Bruxelles, 7.12.2022

COM(2022) 702 final

2022/0408(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 434 final} - {SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente iniziativa, annunciata nel settembre 2020, si inserisce nella priorità della Commissione di portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali, un progetto fondamentale per promuovere l'integrazione finanziaria ed economica nell'Unione europea 1 .

La mancanza di discipline armonizzate in materia di insolvenza è riconosciuta da tempo come uno dei principali ostacoli alla libera circolazione dei capitali nell'UE e a una maggiore integrazione dei mercati dei capitali dell'UE. Nel 2015 il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) hanno congiuntamente individuato nel diritto in materia di insolvenza un settore chiave per la realizzazione di una "vera" Unione dei mercati dei capitali 2 . Questa è anche l'opinione concorde di istituzioni internazionali come il Fondo monetario internazionale (FMI) e di numerosi gruppi di riflessione. Nel 2019 l'FMI ha individuato nelle prassi di insolvenza uno dei tre principali ostacoli a una maggiore integrazione dei mercati dei capitali in Europa, unitamente alla trasparenza e alla qualità normativa. La BCE ha più volte sottolineato la necessità di affrontare le principali carenze e divergenze tra i quadri in materia di insolvenza al di là del progetto di direttiva in materia di insolvenza, ristrutturazione e seconda opportunità, in quanto diritti in materia di insolvenza più efficienti e armonizzati (insieme ad altre misure) possono migliorare la certezza per gli investitori, ridurre i costi e agevolare gli investimenti transfrontalieri, rendendo nel contempo il capitale di rischio più attraente e accessibile alle imprese 3 .

Le norme in materia di insolvenza sono frammentate a livello nazionale. Di conseguenza producono risultati diversi da uno Stato membro all'altro e in particolare presentano diversi gradi di efficienza in termini di tempo necessario per liquidare un'impresa e di valore che può essere recuperato. In alcuni Stati membri ciò comporta lunghe procedure di insolvenza e un basso valore medio di recupero nei casi di liquidazione. Le differenze tra le discipline nazionali creano inoltre incertezza giuridica per quanto riguarda i risultati delle procedure di insolvenza e comportano costi di informazione e documentazione più elevati per i creditori transfrontalieri rispetto a quelli che operano solo a livello nazionale.

I risultati delle procedure di insolvenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; i tempi medi di recupero oscillano tra 0,6 e 7 anni e le spese giudiziarie tra 0 e più del 10 %. Al 2018 la media dei valori di recupero dei prestiti societari nell'UE era pari al 40 % dell'importo in essere al momento dell'inadempimento e al 34 % per le piccole e medie imprese (PMI) 4 . I bassi valori di recupero, le lunghe procedure di insolvenza e i costi elevati delle procedure non solo incidono sull'efficienza della liquidazione di un'impresa, ma costituiscono anche una considerazione primaria per gli investitori o i creditori al momento di determinare il livello del premio di rischio che prevedono di recuperare in un investimento. Quanto meno efficiente è la disciplina in materia di insolvenza, tanto maggiore sarà il premio applicato dagli investitori, a parità di tutte le altre condizioni. Un premio di rischio elevato aumenta il costo del capitale per l'impresa e, se il rischio è particolarmente elevato, dissuade gli investitori dal fornire credito. Ciò a sua volta limita la scelta dei finanziamenti a disposizione dell'impresa e più in generale la sua capacità di reperire finanziamenti a prezzi accessibili per espandere le proprie attività.

Il 10‑20 % dei 120 000-150 000 casi annuali di insolvenza nell'UE includeva una concessione transfrontaliera di crediti. La diversità delle discipline in materia di insolvenza nell'UE rappresenta un problema particolare per gli investitori transfrontalieri, che devono potenzialmente prendere in considerazione 27 discipline differenti nel valutare un'opportunità di investimento al di fuori del loro Stato membro d'origine. Le condizioni di concorrenza non sono uniformi, in quanto investimenti analoghi in Stati membri con discipline più efficienti sono considerati più attraenti rispetto a quelli in Stati membri con discipline meno efficienti, creando così un ostacolo significativo al flusso transfrontaliero di capitali e al funzionamento del mercato unico dei capitali nell'UE. È anche probabile che le imprese degli Stati membri con quadri più efficienti in materia di insolvenza abbiano accesso a finanziamenti più economici, il che le pone in una posizione di vantaggio competitivo rispetto alle imprese di altri Stati membri. Inoltre discipline divergenti tra gli Stati membri dissuadono gli investitori dal prendere in considerazione investimenti negli Stati membri di cui conoscono meno gli ordinamenti giuridici, in particolare se non dispongono delle risorse necessarie per valutare 27 diverse discipline in materia di insolvenza. Ciò riduce il potenziale complessivo di investimenti transfrontalieri nell'UE, limitando la profondità e l'ampiezza dei mercati dei capitali dell'UE e minando il successo generale del progetto relativo all'Unione dei mercati dei capitali.

La crisi energetica in corso e il limitato margine di bilancio per le sovvenzioni pubbliche potrebbero comportare un aumento delle chiusure di imprese in futuro. Un maggior numero di imprese potrebbe venire a trovarsi in condizioni in cui il livello di indebitamento risulti insostenibile. Inoltre i recenti sviluppi economici mostrano che l'economia dell'UE è ancora vulnerabile a notevoli difficoltà e shock economici. Norme più efficienti e meglio allineate in materia di insolvenza nell'UE aumenterebbero la capacità di assorbimento di tali shock qualora dovessero verificarsi. Inoltre contribuirebbero a limitare l'impatto negativo (e i costi per gli investitori) di operazioni di liquidazione disordinate. Nello scenario di base, i casi di insolvenza continueranno a mettere alla prova la capacità dei sistemi giudiziari, ma non saranno attuate soluzioni per affrontare i problemi delle procedure lunghe e inefficienti, dei valori di recupero più bassi e, in ultima analisi, della minore concessione di crediti e dell'adeguamento strutturale nell'economia.

A causa dell'assenza di discipline maggiormente convergenti in materia di insolvenza, il livello degli investimenti transfrontalieri e delle relazioni commerciali transfrontaliere non raggiungerà il suo potenziale.

Per ridurre in modo sostanziale la frammentazione di tali discipline, è necessaria un'azione a livello dell'UE che sostenga la convergenza di elementi mirati delle norme degli Stati membri in materia di insolvenza e crei norme comuni in tutti gli Stati membri, facilitando in tal modo gli investimenti transfrontalieri.

Le misure a livello dell'UE garantirebbero condizioni di parità ed eviterebbero distorsioni delle decisioni sugli investimenti transfrontalieri causate dalle differenze tra le discipline e dalla mancanza di informazioni sulla loro concezione. Ciò contribuirebbe ad agevolare gli investimenti transfrontalieri e la concorrenza, tutelando nel contempo il corretto funzionamento del mercato unico. Poiché le divergenze nelle discipline in materia di insolvenza costituiscono un ostacolo fondamentale per gli investimenti transfrontalieri, affrontare tale ostacolo è fondamentale per realizzare un mercato unico dei capitali nell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con altre disposizioni legislative dell'UE nel settore normativo interessato, in particolare la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 e il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , in quanto si occupa di problemi che le altre normative esistenti non affrontano. L'azione dell'UE va dunque a colmare un vero e proprio vuoto legislativo.

La direttiva (UE) 2019/1023 è uno strumento di armonizzazione mirata, incentrato su due tipi specifici di procedura: procedure di pre-insolvenza; e procedure di esdebitazione per gli imprenditori falliti. Entrambe le procedure erano nuove e fino a quel momento assenti dai quadri nazionali in materia di insolvenza della maggior parte degli Stati membri.
Le procedure di ristrutturazione preventiva (titolo II della direttiva (UE) 2019/1023) sono regimi disponibili per i debitori in difficoltà finanziarie prima che diventino insolventi, ossia quando esiste solo una probabilità di insolvenza. Esse si basano sul fatto che vi sono molte più probabilità di salvare le imprese in difficoltà quando gli strumenti per la ristrutturazione dei loro debiti sono accessibili in una fase molto precoce, prima che diventino definitivamente insolventi. Le norme minime di armonizzazione della direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva si applicano solo alle imprese che non sono ancora insolventi e perseguono l'obiettivo di evitare le procedure di insolvenza per le imprese di cui è ancora possibile ripristinare la sostenibilità economica. Esse non si occupano della situazione in cui un'impresa diventa insolvente e deve essere sottoposta a una procedura di insolvenza. Analogamente, le norme minime sulla seconda opportunità per gli imprenditori falliti (titolo III della direttiva (UE) 2019/1023) non affrontano le modalità di svolgimento delle procedure di insolvenza. Esse riguardano invece l'esdebitazione degli imprenditori insolventi a seguito dell'insolvenza e potrebbero essere descritte come una regolamentazione degli effetti post-insolvenza che tuttavia non armonizza il diritto in materia di insolvenza stesso.

Il regolamento (UE) 2015/848 è stato adottato sulla base giuridica della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (articolo 81 TFUE) 7 . Tale regolamento ha introdotto norme uniformi sulla competenza giurisdizionale internazionale e sulla legge applicabile che, per i casi di insolvenza transfrontaliera, determinavano in quale Stato membro deve essere aperta la procedura di insolvenza e quale legge deve essere applicata. Parallelamente, ha previsto norme uniformi che garantivano il riconoscimento e, se necessario, l'esecuzione nel territorio di tutti gli Stati membri delle decisioni adottate dagli organi giurisdizionali competenti in tali casi. Il regolamento (UE) 2015/848 non ha alcun impatto sul contenuto del diritto nazionale in materia di insolvenza. Esso determina la legge applicabile, ma non prescrive caratteristiche o norme minime per tale legge. Pertanto non affronta le divergenze tra i diritti in materia di insolvenza degli Stati membri (né i problemi e i costi che ne derivano). 

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è pienamente coerente con la priorità della Commissione di portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali e, in particolare, con l'azione 11 del pertinente piano d'azione e con la successiva comunicazione della Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali. Il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 8 annunciava che la Commissione avrebbe adottato un'iniziativa legislativa o non legislativa per conseguire un'armonizzazione minima o una maggiore convergenza in settori mirati del diritto in materia di insolvenza applicabile a soggetti non bancari, al fine di rendere gli esiti delle procedure di insolvenza più prevedibili. Il 15 settembre 2021, nella lettera di intenti 9 indirizzata al Parlamento e alla presidenza del Consiglio, la presidente Von der Leyen ha annunciato un'iniziativa sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto sostanziale in materia di procedimenti concorsuali, che è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 10 . La comunicazione della Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali, pubblicata nel novembre 2021, ha annunciato un'imminente direttiva, eventualmente integrata da una raccomandazione della Commissione, nel settore dell'insolvenza delle imprese 11 .

La proposta è inoltre pienamente coerente con le raccomandazioni mirate specifiche per paese nel contesto del semestre europeo volte a migliorare l'efficienza e la rapidità delle discipline nazionali in materia di insolvenza, che hanno portato a riforme in tale settore in alcuni Stati membri. 

La proposta è altresì coerente con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio 12 , in quanto non interferisce con il principio secondo cui i lavoratori non mantengono i loro diritti quando il trasferimento è effettuato nell'ambito di una procedura di insolvenza. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE stabilisce in particolare che, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di proprietà di un'impresa non si applicano nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un'autorità pubblica competente. La proposta è pienamente coerente con questa disposizione per quanto riguarda la regolamentazione della "procedura di pre-pack" 13 . In linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Heiploeg 14 , la presente proposta chiarisce in particolare che la fase di liquidazione della procedura di pre-pack deve essere considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un'autorità pubblica competente ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE.

La proposta è inoltre coerente con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , che mira a limitare l'accumulo di responsabilità ambientali e a garantire il rispetto del principio "chi inquina paga". Detta direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della direttiva stessa. Tali meccanismi mirano a garantire che i crediti siano recuperati anche in caso di insolvenza del debitore. La proposta non interferisce con le misure previste dalla richiamata direttiva. Al contrario, un quadro più efficiente in materia di insolvenza favorirebbe un recupero complessivo più rapido ed efficace del valore dei beni e faciliterebbe quindi il indennizzo dei crediti ambientali nei confronti di un'impresa insolvente anche senza ricorrere a strumenti di garanzia finanziaria, in modo pienamente coerente con gli obiettivi della direttiva 2004/35/CE.

Infine la presente proposta aiuterà un maggior numero di imprenditori a beneficiare dell'esdebitazione, in quanto le procedure di insolvenza nei confronti delle microimprese saranno avviate più facilmente e condotte in modo più efficiente. Ciò è in linea con l'obiettivo del pacchetto di aiuti per le PMI annunciato dalla presidente Von der Leyen nel settembre 2022 nel suo discorso sullo stato dell'Unione. 

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta è basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

I diritti in materia di insolvenza assicurano la liquidazione ordinata di imprese in difficoltà finanziarie ed economiche. Essi sono considerati uno dei fattori chiave per determinare il costo degli investimenti finanziari, in quanto consentono di stabilire il valore finale di recupero degli investimenti in imprese insolventi.

Notevoli differenze nell'efficienza delle procedure di insolvenza nazionali creano ostacoli alla libera circolazione dei capitali e al buon funzionamento del mercato interno, in quanto riducono l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri a causa della limitata prevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza delle imprese nei diversi Stati membri e del conseguente aumento dei costi di ricerca delle informazioni per gli investitori transfrontalieri. Inoltre tali differenze determinano notevoli divergenze nel valore di recupero degli investimenti in imprese insolventi in tutta l'UE. Le condizioni di concorrenza non sono pertanto uniformi nell'Unione, in quanto investimenti analoghi in Stati membri con un diritto in materia di insolvenza più efficiente sono considerati più attraenti rispetto a quelli in Stati membri con un diritto in materia di insolvenza meno efficiente. Le imprese degli Stati membri con un diritto in materia di insolvenza più efficiente possono beneficiare di un costo del capitale inferiore rispetto a quelle di altri Stati membri e quindi, in generale, di un accesso più agevole al capitale.

L'obiettivo della proposta è ridurre le differenze tra i diritti nazionali in materia di insolvenza e affrontare quindi la questione della maggiore inefficienza dei diritti in materia di insolvenza in alcuni Stati membri, aumentando la prevedibilità delle procedure di insolvenza in generale e riducendo gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali. Armonizzando aspetti mirati dei diritti in materia di insolvenza, la proposta intende in particolare ridurre i costi di informazione e documentazione per gli investitori transfrontalieri. Diritti in materia di insolvenza più uniformi dovrebbero pertanto ampliare la scelta dei finanziamenti a disposizione delle imprese in tutta l'Unione.

La presente proposta non si basa sull'articolo 81 TFUE, in quanto non tratta esclusivamente situazioni con implicazioni transfrontaliere. Sebbene il suo obiettivo principale sia eliminare in particolare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, la proposta mira al ravvicinamento delle disposizioni nazionali che si applicherebbero invariabilmente sia alle imprese che agli imprenditori che operano in uno e più Stati membri. La proposta riguarderebbe quindi anche situazioni che non presentano alcuna dimensione transfrontaliera e il ricorso all'articolo 81 come base giuridica non sarebbe giustificato.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le problematiche derivanti dalla grande diversità delle discipline nazionali in materia di insolvenza ostacolano la realizzazione di un mercato unico nell'UE più in generale e la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali in particolare, e giustificano pertanto un quadro normativo dell'UE più unificato in materia di insolvenza. Tuttavia, a causa delle differenze tra i punti di partenza, le tradizioni giuridiche e le preferenze di ordine politico degli Stati membri, è improbabile che le riforme a livello nazionale in questo settore portino a una piena convergenza dei sistemi di insolvenza e ne migliorino quindi l'efficienza complessiva.

L'armonizzazione dei diritti nazionali in materia di insolvenza può portare a un funzionamento più omogeneo dei mercati dei capitali dell'UE, riducendo la frammentazione del mercato e garantendo un migliore accesso al finanziamento delle imprese. L'azione a livello dell'UE è in una posizione migliore per ridurre in modo sostanziale la frammentazione delle discipline nazionali in materia di insolvenza e garantire la convergenza di elementi mirati delle norme degli Stati membri in questo settore, in misura tale da facilitare gli investimenti transfrontalieri in tutti gli Stati membri. Un'azione a livello dell'UE garantirebbe inoltre condizioni di parità e ridurrebbe il rischio di distorsioni nelle decisioni sugli investimenti transfrontalieri causate dalle effettive differenze nelle discipline in materia di insolvenza e dalla mancanza di informazioni al riguardo.

Proporzionalità

L'obiettivo della presente proposta è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza delle imprese. Per conseguire tale obiettivo, la presente proposta stabilisce solo prescrizioni minime di armonizzazione e solo in settori mirati del diritto sostanziale in materia di insolvenza che possono avere l'impatto più significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure.

La presente proposta lascia agli Stati membri sufficiente flessibilità per adottare misure nei settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione e per stabilire misure supplementari nei settori armonizzati, a condizione che tali misure siano in linea con l'obiettivo della proposta stessa. Pertanto, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 114 TFUE consente l'adozione degli atti sotto forma di regolamento o di direttiva. L'integrazione del mercato interno dell'UE nel settore del diritto in materia di insolvenza può essere conseguita al meglio realizzando un ravvicinamento delle legislazioni mediante una direttiva di armonizzazione, in quanto una direttiva rispetta le diverse culture giuridiche e i diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardo al diritto in materia di insolvenza e offre sufficiente flessibilità nel processo di recepimento per attuare norme minime comuni in modo compatibile con tali diversi ordinamenti.

Una raccomandazione non sarebbe in grado di realizzare il ravvicinamento auspicato in questo settore di intervento in cui sono state individuate ampie differenze tra le legislazioni vincolanti degli Stati membri. Al tempo stesso, un ravvicinamento mediante un regolamento non lascerebbe agli Stati membri sufficiente flessibilità per adattarsi alle condizioni locali e mantenere la coerenza delle norme procedurali in materia di insolvenza con il più ampio ordinamento giuridico nazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i portatori di interessi durante l'intero processo di formulazione della presente proposta. Tra le altre iniziative, la Commissione in particolare:

i)  ha condotto un'apposita consultazione pubblica aperta (dal 18 dicembre 2020 al 16 aprile 2021);

ii) ha consultato il pubblico in merito a una valutazione d'impatto iniziale (dall'11 novembre 2020 al 9 dicembre 2020);

iii) ha tenuto riunioni specifiche con gli esperti degli Stati membri il 22 marzo 2022 e il [25] ottobre 2022;

iv) ha tenuto una riunione specifica con i portatori di interessi l'8 marzo 2022.

In risposta alla consultazione pubblica online sono stati presentati 129 contributi provenienti da 17 Stati membri e dal Regno Unito. Un terzo delle risposte è stato fornito per conto di professionisti del settore e professionisti interessati al settore dell'insolvenza (questa categoria comprende sia gli amministratori delle procedure di insolvenza che gli avvocati). Circa il 20 % delle risposte è stato presentato da portatori di interessi del settore finanziario, circa il 12 % da portatori di interessi del settore imprenditoriale e commerciale, il 7 % da organizzazioni di interesse sociale ed economico e il 5,5 % da membri della magistratura (giudici). Sono inoltre pervenute 10 risposte (7,75 %) da parte delle autorità pubbliche di otto Stati membri, di cui sette a livello dell'amministrazione centrale.

I portatori di interessi hanno indicato che le differenze tra i quadri normativi in materia di insolvenza degli Stati membri creano gravi problemi per il mercato interno e scoraggiano gli investimenti e i prestiti transfrontalieri. Secondo i portatori di interessi, tali differenze incidono sul funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda: 1) le azioni revocatorie; 2) il rintracciamento e il recupero dei beni appartenenti alla massa fallimentare; 3) gli obblighi e la responsabilità degli amministratori in caso di imminente insolvenza; e 4) le condizioni che determinano l'apertura delle procedure di insolvenza.
Di conseguenza la stragrande maggioranza dei portatori di interessi si è espressa a favore di un'azione dell'UE volta a migliorare la convergenza in questo settore di intervento, che sia sotto forma di legislazione mirata (37,21 %), come raccomandazione (23,26 %) o come combinazione di entrambe (27,13 %).

La Commissione ha inoltre organizzato una riunione specifica con un gruppo di portatori di interessi selezionati. Tra gli invitati figuravano rappresentanti del settore finanziario e del settore imprenditoriale e commerciale, rappresentanti dei lavoratori, dei consumatori, dei professionisti del settore e dei professionisti delle procedure di insolvenza, nonché esponenti del mondo accademico e membri di gruppi di riflessione. Nel corso della riunione i portatori di interessi hanno contribuito in modo proattivo comunicando le difficoltà pratiche derivanti dalla frammentazione dei quadri nazionali in materia di insolvenza e dai loro diversi livelli di prestazione. Hanno inoltre espresso il loro sostegno a una maggiore convergenza nel panorama giuridico delle procedure di insolvenza nell'UE.

La preparazione dell'iniziativa è stata sostenuta dal gruppo di esperti in materia di ristrutturazione e diritto fallimentare. Tale gruppo di esperti è stato originariamente istituito dalla Commissione per elaborare la proposta che ha portato alla direttiva (UE) 2019/1023.
Il gruppo è stato poi ampliato con 10 esperti individuali nominati come rappresentanti di un interesse comune in un determinato settore di intervento (i gruppi di interesse rappresentati erano creditori finanziari, creditori commerciali, creditori consumatori, creditori lavoratori, debitori insolventi o sovraindebitati).

Nell'ambito del lavoro di elaborazione della proposta, la Commissione ha richiesto due studi esterni riguardanti settori specifici dell'insolvenza. Entrambi gli studi sono stati commissionati a un consorzio costituito da Tipik e Spark Legal Network. Il primo studio, che valuta le pratiche abusive di scelta opportunistica del foro (forum shopping) nelle procedure di insolvenza dopo le modifiche del 2015 al regolamento (UE) 2015/848, esamina anche la questione della misura in cui le differenze tra i quadri nazionali in materia di insolvenza fungano da incentivo per l'abuso del forum shopping da parte dei portatori di interessi.
Il secondo studio analizza il tema del rintracciamento e del recupero dei beni nelle procedure di insolvenza. Entrambi gli studi comprendono un'analisi empirica, per la quale la raccolta dei dati da parte del contraente ha comportato sia indagini pubbliche online sia interviste strutturate con una serie di portatori di interessi di tutti gli Stati membri. La Commissione ha inoltre condotto uno studio specifico, commissionato a Deloitte/Grimaldi, sull'impatto delle misure mirate in materia di insolvenza delle imprese sul recupero del valore e sull'efficacia delle procedure di insolvenza. I tre studi sono disponibili sul sito internet della Commissione.

La Commissione ha inoltre consultato gli Stati membri in varie occasioni durante l'elaborazione della proposta. L'iniziativa è stata discussa in diverse circostanze dai ministri delle Finanze degli Stati membri che hanno espresso sostegno all'iniziativa. Le conclusioni del Consiglio (ECOFIN) del 3 dicembre 2020 sul piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 16 hanno incoraggiato la Commissione a realizzare tale iniziativa. Tali conclusioni sono state confermate dalla dichiarazione del Vertice euro dell'11 dicembre 2020 17 . Nell'aprile 2021 i ministri dell'Eurogruppo hanno concluso che le riforme nazionali delle discipline in materia di insolvenza dovrebbero progredire in modo coerente con i filoni di attività paralleli portati avanti dalle istituzioni dell'UE e intrapresi nell'ambito del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 18 . La dichiarazione del Vertice euro del 25 giugno 2021 ha confermato che "occorre individuare e affrontare le sfide strutturali all'integrazione e allo sviluppo dei mercati dei capitali, in particolare in settori mirati delle normative in materia di insolvenza delle imprese" 19 . Analogamente, anche il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno a favore di discipline più efficienti e armonizzate in materia di insolvenza, invitando la Commissione a impegnarsi maggiormente per conseguire progressi concreti in questo settore che secondo il Parlamento rappresenta ancora un importante ostacolo nei confronti della reale integrazione dei mercati dei capitali dell'UE 20 .

Allo stesso tempo, tenuto conto dello stretto legame che intercorre tra il diritto in materia di insolvenza e altri settori del diritto nazionale (quali il diritto patrimoniale e il diritto del lavoro) e delle differenze tra i principali obiettivi strategici del diritto fallimentare, alcuni Stati membri hanno espresso riserve su una legislazione vincolante che armonizzi il diritto fallimentare, anche in una lettera inviata alla Commissione il 1º aprile 2021.

Il 22 marzo 2022 la Commissione ha organizzato un seminario specifico con esperti governativi degli Stati membri. Gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di un'analisi approfondita e dettagliata dei problemi, nonché l'importanza di disporre di una chiara diagnosi della portata dei problemi, dei portatori di interessi coinvolti e dell'impatto effettivo sul mercato interno. Analogamente, per quanto riguarda la natura di qualsiasi azione futura a livello dell'UE, alcuni Stati membri hanno espresso il parere che sia necessario un approccio prudente e hanno suggerito che le misure dovrebbero concentrarsi sul miglioramento dell'efficienza delle procedure di insolvenza.

Il 25 ottobre 2022 la Commissione ha organizzato un secondo seminario con esperti governativi degli Stati membri per informarli delle opzioni strategiche incluse nella valutazione d'impatto e dello stato di avanzamento dell'elaborazione della proposta.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa sui dati disponibili derivanti dalla ricerca documentale e in particolare sugli studi e sulle competenze seguenti 21 :

·  Deloitte/Grimaldi (2022), "Studio a sostegno della preparazione di una valutazione d'impatto su una potenziale iniziativa dell'UE volta a rafforzare la convergenza delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza", progetto di relazione finale, DG JUST, marzo 2022;

·  Spark, Tipik, "Studio sulla questione del forum shopping abusivo nelle procedure di insolvenza", DG JUST, febbraio 2022 (contratto specifico n. JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0160);

·   Spark, Tipik, "Study on tracing and recovery of debtor’s assets by insolvency practitioners", DG JUST, marzo 2022 (contratto specifico n. JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0172).

Il materiale raccolto e utilizzato per alimentare la valutazione d'impatto è stato in genere fattuale o è comunque pervenuto da fonti affidabili e ampiamente riconosciute che fungono da parametri e punti di riferimento per l'argomento. I contributi pervenuti dai portatori di interessi durante le attività di consultazione sono stati trattati in genere come pareri, fatto salvo il caso in cui avevano natura fattuale.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto ha analizzato tre dimensioni fondamentali del diritto in materia di insolvenza: i) il recupero dei beni dalla massa fallimentare liquidata; ii) l'efficienza delle procedure; e iii) la ripartizione equa e prevedibile del valore recuperato tra i creditori. Queste tre dimensioni riguardano in particolare questioni concernenti le azioni revocatorie, il rintracciamento dei beni, gli obblighi e la responsabilità degli amministratori, la vendita di un'impresa in regime di continuità aziendale tramite "procedura di pre-pack", le condizioni che determinano l'insolvenza, una disciplina speciale in materia di insolvenza per le microimprese e le piccole imprese, il grado dei crediti e i comitati dei creditori. Le opzioni sono state individuate sulla base dei contributi di un gruppo di esperti in materia di ristrutturazione e diritto fallimentare, di uno studio specifico e di scambi con i portatori di interessi e sono state analizzate in relazione a tre obiettivi, ossia se: i) consentono un valore di recupero più elevato; ii) comportano una durata più breve delle procedure di insolvenza; e iii) riducono l'incertezza giuridica e i costi di informazione, in particolare per gli investitori transfrontalieri.

La proposta e la valutazione d'impatto riveduta tengono conto delle osservazioni ricevute dal comitato per il controllo normativo, che nel suo primo parere del 24 giugno 2022 aveva concluso che erano necessari adeguamenti della valutazione d'impatto prima di procedere ulteriormente con la presente iniziativa. Sono state raccolte ulteriori prove del modo in cui le attuali procedure di insolvenza incidono negativamente sugli investimenti transfrontalieri nel mercato unico, anche a confronto con altri fattori. Ulteriori informazioni sulle differenze tra paesi nelle norme in materia di insolvenza sono state aggiunte al testo centrale e all'allegato 5. Le differenze tra la direttiva (UE) 2019/1023, il regolamento (UE) 2015/848 e la presente proposta sono state spiegate in modo più approfondito. È stata condotta un'ulteriore analisi sull'impatto delle diverse misure sulle competenze giurisdizionali e sul modo in cui i portatori di interessi giudicavano le diverse misure. Le scelte di compromesso tra le opzioni strategiche sono state articolate più chiaramente e le opinioni dei portatori di interessi sono state riportate in modo più dettagliato.

Il comitato per il controllo normativo ha esaminato la valutazione d'impatto riveduta e il 10 ottobre 2022 ha emesso un secondo parere positivo senza riserve. Il comitato ha osservato che la valutazione d'impatto è notevolmente migliorata e ha fornito pochi suggerimenti per ulteriori miglioramenti.

La presente proposta ha un impatto leggermente positivo sulla digitalizzazione, che deriva in particolare da un maggiore grado di automazione dei processi nelle procedure di liquidazione semplificate per le microimprese e dall'uso del portale digitale (portale della giustizia elettronica) per fornire informazioni di facile consultazione sulle caratteristiche principali delle discipline in materia di insolvenza e sul grado dei crediti.

Efficienza normativa e semplificazione

Una maggiore efficienza delle procedure di insolvenza contribuirà a ridurne la durata e ad aumentare il valore di recupero nei casi di insolvenza, traducendosi in costi inferiori per la liquidazione delle imprese e in tassi di recupero più elevati per creditori e investitori.

La presente proposta mira inoltre a migliorare il contesto imprenditoriale per le PMI. Aumentando i tassi di recupero previsti per i creditori e gli investitori esposti alle PMI e ad altre imprese, la proposta mira a ridurre il rischio percepito degli investimenti nelle PMI, il che dovrebbe tradursi in minori costi di finanziamento per queste ultime, a parità di tutte le altre condizioni. Al tempo stesso, la proposta non impone obblighi o costi di conformità alle PMI economicamente attive e semplifica le procedure per quelle che si trovano in stato di insolvenza. 

La presente proposta introduce inoltre una procedura speciale per facilitare e accelerare la liquidazione delle microimprese, consentendo loro una procedura di insolvenza più efficiente in termini di costi. Tali disposizioni sostengono anche la liquidazione ordinata delle microimprese "prive di beni", affrontando il problema per cui alcuni Stati membri rifiutano l'accesso a una procedura di insolvenza se il valore di recupero previsto è inferiore alle spese giudiziarie. Dando a tutte le microimprese la possibilità di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie, la presente proposta garantisce che gli imprenditori fondatori possano beneficiare dell'esdebitazione e ripartire, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1023.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere attuata di conseguenza. In particolare, la presente proposta rispetta i diritti e le libertà sanciti all'articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), all'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale), all'articolo 15 (libertà professionale e diritto di lavorare), all'articolo 16 (libertà d'impresa), all'articolo 17 (diritto di proprietà), all'articolo 27 (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione) e all'articolo 47, secondo comma (diritto a un giudice imparziale).

La proposta fornirà agli organi giurisdizionali designati l'accesso ai registri nazionali dei conti bancari e ai sistemi elettronici di reperimento dei dati, nonché al sistema interconnesso dei registri centralizzati dei conti bancari, vale a dire il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari. La proposta fornirà inoltre agli amministratori delle procedure di insolvenza l'accesso al registro dei titolari effettivi istituito nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura, nonché al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS).

I registri nazionali dei conti bancari e i sistemi elettronici di reperimento dei dati, nonché i registri dei titolari effettivi centralizzano i dati personali. Ampliare l'accesso a tali registri e sistemi e ai punti di accesso unici avrà pertanto un impatto sui diritti fondamentali degli interessati, in particolare sul diritto alla vita privata e sul diritto alla protezione dei dati personali. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dalla Carta, in particolare all'articolo 52, paragrafo 1.

La limitazione è prevista dalla legge ed è giustificata dalla necessità di rafforzare efficacemente la possibilità di rintracciare i beni nel contesto delle procedure di insolvenza in corso, anche in ambito transfrontaliero, al fine di massimizzare per i creditori il recupero di valore dall'impresa insolvente. Inoltre l'essenza dei diritti e delle libertà in questione è rispettata e le limitazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito. L'impatto sarà relativamente limitato, in quanto i dati accessibili e consultabili riguardano solo una serie di dati, stabiliti nella presente proposta e negli strumenti dell'UE che istituiscono tali sistemi, che sono strettamente necessari per rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare.
La presente proposta garantisce che il trattamento di tali dati rispetti le norme applicabili dell'UE in materia di protezione dei dati. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini della presente proposta.

La proposta specifica in particolare le finalità del trattamento dei dati personali e impone agli Stati membri di designare gli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza autorizzati a chiedere informazioni direttamente ai registri nazionali dei conti bancari e ai sistemi elettronici di reperimento dei dati. La proposta obbliga inoltre gli Stati membri a garantire che il personale degli organi giurisdizionali designati mantenga standard professionali elevati in materia di protezione dei dati, che siano predisposte misure tecniche e organizzative per proteggere la sicurezza dei dati secondo standard tecnologici elevati ai fini dell'esercizio, da parte degli organi giurisdizionali designati, del potere di accedere alle informazioni sui conti bancari e di consultarle e che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari tengano traccia di ogni accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte di un organo giurisdizionale designato.

Inoltre la proposta individua chiaramente la portata delle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi accessibili agli amministratori delle procedure di insolvenza.

Infine la proposta specifica che la Commissione non conserva i dati personali relativi all'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali e contiene disposizioni sulla titolarità dei dati da parte della Commissione. 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta ha implicazioni in termini di costi e di oneri amministrativi per la Commissione. Tali costi e oneri derivano dall'obbligo di cui all'articolo 51 della presente proposta di creare un sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Sulla base dell'esperienza acquisita con altri progetti di interconnessione del portale della giustizia elettronica, i costi di attuazione per la Commissione sono stimati a 1,75 milioni di EUR per l'attuale bilancio a lungo termine (quadro finanziario pluriennale) 23 . I costi supplementari saranno coperti mediante ridistribuzione nell'ambito del programma Giustizia.

L'impatto finanziario e sul bilancio della presente proposta è spiegato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Una valutazione è prevista cinque anni dopo l'attuazione delle misure e conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. L'obiettivo della valutazione consisterà, tra l'altro, nel valutare in che misura la direttiva sia stata efficace ed efficiente nel conseguire gli obiettivi strategici e nel decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche. Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale valutazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta considera le tre dimensioni fondamentali del diritto in materia di insolvenza: i) il recupero dei beni dalla massa fallimentare liquidata; ii) l'efficienza delle procedure; e iii) la ripartizione equa e prevedibile del valore recuperato tra i creditori. I suoi elementi costitutivi sono stati accuratamente selezionati sulla base dell'esperienza acquisita nella negoziazione della direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, delle deliberazioni e delle raccomandazioni finali del gruppo di esperti, dei risultati della consultazione pubblica, di uno studio condotto da un consulente esterno e di un'ampia interazione con i portatori di interessi.

La presente proposta mira a massimizzare per i creditori il recupero di valore dall'impresa insolvente. A tal fine le disposizioni sulle azioni revocatorie e sul rintracciamento dei beni si rafforzano reciprocamente. Esse introducono infatti una serie minima di condizioni armonizzate per l'esercizio delle azioni revocatorie e rafforzano il rintracciamento dei beni migliorando l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni sulla titolarità effettiva e a taluni registri nazionali delle attività, compresi quelli di altri Stati membri. Tali disposizioni sono combinate con la possibilità di massimizzare il valore di recupero dell'impresa in una fase precoce attraverso la procedura di pre-pack e l'obbligo per gli amministratori di presentare tempestivamente una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza per evitare potenziali perdite di valore dei beni per i creditori.

La presente proposta mira inoltre a rafforzare l'efficienza procedurale, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle microimprese insolventi. È importante garantire che le nuove norme funzionino bene anche per le microimprese dell'UE. Il costo delle procedure di insolvenza ordinarie per queste imprese è proibitivo e la possibilità di beneficiare di un'esdebitazione consentirebbe loro di sbloccare il capitale imprenditoriale per nuovi progetti. A ciò si aggiunge una maggiore trasparenza per i creditori sulle caratteristiche fondamentali della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza, comprese le condizioni che determinano l'insolvenza.

Infine, per garantire una ripartizione equa e prevedibile dei valori recuperati tra i creditori, la proposta introduce prescrizioni per migliorare la rappresentanza degli interessi dei creditori nelle procedure attraverso i comitati dei creditori. A ciò si aggiunge una maggiore trasparenza per i creditori in relazione alle norme che disciplinano il grado dei crediti.

La direttiva proposta è suddivisa in nove titoli.

Il titolo I contiene disposizioni generali sull'ambito di applicazione e le definizioni.

Il titolo II sulle azioni revocatorie prevede norme minime di armonizzazione volte a proteggere la massa fallimentare dalla rimozione illegittima dei beni prima dell'apertura della procedura di insolvenza. L'obiettivo è garantire che la legislazione degli Stati membri in materia di procedure di insolvenza preveda un livello minimo di tutela per quanto riguarda la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Al tempo stesso, gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme che garantiscano un livello più elevato di tutela dei creditori, ad esempio prevedendo un maggior numero di motivi di annullamento. Le disposizioni incluse in questo titolo stabiliscono i presupposti generali per dichiarare nullo un atto giuridico, i motivi di annullamento e le conseguenze giuridiche delle azioni revocatorie.

L'articolo 4 stabilisce i presupposti generali per le azioni revocatorie, precisando che tutti gli atti giuridici, comprese le omissioni, possono essere oggetto di azioni revocatorie, purché siano pregiudizievoli per la massa dei creditori e siano soddisfatti i motivi di annullamento indicati negli articoli successivi.

L'articolo 5 chiarisce che le disposizioni in materia di azioni revocatorie sono norme minime di armonizzazione e che pertanto gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni che prevedano un livello più elevato di tutela dei creditori.

L'articolo 6 stabilisce il primo motivo specifico di annullamento ("preferenze"). Si tratta di atti giuridici di cui ha beneficiato un creditore (o un gruppo di creditori) e che sono stati compiuti nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o dopo la stessa ("periodo sospetto"). Poiché tale motivo di annullamento è innescato dal mero perfezionamento dell'atto giuridico, il periodo sospetto è più breve rispetto ai periodi sospetti degli altri motivi di annullamento. Inoltre, per le "coperture congrue" (ossia le prestazioni che erano pienamente in linea con il credito del creditore, come il soddisfacimento di un credito esigibile con i consueti mezzi di pagamento), gli atti giuridici possono essere dichiarati nulli per tale motivo solo se il creditore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Infine la disposizione elenca alcuni tipi di atti giuridici che non possono essere dichiarati nulli per questo motivo.

L'articolo 7 stabilisce il secondo motivo specifico di annullamento, ossia gli atti giuridici a un valore inferiore. Questo motivo riguarda non solo i doni o altre donazioni, ma anche gli atti giuridici a fronte di un corrispettivo insolitamente basso. Esso svolge un ruolo significativo nella legislazione in materia di azioni revocatorie, in quanto rappresenta (tra l'altro) un rimedio efficace contro i possibili tentativi del debitore di sottrarre i beni alla portata dei creditori trasferendoli a terzi, quali familiari o soggetti proprietari di beni, pur continuando ad avere la possibilità di utilizzare tali beni.

L'articolo 8 stabilisce il terzo e ultimo motivo di annullamento, le azioni intenzionalmente fraudolente, ossia gli atti giuridici volti a frodare i creditori.

L'articolo 9 determina le conseguenze generali delle azioni revocatorie, tra cui l'inopponibilità dei crediti derivanti da un atto giuridico dichiarato nullo, nonché l'obbligo per la parte che beneficia di tale atto giuridico di risarcire integralmente la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato. L'articolo chiarisce che l'obbligo di risarcire la massa fallimentare non può essere compensato con i crediti vantati dalla controparte dell'atto giuridico dichiarato nullo. 

L'articolo 10 stabilisce le disposizioni relative ai diritti della controparte dell'atto giuridico dichiarato nullo. In particolare, i crediti che sono stati soddisfatti con l'atto giuridico dichiarato nullo sono ripristinati nella misura in cui la parte risarcisce la massa fallimentare.

L'articolo 11 riguarda la responsabilità di terzi: qualsiasi erede o successore a titolo universale della controparte dell'atto giuridico dichiarato nullo subentra nella posizione di tale parte, anche per quanto riguarda le conseguenze giuridiche delle azioni revocatorie. I successori a titolo particolare sono responsabili solo se hanno acquisito il bene a un valore inferiore o se erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle circostanze su cui si fondano le azioni revocatorie.

L'articolo 12 conferma il privilegio per la ristrutturazione introdotto dagli articoli 17 e 18 della direttiva (UE) 2019/1023. Esso stabilisce che le norme in materia di azioni revocatorie di cui a questo titolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva (UE) 2019/1023. 

Il titolo III sul rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare è un intervento mirato che dovrebbe essere inserito nel contesto del regolamento (UE) 2015/848 che stabilisce che, in linea di principio, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono esercitare anche nel territorio di altri Stati membri i poteri che sono loro attribuiti dalla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza e in cui sono stati nominati. Le norme mirate di questo titolo si concentrano sull'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza a vari registri contenenti informazioni pertinenti sui beni che appartengono o dovrebbero appartenere alla massa fallimentare. Alcuni registri elettronici nazionali sono pubblici o addirittura accessibili attraverso piattaforme di interconnessione uniche istituite dall'UE, come l'interconnessione dei registri fallimentari (IRI) 24 . Le disposizioni della direttiva proposta estendono l'ambito di applicazione dei registri accessibili agli amministratori delle procedure di insolvenza ad alcuni registri non accessibili al pubblico, come quelli originariamente istituiti nell'ambito del quadro antiriciclaggio dell'UE (registri centrali nazionali dei conti bancari o informazioni sui trust nei registri dei titolari effettivi degli Stati membri). Il titolo III obbliga inoltre gli Stati membri a fornire agli amministratori delle procedure di insolvenza non nazionali un accesso diretto e rapido ai registri elencati nell'allegato (purché siano già disponibili nello Stato membro).

L'articolo 13 impone agli Stati membri di designare gli organi giurisdizionali in materia di insolvenza nel loro territorio che avranno accesso diretto ai meccanismi centralizzati automatici nazionali, quali i registri centralizzati dei conti bancari o i sistemi elettronici di reperimento dei dati, istituiti a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 25 .
La direttiva (UE) 2015/849 obbligava gli Stati membri a istituire meccanismi centralizzati automatici in grado di identificare qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio. La direttiva antiriciclaggio fornisce inoltre alle Unità di informazione finanziaria degli Stati membri un accesso immediato e non filtrato a tali registri. La direttiva 2019/1153 26 concede l'accesso diretto e immediato ai registri nazionali dei conti bancari alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, designate a tal fine dagli Stati membri, quando tale accesso è necessario per svolgere i loro compiti nella lotta contro le forme gravi di criminalità. Anche ai funzionari responsabili del recupero dei beni deve essere concesso un accesso diretto ai sensi della direttiva 2019/1153. L'articolo 12 garantirà che solo gli organi giurisdizionali in materia di insolvenza debitamente designati e notificati alla Commissione abbiano accesso diretto ai registri dei conti bancari o ai sistemi elettronici di reperimento dei dati.

Gli articoli 14 e 15 chiariscono le condizioni specifiche per l'accesso degli organi giurisdizionali designati ai registri dei conti bancari. Gli organi giurisdizionali designati avranno accesso ai registri nazionali dei conti bancari centrali dei rispettivi Stati membri e degli altri Stati membri attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari, una volta che il sistema di interconnessione dei registri centrali degli Stati membri sarà istituito e operativo 27 .

L'articolo 16 riguarda le ricerche delle registrazioni nei registri dei conti bancari.

L'articolo 17 stabilisce disposizioni sull'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri delle informazioni sulla titolarità effettiva. Ciò comprende sia l'accesso al registro o ai registri nazionali dei titolari effettivi istituiti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura sia al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi.
La base giuridica di tali registri è stabilita all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 3 bis, della direttiva (UE) 2015/849. La base giuridica per l'interconnessione di tali registri è stabilita all'articolo 30, paragrafo 10, e all'articolo 31, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849. Una serie minima di informazioni nei registri dei titolari effettivi è accessibile al pubblico per le imprese e altri soggetti giuridici. Per i trust e gli istituti giuridici affini, l'accesso a questa serie minima di informazioni non è pubblico, ma è subordinato alla dimostrazione di un legittimo interesse. L'articolo 17 chiarisce che sussiste un legittimo interesse ogniqualvolta l'amministratore delle procedure di insolvenza cerchi le informazioni su trust e istituti giuridici affini per individuare e rintracciare i beni per la procedura di insolvenza in cui è nominato e l'accesso è limitato a un insieme predefinito di informazioni.

L'articolo 18 stabilisce norme sull'accesso diretto e rapido da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri nazionali contenenti informazioni sulle attività. In tale contesto i registri delle attività dovrebbero includere i registri elencati nell'allegato della proposta di direttiva, a condizione che tali registri siano disponibili nello Stato membro interessato. La disposizione prevede inoltre che gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in altri Stati membri abbiano le stesse condizioni di accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati negli Stati membri in cui è situato il registro delle attività. 

Il titolo IV sulla procedura di pre-pack mira a garantire che tale procedura, generalmente considerata efficace per il recupero del valore per i creditori, sia disponibile in modo strutturato nelle discipline in materia di insolvenza di tutti gli Stati membri. In una procedura di pre‑pack, la vendita dell'impresa del debitore (o di parte di essa) è preparata e negoziata prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza. Ciò consente di eseguire la vendita e di ottenere il ricavato subito dopo l'apertura della procedura formale di insolvenza intesa a liquidare un'impresa. La presente proposta comprende una serie di misure di salvaguardia per garantire che sia preso contatto con i potenziali acquirenti e che sia conseguito il miglior valore di mercato possibile grazie a un processo di vendita competitivo. Tali misure di salvaguardia sono concepite in modo da offrire agli Stati membri la possibilità di scegliere tra garantire la competitività, la trasparenza e l'equità del processo di vendita condotto nella "fase di preparazione" (solitamente riservata) e indire una rapida asta pubblica dopo l'apertura della procedura formale nella "fase di liquidazione".

L'articolo 19 obbliga gli Stati membri a includere nella loro disciplina in materia di insolvenza una procedura di pre-pack composta da due fasi successive (la "fase di preparazione" e la "fase di liquidazione").

L'articolo 20 riguarda il rapporto tra la direttiva proposta e altri strumenti dell'Unione. Esso stabilisce che la fase di liquidazione è considerata una procedura di insolvenza quale definita all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2015/848. Lascia inoltre agli Stati membri la possibilità di considerare i commissari come amministratori delle procedure di insolvenza quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2015/848. L'ultimo paragrafo della disposizione chiarisce il rapporto tra la direttiva proposta e la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Heiploeg. La disposizione stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE, la fase di liquidazione della procedura di pre-pack è considerata una procedura di insolvenza aperta per liquidare i beni del cedente sotto il controllo di un'autorità competente.

L'articolo 21 stabilisce le norme sulla competenza giurisdizionale nella procedura di pre‑pack. L'articolo chiarisce che l'organo giurisdizionale competente a livello internazionale per la procedura principale di insolvenza del debitore è competente anche per la procedura di pre-pack.

L'articolo 22 stabilisce le norme relative al commissario, che è il principale attore nella "fase di preparazione" della procedura di pre-pack. L'articolo elenca i compiti che il commissario deve svolgere per orientare il processo di vendita e trovare potenziali acquirenti. In qualità di "potenziale amministratore delle procedure di insolvenza", il commissario deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità che il diritto in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è aperta la procedura pre-pack impone per la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, garantendo in tal modo che la stessa persona svolga i due ruoli nelle due fasi successive della procedura di pre-pack.

L'articolo 23 estende (con le necessarie modifiche) l'applicazione delle norme sulla sospensione delle azioni esecutive individuali nei confronti del debitore, di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, alla fase di preparazione della procedura di pre-pack, purché sia soddisfatta la condizione della probabilità di insolvenza o della dichiarazione di insolvenza del debitore.

L'articolo 24 riguarda i principi applicabili al processo di vendita dell'impresa del debitore. il commissario deve garantire che il processo di vendita svolto nella fase di preparazione, di solito in modo riservato, sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Tali principi possono essere ignorati solo se uno Stato membro decide di introdurre l'obbligo per l'organo giurisdizionale di indire una rapida asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione.

L'articolo 25 garantisce che il commissario sia nominato amministratore delle procedure di insolvenza al momento dell'apertura della fase di liquidazione della procedura di pre‑pack.

L'articolo 26 riguarda il processo di autorizzazione della vendita dell'impresa del debitore da parte dell'organo giurisdizionale dell'insolvenza nella fase di liquidazione. Ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale deve valutare se il processo di vendita svolto nella fase di preparazione sia conforme ai principi e alle condizioni applicabili. Se l'organo giurisdizionale non conferma la vendita dell'impresa all'acquirente proposto dal commissario, la procedura di insolvenza aperta all'inizio della fase di liquidazione prosegue senza concludere la vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. Il paragrafo 2 dà istruzione agli Stati membri che optano per lo svolgimento di un'asta pubblica all'inizio della fase di liquidazione di utilizzare la miglior offerta ricevuta nella fase di preparazione come "prima offerta" (stalking horse), vale a dire come offerta iniziale che funge da prezzo minimo di acquisto in modo che gli altri offerenti non possano presentare offerte inferiori a tale prezzo. Esso richiede inoltre che le tutele concesse al "primo offerente" siano commisurate e applicate in modo da non soffocare una reale concorrenza.

L'articolo 27 stabilisce le disposizioni sulla cessione dei contratti ineseguiti, vale a dire i contratti tra il debitore e una controparte in base ai quali le parti hanno ancora obblighi da soddisfare al momento dell'apertura della procedura di insolvenza. Di norma tali contratti dovrebbero essere ceduti all'acquirente dell'impresa, anche senza il consenso della controparte.

L'articolo 28 stabilisce che, mediante la vendita nell'ambito della procedura di pre‑pack, l'impresa o parte di essa è acquisita senza debiti e passività.

L'articolo 29 garantisce che i ricorsi contro le vendite autorizzate nell'ambito della procedura di prepack non ritardino l'esecuzione dell'accordo di vendita e quindi il realizzo dei beni.
Ai sensi di tale disposizione, tali ricorsi possono avere un effetto sospensivo sulla realizzazione della vendita solo se il ricorrente costituisce una garanzia adeguata a copertura dei potenziali danni potenziali subiti a seguito di tale sospensione. Allo stesso tempo, l'articolo 29 lascia all'organo giurisdizionale investito del ricorso il potere discrezionale di esentare, in tutto o in parte, una persona fisica ricorrente dalla costituzione di una garanzia se ritiene che tale esenzione sia appropriata alla luce delle circostanze del caso di specie.

L'articolo 30 chiarisce che i criteri per la selezione della miglior offerta dovrebbero corrispondere ai criteri utilizzati per scegliere tra offerte concorrenti nella procedura di insolvenza ordinaria.

L'articolo 31 stabilisce la responsabilità personale del commissario e dell'amministratore delle procedure di insolvenza nella procedura di pre-pack per eventuali danni causati dal mancato rispetto dei loro obblighi.

L'articolo 32 stabilisce misure di salvaguardia supplementari per i casi in cui il potenziale acquirente è una parte strettamente correlata al debitore. Tali misure comprendono l'obbligo per l'amministratore delle procedure di insolvenza di valutare, nelle situazioni in cui l'unica offerta proviene da una parte strettamente correlata, se questa soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori. Se la valutazione giunge a una conclusione negativa, l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta.

L'articolo 33 contiene varie disposizioni volte a massimizzare il valore dell'impresa venduta. Ciò garantisce che i finanziamenti temporanei siano ricercati al minor costo possibile e che i concessori di finanziamenti temporanei beneficino di determinate misure di salvaguardia. Questo articolo vieta inoltre la concessione di diritti di prelazione agli offerenti, in quanto la possibilità di esercitare tali diritti danneggerebbe la concorrenza nel contesto del processo di vendita. Un'altra disposizione limita la possibilità di presentare offerte sotto forma di estinzione del credito per una parte dell'importo del credito garantito nei confronti del debitore.

L'articolo 34 tutela gli interessi dei creditori durante la procedura di pre-pack. Ciò comprende il diritto di essere ascoltati durante la procedura e, di norma, l'allineamento delle condizioni per lo svincolo degli interessi di garanzia con quelle che si applicherebbero nelle procedure di insolvenza ai sensi del diritto nazionale.

L'articolo 35 riguarda le situazioni in cui l'acquisizione dell'impresa attraverso la procedura di pre‑pack è soggetta a una decisione di un'autorità garante della concorrenza.

Il titolo V sugli obblighi degli amministratori fa parte delle misure volte a massimizzare il valore della massa fallimentare. Sebbene la direttiva proposta non fornisca una definizione armonizzata di amministratori, al momento del recepimento delle disposizioni contenute in questo titolo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che il termine amministratore dovrebbe essere inteso in senso lato. Ciò è in linea con il suggerimento della Guida legislativa sul diritto in materia di insolvenza della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) 28 , secondo cui "come guida generale una persona può essere considerata un amministratore quando è incaricata di adottare o di fatto adotta o dovrebbe adottare decisioni fondamentali in merito alla gestione di un'impresa". In genere gli amministratori sono tra i primi a capire se un'impresa è prossima all'insolvenza o è già insolvente. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti a presentare tempestivamente una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. La direttiva proposta stabilisce un termine per l'adempimento di tale obbligo, associato alla responsabilità civile. Poiché le disposizioni di questo titolo sono norme minime di armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi più rigorosi per gli amministratori delle imprese prossime all'insolvenza.

Il titolo VI contiene norme sulle procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. I quadri nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatti a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Raramente le microimprese presentano una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza ordinaria e, quando lo fanno, è spesso troppo tardi per preservare il loro valore. In molti Stati membri non ha luogo una liquidazione ordinata di tali imprese, in quanto le procedure di insolvenza ordinarie non sono accessibili o l'apertura di tali procedure è respinta. Ciò avviene se non vi sono beni nella massa fallimentare o se il valore dei beni non copre i costi amministrativi della procedura. L'obiettivo della direttiva proposta è pertanto quello di garantire che le microimprese, anche quelle prive di beni, siano liquidate in modo ordinato, utilizzando una procedura rapida ed efficiente in termini di costi. L'obiettivo principale delle disposizioni del titolo VI è semplificare la procedura e ridurre i relativi costi amministrativi. Ad esempio, di norma, non dovrebbe essere nominato alcun amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto il suo intervento è il principale fattore di costo nelle procedure di insolvenza e le attività di queste imprese non sono solitamente così complesse da necessitare di un tale professionista. Analogamente, la direttiva proposta stabilisce che, di norma, il debitore dovrebbe rimanere in possesso dei beni e degli affari dell'impresa per tutta la durata della procedura. Un altro fattore che riduce i costi è la possibilità per l'organo giurisdizionale di procedere al realizzo dei beni attraverso un sistema d'asta elettronica che ciascuno Stato membro dovrebbe istituire nell'ambito delle procedure semplificate per le microimprese.

L'articolo 38 obbliga gli Stati membri a includere nel loro diritto nazionale norme in materia di procedure di insolvenza che consentano la liquidazione delle microimprese mediante una procedura semplificata conforme alle norme di cui al titolo VI. Questa disposizione riguarda anche la condizione di insolvenza ai fini dell'apertura di una procedura di liquidazione semplificata e il trattamento dei casi "privi di beni".

L'articolo 39 chiarisce che la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza nella procedura di liquidazione semplificata dovrebbe costituire l'eccezione.

L'articolo 40 impone agli Stati membri di consentire l'uso di mezzi di comunicazione elettronici per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura.

L'articolo 41 stabilisce che le procedure di liquidazione semplificate possono essere avviate su richiesta della microimpresa o di un creditore. Per semplificare la procedura di presentazione della richiesta, sarà creato un modulo standard nell'ambito di un atto di esecuzione della Commissione.

L'articolo 42 riguarda la decisione sull'apertura di una procedura di liquidazione semplificata, compresi i motivi in base ai quali l'autorità competente può rifiutare l'apertura.

L'articolo 43 stabilisce che, di norma, il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei propri beni e affari durante tutta la procedura.

L'articolo 44 stabilisce che il debitore dovrebbe avere accesso alla sospensione delle azioni esecutive individuali. L'autorità competente può tuttavia escludere determinati crediti caso per caso in circostanze predefinite.

L'articolo 45 garantisce la pubblicità dell'apertura di una procedura di liquidazione semplificata.

L'articolo 46 riguarda l'insinuazione e l'ammissione dei crediti da parte dei creditori nell'ambito di una procedura di liquidazione semplificata. La disposizione presuppone che la maggior parte dei crediti sia insinuata sulla base di una dichiarazione scritta presentata dal debitore. Oltre ai crediti inclusi in tale dichiarazione, i creditori possono insinuare altri crediti. Per semplificare la procedura di ammissione, i crediti elencati nella dichiarazione del debitore sono considerati ammessi, a meno che il creditore non vi si opponga espressamente.

L'articolo 47 contiene disposizioni specifiche sull'avvio e sullo svolgimento delle azioni revocatorie nell'ambito delle procedure di liquidazione semplificate per le microimprese.

L'articolo 48 riguarda la determinazione della massa fallimentare e impone di stabilire quali beni sono inclusi e di garantire che le autorità competenti identifichino chiaramente quali beni sono esclusi dalla massa fallimentare e possono pertanto essere trattenuti dal debitore quando questi è un imprenditore.

L'articolo 49 stabilisce che, dopo la determinazione della massa fallimentare, l'autorità competente decide se a) procedere al realizzo dei beni, o b) chiudere immediatamente la procedura di liquidazione semplificata perché il valore dei beni rende il realizzo irragionevole. La disposizione stabilisce inoltre che i beni del debitore dovrebbero essere realizzati mediante asta pubblica elettronica, a meno che l'autorità competente ritenga che l'uso di altri mezzi per la vendita dei beni sia più appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura.

L'articolo 50 obbliga gli Stati membri a istituire e gestire una o più piattaforme d'asta elettronica per il realizzo dei beni della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza.
La disposizione consente inoltre agli Stati membri di prevedere che gli utenti di tali piattaforme possano anche presentare offerte per l'acquisto dell'impresa del debitore in regime di continuità aziendale. La piattaforma o le piattaforme dovrebbero essere disponibili nelle procedure di liquidazione semplificate, anche se gli Stati membri possono decidere di estendere l'uso ad altre procedure di insolvenza. La disposizione obbliga gli Stati membri a rendere la piattaforma o le piattaforme accessibili a tutti i residenti o a coloro che hanno sede legale nel territorio dell'UE.

L'articolo 51, che segue l'esempio di altri progetti dell'UE per l'interconnessione dei registri elettronici decentralizzati (ad esempio il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), l'interconnessione dei registri fallimentari (IRI)), impone alla Commissione di istituire un sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, che dovrebbe fungere da punto di accesso elettronico centrale. Il valore aggiunto di tale sistema di interconnessione è l'accessibilità di tutte le aste attraverso un'unica piattaforma disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Le specifiche tecniche di tale sistema di interconnessione saranno determinate mediante atti di esecuzione. Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

L'articolo 52 riguarda i costi per l'istituzione e l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica, mentre l'articolo 53 stabilisce le responsabilità della Commissione in relazione al trattamento dei dati personali nel sistema di interconnessione delle piattaforme d'asta elettronica.

L'articolo 54 stabilisce le norme relative alla vendita dei beni della massa fallimentare mediante asta elettronica nell'ambito di una procedura di liquidazione semplificata.

L'articolo 55 disciplina la decisione sulla chiusura della procedura di liquidazione semplificata e stabilisce che tale decisione dovrebbe specificare il periodo di tempo che porta all'esdebitazione.

L'articolo 56 sancisce il principio secondo cui non solo i debitori imprenditori, ma anche i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore dovrebbero avere accesso effettivo alla liberazione integrale dai debiti a seguito della chiusura di una procedura di liquidazione semplificata. Le condizioni, i motivi, i termini e le altre circostanze della procedura di esdebitazione devono essere stabiliti in linea con le norme del titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.

L'articolo 57 chiarisce che la procedura relativa alle garanzie personali fornite per le esigenze aziendali delle microimprese dovrebbe essere coordinata o consolidata con la pertinente procedura di liquidazione semplificata della stessa microimpresa.

Il titolo VII contiene disposizioni relative al comitato dei creditori. Il comitato dei creditori è uno strumento fondamentale per garantire che le procedure di insolvenza siano condotte in modo da tutelare gli interessi dei creditori e garantisce il coinvolgimento di singoli creditori che altrimenti potrebbero non partecipare alla procedura a causa delle risorse limitate o della mancanza di prossimità geografica. L'obiettivo delle disposizioni di questo titolo è quindi quello di rafforzare la posizione dei creditori nella procedura. Ciò avviene garantendo la costituzione di un comitato dei creditori se l'assemblea dei creditori è d'accordo e prevedendo norme minime di armonizzazione in relazione ad aspetti chiave, quali la nomina dei membri e la composizione del comitato, i metodi di lavoro, la funzione del comitato e la responsabilità personale dei suoi membri.

L'articolo 58 riguarda le prescrizioni per la costituzione del comitato dei creditori e stabilisce il principio secondo cui la decisione sulla costituzione del comitato dei creditori dovrebbe essere presa in sede di assemblea dei creditori. L'articolo consente anche agli Stati membri di prevedere che i creditori possano costituire un comitato dei creditori dal momento della presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza (e prima dell'apertura della procedura), garantendo nel contempo che la prima assemblea dei creditori sia chiamata a decidere in merito al suo proseguimento e alla sua composizione. Inoltre gli Stati membri hanno il potere discrezionale, nel diritto nazionale, di escludere la possibilità di istituire un comitato dei creditori nelle procedure di insolvenza qualora i costi di costituzione e funzionamento di tale comitato non siano commisurati al valore generato.

L'articolo 59 stabilisce la procedura di nomina dei membri del comitato dei creditori e le prescrizioni per un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato.

L'articolo 60 sancisce il principio secondo cui il comitato dei creditori rappresenta unicamente gli interessi dell'intera massa dei creditori e agisce in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza. L'articolo consente inoltre agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali che consentono di istituire più di un comitato dei creditori in rappresentanza di diversi gruppi di creditori. L'articolo 61 e l'articolo 62 stabiliscono il numero dei membri e le prescrizioni in materia di revoca e sostituzione di un membro del comitato dei creditori.

L'articolo 63 definisce le modalità operative minime per il comitato dei creditori, comprese le procedure di voto.

L'articolo 64 stabilisce la funzione nonché i diritti, gli obblighi e i poteri minimi del comitato dei creditori, quali il diritto di essere ascoltato nella procedura di insolvenza, l'obbligo di vigilare sull'amministratore delle procedure di insolvenza e il potere di chiedere consulenza esterna su determinate questioni.

L'articolo 65 definisce le prescrizioni relative alle spese sostenute dal comitato dei creditori nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue funzioni, nonché la remunerazione dei membri.

I membri del comitato dei creditori sono inoltre soggetti a disposizioni specifiche in materia di responsabilità ai sensi dell'articolo 66.

Infine l'articolo 67 riconosce il diritto di proporre ricorso contro le decisioni del comitato dei creditori, quando a quest'ultimo è conferito il potere di approvare le decisioni ai sensi del diritto nazionale.

Il titolo VIII riguarda le misure volte a migliorare la trasparenza delle legislazioni nazionali in materia di procedure di insolvenza. Esso impone agli Stati membri di elaborare e aggiornare regolarmente per gli investitori una scheda informativa standard chiaramente definita recante informazioni pratiche sulle principali caratteristiche delle rispettive legislazioni nazionali in materia di procedure di insolvenza. Tale scheda informativa deve essere messa a disposizione sul portale della giustizia elettronica. Nell'ambito dei contenuti forniti dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 29 , sul portale della giustizia elettronica sono già disponibili alcune informazioni sulle discipline nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza. Tuttavia il contenuto di queste pagine nazionali esistenti non è allineato in modo da consentire agli investitori di confrontare facilmente le diverse discipline.

L'articolo 68 stabilisce le prescrizioni per il contenuto e la pubblicazione di una scheda recante le informazioni chiave, che dovrebbe includere caratteristiche essenziali della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.

Il titolo IX contiene le disposizioni finali della direttiva proposta. L'articolo 69 introduce prescrizioni per il ruolo del comitato per la ristrutturazione e l'insolvenza di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2019/1023. L'articolo 70 introduce una clausola di riesame e l'articolo 71 stabilisce i termini per il recepimento della direttiva proposta. L'articolo 72 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva proposta e l'articolo 73 individua i destinatari della direttiva proposta. 

2022/0408 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 31 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.

(2)Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi.

(3)Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.

(4)L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento delle imprese. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.

(5)Al fine di proteggere il valore della massa fallimentare per i creditori, i diritti nazionali in materia di insolvenza dovrebbero includere norme efficaci che consentano l'annullamento degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori che sono stati perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza (azioni revocatorie). Dato che le azioni revocatorie mirano ad annullare gli effetti pregiudizievoli dell'atto giuridico per la massa fallimentare, è opportuno fare riferimento al perfezionamento della causa del pregiudizio come momento pertinente, vale a dire al perfezionamento dell'atto giuridico piuttosto che all'esecuzione della prestazione. Ad esempio, nel caso del trasferimento di moneta elettronica, il momento pertinente non dovrebbe essere il momento in cui il debitore dà istruzione all'istituto finanziario di trasferire il denaro a un creditore (esecuzione dell'atto giuridico), bensì il momento in cui avviene l'accredito sul conto del creditore (perfezionamento dell'atto giuridico). Le norme in materia di azioni revocatorie dovrebbero inoltre consentire il risarcimento della massa fallimentare per il pregiudizio arrecato ai creditori da tali atti giuridici.

(6)L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere definito in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata.
Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte o da terzi.
D'altro canto, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori.

(7)Per tutelare il legittimo affidamento della controparte del debitore, qualsiasi ingerenza nella validità o nell'applicabilità di un atto giuridico dovrebbe essere proporzionata alle circostanze in cui tale atto è perfezionato. Tali circostanze dovrebbero includere l'intenzione del debitore, la conoscenza della controparte o il lasso di tempo che intercorre tra il perfezionamento dell'atto giuridico e l'avvio della procedura di insolvenza. È pertanto necessario distinguere tra una serie di motivi di annullamento specifici basati su fattispecie comuni e tipiche, che dovrebbero integrare i presupposti generali per le azioni revocatorie. Qualsiasi ingerenza dovrebbe inoltre rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8)Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue).
Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.

(9)Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici che possono essere dichiarati nulli. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio della massa fallimentare e non di terzi. Tale eccezione dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche).

(10)I finanziamenti nuovi o temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. Di conseguenza le azioni revocatorie basate su preferenze non dovrebbero essere consentite nei confronti dei pagamenti o delle costituzioni di garanzie a favore dei fornitori di tali finanziamenti nuovi o temporanei, se tali pagamenti o costituzioni di garanzie sono effettuati conformemente alle richieste dei fornitori. Tali pagamenti o costituzioni di garanzie dovrebbero pertanto essere considerati atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo.

(11)La principale conseguenza della dichiarazione di nullità di un atto giuridico nell'ambito di una procedura revocatoria è l'obbligo per la parte che beneficia dell'atto giuridico dichiarato nullo di risarcire la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato da tale atto giuridico. Il risarcimento dovrebbe comprendere gli emolumenti, se del caso, e gli interessi, conformemente al diritto civile generale applicabile.
Il risarcimento implica il pagamento di una somma equivalente al valore della prestazione ricevuta se questa non può essere restituita in natura alla massa fallimentare.

(12)Le parti strettamente correlate al debitore, come i parenti nel caso di un debitore persona fisica o le persone che svolgono ruoli decisivi in relazione a un debitore persona giuridica, godono generalmente di un vantaggio in termini di informazioni sulla situazione finanziaria del debitore. Al fine di prevenire comportamenti abusivi, è opportuno stabilire misure di salvaguardia supplementari. Di conseguenza, nel contesto delle azioni revocatorie, quando la controparte coinvolta nell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo è una parte strettamente correlata al debitore dovrebbero essere introdotte presunzioni legali relative alla conoscenza delle circostanze su cui si basavano le condizioni per l'azione revocatoria. Tali presunzioni dovrebbero essere confutabili e dovrebbero mirare a invertire l'onere della prova a beneficio della massa fallimentare.

(13)Migliorare le possibilità degli amministratori delle procedure di insolvenza di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare è essenziale per massimizzare il valore della stessa. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono già accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, istituiti in parte dal diritto dell'Unione e interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) o il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS). Spesso l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche non è tuttavia sufficiente per individuare e rintracciare importanti beni che rientrano o dovrebbero rientrare nel perimetro della massa fallimentare. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati all'estero.

(14)È pertanto necessario stabilire disposizioni volte a garantire che gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di una procedura di insolvenza, possano avere accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni contenute in banche dati che non sono accessibili al pubblico.

(15)Un rapido accesso diretto ai registri centralizzati dei conti bancari o ai sistemi di reperimento dei dati è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che consentano l'accesso diretto alle informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari o nei sistemi di reperimento dei dati agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati degli Stati membri. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche agli organi giurisdizionali designati in modo immediato e non filtrato.

(16)Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito solo agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari solo indirettamente, chiedendo agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di poter accedere ed effettuare le ricerche.

(17)La direttiva (UE) YYYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 34 [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849] prevede che i meccanismi centralizzati automatici siano interconnessi attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali nazionali designati che sono competenti in materia di insolvenza dovrebbero poter accedere direttamente ai registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri e consultarli attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari istituito a norma della direttiva (UE) YYYY/XX [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849].

(18)Conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, i dati personali ottenuti a norma della presente direttiva dovrebbero essere trattati dagli organi giurisdizionali designati e dagli amministratori delle procedure di insolvenza solo se necessari e proporzionati al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in una procedura di insolvenza in corso.

(19)La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 garantisce che le persone in grado di dimostrare un legittimo interesse abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di altri tipi di istituti giuridici conformemente alle norme in materia di protezione dei dati. Tali persone hanno accesso alle informazioni sul nome, sul mese e anno di nascita, sul paese di residenza e sulla cittadinanza del titolare effettivo così come sulla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto. È essenziale che gli amministratori delle procedure di insolvenza possano accedere rapidamente e facilmente a tale insieme di informazioni per l'esercizio dei loro compiti di rintracciamento dei beni nel contesto delle procedure di insolvenza in corso. È pertanto necessario chiarire che in tal caso l'accesso da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza costituisce un legittimo interesse. Allo stesso tempo, la portata dei dati direttamente accessibili agli amministratori delle procedure di insolvenza non dovrebbe essere più ampia di quella dei dati accessibili alle altre parti aventi un legittimo interesse.

(20)Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in uno Stato membro dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri delle attività anche quando tali registri sono situati in uno Stato membro diverso. Pertanto le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali.

(21)Nel contesto di una liquidazione per insolvenza, i diritti nazionali in materia di insolvenza dovrebbero consentire il realizzo dei beni dell'impresa attraverso la vendita dell'impresa o di parte di essa in regime di continuità aziendale. In tale contesto la vendita in regime di continuità aziendale dovrebbe comportare il trasferimento totale o parziale dell'impresa a un acquirente in modo tale che l'impresa (o parte di essa) possa continuare a operare come unità economicamente produttiva. La vendita in regime di continuità aziendale dovrebbe essere intesa come l'opposto di una vendita dei beni dell'impresa settore per settore (liquidazione per settori).

(22)Si presume generalmente che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale piuttosto che mediante una liquidazione per settori. Al fine di promuovere le vendite in liquidazione in regime di continuità aziendale, le discipline nazionali in materia di insolvenza dovrebbero prevedere una procedura di pre-pack in cui il debitore in difficoltà finanziarie, con l'aiuto di un "commissario", cerchi eventuali acquirenti interessati e prepari la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza, in modo che i beni possano essere realizzati rapidamente subito dopo l'apertura di tale procedura. La procedura di prepack dovrebbe consistere in due fasi, vale a dire una fase di preparazione e una fase di liquidazione.

(23)Ai fini di una gestione efficace delle procedure di pre-pack, l'organo giurisdizionale adito dovrebbe avere anche il potere di decidere su questioni strettamente correlate alla vendita dell'impresa o di parte di essa nell'ambito della procedura di pre-pack. 

(24)La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario nominato nella fase di preparazione possa proporre la miglior offerta ricevuta durante il processo di vendita per l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale solo se dichiara che, a suo avviso, la liquidazione per settori non recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto per l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. il commissario dovrebbe solo ragionevolmente concludere che il prezzo di vendita non è significativamente inferiore al ricavato che si potrebbe ottenere mediante una liquidazione per settori. Tuttavia, qualora l'unica offerta esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

(25)Al fine di garantire che l'impresa sia venduta al miglior valore di mercato durante la procedura di pre-pack, gli Stati membri dovrebbero garantire elevati standard di competitività, trasparenza ed equità del processo di vendita condotto nella fase di preparazione, oppure prevedere che l'organo giurisdizionale indica una breve asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione della procedura.

(26)Se uno Stato membro sceglie di imporre standard elevati nella fase di preparazione, il commissario (che dovrà essere successivamente nominato amministratore delle procedure di insolvenza nella fase di liquidazione) dovrebbe avere la responsabilità di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Il rispetto delle norme di mercato in tale contesto dovrebbe presupporre che il processo sia compatibile con le norme e le prassi standard in materia di fusioni e acquisizioni nello Stato membro interessato, il che comprende l'invito a parti potenzialmente interessate a partecipare al processo di vendita, la comunicazione delle stesse informazioni a tutti i potenziali acquirenti, la possibilità per gli acquirenti interessati di esercitare la dovuta diligenza e l'ottenimento delle offerte dalle parti interessate attraverso un processo strutturato.

(27)Se uno Stato membro sceglie di prevedere che l'organo giurisdizionale indica un'asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione, l'offerta selezionata dal commissario durante la fase di preparazione dovrebbe essere utilizzata come offerta iniziale ("prima offerta" o "stalking horse") durante l'asta. Il debitore dovrebbe essere in grado di offrire incentivi al "primo offerente" accettando di farsi carico, in particolare, del rimborso delle spese o delle penali per mancata finalizzazione nel caso in cui all'asta pubblica venga selezionata un'offerta migliore. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che tali incentivi concessi dai debitori ai "primi offerenti" durante la fase di preparazione siano commisurati e non dissuadano altri offerenti potenzialmente interessati dal partecipare all'asta pubblica nella fase di liquidazione.

(28)L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di prepack.
È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non costituisce un'ipotesi ragionevole, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.

(29)La possibilità di far valere i diritti di prelazione nel corso del processo di vendita comporterebbe una distorsione della concorrenza nelle procedure di prepack.
I potenziali offerenti potrebbero astenersi dal presentare offerte a causa di diritti che escluderebbero le loro offerte a discrezione del titolare, indipendentemente dal tempo e dalle risorse investiti e dal valore economico dell'offerta. Al fine di garantire che l'offerta vincente rifletta il miglior prezzo disponibile sul mercato, i diritti di prelazione non dovrebbero essere concessi agli offerenti, né dovrebbero essere fatti valere nel corso del processo di presentazione delle offerte. I titolari di diritti di prelazione concessi prima dell'avvio della procedura di pre-pack, invece di avvalersi della loro opzione, dovrebbero essere invitati a partecipare all'offerta.

(30)Gli Stati membri dovrebbero consentire ai creditori garantiti di partecipare al processo di presentazione delle offerte nella procedura di pre-pack offrendo l'importo dei loro crediti garantiti come corrispettivo per l'acquisto dei beni sui quali detengono una garanzia ("offerta sotto forma di estinzione del credito" o "credit bidding"). Le offerte sotto forma di estinzione del credito non dovrebbero tuttavia essere usate in modo da offrire ai creditori garantiti un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte, ad esempio quando l'importo del credito garantito nei confronti dei beni del debitore è superiore al valore di mercato dell'impresa.

(31)La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 36 , e non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare i sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni. Nel selezionare la miglior offerta, il commissario dovrebbe essere autorizzato a tenere conto dei rischi normativi derivanti dalle offerte che richiedono l'autorizzazione delle autorità garanti della concorrenza e può consultare tali autorità se consentito dalle norme applicabili. Dovrebbe rimanere responsabilità degli offerenti fornire tutte le informazioni necessarie per valutare tali rischi e avviare un dialogo tempestivo con le autorità garanti della concorrenza al fine di attenuarli. Al fine di aumentare le probabilità di successo delle procedure, in presenza di un'offerta che comporta tali rischi, il commissario dovrebbe essere tenuto a svolgere il proprio ruolo in modo da facilitare la presentazione di offerte alternative.

(32)Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di un soggetto giuridico e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se un soggetto giuridico è prossimo all'insolvenza o è già insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza da parte degli amministratori può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire a chi dovrebbero applicarsi gli obblighi degli amministratori tenendo conto del fatto che la nozione di "amministratore" dovrebbe essere interpretata in senso lato, in modo da includere tutte le persone incaricate di adottare o che di fatto adottano decisioni fondamentali in relazione alla gestione di un soggetto giuridico.

(33)Al fine di garantire che gli amministratori non agiscano nel loro interesse personale ritardando, nonostante i segni di insolvenza, la presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni che rendano gli amministratori civilmente responsabili della violazione dell'obbligo di presentare tale richiesta. In tal caso gli amministratori dovrebbero risarcire i creditori per i danni derivanti dal deterioramento del valore di recupero del soggetto giuridico rispetto alla situazione in cui la richiesta fosse stata presentata entro i termini. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere norme nazionali più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per quanto riguarda la responsabilità civile degli amministratori in relazione alla presentazione della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.

(34)Le microimprese assumono spesso la forma di imprese individuali o di piccole società di persone i cui fondatori, proprietari o soci non godono della protezione della responsabilità limitata e sono quindi esposti alla responsabilità illimitata per i debiti commerciali. Nei casi in cui le microimprese operano come soggetti a responsabilità limitata, la protezione della responsabilità limitata è generalmente illusoria per i loro proprietari, in quanto spesso ci si aspetta che garantiscano i debiti commerciali delle microimprese costituendo i loro beni personali come garanzia reale. Inoltre, dipendendo fortemente dai pagamenti dei clienti, le microimprese si trovano spesso ad affrontare problemi di liquidità e rischi di inadempimento più elevati derivanti dalla perdita di un partner commerciale importante o dai ritardi di pagamento da parte dei loro clienti. Esse devono anche far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza possono essere esposte all'insolvenza con maggiore frequenza rispetto alle imprese più grandi.

(35)Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese.

(36)È opportuno garantire che lo svolgimento e la sorveglianza delle procedure di liquidazione semplificate possano essere affidati dagli Stati membri a un'autorità competente che sia un organo giurisdizionale o amministrativo. La scelta dipenderebbe, tra l'altro, dagli ordinamenti amministrativi e giuridici degli Stati membri, dalle capacità degli organi giurisdizionali e dalla necessità di garantire l'efficienza in termini di costi e la rapidità delle procedure.

(37)La verifica della cessazione dei pagamenti e la verifica del bilancio sono le due consuete condizioni negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. La verifica del bilancio può tuttavia essere impraticabile per le microimprese debitrici, in particolare quando il debitore è un imprenditore individuale, a causa della possibile mancanza di una registrazione adeguata e di una chiara distinzione tra attività e passività personali e attività e passività aziendali. Pertanto l'incapacità di pagare i debiti a scadenza dovrebbe costituire il criterio per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in base alle quali tale criterio è soddisfatto, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.

(38)Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le microimprese, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati mezzi elettronici.

(39)Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.

(40)Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. Al tempo stesso, per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.

(41)Un debitore microimpresa dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.

(42)I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.

(43)Nel contesto delle procedure di liquidazione semplificate, le azioni revocatorie dovrebbero essere esercitate solo da un creditore o, se nominato, dall'amministratore delle procedure di insolvenza. Nell'adottare la decisione di convertire una procedura di liquidazione semplificata in una procedura di insolvenza ordinaria ai fini dello svolgimento della procedura revocatoria, l'autorità competente dovrebbe ponderare varie considerazioni, tra cui il costo previsto, la durata e la complessità della procedura revocatoria, la probabilità di recupero effettivo dei beni e i benefici attesi per tutti i creditori.

(44)Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beni della massa fallimentare nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate possano essere realizzati mediante asta giudiziaria pubblica online, se l'autorità competente ritiene che questo mezzo di realizzo dei beni sia adeguato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nel loro territorio siano mantenuti a tal fine uno o più sistemi d'asta elettronica. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare le molteplici piattaforme esistenti in alcuni Stati membri per le aste giudiziarie online di tipologie specifiche di beni.

(45)I sistemi d'asta utilizzati per il realizzo dei beni dei debitori nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate dovrebbero essere interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe fungere da punto di accesso elettronico centrale alle procedure d'asta giudiziaria online condotte nel sistema o nei sistemi nazionali, fornire una funzione di ricerca per gli utenti e guidarli alle pertinenti piattaforme nazionali online se intendono partecipare all'offerta. Nel determinare le specifiche tecniche di tale sistema di interconnessione mediante atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe, conformemente al suo "approccio a due pilastri" 37 , presentare i risultati dell'analisi delle soluzioni esistenti da essa già fornite con il relativo potenziale di riutilizzo o effettuare un'analisi di mercato per trovare potenziali soluzioni commerciali standardizzate da utilizzare tali e quali o con lievi adattamenti.

(46)Qualora il debitore insolvente sia una microimpresa a responsabilità illimitata, le persone fisiche che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore non dovrebbero essere personalmente responsabili dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione della massa fallimentare del debitore. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, i debitori imprenditori, nonché i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti della microimpresa oggetto di una procedura di liquidazione semplificata siano liberati integralmente dai propri debiti. Ai fini della concessione di tale esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero applicare, mutatis mutandis, il titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.

(47)È importante garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori nelle procedure di insolvenza. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono in particolare aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura. Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito solo previo accordo dei creditori. Gli Stati membri possono anche consentire la sua istituzione prima dell'apertura della procedura di insolvenza e dopo la presentazione della relativa richiesta di apertura. In tal caso dovrebbero tuttavia prevedere che i creditori accettino il proseguimento e la composizione del comitato dei creditori decisi dall'assemblea. In caso di disaccordo con la composizione, i creditori possono anche istituire un nuovo comitato dei creditori.

(48)I costi di costituzione e funzionamento di un comitato dei creditori dovrebbero essere commisurati al valore generato. L'istituzione del comitato dei creditori non dovrebbe essere giustificata nei casi in cui i relativi costi di costituzione e funzionamento sono notevolmente superiori alla rilevanza economica delle decisioni che esso può adottare. Ciò può verificarsi quando vi sono troppo pochi creditori, quando la grande maggioranza dei creditori detiene una quota esigua del credito nei confronti del debitore o quando il recupero previsto dalla massa fallimentare nelle procedure di insolvenza è notevolmente inferiore ai costi di costituzione e funzionamento del comitato dei creditori. Ciò accade in particolare nei casi di insolvenza delle microimprese.

(49)Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le funzioni ad esso attribuite. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di decidere se la nomina debba essere effettuata dall'assemblea dei creditori o dall'organo giurisdizionale. Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai creditori il cui credito non è ancora ammesso o ai creditori residenti in un altro Stato membro.

(50)L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante in relazione ai creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.

(51)Un compito importante del comitato dei creditori dovrebbe essere quello di verificare che le procedure di insolvenza siano condotte in modo da tutelare gli interessi dei creditori. Il ruolo del comitato nel controllo dell'equità e dell'integrità delle procedure può essere svolto in modo efficace solo se il comitato dei creditori e i suoi membri agiscono in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza e rispondono solo ai creditori che lo hanno istituito.

(52)Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe, da un lato, essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori.

(53)I membri del comitato dei creditori mantengono un potere discrezionale nell'organizzazione dei lavori, purché i metodi di lavoro siano legittimi, trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esigere che il comitato dei creditori stabilisca i metodi di lavoro, specificando le modalità di svolgimento delle riunioni, chi potrebbe partecipare e votare e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei datori di lavoro o la trasparenza nei confronti di altri creditori. I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il diritto di voto a un terzo, a condizione che tale persona sia debitamente autorizzata. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.

(54)Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'organo giurisdizionale abbia il potere di determinare i metodi di lavoro del comitato dei creditori, qualora non siano stabiliti rapidamente. La Commissione dovrebbe stabilire metodi di lavoro standard che facilitino il compito del comitato dei creditori e riducano la necessità di intervento degli organi giurisdizionali in caso di mancanza di metodi di lavoro.

(55)Al comitato dei creditori dovrebbero essere riconosciuti diritti sufficienti per svolgere le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il comitato dei creditori possa interagire con gli amministratori delle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali, il debitore, i consulenti esterni e i creditori che rappresenta, se necessario, per consentire al comitato di formarsi e di comunicare un parere su questioni di interesse diretto e pertinenti per i creditori, e affinché tale parere sia debitamente preso in considerazione nella procedura. Gli Stati membri potrebbero inoltre conferire al comitato dei creditori il potere di prendere decisioni.

(56)Poiché il funzionamento del comitato dei creditori comporta spese, gli Stati membri dovrebbero determinare in anticipo chi le paga. Inoltre dovrebbero stabilire misure di salvaguardia per evitare che i costi del comitato dei creditori riducano in modo sproporzionato il valore di recupero della massa fallimentare.

(57)Per incoraggiare i creditori a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile individuale quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia i membri del comitato dei creditori che agiscono in modo fraudolento o negligente nell'esercizio di tali funzioni possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto.

(58)Per garantire una maggiore trasparenza delle caratteristiche fondamentali delle procedure di insolvenza nazionali e aiutare in particolare i creditori transfrontalieri a stimare cosa accadrebbe se i loro investimenti fossero coinvolti in siffatte procedure, gli investitori e i potenziali investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni in un formato predefinito, comparabile e di facile consultazione. Gli Stati membri dovrebbero preparare e mettere a disposizione del pubblico una scheda standardizzata recante le informazioni chiave. Tale documento sarebbe fondamentale per consentire ai potenziali investitori di effettuare una rapida valutazione delle norme in materia di procedure di insolvenza in un determinato Stato membro. Esso dovrebbe contenere spiegazioni sufficienti per consentire al lettore di comprendere le informazioni ivi contenute senza dover ricorrere ad altri documenti. La scheda recante le informazioni chiave dovrebbe includere in particolare informazioni pratiche sulle condizioni che determinano l'insolvenza e sulle misure da adottare per chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza o per insinuare un credito.

(59)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(60)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, perché le differenze tra i quadri nazionali in materia di insolvenza continuerebbero a innalzare ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15 della Carta), la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta), il diritto di proprietà (articolo 17 della Carta), il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione (articolo 27 della Carta) nonché il diritto a un giudice imparziale (articolo 47, secondo comma, della Carta).

(62)Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 . Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva.

(63)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data [OP: aggiungere la data di pubblicazione],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce norme comuni per quanto riguarda:

a)le azioni revocatorie;

b)il rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare;

c)la procedura di pre-pack;

d)l'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura della procedura di insolvenza;

e)la procedura di liquidazione semplificata per le microimprese;

f)i comitati dei creditori;

g)la redazione da parte degli Stati membri di una scheda recante le informazioni chiave su determinati elementi della loro legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.

2.La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è:

a)un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione quali definite all'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f)un altro ente finanziario o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

g)un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale;

h)una persona fisica, fatta eccezione per gli imprenditori e, per quanto riguarda le procedure di esdebitazione, i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che rispondono personalmente dei debiti del debitore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a)"amministratore delle procedure di insolvenza": un professionista nominato da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/1023;

b)"organo giurisdizionale": l'organo giudiziario di uno Stato membro;

c)"autorità competente": l'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro responsabile dello svolgimento o della sorveglianza delle procedure di liquidazione semplificate, o di entrambi, conformemente al titolo VI della presente direttiva;

d)"registri centralizzati dei conti bancari": i meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, istituiti a norma dell'articolo 32 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;

e)"registro dei titolari effettivi": i registri centrali nazionali delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849;

f)"atto giuridico": qualsiasi comportamento umano, compresa un'omissione, che produca un effetto giuridico;

g)"contratto ineseguito": un contratto tra il debitore e una o più controparti ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere al momento dell'apertura della procedura di insolvenza nella fase di liquidazione di cui al titolo IV;

h)"verifica del migliore soddisfacimento dei creditori": la verifica che stabilisce che nessun creditore uscirà dalla liquidazione nella procedura di prepack svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione per settori se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione;

i)"finanziamento temporaneo": qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della procedura di pre-pack e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore o parte di essa continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;

j)"microimpresa": una microimpresa ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

k)"microimpresa a responsabilità illimitata": una microimpresa dotata o meno di personalità giuridica distinta i cui fondatori, proprietari o soci non godono della protezione della responsabilità limitata;

l)"imprenditore": un imprenditore quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2019/1023;

m)"esdebitazione integrale": la situazione in cui si verifica i) l'impossibilità di far valere i debiti che possono essere liberati nei confronti di un imprenditore o di una persona fisica che è fondatore, proprietario o socio di una microimpresa a responsabilità illimitata e che è personalmente responsabile dei debiti della microimpresa, oppure ii) la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura di liquidazione semplificata;

n)"piano di rimborso": un programma di pagamento di determinati importi in determinate date a favore dei creditori da parte di una persona fisica che beneficia dell'esdebitazione integrale, o un piano che prevede trasferimenti periodici ai creditori di determinate parti del reddito disponibile della persona fisica interessata durante i termini per l'esdebitazione;

o)"comitato dei creditori": organo rappresentativo dei creditori nominato conformemente alla legge applicabile in materia di procedure di insolvenza avente poteri consultivi e altri poteri specificati in tale legge;

p)"procedura di pre-pack": una procedura di liquidazione accelerata che consente la vendita totale o parziale dell'impresa del debitore in regime di continuità aziendale al miglior offerente, in vista della liquidazione dei beni del debitore a seguito della sua accertata insolvenza;

q)"parte strettamente correlata al debitore": le persone, comprese le persone giuridiche, che hanno un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.

Se il debitore è una persona fisica, le parti strettamente correlate comprendono in particolare:

i)    il coniuge o partner del debitore;

ii)    gli ascendenti, i discendenti e i fratelli e sorelle del debitore, o del coniuge o partner, e i coniugi o partner di tali persone;

iii)    le persone che vivono nel nucleo familiare del debitore;

iv)    le persone che lavorano per il debitore in base a un contratto di lavoro e hanno accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore, o che svolgono in altro modo compiti attraverso i quali hanno accesso a siffatte informazioni, compresi consulenti, contabili o notai;

v)    le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) del presente comma è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.

Se il debitore è una persona giuridica, le parti strettamente correlate comprendono in particolare:

i)    i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza del debitore;

ii)    i detentori di strumenti di capitale con una partecipazione di controllo nel debitore;

iii)    le persone che svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dalle persone di cui al punto i);

iv)    le persone che sono strettamente correlate, a norma del secondo comma, alle persone elencate ai punti i), ii) e iii) del presente comma.

Articolo 3

Momento pertinente per la determinazione della stretta correlazione

Il momento per determinare se una parte è strettamente correlata al debitore è il seguente:

a)ai fini del titolo II, il giorno in cui è stato perfezionato l'atto giuridico oggetto di un'azione revocatoria o tre mesi prima del perfezionamento dell'atto giuridico;

b)ai fini del titolo IV, il giorno in cui inizia la fase di preparazione o tre mesi prima dell'inizio della fase di preparazione.

Titolo II
AZIONI REVOCATORIE

Capo 1
Disposizioni generali in materia di azioni revocatorie

Articolo 4

Presupposti generali per le azioni revocatorie

Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori possano essere dichiarati nulli alle condizioni di cui al capo 2 del presente titolo.

Articolo 5

Rapporto con le disposizioni nazionali

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza, qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore della massa dei creditori rispetto a quelle previste al capo 2 del presente titolo.

Capo 2
Condizioni specifiche per le azioni revocatorie

Articolo 6

Preferenze

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori tramite soddisfazione, costituzione di garanzia o in qualsiasi altro modo possano essere dichiarati nulli se sono stati perfezionati:

a)nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza, a condizione che il debitore non fosse in grado di pagare i suoi debiti scaduti; oppure

b)dopo la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza.

Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di tre mesi di cui al primo comma, lettera a), si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.

2.Se un credito esigibile di un creditore è stato debitamente soddisfatto o garantito, gli Stati membri provvedono affinché l'atto giuridico possa essere dichiarato nullo solo se:

a)le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte; e

b)il creditore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.

Se il creditore era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.

3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti giuridici non possano essere dichiarati nulli:

a)gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo;

b)i pagamenti su cambiali o assegni qualora la legge che disciplina le cambiali o gli assegni impedisca al beneficiario di rivendicare i crediti derivanti dalla cambiale o dall'assegno nei confronti di altri debitori della cambiale o dell'assegno quali i giranti, il traente o il trattario, nel caso in cui rifiutino il pagamento del debitore;

c)gli atti giuridici che non sono soggetti ad azioni revocatorie a norma della direttiva 98/26/CE e della direttiva 2002/47/CE.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.

Articolo 7

Atti giuridici a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato possano essere dichiarati nulli se sono stati perfezionati entro un periodo di un anno prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o dopo la presentazione di tale richiesta.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai doni e alle donazioni di valore simbolico.

3.Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di un anno di cui al paragrafo 1 si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.

Articolo 8

Atti giuridici intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori possano essere dichiarati nulli se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di quattro anni prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura d'insolvenza o dopo la presentazione di tale richiesta;

b)la controparte dell'atto giuridico era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.

Se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.

2.Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.

Capo 3
Conseguenze delle azioni revocatorie

Articolo 9

Conseguenze generali

1.Gli Stati membri provvedono affinché i crediti, i diritti o gli obblighi derivanti da atti giuridici dichiarati nulli a norma del capo 2 del presente titolo non possano essere invocati per ottenere soddisfazione dalla massa fallimentare interessata.

2.Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo sia tenuta a risarcire integralmente la massa fallimentare interessata per il pregiudizio arrecato ai creditori da tale atto giuridico.

Il fatto che l'arricchimento derivante dall'atto giuridico dichiarato nullo non sia più nella disponibilità della parte che ha beneficiato di tale atto giuridico ("venir meno dell'arricchimento") può essere invocato solo se tale parte non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

3.Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per tutti i crediti derivanti dall'atto giuridico che può essere dichiarato nullo nei confronti della controparte sia di tre anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza.

4.Gli Stati membri provvedono affinché il diritto al risarcimento integrale a norma del paragrafo 2, primo comma, possa essere ceduto a un creditore o a un terzo.

5.Gli Stati membri provvedono affinché la parte tenuta a risarcire la massa fallimentare a norma del paragrafo 2, primo comma, non possa compensare tale obbligo con i suoi crediti nei confronti della massa fallimentare.

6.Il presente articolo lascia impregiudicate le azioni fondate sul diritto civile e commerciale generale per il risarcimento dei danni subiti dai creditori a seguito di un atto giuridico che può essere dichiarato nullo.

Articolo 10

Conseguenze per la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo

1.Gli Stati membri provvedono affinché, se e nella misura in cui la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo risarcisce la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato da tale atto giuridico, qualsiasi credito di tale parte che era stato soddisfatto con tale atto giuridico sia ripristinato.

2.Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi controprestazione della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo eseguita in seguito o contestualmente alla prestazione del debitore in forza di tale atto giuridico sia rimborsata dalla massa fallimentare nella misura in cui la controprestazione sia ancora disponibile nella massa in una forma che può essere distinta dal resto della massa fallimentare o la massa fallimentare risulti ancora arricchita dal suo valore.

In tutti i casi non contemplati dal primo comma, la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo può chiedere il risarcimento della controprestazione.
Ai fini della determinazione del grado dei crediti nella procedura di insolvenza, tale credito si considera sorto prima dell'apertura della procedura di insolvenza.

Articolo 11

Responsabilità di terzi

1.Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui all'articolo 9 siano opponibili nei confronti dell'erede o di un altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui all'articolo 9 siano opponibili anche nei confronti di qualsiasi successore a titolo particolare della controparte dell'atto dichiarato nullo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)il successore ha acquisito il bene a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato;

b)il successore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

Se il successore a titolo particolare è una parte strettamente correlata alla parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.

Articolo 12

Relazioni con altri strumenti

1.Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati gli articoli 17 e 18 della direttiva (UE) 2019/1023.

Titolo III
RINTRACCIAMENTO DEI BENI APPARTENENTI ALLA MASSA FALLIMENTARE

Capo 1
Accesso alle informazioni sui conti bancari da parte degli organi giurisdizionali designati

Articolo 13

Organi giurisdizionali designati

1.Ciascuno Stato membro designa, tra i propri organi giurisdizionali competenti a giudicare le cause relative alle procedure di ristrutturazione, insolvenza o esdebitazione, quelli aventi il potere di accedere al registro centralizzato nazionale dei conti bancari istituito a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e di consultarlo ("organi giurisdizionali designati").

2.Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione i propri organi giurisdizionali designati entro [6 mesi dalla data di recepimento] e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte degli organi giurisdizionali designati

1.Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari elencate all'articolo 32 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, ove necessario al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in tale procedura, compresi quelli oggetto di azioni revocatorie.

2.Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari istituito a norma dell'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [OP: la nuova direttiva antiriciclaggio], ove necessario al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in tale procedura, compresi quelli oggetto di azioni revocatorie.

3.Le informazioni supplementari che gli Stati membri ritengono essenziali e includono nei registri centralizzati dei conti bancari a norma dell'articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 non sono accessibili e consultabili dagli organi giurisdizionali designati.

4.Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari trasmettano tempestivamente agli organi giurisdizionali designati le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.

Articolo 15

Condizioni per l'accesso e le consultazioni da parte degli organi giurisdizionali designati

1.L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell'articolo 14 sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascun organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti.

2.Gli Stati membri provvedono affinché:

a)il personale degli organi giurisdizionali designati mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate;

b)siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte degli organi giurisdizionali designati, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 14.

Articolo 16

Controllo dell'accesso e delle consultazioni effettuati dagli organi giurisdizionali designati

1.Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che un organo giurisdizionale designato accede e consulta le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue:

a)il numero di causa;

b)la data e l'ora della ricerca o della consultazione;

c)il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione;

d)l'identificativo unico dei risultati;

e)il nome dell'organo giurisdizionale designato che consulta il registro;

f)l'identificativo utente unico del membro del personale dell'organo giurisdizionale designato che ha effettuato la ricerca o la consultazione e, se del caso, del giudice che ha disposto la ricerca o la consultazione e, per quanto possibile, l'identificativo utente unico del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione.

2.Le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari controllano regolarmente le registrazioni di cui al paragrafo 1.

3.Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per il controllo del rispetto della presente direttiva e degli obblighi derivanti dagli strumenti giuridici dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati. Il controllo comprende la verifica dell'ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati personali, nonché della loro integrità e riservatezza. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo in corso.

Capo 2
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva

Articolo 17

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati, abbiano accesso tempestivo alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/849, contenute nei registri dei titolari effettivi istituiti dagli Stati membri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 9, della suddetta direttiva.

2.L'accesso alle informazioni da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza a norma del paragrafo 1 costituisce un legittimo interesse ogniqualvolta sia necessario per individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in una procedura di insolvenza in corso ed è limitato alle informazioni seguenti:

a)il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare giuridico;

b)la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Capo 3
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri nazionali delle attività

Articolo 18

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri nazionali delle attività

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido ai registri nazionali delle attività elencati nell'allegato situati nel loro territorio, ove disponibili.

2.Per quanto riguarda l'accesso ai registri nazionali delle attività elencati nell'allegato, ogni Stato membro provvede affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni di accesso che di fatto o di diritto sono meno favorevoli rispetto a quelle concesse agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.

Titolo IV
PROCEDURA DI
PRE-PACK

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 19

Procedura di pre-pack

1.Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:

a)la fase di preparazione, finalizzata a trovare un acquirente adeguato per l'impresa del debitore o parte di essa;

b)la fase di liquidazione, finalizzata ad approvare ed eseguire la vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa e a ripartire il ricavato tra i creditori.

2.La procedura di pre-pack è conforme alle condizioni stabilite nel presente titolo.
Per quanto riguarda tutte le altre questioni, tra cui il grado dei crediti e le norme sulla ripartizione del ricavato, gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali sulle procedure di liquidazione, purché siano compatibili con il diritto dell'Unione, comprese le norme stabilite nel presente titolo.

Articolo 20

Rapporto con altri atti giuridici dell'Unione

1.La fase di liquidazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, è considerata una procedura di insolvenza quale definita all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2015/848.

I commissari di cui all'articolo 22 possono essere considerati amministratori delle procedure di insolvenza quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2015/848.

2.Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio 40 , la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.

Articolo 21

Competenza giurisdizionale nella procedura di pre-pack

L'organo giurisdizionale competente per la procedura di pre-pack ha competenza esclusiva per le questioni relative alla portata e agli effetti della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa nell'ambito della procedura di pre-pack sui debiti e sulle passività di cui all'articolo  28 .

Capo 2
Fase di preparazione

Articolo 22

Commissario

1.Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario.

La nomina del commissario dà inizio alla fase di preparazione di cui all'articolo  19 , paragrafo 1.

2.Gli Stati membri provvedono affinché il commissario:

a)documenti ciascuna fase del processo di vendita e riferisca al riguardo;

b)giustifichi per quale motivo ritiene che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato;

c)raccomandi il miglior offerente come acquirente nella procedura di prepack, conformemente all'articolo 30;

d)indichi se ritiene che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione di tutte le parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo.

3.Gli Stati membri provvedono affinché possano essere nominate commissari solo le persone che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)soddisfano i criteri di ammissibilità applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nello Stato membro in cui è aperta la procedura di prepack;

b)possono essere effettivamente nominate amministratori delle procedure di insolvenza nella successiva fase di liquidazione.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso della fase di preparazione, il debitore mantenga il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa.

5.Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione del commissario sia versata:

a)dal debitore, in assenza di una successiva fase di liquidazione;

b)dalla massa fallimentare come spesa amministrativa privilegiata, in caso di successiva fase di liquidazione.

Articolo 23

Sospensione delle azioni esecutive individuali

Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò faciliti lo svolgimento agevole ed efficace della procedura di pre-pack. il commissario è ascoltato prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.

Articolo 24

Principi applicabili al processo di vendita

1.Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato.

2.Se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato dell'impresa.

3.Gli Stati membri possono discostarsi dal paragrafo 1 solo se l'organo giurisdizionale indice un'asta pubblica nella fase di liquidazione a norma dell'articolo 26. In tal caso, l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), non si applica.

Capo 3
Fase di liquidazione

Articolo 25

Nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza

Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'apertura della fase di liquidazione, l'organo giurisdizionale nomini il commissario di cui all'articolo 22 come amministratore delle procedure di insolvenza.

Articolo 26

Autorizzazione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa

1.Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'apertura della fase di liquidazione, l'organo giurisdizionale autorizzi la vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa all'acquirente proposto dal commissario, a condizione che quest'ultimo abbia emesso un parere che confermi che il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione era conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 24, paragrafi 1 e 2.

L'organo giurisdizionale non autorizza la vendita se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 22 , paragrafi 2 e 3, e all'articolo 24 , paragrafi 1 e 2.
In quest'ultimo caso, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale porti avanti la procedura di insolvenza.

2.Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 24, paragrafo 3, l'asta pubblica di cui a tale disposizione ha una durata non superiore a quattro settimane ed è avviata entro due settimane dall'apertura della fase di liquidazione. L'offerta selezionata dal commissario è utilizzata come offerta iniziale nell'asta pubblica. Gli Stati membri provvedono affinché le tutele concesse all'offerente iniziale nella fase di preparazione, quali il rimborso delle spese o le competenze in caso di mancata finalizzazione, siano commisurate e proporzionate e non dissuadano le parti potenzialmente interessate dal presentare offerte nella fase di liquidazione.

Articolo 27

Cessione o risoluzione dei contratti ineseguiti

1.Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.

Il primo comma non si applica se l'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa è un concorrente della controparte o delle controparti del debitore.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, purché si applichi una delle condizioni seguenti:

a)la risoluzione è nell'interesse dell'impresa del debitore o di parte di essa;

b)il contratto ineseguito contiene obblighi di servizio pubblico la cui controparte è un'autorità pubblica e l'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa non soddisfa gli obblighi tecnici e giuridici di prestazione dei servizi previsti da tale contratto.

Il primo comma, lettera a), non si applica ai contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale.

3.La legge applicabile alla cessione o alla risoluzione dei contratti ineseguiti è la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la fase di liquidazione.

Articolo 28

Debiti e passività dell'impresa acquisita attraverso la procedura di pre-pack

Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.

Articolo 29

Norme specifiche sugli effetti sospensivi dei ricorsi

1.Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi contro le decisioni dell'organo giurisdizionale relative all'autorizzazione o all'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa possano avere effetti sospensivi solo a condizione che il ricorrente abbia costituito una garanzia adeguata a copertura dei potenziali danni causati dalla sospensione della realizzazione della vendita.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale investito del ricorso abbia il potere discrezionale di esentare, in tutto o in parte, una persona fisica ricorrente dalla costituzione di una garanzia se ritiene che tale esenzione sia appropriata alla luce delle circostanze del caso di specie.

Capo 4
Disposizioni pertinenti per entrambe le fasi della procedura di
pre-pack

Articolo 30

Criteri di selezione della migliore offerta

Gli Stati membri provvedono affinché i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack siano gli stessi utilizzati per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di liquidazione.

Articolo 31

Responsabilità civile del commissario e dell'amministratore delle procedure di insolvenza

Gli Stati membri provvedono affinché il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza rispondano dei danni che il mancato rispetto degli obblighi incombenti loro a norma del presente titolo arreca ai creditori e ai terzi interessati dalla procedura di pre‑pack.

Articolo 32

Parti strettamente correlate al debitore nel processo di vendita

1.Gli Stati membri provvedono affinché le parti strettamente correlate al debitore possano acquisire l'impresa del debitore o parte di essa, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)esse comunicano tempestivamente al commissario e all'organo giurisdizionale la loro relazione con il debitore;

b)le altre parti del processo di vendita ricevono informazioni adeguate sull'esistenza di parti strettamente correlate al debitore e sulla loro relazione con quest'ultimo;

c)alle parti non strettamente correlate al debitore è concesso un tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Gli Stati membri possono prevedere che, qualora sia dimostrato che l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma, lettera a), è stato violato, l'organo giurisdizionale revochi i benefici di cui all'articolo 28 .

2.Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è l'unica offerta esistente, gli Stati membri introducono misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa. Tali misure di salvaguardia comprendono almeno l'obbligo per il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza di respingere l'offerta della parte strettamente correlata al debitore se questa non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Articolo 33

Misure per massimizzare il valore dell'impresa del debitore o di parte di essa

1.Qualora siano necessari finanziamenti temporanei, gli Stati membri provvedono affinché:

a)il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza adotti le misure necessarie per ottenere i finanziamenti temporanei al minor costo possibile;

b)i concessori di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale;

c)ai concessori di finanziamenti temporanei possano essere concessi diritti di garanzia sul ricavato della vendita al fine di garantire il rimborso;

d)i finanziamenti intermedi, se concessi dagli offerenti interessati, possano essere ammessi a compensazione a fronte del prezzo da pagare nell'ambito dell'offerta aggiudicata.

2.Gli Stati membri provvedono affinché agli offerenti non siano riconosciuti diritti di prelazione.

3.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'impresa oggetto della procedura di prepack sia gravata da diritti di garanzia, i creditori beneficiari di tali diritti possano compensare i loro crediti nell'ambito dell'offerta solo a condizione che il valore di tali crediti sia significativamente inferiore al valore di mercato dell'impresa.

Articolo 34

Tutela degli interessi dei creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e i detentori di strumenti di capitale dell'impresa del debitore abbiano il diritto di essere ascoltati dall'organo giurisdizionale prima dell'autorizzazione o dell'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa.

Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per garantire l'efficacia del diritto di essere ascoltati di cui al primo comma.

2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono per legge non concedere il diritto di essere ascoltati:

a)ai creditori o ai detentori di strumenti di capitale che non riceverebbero alcun pagamento né manterrebbero alcun interesse in base al normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale;

b)ai creditori di contratti ineseguiti i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti prima dell'autorizzazione alla vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa e dovrebbero essere pagati integralmente secondo i termini dell'offerta nell'ambito della procedura di pre-pack.

3.Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pre-pack i diritti di garanzia siano svincolati alle stesse condizioni che si applicherebbero nella procedura di liquidazione.

4.Gli Stati membri che nella procedura di liquidazione richiedono il consenso dei titolari di crediti garantiti per lo svincolo dei diritti di garanzia possono derogare all'obbligo di tale consenso, a condizione che i diritti di garanzia riguardino beni necessari per il proseguimento della gestione corrente dell'impresa del debitore o di parte di essa e che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)i creditori di crediti garantiti non riescono a dimostrare che l'offerta nell'ambito della procedura di pre-pack non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori;

b)i creditori di crediti garantiti non hanno presentato (direttamente o tramite terzi) un'offerta di acquisto vincolante alternativa che consenta alla massa fallimentare di ottenere un recupero migliore rispetto all'offerta proposta nella procedura di pre-pack.

Articolo 35

Impatto delle procedure previste dal diritto della concorrenza sui tempi o sull'esito positivo dell'offerta

1.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora vi sia il rischio significativo di un ritardo derivante da una procedura basata sul diritto della concorrenza o di una decisione negativa di un'autorità garante della concorrenza in merito a un'offerta presentata durante la fase di preparazione, il commissario faciliti la presentazione di offerte alternative.

2.Gli Stati membri provvedono affinché il commissario possa ricevere informazioni sulle procedure applicabili previste dal diritto della concorrenza e sui relativi risultati che possono incidere sui tempi o sull'esito positivo dell'offerta, in particolare attraverso la comunicazione di informazioni da parte degli offerenti o la previsione di una deroga per lo scambio di informazioni con le autorità garanti della concorrenza, se del caso. A tale riguardo, il commissario è soggetto a un obbligo di massima riservatezza.

3.Gli Stati membri provvedono affinché l'offerta che comporti il rischio significativo di un ritardo di cui al paragrafo 1 possa essere ignorata, purché si applichino entrambe le condizioni seguenti:

a)l'offerta non è l'unica offerta esistente;

b)il ritardo nella conclusione della vendita dell'impresa con l'offerente interessato nell'ambito della procedura di pre-pack comporterebbe un danno per l'impresa del debitore o parte di essa.

Titolo V
OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI CHIEDERE L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI INSOLVENZA E RESPONSABILITÀ CIVILE

Articolo 36

Obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza

Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti, entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza, a presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.

Articolo 37

Responsabilità civile degli amministratori

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori del soggetto giuridico insolvente siano responsabili dei danni subiti dai creditori a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.

2.Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.

Titolo VI
LIQUIDAZIONE DELLE MICROIMPRESE INSOLVENTI

Capo 1
Norme generali

Articolo 38

Norme sulla liquidazione delle microimprese

1.Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese, se insolventi, abbiano accesso a procedure di liquidazione semplificate conformi alle disposizioni del presente titolo.

2.Una microimpresa è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.

3.L'apertura e lo svolgimento di una procedura di liquidazione semplificata non possono essere negati per il motivo che il debitore non dispone di beni o che i suoi beni non sono sufficienti a coprire i costi della procedura di liquidazione semplificata.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i costi della procedura di liquidazione semplificata siano coperti nelle situazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 39

Amministratore delle procedure di insolvenza

Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate possa essere nominato un amministratore delle procedure di insolvenza solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina;

b)i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.

Articolo 40

Mezzi di comunicazione

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza, da un lato, e le parti di tali procedure, dall'altro, possano essere effettuate per via elettronica, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/1023.

Capo 2
Apertura di una procedura di liquidazione semplificata

Articolo 41

Richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata

1.Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese insolventi possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un'autorità competente.

2.Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi creditore di una microimpresa insolvente possa presentare a un'autorità competente una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata nei confronti della microimpresa.
La microimpresa interessata ha la possibilità di rispondere alla richiesta contestandola o accettandola.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata utilizzando un modulo standard.

4.Il modulo standard di cui al paragrafo 3 consente di includere, tra l'altro, le informazioni seguenti:

a)se la microimpresa è una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

b)se la microimpresa è un imprenditore, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

c)un elenco dei beni della microimpresa;

d)il nome, l'indirizzo o altri dati di contatto dei creditori della microimpresa che sono noti a quest'ultima al momento della presentazione della richiesta;

e)l'elenco dei crediti nei confronti della microimpresa e, per ciascun credito, il suo importo comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e la data in cui è sorto nonché la data in cui è divenuto esigibile, se diversa;

f)l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.

5.La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 3 mediante atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

6.Gli Stati membri provvedono affinché, quando la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata è presentata da un creditore e la microimpresa ha espresso il proprio consenso all'apertura della procedura, la microimpresa sia tenuta a presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 unitamente alla risposta di cui al paragrafo 2, se disponibile.

7.Gli Stati membri provvedono affinché, quando la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata è presentata da un creditore e l'autorità competente apre tale procedura nonostante la microimpresa contesti la richiesta o non abbia risposto, la microimpresa sia tenuta a presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 entro due settimane dal ricevimento dell'avviso di apertura.

Articolo 42

Decisione sulla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata

1.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti una decisione in merito alla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata entro due settimane dal ricevimento della richiesta.

2.L'apertura di una procedura di liquidazione semplificata può essere rifiutata solo se sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)il debitore non è una microimpresa;

b)il debitore non è insolvente ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, della presente direttiva;

c)l'autorità competente presso cui è stata presentata la richiesta non ha competenza sul caso;

d)lo Stato membro in cui è stata presentata la richiesta non ha competenza giurisdizionale internazionale sul caso.

3.Gli Stati membri provvedono affinché la microimpresa o qualsiasi creditore della microimpresa possa impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale la decisione sulla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata. L'impugnazione non ha effetto sospensivo sull'apertura di una procedura di liquidazione semplificata e deve essere trattata tempestivamente dall'organo giurisdizionale.

Articolo 43

Debitore non spossessato

1.Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, i debitori che accedono a procedure di liquidazione semplificate mantengano il controllo dei loro beni e della gestione corrente dell'impresa.

2.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, l'autorità competente specifichi nella decisione di nomina se gli siano trasferiti i diritti e i doveri di gestione e di liquidazione dei beni del debitore.

3.Gli Stati membri specificano le circostanze in cui l'autorità competente può, in via eccezionale, decidere di privare il debitore del diritto di gestire e liquidare i propri beni. Tale decisione deve basarsi su una valutazione caso per caso alla luce di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il debitore non sia più titolare del diritto di gestire e liquidare i propri beni e non sia nominato un amministratore delle procedure di insolvenza, si applichi una delle circostanze seguenti:

a)qualsiasi decisione del debitore in tal senso sia subordinata all'approvazione dell'autorità competente, oppure

b)l'autorità competente affidi a un creditore il diritto di gestire e liquidare i beni del debitore.

Articolo 44

Sospensione delle azioni esecutive individuali

1.Gli Stati membri provvedono affinché i debitori beneficino di una sospensione delle azioni esecutive individuali a seguito della decisione dell'autorità competente di aprire una procedura di liquidazione semplificata e fino alla chiusura di tale procedura.

2.Gli Stati membri possono disporre che l'autorità competente, su richiesta del debitore o di un creditore, escluda un credito dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)l'esecuzione non rischia di compromettere le legittime aspettative della massa dei creditori, e

b)la sospensione comporterebbe un ingiusto pregiudizio del creditore che vanta tale credito.

Articolo 45

Pubblicità dell'apertura di una procedura di liquidazione semplificata

1.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'apertura di una procedura di liquidazione semplificata siano pubblicate nel registro fallimentare di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848 non appena possibile dopo l'apertura.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente informi immediatamente il debitore e tutti i creditori noti, mediante avvisi individuali, dell'apertura di una procedura di liquidazione semplificata.

L'avviso include in particolare:

a)l'elenco dei crediti nei confronti del debitore quali indicati da quest'ultimo;

b)un invito al creditore a insinuare eventuali crediti non inclusi nell'elenco di cui alla lettera a) o a rettificare eventuali dichiarazioni inesatte relative a tali crediti entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso;

c)una dichiarazione attestante che, senza ulteriori azioni da parte del creditore, i crediti inclusi nell'elenco di cui alla lettera a) saranno considerati insinuati dal creditore interessato.

Capo 3
Elenco dei crediti e determinazione della massa fallimentare

Articolo 46

Insinuazione e ammissione dei crediti

1.Gli Stati membri provvedono affinché i crediti nei confronti del debitore siano considerati insinuati senza ulteriori azioni da parte dei creditori interessati, se tali crediti sono indicati dal debitore in una delle comunicazioni seguenti:

a)nella richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata;

b)nella risposta alla richiesta di apertura di una tale procedura presentata da un creditore;

c)nelle informazioni presentate a norma dell'articolo 41, paragrafo 7.

2.Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi creditore possa insinuare crediti che non figurano nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 o formulare dichiarazioni di opposizione o sollevare preoccupazioni in merito ai crediti inclusi in una di tali comunicazioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della data di apertura della procedura di liquidazione semplificata nel registro fallimentare o, nel caso di un creditore noto, dal ricevimento dell'avviso individuale di cui all'articolo 45, se posteriore.

3.Gli Stati membri provvedono affinché, in assenza di obiezioni o preoccupazioni comunicate da un creditore entro il termine indicato al paragrafo 2, un credito incluso nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sia considerato non contestato e sia definitivamente ammesso come ivi indicato.

4.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza possa ammettere i crediti insinuati da un creditore, oltre ai crediti di cui al paragrafo 1, o negarne l'ammissione conformemente al paragrafo 2 e ai criteri appropriati definiti dal diritto nazionale.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i crediti contestati siano trattati tempestivamente dall'autorità competente o da un organo giurisdizionale. L'autorità competente può decidere di proseguire la procedura di liquidazione semplificata per i crediti non contestati.

Articolo 47

Azioni revocatorie

Gli Stati membri provvedono affinché le norme in materia di azioni revocatorie si applichino come segue nelle procedure di liquidazione semplificate:

a)il perseguimento e l'esecuzione delle azioni revocatorie non sono obbligatori, ma sono lasciati alla discrezione dei creditori o, se del caso, dell'amministratore delle procedure di insolvenza;

b)la decisione dei creditori di non avviare azioni revocatorie non incide sulla responsabilità civile o penale del debitore qualora venga successivamente scoperto che il debitore ha occultato informazioni o ha comunicato informazioni false in merito ad attività o passività;

c)l'autorità competente può convertire le procedure di liquidazione semplificate in procedure di insolvenza ordinarie, qualora non sia possibile svolgere procedure revocatorie nell'ambito di una procedura di liquidazione semplificata a causa dell'importanza dei crediti soggetti a procedura revocatoria in relazione al valore della massa fallimentare e della durata prevista della procedura revocatoria.

Articolo 48

Determinazione della massa fallimentare

1.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza stabilisca l'elenco definitivo dei beni che costituiscono la massa fallimentare, sulla base dell'elenco dei beni presentato dal debitore di cui all'articolo 41, paragrafo 4, lettera c), e delle pertinenti informazioni supplementari ricevute successivamente.

2.I beni della massa fallimentare comprendono i beni in possesso del debitore al momento dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo.

3.Gli Stati membri provvedono affinché, se il debitore è un imprenditore, l'autorità competente o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza specifichi quali beni sono esclusi dalla massa fallimentare e possono pertanto essere trattenuti dal debitore.

Capo 4
Realizzo dei beni e ripartizione del ricavato

Articolo 49

Decisione sulla procedura da seguire

1.Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, una volta costituita la massa fallimentare e determinato l'elenco dei crediti nei confronti del debitore, l'autorità competente:

a)proceda al realizzo dei beni e alla ripartizione del ricavato; o

b)decida in merito alla chiusura della procedura di liquidazione semplificata senza alcun realizzo dei beni, conformemente al paragrafo 2.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa decidere in merito alla chiusura immediata della procedura di liquidazione semplificata senza alcun realizzo dei beni, solo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)non vi sono beni nella massa fallimentare;

b)i beni della massa fallimentare sono di valore talmente basso da non giustificare i costi o i tempi per la loro vendita e la ripartizione del ricavato;

c)il valore apparente dei beni gravati è inferiore all'importo dovuto al creditore o ai creditori garantiti e l'autorità competente ritiene giustificato consentire a tali creditori garantiti di rilevare i beni.

3.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, qualora proceda al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1, lettera a), specifichi anche i mezzi di realizzo dei beni. Mezzi diversi dalla vendita dei beni del debitore mediante asta pubblica elettronica possono essere scelti solo se il loro uso è ritenuto più appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura.

Articolo 50

Sistemi d'asta elettronica per la vendita dei beni del debitore

1.Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio siano istituite e mantenute una o più piattaforme d'asta elettronica per la vendita dei beni della massa fallimentare nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate.

Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della vendita dei beni del debitore, gli utenti possano anche presentare offerte per l'acquisto dell'impresa del debitore in regime di continuità aziendale.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme d'asta elettronica di cui al paragrafo 1 siano utilizzate ogniqualvolta l'impresa o i beni del debitore oggetto di una procedura di liquidazione semplificata sono realizzati mediante asta.

3.Gli Stati membri possono estendere l'uso dei sistemi d'asta elettronica di cui al paragrafo 1 alla vendita dell'impresa o dei beni del debitore oggetto di altri tipi di procedure di insolvenza aperte nel loro territorio.

4.Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme d'asta elettronica di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche aventi domicilio o luogo di registrazione nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro. L'accesso al sistema d'asta può essere subordinato all'identificazione elettronica dell'utente, nel qual caso le persone con domicilio o luogo di registrazione in un altro Stato membro possono utilizzare i loro regimi nazionali di identificazione elettronica, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 41 .

Articolo 51

Interconnessione dei sistemi d'asta elettronica

1.La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali di cui all'articolo 50. Il sistema si compone dei sistemi d'asta elettronica nazionali interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale nel sistema. Il sistema contiene, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, informazioni su tutte le procedure d'asta annunciate nelle piattaforme d'asta elettronica nazionali, consente la ricerca tra tali procedure d'asta e fornisce collegamenti ipertestuali che conducono alle pagine dei sistemi nazionali in cui le offerte possono essere presentate direttamente.

2.La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie per garantire l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica nazionali degli Stati membri, definendo:

a)la specifica o le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica;

b)le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica;

c)l'insieme minimo di informazioni che devono essere rese accessibili attraverso la piattaforma centrale;

d)i criteri minimi per la presentazione delle procedure d'asta annunciate attraverso il portale europeo della giustizia elettronica;

e)i criteri minimi per la ricerca delle procedure d'asta annunciate attraverso il portale europeo della giustizia elettronica;

f)i criteri minimi per indirizzare gli utenti verso la piattaforma del sistema nazionale d'asta dello Stato membro in cui possono presentare le loro offerte direttamente nelle procedure d'asta annunciate;

g)le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione;

h)l'uso dell'identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 42 ;

i)la specifica di quali dati personali possono essere consultati; 

j)garanzie in materia di protezione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 69, paragrafo 2 , entro [un anno dal termine di recepimento].

Articolo 52

Costi per l'istituzione e l'interconnessione dei sistemi d'asta elettronica

1.I costi di istituzione, mantenimento e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei sistemi d'asta elettronica di cui all'articolo 50 sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.Ciascuno Stato membro provvede ai costi di istituzione e adattamento per l'interoperabilità dei propri sistemi d'asta elettronica nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e mantenimento di tali sistemi. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

Articolo 53

Responsabilità della Commissione in relazione al trattamento dei dati personali nel sistema di interconnessione delle piattaforme d'asta elettronica

1.La Commissione esercita le funzioni di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo.

2.La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di titolare del trattamento.

3.La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica.

4.Per quanto concerne le informazioni provenienti dai sistemi d'asta nazionali interconnessi, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nei sistemi d'asta nazionali gestiti dagli Stati membri o da altri organismi.

Articolo 54

Vendita dei beni mediante asta elettronica

1.Gli Stati membri provvedono affinché l'asta elettronica dei beni della massa fallimentare nell'ambito di una procedura di liquidazione semplificata sia annunciata con debito anticipo sulla piattaforma d'asta elettronica di cui all'articolo 50.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza informi mediante avvisi individuali tutti i creditori noti in merito all'oggetto, all'ora e alla data dell'asta elettronica, nonché ai requisiti per parteciparvi.

3.Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone interessate, compresi gli attuali azionisti o amministratori del debitore, siano autorizzate a partecipare all'asta elettronica e all'offerta.

4.In caso di offerte relative sia all'acquisizione dell'impresa del debitore in regime di continuità aziendale sia ai singoli beni della massa fallimentare, i creditori decidono quale alternativa preferiscono.

Articolo 55

Decisione sulla chiusura della procedura di liquidazione semplificata

1.Gli Stati membri provvedono affinché, dopo la ripartizione del ricavato della vendita dell'impresa o dei beni del debitore, l'autorità competente adotti una decisione in merito alla chiusura della procedura di liquidazione semplificata entro due settimane dal completamento della ripartizione del ricavato.

2.Gli Stati membri provvedono affinché la decisione relativa alla chiusura della procedura di liquidazione semplificata specifichi il periodo di tempo che porta all'esdebitazione del debitore imprenditore o dei fondatori, proprietari o soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore.

Capo 5
Esdebitazione degli imprenditori nelle procedure di liquidazione semplificate

Articolo 56

Accesso all'esdebitazione

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, i debitori imprenditori, nonché i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti della microimpresa siano liberati integralmente dai propri debiti a norma del titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.

Articolo 57

Trattamento delle garanzie personali fornite per debiti connessi all'impresa

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia stata avviata una procedura di insolvenza o un'azione esecutiva individuale sulla garanzia personale fornita per le esigenze aziendali di una microimpresa debitrice in una procedura di liquidazione semplificata nei confronti di un garante che, nel caso in cui la microimpresa interessata sia una persona giuridica, è un fondatore, proprietario o socio di tale persona giuridica o, nel caso in cui la microimpresa interessata sia un imprenditore, è un familiare di tale imprenditore, la procedura relativa alla garanzia personale sia coordinata o consolidata con la procedura di liquidazione semplificata.

Titolo VII
COMITATO DEI CREDITORI

Capo 1
Costituzione e membri del comitato dei creditori

Articolo 58

Costituzione del comitato dei creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito solo se l'assemblea dei creditori decide in tal senso.

2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che, prima dell'apertura della procedura di insolvenza, il comitato dei creditori possa essere costituito dal momento della presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza se uno o più creditori presentano all'organo giurisdizionale una richiesta di costituzione di tale comitato.

Gli Stati membri provvedono affinché la prima assemblea dei creditori decida in merito al proseguimento e alla composizione del comitato dei creditori costituito a norma del paragrafo 1.

3.Gli Stati membri possono escludere la possibilità, nel diritto nazionale, di costituire un comitato dei creditori nelle procedure di insolvenza qualora i costi complessivi del coinvolgimento di tale comitato non siano giustificati in considerazione della scarsa rilevanza economica della massa fallimentare, del numero esiguo di creditori o del fatto che il debitore è una microimpresa.

Articolo 59

Nomina dei membri del comitato dei creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.

2.Se i membri del comitato dei creditori sono nominati in sede di assemblea dei creditori, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale certifichi la nomina entro cinque giorni dalla relativa data di comunicazione all'organo giurisdizionale stesso.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori.

4.Gli Stati membri provvedono affinché anche i creditori i cui crediti sono stati ammessi solo in via provvisoria e i creditori transfrontalieri siano ammissibili alla nomina in seno al comitato dei creditori.

5.Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi parte interessata possa impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale la nomina di uno o più membri del comitato dei creditori a motivo che la nomina non è stata effettuata conformemente alla legge applicabile.

Articolo 60

Doveri dei creditori in qualità di membri del comitato dei creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori rappresentino unicamente gli interessi dell'intera massa dei creditori e agiscano in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali che consentono di costituire più di un comitato dei creditori in rappresentanza di diversi gruppi di creditori nella stessa procedura di insolvenza.
In tal caso, i membri del comitato dei creditori rappresentano unicamente gli interessi dei creditori che li hanno nominati.

2.Gli obblighi in capo al comitato dei creditori sono verso tutti i creditori che rappresenta.

Articolo 61

Numero di membri

Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia almeno pari a tre e non superiore a sette.

Articolo 62

Revoca di un membro e sostituzione

1.Gli Stati membri stabiliscono norme che specificano i motivi di revoca e di sostituzione dei membri del comitato dei creditori e le relative procedure. Tali norme tengono conto anche del caso in cui i membri del comitato dei creditori si dimettano o non siano in grado di svolgere le funzioni richieste, ad esempio in caso di malattia grave o di decesso.

2.I motivi di revoca comprendono almeno il comportamento fraudolento o gravemente negligente, il comportamento doloso o la violazione dei doveri fiduciari in relazione agli interessi dei creditori.

Capo 2
Metodi di lavoro e funzione del comitato dei creditori

Articolo 63

Metodi di lavoro del comitato dei creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori stabilisca un protocollo sui metodi di lavoro entro 15 giorni lavorativi dalla nomina dei membri. Se il comitato dei creditori non adempie a tale obbligo, l'organo giurisdizionale ha il potere di stabilire il protocollo a nome del comitato dei creditori entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del primo periodo di 15 giorni lavorativi.
Nella prima riunione del comitato dei creditori, i suoi membri approvano i metodi di lavoro a maggioranza semplice dei membri presenti.

2.Il protocollo di cui al paragrafo 1 riguarda almeno gli aspetti seguenti:

a)ammissibilità a presenziare e a partecipare alle riunioni del comitato dei creditori;

b)diritto di voto e numero legale necessario;

c)conflitto di interessi;

d)riservatezza delle informazioni.

3.Gli Stati membri provvedono affinché il protocollo di cui al paragrafo 1 sia accessibile a tutti i creditori, all'organo giurisdizionale e all'amministratore delle procedure di insolvenza.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori abbiano la possibilità di partecipare e votare di persona o per via elettronica.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori possano essere rappresentati da una parte munita di procura.

6.La Commissione stabilisce un protocollo standard mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 64

Funzione, diritti, obblighi e poteri del comitato dei creditori

1.Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori e siano coinvolti i singoli creditori.

A tal fine gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori disponga almeno dei seguenti diritti, obblighi e poteri:

a)il diritto di ascoltare in qualsiasi momento l'amministratore delle procedure di insolvenza;

b)il diritto di comparire e di essere ascoltato nella procedura di insolvenza;

c)l'obbligo di vigilare sull'amministratore delle procedure di insolvenza, anche consultandolo e informandolo della volontà dei creditori;

d)il potere di chiedere informazioni pertinenti e necessarie al debitore, all'organo giurisdizionale o all'amministratore delle procedure di insolvenza in qualsiasi momento durante la procedura di insolvenza;

e)l'obbligo di fornire informazioni ai creditori rappresentati dal comitato dei creditori e il diritto di ricevere informazioni da tali creditori;

f)il diritto di essere informato e consultato sulle questioni in cui i creditori rappresentati dal comitato dei creditori hanno un interesse, compresa la vendita di beni al di fuori dell'attività ordinaria;

g)il potere di chiedere consulenza esterna sulle questioni in cui i creditori rappresentati dal comitato dei creditori hanno un interesse.

2.Qualora affidino al comitato dei creditori il potere di approvare determinate decisioni o determinati atti giuridici, gli Stati membri specificano chiaramente le questioni per le quali è richiesta tale approvazione.

Articolo 65

Spese e remunerazione

1.Gli Stati membri specificano chi si fa carico delle spese sostenute dal comitato dei creditori nell'esercizio della sua funzione di cui all'articolo 64.

2.Se le spese di cui al paragrafo 1 sono a carico della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori tenga traccia di tali spese e l'organo giurisdizionale abbia la facoltà di limitare le spese ingiustificate e sproporzionate.

3.Qualora consentano la remunerazione dei membri del comitato dei creditori ed essa sia a carico della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione sia proporzionata alla funzione svolta dai membri e il comitato dei creditori ne tenga traccia.

Articolo 66

Responsabilità

I membri del comitato dei creditori sono esonerati dalla responsabilità individuale per le loro azioni in qualità di membri del comitato, a meno che non abbiano posto in essere un comportamento gravemente negligente o fraudolento, un comportamento doloso o abbiano violato un obbligo fiduciario nei confronti dei creditori che rappresentano.

Articolo 67

Ricorso

1.Qualora conferiscano al comitato dei creditori il potere di approvare determinate decisioni o operazioni, gli Stati membri prevedono anche il diritto di proporre ricorso contro tale approvazione.

2.Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso sia efficiente e rapida.

Titolo VIII
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA TRASPARENZA DEI DIRITTI NAZIONALI IN MATERIA DI INSOLVENZA

Articolo 68

Scheda recante le informazioni chiave

1.Gli Stati membri forniscono, nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica, una scheda recante le informazioni chiave su determinati elementi della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.

2.Il contenuto della scheda recante le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 è esatto, chiaro e non fuorviante ed espone i fatti in modo equilibrato e corretto. È coerente con le altre informazioni sul diritto fallimentare o in materia di insolvenza fornite nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2015/848.

3.La scheda recante le informazioni chiave:

a)è redatta e presentata alla Commissione in una lingua ufficiale dell'Unione entro [6 mesi dal termine di recepimento della presente direttiva];

b)ha una lunghezza massima di cinque facciate stampate in formato A4, con caratteri di dimensione leggibile;

c)è scritta in un linguaggio chiaro, non tecnico e comprensibile.

4.La scheda recante le informazioni chiave contiene le sezioni riportate di seguito nell'ordine seguente:

a)le condizioni per l'apertura della procedura di insolvenza;

b)le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

c)le disposizioni relative al grado dei crediti dei creditori e alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni a seguito della procedura di insolvenza;

d)la durata media comunicata della procedura di insolvenza di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023 43 .

5.La sezione di cui al paragrafo 4, lettera a), include:

a)l'elenco delle persone che possono chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza;

b)l'elenco delle condizioni che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza;

c)dove e come può essere presentata la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza;

d)come e quando l'apertura di una procedura di insolvenza è notificata al debitore.

6.La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), include:

a)l'elenco delle persone che possono insinuare un credito;

b)l'elenco delle condizioni per l'insinuazione di un credito;

c)il termine per l'insinuazione di un credito;

d)dove trovare il modulo per l'insinuazione di un credito, se del caso;

e)come e dove insinuare un credito;

f)come viene verificato e convalidato il credito.

7.La sezione di cui al paragrafo 4, lettera c), include:

a)una breve descrizione del gerarchia dei diritti e dei crediti dei creditori;

b)una breve descrizione delle modalità di ripartizione del ricavato.

8.Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 4 entro un mese dall'entrata in vigore delle pertinenti modifiche del diritto nazionale. La scheda recante le informazioni chiave contiene la dichiarazione seguente: "La presente scheda recante le informazioni chiave è aggiornata al [data di presentazione delle informazioni alla Commissione o data dell'aggiornamento]".

La Commissione provvede affinché tale scheda recante le informazioni chiave sia tradotta in inglese, francese e tedesco o, se la scheda è redatta in una di tali lingue, nelle altre due lingue, e la rende accessibile al pubblico sul portale europeo della giustizia elettronica nella sezione Insolvenza/fallimento di ciascuno Stato membro.

9.Alla Commissione è conferito il potere di modificare il formato della scheda recante le informazioni chiave o di ampliare o ridurre la portata delle informazioni tecniche ivi fornite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69

Comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato sulla ristrutturazione e l'insolvenza ("comitato") di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 70

Riesame

Entro [5 anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l’impatto della presente direttiva.

Articolo 71

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [2 anni dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 72

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 73

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

[...]    [...]

(1)    COM(2020) 590 final.
(2)    Relazione dei cinque presidenti (https://ec.europa.eu/info/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en), risoluzioni del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 su "Costruire un'Unione dei mercati dei capitali" (2015/2634(RSP)) e dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali (2020/2036 (INI)).
(3)    Banca centrale europea, "Financial integration in Europe", maggio 2018, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf e "Financial Integration and Structure in the Euro Area", aprile 2022, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.en.pdf.
(4)    I dati provengono da un esercizio di valutazione comparata condotto dall'Autorità bancaria europea. Cfr. Autorità bancaria europea, "Relazione sull'analisi comparativa dei quadri nazionali di recupero dei crediti", 2020, EBA/REP/2020/29, https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2020/Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks/962022/Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks.pdf. Gli esperti nazionali in materia di insolvenza, che hanno fornito stime per lo scenario di riferimento utilizzato per gli indicatori "Doing Business" della Banca mondiale, hanno indicato un intervallo di 1,5-3,5 anni per i tempi di recupero e spese giudiziarie comprese tra il 9 e il 15 % per gli Stati membri dell'UE. I tassi di recupero in caso di liquidazione in uno Stato membro dell'UE variavano dal 32 al 44 %, con una media del 38 % per gli Stati membri interessati.
(5)    Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).
(6)    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
(7)    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.
(8)    COM(2020) 590 final.
(9)    Cfr. pag. 4: state_of_the_union_2021_letter_of_intent_it.pdf (europa.eu).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2022 Insieme per un'Europa più forte" (COM(2021) 645 final, cwp2022_en.pdf (europa.eu)).
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Unione dei mercati dei capitali — Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione" (COM(2021) 720 final, disponibile su EUR-Lex — 52021DC0720 — IT — EUR-Lex (europa.eu)).
(12)    Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
(13)    Nella procedura di pre-pack, l'impresa del debitore o parte di essa è venduta in regime di continuità aziendale in base a un contratto negoziato in via riservata prima dell'avvio di una procedura di insolvenza sotto la supervisione di un commissario nominato da un organo giurisdizionale, cui fa seguito una breve procedura di insolvenza nella quale la vendita negoziata in via preliminare è formalmente autorizzata ed eseguita.
(14)    Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International BV, C-237/20, ECLI:EU:C:2022:321.
(15)    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(16)    Conclusioni del Consiglio sul piano di azione della Commissione, doc. n. 12898/1/20 REV 1.
(17)    Doc. n. EURO 502/20.
(18)    Cfr. nota della Commissione per la discussione all'indirizzo https://www.consilium.europa.eu/media/49192/20210416-eg-com-note-on-insolvency-frameworks.pdf. La lettera di sintesi della discussione è disponibile all'indirizzo https://www.consilium.europa.eu/media/49366/20210416-summing-up-letter-eurogroup.pdf.
(19)    Doc. n. EURO 502/21.
(20)    Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036/(INI)).
(21)    Altri studi sono stati condotti per conto della Commissione in preparazione della presente iniziativa: 1) Commissione europea, "Migliorare la base di dati scientifici sul trasferimento di imprese in Europa: allegato C: studio di caso sulla dimensione transfrontaliera dei trasferimenti di imprese", Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, Ufficio delle pubblicazioni, febbraio 2021 ; 2) Steffek, F.; "Analisi delle legislazioni in materia di recupero dei crediti individuali e collettivi negli Stati membri dell'UE", DG FISMA, novembre 2019; 3) McCormack, G. et al., "Studio su un nuovo approccio al fallimento e all'insolvenza delle imprese, analisi giuridica comparativa delle disposizioni e delle pratiche pertinenti degli Stati membri", DG JUST, gennaio 2016; 4) relazione dell'ABE sull'analisi comparativa dei quadri nazionali di recupero dei crediti, risposta alla richiesta di consulenza della Commissione europea sull'analisi comparativa dei quadri nazionali di recupero dei crediti (compresi i quadri in materia di insolvenza) dal punto di vista dei creditori bancari, Autorità bancaria europea, novembre 2020, EBA/Rep/2020/29.
(22)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(23)    Tali costi dovrebbero essere integrati da altri 1,6 milioni di EUR di costi di attuazione per l'esercizio finanziario 2028. I costi di manutenzione annuali stimati del sistema di interconnessione nel portale europeo della giustizia elettronica ammontano a 600 000 euro a partire dal 2029.
(24)    https://ejustice.europa.eu/246/IT/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_debtors_in_the_eu?init=true.
(25)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 0849 del 9.7.2018, pag. 1).
(26)    Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).
(27)    L'interconnessione a livello dell'UE dei registri centrali nazionali dei conti bancari è stata proposta dalla Commissione europea nella sua proposta di 6a direttiva antiriciclaggio. Cfr. gli articoli 14 e 15 della proposta (COM(2021) 423 final del 20.7.2021). La proposta è attualmente in corso di negoziazione presso il Parlamento europeo e il Consiglio.
(28)    UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part four: Directors' obligations in the period approaching insolvency (including in enterprise groups), pag. 19 (nota a margine 15).
(29)    Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (2001/470/CE). Le informazioni sul diritto nazionale in materia di insolvenza prodotte nel contesto della rete giudiziaria europea sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/447/IT/insolvencybankruptcy?init=true.
(30)    GU C […] del […], pag. […].
(31)    GU C […] del […], pag. […].
(32)    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
(33)    Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).
(34)    GU [...] del [...], pag. [...].
(35)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(36)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(37)    Per quanto riguarda le soluzioni digitali, l'approccio a due pilastri consiste nel riutilizzare le soluzioni esistenti, compresi gli elementi costitutivi aziendali, prima di prendere in considerazione soluzioni di mercato preconfezionate. Lo sviluppo personalizzato è l'ultima opzione. Cfr. la strategia digitale della Commissione europea, Commissione digitale di prossima generazione, C(2022) 4388 final, pag. 13.
(38)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(39)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(40)    Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
(41)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(42)    Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
(43)    Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Bruxelles, 7.12.2022

COM(2022) 702 final

ALLEGATO

DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

{SEC(2022) 434 final} - {SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}


ALLEGATO

Registri nazionali delle attività di cui all'articolo 18

1.Registri catastali

2.Registri immobiliari

3.Registri dei beni mobili, compresi i registri di immatricolazione dei veicoli, delle navi e degli aeromobili e i registri delle armi

4.Registro delle donazioni

5.Registri ipotecari

6.Altri registri di titoli, compresi i registri dei depositari di titoli e i registri contabili

7.Registri degli pegni, compresi i contratti di leasing e gli accordi di compravendita con riserva della proprietà

8.Registri contenenti atti di sequestro

9.Registri delle successioni

10.Registri dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i registri dei brevetti e dei marchi

11.Registri dei domini internet

12.Registro delle condizioni generali