COMMISSIONE EUROPEA
            Bruxelles, 15.12.2022
            COM(2022) 739 final
            2022/0430(NLE)
            
            Proposta di
            DECISIONE DEL CONSIGLIO
            relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà 
               
(CEDEFOP) 
               
            
            (Testo rilevante ai fini del SEE)
            
               
            
          
         
            
               RELAZIONE
            
            
               1.Oggetto della proposta
            
            
               La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
            
            
               2.Contesto della proposta
            
            
               2.1.L'accordo SEE
            
            
               L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.
            
            
               2.2.Il Comitato misto SEE
            
            
               Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE. 
            
            
               2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
            
            
               Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
            
            
               Scopo dell'atto previsto è estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di includere il regolamento (UE) 2019/128 che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio. 
            
            
               L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE. 
            
            
               3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
            
            
               La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
            
            
               L'accluso progetto decisione del Comitato misto SEE prevede, per gli Stati EFTA-SEE, il diritto di partecipare alle attività del Cedefop, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio. 
            
            
               Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero anche contribuire finanziariamente alle attività di cui sopra.
            
            
               4.Base giuridica
            
            
               4.1.Base giuridica procedurale
            
            
               4.1.1.Principi
            
          
         
            
               L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
            
            
               Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
            
            
               4.1.2.Applicazione al caso concreto
            
            
               Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE. 
            
            
               L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
            
            
               4.2.Base giuridica sostanziale
            
            
               4.2.1.Principi
            
            
               La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE. 
            
            
               Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
            
            
               4.2.2.Applicazione al caso concreto
            
            
               Poiché la decisione del Comitato misto estende la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 nell'accordo SEE, è opportuno basare la decisione del Consiglio proposta sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 166, paragrafo 4, e dall'articolo 165, paragrafo 4, TFUE.
            
            
               4.3.Conclusioni
            
            
               La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 166, paragrafo 4, e dall'articolo 165, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.
            
            
               5.Pubblicazione dell'atto previsto
            
            
               Poiché l'atto del Comitato misto SEE modificherà il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
            
            
            
               2022/0430 (NLE)
            
            
               Proposta di
            
            
               DECISIONE DEL CONSIGLIO
            
            
               relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà 
                  
 
               
                  
(CEDEFOP) 
                  
 
               
               
            
          
         
            
               (Testo rilevante ai fini del SEE)
            
            
               IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
            
            
               visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 165, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
            
            
               visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
            
            
               vista la proposta della Commissione europea,
            
            
               considerando quanto segue:
            
            
               (1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
            
            
               (2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà ("protocollo 31") dell'accordo SEE.
            
            
               (3)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio.
            
            
               (4)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2023.
            
            
               (5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
            
            
               HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
            
            
               Articolo 1
            
            
               La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
            
            
               Articolo 2
            
            
               La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
            
            
               Fatto a Bruxelles, il
            
            
               
                     Per il Consiglio
               
               
                     Il presidente
               
             
          
         
            
         
       
   
         
               
COMMISSIONE EUROPEA
            Bruxelles, 15.12.2022
            COM(2022) 739 final
            
            ALLEGATO
            della
            proposta di
               
DECISIONE DEL CONSIGLIO
            relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
               
               
               
(CEDEFOP)
            
               
            
          
         
            
               ALLEGATO 
            
            
            
               DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
            
            
               N. […]
            
            
               del […]
            
            
               che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
            
            
               IL COMITATO MISTO SEE,
            
            
               visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
            
            
               considerando quanto segue:
            
            
               (1)A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31, le parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).
            
            
               (2)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio.
            
            
               (3)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2023,
            
            
               HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
            
            
               Articolo 1
            
            
               L'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
            
            
               "a)A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
            
            
               -32019 R 0128: Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90);
            
            
               b)gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;
            
            
               c)gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Cedefop;
            
          
         
            
               d)in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Cedefop; 
            
            
               e)in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dal Cedefop, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
            
            
               f)il Cedefop ha personalità giuridica. Esso gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;
            
            
               g)gli Stati EFTA concedono al Cedefop e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
            
            
               h)il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/696, a qualsiasi documento del Cedefop riguardante gli Stati EFTA.".
            
            
               Articolo 2
            
            
               La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
            
            
               Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.
            
            
               Articolo 3
            
            
               La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
            
            
               Fatto a Bruxelles, il […].
            
            
                  Per il Comitato misto SEE
            
            
                  Il presidente
            
            
                  […]
            
            
            
            
                  I segretari
            
            
                  del Comitato misto SEE
            
            
                  […]
               
            
            
               Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti
            
          
         
            
               relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio
            
            
            
               Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.