Strasburgo, 22.11.2022

COM(2022) 668 final

2022/0393(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi


2022/0393 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta crea uno strumento normativo temporaneo e ben mirato per affrontare il fenomeno delle impennate estreme dei prezzi causato da carenze nei meccanismi di formazione dei prezzi nei mercati del gas all'ingrosso, evitando in tal modo danni significativi all'economia dell'Unione.

a) La crisi ucraina ha determinato aumenti senza precedenti dei prezzi e gravi danni economici.

L'aggressione militare ingiustificata all'Ucraina da parte della Russia e il suo uso dell'energia come arma hanno provocato una crisi energetica senza precedenti, che ha colpito in particolare l'Unione. Ciò ha determinato un forte aumento dei prezzi dell'energia, sospingendo verso l'alto l'inflazione e compromettendo la nostra sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La Russia ha effettuato interruzioni intenzionali e manipolazioni dell'approvvigionamento, con ripercussioni sui prezzi europei del gas naturale e sull'equilibrio della formazione dei prezzi nei mercati dell'energia. La decisione della Russia di interrompere l'approvvigionamento attraverso il gasdotto Nord Stream 1 e di interrompere le forniture a diversi Stati membri dell'UE, il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 e la necessità di trovare nuove fonti e rotte di approvvigionamento con breve preavviso hanno inasprito ulteriormente la crisi. L'UE si è impegnata a eliminare completamente la sua dipendenza dai combustibili fossili russi, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo "Piano REPowerEU", riducendo la domanda, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e sostituendo il gas russo con forniture alternative da partner affidabili attraverso la piattaforma per l'energia. La quota russa delle importazioni di gas mediante gasdotto rispetto al totale delle importazioni di gas dell'UE è già diminuita, passando dal 41 % nel settembre 2021 al 9 % nel settembre 2022.

Sebbene i mercati avessero già reagito con un aumento significativo dei prezzi del gas dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, i prezzi del gas naturale hanno registrato impennate di prezzo senza precedenti, raggiungendo i massimi storici per tutta la seconda metà di agosto del 2022. Se nel decennio precedente i prezzi avevano registrato oscillazioni in una fascia compresa tra 5 e 35 EUR, i prezzi del gas naturale in Europa hanno raggiunto livelli superiori del 1000 % rispetto ai prezzi medi registrati in precedenza nell'Unione. I Dutch TTF Gas futures (prodotti a 3 mesi/trimestrali) negoziati sulla borsa ICE Endex 1 hanno raggiunto 350 EUR/MWh, mentre il TTF day-ahead negoziato su EEX ha raggiunto 316 EUR/MWh, senza variazioni significative dei volumi scambiati. I prezzi a un mese hanno raggiunto un picco ben superiore a 200 EUR/MWh e il 26 agosto 2022 hanno registrato un picco di quasi 314 EUR/MWh. Per due settimane consecutive il prezzo a un mese è rimasto superiore a 225 EUR/MWh, dal 18 agosto al 31 agosto 2022. I livelli di prezzo più elevati sono stati raggiunti nel corso di una settimana – 5 giorni consecutivi di negoziazione – dal 22 al 26 agosto 2022, quando i quando hanno registrato valori molto vicini o superiori a 265 EUR/MWh. Nel periodo dal 22 al 31 agosto 2022 la differenza tra i prezzi del TTF a pronti e del GNL 2 è stata superiore a 57 EUR/MWh. Negli ultimi tre giorni della settimana dal 22 al 26 agosto 2022, il differenziale tra i prezzi del TTF a pronti e i prezzi di riferimento del GNL è risultato superiore a 58 EUR/MWh. Si è trattato di un disaccoppiamento senza precedenti tra i prezzi del TTF e i prezzi del GNL, che riflettono i prezzi del mercato mondiale. Dopo aver raggiunto livelli estremamente elevati nell'agosto 2022, i prezzi sono scesi al di sotto di 220 EUR/MWh nelle settimane successive senza più superare tali livelli.

Questa impennata estrema dei prezzi in quasi due settimane ha causato forti danni all'economia europea. Il gas è ampiamente utilizzato in molti settori dell'economia dell'UE, dalle PMI alla grande industria, in particolare le industrie ad alta intensità di gas come la ceramica, il vetro, i fertilizzanti, la pasta di carta e la carta e i prodotti chimici. I prezzi molto elevati del gas naturale ai livelli osservati in agosto, pari a circa 350 EUR/MWh, hanno un notevole impatto negativo sull'economia dell'Unione anche in un breve lasso di tempo, con effetti contagiosi sui prezzi dell'energia elettrica e un aumento dell'inflazione generale. Le impennate dei prezzi comportano danni e rischi tangibili per i clienti dell'energia, i fornitori e la sicurezza dell'approvvigionamento sui mercati del gas e dell'elettricità. I clienti hanno subito pienamente le conseguenze delle impennate dei prezzi causate dalle strozzature della capacità regionale. Con la capacità al massimo non è stato possibile attrarre ulteriori forniture di gas mediante ulteriori aumenti dei prezzi. L'aggressione della Russia all'Ucraina continua a ripercuotersi negativamente sull'economia dell'UE nel suo complesso, innescando una spirale di crescita più bassa e inflazione più elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera 3 . Si prevede che l'inflazione media annua raggiunga i massimi storici nel 2022, attestandosi al 7,6 % nella zona euro e all'8,3 % nell'UE, per poi scendere rispettivamente al 4,0 % e al 4,6 % nel 2023. Secondo le previsioni dell'Unione - "previsioni economiche (intermedie) dell'estate 2022" - l'economia dell'Unione crescerà solo del 2,7 % nel 2022 e dell'1,5 % nel 2023. La crescita nella zona euro dovrebbe attestarsi al 2,6 % nel 2022, per poi scendere all'1,4 % nel 2023; e in alcuni paesi si prevede una recessione.

Dati gli attuali bassi livelli dei flussi di gas naturale russo verso l'Europa, già ridotti al 9 % delle importazioni totali dell'UE via gasdotto, e la prospettiva che non aumenteranno ai livelli prebellici, la situazione dei mercati del gas e finanziari nell'UE rimane problematica. Il cambiamento senza precedenti delle rotte di approvvigionamento e trasporto del gas, associato a strumenti di formazione del mercato e dei prezzi non adattati a una situazione di shock a livello dell'offerta, espone i consumatori e le imprese europei a un evidente rischio di ulteriori possibili episodi di impennata dei prezzi del gas con conseguenze dannose per l'economia. Eventi imprevedibili, come incidenti, il sabotaggio di gasdotti, perturbazioni atmosferiche che ostacolano la fornitura di gas all'Europa o causano un aumento drastico della domanda, possono minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento. È probabile che le tensioni e il nervosismo del mercato, innescati dal timore di una improvvisa scarsità delle risorse, persistano durante tutto l'inverno e fino l'anno prossimo, in quanto si prevede che l'adattamento agli shock a livello dell'offerta e l'instaurazione di nuove relazioni e infrastrutture di approvvigionamento richiederanno uno o più anni.

b) Modifica del contesto del TTF e del mercato - modifica della pertinenza dei benchmark di prezzo

Sistema di formazione dei prezzi

Il Title Transfer Facility (TTF) è un "hub" 4 o un "punto di scambio virtuale" di un cosiddetto sistema di entrata/uscita, in cui gli utenti della rete possono trasferire gas tra di loro. Un hub è solitamente gestito da un gestore del sistema di trasporto o da un altro soggetto designato dallo Stato membro, che gestisce le nomine per il trasferimento del titolo di proprietà del gas tra gli utenti della rete.

Una serie di prodotti sia virtuali che fisici (quando il gas deve essere consegnato in un determinato punto fisico) può essere scambiata per la consegna in hub 5 . Gli hub svolgono una funzione importante nella stabilità del sistema del gas naturale in quanto consentono il trasferimento di gas tra gli operatori del mercato e rivestono pertanto un ruolo centrale nel mercato del gas. In Europa esistono diversi hub del gas, i principali dei quali sono: l'hub TTF nei Paesi Bassi (NL), il German Trading Hub Europe (THE), il punto francese di scambio del gas – Nord (PEG), l'hub di Zeebrugge in Belgio (Beach) e ZTP, il punto di scambio virtuale austriaco (VTP), il punto italiano di scambio virtuale (PSV), il punto di scambio virtuale ceco (VTP), il punto di bilanciamento virtuale spagnolo (PVB) e il punto di equilibrio nazionale britannico (NBP).

Rilevanza specifica del prezzo del future TTF per il sistema UE di formazione dei prezzi

Gli scambi su hub possono avvenire sia fuori borsa (OTC) sia tramite scambi, in quanto l'hub è il luogo di consegna per lo scambio del gas tra portafogli. Per quanto riguarda il TTF il prodotto più liquido sono i "TTF Gas Futures" olandesi con consegna entro il mese, negoziato sulla borsa "ICE Endex", mentre sul cosiddetto "mercato a pronti", ossia il mercato dei prodotti di durata pari o inferiore a un giorno, la borsa europea dell'energia ("EEX") rappresenta il mercato più liquido.

Il TTF è un punto di negoziazione virtuale al quale fanno riferimento sia i contratti spot che i contratti future. I prodotti connessi al TTF (ossia i contratti che hanno il TTF come punto di consegna) sono disponibili negli scambi e in genere spaziano dai prodotti a breve termine (ad esempio, infragiornalieri, giornalieri, settimanali) ai prodotti con un orizzonte di consegna a diversi anni. In questo contesto si possono distinguere diversi mercati:

i mercati a pronti (infragiornalieri e a un giorno) sono il luogo in cui i gestori dei sistemi di trasporto mantengono fisicamente l'equilibrio nella rete, essenziale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Sono inoltre il luogo delle operazioni con consegna fisica in cui gli operatori riequilibrano i rispettivi portafogli di gas in risposta a variazioni della domanda e dell'offerta, ad esempio a causa delle condizioni meteorologiche o della congestione. Dati i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e l'equilibrio dei mercati quotidiani, questo aspetto non è oggetto della presente proposta.

I mercati dei derivati, in particolare i contratti relativi alla fornitura futura di gas (ad esempio a un mese o a più lungo termine), sono essenziali affinché le imprese del gas possano coprirsi contro i rischi finanziari quando acquistano gas in mercati volatili. La maggiore stabilità dei prezzi a lungo termine dei derivati fornisce inoltre segnali di prezzo che garantiscono un contesto affidabile per gli investimenti infrastrutturali. Anche gli interventi sui derivati e sui mercati dei future potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità finanziaria.

Le agenzie di rilevazione dei prezzi (PRA) monitorano l'attività dei mercati del giorno prima e pubblicano indici, compresi quelli relativi al TTF, che di solito sono citati nei contratti. I prezzi di riferimento a un mese del TTF sono frequentemente citati nei contratti. A loro volta, gli indici collegati al TTF, relativi al prezzo dei contratti a pronti o future, possono essere utilizzati nelle formule di prezzo contenute nei contratti a più lungo termine. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, negli ultimi anni, il TTF è stato percepito come l'indicatore più affidabile dei prezzi del gas a livello dell'UE, anche al di là dei confini della regione servita dall'omonimo hub.

Le borse dispongono in genere delle cosiddette "stanze di compensazione" che gestiscono i rischi della controparte, in quanto le negoziazioni sono condotte senza conoscere la controparte.

Il TTF è l'hub del gas più liquido dell'UE ed è un riferimento ampiamente utilizzato per i prezzi europei del gas, fungendo da principale strumento di negoziazione e gestione dei rischi per lo scambio di gas in Europa. Gli indici TTF sono stati utilizzati negli ultimi anni in Europa come approssimazione dei prezzi del gas naturale in Europa. Ciò è dovuto alla specifica ubicazione geografica dell'hub, che riceve gas naturale da diverse fonti, tra cui gas prodotto a livello nazionale dal giacimento di "Groningen", gas norvegese, GNL, nonché volumi significativi provenienti dalla Russia. Questi ultimi devono ora essere sostituiti con forniture provenienti da paesi terzi. Gli operatori del mercato utilizzavano storicamente il TTF per il prezzo di riferimento per il gas naturale in tutta Europa in quanto considerato rappresentativo dell'intero mercato. Secondo i dati di mercato, nei primi 8 mesi del 2022 l'hub TTF ha rappresentato circa l'80 % del gas naturale scambiato nell'Unione europea e nel Regno Unito (stessa quota del 2021 in questo periodo). Secondo stime di mercato, nei primi 8 mesi del 2022 la quota delle negoziazioni basate su cambi sul TTF è aumentata al 70 %. ICE ENDEX e ECC B.V. sono i gestori delle borse del gas per il mercato olandese del gas.

Prove del malfunzionamento della formazione dei prezzi che hanno contribuito a un aumento eccessivo dei prezzi

L'aggressione non provocata della Russia all'Ucraina e l'uso dell'energia come arma da parte della Russia hanno un profondo impatto strutturale sui mercati del gas naturale in Europa, comportando modifiche radicali alla provenienza delle forniture in Europa e al modo in cui il gas fluisce all'interno dell'UE.

Durante l'anno in corso le interruzioni dell'approvvigionamento dalla Russia hanno ridotto la percentuale di gas proveniente da tale paese via gasdotto dal 40 % al 9 % sul totale delle importazioni nell'UE mediante gasdotto. L'infrastruttura necessaria per accogliere i flussi necessari da altre fonti non è ancora disponibile. Per adattarsi alla nuova realtà del mercato, in linea con il piano REPowerEU, sono in corso interventi per risolvere diverse strozzature infrastrutturali che riguardano sia il gas da gasdotto che il GNL.

In caso di shock a livello dell'offerta e qualora vengano individuate nuove rotte di approvvigionamento, il fatto che il sistema del gas dell'Europa nord-occidentale presenti particolari limitazioni infrastrutturali, sia per quanto riguarda il trasporto mediante gasdotti (sull'asse est-ovest), sia in termini di capacità di rigassificazione del GNL costituisce un problema per il meccanismo di formazione dei prezzi per il resto d'Europa. Tali limitazioni sono state in parte all'origine dell'aumento generalizzato dei prezzi del gas dall'inizio della crisi. Le strozzature infrastrutturali nella regione sono uno dei motivi all'origine dell'aumento della divergenza tra il prezzo TTF-future e i prezzi del GNL sul mercato mondiale durante l'estate. Sebbene in passato il prezzo del future TTF sia sempre stato un indicatore valido e affidabile dei prezzi del gas in molte regioni d'Europa, risulta attualmente meno pertinente e affidabile come parametro di riferimento dei prezzi in alcune regioni, in particolare nei paesi che hanno un accesso più facile al GNL e ad altre fonti di gas rispetto ai paesi che non dispongono di un accesso significativo al GNL e in cui le strozzature di capacità impediscono forniture supplementari.

Un chiaro indicatore del malfunzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi che incide sull'intero mercato europeo è dato dal fatto che, a partire dall'aprile 2022, il prezzo del future TTF si è discostato da quello di altri hub regionali in Europa e dalle valutazioni dei prezzi effettuate per le importazioni di GNL da fornitori professionali di indici (le "agenzie di rilevazione dei prezzi"). In circostanze normali, come è avvenuto nell'ultimo decennio, dove il TTF ha rappresentato il valore di riferimento più utilizzato per il prezzo del gas naturale in Europa, il differenziale tra TTF e GNL risultava modesto o addirittura negativo. Il differenziale anomalo tra il TTF e altri hub regionali osservato nell'agosto 2022 è una forte indicazione del fatto che il TTF potrebbe non essere un buon indicatore della situazione del mercato al di fuori dell'Europa nordoccidentale, determinando prezzi elevati che non corrispondono ai fondamentali del mercato per tutta l'UE. Nel regolamento [XXXX/2022] è stato pertanto inserito un nuovo parametro di riferimento per il GNL più affidabile a livello dell'Unione, che dovrà essere messo a punto dall'ACER entro il 1° marzo 2023. Durante gli episodi di scarsità nel mercato dell'Europa nord-occidentale, altri mercati regionali al di fuori di questa zona sono indebitamente influenzati dall'indicizzazione dei contratti al TTF.

Le strozzature infrastrutturali hanno determinato differenze di prezzo significative e senza precedenti tra TTF, hub nazionali del gas e prezzi del GNL. Finché le strozzature infrastrutturali non saranno eliminate nell'Europa nordoccidentale, esse incideranno sulla formazione dei prezzi e continueranno ad avere un effetto notevole e sproporzionato sui mercati del gas naturale e sull'economia europea. Quando i flussi dai gasdotti e i terminali GNL raggiungono la massima capacità, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento, qualsiasi ulteriore aumento dei prezzi al di sopra di un certo margine rispetto ai prezzi globali del gas, necessari per attrarre carichi di GNL nel continente, non attira nuovo gas e determina strozzature infrastrutturali. Questa situazione può essere utilizzata dagli operatori commerciali e dalle imprese del settore dell'energia per far salire i prezzi, con un effetto dannoso in tutta l'Unione.

Ciò ha portato a situazioni come quelle delle ultime due settimane dell'agosto 2022, in cui i prezzi del gas naturale hanno raggiunto livelli record superiori a 300 EUR/MWh e il prezzo negli hub continentali, come il TTF, è aumentato di 70 EUR/MWh rispetto al prezzo del GNL (in altri termini il prezzo del TTF è aumentato del 25 % rispetto al prezzo del GNL, come indicato dalla media dell'indice dei prezzi a pronti del GNL dell'Europa nord-occidentale e sud-occidentale - North-West and South West Europe LNG Spot Index). Alla luce di quanto precede si può asserire che l'indice TTF non fornisce più un indicatore adeguato dei prezzi in Europa.

Il ruolo del TTF come riferimento per i contratti in tutta Europa ha fatto sì che i clienti europei non situati nell'Europa centrale e orientale abbiano dovuto pagare un prezzo più elevato, sebbene il gas naturale sui mercati mondiali fosse notevolmente meno costoso. In questa situazione, l'aumento elevatissimo del TTF, causato principalmente dalle strozzature di capacità interne in Europa centrale, lo ha reso non più rappresentativo per molti clienti europei ed è percepito come eccessivo, non rispecchiando l'equilibrio del mercato.

Il divario tra TTF e altri hub regionali, registrato in agosto, è un indicatore del fatto che il TTF potrebbe non essere più un buon indicatore della situazione del mercato al di fuori dell'Europa nord-occidentale, dove i mercati sono alle prese con vincoli infrastrutturali. Negli episodi di scarsità nel mercato dell'Europa nordoccidentale, altri mercati regionali al di fuori di tale area (che si trovano in condizioni di mercato più favorevoli) sarebbero indebitamente influenzati da un'indicizzazione dei contratti al TTF.

Si prevede che questa situazione continuerà nel 2023. A più lungo termine, ingenti investimenti nelle interconnessioni del gas e nei terminali GNL consentiranno di risolvere le divergenze tra i prezzi degli hub regionali. Gli investimenti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio permetteranno di disaccoppiare in modo permanente l'impatto dei prezzi del gas sui prezzi dell'energia elettrica e ridurranno la pressione sui prezzi del gas in situazioni di scarsità. In particolare, si prevede che le nuove infrastrutture per il GNL, che saranno online alla fine di quest'anno o nei primi mesi del 2023, attenueranno i problemi attuali. L'aspettativa di una riduzione dello spread tra il TTF e altri hub dell'UE è legata alla prevista realizzazione di infrastrutture per il GNL, quali le unità di rigassificazione di stoccaggio galleggianti, che dovrebbero ridurre le strozzature nell'UE nordoccidentale. Per questo motivo è giustificato solo un intervento temporaneo.

Tuttavia, almeno per il prossimo anno, vi è l'urgente necessità di correggere l'impatto temporaneo delle strozzature di congestione in specifiche parti dell'UE, a causa dei massicci cambiamenti strutturali che modificano l'equilibrio storico, sostituendo per il 40 % la provenienza del gas naturale che arriva in Europa, in circostanze in cui i prezzi del TTF potrebbero non essere rappresentativi delle condizioni globali dell'offerta e della domanda di gas. Gli strumenti di mercato di cui si avvalgono i mercati europei non sono stati adattati e sviluppati per far fronte all'attuale situazione, caratterizzata da un massiccio shock al livello dell'offerta e aggravata dall'uso dell'energia come arma da parte della Russia, che costringe l'UE a pagare un sovrapprezzo per il suo gas. Analogamente, l'assetto del mercato europeo dell'energia elettrica non era attrezzato per far fronte a tale situazione di crisi e i prezzi eccezionalmente elevati del gas hanno determinato un notevole aumento dei prezzi dell'energia elettrica e ricavi senza precedenti per le tecnologie inframarginali di produzione. Dopo il regolamento del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, adottato il 6 ottobre 2022, la Commissione sta lavorando a una proposta per disaccoppiare strutturalmente i prezzi dell'energia elettrica da presentare nel primo trimestre del 2023.

II. Obiettivi della presente proposta

I prezzi anormalmente elevati del TTF, e le loro ripercussioni sul livello generale dei prezzi del gas naturale in Europa, sono alla base di numerosi appelli presentati a livello politico per un intervento urgente e temporaneo.

Il 5 ottobre 2022, nella sua risoluzione sulla risposta dell'UE all'aumento dei prezzi dell'energia in Europa, il Parlamento europeo ha chiesto "l'adozione di misure relative al funzionamento del TTF" e ha ritenuto che "tali misure potrebbero includere l'applicazione di un meccanismo di blocco delle negoziazioni nel TTF in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi e limiti di prezzo".

Durante la riunione informale dei ministri dell'Energia del 12 ottobre è stato chiesto alla Commissione di proporre misure per coordinare gli sforzi di solidarietà, garantire l'approvvigionamento energetico, stabilizzare i livelli dei prezzi e sostenere le famiglie e le imprese che devono far fronte a prezzi elevati dell'energia.

Con la sua proposta di ottobre la Commissione mirava a proporre soluzioni per affrontare situazioni di prezzi eccessivi del gas naturale, proponendo al Consiglio una misura per stabilire un prezzo dinamico massimo per operazioni relative al gas naturale sui mercati TTF a pronti a determinate condizioni. Al fine di garantire che non vi siano effetti negativi, la misura dovrebbe consentire scambi di gas fuori borsa, non incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE né sui flussi intra-UE, non comportare un aumento del consumo di gas e non compromettere la stabilità e il funzionamento ordinato dei mercati dei derivati energetici.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022 è stata formulata la richiesta di adottare decisioni concrete in relazione a talune misure supplementari, tra cui "un corridoio dinamico di prezzo di carattere temporaneo per le transazioni di gas naturale allo scopo di limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivi del gas", dopo aver valutato l'impatto di tale meccanismo sui contratti in essere e tenendo conto dei diversi mix energetici e delle diverse circostanze nazionali.

Il meccanismo di correzione del mercato proposto nel presente regolamento ha l'obiettivo principale di prevenire situazioni di prezzi del gas estremamente elevati che potrebbero essere in parte causati da inefficienze nei meccanismi di formazione dei prezzi. L'obiettivo principale non è intervenire sui prezzi che rispecchiano adeguatamente la domanda e l'offerta. E questo perché i segnali di prezzo sono importanti per attirare da paesi terzi le forniture di gas naturale di cui l'UE ha bisogno per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento e la prosperità economica.

III. Principali elementi della proposta

Il meccanismo di correzione del mercato proposto si basa sugli articoli 23 e 24 della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo al rafforzamento della solidarietà attraverso un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi del 18 ottobre 2022 (la "proposta di ottobre").

Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 21 ottobre 2022 6 e delle garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della proposta di ottobre 7 , il meccanismo di correzione del mercato è concepito in modo da soddisfare due criteri fondamentali:

i)    fungere da strumento efficace contro episodi di eccessivo rincaro del gas; e

ii)    essere attivato solo se i prezzi raggiungono livelli eccezionali (rispetto ai prezzi del GNL), al fine di evitare turbative significative del mercato e interruzioni dei contratti di fornitura, che potrebbero comportare gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Eventi passati, quale l'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nel mese di agosto 2022, potrebbero fornire un orientamento per definire i livelli di prezzo che farebbero scattare il meccanismo di correzione del mercato.

Il meccanismo proposto consiste essenzialmente un massimale di sicurezza per il prezzo dei derivati TFF a un mese ("prezzo TTF"), che svolge un ruolo fondamentale come prezzo di riferimento nel mercato europeo del gas all'ingrosso. Il massimale è attivato se la base di prezzo TTF raggiunge un livello predefinito e se l'aumento del prezzo non corrisponde a un aumento analogo a livello del mercato mondiale, quale si desume dal prezzo medio giornaliero calcolato come media delle valutazioni del prezzo del GNL "Daily Spot Mediterranean Marker" (MED), "Daily Spot Northwest Europe Marker" (NWE), pubblicate da S&P Global Inc., New York.

Al fine di garantire un effetto immediato, si propone che i valori per attivare il meccanismo siano fissati in anticipo, in modo da evitare lunghe procedure decisionali che potrebbero ritardarne significativamente l'attivazione e l'effetto previsto di contenimento dei prezzi. Una volta soddisfatte le condizioni per la sua attivazione, il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe applicarsi automaticamente.

Il massimale di sicurezza sui future TTF è attentamente concepito in modo da non incidere sulla formazione dei prezzi negli altri mercati regionali del gas. Ciò è dovuto al fatto che i segnali di prezzo di questi altri mercati sono meno influenzati dalle attuali strozzature nella rigassificazione e trasmissione che caratterizzano l'hub del gas olandese e, di conseguenza, il TTF.

L'obiettivo dello strumento è attenuare le situazioni in cui i prezzi risultano eccessivi, senza tuttavia modificare strutturalmente il livello dei prezzi. Gli eventi dell'agosto 2022 possono fungere da parametro di riferimento per determinare il livello dell'intervento.

I dati disponibili mostrano che, nel periodo compreso tra il 22 agosto e il 31 agosto, la differenza di prezzo tra i prezzi a pronti dei TTF a un mese e quelli del GNL è risultata superiore a 57 EUR/MWh. I prezzi front month avevano raggiunto livelli superiori ai 300 EUR. L'obiettivo del meccanismo di correzione del mercato dovrebbe essere di evitare prezzi anomali quali il livello raggiunto nell'agosto scorso.

Il massimale è concepito per essere attivato solo in circostanze eccezionali per far fronte a episodi potenzialmente brevi di prezzi realmente eccessivi, in modo da non aumentare il consumo di gas naturale. Infatti, quando i prezzi sono "eccessivi", l'elasticità della domanda dovrebbe essere molto bassa e gli ulteriori aumenti di prezzo di breve durata evitati dal massimale non dovrebbero tradursi in una riduzione significativa dei consumi. Infine, il meccanismo non è inteso a ridurre strutturalmente i prezzi cosa che, se andasse a beneficio dei consumatori finali, potrebbe determinare un aumento del consumo di gas.

Il massimale di sicurezza si applicherà solo a un prodotto a termine (ovvero i prodotti TTF a un mese). Anche in caso di attivazione del massimale di sicurezza, gli operatori del mercato potranno comunque acquistare gas a pronti, benché i derivati a più lunga scadenza e fuori borsa non siano direttamente interessati dal meccanismo. Ci si aspetta pertanto che l'attivazione del meccanismo non comporterà problemi di "razionalizzazione" del gas o di sicurezza dell'approvvigionamento.

Nel meccanismo di correzione del mercato sono inserite misure di salvaguardia efficaci, quali massimali d'intervento elevati e un attento monitoraggio che consenta l'interruzione del meccanismo nel caso in cui abbia un impatto negativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento

In vista di eventuali cambiamenti della situazione del mercato e per essere in grado di reagire a eventuali conseguenze negative non volute del limite di prezzo, la proposta contiene misure di salvaguardia efficaci per garantire che il meccanismo possa essere sospeso in qualsiasi momento qualora comporti gravi perturbazioni del mercato o un rischio manifesto di tali perturbazioni con ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi intra-UE. Il massimale di sicurezza sarebbe automaticamente disattivato se una revisione giornaliera dimostrasse che non sussistono più le condizioni per la sua attivazione. Nel valutare gli effetti del meccanismo si dovrebbe tenere conto anche del rispetto degli obiettivi di riduzione della domanda dell'UE.

IV. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno" (COM(2022) 138 final), in cui delineava l'obiettivo di garantire la fornitura di gas a costi ragionevoli per il prossimo inverno e oltre. La comunicazione faceva riferimento all'introduzione di un massimale o alla modulazione del prezzo del gas come opzioni che potrebbero essere prese in considerazione per mitigare un forte aumento dei prezzi dell'energia. Nell'ottobre 2022, in un contesto di escalation della crisi, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione in cui ribadisce la necessità di affrontare i prezzi elevati dell'energia con misure mirate e coordinate. Nella sua comunicazione, la Commissione ha proposto di istituire un meccanismo per limitare i prezzi attraverso la principale borsa europea del gas, il TTF, da attivare ove necessario. L'attuale proposta di un meccanismo di correzione del mercato, per attenuare l'impatto dei prezzi del gas eccezionalmente elevati, è complementare alle misure indicate dalla Commissione nelle sue comunicazioni.

Gli obiettivi e i principi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas non sono messe a repentaglio dalla presente proposta. La proposta garantisce che, in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, il meccanismo di correzione del mercato non limiti indebitamente il flusso di gas all'interno del mercato interno, mettendo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione.

La presente proposta è parte integrante di una serie di misure volte ad affrontare l'attuale crisi energetica che il Consiglio ha adottato negli ultimi mesi.

In particolare, la presente proposta è strettamente collegata al regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e coerente con i suoi obiettivi. Garantisce in particolare che la Commissione possa sospendere il meccanismo di correzione del mercato se esso incide negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio o se determina un aumento complessivo del consumo di gas, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda ricevuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio.

Inoltre, un monitoraggio e una comunicazione regolari ed efficaci sono essenziali per la valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda. A tal fine, oltre alle misure di monitoraggio e comunicazione previste dal regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, al più tardi due settimane dopo l'evento di correzione del mercato, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione quali misure hanno adottato per ridurre il consumo di gas e di energia elettrica in risposta all'evento di correzione del mercato, a meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di sospensione. La riduzione della domanda in tutta l'Unione esprime il principio di solidarietà sancito dal trattato.

Al fine di garantire che l'evento di correzione del mercato non elimini l'incentivo a perseguire la riduzione della domanda, l'attivazione dell'evento di correzione del mercato dovrebbe essere seguita da una proposta della Commissione volta a prorogare gli obiettivi di riduzione della domanda previsti dal regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio oltre il 31 marzo 2023.

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere le misure idonee per conseguire la riduzione della domanda. Nell'individuare dette misure gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di avvalersi delle misure indicate dalla Commissione nella sua comunicazione del 20 luglio 2022 dal titolo "Risparmiare gas per un inverno sicuro".

Inoltre, la presente proposta è complementare agli obiettivi di introdurre un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera per affrontare la volatilità del mercato a breve termine, di cui all'articolo 15 della proposta di ottobre, e di incaricare l'ACER di redigere e pubblicare un indice di riferimento giornaliero per il GNL, al fine di migliorare la rappresentatività degli indici, come stabilito all'articolo 18 della proposta di ottobre. Sebbene la proposta di ottobre preveda uno strumento per limitare le variazioni estreme in un breve lasso di tempo ("interruttore di circuito") e non sia sufficiente per affrontare i problemi emersi nell'agosto 2022, la presente proposta integra a tale riguardo la proposta di ottobre.

Inoltre, la presente proposta è coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare con l'obiettivo di garantire un approvvigionamento energetico dell'UE sicuro e a prezzi accessibili, proponendo un meccanismo per mitigare gli effetti dei prezzi estremamente elevati del gas sui consumatori dell'UE e sugli Stati membri - concepito tuttavia in modo tale da non ridurre strutturalmente i prezzi cosa che, se andasse a beneficio dei consumatori finali, potrebbe determinare un aumento del consumo di gas.

V.Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è compatibile con altre politiche dell'Unione, in particolare con le norme sulla politica del mercato interno, anche per quanto riguarda le normativa sulla concorrenza e le norme relative ai mercati finanziari. In particolare, è complementare al regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), che mira a ridurre il rischio sistemico, ad aumentare la trasparenza del mercato OTC e a preservare la stabilità finanziaria, nonché al regolamento finanziario (ad esempio MiFID II), che richiede l'istituzione di una serie di meccanismi da parte dei mercati regolamentati per contenere la volatilità significativa dei mercati finanziari e prevenire modelli di negoziazione errati. La proposta non interferisce indebitamente con i principi del diritto della concorrenza. In particolare, il meccanismo di correzione del mercato è concepito in modo da limitare l'intervento a situazioni di prezzi eccessivi, in cui l'indice TTF non fornisce più un indicatore adeguato per i prezzi e non riflette in modo accurato le dinamiche di mercato in Europa.

IV. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

1. Base giuridica

La base giuridica del presente atto giuridico temporaneo è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le misure di cui all'articolo 122, paragrafo 1, del TFUE devono rispondere a un'emergenza o a una situazione eccezionale che comporti gravi difficoltà nella situazione economica degli Stati membri, in particolare in caso di gravi difficoltà nella fornitura di energia, che non possono essere affrontate con misure ordinarie. Inoltre, le misure devono essere adottate in uno spirito di solidarietà e devono essere rigorosamente temporanee.

La presente proposta, come le precedenti misure temporanee di crisi adottate dal Consiglio negli ultimi mesi, è finalizzata ad affrontare una grave crisi economica dovuta, tra l'altro, alle difficoltà di approvvigionamento energetico. Il meccanismo di correzione del mercato è di natura temporanea.

2.Solidarietà

A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, i prezzi del gas hanno raggiunto livelli imprevisti, con aumenti estremi, in particolare nell'agosto 2022. La volatilità dei mercati del gas, gli aumenti poco visibili dei prezzi del gas e le loro impennate eccezionali hanno avuto un impatto diseguale sui diversi Stati membri. Tuttavia, tutti gli Stati membri sono preoccupati per gli effetti indiretti degli aumenti dei prezzi, quali l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione.

I problemi del sistema di formazione dei prezzi hanno un'incidenza diversa a seconda degli Stati membri, in quanto gli aumenti dei prezzi sono più marcati in alcuni Stati membri (ad esempio gli Stati membri dell'Europa centrale) che in altri (ad esempio gli Stati membri periferici o con altre possibilità di approvvigionamento). Per evitare un'azione frammentata, che potrebbe dividere il mercato integrato del gas nell'UE, è necessaria un'azione comune in uno spirito di solidarietà. Ciò è fondamentale anche per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Inoltre, l'adozione di garanzie comuni, che potrebbero essere maggiormente necessarie negli Stati membri che non dispongono di alternative di approvvigionamento rispetto a quelli con più alternative, garantisce un approccio coordinato come espressione della solidarietà energetica, che è stata recentemente approvata come principio fondamentale del diritto dell'UE 8 .

Infatti, sebbene i rischi e i benefici finanziari siano molto diversi da uno Stato membro all'altro, il meccanismo di correzione del mercato costituisce un compromesso basato sullo spirito di solidarietà in cui tutti gli Stati membri convengono di contribuire alla correzione del mercato e di accettare gli stessi limiti alla formazione dei prezzi, anche se il livello di malfunzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi e l'impatto finanziario dei prezzi TTF sull'economia variano da uno Stato membro all'altro.

Il meccanismo di correzione del mercato rafforzerebbe pertanto la solidarietà all'interno dell'Unione, evitando prezzi eccessivi che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. La misura proposta contribuirà a garantire che le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli in uno spirito di solidarietà.

3.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le misure previste dalla presente iniziativa sono in linea con il principio di sussidiarietà. Data la natura integrata dei mercati del gas e finanziari, un intervento a livello dell'Unione è il modo più efficace per affrontare il problema delle impennate di prezzo al suo interno.

Gli operatori del mercato dell'UE utilizzano il TTF come riferimento perché costituisce l'hub di negoziazione più liquido in Europa ed era considerato rappresentativo dell'intero mercato. Tuttavia, fattori esterni hanno ostacolato il funzionamento del mercato e in particolare la funzione del TTF come parametro di riferimento obiettivo per i clienti del gas in tutta Europa. È pertanto necessario un approccio coordinato a livello dell'UE per poter affrontare situazioni eccezionali in cui il TTF non può fungere adeguatamente da parametro di riferimento adeguato per gli operatori di mercato in tutta l'UE.

Data la natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento di gas e dei suoi effetti transfrontalieri, un'azione a livello dell'Unione è giustificata in quanto gli Stati membri da soli non sono in grado di affrontare in modo sufficientemente efficace il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da un forte aumento dei prezzi dell'energia e da gravi interruzioni dell'approvvigionamento. Solo un'azione dell'UE motivata da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri può garantire che un forte aumento dei prezzi dell'energia non comporti danni duraturi per i cittadini e l'economia.

A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello europeo, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

4.Proporzionalità

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per i cittadini e per l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione coordinata.

Il divieto di eseguire operazioni sui derivati TTF front month al di sopra del massimale previsto dalla presente proposta è uno strumento adeguato per evitare rincari eccessivi in tutta Europa, anche in altri mercati dell'UE.

I limiti di offerta sono una caratteristica comune nei mercati negoziati per affrontare problemi nei meccanismi di formazione dei prezzi che potrebbero comportare effetti dannosi per i consumatori. Ad esempio, un siffatto meccanismo esiste nei mercati dell'energia elettrica dell'UE (si veda, a titolo di esempio, l'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/943) e anche in mercati al di fuori dell'Unione, come quelli degli Stati Uniti. Ad esempio, la Chicago Mercantile Exchange (CME), dove viene negoziato il contratto a termine Henry Hub, utilizza limiti e fasce di prezzo. Per limiti di prezzo si intende l'intervallo di prezzo massimo consentito per un contratto future in ogni sessione di negoziazione.

Inoltre, il meccanismo non è inteso a intervenire nella normale interazione tra domanda e offerta e a "limitare" la fissazione ordinaria dei prezzi. Esso può essere attivato solo in situazioni del tutto eccezionali in cui l'aumento dei prezzi del TTF non ha riscontro nei prezzi di altre borse, mettendone in questione l'idoneità come prezzo di riferimento.

Il meccanismo di correzione del mercato sarà attivato solo in circostanze eccezionali per un periodo di tempo rigorosamente limitato. È improbabile che vi siano gravi ripercussioni a livello di liquidità negli altri hub. Benché anche i contratti TTF siano negoziati su questi mercati a fini di copertura, i limiti di prezzo possono fornire tuttavia agli operatori di mercato indicazioni sulle strategie di copertura, in modo da potersi coprire in futuro contro elevati aumenti di prezzo. Poiché i mercati continentali che non hanno accesso al GNL sono rimasti strettamente allineati al TTF, qualsiasi massimale di prezzo sui TTF avrà un impatto limitato sulla loro liquidità.

Inoltre, il limite di offerta sarà immediatamente disattivato quando cesseranno di sussistere le circostanze eccezionali che ne hanno motivato l'attivazione. Inoltre, il meccanismo di correzione del mercato è accompagnato da una serie completa di misure di salvaguardia che consentono la sospensione del meccanismo in caso di perturbazioni involontarie del mercato, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi all'interno dell'UE. Infine, la misura non pregiudica indebitamente il diritto dei partecipanti al mercato di continuare a operare, in quanto il limite di negoziazione non inciderà sul diritto degli operatori di mercato di concludere operazioni bilaterali o fuori borsa.

Pertanto, l'intervento non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo strategico perseguito ed è pertanto proporzionato. Il meccanismo di correzione del mercato è uno strumento adeguato necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di attenuare l'impatto dei prezzi anormalmente elevati del gas.

5.Scelta dell'atto giuridico

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo rapido e uniforme di cooperazione a livello dell'Unione.

V.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

1.Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla entro i termini, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Tuttavia, il 7 settembre si è tenuto un seminario specifico con gli Stati membri e i portatori di interessi in merito a possibili interventi di emergenza nei mercati del gas.

Il 7 novembre 2022 si è tenuto un seminario per discutere il meccanismo di correzione del mercato con i principali operatori di mercato e gli Stati membri, al fine di stabilire gli interventi futuri più opportuni. Si sono inoltre svolti scambi con gli Stati membri durante le riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio a seguito della proposta della Commissione del 18 ottobre 2022 relativa a nuove misure sull'acquisto congiunto di gas, ai meccanismi di limitazione dei prezzi e all'uso trasparente delle infrastrutture, nonché alla solidarietà tra gli Stati membri e alla gestione della domanda.

In questo modo è stato possibile individuare le garanzie pertinenti per ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dal meccanismo.

2.Diritti fondamentali

Il meccanismo di correzione del mercato è temporaneo ed è attivato solo in presenza di determinate condizioni. Tali condizioni sono indice a loro volta di una situazione dannosa per l'economia dell'Unione e la sua sicurezza energetica, che vanno pertanto affrontate. Inoltre, il meccanismo di correzione del mercato prevede solide garanzie per evitare l'insorgere di problemi relativi ai diritti fondamentali. Esso contiene un meccanismo di disattivazione per mettervi fine quando il suo funzionamento non sia più giustificato dalla situazione del mercato del gas naturale. E anche se sussistono le condizioni che giustificano l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato, il regolamento prevede la possibilità di sospenderlo in caso di turbative involontarie del mercato. E la Commissione è obbligata a procedere alla sospensione in caso di turbative involontarie del mercato.

Pertanto, il meccanismo di correzione del mercato è proporzionato e debitamente giustificato, in quanto non ha un impatto superiore al necessario sui diritti fondamentali, quali la libertà d'impresa, considerati gli effetti che l'inazione avrebbe sull'economia dell'Unione e sulla sua sicurezza energetica.

VI.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio dell'UE della presente proposta riguarda le risorse umane della direzione generale (DG) per l'energia della Commissione europea.

Questo meccanismo senza precedenti comporta compiti – anche per quanto riguarda il funzionamento dei mercati delle merci e la sicurezza dell'approvvigionamento – che attualmente non sono di competenza della Commissione. Dato il livello di responsabilità connesso a tale compito, è fondamentale garantire un adeguato accompagnamento da parte dei servizi della Commissione, assegnando un ruolo rafforzato alla DG Energia, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione finanziari e di mercato (6 ETP). Il sostegno dell'ACER al monitoraggio, all'attivazione e alla sospensione del meccanismo di correzione del mercato sarà fondamentale per una sua efficace attuazione. L'incidenza sul bilancio dell'UE associata alla presente proposta riguarda pertanto anche le risorse umane e le altre spese amministrative dell'ACER (6 ETP).

VII.ALTRI ELEMENTI

Non pertinente.    

2022/0393 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione per fini bellici delle forniture di gas e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas hanno fatto impennare i prezzi dell'energia nell'Unione. La modifica delle rotte di approvvigionamento, con conseguenti congestioni nell'infrastruttura europea del gas, la necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento e sistemi di formazione dei prezzi inadatti ad affrontare la situazione di shock dell'offerta hanno contribuito alla volatilità e al rincaro dei prezzi. L'aumento dei prezzi del gas naturale compromette l'economia dell'Unione tramite un'inflazione elevata persistente, che è dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e che mina il potere d'acquisto dei consumatori, e tramite l'aumento dei costi di produzione, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica, e minaccia seriamente la sicurezza dell'approvvigionamento.

(2)Nel 2022 i prezzi del gas naturale sono stati eccezionalmente volatili, con alcuni valori di riferimento che hanno raggiunto i massimi storici nell'agosto 2022. Il livello anomalo dei prezzi del gas naturale registrato nell'agosto 2022 è stato il risultato di molteplici fattori, tra cui un difficile equilibrio tra domanda e offerta legato al riempimento degli impianti di stoccaggio e alla riduzione dei flussi via gasdotto, i timori di ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento e di manipolazioni del mercato da parte della Russia, nonché un meccanismo di formazione dei prezzi che non era concepito per far fronte a tali variazioni estreme della domanda e dell'offerta e che ha aggravato l'aumento già eccessivo dei prezzi. Mentre nel decennio precedente i prezzi si muovevano in una fascia compresa tra 5 e 35 EUR/MWh, i prezzi europei del gas naturale hanno raggiunto livelli del 1000 % superiori rispetto ai prezzi medi registrati fino a quel momento nell'Unione. I contratti future olandesi TTF (prodotti a 3 mesi/trimestrali), negoziati sulla borsa ICE Endex 9 , sono stati scambiati a un prezzo leggermente inferiore a 350 EUR/MWh, mentre il prezzo TTF del gas a un mese negoziato su EEX ha raggiunto 316 EUR/MWh. Mai in passato i prezzi del gas avevano raggiunto livelli simili a quelli osservati nell'agosto 2022.

(3)A seguito dei danni al gasdotto Nord Stream 1 del settembre 2022, probabilmente causati da un atto di sabotaggio, non vi è alcuna prospettiva che le forniture di gas dalla Russia all'Unione riprendano ai livelli prebellici nel prossimo futuro. I consumatori e le imprese europee restano esposti al rischio manifesto di ulteriori potenziali episodi di rialzo dei prezzi del gas, dannosi per l'economia. Eventi imprevedibili, come incidenti, il sabotaggio di gasdotti, perturbazioni atmosferiche che interrompono la fornitura di gas all'Europa o causano un aumento drastico della domanda, possono minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento. È probabile che le tensioni e il nervosismo del mercato, innescati dal timore di una improvvisa scarsità, persistano durante tutto l'inverno e fino l'anno prossimo, in quanto si prevede che l'adattamento agli shock dell'offerta e la creazione di nuove relazioni e infrastrutture di approvvigionamento richiederanno uno o più anni.

(4)Il TTF dei Paesi Bassi è comunemente considerato l'indicatore di prezzo "standard" sui mercati europei del gas. Questo grazie alla sua liquidità tipicamente elevata, anche dovuta alla sua ubicazione geografica che in un contesto prebellico ha consentito al TTF di ricevere gas naturale da diverse fonti, tra cui volumi significativi dalla Russia. Per questo motivo è ampiamente utilizzato come prezzo di riferimento nelle formule tariffarie dei contratti di fornitura di gas, nonché come base di prezzo nelle operazioni di copertura e/o in derivati in tutta l'Unione, anche in hub non direttamente collegati al TTF. Secondo i dati di mercato, nei primi otto mesi del 2022 è stato scambiato sull'hub TTF circa l'80 % del gas naturale negoziato in tutta l'Unione europea e il Regno Unito.

(5)Tuttavia, gli sconvolgimenti che si sono verificati sui mercati dell'energia dell'UE dal febbraio 2022 hanno avuto ripercussioni sul funzionamento e sull'efficacia dei meccanismi tradizionali di formazione dei prezzi nel mercato all'ingrosso del gas, in particolare sul parametro di riferimento TTF. Sebbene in passato il TTF fosse un buon indicatore dei prezzi del gas in altre regioni d'Europa, a partire dall'aprile 2022 si è scostato dai prezzi di altri hub e sedi di negoziazione in Europa, nonché dalle valutazioni dei prezzi effettuate dalle agenzie di rilevazione dei prezzi per le importazioni di GNL. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che il sistema del gas dell'Europa nord-occidentale presenta particolari limiti infrastrutturali sia per quanto riguarda il trasporto mediante gasdotti (sull'asse est-ovest) sia in termini di capacità di rigassificazione del GNL. Tali limiti sono stati in parte responsabili dell'aumento generale dei prezzi del gas dall'inizio della crisi in Europa a seguito della strumentalizzazione per fini bellici dell'energia da parte della Russia. Il differenziale anomalo tra il TTF e altri hub regionali registrato nell'agosto 2022 indica che, nelle attuali circostanze particolari del mercato, il TTF potrebbe non essere un buon indicatore della situazione del mercato al di fuori dell'Europa nord-occidentale, dove i mercati si trovano ad affrontare vincoli infrastrutturali. Durante gli episodi di scarsità nel mercato dell'Europa nord-occidentale, altri mercati regionali al di fuori di questa zona possono trovarsi in condizioni più favorevoli e sono quindi indebitamente influenzati dall'indicizzazione dei contratti al TTF. Pertanto, sebbene il TTF consegua ancora l'obiettivo di bilanciare l'offerta e la domanda nell'Europa nord-occidentale, è necessario intervenire per limitare gli effetti che eventuali episodi anomali di prezzi eccessivi del TTF producono su altri mercati regionali dell'UE.

(6)Esistono diverse misure per contrastare i problemi degli attuali meccanismi di formazione dei prezzi. Per le imprese europee colpite dalle recenti perturbazioni del mercato e dalle carenze del sistema di formazione dei prezzi una possibilità è avviare una rinegoziazione dei contratti esistenti basati sul TTF. Poiché i riferimenti per i prezzi collegati ai contratti future TTF hanno una rilevanza diversa rispetto al passato e non sono necessariamente rappresentativi della situazione dei mercati del gas al di fuori dell'Europa nord-occidentale, alcuni acquirenti possono cercare di ovviare agli attuali problemi relativi alla formazione dei prezzi e al parametro di riferimento TTF avviando una rinegoziazione con i loro partner contrattuali, sulla base di espliciti termini del contratto o dei principi generali del diritto contrattuale.

(7)Analogamente, le società importatrici o gli Stati membri che agiscono per loro conto possono dialogare con i partner internazionali al fine di rinegoziare i contratti di fornitura esistenti o stipulare nuovi contratti con formule tariffarie più appropriate, adattate all'attuale situazione di volatilità. L'acquisto coordinato tramite lo strumento informatico creato a norma del regolamento (UE) [XXXX/2022] può offrire l'opportunità di abbassare il prezzo delle importazioni di energia, riducendo a sua volta la necessità di un intervento sul mercato.

(8)La regolamentazione dei mercati finanziari prevede inoltre già alcune misure di salvaguardia per limitare gli episodi di estrema volatilità, ad esempio imponendo alle sedi di negoziazione di istituire i cosiddetti "interruttori di circuito" a breve termine, che limitano le impennate estreme dei prezzi in determinate fasce orarie. Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, introdotto agli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) [XXXX/2022] del Consiglio, contribuisce a limitare la volatilità estrema dei prezzi nell'arco di una giornata nei mercati dei derivati sull'energia. Tali meccanismi funzionano però solo a breve termine e non sono intesi a impedire che i prezzi di mercato raggiungano determinati livelli eccessivi.

(9)La riduzione della domanda costituisce un ulteriore elemento importante per affrontare il problema dei picchi estremi dei prezzi. Ridurre la domanda di gas e di energia elettrica può avere un effetto calmieratore sui prezzi di mercato e può pertanto contribuire ad attenuare i problemi legati a prezzi del gas anormalmente elevati. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 21 ottobre 2022, il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un meccanismo efficace per garantire che il potenziale di riduzione della domanda sia sfruttato al massimo e che l'attivazione del meccanismo non comporti un maggiore uso di gas.

(10)Sebbene siano già disponibili misure per affrontare alcuni degli elementi che determinano i problemi di formazione dei prezzi nei mercati del gas, tali misure non garantiscono una soluzione immediata e sufficientemente certa ai problemi attuali.

(11)È pertanto necessario istituire un meccanismo temporaneo di correzione del mercato per le operazioni di gas naturale sul mercato dei derivati TTF a un mese quale strumento con effetto immediato contro episodi di rincaro eccessivo del gas.

(12)Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 ottobre 2022 hanno conferito alla Commissione il mandato di presentare una proposta legislativa relativa a un meccanismo di correzione del mercato che si basi sugli articoli 23 e 24 della proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi ("proposta di ottobre").

(13)I criteri e le misure di salvaguardia di base stabiliti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 ottobre 2022 e negli articoli 23 e 24 della proposta di ottobre dovrebbero, da un lato, essere tenuti in considerazione nel definire il meccanismo di correzione del mercato e, dall'altro, essere utilizzati per garantire che un'eventuale attivazione del meccanismo di correzione del mercato sia terminata nel momento in cui non sussistono più le condizioni per la sua attivazione o qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato.

(14)Il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe essere concepito in modo da soddisfare due criteri di base, vale a dire fungere da strumento efficace contro episodi di eccessivo rincaro del gas, ed essere attivato solo se i prezzi raggiungono livelli eccezionali rispetto ai mercati mondiali, al fine di evitare turbative significative del mercato e interruzioni dei contratti di fornitura, che potrebbero comportare gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

(15)L'intervento del meccanismo di correzione del mercato dovrebbe limitarsi a colmare le carenze principali nella formazione dei prezzi. Il prezzo di regolamento dei derivati TTF a un mese è di gran lunga il parametro di riferimento più utilizzato nei contratti di fornitura di gas in tutta l'UE. Per altri parametri di riferimento non si pongono gli stessi problemi dovuti in particolare alle strozzature di capacità nell'Europa centrale. Il riferimento TTF a un mese è utilizzato non solo da molti operatori per i loro derivati, ma spesso anche dalle imprese di fornitura di gas nei loro contratti. È pertanto opportuno limitare l'intervento al prezzo di regolamento dei derivati TTF a un mese.

(16)L'attivazione del meccanismo di correzione del mercato dovrebbe segnalare chiaramente al mercato che l'UE non accetterà prezzi eccessivi dovuti a un sistema imperfetto di formazione dei prezzi. Il meccanismo dovrebbe inoltre dare certezze agli operatori del mercato in merito ai limiti su cui fare affidamento nella negoziazione del gas e può apportare ingenti risparmi economici sia alle imprese sia alle famiglie, che saranno meno esposte a episodi di rincaro eccessivo dell'energia.

(17)Il meccanismo dovrebbe introdurre un massimale di sicurezza per il prezzo dei derivati TFF a un mese. Tale massimale dovrebbe essere attivato se il prezzo TTF raggiunge un livello predefinito e se l'aumento di prezzo non è accompagnato da un aumento analogo sul mercato regionale o mondiale. Il massimale di sicurezza dovrebbe garantire che gli ordini di negoziazione per prezzi superiori a 275 EUR non siano accettati dopo l'attivazione del meccanismo e dovrebbe rimanere stabile per un periodo di tempo tale da assicurare un minimo di prevedibilità dell'intervento. In tal modo sarebbero evitati gli svantaggi di un massimale con variazioni quotidiane, che sarebbe meno trasparente e più difficile da prevedere per gli operatori del mercato e ne limiterebbe la capacità di modulare le aspettative per il futuro. Un massimale di sicurezza predefinito consente agli operatori del mercato di adeguare di conseguenza le proprie aspettative sull'andamento futuro dei prezzi. Il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe però incorporare elementi dinamici. L'andamento dinamico del mercato dovrebbe essere tenuto in considerazione mediante riesami regolari e prevedendo la possibilità di revocare in qualsiasi momento il limite di offerta. L'attivazione dovrebbe inoltre tenere conto del differenziale tra l'indice europeo TTF del gas a pronti e un prezzo di riferimento, determinato in funzione del prezzo medio delle valutazioni di prezzo del GNL riferite agli hub di scambio europei, differenziale che può variare nel tempo. 

(18)Per evitare il rischio che un limite di offerta sul prezzo dei derivati TTF a un mese induca comportamenti collusivi tra i fornitori o gli operatori commerciali di gas naturale, le autorità di regolamentazione del settore finanziario, l'ACER e le autorità garanti della concorrenza dovrebbero sorvegliare con particolare attenzione i mercati dei derivati sul gas e sull'energia nel periodo in cui è in funzione il meccanismo di correzione del mercato. 

(19)Il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe avere natura temporanea ed essere attivato solo per limitare episodi di rincari eccessivi del gas naturale non connessi ai prezzi di altre borse del gas. A tale scopo, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché entri in funzione il meccanismo di correzione del mercato.

(20)Il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe essere attivato solo quando i prezzi di regolamento dei derivati TTF front month giungono a un livello predefinito eccezionalmente elevato. I livelli di prezzo che farebbero scattare il meccanismo di correzione del mercato dovrebbero essere definiti in base all'esperienza passata, quale l'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nel mese di agosto 2022. I dati disponibili mostrano che nell'agosto 2022 la differenza di prezzo tra il TTF a pronti e il GNL superava i 57 EUR/MWh. I prezzi front month avevano raggiunto livelli superiori ai 300 EUR. L'obiettivo del meccanismo di correzione del mercato dovrebbe essere di evitare prezzi anomali quali il livello raggiunto nell'agosto scorso.

(21)Inoltre il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe essere attivato solo quando i prezzi del TTF raggiungono livelli notevolmente e anormalmente elevati rispetto ai prezzi del GNL. Se i prezzi sui mercati mondiali aumentano allo stesso ritmo e livello dei prezzi del TTF, l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato potrebbe ostacolare l'acquisto di forniture sui mercati mondiali e comportare rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Pertanto il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe scattare solo nelle situazioni in cui i prezzi del TTF sono notevolmente superiori a quelli sui mercati mondiali per un lungo periodo. Analogamente, se i prezzi sui mercati mondiali aumentassero dopo l'attivazione del meccanismo e il differenziale con i prezzi del TTF si riducesse o si azzerasse, il meccanismo dovrebbe essere disattivato automaticamente in modo da evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento.

(22)Il GNL fornisce un'indicazione attendibile dell'andamento dei prezzi del gas a livello mondiale. Diversamente dal gas trasportato in gasdotti, il GNL è negoziato su un mercato mondiale. I prezzi del GNL, quali quelli praticati nelle borse del Mediterraneo e dell'Europa nordoccidentale, sono influenzati direttamente dall'andamento del mercato mondiale del GNL e sono di norma più prossimi al livello dei prezzi del mercato mondiale rispetto ai parametri di riferimento dominati dal gas di gasdotto. I prezzi del GNL praticati nelle borse del Mediterraneo e dell'Europa nordoccidentale forniscono un'indicazione appropriata per distinguere se le impennate dei prezzi dipendono da variazioni sottostanti della domanda e dell'offerta o da un malfunzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi nell'Unione. Tali prezzi del GNL, inoltre, riflettono le condizioni della domanda e dell'offerta in Europa più accuratamente di prezzi analoghi in altri mercati, come quelli asiatici o statunitensi (si vedano ad esempio "Joint Japan Korea Marker" o "Henry Hub Gas Price Assessment", entrambi pubblicati da S&P Global Inc., New York). Vale a dire, rispetto al GNL consegnato ai sistemi europei, essi riflettono più accuratamente il prezzo TTF eccessivo. Considerare i prezzi europei del GNL evita imprecisioni dovute all'influenza che i fattori locali della domanda e dell'offerta hanno sui prezzi in altre regioni del mondo (come gli Stati Uniti e l'Asia). Si dovrebbe però tenere conto dell'andamento dei prezzi in altri mercati organizzati pertinenti esterni all'Unione ai fini del monitoraggio prima e dopo l'eventuale attivazione del meccanismo. I fattori effettivi che innescano il confronto tra i prezzi del TTF e quelli del GNL dovrebbero essere selezionati in base all'analisi dei prezzi storici e tenuto conto del differenziale raggiunto durante l'impennata dei prezzi nell'agosto 2022.

(23)I fattori che innescano il meccanismo di correzione del mercato dovrebbero essere tali da garantire che il meccanismo corregga le carenze del mercato ma non interferisca in misura significativa con la domanda e l'offerta e la normale fissazione dei prezzi. Se stabilito a un livello non sufficientemente elevato, il massimale potrebbe impedire ai partecipanti al mercato di coprire efficacemente i propri rischi, in quanto potrebbero risultarne compromessi la formazione di prezzi affidabili per i prodotti con una data di consegna futura e il funzionamento dei mercato degli strumenti derivati. Se il meccanismo fosse attivato per ribassare artificialmente i prezzi anziché per correggere il malfunzionamento del mercato, si avrebbero gravi ripercussioni negative sui partecipanti al mercato, tra cui le imprese del settore energetico, che potrebbero avere difficoltà a soddisfare le richieste di margini e a gestire i vincoli di liquidità, con esiti potenziali di inadempienza. Alcuni operatori del mercato (in particolare quelli di minori dimensioni) potrebbero non riuscire a coprire le proprie posizioni e si esacerberebbe ulteriormente la volatilità dei mercati a pronti, con impennate dei prezzi anche maggiori. Considerati i notevoli volumi delle negoziazioni, tale andamento costituirebbe un rischio evidente per l'economia, che la misura è intesa a evitare.

(24)Ai fini della piena compatibilità con il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e con gli obiettivi di riduzione della domanda ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe poter sospendere l'attivazione del meccanismo se incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento o comporti un aumento complessivo del consumo di gas, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del medesimo regolamento. L'effetto calmieratore sui prezzi del gas naturale eventualmente esercitato dal meccanismo di correzione del mercato non dovrebbe finire per incentivare artificialmente il consumo di gas naturale nell'UE al punto di compromettere gli sforzi necessari a ridurre la domanda in linea con l'obiettivo di riduzione della domanda in applicazione degli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e degli articoli 3 e 4 del regolamento 2022/1854. La Commissione dovrebbe garantire che l'attivazione del meccanismo non rallenti i progressi compiuti dagli Stati membri nel perseguire i propri obiettivi di risparmio energetico.

(25)Al fine di permettere alla Commissione di intervenire in caso di un aumento del consumo di gas e di energia elettrica dovuto all'evento di correzione del mercato, gli Stati membri dovrebbero, oltre all'obbligo già esistente di comunicare in merito all'attuazione della riduzione della domanda, riferire alla Commissione in maniera specifica le misure prese per ridurre il consumo di gas e di energia elettrica in risposta all'evento di correzione del mercato, ai fini della riduzione del 15 % della domanda di gas di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e degli obiettivi di riduzione della domanda di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio. Affinché un evento di correzione del mercato non affievolisca l'incentivo a ridurre la domanda, la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di proporre un adeguamento del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio alla nuova situazione.

(26)In funzione del livello dell'intervento il meccanismo di correzione del mercato può comportare rischi di natura finanziaria, contrattuale o inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il livello del rischio dipende dalla frequenza con la quale il meccanismo è attivato e può di conseguenza interferire con il normale funzionamento del mercato. Quanto più è bassa la soglia di intervento tanto più spesso il meccanismo scatterà e altrettanto più probabile sarà che il rischio si concretizzi. Le condizioni di attivazione del meccanismo dovrebbero pertanto essere fissate a un livello connesso a prezzi anomali e straordinariamente elevati dei derivati TTF a un mese, assicurando però al contempo che lo strumento sia efficace nel caso di episodi di prezzi eccessivi che non riflettono l'andamento dei mercati internazionali. Una soglia troppo bassa rischierebbe di far scattare il massimale in situazioni nelle quali gli aumenti dei prezzi sono di durata limitata e non suscitano pertanto le stesse preoccupazioni dei rincari osservati nell'agosto 2022. Alla fine del dicembre 2021 e all'inizio del marzo 2022 i prezzi TTF dei derivati a un mese hanno avuto una forte impennata solo per un paio di giorni e sono ridiscesi quasi immediatamente, senza conseguenze negative tangibili per i mercati e i consumatori.

(27)È importante che il meccanismo sia progettato in modo da non alterare l'equilibrio contrattuale fondamentale dei contratti di fornitura del gas e punti invece ad evitare episodi di comportamento anomalo dei mercati. Se i fattori che innescano l'intervento saranno stabiliti a un livello tale da correggere i problemi esistenti di formazione dei prezzi senza interferire con l'equilibrio della domanda e dell'offerta, sarà possibile minimizzare il rischio che l'equilibrio contrattuale dei contratti esistenti sia alterato dal meccanismo o dalla sua attivazione.

(28)Al fine di garantire che il meccanismo di correzione del mercato abbia effetto immediato, il limite di offerta dovrebbe essere attivato immediatamente e automaticamente senza necessità di un'ulteriore decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) o della Commissione. Per assicurare che gli eventuali problemi dovuti all'attivazione siano individuati tempestivamente, la Commissione dovrebbe chiedere alla Banca centrale europea (BCE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di presentare una relazione sui possibili effetti negativi del meccanismo sui mercati finanziari.

(29)L'ACER dovrebbe attuare un monitoraggio costante per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di correzione di mercato. L'ACER è l'autorità più indicata per effettuare il monitoraggio, in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati del gas ed è dotata delle competenze necessarie per la gestione dei mercati del gas, oltre ad essere già incaricata di monitorare le attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del diritto dell'UE. L'ACER dovrebbe pertanto monitorare l'andamento del prezzo di regolamento TTF front month e dell'indice europeo TTF per il gas a pronti e confrontare quest'ultimo con il prezzo di riferimento, determinato in funzione del prezzo medio delle valutazioni di prezzo del GNL riferite agli hub di scambio europei, al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni che giustificano l'attivazione o la disattivazione del meccanismo di correzione del mercato. Una volta attivato il meccanismo, l'ACER dovrebbe riferire quotidianamente alla Commissione, indicando se continuano a sussistere le condizioni che hanno determinato l'attivazione del meccanismo.

(30)L'attivazione del meccanismo di correzione del mercato può provocare effetti indesiderati e imprevedibili sull'economia, compresi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità finanziaria. Per garantire una reazione rapida in caso di turbative indesiderate del mercato, è opportuno prevedere misure di salvaguardia efficienti che consentano di sospendere il meccanismo in qualsiasi momento. Qualora, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione dovrebbe poter chiedere alla BCE, all'ESMA, all'ACER e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e al gruppo di coordinamento del gas un parere sulle ripercussioni che l'evento potrebbe avere sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi intra-UE e sulla stabilità finanziaria, in modo che la Commissione possa, se necessario, sospendere rapidamente l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato effettuata dall'ACER.

(31)Oltre a un accertamento quotidiano per stabilire se continuino a sussistere i requisiti per mantenere il limite di offerta, è opportuno prevedere ulteriori misure di salvaguardia per evitare turbative indesiderate del mercato.

(32)Il limite di offerta non dovrebbe riguardare le operazioni OTC ("over-the-counter"), in quanto una loro inclusione complicherebbe seriamente il monitoraggio e potrebbe comportare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento.

(33)Il meccanismo di correzione del mercato dovrebbe essere disattivato automaticamente qualora non sia più giustificato dalla situazione del mercato del gas naturale. Salvo nei casi di turbative del mercato, il meccanismo dovrebbe essere disattivato solo dopo un certo periodo di tempo, per evitarne un'attivazione e una disattivazione frequenti. Se, nel monitorare l'andamento dei fattori che fanno innescare il meccanismo, l'ACER constata che l'indice europeo TTF per il gas a pronti non è più superiore al prezzo di riferimento per un periodo sufficientemente stabile, il meccanismo dovrebbe essere disattivato automaticamente. La disattivazione del meccanismo non dovrebbe richiedere alcuna valutazione da parte dell'ACER o della Commissione, ma avvenire automaticamente quando siano soddisfatte le dovute condizioni.

(34)È di fondamentale importanza che il meccanismo di correzione del mercato comprenda uno strumento efficace per sospendere immediatamente e in qualsiasi momento il massimale di sicurezza se dovesse determinare gravi turbative del mercato, con ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi intra-UE.

(35)Poiché, nel valutare l'eventuale sospensione del massimale di sicurezza, è importante esaminare a fondo tutte le misure di salvaguardia da prendere in considerazione, la sospensione dovrebbe essere adottata con decisione della Commissione. È opportuno che la Commissione adotti la decisione senza indebiti ritardi e valutando in particolare se il mantenimento del limite di offerta metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, sia accompagnato da interventi sufficienti per ridurre la domanda, impedisca i flussi di gas intra-UE basati sul mercato, incida negativamente sui mercati dei derivati dell'energia, tenga conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l'Unione o possa incidere negativamente sui contratti di fornitura di gas in essere. 

(36)Il meccanismo di correzione del mercato non dovrebbe compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, limitando i segnali di prezzo che sono essenziali per attrarre le forniture di gas necessarie e per i flussi di gas intra-UE. I fornitori di gas potrebbero, di fatto, sospendere le forniture al momento dell'attivazione del meccanismo di correzione del mercato allo scopo di massimizzare i profitti, per poi vendere non appena il massimale è stato disattivato. Qualora la Commissione abbia dichiarato uno stato d'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938 e sia necessario varare ulteriori misure non di mercato, allo scopo in particolare di garantire le forniture di gas ai clienti protetti, il meccanismo di correzione del mercato non dovrebbe limitare indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, mettendo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, e dovrebbe pertanto essere sospeso.

(37)Il meccanismo di correzione del mercato non dovrebbe indebolire il ruolo dei segnali di prezzo nel mercato interno del gas dell'UE e impedire i flussi di gas intra-UE basati sul mercato, in quanto è essenziale che i flussi di gas naturale continuino ad arrivare dove sono più necessari. 

(38)I meccanismi di correzione del mercato non dovrebbero compromettere indebitamente il funzionamento corretto e costante dei mercati dei derivati sull'energia. Il ruolo di questi mercati è fondamentale perché consentono ai partecipanti al mercato di coprire le loro posizioni al fine di gestire i rischi, in particolare per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. Inoltre, gli interventi sui prezzi attraverso il meccanismo di correzione del mercato possono comportare notevoli perdite finanziarie per i partecipanti ai mercati dei derivati. Date le dimensioni del mercato del gas nell'UE, tali perdite possono non solo incidere sui mercati specializzati dei derivati, ma anche avere effetti a catena significativi su altri mercati finanziari. La Commissione dovrebbe pertanto sospendere immediatamente il meccanismo di correzione del mercato, qualora esso comprometta il regolare funzionamento del mercato dei derivati. A tale riguardo, è importante che la Commissione tenga conto delle competenze disponibili presso i pertinenti organismi dell'UE. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è un'autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'UE, in particolare promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati, come i mercati dei derivati. La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto delle relazioni dell'ESMA su tali aspetti. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali pareri della BCE relativi alla stabilità del sistema finanziario, in linea con l'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE") e con il protocollo IV, articolo 25, TFUE. Data la volatilità dei mercati finanziari e l'impatto potenzialmente forte degli interventi sul mercato, è importante garantire che la Commissione possa sospendere rapidamente il meccanismo di correzione del mercato. La relazione dell'ESMA e il parere della BCE dovrebbero pertanto essere presentati entro 48 ore dalla richiesta della Commissione o, nei casi urgenti, lo stesso giorno della richiesta. 

(39)È opportuno che il meccanismo di correzione del mercato sia concepito in modo da essere utilizzato solo nel caso di aumenti eccezionali dei prezzi del gas causati da carenze del meccanismo di formazione dei prezzi e senza incidere, pertanto, sulla validità dei contratti di fornitura di gas in essere. Tuttavia, la Commissione dovrebbe sospendere il meccanismo di correzione del mercato, qualora constati che la sua attivazione incide negativamente sui contratti di fornitura in essere.

(40)La concezione del meccanismo, e le possibilità di sospenderlo, dovrebbero tenere conto del fatto che gli operatori commerciali del settore del gas naturale potrebbero trasferire gli scambi di gas naturale in regioni al di fuori dell'Unione, riducendo l'efficacia del meccanismo di correzione del mercato. A titolo di esempio, gli operatori potrebbero avviare operazioni di compravendita di gas fuori borsa, che sono meno trasparenti, meno soggette a controllo regolamentare e con maggiori rischi di inadempimento degli obblighi per le parti interessate. O ancora, gli operatori la cui copertura fosse potenzialmente limitata dal meccanismo di correzione del mercato potrebbero cercare coperture in altre giurisdizioni, con il risultato che la controparte di compensazione sarebbe costretta a riequilibrare la liquidità soggiacente alle posizioni in derivati per tenere conto del prezzo di regolamento con massimale, innescando richieste di margini.

(41)L'ACER, la Banca centrale europea, l'ESMA, l'ENTSOG e il gruppo di coordinamento del gas istituito a norma del regolamento (UE) 2017/1938 dovrebbero assistere la Commissione nel monitoraggio del meccanismo di correzione del mercato.

(42)A seguito di un evento di correzione del mercato o di una decisione di sospensione, o alla luce degli sviluppi del mercato e della sicurezza dell'approvvigionamento, potrebbe essere opportuno riesaminare le condizioni per l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b). In tale situazione pertanto il Consiglio, su proposta della Commissione, potrebbe adottare le opportune modifiche del presente regolamento.

(43)Il meccanismo di correzione del mercato è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di correggere prezzi TTF del gas eccessivamente elevati. Tutti gli Stati membri risentono degli effetti indiretti dell'impennata dei prezzi, quali l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione. Le carenze del sistema di formazione dei prezzi hanno un'incidenza diversa nei diversi Stati membri, in quanto i rincari sono più marcati in alcuni (ad esempio gli Stati membri dell'Europa centrale) che in altri (ad esempio gli Stati membri periferici o con altre possibilità di approvvigionamento). Al fine di evitare un'azione frammentata, che potrebbe dividere il mercato integrato del gas dell'Unione, è necessaria un'azione comune in uno spirito di solidarietà. Ciò è inoltre essenziale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Inoltre, l'adozione di misure comuni di salvaguardia, che potrebbero essere più necessarie negli Stati membri che non dispongono di alternative di approvvigionamento, garantisce un approccio coordinato come espressione della solidarietà energetica. Sebbene i rischi e i benefici finanziari siano molto diversi da uno Stato membro all'altro, il meccanismo di correzione del mercato costituisce di fatto un compromesso solidale in cui tutti gli Stati membri convengono di contribuire alla correzione del mercato e di accettare gli stessi vincoli alla formazione dei prezzi, anche se il livello di malfunzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi e l'impatto finanziario dei prezzi TTF sull'economia non è il medesimo in ciascuno di essi. Il meccanismo di correzione del mercato rafforzerebbe pertanto la solidarietà all'interno dell'Unione, evitando prezzi eccessivi che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. La misura proposta contribuirà a garantire che le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli in uno spirito di solidarietà.

(44)Data la situazione volatile e imprevedibile sul mercato del gas naturale all'avvicinarsi della stagione invernale, è importante garantire che il meccanismo di correzione del mercato possa essere applicato quanto prima, se sussistono le condizioni che ne giustificano l'attivazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato contro l'eccessivo rincaro del gas non collegato ai prezzi di altre borse dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"derivato TTF front month": derivato su merci quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante un'operazione nel punto di scambio virtuale del Title Transfer Facility (TTF), gestito da Gasunie Transport Services B.V., e ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di un mese negoziati nella sede di negoziazione;

(2)"prezzo di riferimento": il prezzo medio giornaliero calcolato come media delle valutazioni del prezzo del GNL "Daily Spot Mediterranean Marker" (MED), Daily Spot Northwest Europe Marker" (NWE), pubblicate da S&P Global Inc., New York, e della valutazione giornaliera del prezzo effettuata dall'ACER a norma degli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) [XXXX/2022] del Consiglio;

(3)"sede di negoziazione": una delle strutture seguenti:

a)"mercato regolamentato" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

b)"sistema multilaterale di negoziazione" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

c)"sistema organizzato di negoziazione" quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

CAPO II – MECCANISMO DI CORREZIONE DEL MERCATO

Articolo 3

Meccanismo di correzione del mercato

(1)Per limitare episodi di eccessivo rincaro del gas naturale non collegato ai prezzi di altre borse del gas, a partire dal 1º gennaio 2023 può essere attivato un meccanismo di correzione del mercato per il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month.

(2)Il meccanismo di correzione del mercato è attivato se sono soddisfatte le seguenti condizioni ("evento di correzione del mercato"):

a)il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month supera 275 EUR per due settimane e

b)l'indice europeo TTF del gas a pronti pubblicato dalla European Energy Exchange (EEX) è superiore di 58 EUR al prezzo di riferimento negli ultimi 10 giorni di negoziazione prima della fine del periodo di cui alla lettera a). 

(3)Qualora, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione chiede alla Banca centrale europea (BCE), all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e al gruppo di coordinamento del gas istituito a norma del regolamento (UE) 2017/1938 un parere in merito alle ripercussioni di un possibile evento di correzione del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi intra-UE e sulla stabilità finanziaria affinché la Commissione possa, se necessario, sospendere rapidamente l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato effettuata dall'ACER. Il parere tiene conto anche dell'andamento dei prezzi in altri mercati organizzati pertinenti, in particolare in Asia o negli Stati Uniti, quale risulta dal "Joint Japan Korea Marker" o dalla "Henry Hub Gas Price Assessment", entrambi pubblicati da S&P Global Inc., New York.

(4)Se constata che un evento di correzione del mercato è sicuro, sulla base delle informazioni ricevute a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, degli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) [XXXX/2022] del Consiglio o sulla base di altre informazioni di mercato pubblicamente disponibili, l'ACER pubblica senza indugio un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per segnalare che l'evento è sicuro ("avviso di correzione del mercato") e informa dell'evento la Commissione, l'ESMA e la BCE.

(5)Gli ordini relativi a derivati TTF front month con prezzi superiori a 275 EUR non possono essere accettati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di correzione del mercato ("limite di offerta").

(6)Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate per impedire un aumento del consumo di gas e di energia elettrica dovuto all'evento di correzione del mercato e per ridurre la domanda di gas e di energia elettrica, ai fini della riduzione del 15 % della domanda di gas conformemente agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e degli obiettivi di riduzione della domanda conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio. La notifica è effettuata entro due settimane dall'evento di correzione del mercato, a meno che nel frattempo la Commissione non abbia adottato una decisione di sospensione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

(7)La Commissione, dopo aver valutato l'effetto del limite di offerta sul consumo di gas e di energia elettrica e i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di riduzione della domanda di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, può proporre di adeguare il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio alla nuova situazione.

(8)Nel caso di un evento di correzione del mercato, la Commissione chiede senza indebito ritardo alla BCE una relazione sul rischio di turbative indesiderate per la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici.

Articolo 4

Monitoraggio e disattivazione del meccanismo di correzione del mercato

(1)L'ACER monitora costantemente se la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è soddisfatta, sulla base delle informazioni ricevute a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione e degli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) [XXXX/2022] del Consiglio, nonché sulla base delle informazioni di mercato. L'ACER comunica i risultati del monitoraggio alla Commissione al termine di ogni giorno lavorativo entro le ore 18:00 CET.

(2)Qualora la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non sia più soddisfatta per 10 giorni consecutivi di negoziazione prima della fine del mese successivo all'evento di correzione del mercato o in seguito ("evento di disattivazione"), l'ACER pubblica senza indugio un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e notifica alla Commissione e all'ESMA che la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è più soddisfatta ("avviso di disattivazione"). A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di disattivazione, il limite di offerta di cui all'articolo 3, paragrafo 4, cessa di applicarsi. 

Articolo 5

Sospensione del meccanismo di correzione del mercato

(1)L'ESMA, la BCE, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e l'ENTSOG monitorano costantemente gli effetti del limite di offerta sui mercati e sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

(2)Sulla base di tale monitoraggio, la Commissione sospende in qualsiasi momento, mediante decisione, il meccanismo di correzione del mercato qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi intra-UE o sulla stabilità finanziaria ("decisione di sospensione"). Nella valutazione, la Commissione tiene conto in particolare dell'eventualità che il mantenimento prolungato del meccanismo di correzione del mercato:

a)comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, il che presumibilmente si verifica se la Commissione ha dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938, o possa portare a un razionamento del gas;

b)si verifichi durante un periodo in cui gli obiettivi obbligatori di riduzione della domanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio non sono conseguiti a livello dell'UE, incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio o comporti un aumento complessivo del consumo di gas, sulla base dei dati riguardo al consumo di gas e alla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio;

c)impedisca i flussi di gas intra-UE basati sul mercato secondo i dati di monitoraggio dell'ACER;

d)incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione della misura di correzione del mercato e al parere della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine;

e)tenga conto dell'andamento dei prezzi nei diversi mercati organizzati nell'Unione e in altri mercati organizzati pertinenti, ad esempio in Asia o negli Stati Uniti, come risulta dal "Joint Japan Korea Marker" o dalla "Henry Hub Gas Price Assessment", entrambi pubblicati da S&P Global Inc., New York;

f)incida sulla validità dei contratti di fornitura di gas esistenti, compresi quelli a lungo termine.

(3)La decisione di sospensione è adottata senza indebito ritardo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di sospensione e nella misura in cui la decisione lo specifichi, il limite di offerta di cui all'articolo 3, paragrafo 4, cessa di applicarsi. 

(4)L'ACER, la BCE, l'ESMA, il gruppo di coordinamento del gas e l'ENTSOG assistono la Commissione nei compiti di cui agli articoli 3, 4 e 5. La relazione dell'ESMA e il parere della BCE a norma del paragrafo 2, lettera d), sono presentati entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione.

(5)Il meccanismo di correzione del mercato si applica solo finché è in vigore il presente regolamento.

(6)A seguito di un evento di correzione del mercato o di una decisione di sospensione, o alla luce degli sviluppi del mercato e della sicurezza dell'approvvigionamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di riesaminare le condizioni per l'attivazione del meccanismo di correzione del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b). Prima di presentare tale proposta, è opportuno che la Commissione consulti la BCE, l'ESMA, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas, l'ENTSOG e altri pertinenti portatori di interessi.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Entrata in vigore e riesame

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica per un periodo di un anno dall'entrata in vigore. Entro il 1º novembre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi

1.2.Settore/settori interessati 

Settore: Energia

Attività: Istituzione di un meccanismo di correzione del mercato

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

x una nuova azione 

◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 10  

◻ la proroga di un'azione esistente 

◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Meccanismo di correzione del mercato

Il Title Transfer Facility (TTF) è un mercato virtuale di fissazione dei prezzi con sede nei Paesi Bassi, che, a causa della sua elevata liquidità, funge spesso da prezzo di riferimento per il mercato europeo del gas, con ripercussioni sui contratti e sulle operazioni di copertura in tutta l'UE. Tuttavia, il TTF è in primo luogo un indice per l'iniezione fisica di gas da gasdotto nella rete olandese, che funge principalmente da hub per l'Europa nordoccidentale. Attualmente il TTF negozia sopra la pari con la maggior parte degli hub di scambio dell'UE, segno eloquente della penuria dell'approvvigionamento da parte della Russia e delle strozzature infrastrutturali della regione.

Il fatto che il TTF sia utilizzato come riferimento per i prezzi e come base per la copertura dei contratti del gas nei diversi hub dell'UE dimostra la sua importanza nel fissare il prezzo del gas naturale nell'UE.

Come misura di ultima istanza, la presente proposta di emergenza mira ad affrontare situazioni in cui i prezzi del gas naturale diventano eccessivi, stabilendo un prezzo dinamico massimo al quale le operazioni relative al gas naturale possano avere luogo sui mercati TTF a un mese a determinate condizioni. Tale limite sarà attivato in caso di eventi di mercato specifici e richiederà un monitoraggio permanente, non solo su base mensile, per verificare se il meccanismo di correzione debba essere mantenuto, ma anche un monitoraggio più sistematico per garantire che non vi siano effetti indebiti su diversi aspetti, dalla sicurezza dell'approvvigionamento a perturbazioni involontarie del mercato, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi all'interno dell'UE, nel qual caso il meccanismo di correzione deve essere immediatamente sospeso.

1.4.2.Obiettivo specifico

Istituire un meccanismo di correzione del mercato per evitare livelli eccessivi dei prezzi TTF a un mese, non in linea con i prezzi del GNL.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta contribuirà al funzionamento ottimale del mercato dei derivati più liquido dell'UE, evitando prezzi eccessivi nelle strozzature infrastrutturali dell'Europa nordoccidentale e un loro impatto indebito sui prezzi del gas in tutta l'UE.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Creazione di un gruppo di esperti incaricato di monitorare gli sviluppi del mercato, che porterà all'attivazione del meccanismo di correzione del mercato.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo rapido e uniforme di cooperazione a livello dell'Unione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta dovrebbe contribuire al contenimento dei livelli dei future TTF, gestendo e riducendo al minimo le impennate dei prezzi (come quelle verificatesi nell'agosto 2022) e preservando nel contempo l'attrattività dell'UE per i carichi di GNL.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il meccanismo di correzione del mercato rappresenterebbe un intervento senza precedenti sul mercato europeo liberalizzato e integrato del gas e/o sui mercati finanziari delle materie prime. Poiché le possibili ripercussioni di questo meccanismo sono ancora ignote, sono stati previsti un solido insieme di condizioni e fattori di attivazione della sicurezza e requisiti rigorosi in materia di monitoraggio.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Non sono necessari stanziamenti operativi.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

In questa fase non è stata presa in considerazione la necessità di un approccio diverso.

Per svolgere i nuovi compiti previsti sono necessarie risorse umane supplementari con competenze di alto livello in seno alla Commissione (DG ENER). Tuttavia, nell'ambito dell'attuale QFP, la Commissione deve mantenere la stabilità dell'organico; occorrerà quindi prevedere, nella misura del possibile, una riassegnazione di risorse umane nell'ambito della DG e tra i servizi della Commissione. Una scheda finanziaria legislativa distinta prevede personale supplementare per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X◻ durata limitata

–X◻    in vigore dal 2023 finché perdura la crisi energetica 

–◻    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

◻ durata illimitata

–attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 11  

X◻ Gestione diretta a opera della Commissione

–X◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

–◻    a opera delle agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–◻    a organismi di diritto pubblico;

–◻    a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–◻    a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–◻    alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Monitoraggio a cura dei servizi della Commissione, coadiuvati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).     

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

I compiti svolti direttamente dalla DG ENER seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER e dell'ACER.

Inoltre l'efficacia del meccanismo sarà monitorata conformemente all'articolo 4 della proposta.

La proposta prevede altresì, a norma dell'articolo 4, obblighi specifici in materia di comunicazione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), procederà all'attivazione e al monitoraggio del meccanismo di correzione del mercato, compiti che non possono essere delegati a causa del livello di responsabilità a essi connesso.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per quanto riguarda l'attuazione dei compiti connessi all'attivazione e al monitoraggio del meccanismo, i rischi individuati sono legati al numero insufficiente di risorse umane e al livello di competenza necessario per svolgere tali compiti chiave alla Commissione. Per assumere gli esperti necessari, la Commissione potrà attingere all'elenco dei vincitori del concorso EPSO/AD/401/22 per specialisti in campo energetico.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

La DG ENER riferisce annualmente, nella relazione annuale di attività, in merito ai costi legati al controllo delle sue attività. Il profilo di rischio e il costo dei controlli per le attività di appalto sono in linea con i requisiti.

I compiti assegnati in relazione all'istituzione del meccanismo da parte della DG ENER non comporteranno controlli aggiuntivi né modifiche nel rapporto dei costi di controllo.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Nel 2020 la DG ENER ha adottato una strategia antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG ENER si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG ENER di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

Le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 12

di paesi EFTA 13

di paesi candidati 14

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

01

02 20 04 02

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–◻    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: ENER

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 15 02 20 04 02

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 16  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti
per la DG ENER

Impegni

=1a+1b +3

Pagamenti

=2a+2b

+3





• TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

2023

Anno
N+1

2024

Anno
N+2

2025

Anno
N+3

2026

Anno

N+4

2027

TOTALE

DG: ENER

• Risorse umane

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

• Altre spese amministrative

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 17

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

Pagamenti

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

⇩

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 18

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 19 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

–◻    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

–X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 20

2023

Anno
N+1

2024

Anno
N+2

2025

Anno
N+3

2026

Anno N+4

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

Esclusa la RUBRICA 7 21  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0

0

0

0

0

Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0

0

0

0

0

TOTALE

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

–◻    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

2023

Anno
N+1

2024

Anno N+2

2025

Anno N+3

2026

Anno N+4

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

6

6

6

6

6

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 22

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  23

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

6

6

6

6

6

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Questo meccanismo senza precedenti comporta rigorosi compiti di monitoraggio, anche per quanto riguarda il funzionamento dei mercati dei prodotti di base e la sicurezza dell'approvvigionamento, che attualmente non rientrano nel ruolo della Commissione. Dato il livello di responsabilità connesso a tali compiti (e gli effetti estremamente negativi che possono derivare dal loro non corretto svolgimento), è fondamentale per la reputazione della Commissione che non vengano assunti rischi tali da poterne compromettere l'esecuzione. Per lo svolgimento di questi compiti la DG ENER assumerà sei analisti economici con un'esperienza in campo energetico e utilizzerà l'elenco dei vincitori del concorso EPSO/AD/401/22 per specialisti del settore.

Personale esterno

non disponibile

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

–X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

–◻    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

–◻    comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

–◻    non prevede cofinanziamenti da terzi

–◻    prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 24

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–◻    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–◻    sulle risorse proprie

–◻    su altre entrate

–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 25

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi – Settore/settori interessati

Settore: Energia

Attività: Istituzione di un meccanismo di correzione del mercato

1.3.La proposta riguarda: 

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 26  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

Meccanismo di correzione del mercato

Il Title Transfer Facility (TTF) è un mercato virtuale di fissazione dei prezzi con sede nei Paesi Bassi, che, a causa della sua elevata liquidità, funge spesso da prezzo di riferimento per il mercato europeo del gas, con ripercussioni sui contratti e sulle operazioni di copertura in tutta l'UE. Tuttavia, il TTF è in primo luogo un indice per l'iniezione fisica di gas da gasdotto nella rete olandese, che funge principalmente da hub per l'Europa nordoccidentale. Attualmente il TTF negozia sopra la pari con la maggior parte degli hub di scambio dell'UE, segno eloquente della penuria dell'approvvigionamento da parte della Russia e delle strozzature infrastrutturali della regione.

Il fatto che il TTF sia utilizzato come riferimento per i prezzi e come base per la copertura dei contratti del gas nei diversi hub dell'UE dimostra la sua importanza nel fissare il prezzo del gas naturale nell'UE.

Come misura di ultima istanza, la presente proposta di emergenza mira ad affrontare situazioni in cui i prezzi del gas naturale diventano eccessivi, stabilendo un prezzo dinamico massimo al quale le operazioni relative al gas naturale possano avere luogo sui mercati TTF a un mese a determinate condizioni. Tale limite sarà attivato in caso di eventi di mercato specifici e richiederà un monitoraggio permanente, non solo su base mensile, per verificare se il meccanismo di correzione debba essere mantenuto, ma anche un monitoraggio più sistematico per garantire che non vi siano effetti indebiti su diversi aspetti, dalla sicurezza dell'approvvigionamento a perturbazioni involontarie del mercato, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi all'interno dell'UE, nel qual caso il meccanismo di correzione deve essere immediatamente sospeso.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Obiettivo specifico

Istituire un meccanismo di correzione del mercato per evitare livelli eccessivi dei prezzi TTF a un mese, non in linea con i prezzi del GNL.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta contribuirà al funzionamento ottimale del mercato dei derivati più liquido dell'UE, evitando prezzi eccessivi nelle strozzature infrastrutturali dell'Europa nordoccidentale e un loro impatto indebito sui prezzi del gas in tutta l'UE.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Creazione di un gruppo di esperti incaricato di monitorare gli sviluppi del mercato, che porterà all'attivazione del meccanismo di correzione del mercato.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo rapido e uniforme di cooperazione a livello dell'Unione.

La proposta richiederà risorse aggiuntive per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). In particolare, la proposta stabilisce per l'ACER nuovi compiti, che consistono nel monitorare i mercati del gas e assistere la Commissione secondo le linee seguenti.

Attivazione e successiva disattivazione del meccanismo di correzione del mercato: si tratta di compiti da svolgere in modo meticoloso data l'elevata sensibilità politica e le significative implicazioni di tali azioni. Il monitoraggio deve essere continuo, per cui è indispensabile anche disporre di personale di back-up. Si stima che, per svolgere questo lavoro, servano due (2) ETP (1 analista di dati, 1 esperto di gas). È importante sottolineare che, al fine di rispettare i principi IOSCO sulle PRA in merito alle valutazioni dei prezzi/valori di riferimento del GNL, deve trattarsi di persone diverse da quelle che svolgono la valutazione del prezzo/valore di riferimento; in caso contrario quest'ultimo lavoro non sarebbe eseguito secondo gli standard necessari, il che comprometterebbe l'accettazione da parte del mercato delle valutazioni dei prezzi/valori di riferimento, vanificando pertanto l'utilità di eseguirle.

Monitoraggio dei flussi di gas all'interno dell'UE: richiede dati molto più granulari sui flussi di gas rispetto all'attuale monitoraggio svolto dall'ACER; occorrerebbe raccogliere nuovi dati con nuovi strumenti. Si stima che, per svolgere questo lavoro, servano due (2) ETP (1 analista di dati, 1 esperto di gas), oltre a una consulenza sullo strumento di raccolta e analisi dei dati.

Assistenza alla Commissione, insieme alla BCE e all'ESMA, sui compiti previsti dai vari articoli: per quanto riguarda il potenziale sostegno alla riduzione della domanda, alla formazione dei prezzi del gas al di fuori dell'UE e ai contratti di fornitura di gas a lungo termine, si stima servano due (2) ETP.

Dei 6 ETP, 1 dovrebbe essere di grado elevato, in modo da poter coordinare e dirigere l'attività in questo settore. Occorre attuare questo processo di revisione inter pares per la valutazione dei prezzi al fine di accertare che le procedure e le metodologie di fissazione dei prezzi secondo i principi IOSCO siano applicate in modo corretto e coerente e per garantire l'integrità e la qualità dei prezzi pubblicati.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta dovrebbe contribuire al contenimento dei livelli dei future TTF, gestendo e riducendo al minimo le impennate dei prezzi (come quelle verificatesi nell'agosto 2022) e preservando nel contempo l'attrattività dell'UE per i carichi di GNL.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il meccanismo di correzione del mercato rappresenterebbe un intervento senza precedenti sul mercato europeo liberalizzato e integrato del gas e/o sui mercati finanziari delle materie prime. Poiché le possibili ripercussioni di questo meccanismo sono ancora ignote, sono stati previsti un solido insieme di condizioni e fattori di attivazione della sicurezza e requisiti rigorosi in materia di monitoraggio.

L'ACER ha una vasta esperienza nella raccolta e nel trattamento dei dati di mercato nell'ambito del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione ("REMIT").

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Gli stanziamenti necessari relativi ai posti richiesti presso l'ACER saranno finanziati dai programmi esistenti della DG ENER.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Per svolgere i nuovi compiti previsti sono necessarie risorse umane supplementari con competenze di alto livello in seno alla Commissione (DG ENER). Tuttavia, nell'ambito dell'attuale QFP, la Commissione deve mantenere la stabilità dell'organico; occorrerà quindi prevedere, nella misura del possibile, una riassegnazione di risorse umane nell'ambito della DG e tra i servizi della Commissione.

All'ACER saranno inoltre assegnati compiti supplementari, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei mercati del gas e l'assistenza alla Commissione, per i quali avrà bisogno di risorse umane supplementari.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

–    Proposta/iniziativa in vigore dal [GG MM] 2023 finché perdura la crisi energetica.

–Incidenza finanziaria dal 2023 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

–attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 27  

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

–    le agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Monitoraggio a cura dei servizi della Commissione, coadiuvati per alcuni aspetti tecnici dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

I compiti svolti direttamente dalla DG ENER seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER.

I compiti svolti dall'ACER seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dall'Agenzia, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività consolidata dell'ACER.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La Commissione, assistita dall'ACER, è responsabile dell'attivazione e del monitoraggio del meccanismo di correzione del mercato, che non possono essere delegati a causa del livello di responsabilità connesso a tali compiti.

È più efficace sotto il profilo dei costi assegnare il nuovo compito a un'agenzia esistente che già svolge compiti analoghi. La DG ENER ha definito una strategia di controllo per la gestione delle sue relazioni con l'ACER che rientra nel quadro di controllo interno della Commissione per il 2017. L'ACER ha rivisto e adottato il proprio quadro di controllo interno nel dicembre 2018.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per quanto riguarda l'attuazione dei compiti connessi all'attivazione e al monitoraggio del meccanismo, i rischi individuati sono legati al numero insufficiente di risorse umane e al livello di competenza necessario per svolgere tali compiti chiave alla Commissione.

In quanto organismo specializzato, l'ACER si trova in una posizione migliore per trovare esperti supplementari e realizzare sinergie con il personale esistente.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I compiti assegnati in relazione all'istituzione del meccanismo da parte della DG ENER non comporteranno controlli aggiuntivi né modifiche nel rapporto dei costi di controllo. Analogamente, l'assegnazione di compiti supplementari nell'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici presso l'ACER; pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato.


2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione. Nel marzo 2019 l'ACER ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 13/2014 del consiglio di amministrazione dell'ACER. La nuova strategia, che si estende su un periodo di tre anni, si basa sugli elementi seguenti: una valutazione annuale dei rischi, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, le norme interne in materia di denuncia delle irregolarità, la politica e la procedura per la gestione di funzioni sensibili, nonché misure in materia di etica e integrità.

Sia il regolamento ACER sia le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 28

di paesi EFTA 29

di paesi candidati 30

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

01

02 10 06

Diss.

SÌ

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

01

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia)

Anno
2023 31

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710

Pagamenti

(2)

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE stanziamenti
per l'ACER

Impegni

=1+1a +3a

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

□ Risorse umane

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 32

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo] 

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 33

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 34 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ACER 

3.2.3.1.Sintesi

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2023 35

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,942

0,942

0,942

0,942

0,942

4,710

Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno)

Anno
2023 36

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

6

6

6

6

6

6

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

6

6

6

6

6

6

Indicare la data di assunzione prevista e adeguare di conseguenza l'importo (se l'assunzione avviene a luglio, si considera solo il 50 % del costo medio) e fornire ulteriori spiegazioni.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

□ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 37

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare)  38

- in sede 39

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

–    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

–    La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

–    La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 40 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

–    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–    sulle risorse proprie

–    su altre entrate

–    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 41

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    Differenza di prezzo o "spread" misurata sulla base del "TTF a pronti dell'EGSI" di EEX meno la media dei prezzi a pronti del GNL dell'UE nordoccidentale e dell'UE sudoccidentale (valutazione effettuata da Platts/S &P Global).
(2)    Differenza di prezzo o "spread" misurata sulla base del "TTF a pronti dell'EGSI" di EEX meno la media dei prezzi a pronti del GNL dell'UE nordoccidentale e dell'UE sudoccidentale (valutazione effettuata da Platts/S &P Global).
(3)     Previsioni economiche di estate 2022: la guerra della Russia peggiora le prospettive (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4511) .
(4)    Un hub è un punto di scambio virtuale di un sistema di entrata/uscita, in cui gli utenti della rete possono trasferirsi gas tra loro, gestito con maggiore frequenza dal gestore del sistema di trasporto (o da un'altra entità designata).
(5)    ACER(2011) Framework Guidelines on Gas Balancing in Transmission Systems (Orientamenti quadro sul bilanciamento nei sistemi di trasporto del gas).
(6)    Cfr. considerando 18 delle conclusioni del 20/21.10.22:    
"Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a presentare con urgenza decisioni concrete sulle seguenti misure supplementari, nonché sulle proposte della Commissione, dopo averne valutato l'impatto, in particolare sui contratti esistenti, compresa la non incidenza dei contratti a lungo termine, e tenendo conto dei diversi mix energetici e delle diverse circostanze nazionali: (…)    
c) un corridoio dinamico temporaneo dei prezzi per le transazioni di gas naturale per limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivi del gas, tenendo conto delle salvaguardie di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del progetto di regolamento del Consiglio proposto il 18 ottobre 2022;"
(7)    L'articolo 23, paragrafo 2, della proposta di ottobre prevede che un futuro meccanismo di correzione del mercato rispetti le seguenti misure di salvaguardia: non pregiudica la compravendita di gas fuori borsa; non mette a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione; dipende dai progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di gas; non comporta un aumento complessivo del consumo di gas; è concepita in modo tale da non impedire i flussi di gas basati sul mercato all'interno dell'Unione; non compromette la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici; e tiene conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l'Unione.
(8)    Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.
(9)    ICE ENDEX è una delle maggiori borse dell'energia in Europa. Per il gas, prevede la negoziazione di contratti regolati di opzione e future sull'hub di scambio olandese Title Transfer Facility (TTF).
(10)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(12)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(16)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(17)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(18)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(19)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(20)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(23)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(24)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(25)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(26)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(27)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(28)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(29)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(30)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(31)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(32)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(33)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(34)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(35)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(36)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(37)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(38)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(39)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).
(40)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(41)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.