Bruxelles, 28.11.2022

COM(2022) 659 final

2022/0390(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio è applicabile dal 1° gennaio 2022 1 . La sua applicazione ha comportato modifiche per quanto riguarda gli alimenti per gli animali da compagnia. Anteriormente al 1º gennaio 2022, gli alimenti per animali da compagnia, in particolare quelli per gatti e cani, potevano essere etichettati come biologici anche se non tutti i loro ingredienti agricoli erano biologici, in quanto gli Stati membri potevano stabilire norme nazionali o, in mancanza di queste, accettare o riconoscere norme private. Tuttavia, dal 1º gennaio 2022 gli alimenti per animali da compagnia non possono più essere etichettati come biologici in quanto il regolamento (UE) 2018/848, pur disciplinando l'etichettatura dei mangimi per animali da allevamento, quali il fieno e gli insilati, non contiene norme specifiche per l'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia.

Il regolamento (UE) 2018/848 si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi (alimenti) per animali da compagnia. A norma di detto regolamento, mentre gli ingredienti di origine agricola non biologici sono autorizzati nella produzione di mangimi biologici, un termine riferito alla produzione biologica non può essere utilizzato nella denominazione di vendita se non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. Inoltre, tali mangimi non possono recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Di conseguenza, i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del prodotto alle norme di produzione biologica.

Da un lato, gli operatori professionali sono informati in merito alla composizione e alla percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici nei mangimi conformemente all'allegato III, punto 2.1.2, del regolamento (UE) 2018/848. Dall'altro, quando i mangimi sono venduti direttamente al dettaglio ai consumatori finali, non esistono allo stato attuale norme relative alla fornitura di informazioni sui composti biologici nei mangimi in cui non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. Inoltre, l'etichettatura dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali da compagnia è destinata agli stessi clienti: sia gli alimenti per animali da compagnia sia i prodotti alimentari (compresi quelli preimballati) sono infatti venduti al dettaglio a consumatori finali.

Alla luce di quanto precede, la presente proposta ha l'obiettivo di stabilire norme specifiche in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia, che consentiranno di apporre su tali alimenti, in particolare quelli per gatti e cani, il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea sarà inoltre obbligatorio per gli alimenti per animali da compagnia preimballati ed etichettati come biologici.

La proposta permetterà di sostenere il settore degli alimenti biologici per animali da compagnia - di dimensioni ridotte ma in crescita - consentendo ai produttori di utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea per la promozione dei loro prodotti. Inoltre, la proposta contribuirà allo sviluppo dell'agricoltura biologica, consentendo di creare valore aggiunto per i sottoprodotti biologici che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti per animali da compagnia. La proposta è conforme al Green Deal, alla strategia "Dal produttore al consumatore" e alla strategia sulla biodiversità, al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e all'obiettivo di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2018/848. Le norme di etichettatura proposte per gli alimenti biologici per animali da compagnia rispecchiano le norme di etichettatura applicabili agli alimenti, compreso il requisito obbligatorio dell'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sulle confezioni degli alimenti preimballati. L'etichettatura di tali prodotti è infatti destinata agli stessi clienti, in quanto sia gli alimenti per animali da compagnia sia i prodotti alimentari (compresi quelli preimballati) sono venduti al dettaglio a consumatori finali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mangimi, che contiene disposizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, come gli animali da compagnia.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma del regolamento (UE) 2018/848, l'Unione ha istituito un regime per l'agricoltura biologica a livello dell'Unione e ha armonizzato le norme di produzione biologica, comprese le norme relative all'etichettatura dei prodotti biologici. L'adozione di norme specifiche uniformi per l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia non può pertanto essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta contiene norme supplementari limitate e mirate da introdurre nell'attuale quadro legislativo per l'etichettatura dei prodotti biologici. Esse non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di definire norme per l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia.

Scelta dell'atto giuridico

Le norme proposte in materia di etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia ne impongono l'applicabilità diretta negli Stati membri. Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è lo strumento appropriato per l'adozione di norme specifiche per l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, tenendo conto del fatto che la legislazione attualmente in vigore è costituita dal regolamento (UE) 2018/848.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

NA

Consultazioni dei portatori di interessi

NA

Assunzione e uso di perizie

NA

Valutazione d'impatto

NA

Adeguatezza normativa e semplificazione

NA

Diritti fondamentali

NA

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

NA

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

NA

Documenti esplicativi (per le direttive)

NA

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta riguarda la definizione di norme specifiche per l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia. Per essere etichettati come biologici e recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea, gli alimenti biologici per animali da compagnia devono contenere almeno il 95 % in peso di ingredienti agricoli biologici. Se gli ingredienti agricoli biologici sono presenti in percentuale inferiore al 95 %, il riferimento "biologico" può essere utilizzato soltanto nell'elenco degli ingredienti in relazione agli ingredienti biologici con l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici sul quantitativo totale degli ingredienti agricoli.

2022/0390 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce norme relative all'etichettatura dei mangimi e si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi per animali da compagnia - ossia gli alimenti per animali da compagnia. A norma di detto regolamento, mentre gli ingredienti di origine agricola non biologici sono autorizzati nella produzione di mangimi biologici, un termine riferito alla produzione biologica non può essere utilizzato nella denominazione di vendita se non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici, anche se la presenza degli alimenti non biologici è ridotta. Inoltre, tali mangimi non possono recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Di conseguenza, i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del prodotto alle norme di produzione biologica.

(2)Gli operatori professionali sono informati in merito alla composizione e alla percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici nei mangimi, conformemente all'allegato III, punto 2.1.2, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, quando i mangimi sono venduti direttamente al dettaglio a consumatori finali non esistono allo stato attuale norme relative alla fornitura di informazioni sui composti biologici nei mangimi in cui non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. Ciò è particolarmente rilevante nel caso degli alimenti per gli animali da compagnia.

(3)Anteriormente all'applicazione del regolamento (UE) 2018/848, e conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione 5 , alcuni Stati membri, ispirandosi alle norme applicabili agli alimenti biologici trasformati, avevano stabilito norme nazionali o avevano riconosciuto norme private che consentivano l'uso di un termine riferito alla produzione biologica nella denominazione di vendita degli alimenti per animali da compagnia, quando almeno il 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto era biologico.

(4)Le norme di etichettatura per gli alimenti biologici per animali da compagnia a livello dell'Unione dovrebbero pertanto rispecchiare quelle per gli alimenti biologici, dato che entrambe le categorie di prodotti sono vendute principalmente al dettaglio a consumatori finali. Le informazioni sul rispetto delle norme di produzione biologica dovrebbero essere fornite mediante i termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e attraverso l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea. Al fine di facilitare la consapevolezza sul rispetto delle norme di produzione biologica, il logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli alimenti per animali da compagnia preimballati conformi al regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento e prodotti all'interno dell'Unione, come nel caso degli alimenti preimballati di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848.

(5)Al fine di favorire l'ulteriore sviluppo del settore degli alimenti per animali da compagnia, è opportuno introdurre disposizioni specifiche sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, sull'uso di termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, nonché sull'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

(6)Poiché gli obiettivi del presente regolamento possono essere conseguiti meglio a livello di Unione mediante l'adozione di norme uniformi sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1."alimenti per animali da compagnia": mangimi destinati agli animali da compagnia, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ;

2."alimenti preimballati per animali da compagnia": qualsiasi unità di vendita di alimenti per animali da compagnia destinata a essere presentata come tale al consumatore finale, compreso l'imballaggio in cui è stata confezionata prima di essere messa in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; gli alimenti preimballati per animali da compagnia non comprendono gli alimenti per animali da compagnia imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore finale o preimballati per la vendita diretta.

Articolo 3

Uso di termini riferiti alla produzione biologica sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia

1.Per gli alimenti per animali da compagnia possono essere utilizzati i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848:

(a)nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, purché:

i)gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento; e

ii)almeno il 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico;

(b)soltanto nell'elenco degli ingredienti, purché:

i)meno del 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel regolamento (UE) 2018/848;

ii)nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; e

iii)gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

2.L'elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1 indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.

3.L'elenco di ingredienti di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.

4.I termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e l'indicazione della percentuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sull'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia

1.Il logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848 può essere utilizzato unicamente nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti per animali da compagnia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2.Nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia recanti un termine di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, il logo di produzione biologica dell'Unione europea figura sull'imballaggio.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2)    GU C , , pag. .
(3)    GU C , , pag. .
(4)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ("regolamento sulla commercializzazione dei mangimi") (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).