Bruxelles, 8.12.2022

COM(2022) 707 final

2022/0413(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

{SEC(2022) 438 final} - {SWD(2022) 400 final} - {SWD(2022) 401 final} - {SWD(2022) 402 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'equità fiscale è uno dei principi fondamentali dell'economia sociale di mercato europea. È inoltre uno dei pilastri dell'impegno della Commissione per "un'economia che lavora per le persone" 1 . Un sistema fiscale equo dovrebbe basarsi su norme fiscali che garantiscano che ciascuno paghi il dovuto, rendendo al tempo stesso semplice per i contribuenti, siano essi imprese o persone fisiche, il rispetto della normativa.

La pandemia di COVID-19 e le conseguenze derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina rendono ancora più urgente la necessità di proteggere le finanze pubbliche. Gli Stati membri avranno bisogno di gettiti fiscali sufficienti per finanziare il considerevole impegno profuso al fine di contenere l'impatto economico negativo delle crisi, garantendo nel contempo che i gruppi più vulnerabili siano tutelati. In tale contesto garantire l'equità fiscale prevenendo la frode, l'evasione e l'elusione fiscali è diventato della massima importanza e per meglio prevenirle all'interno dell'UE è fondamentale rafforzare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale.

Più specificamente, la diffusione di mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio le cripto-attività e la moneta elettronica, rischia di compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e di comportare notevoli rischi di evasione fiscale. Nella comunicazione intitolata "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" 2 , la Commissione si è pertanto impegnata ad aggiornare la direttiva sulla cooperazione amministrativa per ampliarne l'ambito di applicazione, adattandolo a un'economia in evoluzione, e a rafforzare il quadro della cooperazione amministrativa.

A sostegno dell'operato della Commissione, il 27 novembre 2020 il Consiglio (ECOFIN) ha adottato le conclusioni del Consiglio su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre 3 .

La relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali 4 , approvata dal Consiglio europeo il 1° dicembre 2021, afferma che "si prevede che nel 2022 la Commissione presenterà una proposta legislativa sull'ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.".

Il 10 marzo 2022 il Parlamento europeo ha adottato la sua risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 5 in cui plaude al piano d'azione, ne sostiene la completa attuazione e invita specificatamente la Commissione a includere ulteriori categorie di redditi e attività, come le cripto-attività, nell'ambitop dello scambio automatico di informazioni.

La presente proposta dovrebbe inoltre essere considerata nel contesto dell'operato parallelo dell'OCSE finalizzato a concordare una norma per lo scambio di informazioni a fini fiscali in relazione alle cripto-attività (il CARF) e l'estensione dell'ambito di applicazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) al fine di includere la moneta elettronica, che ha portato a un accordo nell'agosto 2022 6 e che è stato accolto con favore dal G20 nella dichiarazione dei leader di Bali 7 del novembre 2022.

Negli ultimi anni l'UE ha concentrato i suoi sforzi sulla lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali e sul potenziamento della trasparenza. Sono stati apportati importanti miglioramenti riguardanti in particolare lo scambio di informazioni mediante una serie di modifiche alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) 8 . Ciononostante, la relazione della Corte dei conti europea 9 e la risoluzione del Parlamento europeo 10 hanno evidenziato alcune inefficienze e la necessità di miglioramenti in diversi ambiti della direttiva per tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. Tra gli elementi più problematici del quadro normativo 11 figurano in particolare la mancanza di disposizioni specifiche sulla moneta elettronica e sulle valute digitali delle banche centrali, sui ruling fiscali transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto e la scarsa chiarezza riguardo alle misure di conformità.

La relazione della Corte dei conti europea osserva che: "Le criptovalute non rientrano nell'ambito di applicazione dello scambio di informazioni. Se un contribuente detiene denaro sotto forma di criptovalute elettroniche, la piattaforma o un altro soggetto che fornisce servizi di portafoglio elettronico a tali clienti non è tenuto a dichiarare alle autorità fiscali tali importi o gli utili percepiti. Pertanto, il denaro detenuto in tali strumenti elettronici non è soggetto in gran parte all'imposizione fiscale".

È di conseguenza evidente la necessità di migliorare il quadro esistente per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa nell'UE.

Oltre a rendere più rigorose le norme esistenti, è necessario estendere all'interno dell'Unione la cooperazione amministrativa a nuovi settori al fine di affrontare le sfide poste dall'impiego sempre più diffuso delle cripto-attività a fini di investimento. In tal modo si aiuteranno le amministrazioni fiscali dell'UE a riscuotere le imposte in modo migliore e più efficiente e a stare al passo con i nuovi sviluppi, in particolare alla luce delle differenze nei sistemi fiscali per le cripto-attività tra i vari Stati membri. Le caratteristiche delle cripto-attività rendono molto difficile la rintracciabilità e l'individuazione dei fatti generatori dell'obbligazione tributaria da parte delle amministrazioni fiscali. Il problema si intensifica in particolare quando la negoziazione è effettuata utilizzando prestatori di servizi per le cripto-attività o gestori di cripto-attività situati in un altro paese, o quando avviene direttamente tra persone fisiche o entità stabilite in un'altra giurisdizione. La mancata dichiarazione dei redditi da investimenti in cripto-attività determina una diminuzione del gettito fiscale degli Stati membri. Avvantaggia inoltre gli utenti di cripto-attività rispetto a coloro che non investono in tali attività. Se non si colma questo vuoto normativo, non è possibile garantire l'obiettivo di equità fiscale. Al fine di rispondere a tali preoccupazioni, la Commissione ha presentato la presente proposta che si basa sul quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività dell'OCSE. Quest'ultimo specifica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, gli obblighi di comunicazione e altre norme per la comunicazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. La principale differenza tra la presente proposta e il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività dell'OCSE consiste nel fatto che i gestori di servizi per le cripto-attività attivi sul mercato dell'UE sono disciplinati dal regolamento XXX.

Una comunicazione e uno scambio di informazioni ben funzionanti e coordinati sono inoltre necessari al fine di migliorare le condizioni per l'adozione delle misure necessarie all'applicazione di sanzioni nei confronti della Russia. Tale aspetto aumenta l'urgenza e sottolinea l'importanza di introdurre disposizioni volte a garantire che le informazioni relative sia alla detenzione che alle operazioni in cripto-attività siano comunicate e scambiate tra gli Stati membri.

La presente proposta prevede inoltre il rafforzamento delle attuali disposizioni della direttiva al fine di riflettere gli sviluppi osservati nel mercato interno e a livello internazionale. Dovrebbe portare a una comunicazione e a uno scambio di informazioni efficaci, anche rispecchiando le ultime aggiunte allo standard comune di comunicazione di informazioni, tra cui l'integrazione di disposizioni in materia di moneta elettronica e valute digitali delle banche centrali, creando un quadro chiaro e armonizzato per le misure di conformità o estendendo l'ambito di applicazione dei ruling transfrontalieri agli individui ad alto patrimonio netto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La legislazione proposta affronta l'ampia priorità politica della trasparenza nel settore della fiscalità, che costituisce un requisito preliminare per combattere in modo efficace la frode, l'elusione e l'evasione fiscali.

La direttiva relativa alla cooperazione amministrativa che stabilisce il quadro della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore fiscale è stata modificata diverse volte mediante le seguenti iniziative:

direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, 12 (DAC2) per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri, sulla base dello standard comune di comunicazione (CRS) dell'OCSE, che stabilisce lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari non residenti;

direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015 13 , (DAC3) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri;

direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 14 , (DAC4) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in merito alla rendicontazione paese per paese (CbCR) tra le autorità fiscali;

direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016 15 , (DAC5) per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 16 , (DAC6) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e

direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio 17 , del 22 marzo 2021, (DAC7) che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale per quanto riguarda i venditori sulle piattaforme digitali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le disposizioni vigenti della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa interagiscono con il regolamento generale sulla protezione dei dati 18 (GDPR) in diversi casi in cui i dati personali diventano pertinenti. Al tempo stesso, la direttiva comprende disposizioni e garanzie specifiche sulla protezione dei dati. Le modifiche proposte continueranno a seguire e a rispettare tali garanzie. Le misure informatiche e procedurali in materia assicurano la protezione dei dati personali conformemente al GDPR. Lo scambio di dati passerà attraverso un sistema elettronico sicuro che cripta e decripta i dati e, in ogni amministrazione fiscale, solo i funzionari nazionali autorizzati dovrebbero avere accesso a queste informazioni. In qualità di contitolari del trattamento dei dati, gli Stati membri dovranno garantire che l'archiviazione dei dati rispetti le misure di sicurezza e i termini prescritti dal GDPR.

La Commissione si occupa di diversi settori strategici pertinenti per il mercato delle cripto-attività, tra cui i prestatori di servizi per le cripto-attività e i gestori di cripto-attività oggetto dell'iniziativa proposta, la quale non interferisce con altri progetti della Commissione attualmente in corso, in quanto è specificamente finalizzata ad affrontare alcune questioni di ordine fiscale. La proposta si basa sulle disposizioni del regolamento sui mercati delle cripto-attività (regolamento XXX) e del regolamento sui trasferimenti di fondi, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle definizioni presenti in tali atti dell'UE e i requisiti di autorizzazione del primo. Il regolamento sui trasferimenti di fondi garantisce un certo livello di adeguata verifica in materia fiscale svolta da soggetti obbligati a fini di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, non disciplina tuttavia la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni nel dettaglio necessario a fini di imposizione diretta.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per le iniziative legislative nel settore dell'imposizione diretta. Benché non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, l'articolo 115 rimanda alle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali che incidono in modo diretto sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Affinché tale condizione sia soddisfatta, è necessario che le proposte legislative dell'UE nel settore dell'imposizione diretta mirino a correggere le incongruenze esistenti nel funzionamento del mercato interno. Inoltre, poiché le informazioni scambiate ai sensi della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa possono essere utilizzate anche nel campo dell'IVA e di altre imposte indirette, è citato come base giuridica anche l'articolo 113 TFUE.

Dato che la proposta di iniziativa modifica la direttiva, è implicito che la base giuridica debba rimanere la stessa. In effetti, le norme proposte, che mirano a migliorare il quadro esistente per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, non si discostano dall'oggetto della direttiva. In particolare, le modifiche previste forniranno un quadro chiaro e armonizzato per le misure di conformità, integreranno disposizioni in materia di moneta elettronica nel quadro esistente ed estenderanno l'ambito di applicazione dei ruling transfrontalieri agli individui ad alto patrimonio netto. L'applicazione coerente di queste disposizioni può essere ottenuta solo attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

Oltre al quadro esistente, la proposta presenta norme sulla comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in risposta ai problemi in materia fiscale derivanti dall'uso di cripto-attività a fini di investimento o come mezzo di scambio. I suddetti prestatori di servizi consentono agli utenti di cripto-attività di usare i loro servizi senza potenzialmente dichiarare il reddito percepito nello Stato membro in cui risiedono. Di conseguenza gli Stati membri sono penalizzati da redditi non dichiarati e da perdite di gettito fiscale. Una tale situazione crea inoltre condizioni di concorrenza fiscale sleale nei confronti delle persone fisiche o delle imprese che non investono nelle cripto-attività, distorcendo il funzionamento del mercato interno. Ne consegue che una tale situazione può essere affrontata soltanto attraverso un approccio uniforme, come stabilito all'articolo 115 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TFUE, avendo come oggetto la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Essa comprende alcune modifiche delle norme per migliorare il funzionamento delle disposizioni esistenti in materia di cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. Prevede inoltre di estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai prestatori di servizi per le cripto-attività e ai gestori di cripto-attività sottoponendoli all'obbligo di dichiarare i redditi percepiti dagli utenti di cripto-attività.

Le autorità fiscali non dispongono di informazioni sufficienti a monitorare gli introiti percepiti impiegando cripto-attività e le eventuali conseguenze fiscali. In altre parole, vi sono scarse informazioni a disposizione delle amministrazioni fiscali in merito alle cripto-attività, anche se il mercato di queste ultime ha acquisito maggiore importanza negli ultimi anni.

La maggior parte degli Stati membri dispone già di una legislazione o quantomeno di orientamenti amministrativi per assoggettare a imposta i redditi ottenuti mediante investimenti in cripto-attività. Spesso non dispongono tuttavia delle informazioni necessarie a tal fine.

La certezza e la chiarezza del diritto possono essere garantite solo affrontando le inefficienze nazionali attraverso un unico insieme di norme applicabili a tutti gli Stati membri. Il mercato interno necessita di un dispositivo solido per rimediare a tali lacune in modo uniforme e correggere le distorsioni esistenti, garantendo che le autorità fiscali ricevano informazioni adeguate e tempestive. Un quadro di comunicazione armonizzato in tutta l'UE sembra indispensabile alla luce della dimensione prevalentemente transfrontaliera dei servizi forniti dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Considerando che l'obbligo di comunicazione per quanto riguarda i redditi derivanti da investimenti in cripto-attività mira principalmente a informare le autorità fiscali in merito alle operazioni transfrontaliere su cripto-attività, è necessario intervenire in proposito a livello dell'UE al fine di garantire un approccio uniforme al problema individuato.

L'Unione si trova quindi in una posizione migliore rispetto ai singoli Stati membri per affrontare i problemi individuati e garantire l'efficacia e la completezza del sistema di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa. In primo luogo, la direttiva proposta garantirà un'applicazione coerente delle norme in tutta l'UE. In secondo luogo, tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che rientrano nell'ambito di applicazione saranno soggetti agli stessi obblighi di comunicazione. In terzo luogo, la comunicazione sarà accompagnata da uno scambio di informazioni e, di conseguenza, consentirà alle amministrazioni fiscali di ottenere una serie completa di informazioni sui redditi percepiti mediante investimenti in cripto-attività.

Proporzionalità

La proposta consiste in un miglioramento delle disposizioni vigenti della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa ed estende l'ambito di applicazione degli scambi automatici ad alcune informazioni specifiche comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. I miglioramenti non vanno oltre lo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo dello scambio di informazioni e, più in generale, della cooperazione amministrativa. Considerando che le distorsioni identificate nel funzionamento del mercato interno oltrepassano di solito i confini di un singolo Stato membro, una normativa comune dell'UE rappresenta il minimo necessario per affrontare i problemi in modo efficace.

Pertanto le norme proposte contribuiscono a un'applicazione più chiara, coerente ed efficace della direttiva, così da raggiungerne meglio gli obiettivi. L'obbligo previsto per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di dichiarare i redditi percepiti dai loro utenti offre anche una soluzione praticabile contro l'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di meccanismi di scambio di informazioni già sperimentati in precedenza per le direttive DAC3 e DAC6. In questo senso si può affermare che l'iniziativa proposta rappresenta una risposta proporzionata alle lacune individuate nella direttiva e mira inoltre ad affrontare il problema dell'evasione fiscale.

Scelta dell'atto giuridico

La base giuridica di questa proposta è duplice: gli articoli 113 e 115 TFUE, che stabiliscono in modo esplicito che la legislazione in questo settore può essere attuata soltanto nella forma giuridica di una direttiva. Non è dunque consentito usare nessun altro tipo di atto giuridico dell'UE quando è necessario approvare norme vincolanti nel settore dell'imposizione fiscale. Inoltre la direttiva proposta costituisce la settima modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, segue pertanto le direttive 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, (UE) 2016/881, (UE) 2016/2258, (UE) 2018/822 e (UE) 2021/514 del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2021 la Corte dei conti europea ha esaminato le modalità con cui la Commissione europea monitora l'attuazione e i risultati del sistema di scambio di informazioni in materia fiscale istituito dalla direttiva 2011/16/UE e con cui gli Stati membri utilizzano le informazioni scambiate.

Inoltre, il Parlamento europeo 19 ha valutato l'attuazione degli obblighi in materia di scambio di informazioni sanciti dalla direttiva 2011/16/UE e dalle sue successive modifiche, i quali sono intesi a contrastare la frode, l'elusione e l'evasione fiscali agevolando lo scambio di informazioni nel settore fiscale.

La relazione della Corte dei conti europea ha concluso che in generale il sistema è ben consolidato, ma che occorre fare di più per quanto riguarda il monitoraggio, la garanzia della qualità dei dati e l'utilizzo delle informazioni ricevute. Nella sua risoluzione il Parlamento europeo sostiene che le informazioni scambiate sono di scarsa qualità e che viene effettuato un monitoraggio limitato dell'efficacia del sistema. Osserva inoltre che attualmente non esiste un quadro comune dell'UE per monitorare le prestazioni del sistema e i risultati conseguiti e che solo pochi Stati membri effettuano controlli sistematici della qualità dei dati scambiati. Infine, il Parlamento europeo incoraggia l'adozione di nuove normative volte a rafforzare e a migliorare ulteriormente la direttiva 20 , garantendo al contempo la piena attuazione delle norme e degli standard esistenti, anche nel settore dell'antiriciclaggio. Basandosi sulle due relazioni indicate, questa proposta legislativa presenta una serie di iniziative specifiche per migliorare il funzionamento della cooperazione amministrativa.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 10 marzo 2021 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulle modalità da seguire per un'azione dell'UE volta al rafforzamento del quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale. Sono stati presentati alcuni quesiti e i portatori di interessi hanno fornito un riscontro favorevole per un totale di 33 risposte.

Il 23 marzo 2021 la Commissione ha inoltre effettuato una consultazione mirata del settore imprenditoriale organizzando una riunione con vari rappresentanti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e la moneta elettronica e con rappresentanti di associazioni di operatori in attività digitali. I rappresentanti si sono trovati d'accordo sui vantaggi di disporre di un quadro giuridico europeo standardizzato per la raccolta di informazioni dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, rispetto alle diverse e disparate norme nazionali in materia di comunicazione dei dati. Si sono inoltre espressi a favore di una soluzione analoga alla DAC2 che consentirebbe la comunicazione delle informazioni unicamente all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è autorizzato/residente/registrato.

Gli Stati membri sono stati consultati tramite un questionario e riunioni dedicate. Il 13 novembre 2020 e il 24 marzo 2021 i servizi della Commissione hanno organizzato una riunione del gruppo di lavoro IV in cui gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di discutere una possibile proposta di modifica della direttiva. L'incontro si è concentrato sulla comunicazione e sullo scambio di informazioni relativamente ai redditi percepiti mediante investimenti in cripto-attività.

Nel complesso si è registrato un ampio sostegno a favore di una possibile iniziativa dell'UE per lo scambio di informazioni sui redditi ottenuti dagli utenti di cripto-attività tramite prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. La maggior parte degli Stati membri si è detta favorevole ad allineare l'ambito di applicazione con l'operato svolto a livello dell'OCSE.

Complessivamente, sia le consultazioni pubbliche che quelle mirate sembrano concordare sulle sfide che le nuove norme destinate ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero mirare a risolvere: la mancanza di comunicazione in merito a partecipazioni e operazioni riguardanti le cripto-attività e la necessità di chiarire l'inclusione dei prodotti di moneta elettronica nell'ambito degli obblighi di comunicazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto delle pertinenti opzioni strategiche, la quale ha ricevuto un parere favorevole da parte del comitato per il controllo normativo il 12 novembre 2021 (SEC(2022) 438). Il comitato ha formulato un parere positivo con riserva e ha effettuato una serie di raccomandazioni per miglioramenti di cui si è tenuto conto nella relazione finale sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 401). Ha presentato osservazioni sui potenziali miglioramenti relativi alla descrizione dell'ambito di applicazione dell'iniziativa e su tutte le opzioni strategiche disponibili e praticabili tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese. La valutazione d'impatto è stata rielaborata al fine di definire più precisamente l'ambito di applicazione dell'iniziativa e di analizzare ulteriormente le diverse opzioni strategiche in considerazione dell'eventuale esclusione di prestatori di servizi per le cripto-attività in funzione delle loro dimensioni.

Sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza rispetto allo scenario di base sono state valutate varie opzioni strategiche. Al più alto livello di analisi si deve scegliere tra lo status quo o lo scenario di base e uno scenario in cui la Commissione intervenga mediante un'azione non normativa o normativa. L'azione non normativa consisterebbe nell'emanare una raccomandazione. Le opzioni normative prevedono un'iniziativa legislativa per modificare elementi specifici del quadro di cooperazione amministrativa esistente.

Le diverse opzioni strategiche si incentravano sull'interazione di diverse forme di comunicazione (ossia operazione per operazione, aggregata o ibrida) e sulla possibilità di fissare una soglia basata sulle dimensioni (fatturato) delle imprese. L'opzione prescelta è quella che prevede una comunicazione ibrida, nell'ambito della quale i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione trasmettono informazioni aggregate per tipo di cripto-attività e per tipo di operazione; in tal modo si garantisce che le autorità fiscali possano gestire la quantità di informazioni ricevute per effettuare le necessarie analisi dei rischi. L'opzione prescelta non stabilisce alcuna soglia basata sulle dimensioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in quanto essa potrebbe generare scappatoie.

Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, la valutazione d'impatto indica che l'opzione normativa a livello UE è la più adeguata per realizzare la politica identificata. Lo status quo, o scenario di base, si è dimostrato essere l'opzione meno efficace, efficiente o coerente. Contrariamente allo scenario di base, una normativa obbligatoria comune a livello dell'UE garantirebbe a tutte le amministrazioni fiscali dell'UE l'accesso allo stesso tipo di dati. In altre parole, un'azione normativa dell'UE metterebbe tutte le autorità fiscali su un piano di parità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni raccolte per uno specifico fine fiscale. Ciò prevede inoltre lo scambio automatico di informazioni a livello UE sulla base di norme e specifiche comuni. Si tratta dell'unico scenario che, una volta attuato, consente alle autorità fiscali dello Stato membro di un utente di cripto-attività di verificare che quest'ultimo abbia dichiarato esattamente le plusvalenze ottenute tramite investimenti in cripto-attività, senza la necessità di richieste e accertamenti ad hoc che richiedono molto tempo. Inoltre, una norma comune e obbligatoria per la comunicazione dei dati a livello UE eviterebbe ai prestatori di servizi per le cripto-attività di dover fare i conti con soluzioni nazionali frammentate nell'adempimento degli obblighi di comunicazione in materia fiscale.

Conseguenze economiche

Vantaggi

L'obbligo di dichiarare i redditi percepiti attraverso investimenti in cripto-attività e lo scambio delle relative informazioni aiuteranno gli Stati membri a ricevere un insieme completo di informazioni per la riscossione del gettito fiscale dovuto. In base alle stime, il gettito fiscale supplementare potrebbe raggiungere 2,4 miliardi di EUR. Le norme comuni per la comunicazione contribuiranno inoltre a creare parità di condizioni tra i prestatori di servizi per le cripto-attività. La trasparenza sui redditi percepiti dagli investitori in cripto-attività determinerebbe una maggiore parità di condizioni con le attività più tradizionali.

Un unico strumento obbligatorio a livello UE potrebbe inoltre ripercuotersi positivamente sul piano sociale e contribuire a una percezione positiva dell'equità fiscale e a una ripartizione equa degli oneri tra i contribuenti. Si presuppone che quanto più ampio è l'ambito di applicazione delle norme, tanto più marcata sia la percezione dell'equità fiscale, dati i problemi di comunicazione insufficiente esistenti in tutti i tipi di attività. Lo stesso ragionamento vale per i benefici in termini di equa ripartizione degli oneri: quanto più ampio è l'ambito di applicazione dell'iniziativa, tanto più gli Stati membri sono in grado di garantire l'effettiva riscossione delle imposte dovute. I vantaggi fiscali dell'intervento dell'UE sono notevolmente maggiori quando l'obbligo di comunicazione ha un'ampia portata.

Costi

I costi una tantum derivanti dall'attuazione della comunicazione automatica a livello di UE sono stimati a circa 300 milioni di EUR per la totalità dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e delle amministrazioni fiscali, mentre i costi ricorrenti sono stimati a circa 25 milioni di EUR all'anno. I costi una tantum e quelli ricorrenti sono dovuti principalmente allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informatici. Le amministrazioni fiscali dovranno anche sostenere costi di esecuzione. Ai fini dell'efficienza in termini di costi, gli Stati membri sono incoraggiati a consentire la comunicazione digitale e a garantire, nella misura del possibile, l'interoperabilità dei sistemi, anche a livello di dati, tra i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e le amministrazioni fiscali.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta è intesa a ridurre al minimo gli oneri normativi per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, i contribuenti e le amministrazioni fiscali. In base al principio "one in, one out", gli obblighi di comunicazione omogenei in tutta l'UE, in luogo delle norme multiple in ciascuno Stato membro, avvantaggeranno i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. L'opzione prescelta fornisce una risposta proporzionata al problema individuato in quanto non va oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo sancito dai trattati di un migliore funzionamento del mercato interno senza distorsioni. Le norme comuni saranno infatti limitate all'istituzione del quadro comune minimo necessario per la dichiarazione dei redditi percepiti tramite investimenti in cripto-attività. Ad esempio: i) le norme garantiscono che non vi sia una doppia comunicazione (ovvero un unico punto di comunicazione); ii) lo scambio automatico è limitato agli Stati membri interessati e iii) l'imposizione di sanzioni in caso di inadempienza rimarrà sotto il controllo sovrano degli Stati membri. Inoltre l'armonizzazione si limita a garantire che le autorità competenti siano informate sui redditi percepiti. Successivamente spetta agli Stati membri decidere in merito all'imposta dovuta conformemente alla normativa nazionale.

Diritti fondamentali

La direttiva proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'insieme dei dati da trasmettere alle amministrazioni fiscali è definito in modo da registrare solo i dati minimi necessari per individuare le dichiarazioni non conformi insufficienti o mancanti, in linea con gli obblighi del GDPR, in particolare il principio della minimizzazione dei dati.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si veda la scheda finanziaria legislativa.

5.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

La proposta presenta modifiche alle disposizioni vigenti in materia di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa. Estende inoltre l'ambito di applicazione della direttiva allo scambio automatico di informazioni riguardo ai dati trasmessi dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Le norme riguardanti le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si basano sul quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività dell'OCSE.

i) Scambio automatico di informazioni

Categorie di reddito e capitale

L'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce le categorie di reddito soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri. Alle categorie di reddito e di capitale già soggette a scambio di informazioni sono aggiunti i redditi da dividendi su conti non di custodia. Una modifica obbligherà inoltre i singoli Stati membri a scambiare con gli altri Stati membri tutte le informazioni disponibili su tutte le categorie di reddito e capitale 21 relativamente ai periodi d'imposta aventi inizio nel gennaio 2026 o successivamente, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

Ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto

L'articolo 8 bis stabilisce norme per lo scambio automatico di ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per le persone diverse dalle persone fisiche. Tale disposizione è estesa agli individui ad alto patrimonio netto che detengono un minimo di 1 000 000 di EUR in patrimoni finanziari o investibili o attivi in gestione, ad esclusione della loro residenza privata principale. La modifica obbligherà gli Stati membri a scambiare con altri Stati membri informazioni su ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025; tale comunicazione avviene a condizione che siano ancora validi al 1° gennaio 2026.

Informazioni trasmesse dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

L'articolo 8 bis quinquies stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione trasmetteranno alle autorità competenti. L'allegato VI, introdotto dall'allegato III, contiene norme dettagliate relative agli obblighi che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono rispettare. La normativa prevede, innanzitutto, l'obbligo per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di raccogliere e verificare le informazioni in linea con le procedure di adeguata verifica in materia fiscale stabilite dalla proposta. In secondo luogo, detti prestatori di servizi devono trasmettere all'autorità competente informazioni sugli utenti di cripto-attività, cioè coloro che utilizzano il prestatore di servizi per negoziare e scambiare le proprie cripto-attività. La terza fase riguarda la comunicazione delle informazioni trasmesse da parte dell'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente di cripto-attività oggetto della comunicazione.

Ambito di applicazione 

L'allegato V, sezione IV, contiene le definizioni che determinano l'ambito di applicazione delle norme per la comunicazione.

A chi incombe l'onere della comunicazione?

Le norme includono le definizioni di prestatore di servizi per le cripto-attività, gestore di cripto-attività e prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Per prestatore di servizi per le cripto-attività si intende una persona giuridica o un'impresa la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi uno o più servizi per le cripto-attività su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro conformemente al regolamento XXX. Ai fini di una definizione coerente, questo termine si collega al regolamento XXX. Inoltre i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati ad esercitare la loro attività nell'UE mediante un passaporto e figurano in un registro gestito dall'ESMA.

Per gestore di cripto-attività si intende una persona fisica o giuridica o un'impresa la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi uno o più servizi per le cripto-attività su base professionale, ma che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento XXX.

Per prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si intende un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che effettua uno o più servizi per le cripto-attività che consentono agli utenti oggetto di comunicazione di completare un'operazione di scambio.

La definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comprende i prestatori di servizi per le cripto-attività definiti dal regolamento XXX e i gestori di cripto-attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento XXX (ad es. gestori di cripto-attività con utenti di cripto-attività residenti nell'UE "non sollecitati", gestori di cripto-attività che negoziano token non fungibili, ecc.) e che pertanto non soddisfano le condizioni per essere autorizzati a norma di detto regolamento.

I prestatori di servizi per le cripto-attività ricevono l'autorizzazione a norma del regolamento XXX nello Stato membro dell'entità giuridica e pertanto trasmettono le informazioni in tale Stato membro. Al fine di disciplinare i gestori di cripto-attività, la proposta stabilisce invece all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, obblighi per una registrazione unica in uno Stato membro di loro scelta. La comunicazione dei dati avverrà in tale Stato membro. L'allegato VI, sezione V, parte F, definisce i dettagli del processo di registrazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme proposte e, più precisamente, la registrazione e l'identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, l'articolo 8 bis quater, paragrafo 11, terzo comma, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Solo i gestori di cripto-attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento XXX sarebbero tenuti a registrarsi in uno Stato membro conformemente all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 12. Un prestatore di servizi per le cripto-attività già autorizzato all'interno dell'UE a norma del regolamento XXX sarebbe esentato dall'obbligo di registrazione unica.

Poiché i gestori di cripto-attività possono essere residenti al di fuori dell'Unione, la proposta prevede l'esenzione dall'obbligo di registrazione unica e di comunicazione di cui alla presente direttiva, che dipende dalla definizione di corrispondenti meccanismi di comunicazione e di scambio di informazioni in relazione alle giurisdizioni non-UE e agli Stati membri. Tale meccanismo è analogo a quello previsto dalla direttiva 2021/514 (DAC7) e persegue il medesimo obiettivo di garantire parità di condizioni e di evitare che i prestatori di servizi ricerchino il foro più vantaggioso ("forum shopping").

La direttiva prescrive la comunicazione da parte dei gestori di cripto-attività UE e non-UE se i gestori non-UE hanno utenti oggetto di comunicazione residenti nell'Unione. Questo aspetto è fondamentale al fine di garantire parità di condizioni tra tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e di impedire la concorrenza sleale.

Potrebbe essere prevista un'esenzione dall'obbligo di registrazione unica e di comunicazione per i gestori non-UE nei casi in cui esistono adeguate disposizioni che garantiscono lo scambio di informazioni corrispondenti tra una giurisdizione non-UE e gli Stati membri.

Le suddette adeguate disposizioni saranno determinate dalla Commissione in base ai criteri e alle procedure specificate all'articolo 8 bis quinquies. Qualora sia determinata la corrispondenza delle informazioni vi sarà esenzione dagli obblighi di registrazione e comunicazione, in caso contrario rimarranno in vigore tali obblighi, come stabilito dalla direttiva.

Quali sono le operazioni oggetto di comunicazione?

Le operazioni oggetto di comunicazione sono operazioni di scambio e trasferimenti di cripto-attività oggetto di comunicazione. Sia le operazioni nazionali che transfrontaliere rientrano nell'ambito di applicazione della proposta e sono aggregate in base al tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione.

Chi effettua le operazioni oggetto di comunicazione?

Per utente di cripto-attività si intende una persona fisica o un'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività.

Quando un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione facilita pagamenti in cripto-attività per o per conto di un esercente, il cliente che è la controparte dell'esercente deve essere considerato utente di cripto-attività. In tali casi il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a verificare l'identità del cliente conformemente alle norme nazionali in materia di antiriciclaggio.

Per utente oggetto di comunicazione si intende un utente di cripto-attività residente in uno Stato membro che è una persona oggetto di comunicazione. Le persone escluse sono: a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla lettera a); c) un'entità statale; d) un'organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b).

Vanno comunicate soltanto le operazioni di un utente oggetto di comunicazione.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione effettuano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, sezione III, al fine di identificare gli utenti oggetto di comunicazione. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale si applicano ai singoli utenti di cripto-attività e alle entità utenti di cripto-attività da identificare come utenti oggetto di comunicazione. L'identificazione degli utenti oggetto di comunicazione è effettuata mediante un'autocertificazione che consente al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di determinare, ad esempio, la residenza o le residenze degli utenti di cripto-attività. Mediante tale procedimento potrebbe essere possibile raccogliere documenti aggiuntivi conformemente alle procedure di adeguata verifica della clientela.

La sezione III, parte A, stabilisce le informazioni specifiche sui singoli utenti di cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti a raccogliere.

La sezione III, parte B, stabilisce le informazioni specifiche sulle entità utenti di cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti a raccogliere. Tali procedure si applicano al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività in questione sia un utente oggetto di comunicazione o un'entità, diversa da una persona esclusa, con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

La sezione III, paragrafo C, stabilisce le norme relative agli obblighi di autocertificazione per i singoli utenti di cripto-attività e le entità utenti di cripto-attività.

La sezione III, paragrafo D, stabilisce gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale.

Comunicazione all'autorità competente da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

Le informazioni, raccolte e verificate, devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile considerato o altro periodo di rendicontazione adeguato dell'operazione oggetto di comunicazione. La comunicazione deve avvenire solo in uno Stato membro (registrazione unica nello Stato membro prescelto o nello Stato membro dell'autorizzazione). Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve effettuare la comunicazione nello Stato membro in cui è autorizzato a norma del regolamento XXX. Un prestatore di servizi con obbligo di comunicazione non autorizzato a norma del regolamento XXX deve effettuare la comunicazione nello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione, conformemente all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 modificato, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a informare ogni persona fisica interessata che le informazioni relative a tale persona fisica saranno raccolte e trasmesse alle autorità competenti come prescritto dalla presente proposta di direttiva. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve inoltre fornire tutte le informazioni che i titolari del trattamento sono tenuti a trasmettere conformemente al GDPR. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve fornire a ogni persona fisica tutte le informazioni prima che le informazioni siano trasmesse. Ciò non pregiudica il diritto dell'interessato ai sensi del GDPR.

Scambio automatico di informazioni tra autorità competenti

Le informazioni trasmesse da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono essere comunicate alle autorità fiscali competenti degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è residente a fini fiscali o ha ricevuto l'autorizzazione, o in cui è registrato, entro due mesi dalla fine dell'anno civile a cui fanno riferimento gli obblighi di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. L'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, stabilisce quali informazioni devono essere comunicate a tali autorità fiscali competenti degli Stati membri.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a comunicare all'autorità competente dello Stato membro di autorizzazione, di residenza fiscale o di registrazione le informazioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile considerato o altro periodo di rendicontazione adeguato dell'operazione oggetto di comunicazione.

Tali scambi tempestivi forniranno alle autorità fiscali un insieme completo di informazioni, in modo da consentire la preparazione degli accertamenti fiscali annuali precompilati.

Lo scambio automatico di informazioni avverrà per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) dell'UE, utilizzando uno schema XML messo a punto dalla Commissione. Si tratta della rete comune di comunicazione utilizzata per lo scambio automatico di informazioni a norma della presente direttiva.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni di cui alla presente proposta, le informazioni saranno comunicate al registro centrale messo a punto dalla Commissione e già utilizzato per lo scambio automatico di informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e ai meccanismi transfrontalieri.

Attuazione efficace e prevenzione dell'esecuzione di operazioni di scambio

Se un utente di cripto-attività non fornisce le informazioni necessarie di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impediscono all'utente di cripto-attività di effettuare operazioni di scambio (cfr. sezione V, parte A).

ii) Cooperazione amministrativa

Sanzioni e altre misure di conformità

Articolo 25 bis "Sanzioni e altre misure di conformità"

Sanzioni efficaci per la mancata conformità a livello nazionale

L'articolo 25 bis sulle sanzioni è modificato specificando che gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e relative all'articolo 8, paragrafo 3 bis, e agli articoli 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 8 bis quinquies. Le sanzioni e le altre misure di conformità previste dalla direttiva sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Una sanzione pecuniaria minima deve essere applicata in caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi validi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25 % delle informazioni che dovrebbero essere trasmesse.

iii) Altre disposizioni

Uso delle informazioni

L'articolo 16 è modificato mediante un nuovo paragrafo 7 che impone agli Stati membri di attuare un meccanismo efficace volto a garantire l'utilizzo delle informazioni acquisite tramite la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli da 8 a 8 bis quinquies. L'articolo 16, paragrafo 2, è modificato al fine di assicurare che le informazioni trasmesse e scambiate ai sensi della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa possano essere utilizzate per fini diversi dall'imposizione diretta, in situazioni in cui vige un accordo a livello UE sull'uso di tali informazioni per attuare sanzioni in un contesto internazionale. Tali situazioni sarebbero in particolare quelle in cui sono state adottate decisioni a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di misure restrittive. Le informazioni scambiate a norma della direttiva 2011/16/UE possono infatti essere molto pertinenti per individuare la violazione o l'elusione di misure restrittive. D'altro canto, eventuali violazioni delle sanzioni saranno pertinenti a fini fiscali, poiché nella maggior parte dei casi l'elusione di misure restrittive equivale anche all'elusione fiscale in relazione a tali attività. Date le probabili sinergie e lo stretto legame tra i due settori, è pertanto opportuno autorizzare un ulteriore utilizzo dei dati.

Comunicazione

L'articolo 27, paragrafo 2, è sostituito da una disposizione che obbliga gli Stati membri a monitorare e a valutare, per la propria giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa nell'ambito della lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali, a norma della direttiva. Ai fini della valutazione della direttiva, gli Stati membri devono comunicare annualmente i risultati della loro valutazione alla Commissione. Tale modifica comporta l'eliminazione della valutazione biennale degli elementi distintivi dei meccanismi transfrontalieri di cui all'allegato IV.

·Comunicazione delle informazioni relative ai numeri di identificazione fiscale

Con l'aggiunta dell'articolo 27 quater è inserita una disposizione che richiede agli Stati membri di provvedere affinché il numero di identificazione fiscale delle persone fisiche o delle entità oggetto di comunicazione rilasciato dallo Stato membro di residenza sia incluso nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3. Il numero di identificazione fiscale deve essere fornito anche se non specificatamente richiesto da tali articoli.

·Riesame delle disposizioni della direttiva 2014/107/UE

La direttiva 2014/107/EU del Consiglio (DAC2) attua nell'UE lo standard comune di comunicazione dell'OCSE; la presente proposta tiene conto delle modifiche a tale standard concordate il 26 agosto 2022 nel corso del processo di riesame dello standard comune di comunicazione. Tali modifiche estendono l'ambito di applicazione del suddetto standard al fine di includere i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali. Sono state concordate modifiche aggiuntive al fine di migliorare ulteriormente le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e i risultati della comunicazione, con l'obiettivo di rendere più facilmente utilizzabili per le amministrazioni fiscali le informazioni dello standard comune di comunicazione e di limitare gli oneri a carico delle istituzioni finanziarie, ove possibile.

·Servizi di identificazione

I servizi di identificazione sono introdotti quale strumento semplificato e standardizzato per l'identificazione dei prestatori di servizi e dei contribuenti. In tal modo si consente agli Stati membri che lo desiderino di utilizzare tale formato per l'identificazione senza incidere in alcun modo sul flusso e sulla qualità delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri che non impiegano i servizi di identificazione.

·Utilizzo degli scambi di informazioni per altri fini

In linea generale, la direttiva prevede la possibilità di utilizzare le informazioni scambiate per fini diversi dall'imposizione diretta e indiretta a condizione che lo Stato membro di invio abbia indicato in un elenco lo scopo consentito per l'impiego di tali informazioni. La proposta non rende più necessario consultare lo Stato membro di invio nei casi in cui l'uso delle informazioni sia precisato in un elenco elaborato da tale Stato membro.

Essa inoltre chiarisce adeguatamente che le informazioni scambiate tra Stati membri potrebbero anche essere impiegate per la valutazione, la gestione e l'applicazione di dazi doganali e a fini di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

·Data di applicazione della direttiva

La direttiva relativa alla cooperazione amministrativa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. La direttiva prevede due eccezioni. Le disposizioni sui servizi di identificazione si applicano a decorrere dal gennaio 2025. Le disposizioni sulla verifica del numero di identificazione fiscale si applicano solamente a partire dal gennaio 2027.

 

2022/0413 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 22 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La frode, l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano una sfida importante per l'Unione e a livello mondiale. Lo scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro tali pratiche.

(2)Il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza politica di una tassazione equa e della lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, anche attraverso una maggiore cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

(3)Il 1º dicembre 2021 il Consiglio europeo ha approvato una relazione del Consiglio ECOFIN in cui si chiede alla Commissione europea di presentare nel 2022 una proposta legislativa contenente ulteriori revisioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio 24 per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti facoltosi 25 .

(4)La Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione che esamina il quadro giuridico e l'attuazione della direttiva. La relazione conclude che il quadro generale della direttiva 2011/16/UE è solido, ma che è necessario rafforzare alcune disposizioni per consentire di sfruttare appieno il potenziale dello scambio di informazioni e di misurare l'efficacia dello scambio automatico di informazioni. La relazione conclude inoltre che l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere ampliato al fine di includere categorie aggiuntive di attività e di reddito, come le cripto-attività.

(5)Il mercato delle cripto-attività ha acquisito importanza e aumentato la sua capitalizzazione in modo sostanziale e rapido negli ultimi 10 anni. Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

(6)Per tassare il reddito derivante dalle operazioni di cripto-attività gli Stati membri dispongono di norme e orientamenti, anche se diversi da uno Stato membro all'altro. Tuttavia la natura decentrata delle cripto-attività rende difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali.

(7)Il regolamento XXX sui mercati delle cripto-attività del Parlamento europeo e del Consiglio 26 (il regolamento XXX) ha esteso il perimetro normativo dell'Unione alle questioni relative alle cripto-attività che finora non erano state disciplinate dagli atti dell'Unione in materia di servizi finanziari nonché ai fornitori di servizi per tali cripto-attività ("fornitori di servizi per le cripto-attività"). Il regolamento XXX contempla le definizioni utilizzate ai fini della presente direttiva. La presente direttiva tiene inoltre conto dell'obbligo di autorizzazione per i fornitori di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento XXX al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per tali fornitori. L'intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una regolamentazione efficace.

(8)Il quadro dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) amplia la portata dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme in materia di AML/CFT ai fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento XXX. Inoltre il regolamento XXX 27 estende l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di fornire all'atto dei trasferimenti di fondi informazioni relative al pagatore e al beneficiario ai fornitori di servizi per le cripto-attività per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

(9)A livello internazionale il quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 28 (OCSE) mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale con riguardo alle cripto-attività e alla relativa comunicazione. Le norme dell'Unione dovrebbero tenere conto del quadro elaborato dall'OCSE per accrescere l'efficacia dello scambio di informazioni e ridurre gli oneri amministrativi.

(10)La direttiva 2011/16/UE del Consiglio 29 stabilisce l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare le informazioni sui conti finanziari alle amministrazioni fiscali, che sono poi tenute a scambiare tali informazioni con altri Stati membri interessati. Tuttavia le cripto-attività in gran parte non sono soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi di tale direttiva in quanto non costituiscono denaro detenuto in conti di deposito né in attività finanziarie. Inoltre nella maggior parte dei casi i fornitori di servizi per le cripto-attività e i gestori di cripto-attività non rientrano nell'attuale definizione di istituzioni finanziarie di cui alla direttiva 2011/16/UE.

(11)Per far fronte alle nuove sfide derivanti dal crescente ricorso a mezzi alternativi di pagamento e di investimento, che comportano nuovi rischi di evasione fiscale e non sono ancora disciplinati dalla direttiva 2011/16/UE, le norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni dovrebbero contemplare le cripto-attività e i loro utenti.

(12)Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la comunicazione dovrebbe essere efficace, semplice e chiaramente definita. È difficile individuare gli eventi imponibili che si verificano nel corso di investimenti in cripto-attività. I fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le necessarie informazioni sui loro utenti. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi per il settore, in modo che questo possa sviluppare pienamente il suo potenziale nell'Unione.

(13)Lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire loro le informazioni necessarie a consentire una corretta valutazione degli importi delle imposte sul reddito dovute. L'obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le operazioni transfrontaliere che quelle nazionali, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il rispetto del principio di non discriminazione.

(14)La direttiva si applica ai fornitori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento XXX e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, stablecoin e alcuni token non fungibili (NFT). Le cripto-attività utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto i fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento XXX, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token.

(15)Al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di analizzare le informazioni che ricevono e di utilizzarle conformemente alle disposizioni nazionali, ad esempio per verificare la corrispondenza delle informazioni e valutare attività e plusvalenze, è opportuno suddividere la comunicazione e lo scambio di informazioni in relazione a ciascuna cripto-attività per la quale l'utente ha effettuato operazioni.

(16)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sullo scambio automatico di informazioni tra autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai fornitori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compreso un formulario tipo per lo scambio di informazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

(17)I fornitori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento XXX possono esercitare la loro attività nell'Unione mediante passaporto dopo aver ricevuto l'autorizzazione in uno Stato membro. A tal fine l'ESMA tiene un registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati. Inoltre l'ESMA mantiene anche una lista nera dei gestori che esercitano servizi per le cripto-attività che necessitano di un'autorizzazione a norma del regolamento XXX.

(18)I gestori di cripto-attività che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che sono tenuti a comunicare informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell'Unione a norma della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a registrarsi e a effettuare le comunicazioni in un unico Stato membro ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione.

(19)Per promuovere la cooperazione amministrativa in questo settore con giurisdizioni non-UE, i gestori di cripto-attività situati in giurisdizioni non-UE che prestano servizi agli utenti di cripto-attività dell'Unione, come i fornitori di servizi NFT o gli operatori che forniscono servizi su iniziativa esclusiva, dovrebbero essere autorizzati a comunicare unicamente le informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell'Unione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE nella misura in cui le informazioni comunicate corrispondano alle informazioni previste dalla presente direttiva e vi sia un efficace scambio di informazioni tra la giurisdizione non-UE e uno Stato membro. I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento XXX potrebbero essere esentati dal comunicare tali informazioni negli Stati membri in cui sono titolari dell'autorizzazione se la comunicazione corrispondente avviene in una giurisdizione non-UE e nella misura in cui sussista un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti. La giurisdizione qualificata non-UE comunicherebbe a sua volta tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui sono residenti gli utenti di cripto-attività. Ove opportuno, tale meccanismo dovrebbe essere attivato per evitare che informazioni corrispondenti siano comunicate e trasmesse più di una volta.

(20)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare se le informazioni che devono essere scambiate in virtù di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nella presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Più specificamente, la Commissione dovrebbe determinare, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate in virtù di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nella presente direttiva. Dato che la conclusione di accordi con giurisdizioni non-UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta resta di competenza degli Stati membri, l'intervento della Commissione potrebbe essere attivato anche su richiesta di uno Stato membro. È necessario a tal fine che, su richiesta di uno Stato membro, la corrispondenza possa essere determinata anche prima della prevista conclusione di un siffatto accordo. Se lo scambio di tali informazioni si basa su un accordo multilaterale tra autorità competenti, la decisione sulla corrispondenza dovrebbe essere adottata in relazione all'intero quadro pertinente contemplato da tale accordo. Dovrebbe tuttavia continuare a essere possibile adottare la decisione sulla corrispondenza, se del caso, riguardante un accordo bilaterale tra autorità competenti.

(21)Nella misura in cui la norma internazionale sulla comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività, il quadro dell'OCSE per la comunicazione in materia di cripto-attività, costituisce una norma minima o equivalente, che stabilisce un campo di applicazione e un contenuto minimi per l'attuazione da parte delle giurisdizioni, la determinazione della corrispondenza tra la presente direttiva e il quadro dell'OCSE per la comunicazione in materia di cripto-attività da parte della Commissione, mediante un atto di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta a condizione che sia in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti tra le giurisdizioni non-UE e tutti gli Stati membri.

(22)Nonostante il G20 abbia approvato il quadro dell'OCSE per la comunicazione in materia di cripto-attività e ne abbia raccomandato l'attuazione, non è stato ancora deciso se esso sia considerato una norma minima o equivalente. In attesa di tale decisione, la proposta prevede due diversi approcci per la determinazione della corrispondenza.

(23)La presente direttiva non sostituisce gli obblighi più ampi derivanti dal regolamento XXX.

(24)Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente con riguardo al regolamento XXX, le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare con altre autorità o istituzioni nazionali competenti e condividere le informazioni pertinenti.

(25)L'esenzione dall'obbligo di registrazione e di comunicazione di cui alla presente direttiva, che dipende dalla determinazione di meccanismi corrispondenti di comunicazione e di scambio con riguardo alle giurisdizioni non-UE e agli Stati membri, dovrebbe essere considerata applicabile solo nel settore della fiscalità, in particolare ai fini della presente direttiva, e non dovrebbe essere concepita come base per il riconoscimento della corrispondenza in altri settori del diritto dell'Unione.

(26)È fondamentale rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda le informazioni da comunicare o da scambiare al fine di adattarsi ai nuovi sviluppi dei diversi mercati e, di conseguenza, contrastare efficacemente i comportamenti individuati a favore della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali. Tali disposizioni dovrebbero rispecchiare gli sviluppi osservati nel mercato interno e a livello internazionale intesi a realizzare una comunicazione e uno scambio di informazioni efficaci. Di conseguenza la direttiva comprende, tra l'altro, le ultime aggiunte allo standard comune di comunicazione dell'OCSE, l'integrazione delle disposizioni in materia di moneta elettronica e moneta digitale della banca centrale, un quadro chiaro e armonizzato per le misure di conformità e l'estensione dell'ambito di applicazione dei ruling transfrontalieri agli individui ad alto patrimonio netto.

(27)I prodotti di moneta elettronica, quali definiti dalla direttiva 2009/110/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , sono frequentemente utilizzati nell'Unione e il volume delle operazioni e il loro valore combinato aumentano costantemente. I prodotti di moneta elettronica, tuttavia, non sono esplicitamente contemplati dalla direttiva 2011/16/UE. Gli Stati membri adottano approcci diversi nei confronti della moneta elettronica. Ne consegue che i prodotti correlati non sono sempre coperti dalle attuali categorie di reddito e di capitale contemplate dalla direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno introdurre norme che garantiscano l'applicazione degli obblighi di comunicazione alla moneta elettronica e ai token di moneta elettronica a norma del regolamento XXX.

(28)Al fine di colmare le lacune che consentono l'evasione, l'elusione e la frode fiscali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiare informazioni relative al reddito derivante da dividendi su conti non di custodia. Il reddito da dividendi su conti non di custodia dovrebbe pertanto essere incluso nelle categorie di reddito soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

(29)Il numero di identificazione fiscale ("NIF") è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali. Esso accresce la capacità degli Stati membri di individuare i contribuenti pertinenti e di accertare correttamente le relative imposte. È quindi importante che gli Stati membri esigano che il NIF sia indicato nel contesto degli scambi relativi a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazioni paese per paese, meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e informazioni sui venditori sulle piattaforme digitali.

(30)In assenza di uno scambio sui ruling relativi a individui ad alto patrimonio netto le amministrazioni fiscali potrebbero non venire a conoscenza di tali ruling. Questa situazione rischia di creare opportunità per la frode, l'evasione e l'elusione fiscali. Pertanto lo scambio automatico sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe estendersi alle situazioni in cui un ruling preventivo transfrontaliero riguarda le questioni fiscali di individui ad alto patrimonio netto.

(31)Per fruire dei vantaggi dello scambio automatico obbligatorio sui ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto, tale scambio dovrebbe contemplare i ruling preventivi transfrontalieri emessi, modificati o rinnovati tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e che sono ancora validi al 1º gennaio 2026.

(32)Alcuni Stati membri dovrebbero introdurre servizi di identificazione come mezzo semplificato e standardizzato di identificazione dei prestatori di servizi e dei contribuenti. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale formato di identificazione dovrebbero essere autorizzati a farlo, purché ciò non pregiudichi il flusso e la qualità delle informazioni di altri Stati membri che non utilizzano tali servizi di identificazione.

(33)È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sebbene tale uso non sia stato finora precluso, sono emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Date le interconnessioni tra frode, evasione ed elusione fiscali e la lotta contro il riciclaggio di denaro e le sinergie in termini di applicazione, è opportuno chiarire che le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dei dazi doganali e ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

(34)La direttiva 2011/16/UE prevede la possibilità di utilizzare le informazioni scambiate per fini diversi dall'imposizione diretta e indiretta nella misura in cui lo Stato membro di invio di tali informazioni abbia indicato in un elenco apposito la finalità consentita per il loro utilizzo. Tuttavia la procedura per tale utilizzo è complessa in quanto lo Stato membro di invio deve essere consultato prima che lo Stato membro ricevente possa utilizzare le informazioni per altre finalità. L'eliminazione dell'obbligo di tale consultazione dovrebbe alleggerire l'onere amministrativo e consentire alle autorità fiscali di intervenire rapidamente, ove necessario. Non dovrebbe pertanto essere necessario consultare lo Stato membro di invio se l'utilizzo previsto delle informazioni figura in un elenco redatto in precedenza da tale Stato membro.

(35)Considerando la quantità e la natura delle informazioni raccolte e scambiate sulla base della direttiva 2011/16/UE modificata, esse possono essere utili in settori diversi dalla fiscalità. Anche se l'utilizzo di tali informazioni in altri settori dovrebbe, di norma, essere limitato ai settori approvati dallo Stato membro di invio conformemente alle disposizioni della presente direttiva, è necessario consentire un uso più ampio delle informazioni in situazioni che presentano caratteristiche particolari e gravi e in cui sia stato concordato a livello dell'Unione di intervenire. Tali situazioni sarebbero in particolare quelle in cui sono state adottate decisioni a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di misure restrittive. Le informazioni scambiate a norma della direttiva 2011/16/UE possono infatti essere molto pertinenti per individuare la violazione o l'elusione di misure restrittive. D'altro canto, eventuali violazioni delle sanzioni saranno pertinenti a fini fiscali, poiché nella maggior parte dei casi l'elusione di misure restrittive equivale anche all'elusione fiscale in relazione a tali attività. Date le probabili sinergie e lo stretto legame tra i due settori, è pertanto opportuno autorizzare un ulteriore utilizzo dei dati.

(36)Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre modifiche analoghe nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno istituire un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri e unicamente per finalità statistiche alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni comunicate invece di scambiarle per posta elettronica protetta. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale registro centrale dovrebbero essere adottate dalla Commissione.

(37)Al fine di garantire che gli Stati membri possano utilizzare un numero di identificazione fiscale corretto (NIF), la Commissione dovrebbe mettere a punto e fornire agli Stati membri uno strumento che consenta una verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF indicato dal contribuente o dalla persona tenuta alla comunicazione. Tale strumento informatico dovrebbe contribuire ad aumentare i tassi di corrispondenza per le amministrazioni fiscali e, in generale, a migliorare la qualità delle informazioni scambiate.

(38)Il periodo minimo di conservazione delle informazioni ottenute mediante lo scambio di informazioni tra Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE non dovrebbe essere più lungo del necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri non dovrebbero conservare le informazioni più a lungo di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

(39)Al fine di garantire il rispetto della direttiva 2011/16/UE, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di sanzioni e altre misure di conformità efficaci, proporzionate e dissuasive. Ciascuno Stato membro dovrebbe applicare tali norme conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e alle disposizioni della presente direttiva.

(40)Per garantire un livello adeguato di efficacia in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire livelli minimi di sanzioni in relazione a due comportamenti considerati gravi: la mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi e la trasmissione di informazioni contenenti dati incompleti, inesatti o falsi, che incidono in modo sostanziale sull'integrità e sull'affidabilità delle informazioni comunicate. Dati incompleti, inesatti o falsi incidono in modo sostanziale sull'integrità e sull'affidabilità delle informazioni comunicate quando rappresentano più del 25 % dei dati totali che il contribuente o l'entità tenuta alla comunicazione avrebbe dovuto comunicare correttamente in conformità delle informazioni richieste di cui all'allegato VI, sezione II, parte B. Tali importi minimi di sanzioni non dovrebbero impedire agli Stati membri di applicare sanzioni più severe per questi due tipi di infrazioni. Gli Stati membri sono comunque tenuti ad applicare sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per altri tipi di violazioni.

(41)Per tenere conto di eventuali variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi, la Commissione dovrebbe valutare le sanzioni previste dalla presente direttiva ogni cinque anni.

(42)Al fine di armonizzare i tempi tra la valutazione dell'applicazione della direttiva 2011/16/UE e la valutazione biennale della pertinenza degli elementi distintivi di cui all'allegato IV, i processi sono allineati e si svolgeranno ogni cinque anni dopo il 1º gennaio 2023.

(43)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(44)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa.

(45)Poiché l'obiettivo della direttiva 2011/16/UE, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

(1)l'articolo 3 è così modificato:

(a)il punto 9) è così modificato:

i)al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;";

ii)al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate previste al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.";

iii)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I o VI. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III. Nel contesto dell'articolo 8 bis quater e dell'allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato V. Nel contesto dell'articolo 8 bis quinquies e dell'allegato VI, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato VI.";

(b)sono aggiunti i punti seguenti:

"28. "individuo ad alto patrimonio netto": un individuo che detiene in totale un minimo di 1 000 000 EUR in patrimoni finanziari o investibili o attivi in gestione, ad esclusione della sua residenza privata principale. Ai fini della presente direttiva un individuo è considerato ad alto patrimonio netto quando detta soglia minima è mantenuta in qualsiasi momento durante l'anno civile per il quale ha luogo lo scambio;

29. "misure di conformità": qualsiasi misura non monetaria di cui uno Stato membro può avvalersi in caso di non conformità con gli obblighi di comunicazione;

30. "uso delle informazioni": la valutazione dei dati acquisiti attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

31. "redditi da dividendi su conti non di custodia": i redditi da dividendi che non sono versati o incassati su un conto di custodia;

32. "prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell'Unione in materia di scambio di informazioni e altre misure analoghe": i Contratti di assicurazione, diversi dai Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato soggetti a comunicazione ai sensi della direttiva 2014/107/UE, in cui i benefici derivanti dai contratti sono esigibili in caso di decesso di un contraente;

33. "Stato membro d'origine": lo Stato membro d'origine quale definito nel regolamento XXX;

34. "indirizzo di registro distribuito": l'indirizzo di registro distribuito quale definito nel regolamento XXX.";

(2)l'articolo 8 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

(a)redditi da lavoro dipendente;

(b)compensi per dirigenti;

(c)prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

(d)pensioni;

(e)proprietà e redditi immobiliari;

(f)canoni;

(g)redditi da dividendi su conti non di custodia.";

ii)è aggiunto il comma seguente:

"Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1º gennaio 2026 o in data successiva gli Stati membri includono il NIF dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle informazioni di cui al primo comma.";

(b)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri comunicano all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, informazioni su tutte le categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, primo comma, riguardanti i residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta aventi inizio il 1º gennaio 2026 o in data successiva.";

(c)il paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le entità e i conti che devono essere considerati, rispettivamente, Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nell'allegato I, sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), e parte C, punto 17, lettera g), e in particolare a che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.";

(3)l'articolo 8 bis è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero per un individuo ad alto patrimonio netto è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2023 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21.";

(b)il paragrafo 2 è così modificato:

i)il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1º gennaio 2017 e sui ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto emessi, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1º gennaio 2026.";

ii)è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri per gli individui ad alto patrimonio netto siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, tale comunicazione avviene a condizione che siano ancora validi al 1° gennaio 2026.";

(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui almeno una di tali persone fisiche sia un individuo ad alto patrimonio netto.";

(d)il paragrafo 6 è così modificato:

i)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) identificazione della persona, diversa da una persona fisica che non è un individuo ad alto patrimonio netto, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;";

ii)la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche che non sono individui ad alto patrimonio netto, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e";

(4)all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;";

(5)all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera m):

"m) se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del "Venditore" tramite un "Servizio di Identificazione" messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale del Venditore, il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui alle lettere da c) a g).";

(6)è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis quinquies
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato VI, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all'allegato VI, sezione V.

2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.

3. L'autorità competente di uno Stato membro comunica le seguenti informazioni in relazione a ciascun Utente di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione:

(a)il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;

(b)il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui al paragrafo 7 e il Codice Identificativo Mondiale del Soggetto Giuridico del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;

(c)per ciascuna Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale l'Utente di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:

(a)il nome completo della Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

(b)l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

(c)l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

(d)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

(e)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

(f)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;

(g)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere b) e d);

(h)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere c), e) ed f); e

(i)il valore equo di mercato aggregato nonché il numero di valore unitario dei Trasferimenti effettuati dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito quale definito nel regolamento XXX non notoriamente associati a un fornitore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

Ai fini delle lettere b) e c) del presente paragrafo, l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può applicare qualsiasi metodo di conversione al momento dell'operazione o delle operazioni per tradurre tali importi in un'unica Moneta Fiduciaria determinata dal Fornitore stesso.

Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Le informazioni trasmesse specificano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

4. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

5. La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i due mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2027.

6. Fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario comunicare le informazioni relative a un Utente di Cripto-attività se il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha ottenuto garanzie adeguate che un altro Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione soddisfa tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo in relazione a tale Utente di Cripto-attività.

7. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività possono scegliere di registrarsi presso l'autorità competente di un unico Stato membro in conformità alle norme di cui all'allegato VI, sezione V, parte F.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato la prova dell'adempimento delle sanzioni imposte a norma dell'articolo 25 bis e un'adeguata garanzia del suo impegno a rispettare gli obblighi di comunicazione all'interno dell'Unione, compresi gli eventuali obblighi di comunicazione non rispettati ancora in essere.

8. Il paragrafo 7 non si applica ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte B, punto 1.

9. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e tecniche necessarie per la registrazione e l'identificazione dei Gestori di Cripto-attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

10. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione istituisce un registro centrale in cui sono registrate le informazioni che devono essere notificate e comunicate conformemente all'allegato VI, sezione V, parte F, punto 2. Tale registro centrale è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si considera che la Commissione tratti i dati personali per conto dei titolari del trattamento ed essa rispetta i requisiti dei responsabili del trattamento di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento è disciplinato da un contratto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.

11. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della stessa, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo per quanto riguarda l'accordo fra un'autorità competente e una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione, concluso da uno Stato membro.

Nel determinare se le informazioni corrispondono ai sensi del primo comma alle Operazioni Oggetto di Comunicazione, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all'allegato VI, in particolare per quanto riguarda:

i)le definizioni di Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, Utente Oggetto di Comunicazione e Operazione Oggetto di Comunicazione;

ii)le procedure applicabili al fine di identificare gli Utenti Oggetto di Comunicazione;

iii)gli obblighi di comunicazione;

iv)le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nel regime stesso.

La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche per determinare se le informazioni non corrispondono più ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5.

12. Fatto salvo il paragrafo 11 del presente articolo, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell'attuazione di tale norma e dell'accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE sia in vigore un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI della presente direttiva non si applicano più a tali fini.";

(7)l'articolo 16 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere utilizzate per la valutazione, l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo.";

(b)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva, e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco, in conformità del diritto nazionale, di informazioni e documenti che possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. L'autorità competente che riceve le informazioni può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.

L'elenco, di cui al paragrafo 2, delle informazioni e dei documenti che possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 1 è reso pubblico dall'autorità competente di ciascuno Stato membro.

L'autorità competente che riceve le informazioni può anche utilizzarle senza l'autorizzazione di cui al primo comma per qualsiasi fine contemplato da un atto basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e condividerle a tal fine con l'autorità competente responsabile delle misure restrittive nello Stato membro interessato.

3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.";

(c)è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. L'autorità competente di ciascuno Stato membro attua un meccanismo efficace per garantire la valutazione dei dati acquisiti attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies nell'ambito di applicazione della presente direttiva.";

(8)all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione, agendo per conto delle autorità competenti degli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, nei seguenti casi:

a) per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1° gennaio 2017;

b) per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019;

c) per lo scambio automatico di informazioni sulle Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica a norma dell'articolo 8 bis quinquies anteriormente al 1° gennaio 2026.

Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.";

(9)l'articolo 21 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione, agendo per conto degli Stati membri, istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate in tale registro ai fini dell'adempimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 17, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 8. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2, 3 e 8, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. La Commissione, agendo per conto degli Stati membri, mette a punto e fornisce agli Stati membri uno strumento che consenta la verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF fornito da un'entità tenuta alla comunicazione o da un contribuente ai fini dello scambio automatico di informazioni.";

(10)all'articolo 22 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, lettera c).";

(11)all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli da 8 a 8 bis quinquies e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";

(12)l'articolo 25 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, che agiscono da soli o congiuntamente. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si considera che la Commissione tratti i dati personali per conto dei titolari del trattamento ed essa rispetta i requisiti dei responsabili del trattamento di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento è disciplinato da un contratto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.";

(b)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, intermediario, Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione o Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:

(a)informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e

(b)fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.";

(13)l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 bis
Sanzioni e altre misure di conformità

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti l'articolo 8, paragrafo 3 bis, e gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni e misure di conformità possano essere applicate alle persone giuridiche in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche che, a norma del diritto nazionale, sono responsabili dell'inosservanza in conformità del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dell'inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva da parte di qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo di tale persona giuridica e detenga una posizione preminente all'interno della persona giuridica. Una delle seguenti circostanze indica la posizione preminente all'interno della persona giuridica:

(a)il potere di rappresentare la persona giuridica;

(b)il potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica;

(c)il potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

3. In caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25 % delle informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate conformemente alle informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, lettera B, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere applicate comprendano almeno le seguenti sanzioni pecuniarie minime:

(a)in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8, paragrafo 3 bis, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR;

(b)in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis bis, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 500 000 EUR;

(c)in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis ter, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo dell'intermediario o del contribuente interessato è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR; la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 20 000 EUR quando l'intermediario o il contribuente interessato è una persona fisica;

(d)in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis quater, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR; la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 20 000 EUR quando il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione è una persona fisica;

(e)in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi all'articolo 8 bis quinquies, la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 50 000 EUR quando il fatturato annuo del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è inferiore a 6 milioni di EUR e a 150 000 EUR quando il fatturato è pari o superiore a 6 milioni di EUR; la sanzione pecuniaria minima non è inferiore a 20 000 EUR quando il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è una persona fisica.

La Commissione valuta l'adeguatezza degli importi di cui alla lettera d) del presente paragrafo nella relazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro applicano il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Le sanzioni pecuniarie minime di cui al paragrafo 3 sono irrogate fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare sanzioni o altre misure di conformità diverse da quelle definite nella presente direttiva per qualsiasi altra violazione delle disposizioni nazionali.

4. Gli Stati membri indicano se le sanzioni previste dalla legislazione nazionale sono applicate con riferimento a singoli casi di violazione o su base cumulativa. Le sanzioni minime di cui al paragrafo 3 sono applicate su base cumulativa.

5. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni per un'autocertificazione falsa di cui all'allegato I, sezione I, e all'allegato VI, sezione III, della presente direttiva.

6. Nell'imporre sanzioni e altre misure di conformità le autorità competenti cooperano strettamente, se del caso, tra loro e con altre autorità competenti interessate e, ove opportuno, coordinano le loro azioni nel trattamento di casi transfrontalieri.";

(14)all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri monitorano e valutano, in relazione alla loro giurisdizione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunicano alla Commissione i risultati della loro valutazione con frequenza annuale.";

(15)è inserito il seguente articolo 27 quater:

"Articolo 27 quater
Comunicazione del NIF

Per i periodi d'imposta che iniziano il 1º gennaio 2026 o in data successiva gli Stati membri provvedono affinché il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia incluso nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3. Il NIF è fornito anche quando non è specificamente richiesto da tali articoli.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate sia comunicato su base obbligatoria dall'entità segnalante anche se non richiesto dall'allegato I, dall'allegato III, dall'allegato V o dall'allegato VI.";

(16)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

(17)l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;

(18)è aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1º gennaio 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 5, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 10, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva (UE) 2022/XXX del Consiglio, del XX marzo 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

1.2.Settore/settori interessati 

Politica fiscale.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 33  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta mira a garantire un funzionamento equo ed efficiente del mercato interno aumentando la trasparenza fiscale complessiva nel settore delle cripto-attività, a vantaggio sia delle autorità fiscali che degli utenti e dei prestatori di servizi. L'iniziativa punta inoltre a salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri estendendo e chiarendo le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa. Le norme proposte dovrebbero in particolare migliorare la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscali. Dovrebbero inoltre contribuire a scoraggiare la non conformità.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

La proposta mira a migliorare le informazioni pertinenti a disposizione delle amministrazioni fiscali affinché possano svolgere i loro compiti in modo più efficace e a rafforzare in generale la conformità alle disposizioni della direttiva 2011/16/UE (di seguito "DAC");

l'iniziativa garantirà parità di condizioni all'interno dell'Unione poiché la DAC imporrà ai prestatori di servizi per le cripto-attività di trasmettere agli Stati membri le informazioni pertinenti relative alle operazioni in cripto-attività;

la proposta migliorerà l'effetto dissuasivo tramite gli obblighi di comunicazione, determinando così una riduzione del rischio di evasione fiscale. È stato provato che, se sono attuate misure di scambio automatico di informazioni, i contribuenti sono consapevoli della maggior probabilità di essere individuati per elusione ed evasione fiscali.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il miglioramento delle disposizioni esistenti dovrebbe avere un impatto positivo sull'efficiente applicazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa. Affrontare le attuali inefficienze in modo uniforme garantirà chiarezza e certezza del diritto.

L'obbligo di comunicazione riguardo ai redditi percepiti dagli utenti di cripto-attività mira innanzitutto a informare le autorità fiscali e a consentire loro di valutare le imposte dovute sulla base di informazioni corrette e complete. La presente proposta comprende obblighi di comunicazione e procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i prestatori di servizi per le cripto-attività che comporterebbero costi di conformità; tali costi saranno tuttavia compensati da una maggiore parità di condizioni sul mercato e dai benefici derivanti da una maggiore certezza del diritto per tutti i partecipanti al mercato. Non solo i prestatori di servizi per le cripto-attività offriranno i loro servizi su un mercato più stabile, ma anche gli utenti riterranno tale mercato più equo e sicuro.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivi specifici

Indicatori

Strumenti di misurazione

Migliorare la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera

Numero di controlli svolti in base ai dati raccolti dalle amministrazioni fiscali tramite l'iniziativa (solo tali dati o compresi tali dati)

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

Migliorare la riscossione del gettito fiscale degli Stati membri

Gettito fiscale supplementare garantito grazie all'iniziativa, misurato come aumento della base imponibile e/o aumento delle imposte accertate

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

Migliorare l'effetto dissuasivo tramite gli obblighi di comunicazione e il conseguente rischio di individuazione

Valutazione qualitativa del tasso di conformità degli utenti di cripto-attività

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Se hanno utenti residenti nell'UE a fini fiscali, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovranno trasmettere informazioni a fini fiscali. A tal fine dovranno essere registrati in un registro centrale. È concessa un'esenzione dalla registrazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento sui mercati delle cripto-attività (di seguito: "MICA"). Una volta che un prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce le informazioni richieste per la registrazione in uno Stato membro, le autorità fiscali trasmettono le informazioni riguardanti tale prestatore a un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dovranno scambiare le informazioni richieste dalla presente proposta con altri Stati membri tramite un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri. La Commissione avrà il compito di fornire agli Stati membri il registro centrale e rimarrà responsabile del trattamento dei dati con accesso limitato. In generale, la proposta utilizzerà le modalità pratiche attualmente impiegate conformemente alla DAC.

Riguardo alla tempistica per l'istituzione del registro centrale, come per la DAC3 e la DAC6, gli Stati membri e la Commissione avrebbero bisogno di tempo dopo l'adozione della proposta per mettere a punto i sistemi che consentano lo scambio di informazioni tra Stati membri.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Gli interventi degli Stati membri non offrono una soluzione efficiente ed efficace a problemi che per loro natura sono transnazionali. Un approccio dell'UE sembra preferibile per evitare un mosaico di obblighi di comunicazione attuati unilateralmente da alcuni o da tutti gli Stati membri. L'azione a livello dell'UE garantisce coerenza, riduce gli oneri amministrativi per le entità con obbligo di comunicazione e le autorità fiscali ed è più solida in relazione alle potenziali scappatoie dovute alla natura volatile delle attività in questione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La presente iniziativa darà attuazione a un nuovo quadro per lo scambio di informazioni sulle cripto-attività. Essa cerca inoltre di migliorare e rafforzare la DAC in generale. Partendo da esperienze analoghe precedenti, la presente iniziativa porterà maggiore trasparenza sul piano fiscale al mercato delle cripto-attività dell'UE in termini di un sistema fiscale più equo. Le autorità fiscali degli Stati membri avranno a disposizione un nuovo strumento per contrastare la frode e l'evasione fiscali e, in ultima analisi, per aumentare l'efficienza dei loro quadri di bilancio.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Come affermato nel piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (pubblicato il 15 luglio 2020), la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa che stabilisce le norme dell'Unione volte ad aumentare la trasparenza fiscale sul mercato delle cripto-attività. La proposta utilizzerà le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già istituiti o in fase di sviluppo nell'ambito della DAC.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione dell'iniziativa saranno finanziati dal bilancio dell'UE solo per quanto riguarda le componenti centrali del sistema di scambio automatico di informazioni. Per il resto, spetterà agli Stati membri attuare le misure previste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 34  

X Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La presente proposta si basa sul quadro e sui sistemi esistenti per lo scambio automatico di informazioni attraverso l'utilizzo di un registro centrale per i ruling preventivi transfrontalieri ("DAC3") e di meccanismi fiscali transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ("DAC6"), elaborati a norma dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE nel contesto di queste precedenti modifiche della DAC. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce formulari e formati elettronici tipo per lo scambio di informazioni attraverso misure di esecuzione. Per quanto concerne la rete CCN, che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile del suo sviluppo e della sua gestione e gli Stati membri si impegneranno a creare l'infrastruttura nazionale adeguata che permetterà lo scambio di informazioni attraverso la rete CCN.    

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione valuterà il funzionamento dell'intervento rispetto ai principali obiettivi strategici. Il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati in linea con gli altri elementi della cooperazione amministrativa.

Gli Stati membri presenteranno alla Commissione, su base annuale, dati per le informazioni di cui alla tabella precedente sugli indicatori di prestazione, che saranno utilizzati per monitorare la conformità alla proposta.

Gli Stati membri si impegnano a:

- presentare alla Commissione una valutazione annuale relativa all'efficacia dello

scambio automatico di informazioni previsto dalla direttiva di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e all'articolo 8 bis quinquies proposto;

- fornire un elenco di dati statistici, determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (misure di esecuzione), per la valutazione della presente direttiva;

- comunicare annualmente alla Commissione i risultati della loro valutazione relativa all'efficacia della cooperazione amministrativa. All'articolo 27 la Commissione si è impegnata a presentare una relazione sull'applicazione della direttiva su base quinquennale a partire dal 1º gennaio 2013. I

risultati della presente proposta (che modifica la DAC) saranno inclusi nella relazione al

Parlamento europeo e al Consiglio che sarà pubblicata entro il 1° gennaio 2028.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione dell'iniziativa dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri. Queste ultime saranno responsabili del finanziamento dei propri sistemi nazionali e degli adeguamenti necessari per gli scambi con il registro centrale da istituire ai fini della proposta.

La Commissione istituirà l'infrastruttura, compreso il registro centrale, che consentirà gli scambi tra le autorità fiscali degli Stati membri. Per la DAC sono stati istituiti sistemi informatici che saranno utilizzati per questa iniziativa. La Commissione finanzierà i sistemi necessari per consentire gli scambi, compreso il registro centrale, che saranno sottoposti ai principali elementi di controllo: per i contratti di appalto, per la verifica tecnica degli appalti, per la verifica ex ante degli impegni e per la verifica ex ante dei pagamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'intervento proposto si baserà su un sistema dichiarativo, che comporta il rischio di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. Gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere statistiche pertinenti alla Commissione su base annuale.

Al fine di affrontare il rischio di non conformità dei prestatori di servizi per le cripto-attività, la proposta comprende un nuovo quadro di conformità. Le autorità fiscali nazionali saranno incaricate di applicare le sanzioni e, più in generale, di garantire il rispetto della DAC8. Le sanzioni sono fissate a un livello sufficientemente elevato da fungere da deterrente. Inoltre le amministrazioni fiscali nazionali saranno in grado di effettuare audit per individuare e scoraggiare la non conformità.

Al fine di monitorare la corretta applicazione della proposta, la Commissione avrà accesso limitato al registro centrale in cui gli Stati membri scambieranno informazioni relative alle operazioni in cripto-attività degli utenti trasmesse a norma della proposta e statistiche.

Fiscalis sosterrà il sistema interno di controllo, ai sensi del regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, mettendo a disposizione fondi per:

- azioni congiunte (ad es. sotto forma di gruppi di progetto);

- lo sviluppo di specifiche tecniche, compreso lo schema XML.

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati.

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2027 – non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 36 nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito di tale regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Contributo

Numero: 03 04 01 00

Diss./Non diss. 37

di paesi EFTA 38

di paesi candidati 39

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1 – Mercato unico, innova-zione e agenda digitale

Migliorare il corretto funzionamento dei sistemi fiscali

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: TAXUD

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTALE

 Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 40  14.030100

Impegni

1a)

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

Pagamenti

2a)

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

2,160 

Linea di bilancio

Impegni

1b)

Pagamenti

2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 41  

Linea di bilancio

3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG TAXUD

Impegni

=1a+1b+3

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

2,160





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

DG: TAXUD

 Risorse umane

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

 Altre spese amministrative

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

TOTALE DG TAXUD

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,522

1,031

0,609

0,335

0,187

2,684

Pagamenti

0,122

0,561

1,029

0,515

0,287

2,514

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTALE

RISULTATI

Tipo 42

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 43

Specifiche

0,400

0,400

0,800

Sviluppo

0,450

0,350

0,100

0,900

Manutenzione

0,050

0,050

0,050

0,150

Supporto

0,020

0,060

0,060

0,060

0,200

Formazione

0,020

0,020

ITSM (Infrastruttura, ricevente, licenze ecc.),

0,020

0,060

0,060

0,060

0,060

0,260

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

0,400

0,870

0,450

0,270

0,170

0,170

2,330

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

Risorse umane

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

Altre spese amministrative

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Esclusa la RUBRICA 7 44  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 45

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 46

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli Stati membri; lavoro sui formulari, formati informatici e il registro centrale;

ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico.

Personale esterno

N/P

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 47

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 48

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Commissione europea, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, Un'Unione più ambiziosa, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1  
(2)    COM(2020) 312 final.
(3)    Documento 13350/20, FISC 226.
(4)    Documento 14651/21, FISC 227.
(5)    GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211.
(6)    https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/oecd-presents-new-transparency-framework-for-crypto-assets-to-g20.htm
(7)    http://www.g20.utoronto.ca/2022/G20%20Bali%20Leaders-%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf
(8)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
(9)    Relazione speciale n. 03/2021: Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione.
(10)    Parlamento europeo, 2021. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare, disponibile al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2021/09-16/0392/P9_TA(2021)0392_IT.pdf
(11)    Corte dei conti europea, 2021. Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione. Gli scambi di informazioni sono aumentati, ma alcune informazioni non vengono ancora comunicate. Pagine 34 e 35, tratto da: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03/SR_Exchange_tax_inform_IT.pdf
(12)    Direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(13)    Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).
(14)    Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).
(15)    Direttiva (UE) 2016/2258, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).
(16)    Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
(17)    Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).
(18)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(19)    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0193_IT.pdf
(20)    Ad esempio, l'inclusione di nuove categorie di reddito e di capitale, dei ruling per individui ad alto patrimonio netto, della moneta elettronica e delle cripto-attività, di disposizioni sull'uso delle informazioni scambiate ecc.
(21)    Redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari e royalties.
(22)    Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(23)    Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(24)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(25)    Documento 14651/21, FISC 227, relazione Ecofin al Consiglio europeo sulle questioni fiscali.
(26)    https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
(27)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 064 dell'11.3.2011, pag. 1).
(28)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(29)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(30)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(31)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(32)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(33)    Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(34)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(35)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(36)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(37)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(38)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(39)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(40)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(41)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(42)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(44)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(45)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(46)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 8.12.2022

COM(2022) 707 final

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

{SEC(2022) 438 final} - {SWD(2022) 400 final} - {SWD(2022) 401 final} - {SWD(2022) 402 final}


ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

1) la sezione I è così modificata:

(a)la parte A è così modificata:

"i)il paragrafo introduttivo e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"A. Fatte salve le parti da C a G, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmette all'autorità competente del proprio Stato membro

(1)le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:

(a)il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha fornito un'autocertificazione valida;

(b)nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida;

(c)se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

(2)il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";

ii)è aggiunto il punto 6 bis seguente:

"6 bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

(b)la parte C è così modificata:

"C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC).";

(c)è aggiunta la seguente parte F:

"Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione conformemente all'articolo 8 bis quinquies.";

(1)alla sezione VI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alla direttiva (UE) 2015/849, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";

(2)alla sezione VII, è inserito il seguente punto:

"A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";

(3)la sezione VIII è così modificata:

(a)alla parte A, i punti 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5.    Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

(a)accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

(b)detiene Moneta elettronica, Token di Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6.    Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

(a)che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

ii)gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi; o

b)il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituto finanziario" di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

7.    I termini "Attività Finanziaria" includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";

(b)nella parte A sono aggiunti i punti seguenti:

"9.    Per "Moneta Elettronica" si intende la moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini "Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10.    Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti nel regolamento XXX.

11.    Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie, la moneta di banca commerciale, i prodotti di moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale.

12.    Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

13.    Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite nel regolamento XXX.

14.    Per "Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica, dai Token di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

15.    Per "Operazione di Scambio" si intende:

(a)scambio tra Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica e Monete Fiduciarie;

(b)scambio tra una o più forme di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica.";

(c)nella parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"1.    Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

(a)un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda: 

i)un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o

ii)l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";

(d)nella parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

(a)un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

(b)un conto o un conto nozionale che rappresenta tutta la Moneta Elettronica o i Token di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

(c)un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";

(e)nella parte C, i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9.    Per "Conto Preesistente" si intende:

(a)un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della direttiva 2011/16/UE, a partire dal 1º gennaio 2024;

(b)qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:

i)il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii)l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

iii)relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

iv)l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.

10.    Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o in data successiva, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della direttiva 2011/16/UE, il 1° gennaio 2024 o successivamente.";

(f)al punto 17, lettera e), è aggiunto il punto seguente:

"v)la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";

(g)nella parte C, punto 17, è inserita la lettera e sexies) seguente:

" e sexies)    un Conto di Deposito che rappresenta tutta la Moneta Elettronica e tutti i Token di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento.";

(h)nella parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";

(i)nella parte E, è aggiunto il punto 7 seguente:

"7.    Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da uno Stato membro al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";

(4)nella sezione IX è aggiunto il paragrafo seguente:

"La documentazione di cui al punto 2 del presente paragrafo resta disponibile per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.";

(5)è aggiunta la seguente sezione XI:

"Sezione XI

Misure transitorie

A norma della sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e della parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 1º gennaio 2024 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.".

ALLEGATO II

L'allegato V è così modificato:

(1)nella sezione I, parte C, è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.";

(2)nella sezione II, parte B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga alla parte B, punti 1 e 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui alla parte B, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte B, punto 2, lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del Venditore. Nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore Oggetto di Comunicazione, saranno richiesti il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione.";

(3)nella sezione IV, parte F, punto 5, il testo del paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

"5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:".

ALLEGATO III

"ALLEGATO VI

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALTRE NORME PER I FORNITORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il presente allegato definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, gli obblighi di comunicazione e altre norme che devono essere applicate dai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 bis quinquies della presente direttiva.

Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nello stesso.

SEZIONE I

OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

A. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione IV, parte B, punto 3, è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro, se è:

1.un'Entità autorizzata ai sensi del regolamento XX;

2.un'Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in uno Stato membro;

3.un'Entità che a) è costituita od organizzata a norma del diritto di uno Stato membro e b) ha personalità giuridica in uno Stato membro o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di uno Stato membro dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'Entità;

4.un'Entità gestita da uno Stato membro; o

5.un'Entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in uno Stato membro e non è un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione Qualificato Non-UE; o

6.un'Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in una giurisdizione non-UE.

B. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro conformemente alla parte A per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione effettuate tramite una Succursale situata in uno Stato membro.

C. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punti 3, 4 o 5, se tali obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro.

D. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punti 4 o 5, se tali obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto Entità che a) è costituita o organizzata a norma della legislazione di tale Stato membro e b) ha personalità giuridica nell'altro Stato membro o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali dell'altro Stato membro per quanto riguarda il reddito dell'Entità.

E. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 5, se tali obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto gestito a partire da tale Stato membro.

F. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 6, se detti obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altra Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto gestito a partire da tale Giurisdizione Qualificata Non-UE.

G. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 5, se detti obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro.

H. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 6, se detti obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altra Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Giurisdizione Qualificata Non-UE.

I. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione che effettua tramite una Succursale in qualsiasi altro Stato membro, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta Succursale in tale Stato membro.

J. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punti 2, 3, 4, 5 o 6, se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest'ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di qualsiasi altro Stato membro in base a criteri sostanzialmente simili, rispettivamente, alla parte A, punti 2, 3, 4, 5 o 6.

K. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 1, se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest'ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti in conformità di una decisione corrispondente a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, comunica all'autorità competente dello Stato membro di autorizzazione, di residenza fiscale o di registrazione le informazioni di cui alla parte B della presente sezione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato dell'Operazione Oggetto di Comunicazione.

B. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione comunica le seguenti informazioni in relazione ai propri Utenti delle Cripto-attività che sono Utenti Oggetto di Comunicazione o che hanno Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:

1.il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;

2.il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale e il Codice Identificativo Mondiale del Soggetto Giuridico del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;

3.per ciascuna Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale sono state effettuate Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:

(a)il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

(b)l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

(c)l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

(d)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

(e)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

(f)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;

(g)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere b) e d);

(h)il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere c), e) ed f); e

(i)il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un fornitore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

Ai fini della parte B, punto 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Le informazioni trasmesse indicano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

C. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1º gennaio 2026.

D. In deroga alla parte C della presente sezione, un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 6, non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente alle Operazioni Qualificate Oggetto di Comunicazione contemplate da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni corrispondenti con uno Stato membro sugli Utenti Oggetto di Comunicazione ivi residenti.

SEZIONE III

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Un Utente di Cripto-attività è considerato un Utente Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli Utenti di Cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo Utente di Cripto-attività è un Utente Oggetto di Comunicazione.

1.Al momento in cui stabilisce la relazione con il Singolo Utente di Cripto-attività, o con i Singoli Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del Singolo Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela.

2.Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un Singolo Utente di Cripto-attività a seguito del quale il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Fornitore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità Utenti di Cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività sia un Utente Oggetto di Comunicazione o un'Entità, diversa da una Persona Esclusa o da un'Entità Attiva, con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.Determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione.

(a)Al momento di stabilire la relazione con l'Entità Utente di Cripto-attività, o con le Entità Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'Entità Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela. Se l'Entità Utente di Cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'Entità Utente di Cripto-attività.

(b)Se l'autocertificazione indica che l'Entità Utente di Cripto-attività è residente in uno Stato membro, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera l'Entità Utente di Cripto-attività come un Utente Oggetto di Comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Esclusa.

2.Determinare se l'Entità ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un'Entità Utente di Cripto-attività, diversa da una Persona Esclusa, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione determina se ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a meno che non determini che l'Entità Utente di Cripto-attività è un'Entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività.

(a)Determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sull'Entità Utente di Cripto-attività. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuto ad applicare le procedure di adeguata verifica della clientela conformi alla direttiva (UE) 2015/849, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione applica procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.

(b)Determinare se la Persona che Esercita il Controllo di un'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo è una Persona Oggetto di Comunicazione, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera come attendibile un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività o di tale Persona che Esercita il Controllo che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della Persona che Esercita il Controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela.

3.Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'Entità Utente di Cripto-attività o alle Persone che ne Esercitano il Controllo a seguito del quale il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Fornitore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni

1.Un'autocertificazione fornita da un Singolo Utente di Cripto-attività o da una Persona che Esercita il Controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal Singolo Utente di Cripto-attività o dalla Persona che Esercita il Controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al Singolo Utente di Cripto-attività o alla Persona che Esercita il Controllo:

(a)nome e cognome;

(b)indirizzo di residenza;

(c)Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;

(d)per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;

(e)data di nascita.

2.Un'autocertificazione fornita da un'Entità Utente di Cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'Entità Utente di Cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'Entità Utente di Cripto-attività:

(a)denominazione legale;

(b)indirizzo;

(c)Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;

(d)per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;

(e)nel caso di un'Entità Utente di Cripto-attività diversa da un'Entità Attiva o da una Persona Esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascun Utente Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela;

(f)se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'Entità Attiva o una Persona Esclusa.

3.In deroga alla parte C, punti 1 e 2, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a raccogliere le informazioni di cui alla parte C, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte C, punto 2, lettere da b) a f), se considera come affidabile un'autocertificazione dell'Utente di Cripto-attività ottenuta tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale dell'Utente di Cripto-attività, nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l'identità e la residenza fiscale di un Utente di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione.

D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1.Un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è anche un'Istituzione Finanziaria ai fini della presente direttiva può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'allegato I, sezioni IV e VI, della presente direttiva ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.

2.Un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione III, ma tali obblighi restano di competenza del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

SEZIONE IV

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Cripto-attività Oggetto di Comunicazione

1.Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite nel regolamento XXX.

2.Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

3.Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.

4.Per "Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica, dai Token di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Fornitore di Servizi delle Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

5.Per "Moneta Elettronica" si intende la moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini "Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

6.Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti nel regolamento XXX.

7.Per "Tecnologia di registro distribuito (DLT)" si intende la Tecnologia di Registro Distribuito o DLT quale definita nel regolamento XXX.

B. Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

1.Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività" si intende il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività quale definito nel regolamento XXX.

2.Per "Gestore di Cripto-attività" si intende una persona che fornisce Servizi di Cripto-attività diversa da un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività.

3.Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione" si intende qualsiasi Fornitore di Servizi per le Cripto-attività e qualsiasi Gestore di Cripto-attività che presta uno o più Servizi di Cripto-attività che consentono agli Utenti Oggetto di Comunicazione di condurre a termine un'Operazione di Scambio e non è un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione Qualificato Non-UE.

4.Per "Servizi per le Cripto-attività" si intendono i Servizi per le Cripto-attività quali definiti nel regolamento XXX, compresi staking e prestito.

C. Operazione Oggetto di Comunicazione

1.Per "Operazione Oggetto di Comunicazione" si intende qualsiasi:

(a)Operazione di Scambio; e

(b)Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.

2.Per "Operazione di Scambio" si intende qualsiasi:

(a)Scambio tra Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica e Monete Fiduciarie; e

(b)Scambio tra una o più Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica.

3.Per "Operazione Oggetto di Comunicazione Qualificata" si intendono tutte le Operazioni Oggetto di Comunicazione comprese nello scambio automatico a norma di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti.

4.Per "Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione" si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 EUR.

5.Per "Trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una Cripto-attività Soggetta all'Obbligo di Notifica da o verso l'indirizzo o il conto di Cripto-attività di un Utente di Cripto-attività, diverso da quello gestito dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per conto dello stesso Utente di Cripto-attività, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al momento dell'operazione, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non possa stabilire che l'operazione è un'Operazione di Scambio.

6.Per "Moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresa la Moneta Elettronica e i Token di Moneta Elettronica).

D. Utente Oggetto di Comunicazione

1.Per "Utente Oggetto di Comunicazione" si intende un Utente di Cripto-attività che è una Persona Oggetto di Comunicazione residente in uno Stato membro.

2.Per "Utente di Cripto-attività" si intende una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione. Una persona fisica o un'Entità, diversa da un'Istituzione Finanziaria o da un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, che agisce in qualità di Utente di Cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o Entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un Utente di Cripto-attività e tale altra persona fisica o Entità è considerata l'Utente di Cripto-attività. Quando un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione presta un servizio consistente nell'effettuare Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione come Utente di Cripto-attività in relazione alla suddetta Operazione, a condizione che il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.

3.Per "Singolo Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è una persona fisica.

4.Per "Singolo Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un Singolo Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.

5.Per "Entità Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è un'Entità.

6.Per "Entità Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un'Entità Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.

7.Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da una Persona Esclusa.

8.Per "Persona di uno Stato membro" in relazione a ciascuno Stato membro si intende un'Entità o una persona fisica che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

9.Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini "Persone che Esercitano il Controllo" sono interpretati in modo coerente con il termine "titolare effettivo" quale definito nella direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività.

10.Per "Entità Attiva" si intende un'Entità che soddisfa uno dei seguenti criteri:

(a)meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

(b)tutte le attività dell'Entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

(c)l'Entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

(d)l'Entità non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

(e)l'Entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; o

(f)l'Entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici o educativi; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'associazione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii)è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;

iii)non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv)le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e

v)le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'Entità o a una sua suddivisione politica.

E. Persona esclusa

1.Per "Persona Esclusa" si intende a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui alla lettera a); c) un'Entità Statale; d) un'Organizzazione Internazionale; e) una Banca Centrale; o f) un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b).

2.Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

3.Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

4.Per "Istituzione di Deposito" di intende qualsiasi Entità che:

(a)accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

(b)detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica, o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

5.Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

(a)che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

ii)gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi; o

(b)il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte E, punto 5), lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 11, lettere da b) a e).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituto finanziario" di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

6.Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

7.Per "Entità Statale" si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

(a)Una "parte integrante" di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

(b)Per "Entità Controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

i)l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii)gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e

iii)il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

(c)Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

8.Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) a) costituita principalmente da governi; b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente analogo con la giurisdizione competente; e c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

9.I termini "Attività Finanziaria" includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

10.Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

11. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

12.Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

13.Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

14.Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

(a)unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

(b)quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

(c)quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

(d)quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte E, punto 14, lettera b); o

(e)quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

F. Varie

1.Per "Procedure di adeguata verifica della clientela" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica la direttiva 2009/138/CE e la direttiva 2013/36/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, o obblighi analoghi cui è soggetto tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

2.Per "Entità" si intende una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

3.Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

4.Per "Succursale" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.

5.Per "Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti" si intende un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione II, parte B, del presente allegato quale confermato da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.

6.Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione Qualificato Non-UE" si intende un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per il quale tutte le Operazioni Oggetto di Comunicazione sono anche Operazioni Oggetto di Comunicazione Qualificate e che è residente a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata non-UE o, se tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non ha una residenza a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata Non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

(a)è costituito a norma delle leggi di una Giurisdizione Qualificata Non-UE; o

(b)ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in una Giurisdizione Qualificata Non-UE.

7.Per "Giurisdizione Qualificata Non-UE" si intende una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

8.Per "NIF" si intende un Numero di Identificazione Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un Numero di Identificazione Fiscale). Il NIF è qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorità competente per identificare un contribuente.

9.Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Utente di Cripto-attività.

SEZIONE V

EFFICACE ATTUAZIONE

A. Norme per l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione III

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione l'applicazione delle prescrizioni di raccolta e di verifica di cui alla sezione III in relazione agli Utenti di Cripto-attività.

2.Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impediscono all'Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni di Scambio.

B. Norme che impongono ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure in materia di adeguata verifica in materia fiscale e misure adeguate per acquisire tali dati.

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un'ingiunzione in tal senso nei confronti dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.

C. Procedure amministrative per verificare la conformità dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Gli Stati membri stabiliscono procedure amministrative intese a verificare la conformità dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III.

D. Procedure amministrative intese a monitorare i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in caso di comunicazione di informazioni incomplete o inesatte

Gli Stati membri stabiliscono le procedure intese a monitorare i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.

E. Procedura amministrativa per l'autorizzazione di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

Lo Stato membro d'origine che rilascia l'autorizzazione ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività a norma del regolamento XXX comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre, all'autorità competente un elenco di tutti i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati.

F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività

Un Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, del presente allegato si registra presso l'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7.

1.Prima dell'inizio di ciascun esercizio fiscale il Gestore di Cripto-attività comunica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:

a)nome;

b)indirizzo postale;

c)indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d)eventuale NIF rilasciato ai Gestori di Cripto-attività;

e)gli Stati membri in cui gli Utenti di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione III, parti A e B.

2.Il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 1.

3.Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Cripto-attività un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

4.Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica può cancellare dal registro centrale il Gestore di Cripto-attività nei seguenti casi:

(a)il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro di non avere più Utenti di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione nell'Unione;

(b)in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Cripto-attività abbia cessato le attività;

(c)il Gestore di Cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione IV, parte B, punto 2; lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.

5.Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, che abbia Utenti di Cripto-attività residenti nell'Unione e non si sia registrato a norma del presente paragrafo. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell'ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Cripto-attività possa operare all'interno dell'Unione.

6.Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di comunicazione di cui alla sezione II, parte B, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro di registrazione unica, lo Stato membro, fatto salvo l'articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Cripto-attività effettuata a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.".