebbe risparmi annuali di 1,6 milioni di EUR a seguito dell'aggiornamento dei requisiti per la rappresentazione dei disegni e modelli e dell'estensione della possibilità di depositare domande multiple.

L'ulteriore allineamento delle norme mediante l'opzione 4.1 renderebbe più facile e meno costoso tanto per le imprese quanto per gli autori ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri, anche attraverso l'uso combinato dei sistemi nazionali e del sistema dei DMC. Ciò apporterebbe maggiore prevedibilità (minore necessità di consulenze esterne), contribuirebbe a ridurre i costi di gestione dei portafogli di PI e faciliterebbe la cancellazione dei disegni e modelli registrati che non meritano protezione.

 

Per l'EUIPO: la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure attraverso l'opzione 2 consentirebbe all'EUIPO di condurre le operazioni relative ai DMC in modo più efficiente (meno domande carenti da gestire; funzionamento più agevole dei flussi di lavoro e del panorama informatico del back office grazie all'allineamento con le procedure in materia di marchio UE). Ciò faciliterebbe ulteriormente il compito dell'EUIPO di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in cooperazione con gli uffici nazionali di PI (l'EUIPO funge da punto di riferimento).

Per gli Stati membri e gli uffici nazionali di PI: l'ulteriore allineamento delle norme attraverso l'opzione 4.1 consentirebbe agli uffici nazionali di PI di esercitare un maggiore richiamo e divenire più competitivi nell'ambito del sistema di protezione dei disegni e modelli a due livelli dell'UE. Il maggiore allineamento delle norme consentirebbe inoltre a tali uffici di beneficiare di una cooperazione estesa con l'EUIPO al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti.

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)? 

Per i fabbricanti di autoveicoli: nessun costo diretto, ma la liberalizzazione del mercato postvendita dei pezzi di ricambio causerebbe una perdita di reddito corrispondente ai risparmi previsti per i consumatori.

Per le imprese e le persone fisiche che chiedono la protezione dei disegni e modelli: la riforma dei sistemi di protezione dei disegni e modelli richiederebbe alcuni adeguamenti alle nuove norme, compreso un processo di apprendimento.

Per l'EUIPO: la semplificazione prevista dall'opzione 2 (estensione della possibilità di depositare domande multiple) e l'adeguamento delle tasse mediante l'opzione 3.1 comporterebbero una perdita di entrate corrispondente ai risparmi in termini di tasse per le imprese e le persone fisiche. Queste opzioni comporterebbero anche costi di attuazione (di entità modesta) per adeguare i flussi di lavoro e i processi informatici.

Per gli Stati membri e gli uffici nazionali di PI: l'ulteriore armonizzazione delle norme mediante l'opzione 4.1, in particolare nel settore delle procedure (ad esempio l'istituzione di procedimenti di nullità dinanzi agli uffici), comporterà costi di attuazione. Tali costi sono tuttavia considerati sostenibili e proporzionati.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

La semplificazione delle procedure relative ai DMC attraverso l'opzione 2 e l'adeguamento delle tasse relative ai DMC mediante l'opzione 3.1 sarebbero particolarmente utili per le PMI in quanto faciliterebbero l'accesso alla registrazione di un disegno o modello per un periodo iniziale di 5 o 10 anni e la renderebbero più accessibile dal punto di vista economico. Rispetto alle grandi imprese, le PMI non solo tendono a depositare meno disegni e modelli, ma scelgono anche periodi di protezione più brevi.

L'opzione 4.1 faciliterebbe inoltre l'accesso alla protezione dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri (anche attraverso l'uso combinato dei sistemi nazionali e del sistema dei DMC grazie alla maggiore interoperabilità tra di essi), in particolare per le PMI. Ciò deriverebbe inoltre da una maggiore prevedibilità e certezza del diritto, poiché le imprese più piccole dipendono maggiormente dalle consulenze giuridiche esterne.

L'introduzione di procedimenti di nullità dinanzi agli uffici aiuterebbe ulteriormente le PMI, garantendo in particolare l'efficienza nella cancellazione dei disegni e modelli dichiarati nulli dai relativi registri.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo? 

Gli uffici nazionali di PI degli Stati membri dovrebbero sostenere costi di attuazione minimi e proporzionati a seguito del maggiore allineamento delle norme, in particolare per le procedure in materia di disegni e modelli.

Sono previsti altri impatti significativi? 

Non sono previsti altri impatti significativi.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Dopo cinque anni dall'entrata in piena applicazione del regolamento, la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE.