Bruxelles, 5.12.2022

COM(2022) 714 final

2022/0415(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Vienna, 14-15 dicembre 2022)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ("Consiglio ministeriale") e di Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia in relazione all'adozione di una serie di atti che questi due organi prevedono di adottare il 14 e 15 dicembre 2022.

2.Contesto della proposta

2.1.Il trattato della Comunità dell'energia

Il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato") è inteso a creare un assetto normativo e di mercato stabile e uno spazio normativo unico per gli scambi dell'energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'acquis dell'Unione in materia di energia. L'accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato 1 . Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2.Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato, stabilisce gli orientamenti di politica generale e adotta misure e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle dieci parti e dispone di un voto, sempre in funzione della materia trattata.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 9 (articolo 92, paragrafo 1, del trattato), sono adottati all'unanimità.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 2, 3 e 4 (articoli 79 e 81 del trattato) e punto 8 (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato), sono adottati a maggioranza semplice.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 1, 5, 6 e 7, (articoli 83, 86 e 87 del trattato) sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che include un voto favorevole dell'Unione europea.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un importante organo sussidiario del Consiglio ministeriale, tra i cui compiti figura l'adozione di misure nell'ambito dei poteri conferitigli da quest'ultimo. L'Unione vi è rappresentata e dispone di un voto.

A norma dell'articolo 47 del trattato "[i]l Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso: […] b) adotta misure […]".

La votazione a maggioranza semplice si applica all'atto previsto su cui il Gruppo permanente ad alto livello è chiamato a votare.

2.3.Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ai seguenti atti previsti del Consiglio ministeriale:

(1)decisione 2022/.../MC-EnC sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943, (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485 nell'acquis della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC e per l'adozione da parte del Consiglio ministeriale di un atto procedurale sull'integrazione del mercato regionale dell'energia;

(2)decisione 2022/.../MC-EnC che modifica la decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'acquis della Comunità dell'energia;

(3)decisione 2022/.../MC-EnC che adatta e integra determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscalate nell'acquis della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE;

(4)decisione 2022/.../MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'acquis della Comunità dell'energia;

(5)atto procedurale 2022/.../MC-EnC che modifica l'esecuzione del bilancio, lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni;

(6)atto procedurale 2022/…./MC-EnC che modifica l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC del 27 giugno 2008 sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, come modificato;

(7)atto procedurale 2022/.../MC-EnC che adotta l'organigramma del segretariato;

(8)decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti:

(a)decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-4/22;

(b)decisione 2022/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-5/22;

(c)decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-5/17;

(9)decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia:

(a)decisione 2022/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S;

(b)decisione 2021/12/MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito al seguente atto previsto del Gruppo permanente ad alto livello:

decisione 2022/.../PHLG-EnC che adatta e attua il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine.

Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello (di seguito collettivamente "gli atti previsti") sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia ("ECS" o "segretariato") nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

2.4.Altri punti all'ordine del giorno

A fini di completezza è opportuno indicare, oltre agli atti previsti, gli altri punti oggetto di votazione iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello:

·relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia;

·decisione 2022/.../MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione dei predetti punti fatta salva l'approvazione del Consiglio.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

3.1.Atti previsti del Consiglio ministeriale

3.1.1.Decisione 2022/…/MC-EnC sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196, (UE)2017/1485 della Commissione nell'acquis della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale e l'atto procedurale 2022/…/MC-EnC relativo all'integrazione del mercato regionale dell'energia

A seguito del Consiglio ministeriale del novembre 2021 e in attesa di modifiche del trattato, la Commissione ha sviluppato, in stretta cooperazione con le parti contraenti, con il segretariato e con gli Stati membri dell'UE, soluzioni alternative nel quadro del trattato attuale con l'obiettivo di compiere progressi nell'integrazione dei mercati dell'energia elettrica, anche attraverso misure nel settore dell'energia elettrica di cui al pertinente titolo del trattato.

Su tale base, la Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta di decisione del Consiglio ministeriale per integrare i seguenti atti giuridici dell'UE nell'acquis della Comunità dell'energia:

regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica 2 ,

regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione 3 ,

regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione in materia di allocazione della capacità a termine 4 ,

regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione in materia di bilanciamento del sistema elettrico 5 ,

regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica 6 ,

regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica 7 ,

regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 8 .

La presente proposta comprende anche la modifica delle seguenti decisioni del Consiglio ministeriale, per consentire un mercato integrato dell'energia elettrica tra le parti contraenti e i vicini Stati membri dell'UE: decisioni 2021/13/MC-EnC 9 e 2011/02/MC-EnC 10 sull'integrazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica 11 e del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi 12 nell'acquis della Comunità dell'energia.

In questo contesto, la Commissione ha inoltre presentato alla Comunità dell'energia una proposta di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'integrazione del mercato regionale dell'energia.

Detto atto procedurale, una volta adottato, sarebbe vincolante sia per le parti contraenti sia per l'UE e consentirebbe di affidare ad agenzie (ACER) e organismi (ENTSO-E) dell'UE compiti su questioni transfrontaliere fra parti contraenti e Stati membri dell'UE. 

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione e dell'atto procedurale da parte del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia.

3.1.2.Decisione 2022/.../MC-EnC sulla modifica della decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'acquis della Comunità dell'energia

Nel novembre 2021 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha istituito il quadro giuridico della Comunità dell'energia per gli obiettivi 2030 di efficienza energetica, energie rinnovabili e emissioni di gas a effetto serra per le nove parti contraenti non appartenenti all'UE, adottando i principali atti legislativi del pacchetto dell'UE Energia pulita per tutti gli europei (direttiva sull'efficienza energetica del 2018, direttiva sulle energie rinnovabili del 2018 e regolamento sulla governance del 2018). In tali atti il Consiglio ministeriale non ha specificato le cifre relative agli obiettivi per il 2030.

La Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta che fissa le cifre per ciascuna delle nove parti contraenti non appartenenti all'UE. Dette cifre sono state negoziate con le parti contraenti in numerose riunioni bilaterali e multilaterali prima, durante e dopo la riunione informale del Consiglio ministeriale di luglio e tengono conto dei risultati di uno studio di modellizzazione completato dalla Commissione all'inizio di quest'anno, nonché degli obiettivi e dei piani nazionali delle parti contraenti. Rispettano inoltre gli orientamenti politici del Consiglio ministeriale del 2018, che prevedono che gli obiettivi per il 2030 dovrebbero "rispecchiare un analogo livello di ambizione delle parti contraenti e tenere conto delle differenze socioeconomiche, degli sviluppi tecnologici e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici". 

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

3.1.3.Decisione 2022/.../MC-EnC che adatta e integra determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscalate nell'acquis della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE

La Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta di integrazione dei seguenti atti giuridici dell'UE nell'acquis della Comunità dell'energia:

-regolamento delegato (UE) 2019/2013 sull'etichettatura energetica dei display elettronici 13 ;

-regolamento delegato (UE) 2019/2014 sull'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico 14 ;

-regolamento delegato (UE) 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose 15 ;

-regolamento delegato (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione 16 ;

-regolamento delegato (UE) 2019/2017 sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico 17 ;

-regolamento (UE) 2021/340 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta 18 .

che introducono le etichette riscalate nell'acquis della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 e la direttiva 96/60/CE.

Le nuove norme garantiranno un quadro normativo armonizzato e stabile per i fabbricanti e, soprattutto, aumenteranno la trasparenza per tutti i consumatori con l'adozione di un'unica scala di classificazione energetica negli Stati membri dell'UE e nelle parti contraenti.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

3.1.4.Decisione 2022/.../MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'acquis della Comunità dell'energia

Il Consiglio ministeriale del novembre 2021 ha adottato la tabella di marcia per la decarbonizzazione delle parti contraenti, un documento politico che illustra la sequenza di adozione, recepimento e attuazione di atti legislativi incentrati sulla decarbonizzazione al fine di istradare le parti contraenti su un percorso che le porti a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti per il 2030 e la metà del secolo.

Nell'immediato le prime tappe della tabella di marcia per la decarbonizzazione hanno riguardato il regolamento sulla governance, la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza energetica: tre atti legislativi adottati in occasione della riunione ministeriale della Comunità dell'energia del novembre 2021. La Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta volta a fissare le cifre per ciascuna parte contraente (cfr. il punto 3.1.3).

Il prossimo passo sarà l'integrazione nell'acquis della Comunità dell'energia di atti più tecnici, che costituiscono la base necessaria per l'attuazione di una politica di fissazione del prezzo del carbonio compatibile anche con un sistema di scambio di quote di emissione (ETS).

Pertanto, conformemente alla tabella di marcia per la decarbonizzazione, la Commissione ha presentato una proposta affinché il Consiglio ministeriale adotti misure relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni, nonché alcune disposizioni dell'EU ETS, necessarie per poter applicare la legislazione in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica nelle parti contraenti della Comunità dell'energia. Tra queste misure non figura la fissazione del prezzo del carbonio.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

3.1.5.atto procedurale 2022/.../MC-EnC che modifica l'esecuzione del bilancio, lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni;

Il segretariato ha presentato alla Comunità dell'energia, in stretta collaborazione con la Commissione, una proposta di atto procedurale del Consiglio ministeriale per modificare:

l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC sull'adozione di procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione;

l'atto procedurale 2009/04/MC-EnC, lo statuto del personale della Comunità dell'energia, del 18 dicembre 2007, modificato dall'atto procedurale 2009/04/MC-EnC; nonché

l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato, modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC.

Le modifiche mirano a migliorare i metodi di lavoro del segretariato in termini di trasparenza, efficacia e responsabilità. In particolare, renderanno più chiare le norme di bilancio della Comunità dell'energia riguardo a una serie di aspetti, quali il trattamento dei finanziamenti esterni per la Comunità dell'energia provenienti da sovvenzioni e contratti, il programma di lavoro annuale, la tabella dell'organico e l'organigramma del segretariato, lo storno di stanziamenti, la funzione contabile e il controllo interno dell'esecuzione del bilancio in seno al segretariato e le mansioni del comitato del bilancio e dei revisori esterni. Lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni della Comunità dell'energia saranno modificati per quanto riguarda il mandato del direttore, specificando un massimo di due mandati, ciascuno della durata di cinque anni, e definendo la posizione di vicedirettore.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

3.1.6.Atto procedurale 2022/…./MC-EnC che modifica l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC del 27 giugno 2008 sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, come modificato.

Il segretariato, in stretta collaborazione con la Commissione, ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta di modifica delle norme sulla risoluzione delle controversie relativamente al comitato consultivo, composto da cinque membri di alto livello e che formula pareri sulle istanze motivate presentate dal segretariato a norma dell'articolo 90 del trattato. Le modifiche proposte introdurranno una disposizione sul rimborso e sulla remunerazione dei membri del comitato, a carico del bilancio della Comunità dell'energia.

Un'altra modifica riguarda i termini per la presentazione dei documenti per l'adozione da parte del Consiglio ministeriale. Tali modifiche daranno all'UE e alle parti contraenti più tempo per espletare le rispettive procedure interne di approvazione prima delle riunioni istituzionali.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

3.1.7.Atto procedurale 2022/.../MC-EnC che adotta l'organigramma del segretariato

Il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale una proposta di adozione del proprio nuovo organigramma, considerando che quello attuale risale al 2007 e dovrebbe essere aggiornato.

Il nuovo organigramma proposto mira a rispondere alle esigenze delle parti contraenti e dell'UE.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende pertanto sostenere l'adozione dell'atto procedurale.

3.1.8.Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti

La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato 19 .

(a)Decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-4/22

L'articolo 1 della decisione 2018/10/MC-EnC del Consiglio ministeriale impone alle parti contraenti di recepire il regolamento REMIT entro il 29 novembre 2019 e di attuarlo entro il 29 maggio 2020. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, le parti contraenti sono tenute a notificare al segretariato le misure di recepimento della decisione, e ogni successiva modifica apportatavi, entro due settimane dall'adozione. L'articolo 6 del trattato impone alle parti contraenti l'obbligo generale di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato stesso. L'articolo 89 impone alle parti contraenti di attuare le decisioni ad esse destinate nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali entro il termine specificato nella decisione.

Il termine entro il quale la Macedonia del Nord doveva adottare misure per conformarsi ai suddetti obblighi è scaduto il 29 novembre 2019, ma ad oggi non è stata adottata alcuna misura pertinente; pertanto, il 14 luglio 2022 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nei confronti della Repubblica di Macedonia del Nord per mancato recepimento del regolamento (UE) n. 1227/2011 (regolamento REMIT) entro il 29 novembre 2019 e mancata notifica di tali misure al segretariato.

Si chiede al Consiglio ministeriale di adottare una decisione in cui dichiara che, non avendo adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, adattato e adottato con decisione ministeriale 2018/10/MC-EnC, entro il 29 novembre 2019, e non avendo notificato immediatamente tali misure al segretariato, la Repubblica di Macedonia del Nord ha violato gli articoli 6 e 89 del trattato della Comunità dell'energia nonché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della decisione 2018/10/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-4/22, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(b)Decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-5/22

La direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati è stata integrata nella Comunità dell'energia con decisione 2016/12/MC-EnC del Consiglio ministeriale. L'articolo 2 di detta decisione prevede che le parti contraenti recepiscano la direttiva 2014/52/UE entro il 1º gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono alle direttive non contemplate dall'articolo 16 del trattato, e comunichino al segretariato il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato da detta decisione del Consiglio ministeriale.

Poiché il termine entro il quale il Kosovo* doveva adottare misure per conformarsi ai suddetti obblighi è scaduto il 1º gennaio 2019, ma al 14 luglio 2022 non era stata adottata alcuna misura, il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nei confronti del Kosovo* per mancato recepimento della direttiva 2014/52/UE entro il 1º gennaio 2019 e violazione degli articoli 6 e 89 del trattato e dell'articolo 2 della decisione 2016/12/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Si chiede al Consiglio ministeriale di adottare una decisione in cui dichiara che, non avendo adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, adattata e adottata con decisione ministeriale 2016/12/MC-EnC, entro il 1° gennaio 2019, e non avendo notificato immediatamente tali misure al segretariato, il Kosovo* ha violato gli articoli 6 e 89 del trattato della Comunità dell'energia nonché l'articolo 2 della decisione 2016/12/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-5/22, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(c)Decisione 2021/02/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-5/17

Il 16 gennaio 2018 il segretariato ha inviato alla Bosnia-Erzegovina una lettera di avvio del procedimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie, in cui concludeva in via preliminare che la Bosnia-Erzegovina non aveva ottemperato agli obblighi che le incombono in virtù del trattato:

omettendo di recepire le prescrizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/72/CE sull'energia elettrica, che prevede l'istituzione di un responsabile della conformità e di un programma di adempimenti nella Federazione di Bosnia-Erzegovina, in linea con il termine del 1º gennaio 2015 previsto dall'acquis;

omettendo di recepire l'articolo 26 della direttiva 2009/72/CE relativa alla separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nella Republika Srpska entro lo stesso termine; nonché

omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure nazionali volte a garantire la separazione giuridica e funzionale di Elektropriveda HZHB d.d Mostar e Elektropriveda BiH d.d. Sarajevo nella pratica.

In una seconda fase, l'11 novembre 2020 il segretariato ha inviato alla Bosnia-Erzegovina un parere motivato a norma dell'articolo 90 del trattato per non aver recepito e attuato le disposizioni in materia di separazione giuridica e funzionale conformemente a quanto prescritto dall'articolo 26 della direttiva 2009/72/CE. La Bosnia-Erzegovina è stata invitata a porre rimedio entro due mesi alle questioni di non conformità al trattato individuate nel parere motivato.

Poiché la Bosnia-Erzegovina non ha posto rimedio alle violazioni individuate dal segretariato in relazione alla separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2009/72/CE, il 27 maggio 2021 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nel procedimento ECS-5/17.

Questo progetto di decisione era già stato incluso nell'ordine del giorno del Consiglio ministeriale nel 2021, ma non era stato adottato per mancanza del parere del comitato consultivo della Comunità dell'energia. Il 7 giugno 2021 il comitato consultivo è stato invitato a esprimere un parere, ma a tutt'oggi non si è pronunciato. Pertanto, questo progetto di decisione è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale del 2022.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-5/17, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

3.1.10 Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato

(a)Decisione 2022/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S

Il segretariato chiede al Consiglio ministeriale di prorogare le misure imposte alla Bosnia-Erzegovina in virtù dell'articolo 2 della decisione 2015/10/MC-EnC nei procedimenti ECS‑8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S per due anni dopo l'adozione della decisione da parte del Consiglio ministeriale di dicembre.

Ciò fa seguito alla decisione adottata dal Consiglio ministeriale nel 2020 (2020/02/MC-EnC del 29 dicembre 2020) che ha prorogato le misure fino alla riunione del Consiglio ministeriale di fine 2022.

Le misure sono: sospensione del diritto di voto della Bosnia-Erzegovina per le misure e gli atti procedurali adottati a norma del titolo V, capo VI (Questioni di bilancio) e sospensione dell'applicazione delle norme di rimborso per i rappresentanti della Bosnia-Erzegovina per tutte le riunioni organizzate dalla Comunità dell'energia per due anni. Sulla base di una relazione del segretariato il Consiglio ministeriale esaminerà l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle nella sua riunione della seconda metà del 2023.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la proroga proposta delle misure adottate in risposta a violazioni gravi e persistenti nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S.

(b)Decisione 2021/12/MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S

Questa decisione è stata ripresentata perché non adottata lo scorso anno per mancanza di unanimità in seno al Consiglio ministeriale.

Il procedimento ECS-10/17S riguarda una violazione delle norme in materia di separazione e certificazione del terzo pacchetto Energia. La separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto (GST) è uno dei concetti chiave del pacchetto e richiede una separazione effettiva delle attività di trasmissione dell'energia o trasporto del gas dagli interessi connessi a produzione e fornitura. In caso di certificazione di un GST controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi si applica l'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE. Conformemente all'articolo 10 della medesima direttiva un'impresa può essere approvata e designata come GST solo previa certificazione. Per ottenerla deve essere conforme agli obblighi di separazione stabiliti nel terzo pacchetto Energia, vale a dire all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

Detta direttiva e il regolamento (CE) n. 715/2009 sono stati integrati nell'acquis della Comunità dell'energia con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 6 ottobre 2011.

Il segretariato ha rilevato che, certificando Yugorosgaz-Transport secondo il modello ISO, la Repubblica di Serbia ha violato gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 10, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e degli articoli 15 e 11 della direttiva 2009/73/CE, nonché dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 715/2009, quali integrati nella Comunità dell'energia.

Nel 2019 il Consiglio ministeriale ha dichiarato nella sua decisione 2019/02/MC-EnC che la Repubblica di Serbia era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Il procedimento ECS-13/17S riguarda l'esclusione ingiustificata, da parte di Srbijagas, dall'accesso illimitato e non discriminatorio dei terzi al punto di entrata di Horgoš e dalle procedure aperte di assegnazione delle capacità, previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

Il 25 gennaio 2021 il comitato consultivo della Comunità dell'energia ha confermato la posizione del segretariato nell'istanza motivata secondo cui non esiste alcun motivo valido per giustificare tale esclusione e pertanto la Serbia viola il diritto della Comunità dell'energia.

Il 30 aprile 2021 il Consiglio ministeriale ha accolto l'istanza motivata presentata dal segretariato e ha seguito il parere del comitato consultivo adottando una decisione mediante procedura scritta in merito al mancato rispetto da parte della Serbia degli obblighi che le incombono in virtù del trattato.

Il Consiglio ministeriale ha dichiarato che la Serbia viola l'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e, quindi, gli articoli 6, 10 e 11 del trattato.

La decisione stabilisce che la Serbia adotti tutti i provvedimenti del caso per porre rimedio alla violazione individuata e garantire immediatamente la conformità al diritto della Comunità dell'energia.

Il 24 settembre 2021 il segretariato ha presentato un'istanza al Consiglio ministeriale sia nel procedimento ECS-10/17S che nel procedimento ECS-13/17S, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, chiedendo al Consiglio ministeriale di decidere che la mancata attuazione da parte della Repubblica di Serbia delle decisioni 2019/02/MC-EnC e 2021/1/MC-EnC del Consiglio ministeriale e quindi di porre rimedio alle violazioni ivi individuate costituisce una violazione grave e persistente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Si chiede al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

1. la mancata attuazione da parte della Repubblica di Serbia delle decisioni 2019/02/MC-EnC e 2021/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale e quindi la mancata correzione delle violazioni ivi individuate costituiscono una violazione grave e persistente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;

2. la Repubblica di Serbia è tenuta ad adottare tutte le misure pertinenti per porre rimedio alle violazioni accertate nelle decisioni 2019/02/MC-EnC e 2021/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale in collaborazione con il segretariato e a riferire al Consiglio ministeriale nel 2023 in merito all'attuazione delle misure adottate;

3. il segretariato è invitato a monitorare la conformità all'acquis delle misure adottate dalla Repubblica di Serbia. Se non sarà stato posto rimedio alle violazioni entro luglio 2023, il segretariato è invitato ad avviare una procedura per l'imposizione di misure ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza del segretariato, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di violazioni gravi e persistenti nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S.

3.2.L'atto previsto del Gruppo permanente ad alto livello

Decisione 2022/.../PHLG-EnC che adatta e attua il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine

Nel settore delle statistiche dell'energia, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2022/132 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine 20 . Il regolamento (CE) n. 1099/2008, che fa già parte dell'acquis della Comunità dell'energia, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

La Commissione ha pertanto presentato una proposta di decisione del Gruppo permanente ad alto livello per l'integrazione del regolamento (UE) 2022/132. Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/132 contribuiscono a sostenere l'Unione dell'energia e il Green Deal adottando nuovi requisiti per colmare le lacune dei dati, quali la produzione decentrata di energia elettrica per settore, la ripartizione del consumo finale di energia nel settore dei servizi e per i trasporti, l'uso non energetico delle energie rinnovabili, l'idrogeno, lo stoccaggio dell'energia (batterie), nuovi dati sulla produzione e sulle capacità di energia elettrica, la disaggregazione dettagliata dei dati del solare fotovoltaico, dettagli sulle pompe di calore, il consumo energetico dei centri di dati e una migliore tempestività dei dati annuali e dei dati sull'approvvigionamento per stimare i bilanci e gli indicatori energetici sei mesi dopo la fine dell'anno.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 21 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono organi istituiti da un accordo, vale a dire il trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2022/0415 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Vienna, 14-15 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

(1)Con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006 22 , l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato"), che è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

(2)A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale può adottare misure che assumono la forma di decisioni o raccomandazioni.

(3)Nella 20a sessione del 15 dicembre 2022, il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare la serie di atti di cui all'allegato I della presente decisione.

(4)Nella 66a riunione del 14 dicembre 2022 il Gruppo permanente ad alto livello è chiamato ad adottare l'atto di cui all'allegato II della presente decisione.

(5)Gli atti previsti sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale e di Gruppo permanente ad alto livello, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 20a sessione del Consiglio ministeriale, che si terrà a Vienna (Austria) il 15 dicembre 2022, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 66a riunione del Gruppo permanente ad alto livello, che si terrà a Vienna (Austria) il 14 dicembre 2022, figura nell'allegato II.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.
(2)

   Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 24).

(3)

   Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(4)

   Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

(5)

   Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

(6)

   Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

(7)

   Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(8)

   Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(9)

    https://www.energy-community.org/dam/jcr:3304cadf-c63b-433f-9636-79d9ec63b186/Decision%202021-13-MC-EnC.pdf  

(10)

    https://www.energy-community.org/dam/jcr:a3205108-28f6-41aa-9e71-b62ede376cfa/Decision_2011_02_MC_3PA.pdf  

(11)

   Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(12)

   Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(13)

   Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(14)

   Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(15)

   Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

(16)

   Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(17)

   Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(18)

   Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

(19)

   Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.

(20)    Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208‑).
(21)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(22)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Bruxelles, 5.12.2022

COM(2022) 714 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Vienna, 14-15 dicembre 2022)


ALLEGATO I

Consiglio ministeriale

1.1.1.Decisione 2022/…/MC-EnC sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485 della Commissione nell'acquis della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e atto procedurale 2022/…/MC-EnC relativo all'integrazione del mercato regionale dell'energia

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione e il progetto di atto procedurale conformemente alla decisione della Commissione, del 17 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485 della Commissione nell'acquis della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e per l'adozione da parte del Consiglio ministeriale di un atto procedurale relativo all'integrazione del mercato regionale dell'energia [C(2022) 7271 final].  

L'allegato I è adattato come segue:

è opportuno aggiungere un nuovo considerando:

"La presente decisione non pregiudica gli obblighi delle parti contraenti di conformarsi all'acquis della Comunità dell'energia, né le norme applicabili in forza del titolo V del trattato che istituisce la Comunità dell'energia in caso di non conformità. Qualora l'ENTSO-E non sia in grado di svolgere le proprie mansioni a causa della non conformità all'acquis della Comunità dell'energia di una parte contraente della Comunità dell'energia, è opportuno sospendere il dovere di esercitare le mansioni in questione.";

all'articolo 5, paragrafo 52 (allegato IV), articolo 2, paragrafo 3, ultima frase, e all'articolo 5, paragrafo 52 (allegato IV), articolo 4, ultima frase, dovrebbe essere aggiunto il seguente testo:

"a meno che tutti i gestori interessati dei sistemi di trasmissione limitrofi dell'Unione europea non concordino un centro di coordinamento regionale situato in una parte contraente.";

l'articolo 5, paragrafo 52 (allegato IV), articolo 3, è sostituito dal seguente:

"Previo accordo degli azionisti dei rispettivi centri di coordinamento regionali, il centro di coordinamento regionale per la regione di gestione del sistema dell'Europa centrale svolgerà il ruolo di centro di coordinamento regionale della regione di gestione del sistema dell'Europa orientale (Eastern Europe System Operation Region, EE SOR)";

all'articolo 5, paragrafo 53 (allegato V), articolo 2, dovrebbero essere aggiunti i seguenti paragrafi tra il paragrafo 4 e il paragrafo 5:

"4 bis. Gli adeguamenti della configurazione dei centri di coordinamento regionali elencati nel presente allegato sono subordinati a una proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema definita nel presente allegato e alle procedure di approvazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943.

4 ter. In caso di modifiche della determinazione delle regioni di calcolo della capacità a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e finché tali modifiche non saranno integrate nel presente documento, l'elenco delle zone di offerta, dei confini tra le zone di offerta e dei gestori dei sistemi di trasmissione nelle regioni di gestione del sistema definite ai sensi del paragrafo 5 è inteso come corrispondente alle modifiche apportate alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. Ciò non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti di presentare all'ACER una proposta di modifica, a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

4 quater. Nell'elaborare le procedure per l'adozione e la revisione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni, in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/943, adeguato e adottato dalla decisione 2022/xx/MC-EnC del Consiglio ministeriale, i gestori dei sistemi di trasmissione della regione allargata di gestione del sistema dell'Europa sudorientale ("Shadow SEE SOR") consultano i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione delle regioni di gestione del sistema limitrofe per quanto riguarda i confini delle zone di offerta di cui al paragrafo 1. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione della Shadow SEE SOR tengono nella massima considerazione i pareri espressi dai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione delle regioni di gestione del sistema limitrofe.";

il terzo trattino dell'articolo 6, paragrafo 10, e dell'articolo 7, paragrafo 4, sono sostituiti dal seguente:

"al paragrafo 3, il termine "Stato membro" è sostituito dal termine "parte contraente e/o Stato membro";

l'articolo 8, paragrafo 4, quarto trattino è sostituito dal seguente:

"al paragrafo 4, il termine "Stato membro" è sostituito dal termine "parte contraente e/o Stato membro";

l'articolo 10, paragrafo 5, quarto trattino è sostituito dal seguente:

"al paragrafo 5, il termine "Stato membro" è sostituito dal termine "parte contraente e/o Stato membro";

l'articolo 8, paragrafo 4, quinto trattino e l'articolo 10, paragrafo 5, quinto trattino, primo punto sono soppressi.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.2.Decisione 2022/.../MC-EnC sulla modifica della decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'acquis della Comunità dell'energia

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio sulla modifica della decisione D/2021/14/MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'acquis della Comunità dell'energia [C(2022) 7210 final].  

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.3.Decisione 2022/.../MC-EnC che adatta e integra determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscalate nell'acquis della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio sull'adattamento e l'integrazione di determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscalate nell'acquis della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE [C(2022) 7257 final].

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.4.Decisione 2022/.../MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'acquis della Comunità dell'energia

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'acquis della Comunità dell'energia [C(2022) 7204 final].

1.1.5.Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Atto procedurale 2022/…/MC-EnC che modifica l'esecuzione del bilancio, lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente all'addendum 2 del presente allegato I.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.6.Atto procedurale 2022/…/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2008/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 27 giugno 2008, relativo al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie conformemente al trattato, come modificato

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente all'addendum 3 del presente allegato I.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.7.Atto procedurale 2022/.../MC-EnC che adotta l'organigramma del segretariato

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente all'addendum 3 del presente allegato I.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.8.Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente un parere a sostegno delle risultanze del segretariato della Comunità dell'energia, che stabiliscono l'esistenza di una violazione nei procedimenti elencati di seguito:

(a)decisione 2022/xx/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS4/22;

(b)decisione 2022/xx/Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-5/22;

(c)decisione 2021/02/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-5/17.

1.1.9.Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia sull'adozione di misure e sulla constatazione di una grave e persistente violazione nei procedimenti elencati di seguito:

(a)decisione 2022/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S;

(b)decisione 2021/12/MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S.

ADDENDUM 1 DELL'ALLEGATO I

65 PHLG/Annex 8/06-09-2022

ATTO PROCEDURALE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC sull'adozione di procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, l'atto procedurale 2009/04/MC-EnC, lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, modificato dall'atto procedurale 2009/04/MC-EnC, e l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 69, 74, 82, 83, 86, 87 e 88,

considerando la necessità di maggiore chiarezza per quanto riguarda una serie di aspetti delle norme di bilancio della Comunità dell'energia, per esempio il trattamento dei finanziamenti esterni per la Comunità dell'energia provenienti da sovvenzioni e contratti, il programma di lavoro annuale, la tabella dell'organico e l'organigramma del segretariato, lo storno di stanziamenti, la funzione contabile e il controllo interno dell'esecuzione del bilancio nel segretariato e le mansioni del comitato del bilancio e dei revisori esterni,

considerando che lo statuto del personale della Comunità dell'energia e le norme relative alle assunzioni dovrebbero essere modificati per quanto riguarda il mandato del direttore e la funzione di vicedirettore,

considerando che il Gruppo permanente ad alto livello, nella riunione del […] ha approvato il presente atto procedurale,

vista la proposta congiunta del segretariato e della Commissione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo 1

Modifiche dell'atto procedurale 2006/03/MC-EnC sull'adozione di procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione

(1)L'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

"2. Le parti trasferiscono il 75 % dei loro contributi finanziari alla Comunità dell'energia entro il 31 marzo di ogni anno. Le parti trasferiscono il restante 25 % dei contributi entro il 30 giugno di ogni anno."

(2)L'articolo 14, paragrafo 1, è così modificato:

"Le entrate aventi finalità specifiche sotto forma di sovvenzioni, contratti e donazioni sono destinate unicamente a finanziare tali finalità conformemente al presente regolamento."

(3)L'articolo 15, paragrafo 1, è così modificato:

"Il direttore può accettare entrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, solo previo accordo del comitato del bilancio, sulla base di informazioni scritte sull'importo e sulla finalità della donazione e sugli oneri finanziari connessi."

(4)All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente seconda frase:

"Comprenderà altresì informazioni sul numero di posti effettivamente coperti rispetto al numero di posti autorizzato nella tabella dell'organico."

(5)All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le entrate aventi finalità specifiche sotto forma di sovvenzioni, contratti e donazioni sono incluse in uno stato di previsione delle entrate e delle spese in forza dell'articolo 25 del presente regolamento, se se ne conosce l'importo per l'esercizio successivo."

(6)L'articolo 18, paragrafo 1, è così modificato:

"Il direttore può decidere di procedere a storni di stanziamenti del bilancio complessivo diversi da quelli per le risorse umane entro il limite totale del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio dalla quale viene effettuato lo storno, purché tali storni non incidano in modo significativo sulla natura delle azioni e sugli obiettivi del programma di lavoro."

(7)All'articolo 20, paragrafo 5, è aggiunto il seguente testo:

"; la dotazione di bilancio per ciascuna attività; tutte le entrate aventi finalità specifiche e le relative spese per ciascuna attività e modalità di esecuzione."

(8)Al titolo III è aggiunto il seguente capo 9:

"Capo 9

CONTROLLO INTERNO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 21 bis

(1)Il bilancio della Comunità dell'energia è eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.

(2)Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

(a)efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

(b)affidabilità delle relazioni;

(c)salvaguardia delle attività e informazione;

(d)prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

(e)adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

(3)Un controllo interno efficace ed efficiente si basa sulle migliori pratiche internazionali e include in particolare gli elementi stabiliti all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 1, tenendo conto della struttura e delle dimensioni della Comunità dell'energia, della natura dei compiti che le sono affidati, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)."

(9)All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Il comitato del bilancio è consultato tempestivamente prima dell'adozione di tutte le norme interne e gli atti procedurali che incidono sulla gestione finanziaria e di bilancio. Il comitato del bilancio può proporre modifiche delle norme interne e degli atti procedurali che incidono sulla gestione finanziaria e di bilancio."

(10)L'articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:

"Il comitato del bilancio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Facoltativamente, può riunirsi servendosi delle opzioni disponibili tramite i media online. Si riunisce altresì su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Il comitato del bilancio può riunirsi anche su proposta del direttore."

(11)All'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), è aggiunto il seguente testo:

", per tipo di finanziamento (contributi annuali, entrate aventi finalità specifiche comprese le sovvenzioni, i contratti e le donazioni)."

(12)All'articolo 25, paragrafo 3, sono aggiunte le due lettere seguenti:

"d) un organigramma;

e) una breve descrizione della missione e delle attività delle diverse unità."

(13)L'articolo 26 è così modificato:

"Ogni necessaria modifica al bilancio relativa alle spese stimate, compreso il numero dei componenti del segretariato, è oggetto di un bilancio rettificativo, preceduto da un parere del comitato del bilancio e adottato dal Consiglio ministeriale con la stessa procedura usata per adottare il bilancio iniziale."

(14)All'articolo 29, primo comma, è aggiunta la seguente seconda frase: "La tabella dell'organico contiene le informazioni necessarie di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b)."

(15)L'articolo 37, paragrafo 1, è così modificato:

"Tenendo debitamente conto dei rischi associati all'ambiente di gestione e alla natura delle azioni finanziate, e fatte salve le norme per l'assunzione del personale del segretariato che richiedono l'approvazione dell'organigramma da parte del Consiglio ministeriale, l'ordinatore predispone la struttura organizzativa, la gestione, i sistemi di controllo e le procedure interni (di seguito "norme interne di gestione della Comunità dell'energia") adeguati all'esercizio delle sue funzioni, comprese, se del caso, verifiche ex post."

(16)L'articolo 41, paragrafo 2, è così modificato:

"Il direttore può decidere di esternalizzare le mansioni di assistenza contabile su richiesta motivata basata su un'analisi costi/benefici. La funzione contabile non può essere esternalizzata."

(17)All'articolo 43, paragrafo 3, la frase seguente è soppressa:

"o decidere di esternalizzare la funzione contabile al fornitore di servizi professionali di cui all'articolo 41."

(18)All'articolo 81, paragrafo 3, è inserita la seguente frase dopo la prima frase:

"La relazione di revisione contabile descrive il lavoro svolto conformemente al mandato approvato."

(19)L'articolo 81, paragrafo 5, è così modificato:

"I revisori esterni presentano al comitato del bilancio una relazione di revisione contabile e i conti certificati, unitamente a una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, l'adeguato funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e la corretta ripartizione delle spese tra il bilancio ordinario e quello straordinario, affinché possano essere messi a disposizione del Consiglio ministeriale entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i conti. Il comitato del bilancio formula al Consiglio ministeriale le osservazioni che ritiene opportune sui documenti presentati dai revisori."

(20)All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Le relazioni di revisioni contabili esterne sulle spese finanziate mediante entrate aventi finalità specifiche sono trasmesse al comitato del bilancio."

(21)All'articolo 82, è aggiunto, alla fine, il seguente testo:

", nonché la relazione annuale del direttore sull'esecuzione del bilancio."

(22)All'articolo 83 è aggiunta la seguente seconda frase:

"Il discarico annuale è adottato mediante atto procedurale del Consiglio ministeriale, previo parere del comitato del bilancio."

Articolo 2

Modifiche dello statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, modificato dall'atto procedurale 2009/04/MC-EnC

(1)Alla sezione 4.1 ("Nomina del direttore"), la seconda frase è così modificata:

"Il presente atto procedurale è proposto dalla Commissione europea per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta."

(2)È inserita la seguente sezione 4.1 bis dopo la sezione 4.1: "Vicedirettore

Il direttore può assegnare la funzione di vicedirettore a uno dei capounità in carica del segretariato. Il direttore definisce i limiti della funzione di vicedirettore."

(3)Alla sezione 4.6 ("Sostituzioni"), è inserita la seguente lettera dopo la lettera b):

"c) Il direttore non può sostituire il capo dell'amministrazione e delle finanze per più di 6 mesi."

Articolo 3

Modifiche dell'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC

(1)La sezione II.1 è così modificata:

"II.1 Il direttore del segretariato è nominato mediante atto procedurale del Consiglio ministeriale su proposta della Commissione europea per un mandato della durata fissa di cinque anni rinnovabile una sola volta."

(2)Alla sezione II.10 è aggiunta la seguente seconda frase:

"Il progetto di atto di nomina è incluso nell'allegato della decisione del Consiglio ministeriale relativa alla nomina del direttore."

(3)È inserita la seguente sezione II bis dopo la sezione II: "Sezione II bis.

Vicedirettore

Il direttore può assegnare la funzione di vicedirettore a uno dei capounità in carica del segretariato. Il direttore definisce i limiti della funzione di vicedirettore."

(4)La sezione III.2 è così modificata:

"III.2. Il Consiglio ministeriale adotta l'organigramma del segretariato, e le eventuali modifiche successive, su proposta del direttore del segretariato."

Articolo 4

Entrata in vigore

(1)Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

(2)A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente atto procedurale, il primo mandato dell'attuale direttore del segretariato è esteso da tre a cinque anni. L'articolo 3, paragrafo 2, del presente atto procedurale non si applica all'attuale direttore del segretariato.

Fatto a..., il....

Per la presidenza

…..........................

ADDENDUM 2 DELL'ALLEGATO I

65th PHLG/Annex/8a/06-09-2022

ATTO PROCEDURALE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

2022/…./MC-EnC che modifica l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC del 27 giugno 2008 sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, come modificato

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito "il trattato"), in particolare l'articolo 47, lettera c), e gli articoli 82, 83, 86 e 87,

visto l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2015/04/MC-En del 16 ottobre 2015 ("l'atto procedurale sulle procedure per la risoluzione delle controversie"),

considerando che l'articolo 32 dell'atto procedurale sulle procedure di risoluzione delle controversie istituisce un comitato consultivo composto da cinque membri di alto livello che offrono tutte le garanzie di indipendenza, avente il compito di formulare pareri sulle istanze motivate presentate dal segretariato a norma dell'articolo 90 del trattato,

considerando che nel 2020 il Consiglio ministeriale ha sottolineato il prezioso contributo del comitato consultivo allo Stato di diritto e all'applicazione indipendente nella Comunità dell'energia,

considerando che il rimborso e la remunerazione dei membri del comitato a carico del bilancio della Comunità dell'energia dovrebbe basarsi su una disposizione esplicita contenuta nell'atto procedurale sulle procedure di risoluzione delle controversie,

considerando che i termini per la presentazione di richieste di decisione al Consiglio ministeriale dovrebbero essere armonizzati con quelli stabiliti nel regolamento interno del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello,

considerando che il Gruppo permanente ad alto livello, nella riunione del 20 aprile 2022, ha discusso il presente atto procedurale e ha proposto al Consiglio ministeriale di adottarlo per corrispondenza,

su proposta del segretariato,

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo 1

All'articolo 32 dell'atto procedurale sulle procedure di risoluzione delle controversie è aggiunto il seguente paragrafo:

"7) I membri del comitato consultivo sono ammessi a percepire il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro mansioni, e sono retribuiti conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso."

Articolo 2

All'articolo 40, paragrafo 4, i termini "almeno 60 giorni prima della rispettiva riunione" sono sostituiti dai termini "almeno tre mesi prima della rispettiva riunione."

Articolo 3

Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione. Esso è pubblicato sul sito internet della Comunità dell'energia.

Fatto per corrispondenza il... 2022

Per la presidenza ..........

ADDENDUM 3 DELL'ALLEGATO I

65 PHLG/Annex 8b/06-09-2022

ATTO PROCEDURALE 2022/xx/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

sull'adozione dell'organigramma del segretariato

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato"), in particolare gli articoli 67 e 68,

visto l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC del 17 novembre 2006 sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, come modificato, e in particolare la sezione III.2,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio ministeriale adotta l'organigramma del segretariato, e le eventuali modifiche successive, su proposta del direttore del segretariato.

(2)L'attuale organigramma del segretariato risale al 2007 ed è opportuno modificarlo,

vista la proposta del direttore del segretariato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo unico

(1)È adottato l'organigramma del segretariato allegato al presente atto procedurale.

(2)Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

Per il Consiglio ministeriale

Presidenza

Allegato: organigramma del segretariato

ALLEGATO II

Gruppo permanente ad alto livello

Decisione 2022/.../PHLG-EnC che adatta e attua il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia per una decisione di detto Gruppo che adatti e attui il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine [C(2022) 7197 final].