Bruxelles, 9.12.2022

COM(2022) 737 final

2022/0427(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21; ST 10155/21 ADD 1) del Consiglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza per il Lussemburgo


2022/0427 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21; ST 10155/21 ADD 1) del Consiglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza per il Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 1 , in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PRR) da parte del Lussemburgo il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 2 .

(2)A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro è aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata.
Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)L'11 novembre 2022 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione il proprio PRR aggiornato, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR aggiornato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.

(4)L'aggiornamento presentato dal Lussemburgo riguarda l'investimento nelle competenze digitali della componente 1A ("Acquisizione di competenze, miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione") e i traguardi e gli obiettivi da 1A-6 a 1A-8.

(5)L'investimento nelle competenze digitali, che prevede una serie di corsi di e-learning di competenze digitali rivolti ai dipendenti collocati in regime di riduzione dell'orario lavorativo nel periodo gennaio-marzo 2021, è rimosso dal PRR del Lussemburgo.
È opportuno eliminare la descrizione dell'investimento nelle competenze digitali, l'obiettivo 1A-6 e i traguardi 1A-7 e 1A-8 dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

(6)La modifica molto limitata presentata dal Lussemburgo non incide sulla valutazione positiva della pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza del PRR.

(7)In particolare, per quanto riguarda il criterio di valutazione illustrato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), nonostante la rimozione dell'investimento nelle competenze digitali il PRR aggiornato continua ad affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio al Lussemburgo nel 2019 e nel 2020, comprese quelle inerenti alle politiche del mercato del lavoro e alla transizione digitale. Il PRR aggiornato contiene ancora misure sul settore digitale, anche relative al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione. In particolare, il programma FutureSkills fornisce alle persone in cerca di lavoro competenze trasversali, digitali e manageriali, e fissa un obiettivo specifico per le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore ai 45 anni. La riforma "Skillsdësch" mira a elaborare programmi di formazione professionale ("passaggi di competenze") che aiuteranno i lavoratori e le persone in cerca di lavoro a migliorare la loro occupabilità durante la transizione verde e digitale. Il PRR aggiornato mantiene inoltre una serie di investimenti nella digitalizzazione e nell'innovazione che contribuiscono alla transizione digitale nei settori dell'assistenza sanitaria e dei servizi pubblici e allo sviluppo di infrastrutture di comunicazione ultrasicure.

(8)Inoltre, per quanto riguarda il criterio di valutazione illustrato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), tenuto conto della riduzione del contributo finanziario massimo e del PRR aggiornato, le misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde rappresentano il 68,8 % della dotazione totale del PRR aggiornato, rispetto al 60,9 % del piano iniziale. Tali percentuali sono state calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.

(9)Per quanto riguarda il criterio di valutazione illustrato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), le misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale rappresentano un importo pari al 29,6 % della dotazione totale del PRR aggiornato, rispetto al 31,6 % del piano iniziale. Tali percentuali sono state calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

(10)Per quanto riguarda i criteri di valutazione illustrati all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), c), d) g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241, le modifiche limitate del PRR non incidono sulla valutazione positiva del piano iniziale.

(11)In seguito alla valutazione positiva del PRR aggiornato del Lussemburgo da parte della Commissione, la quale ritiene che esso risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le modifiche da apportare alle riforme e ai progetti di investimento per tenere conto del PRR aggiornato.

(12)Il costo totale stimato del PRR aggiornato del Lussemburgo è di 88 354 077 EUR. Poiché il piano aggiornato risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Lussemburgo, il contributo finanziario assegnato al PRR aggiornato del Lussemburgo dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario aggiornato a disposizione del paese.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza per il Lussemburgo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza per il Lussemburgo è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"È approvata la valutazione del PRR aggiornato del Lussemburgo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1."L'Unione mette a disposizione del Lussemburgo un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 82 670 643 EUR 3 . È disponibile un importo di 76 625 886 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. È disponibile un ulteriore importo di 6 044 757 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1o gennaio fino al 31 dicembre 2023.

2.La Commissione mette a disposizione del Lussemburgo il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione.
Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.";

3) l'allegato è così modificato:

a) la sezione 1: Riforme e investimenti previsti dal piano per la ripresa e la resilienza è così modificata:

i) al punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, lettera A. Componente 1A: Acquisizione di competenze, miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Un programma di formazione, il programma FutureSkills, fornisce competenze alle persone in cerca di lavoro e fissa un obiettivo specifico per le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore a 45 anni.";

ii) al punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, lettera A. Componente 1A: Acquisizione di competenze, miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione, lettera A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile, il punto "Investimento 2: Competenze digitali" è soppresso;

iii) al punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, lettera A. Componente 1A: Acquisizione di competenze, miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione, lettera A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, nella tabella le righe 1A-6, 1A-7 e 1A-8 sono soppresse;

iv) al punto 2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza, il comma è sostituito dal seguente:

"Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo è pari a 88 354 077 EUR.";

b) la sezione 2: Sostegno finanziario è così modificata:

i) al punto 1. Contributo finanziario, punto 1.1. Prima rata (aiuto a fondo perduto), nella tabella le righe 1A-6, 1A-7 e 1A-8 sono soppresse;

ii) al punto 1. Contributo finanziario, punto 1.1. Prima rata (aiuto a fondo perduto), nella tabella, ultima riga, l'importo della rata "EUR 29 858 611" è sostituito dal seguente: "EUR 24 858 611";

iii) al punto 1. Contributo finanziario, punto 1.2. Seconda rata (aiuto a fondo perduto), nella tabella, ultima riga, l'importo della rata di "EUR 24 413 757" è sostituito dal seguente: "EUR 22 228 500";

iv) al punto 1. Contributo finanziario, punto 1.3. Terza rata (aiuto a fondo perduto), nella tabella, ultima riga, l'importo della rata di "EUR 18 626 256" è sostituito dal seguente: "EUR 16 959 033";

v) al punto 1. Contributo finanziario, punto 1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile), nella tabella, ultima riga, l'importo della rata di "EUR 12 649 505" è sostituito dal seguente: "EUR 11 517 256";

vi) al punto 1. Contributo finanziario, punto 1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile), nella tabella, ultima riga, l'importo della rata di "EUR 7 805 947" è sostituito dal seguente: "EUR 7 107 243".

Articolo 2
Destinatario

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2)    ST10155/21; ST 10155/21 ADD 1, non ancora pubblicate.
(3)    Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese del Lussemburgo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.