COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.12.2022
COM(2022) 704 final
2022/0410(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA
{SEC(2022) 433 final} - {SWD(2022) 393 final} - {SWD(2022) 394 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta, unitamente a una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l'era digitale e a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, fa parte del pacchetto legislativo sull'"IVA nell'era digitale". Il contesto di tale iniziativa è illustrato in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.
La presente relazione descrive le modifiche del regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, necessarie per quanto riguarda gli obblighi di informazione relativamente a determinati regimi IVA.
Il pacchetto persegue tre obiettivi principali:
(1)modernizzare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA introducendo obblighi di dichiarazione digitale intesi a standardizzare le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere in formato elettronico alle autorità fiscali in merito a ciascuna operazione. Al tempo stesso, imporrà il ricorso alla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere;
(2)far fronte alle sfide poste dall'economia delle piattaforme aggiornando le norme in materia di IVA applicabili all'economia delle piattaforme al fine di risolvere la questione della parità di trattamento, chiarendo le norme relative al luogo delle cessioni o delle prestazioni applicabili a tali operazioni e potenziando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA quando facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri; e
(3)evitare la necessità di molteplici registrazioni IVA nell'UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni introducendo la registrazione unica ai fini dell'IVA. Si tratta di migliorare e ampliare i sistemi esistenti dello sportello unico/sportello unico per le importazioni e dell'inversione contabile al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.
Gli elementi del pacchetto richiedono misure di esecuzione, in particolare quelli relativi al regime dell'IVA applicabile all'economia delle piattaforme e alla registrazione unica ai fini dell'IVA. Tali misure assicureranno che gli elementi essenziali siano applicati in modo uniforme in tutti gli Stati membri, garantendo la certezza del diritto per le imprese e le amministrazioni fiscali.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sull'"IVA nell'era digitale". La coerenza dell'intero pacchetto è illustrata in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'iniziativa "IVA nell'era digitale" si affianca ad altre iniziative della Commissione in materia di economia digitale, quali il regolamento sui servizi digitali, la recente proposta di direttiva volta a migliorare le condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali e i lavori in corso relativi ai servizi di locazione temporanea. L'approccio generale adottato in tali iniziative è imporre alle piattaforme una maggiore trasparenza, anche fornendo informazioni pertinenti, in relazione ai loro utenti (ad esempio, i prestatori di servizi di locazione temporanea o i lavoratori delle piattaforme digitali) e di agevolare il rispetto dei requisiti normativi pertinenti da parte degli utenti del servizio che offrono.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 397 della direttiva IVA. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotti le misure necessarie per l'applicazione della direttiva.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sull'"IVA nell'era digitale". La sussidiarietà dell'intero pacchetto è illustrata in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.
La presente proposta vi si abbina in quanto prevede misure atte a garantire l'attuazione efficace della direttiva IVA.
•Proporzionalità
La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sull'"IVA nell'era digitale". La proporzionalità del pacchetto è illustrata in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.
La presente proposta vi si abbina in quanto prevede misure atte a garantire l'attuazione efficace della direttiva IVA.
•Scelta dell'atto giuridico
Per modificare il regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio è necessario un regolamento del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La relazione sulla proposta di modifica della direttiva IVA contiene una sintesi delle valutazioni ex post e del vaglio di adeguatezza della legislazione vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Informazioni esaurienti in merito alle consultazioni dei portatori di interessi figurano nella relazione della proposta di modifica della direttiva IVA.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è avvalsa dell'analisi svolta da Economisti Associati S.r.l. per lo studio "IVA nell'era digitale" (svoltosi da ottobre 2020 a gennaio 2022). La relazione finale è stata presentata il 1º aprile 2022 e lo studio è stato pubblicato sul sito web della Commissione.
Lo studio era finalizzato a:
(1)valutare la situazione attuale per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione digitale, il regime dell'IVA applicabile all'economia delle piattaforme, i casi che ancora comportano l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA in uno Stato membro in cui un operatore non è stabilito e lo sportello unico per le importazioni;
(2)valutare l'impatto di una serie di possibili iniziative politiche in tali settori.
•Valutazione d'impatto
La valutazione d'impatto della proposta è stata esaminata il 22 giugno 2022 dal comitato per il controllo normativo, il quale ha espresso parere positivo in merito alla proposta e ha formulato alcune raccomandazioni di cui si è tenuto conto. Il parere e le raccomandazioni del comitato figurano nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione per la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La scheda di sintesi è consultabile all'indirizzo seguente:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-LIVA-nellera-digitale_it
.
•Efficienza normativa e semplificazione
L'analisi dettagliata dell'efficienza normativa e della semplificazione è contenuta nella relazione sulla proposta di modifica della direttiva IVA.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza sul bilancio è presentata nella relazione sulla proposta di modifica della direttiva IVA.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Tali elementi sono presentati nella relazione sulla proposta di modifica della direttiva IVA.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Al fine di apportare un dato livello di certezza giuridica per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regime fornitore presunto è fornita una definizione del termine "facilita".
Ai fini del funzionamento efficace del regime fornitore presunto, nel caso di trasporto di passeggeri e locazione temporanea, è necessario chiarire come la piattaforma possa individuare i casi in cui il regime fornitore presunto è applicabile, vale a dire quando il fornitore/prestatore sottostante non indica alla piattaforma un numero di partita IVA.
È previsto inoltre che, qualora il fornitore/prestatore sottostante sia in possesso di un numero di identificazione IVA ma non addebiti l'IVA (ad esempio perché si avvale del regime speciale per le piccole imprese in uno Stato membro che assegna un numero di identificazione IVA per tali imprese), tale fornitore/prestatore non dovrebbe indicare nella piattaforma il numero di identificazione IVA.
È chiarito inoltre che la piattaforma non dovrebbe essere ritenuta responsabile se le informazioni comunicate dal fornitore/prestatore sottostante sono incomplete o errate e che può considerare il cliente destinatario della cessione o della prestazione sottostante come una persona che non è soggetto passivo qualora questi non indichi un numero di partita IVA.
Il pacchetto IVA per il commercio elettronico è divenuto applicabile il 1° luglio 2021. A partire da tale data, i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni all'interno dell'UE o di beni importati nell'UE possono scegliere di avvalersi del sistema dello sportello unico o del sistema dello sportello unico per le importazioni. In alternativa, possono ancora identificarsi ai fini dell'IVA nello Stato membro di arrivo dei beni o importare beni applicando le normali disposizioni in materia di importazione e versare l'IVA alla frontiera.
Dopo il primo anno di applicazione sono state individuate alcune questioni che necessitavano di ulteriori chiarimenti e che trovano riscontro nella proposta di modifica della direttiva IVA. Ulteriori dettagli al riguardo sono contenuti nella presente proposta.
Nel quadro di Eurofisc, gli esperti antifrode hanno indicato che incontrano gravi difficoltà nell'individuare il rischio di mancato versamento dell'IVA e nel controllare l'osservanza degli adempimenti da parte delle imprese in modo tempestivo. Tali difficoltà sono riconducibili all'assenza di dati granulari quando le informazioni sono conservate e trasmesse dalla piattaforma che agisce in qualità di fornitore presunto, poiché le informazioni trasmesse contengono dati aggregati su tutti i venditori sottostanti che utilizzano la piattaforma.
Inoltre, quando procedono alla riconciliazione delle informazioni sulla cessione o sulla prestazione e sul relativo pagamento in base ai dati disponibili nel CESOP (i dati sui pagamenti si riferiscono a singoli beneficiari = venditori), le autorità fiscali devono poter sapere chi sono i soggetti passivi destinatari effettivi del pagamento. Ciò risulta particolarmente difficile quando si applicano le norme relative al fornitore presunto.
Per entrambi i motivi esposti sopra è necessario che i dati identificativi del fornitore/prestatore sottostante siano trasmessi dalle piattaforme all'autorità fiscale dello Stato membro di identificazione.
Allo stesso tempo sarà istituito un nuovo regime di semplificazione nell'ambito dello sportello unico al fine di consentire la comunicazione dei trasferimenti di beni propri verso un altro Stato membro. Anche in questo caso le disposizioni dettagliate sono contenute nella presente proposta.
Infine, la proposta di modifica della direttiva IVA renderà obbligatorio per i mercati il ricorso allo sportello unico per le importazioni. Sono pertanto adeguate le norme vigenti, stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio, in relazione alle conseguenze in cui incorre un soggetto passivo che non sia più in possesso dei requisiti per avvalersi del regime.
Le modifiche dell'articolo 57 bis e le aggiunte nel medesimo articolo completano le definizioni che si applicano ai regimi a sportello unico vigenti (regime UE e regime non UE) includendo il nuovo regime di semplificazione per i trasferimenti di beni propri.
Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 57 quinquies inserisce la disposizione relativa all'identificazione ai fini dell'IVA per il regime speciale di trasferimento di beni propri e il momento a decorrere dal quale il soggetto passivo è autorizzato ad applicare il regime.
La modifica dell'articolo 57 sexies specifica il numero di partita IVA che lo Stato membro di identificazione utilizza per identificare il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri.
Le aggiunte nell'articolo 57 septies indicano le azioni che lo Stato membro di identificazione dovrebbe adottare in caso di esclusione del soggetto passivo dal regime di trasferimento di beni propri.
Le aggiunte nell'articolo 57 octies forniscono dettagli sugli obblighi di un soggetto passivo che intenda volontariamente cessare di avvalersi del regime. Per quanto riguarda il ricorso al regime di trasferimento di beni propri, tali norme sono le stesse per i regimi UE e per i regimi non UE. Tuttavia, nel caso di un fornitore presunto che si avvale del regime a sportello unico per le importazioni, l'articolo non prevede più la possibilità per tale fornitore presunto di cancellare volontariamente la registrazione, in quanto il ricorso allo sportello unico per le importazioni è reso obbligatorio per tali operatori.
Il nuovo paragrafo 2 bis dell'articolo 58 fornisce nuovi dettagli in merito alle condizioni di esclusione nel contesto del regime di trasferimento di beni propri.
Il nuovo articolo 58 bis bis specifica che i fornitori presunti non possono essere esclusi dal regime a sportello unico per le importazioni, in quanto per essi tale regime è obbligatorio.
Le aggiunte all'articolo 58 bis inseriscono riferimenti al nuovo regime speciale di trasferimento di beni propri ai fini delle pertinenti situazioni di cessazione delle attività imponibili.
Le aggiunte all'articolo 58 ter riguardano le conseguenze in cui incorre un utente dello sportello unico per le importazioni obbligatorio in caso di inosservanza persistente delle norme relative a tale regime.
Le aggiunte all'articolo 58 quater riguardano il nuovo regime speciale di trasferimento di beni propri affinché, in caso di esclusione da tale regime, un soggetto passivo adempia i propri obblighi in materia di IVA direttamente nei confronti dello Stato membro in cui i beni sono stati spediti o trasportati.
Le aggiunte all'articolo 59 e all'articolo 59 bis, paragrafo 2, definiscono norme specifiche relative alla dichiarazione IVA (frequenza e contenuto) per il regime di trasferimento di beni propri.
Le aggiunte all'articolo 60 bis relative ai solleciti elettronici, all'articolo 61 relative alle modifiche alle cifre della dichiarazione IVA e all'articolo 61 bis relative alla presentazione della dichiarazione IVA finale e del pagamento finale dell'IVA riguardano un riferimento allo Stato membro in cui i beni sono stati spediti o trasportati, che è necessario in quanto nell'ambito del regime di trasferimento di beni propri non vi sarà uno Stato membro di consumo, ma piuttosto uno Stato membro di arrivo dei beni.
Le aggiunte all'articolo 63 quater, paragrafo 3, rendono pertinente la dichiarazione dell'aliquota IVA e dell'importo dell'IVA, poiché ai sensi della nuova norma devono essere dichiarate anche le cessioni e le prestazioni esenti e ad aliquota zero. Gli altri dati supplementari che il fornitore presunto deve conservare in relazione ai regimi UE e non UE riguardano informazioni dettagliate sui fornitori/prestatori che utilizzano la sua piattaforma per la cessione di beni e la prestazione di servizi, le informazioni che devono conservare e le altre informazioni da conservare solo se disponibili. Sono infine introdotti obblighi di tenuta dei registri per i soggetti passivi che si avvalgono del regime di trasferimento di beni propri.
2022/0410 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Ai fini del corretto funzionamento del modello del fornitore presunto, per piattaforme, portali o analoghi mezzi intesi a facilitare la prestazione di servizi di locazione temporanea o trasporto di passeggeri, ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, è necessario precisare taluni elementi della misura.
(2)È necessario definire il termine "facilita", onde fornire ai soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali piattaforme, portali o analoghi mezzi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione temporanea o di trasporto di passeggeri, la certezza del diritto relativamente all'applicabilità della misura afferente al fornitore presunto a detti soggetti passivi. Alcuni fornitori, compresi quelli che forniscono catalogazione, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dalla misura in quanto non entrano in concorrenza diretta con i tradizionali settori non digitali.
(3)È necessario precisare con quali modalità i soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali piattaforme, portali o analoghi mezzi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione temporanea o di trasporto di passeggeri, possano identificare lo stato del fornitore sottostante del servizio. Se non è comunicato un numero di identificazione IVA, si ritiene che gli stessi soggetti passivi abbiano ricevuto e prestato il servizio. Il soggetto passivo che facilita la prestazione non è tenuto a effettuare una convalida approfondita del numero di identificazione IVA comunicato dal fornitore sottostante del servizio.
(4)Alcuni Stati membri assegnano un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non addebitano l'IVA sulle loro forniture, compresi i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale per le piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE. Affinché il soggetto passivo che facilita la prestazione possa identificare se il modello del fornitore presunto si applichi, è necessario stabilire che, in tali casi, il fornitore sottostante non debba comunicare detto numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali piattaforme, portali o analoghi mezzi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione temporanea o di trasporto di passeggeri.
(5)I soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali piattaforme, portali o analoghi mezzi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione temporanea o di trasporto di passeggeri, non dovrebbero essere considerati responsabili per il pagamento dell'IVA dovuta se agiscono in base alle informazioni comunicate dal fornitore sottostante, se detti soggetti passivi possono dimostrare che non potevano ragionevolmente aver saputo che le informazioni erano errate.
(6)I soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali piattaforme, portali o analoghi mezzi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione temporanea o di trasporto di passeggeri e che sono i fornitori presunti, dovrebbero essere in grado di identificare agevolmente lo stato del cliente, ossia il destinatario dei servizi sottostanti. Al fine di agevolare tale identificazione e ridurre gli oneri amministrativi per tali soggetti passivi, questi dovrebbero presumere che il cliente è un soggetto passivo nel caso in cui sia comunicato un numero di identificazione IVA e non sia un soggetto passivo in caso contrario.
(7)Sarà introdotto nella direttiva 2006/112/CE un nuovo regime di semplificazione globale (sportello unico) per i soggetti passivi che effettuano trasferimenti transfrontalieri di beni propri. Al fine di attuare tale regime specifico nel quadro di riferimento complessivo dei regimi speciali dell'IVA di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, è opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio contempli norme specifiche in materia di identificazione dell'IVA, condizioni per l'esclusione dal regime in questione, dichiarazioni IVA e obblighi di conservazione della documentazione.
(8)Poiché il nuovo regime di semplificazione a sportello unico sarà globale e interesserà i movimenti transfrontalieri di merci attualmente in regime di call-off stock, tali accordi devono essere soppressi dalla direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni di attuazione relative a tali specifici accordi non sono più necessarie e dovrebbero pertanto essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
(9)Il ricorso al regime speciale di sportello unico sarà obbligatorio per le interfacce elettroniche di facilitazione per le vendite a distanza di beni importati effettuate dal fornitore presunto, mediante modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE. Il carattere obbligatorio del regime incide sulle condizioni di identificazione ed esclusione per tali soggetti passivi. Tali condizioni dovrebbero quindi essere modificate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
(10)A norma dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, se facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a una persona che non è un soggetto passivo nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V della direttiva, il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Le informazioni sono tuttavia richieste solo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi agevolate dall'interfaccia elettronica e non sono richieste nei casi in cui si applica la regola del fornitore presunto. Al fine di sostenere la lotta contro la frode all'IVA, tali informazioni relative al fornitore sottostante dovrebbero altresì essere incluse nell'insieme obbligatorio di informazioni che i fornitori presunti, registrati per avvalersi dello sportello unico per i regimi speciali di semplificazione, sono tenuti a conservare. Tali dati aggiuntivi dovrebbero consentire un raffronto delle informazioni riportate dalle piattaforme con i dati relativi al pagamento sulle operazioni transfrontaliere che figurano nel sistema elettronico centrale di pagamento, conformemente a quanto stabilito al capo V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
(11)Gli elementi della direttiva 2006/112/CE che richiedono modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 sono recepiti nell'ordinamento degli Stati membri entro il 31 dicembre 2024. È pertanto necessario che le modifiche a detto regolamento siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.
(12)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
(1)al capo IV, sezione 2, sono inseriti i seguenti articoli da 9 ter a 9 sexies:
"Articolo 9 ter
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un destinatario e a un prestatore che offre la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una prestazione di tali servizi tramite detta interfaccia elettronica.
Tuttavia, non si ritiene che un soggetto passivo faciliti la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la prestazione;
(b)tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso il destinatario del pagamento effettuato;
(c)tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla prestazione di tali servizi.
2.
L'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
(a)il trattamento dei pagamenti in relazione alla prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri;
(b)la catalogazione o la pubblicità di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri;
(c)il reindirizzamento o il trasferimento di destinatari verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri, senza ulteriori interventi nella prestazione.
Articolo 9 quater
L'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE si applica se la persona che presta il servizio di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri non comunica al soggetto passivo che facilita il servizio, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali piattaforme, portali o analoghi mezzi, un numero di identificazione IVA valido.
Se la persona che presta il servizio sottostante dispone di un numero di identificazione IVA e rientra in una delle categorie di cui all'articolo 28 bis, lettere da c) a f), della direttiva 2006/112/CE, detto numero di identificazione IVA non è comunicato al soggetto passivo che facilita il servizio.
Articolo 9 quinquies
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, se, in base alle informazioni comunicate dalla persona che presta il servizio sottostante, un soggetto passivo non agisce in qualità di prestatore presunto, tale soggetto passivo non è considerato responsabile del pagamento dell'IVA dovuta, qualora risulti in seguito che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere ritenuto il prestatore, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)il soggetto passivo dipende esclusivamente dalle informazioni comunicate dal prestatore dei servizi;
(b)le informazioni comunicate sono errate;
(c)il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.
Articolo 9 sexies
Salvo il caso in cui disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e prestato i servizi a norma dell'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE considera la persona cui tali servizi sono stati prestati una persona che non è soggetto passivo se questi non comunica un numero di identificazione IVA.";
(2)all'articolo 54 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. La sezione 1A del capo X cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025.";
(3)al capo XI, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:
"SEZIONE 2
Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o taluni trasferimenti di beni propri
(Articoli da 358 a 369 quinvicies undecies della direttiva 2006/112/CE)";
(4)l'articolo 57 bis è così modificato:
(a)è inserito il seguente punto 3 bis):
"3 bis)
"regime di trasferimento di beni propri": il regime speciale per i trasferimenti di beni propri di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, della direttiva 2006/112/CE;";
(b)i punti 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) "regime speciale": il "regime non UE", il "regime UE", il "regime di importazione" o il "regime di trasferimento di beni propri", a seconda del contesto;";
5)
"soggetto passivo":
i)
un soggetto passivo di cui all'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE;
ii)
un soggetto passivo di cui all'articolo 369 ter di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime UE;
iii)
un soggetto passivo di cui all'articolo 369 quaterdecies di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;
iv)
un soggetto passivo di cui all'articolo 369 quinvicies ter di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di trasferimento di beni propri;";
(5)all'articolo 57 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3.
Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di trasferimento di beni propri, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo.
Tuttavia, se il primo trasferimento di beni rientrante nel regime di trasferimento di beni propri è effettuato anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale primo trasferimento, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detto primo trasferimento.";
(6)all'articolo 57 sexies è aggiunto il seguente comma:
"Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri mediante il numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.";
(7)l'articolo 57 septies è così modificato:
(a)al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, se si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e fornito a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, detto soggetto passivo indica come nuovo Stato membro di identificazione lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo o terzo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3.
Se un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 quinvicies bis, paragrafo 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.
Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.
Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.";
(8)all'articolo 57 octies sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
"3.
Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione e che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, può cessare di utilizzare detto regime solo se non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale tale soggetto intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.
4.
Un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri può cessare di utilizzare detto regime speciale a prescindere dal fatto che continui a trasferire beni che possono rientrare in detto regime speciale. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese civile che precede quello nel quale tale soggetto passivo intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese civile successivo. L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per i trasferimenti di beni propri sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali degli Stati membri a partire dai quali o verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.";
(9)l'articolo 58 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all'articolo 369 sexies o all'articolo 369 quinvicies sexies della direttiva 2006/112/CE, dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all'articolo 363 o all'articolo 369 novodecies, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.
Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.
Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.";
(b)e inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di trasferimento di beni propri prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un cambiamento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale cambiamento.";
(10)l'articolo 58 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 58 bis
Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi né trasferimenti di beni propri contemplati da detto regime, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili ai sensi dell'articolo 363, lettera b), dell'articolo 369 sexies, lettera b), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 3, o dell'articolo 369 quinvicies sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non preclude il ricorso a un regime speciale se il soggetto passivo riprende le attività disciplinate da uno dei regimi di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva.";
(11)è inserito il seguente articolo 58 bis bis:
"Articolo 58 bis bis
Ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, l'articolo 58 del presente regolamento, fatta eccezione per il paragrafo 3, lettera a), non si applica a un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, di detta direttiva.";
(12)l'articolo 58 ter è così modificato:
(a)Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, il primo comma non si applica a un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, di detta direttiva. Tuttavia, se è escluso da uno degli altri regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tali regimi, detto soggetto passivo rimane escluso dagli altri regimi speciali in tutti gli Stati membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso.
Se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo non è escluso da detto regime, bensì è escluso da tutti gli altri regimi speciali per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è risultato che abbia persistito nell'inosservanza degli obblighi previsti dal regime in questione.";
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell'inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), dell'articolo 369 sexies, lettera d), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera d) o dell'articolo 369 quinvicies sexies, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, nei casi seguenti:
(a)se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 60 bis del presente regolamento dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;
(b)se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 63 bis del presente regolamento dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito, salvo se l'importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;
(c)se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito emesso da tale Stato membro, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE.";
(13)l'articolo 58 quater è sostituito dal seguente:
"Articolo 58 quater
Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE, dal regime UE o dal regime di trasferimento di beni propri adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o dello Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi o a trasferimenti di beni propri, sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto.";
(14)l'articolo 59 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.";
(b)e inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Se, a norma dell'articolo 57 quinquies, paragrafo 3, secondo comma, il regime di trasferimento di beni si applica a decorrere dalla data del primo trasferimento, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il mese civile in cui ha avuto luogo il primo trasferimento.";
(c)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis.
Se è registrato agli effetti del regime di trasferimento di beni propri in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA allo Stato membro di identificazione in relazione ai trasferimenti effettuati e ai periodi contemplati da tale regime.";
(d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA e, se del caso, esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.";
(15)l'articolo 59 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 59 bis
Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo o non ha effettuato trasferimenti di beni propri nell'ambito del regime per i trasferimenti di beni propri e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni, tale soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono stati effettuati cessioni, prestazioni o trasferimenti (dichiarazione IVA pari a zero).";
(16)l'articolo 60 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 60 bis
Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.
I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato o dello Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati.
A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo o da uno Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.";
(17)l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
"Articolo 61
"1.
Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.
Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla data di presentazione a norma della direttiva 2006/112/CE, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.
2.
Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.
Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo o dello Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati in materia di accertamento e modifica.";
(18)l'articolo 61 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 61 bis
1.
Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, se tale soggetto passivo:
(a)cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;
(b)è escluso da uno dei regimi speciali;
(c)cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies.
Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o dello Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati.
2.
Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se tale intermediario:
(a)è radiato dal registro di identificazione;
(b)cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 septies, paragrafo 2.
Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o dello Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati.";
(19)l'articolo 63 quater è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è così modificato:
i)
le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
"f)l'aliquota IVA applicata, se del caso;
g)l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata, se del caso;";
ii)
le lettere k) ed l) sono sostituite dalle seguenti:
"k)per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo della prestazione dei servizi e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
l)elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;";
iii)
è aggiunta la seguente lettera m):
"m)per quanto riguarda le cessioni in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
i) il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale nazionale del fornitore;
ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;
(b)il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m)il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna;";
ii)
è aggiunta la seguente lettera n):
"n)per quanto riguarda le cessioni in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
i) il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale nazionale del fornitore;
ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.";
(c)e inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:
(a)per quanto riguarda lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati:
i) il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo in detto Stato membro, se del caso;
ii) l'indirizzo dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
(b)per quanto riguarda lo Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati:
i) il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo in detto Stato membro, se del caso;
ii) l'indirizzo verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati;
(c)la descrizione e la quantità dei beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro;
(d)la data del trasferimento dei beni di cui alla lettera c);
(e)la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
(f)eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
(g)in caso di emissione di autofattura, le informazioni ivi riportate;
(h)per quanto riguarda i trasferimenti in cui si ritiene che il soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore i cui trasferimenti di beni sono facilitati tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
i) il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale nazionale del fornitore;
ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore.";
(d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ogni cessione o trasferimento di beni o prestazione di servizi. Se a detto soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo o allo Stato membro verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati che il sollecito è stato inviato.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente