COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.11.2022
COM(2022) 651 final
2022/0388(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito (di seguito "comitato specializzato") istituito a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") in riferimento alla prevista adozione di una raccomandazione a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione ("TSO") dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica.
2.Contesto della proposta
2.1.Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione mira a instaurare una cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in vari settori, fra cui quello dell'energia. La parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi"), rubrica prima, titolo VIII ("Energia"), comprende impegni in materia di scambi sugli interconnettori di energia elettrica. In particolare il titolo "Energia" e l'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contengono disposizioni volte a sviluppare una nuova procedura per l'allocazione di capacità degli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima, procedura nuova che si basa sul modello del multi-region loose volume coupling entro un orizzonte temporale specifico. In virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, inoltre, ciascuna parte si impegna a garantire che il livello massimo di capacità degli interconnettori di energia elettrica sia reso disponibile, nel rispetto della necessità di assicurare il funzionamento sicuro del sistema e dell'uso più efficiente possibile dei sistemi.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è in vigore dal 1º gennaio 2021.
2.2.Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito
Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito (di seguito "comitato"), istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tratta le materie contemplate dalla parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi"), rubrica prima, titolo VIII ("Energia").
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato ha il potere, nel suo ambito di competenza, di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo e di garantirne il corretto funzionamento, e di adottare decisioni, comprese eventuali modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gli ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ulteriori precisazioni su tale potere figurano nella parte seconda, rubrica prima, titolo VIII ("Energia"), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in cui è stabilito che tra i compiti del comitato specializzato vi è quello di formulare raccomandazioni, per esempio su questioni quali le modalità di scambio per l'uso efficiente degli interconnettori, conformemente agli articoli da 311 a 313, all'articolo 317 e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione i comitati specializzati (compreso quello sull'energia) sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni e le raccomandazioni di un comitato sono adottate di comune accordo.
2.3.L'atto previsto del comitato
Come previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato è chiamato ad adottare una raccomandazione alle parti in merito all'elaborazione delle modalità di scambio dell'energia elettrica ("l'atto previsto").
La raccomandazione del comitato alle parti riguarda due questioni specifiche. In primo luogo conferma la raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito e rivolta ai TSO dell'energia elettrica dell'UE e del Regno Unito. Tale raccomandazione preliminare era stata adottata prima dell'inizio dei lavori del comitato e invitava i TSO ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. In secondo luogo, pur riconoscendo il lavoro già svolto dai TSO, richiede loro informazioni aggiuntive che aiuteranno il comitato ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 312, paragrafo 1, e dall'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in particolare a stabilire quale sia il modo migliore per elaborare le modalità di scambio dell'energia elettrica.
Il comitato dovrebbe adottare l'atto previsto quanto prima, nella prossima riunione o mediante la procedura scritta illustrata nell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a seconda dell'opzione che si presenta prima.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
3.1.1.Conferma della raccomandazione preliminare con cui le parti hanno invitato i TSO ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica
Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai rispettivi TSO, chiedendo loro di avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici. La raccomandazione preliminare è stata formulata subito dopo che l'Unione aveva iniziato ad applicare in via provvisoria l'accordo sugli scambi e la cooperazione e prima dell'inizio dei lavori del comitato, e ha consentito in particolare ai TSO di iniziare a mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica nella fase del mercato del giorno prima.
I TSO si sono basati sulla raccomandazione preliminare anche per lavorare su altri aspetti dell'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica di cui all'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, quali il calcolo della capacità, la gestione della congestione o l'aumento dell'efficienza degli scambi su interconnettori negli orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, se e quando opportuno. Pertanto essa è ancora un punto di riferimento e orientamento utile per i prossimi lavori dei TSO, sebbene questi diano nettamente la priorità agli scambi di energia elettrica nell'orizzonte temporale del giorno prima.
Dato che il comitato ha iniziato a lavorare nel corso del 2021, è ora opportuno che confermi la validità di tale raccomandazione preliminare per l'attività futura dei TSO.
Si propone pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato sia favorevole all'adozione da parte dello stesso, conformemente all'articolo 311, paragrafi 1 e 2, all'articolo 312, paragrafo 1, e all'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di una raccomandazione a ciascuna parte che confermi la raccomandazione preliminare trasmessa dalle parti ai TSO il 22 gennaio 2021, chiedendo di avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica.
3.1.2.Raccomandazione alle parti relativa a una richiesta ai TSO di comunicare informazioni aggiuntive in merito all'analisi costi-benefici e alle proposte di massima di procedure tecniche
A norma dell'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato adotta, in via prioritaria, le misure necessarie per assicurare che i TSO dell'energia elettrica elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima conformemente all'allegato 29, parte 2, di detto accordo. A norma dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato può raccomandare a ciascuna parte di chiedere ai propri TSO di preparare procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici.
Sulla base della raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia della Commissione europea e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito, i TSO dell'Unione e del Regno Unito hanno effettuato un'analisi costi-benefici ed elaborato proposte di massima come primo passo nella definizione delle procedure tecniche per le modalità di scambio di energia elettrica tra l'Unione e il Regno Unito.
Dall'analisi, presentata alla Commissione il 26 aprile 2021, è emerso che è teoricamente possibile elaborare modalità che soddisfino le condizioni per il multi-region loose volume coupling come previsto all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali (la cosiddetta soluzione del "registro degli ordini preliminari"). Tuttavia i TSO dell'UE e del Regno Unito hanno concluso che tale soluzione non fosse auspicabile in quanto comporterebbe gravi rischi di manipolazione e perturbazione del mercato. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha confermato esplicitamente queste preoccupazioni nel parere trasmesso alla Commissione il 7 maggio 2021.
I TSO dell'UE e del Regno Unito hanno analizzato un'altra soluzione per lo sviluppo delle modalità di scambio dell'energia elettrica, definita soluzione del "registro comune degli ordini", che tuttavia renderebbe necessario modificare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ("regolamento CACM"). La soluzione proposta si basa sull'ipotesi che le attuali tempistiche delle fasi procedurali nell'ambito del mercato del coupling unico del giorno prima, secondo quanto stabilito nel regolamento CACM, possano essere modificate per tenere conto dei parametri e dei processi di scambio del Regno Unito.
Stando alla valutazione dei TSO, suffragata dal parere dell'ACER, la soluzione del registro comune degli ordini richiederebbe, oltre all'elaborazione di procedure tecniche e a modifiche del regolamento CACM, un'ulteriore analisi tecnica complessa della sua fattibilità e tempi di attuazione lunghi, che vanno ben oltre il calendario originario fissato nell'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, durante i quali bisognerebbe testare e verificare la soluzione.
Alla luce di tali constatazioni, discusse nella riunione del comitato del 30 marzo 2022, la Commissione e il governo del Regno Unito ritengono necessario chiedere ai TSO di analizzare nuovamente e in modo più approfondito i risultati. La Commissione e il governo del Regno Unito sono giunti alla conclusione che i TSO debbano rispondere a ulteriori domande su ciascuna opzione esaminata prima che il comitato possa raccomandare alle parti quella per la quale è più opportuno elaborare procedure tecniche nell'orizzonte temporale del giorno prima. La Commissione e il Regno Unito hanno inoltre osservato che il calendario fissato nell'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non è stato rispettato. Ciò non toglie che il comitato dovrebbe comunque adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, di detto accordo.
Si propone pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione sia favorevole all'adozione da parte del comitato, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafo 2, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di una raccomandazione a ciascuna parte affinché entrambe chiedano ai rispettivi TSO di fornire le informazioni aggiuntive entro cinque mesi dalla data della richiesta, sulla base di un elenco di domande che sarà allegato alla raccomandazione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo". (grassetto e sottolineatura aggiunti).
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito è un organo istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.
L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto che può avere effetti giuridici. Contribuisce all'adempimento degli obblighi concordati dalle parti all'articolo 312, paragrafo 1, e all'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Poiché condiziona e inquadra lo sviluppo di modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito, la raccomandazione del comitato è tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2022/0388 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra (l'"accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). L'accordo è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
(2)A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza il comitato specializzato per l'energia (il "comitato") ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
(3)L'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie. Le parti dovrebbero occuparsi, tra le altre cose e ove opportuno, del calcolo della capacità, della gestione della congestione e dell'elaborazione delle modalità di scambio per tutti i pertinenti orizzonti temporali, compreso quello del giorno prima. A norma dell'articolo 311, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione ("TSO") dell'Unione e del Regno Unito per tutti i pertinenti orizzonti temporali, fermo restando che tale coordinamento non presuppone né implica la partecipazione dei TSO del Regno Unito alle procedure dell'Unione.
(4)L'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i TSO dell'energia elettrica elaborino modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima.
(5)Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai TSO prima dell'inizio dei lavori del comitato. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO a predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto dei progetti di procedure tecniche.
(6)Poiché il comitato ha iniziato le attività nel corso del 2021, ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è opportuno che ora confermi come raccomandazione alle parti la raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, così come trasmessa dalle parti ai TSO, invitando questi ultimi ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Una volta confermata come raccomandazione del comitato, è opportuno che la raccomandazione preliminare continui a inquadrare le successive attività dei TSO attinenti a questo aspetto.
(7)In base alla raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, i TSO di entrambe le parti hanno presentato alla Commissione un'analisi costi-benefici delle opzioni per lo sviluppo del multi-region loose volume coupling di cui all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e una descrizione delle procedure tecniche corrispondenti. Il 7 maggio 2021 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ha presentato alla Commissione un parere informale in merito a questa analisi.
(8)La Commissione ha soppesato i risultati dell'analisi costi-benefici e il parere dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia alla luce delle prescrizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e ha comunicato le proprie constatazioni preliminari al Consiglio. Ha concluso che i risultati ottenuti dai TSO devono essere perfezionati e che sono necessarie ulteriori informazioni su tutte le opzioni vagliate. Nella riunione del comitato del 30 marzo 2022 il Regno Unito si è associato a queste conclusioni.
(9)È pertanto opportuno sostenere l'adozione, da parte del comitato, di una raccomandazione alle parti riguardante la loro richiesta ai TSO di comunicare informazioni aggiuntive che integrino l'analisi costi-benefici e le proposte di massima di procedure tecniche, al fine di aiutare il comitato ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno che l'Unione chieda ai propri TSO di trasmettere tali informazioni aggiuntive entro 5 mesi dalla data della richiesta.
(10)Il comitato è chiamato ad adottare quanto prima la raccomandazione a ciascuna parte con cui invita a trasmettere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica la richiesta di mettere a punto le procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Il comitato è chiamato ad adottare la raccomandazione nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.
(11)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato, poiché la raccomandazione sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato specializzato per l'energia si basa sul progetto di atto del comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.11.2022
COM(2022) 651 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito
ALLEGATO
Raccomandazione n. x/202x
del comitato specializzato UE-Regno Unito istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
del [data]
a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica
Il comitato specializzato,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 311, paragrafi 1 e 2, l'articolo 312, paragrafo 1, l'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e l'allegato 29,
considerando quanto segue:
(1)In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel suo ambito di competenza il comitato specializzato ("il comitato") ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f). In virtù dell'articolo 329, paragrafo 3, formula le necessarie raccomandazioni per garantire l'effettiva attuazione dei capi di sua competenza.
(2)Al fine di garantire l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra le parti, l'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce impegni per quanto riguarda, tra l'altro, l'assegnazione della capacità, la gestione della congestione e il calcolo della capacità degli interconnettori di energia elettrica, come anche l'elaborazione di modalità volte a conseguire risultati robusti e efficienti per tutti i pertinenti orizzonti temporali.
(3)Il 22 gennaio 2021 sia la direzione generale dell'Energia della Commissione europea che il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ("TSO") invitandoli ad avviare la messa a punto di procedure tecniche comuni per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica prima dell'inizio dei lavori del comitato. Poiché il comitato ha iniziato le attività nel corso del 2021, deve confermare come raccomandazione alle parti questa raccomandazione preliminare così come trasmessa dalle parti ai TSO.
(4)Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare chiedeva ai TSO di predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(5)Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto del progetto di procedure tecniche. È ancora un punto di riferimento e orientamento utile per i futuri lavori su tali questioni, sebbene si dia la priorità agli scambi di energia elettrica nell'orizzonte temporale del giorno prima.
(6)Nonostante il calendario fissato all'allegato 29 e menzionato nella raccomandazione preliminare non sia stato rispettato, il comitato dovrebbe comunque adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(7)I TSO e le autorità di regolazione delle parti hanno già cominciato a lavorare attenendosi alla raccomandazione preliminare nei loro lavori. Alla luce dei progressi compiuti finora dai TSO, sono necessarie ulteriori informazioni relative all'analisi costi-benefici e alle proposte di massima di procedure tecniche affinché il comitato possa adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(8)Ciascuna parte dovrebbe pertanto chiedere ai propri TSO di comunicare informazioni aggiuntive,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
La raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia della Commissione europea e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito e rivolta rispettivamente ai TSO dell'energia elettrica dell'UE e del Regno Unito, che li invita ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica, riportata nell'allegato I della presente raccomandazione, è confermata come raccomandazione del comitato alle parti così come presentata dalle parti ai TSO.
Articolo 2
Il comitato raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica di comunicare le informazioni aggiuntive previste all'allegato II della presente raccomandazione entro 5 mesi dalla data della richiesta.
Fatto a Bruxelles e a Londra, il
Per il comitato specializzato
F. ERMACORA
P. KOVACS
M. SKRINAR
ADDENDUM DELL'ALLEGATO
Allegato I della raccomandazione n. x/202x
Raccomandazioni preliminari della direzione generale dell'Energia della Commissione europea e del ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito, rivolte rispettivamente ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'UE e del Regno Unito, del 22 gennaio 2021, relative alla messa a punto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori di energia elettrica nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
Allegato I-A
Raccomandazione preliminare della direzione generale dell'Energia della Commissione europea ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica dell'UE, del 22 gennaio 2021, relativa alla messa a punto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori di energia elettrica nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
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COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE ENERGIA
[mittente]
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Bruxelles, 22 gennaio 2021
[destinatario all'ENTSO-E]
Oggetto: Elaborazione di un progetto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori di energia elettrica a seguito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
Gentile [destinatario],
l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato il 30 dicembre 2020 e si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021.
A norma dell'articolo ENER.19 dell'accordo, l'Unione e il Regno Unito devono provvedere affinché i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione collaborino per mettere a punto procedure tecniche in vari settori, compreso l'uso degli interconnettori, se così raccomandato dal comitato specializzato per l'energia. Nel corso dei negoziati l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che è opportuno mettere subito a punto alcune di queste procedure tecniche, prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato per l'energia. Si chiede pertanto all'ENTSO per l'energia elettrica (ENTSO-E) di elaborare un progetto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori di energia elettrica. Una volta operativo, il comitato specializzato per l'energia seguirà tutti i lavori relativi alla messa a punto delle procedure tecniche.
Il progetto di procedure tecniche dovrebbe riguardare il calcolo e l'assegnazione delle capacità in tutti i pertinenti orizzonti temporali.
La presente richiesta mira ad attuare gli aspetti degli articoli ENER.13, ENER.14 e ENER.19 dell'accordo in relazione all'uso efficiente degli interconnettori elettrici, e va intesa in tale contesto. In particolare le procedure tecniche non dovrebbero presupporre né implicare la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito alle procedure dell'Unione per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione.
L'ENTSO-E dovrebbe mettere a punto tali procedure tecniche in collaborazione con i gestori del sistema di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito nel quadro della cooperazione istituita con il memorandum d'intesa concluso per dare attuazione agli aspetti dell'articolo ENER.19 dell'accordo.
Maggiori dettagli sugli elementi da includere nel progetto di procedure tecniche figurano nell'allegato 2 (calcolo della capacità), nell'allegato 3 (assegnazione della capacità) e nell'allegato 4.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per l'orizzonte temporale del giorno prima, si chiede di predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente agli articoli ENER.14 ed ENER.19 e all'allegato ENER-4 dell'accordo; si tratta di un'attività prioritaria a norma di tali disposizioni. L'allegato ENER-4 dell'accordo è riprodotto nell'allegato 4 della presente lettera.
L'allegato ENER-4, parte 2, dell'accordo fissa un calendario per la messa a punto delle procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima. Le date indicate di seguito si basano su questo calendario che, a norma dell'articolo FINPROV.11.3 dell'accordo, è stato calcolato a partire dal 1º gennaio 2021, data di applicazione provvisoria dell'accordo stesso.
Per sostenere l'elaborazione del modello-obiettivo per il giorno prima, e in linea con l'allegato ENER-4, chiediamo che entro il 1º aprile 2021 siano completate una proposta di massima e un'analisi costi-benefici volta a valutare il valore aggiunto del modello-obiettivo. Le proposte di massima e l'analisi costi-benefici devono essere elaborate conformemente all'allegato 5 della presente.
Si chiede di sottoporre per parere il progetto di procedure tecniche all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia), previo svolgimento, da parte dell'ENTSO-E, delle opportune consultazioni con gli operatori del mercato in merito al progetto. Una volta ricevuto il parere, si prega di sottoporlo unitamente al progetto di procedure tecniche al comitato specializzato per l'energia, in tempo utile per consentirne l'attuazione entro il 1º aprile 2022.
Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, s'invita l'ENTSO-E a proporre un calendario per la messa a punto del progetto di procedure tecniche.
Trasmetto copia della presente al mio omologo del ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito, che invia una lettera analoga ai TSO dell'energia elettrica del Regno Unito, riportata come allegato 1 della presente.
Distinti saluti.
[firma del mittente]
Copia
Ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale
Allegato 1
Lettera di [mittente], ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito
Allegato 2 Calcolo della capacità
Il progetto di procedure tecniche dovrebbe stabilire i termini, le condizioni e le metodologie per l'assegnazione della capacità di interconnessione che può successivamente essere messa a disposizione del mercato.
Tale capacità dovrebbe essere calcolata in modo coordinato per tutti gli interconnettori di energia elettrica.
Le capacità dovrebbero essere massimizzate per tutti gli interconnettori di energia elettrica. Quest'obbligo dovrebbe:
–tenere conto del fatto che i TSO sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza per il funzionamento della rete;
–rispettare i confini tra le zone di offerta nell'UE e nel Regno Unito, stabiliti nell'ambito dei pertinenti quadri nazionali;
–consentire ai TSO dell'UE di rispettare l'obbligo di mettere a disposizione almeno il 70 % della loro capacità ai confini tra le zone di offerta dell'UE, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943;
–prevedere l'assenza di discriminazioni tra gli operatori dei sistemi di trasmissione nell'Unione e nel Regno Unito nel calcolo della capacità;
–essere sostenuto da un processo coordinato di azioni correttive tra gli interconnettori di energia elettrica, che comprenda il ridispacciamento e gli scambi compensativi;
–essere sostenuto da un accordo di ripartizione dei costi tra i TSO delle parti relativo al ridispacciamento e agli scambi compensativi.
I TSO delle parti effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sugli interconnettori di energia elettrica onde utilizzare questi interconnettori alla loro capacità massima.
Per quanto riguarda il calcolo della capacità, i TSO dovrebbero pubblicare almeno:
–annualmente: informazioni sull'evoluzione a lungo termine dell'infrastruttura di trasmissione e la sua incidenza sulla capacità di trasmissione transfrontaliera;
–mensilmente: le previsioni a un mese e a un anno della capacità di trasmissione a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il TSO dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l'effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);
–settimanalmente: le previsioni a una settimana della capacità di trasmissione a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il TSO dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;
–giornalmente: la capacità di trasmissione disponibile sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero per ciascun periodo rilevante di mercato, tenendo conto di tutte le nomine del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;
–la capacità totale già assegnata, per periodo rilevante di mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo della capacità, ecc.), per determinare l'eventuale capacità residua;
–la capacità assegnata, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, insieme a un'indicazione dei prezzi pagati;
–la capacità totale utilizzata, per periodo rilevante di mercato, immediatamente dopo la designazione;
–quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati aggregati, per periodo rilevante di mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai TSO (ad esempio la riduzione dei flussi) per risolvere i problemi di rete o di sistema;
–informazioni utili a stabilire se la capacità degli interconnettori elettrici è stata calcolata e assegnata in modo compatibile con l'accordo UE-Regno Unito.
Allegato 3 Assegnazione della capacità
Il progetto di procedure tecniche dovrebbe stabilire i termini, le condizioni e le metodologie per l'assegnazione della capacità di interconnessione al mercato per i seguenti orizzonti temporali:
–a termine;
–del giorno prima;
–infragiornaliero.
Per ciascun orizzonte temporale la metodologia dovrebbe:
–prevedere aste coordinate per tutti gli interconnettori di energia elettrica;
–includere norme per la designazione, la riduzione, l'irrevocabilità, la remunerazione, il trasferimento e la restituzione delle capacità di trasmissione acquisite e per le procedure alternative e la compensazione in caso di riduzione;
–comprendere norme per la distribuzione delle rendite di congestione
–vietare ai gestori dei sistemi di trasmissione di applicare prezzi di riserva in assenza di congestione sugli interconnettori di energia elettrica, a meno che non si applichi un'esenzione.
Allegato 4 - Modello-obiettivo per il giorno prima: multi-region loose volume coupling
Parte 1
1.La nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima si basa sul concetto di multi-region loose volume coupling. L'obiettivo generale della nuova procedura è di massimizzare i benefici degli scambi. Come primo passo nella definizione della nuova procedura, le parti provvedono affinché gli operatori dei sistemi di trasmissione elaborino proposte di massima e un'analisi costi-benefici.
2.Il multi-region loose volume coupling comporta lo sviluppo di una funzione di coupling del mercato per determinare le posizioni nette relative all'energia (allocazione implicita) tra:
(a)le zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico; e
(b)il Regno Unito.
3.Le posizioni nette relative all'energia elettrica attraverso gli interconnettori sono calcolate mediante un processo di allocazione implicita applicando un algoritmo specifico:
(a)alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dalle zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico;
(b)alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dai pertinenti mercati del giorno prima nel Regno Unito;
(c)ai dati sulla capacità della rete e alle capacità del sistema, determinati conformemente alle procedure concordate tra gli operatori dei sistemi di trasmissione; e
(d)ai dati sui flussi commerciali previsti di interconnessioni elettriche tra zone di offerta connesse al Regno Unito e altre zone di offerta nell'Unione, determinati dagli operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione utilizzando metodologie solide.
Tale processo deve essere compatibile con le caratteristiche specifiche degli interconnettori elettrici per corrente continua, compresi le perdite e i requisiti in materia di carico.
4.La funzione di coupling del mercato:
(a)produce risultati con sufficiente anticipo rispetto al funzionamento dei rispettivi mercati del giorno prima delle parti (per l'Unione si tratta del coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione), affinché tali risultati possano essere utilizzati quali dati nei processi che determinano i risultati in tali mercati;
(b)produce risultati affidabili e ripetibili;
(c)è un processo specifico che mira a collegare i mercati distinti e separati del giorno prima nell'Unione e nel Regno Unito; in particolare ciò significa che l'algoritmo specifico è distinto e separato da quello impiegato nel coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e, per quanto concerne le offerte commerciali e le offerte dell'Unione, ha accesso esclusivamente a quelle provenienti da zone di offerta che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico.
5.Le posizioni nette relative all'energia calcolate sono pubblicate dopo essere state convalidate e verificate. Se la funzione di coupling del mercato non è in grado né di funzionare né di produrre risultati, la capacità degli interconnettori elettrici è allocata mediante un processo alternativo e i partecipanti al mercato sono informati dell'applicazione del processo alternativo.
6.I costi per la definizione e l'attuazione delle procedure tecniche sono equamente ripartiti tra i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito o altri soggetti, da un lato, e i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione o altri soggetti, dall'altro, salvo decisione contraria del comitato specializzato per l'energia.
Parte 2
Il calendario per l'attuazione del presente allegato decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo quanto indicato di seguito:
(a)entro 3 mesi – analisi costi-benefici e presentazione di proposte di procedure tecniche;
(b)entro 10 mesi – proposta di procedure tecniche;
(c)entro 15 mesi – entrata in funzione delle procedure tecniche.
Allegato 5: Requisiti delle proposte di massima e dell'analisi costi-benefici
Come indicato nell'allegato ENER-4, parte 1, dell'accordo, il primo passo nella definizione delle nuove modalità per l'orizzonte del giorno prima è l'elaborazione di proposte di massima e di un'analisi costi-benefici.
Le proposte di massima dovrebbero:
–definire la progettazione ad alto livello della soluzione del multi-region loose volume coupling;
–individuare i ruoli e le responsabilità degli operatori del settore;
–prevedere un piano di attuazione;
–evidenziare eventuali rischi o problemi di attuazione e proporre soluzioni; e
–valutare l'effetto che le differenze tra i sistemi di fissazione del prezzo del carbonio delle parti producono in termini di flussi sugli interconnettori.
L'analisi costi-benefici dovrebbe tener conto dell'obiettivo degli accordi di massimizzare i benefici degli scambi che implica che, entro i limiti di cui all'allegato ENER-4 dell'accordo, gli accordi commerciali:
–siano quanto più efficienti possibile; e
–facciano sì, in circostanze normali, che i flussi tra gli interconnettori elettrici siano coerenti con i prezzi sui mercati del giorno prima delle parti.
Allegato I-B
Raccomandazione preliminare del ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito al gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito, del 22 gennaio 2021, relativa alla messa a punto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori dell'energia elettrica nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
[mittente presso il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale]
[destinatario presso il TSO del Regno Unito
per l'energia elettrica]
venerdì 22 gennaio 2021
Gentile [destinatario],
Elaborazione di un progetto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori di energia elettrica a seguito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE‑Regno Unito
l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato il 30 dicembre 2020 e si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021. A norma dell'articolo ENER.19 dell'accordo, l'Unione e il Regno Unito devono provvedere affinché i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione collaborino per mettere a punto procedure tecniche in vari settori, compreso l'uso degli interconnettori, se così raccomandato dal comitato specializzato per l'energia. Nel corso dei negoziati l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che è opportuno mettere subito a punto alcune di queste procedure tecniche, prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato per l'energia. Si chiede pertanto ai TSO dell'energia elettrica del Regno Unito di elaborare un progetto di procedure tecniche per il calcolo e l'assegnazione della capacità di trasmissione al fine di garantire scambi efficienti sugli interconnettori di energia elettrica. Una volta operativo, il comitato specializzato per l'energia seguirà tutti i lavori relativi alla messa a punto delle procedure tecniche.
Il progetto di procedure tecniche dovrebbe riguardare il calcolo e l'assegnazione delle capacità in tutti i pertinenti orizzonti temporali.
La presente richiesta mira ad attuare gli aspetti degli articoli ENER.13, ENER.14 e ENER.19 dell'accordo in relazione all'uso efficiente degli interconnettori elettrici, e va intesa in tale contesto. In particolare le procedure tecniche non dovrebbero presupporre né implicare la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito alle procedure dell'Unione per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione.
I TSO dell'energia elettrica del Regno Unito dovrebbero mettere a punto tali procedure tecniche in collaborazione con l'ENTSO-E nel quadro della cooperazione istituita con il memorandum d'intesa concluso per dare attuazione agli aspetti dell'articolo ENER.19 dell'accordo.
Maggiori dettagli sugli elementi da includere nel progetto di procedure tecniche figurano nell'allegato 2 (calcolo della capacità), nell'allegato 3 (assegnazione della capacità) e nell'allegato 4.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per l'orizzonte temporale del giorno prima, si chiede di predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente agli articoli ENER.14 ed ENER.19 e all'allegato ENER-4 dell'accordo; si tratta di un'attività prioritaria a norma di tali disposizioni. L'allegato ENER-4 dell'accordo è riprodotto nell'allegato 4 della presente lettera.
L'allegato ENER-4, parte 2, dell'accordo fissa un calendario per la messa a punto delle procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima. Le date indicate di seguito si basano su questo calendario che, a norma dell'articolo FINPROV.11.3 dell'accordo, è stato calcolato a partire dal 1º gennaio 2021, data di applicazione provvisoria dell'accordo stesso.
Per sostenere l'elaborazione del modello-obiettivo per il giorno prima, e in linea con l'allegato ENER-4, chiediamo che entro il 1º aprile 2021 siano completate una proposta di massima e un'analisi costi-benefici volta a valutare il valore aggiunto del modello-obiettivo. Le proposte di massima e l'analisi costi-benefici devono essere elaborate conformemente all'allegato 5 della presente.
Si chiede di sottoporre per parere il progetto di procedure tecniche alle autorità di regolazione del Regno Unito, previo svolgimento, da parte dei TSO del Regno Unito, delle opportune consultazioni con gli operatori del mercato in merito al progetto. Una volta ricevuto il parere, si prega di sottoporlo unitamente al progetto di procedure tecniche al comitato specializzato per l'energia, in tempo utile per consentirne l'attuazione entro il 1º aprile 2022.
Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, si invitano i TSO dell'energia elettrica del Regno Unito a proporre al comitato specializzato per l'energia un calendario per la messa a punto del progetto di procedure tecniche.
Trasmetto copia della presente al mio omologo della direzione generale dell'Energia della Commissione europea, che invia una lettera analoga all'ENTSO-E, riportata come allegato 1 della presente.
Distinti saluti.
[firma del mittente]
Copia
Direzione generale dell'Energia della Commissione europea
Allegato 1
Lettera della Direzione generale dell'Energia della Commissione europea all'ENTSO-E
Allegato 2 Calcolo della capacità
Il progetto di procedure tecniche dovrebbe stabilire i termini, le condizioni e le metodologie per l'assegnazione della capacità di interconnessione che può successivamente essere messa a disposizione del mercato.
Tale capacità dovrebbe essere calcolata in modo coordinato per tutti gli interconnettori di energia elettrica.
Le capacità dovrebbero essere massimizzate per tutti gli interconnettori di energia elettrica. Quest'obbligo dovrebbe:
–tenere conto del fatto che i TSO sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza per il funzionamento della rete;
–rispettare i confini tra le zone di offerta nell'UE e nel Regno Unito, stabiliti nell'ambito dei pertinenti quadri nazionali;
–consentire ai TSO dell'UE di rispettare l'obbligo di mettere a disposizione almeno il 70 % della loro capacità ai confini tra le zone di offerta dell'UE, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943;
–prevedere l'assenza di discriminazioni tra gli operatori dei sistemi di trasmissione nell'Unione e nel Regno Unito nel calcolo della capacità;
–essere sostenuto da un processo coordinato di azioni correttive tra gli interconnettori di energia elettrica, che comprenda il ridispacciamento e gli scambi compensativi;
–essere sostenuto da un accordo di ripartizione dei costi tra i TSO delle parti relativo al ridispacciamento e agli scambi compensativi.
I TSO delle parti effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sugli interconnettori di energia elettrica onde utilizzare questi interconnettori alla loro capacità massima.
Per quanto riguarda il calcolo della capacità, i TSO dovrebbero pubblicare almeno:
–annualmente: informazioni sull'evoluzione a lungo termine dell'infrastruttura di trasmissione e la sua incidenza sulla capacità di trasmissione transfrontaliera;
–mensilmente: le previsioni a un mese e a un anno della capacità di trasmissione a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il TSO dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l'effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);
–settimanalmente: le previsioni a una settimana della capacità di trasmissione a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il TSO dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;
–giornalmente: la capacità di trasmissione disponibile sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero per ciascun periodo rilevante di mercato, tenendo conto di tutte le nomine del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;
–la capacità totale già assegnata, per periodo rilevante di mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo della capacità, ecc.), per determinare l'eventuale capacità residua;
–la capacità assegnata, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, insieme a un'indicazione dei prezzi pagati;
–la capacità totale utilizzata, per unità di tempo del mercato, immediatamente dopo la designazione;
–quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati aggregati, per periodo rilevante di mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai TSO (ad esempio la riduzione dei flussi) per risolvere i problemi di rete o di sistema;
–informazioni utili a stabilire se la capacità degli interconnettori di energia elettrica è stata calcolata e assegnata in modo compatibile con l'accordo UE-Regno Unito.
Allegato 3 Assegnazione della capacità
Il progetto di procedure tecniche dovrebbe stabilire i termini, le condizioni e le metodologie per l'assegnazione della capacità di interconnessione al mercato per i seguenti orizzonti temporali:
–a termine;
–del giorno prima;
–infragiornaliero.
Per ciascun orizzonte temporale la metodologia dovrebbe:
–prevedere aste coordinate per tutti gli interconnettori di energia elettrica;
–includere norme per la nomina, la riduzione, l'irrevocabilità, la remunerazione, il trasferimento e la restituzione delle capacità di trasmissione acquisite e per le procedure alternative e la compensazione in caso di riduzione; − comprendere norme per la distribuzione delle rendite di congestione;
–vietare ai TSO di applicare prezzi di riserva in assenza di congestione sugli interconnettori di energia elettrica, a meno che non si applichi un'esenzione.
Allegato 4 - Modello-obiettivo per il giorno prima: multi-region loose volume coupling
Parte 1
1.La nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima si basa sul concetto di multi-region loose volume coupling. L'obiettivo generale della nuova procedura è di massimizzare i benefici degli scambi. Come primo passo nella definizione della nuova procedura, le parti provvedono affinché gli operatori dei sistemi di trasmissione elaborino proposte di massima e un'analisi costi-benefici.
2.Il multi-region loose volume coupling comporta lo sviluppo di una funzione di coupling del mercato per determinare le posizioni nette relative all'energia (allocazione implicita) tra:
(a)le zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico; e
(b)il Regno Unito.
3.Le posizioni nette relative all'energia elettrica attraverso gli interconnettori sono calcolate mediante un processo di allocazione implicita applicando un algoritmo specifico:
(a)alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dalle zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico;
(b)alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dai pertinenti mercati del giorno prima nel Regno Unito;
(c)ai dati sulla capacità della rete e alle capacità del sistema, determinati conformemente alle procedure concordate tra gli operatori dei sistemi di trasmissione; e
(d)ai dati sui flussi commerciali previsti di interconnessioni elettriche tra zone di offerta connesse al Regno Unito e altre zone di offerta nell'Unione, determinati dagli operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione utilizzando metodologie solide.
Tale processo deve essere compatibile con le caratteristiche specifiche degli interconnettori elettrici per corrente continua, compresi le perdite e i requisiti in materia di carico.
4.La funzione di coupling del mercato:
(a)produce risultati con sufficiente anticipo rispetto al funzionamento dei rispettivi mercati del giorno prima delle parti (per l'Unione si tratta del coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/12221 della Commissione), affinché tali risultati possano essere utilizzati quali dati nei processi che determinano i risultati in tali mercati;
(b)produce risultati affidabili e ripetibili;
(c)è un processo specifico che mira a collegare i mercati distinti e separati del giorno prima nell'Unione e nel Regno Unito; in particolare ciò significa che l'algoritmo specifico è distinto e separato da quello impiegato nel coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e, per quanto concerne le offerte commerciali e le offerte dell'Unione, ha accesso esclusivamente a quelle provenienti da zone di offerta che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico.
5.Le posizioni nette relative all'energia calcolate sono pubblicate dopo essere state convalidate e verificate. Se la funzione di coupling del mercato non è in grado né di funzionare né di produrre risultati, la capacità degli interconnettori elettrici è allocata mediante un processo alternativo e i partecipanti al mercato sono informati dell'applicazione del processo alternativo.
6.I costi per la definizione e l'attuazione delle procedure tecniche sono equamente ripartiti tra i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito o altri soggetti, da un lato, e i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione o altri soggetti, dall'altro, salvo decisione contraria del comitato specializzato per l'energia.
Parte 2
Il calendario per l'attuazione del presente allegato decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo quanto indicato di seguito:
(a)entro 3 mesi – analisi costi-benefici e presentazione di proposte di procedure tecniche;
(b)entro 10 mesi – proposta di procedure tecniche;
(c)entro 15 mesi – entrata in funzione delle procedure tecniche.
Allegato 5: Requisiti delle proposte di massima e dell'analisi costi-benefici
Come indicato nell'allegato ENER-4, parte 1, dell'accordo, il primo passo nella definizione delle nuove modalità per l'orizzonte del giorno prima è l'elaborazione di proposte di massima e di un'analisi costi-benefici.
Le proposte di massima dovrebbero:
–definire la progettazione ad alto livello della soluzione del multi-region loose volume coupling;
–individuare i ruoli e le responsabilità degli operatori del settore;
–prevedere un piano di attuazione;
–evidenziare eventuali rischi o problemi di attuazione e proporre soluzioni; e
–valutare l'effetto che le differenze tra i sistemi di fissazione del prezzo del carbonio delle parti producono in termini di flussi sugli interconnettori.
L'analisi costi-benefici dovrebbe tener conto dell'obiettivo degli accordi di massimizzare i benefici degli scambi che implica che, entro i limiti di cui all'allegato ENER-4 dell'accordo, gli accordi commerciali:
–siano quanto più efficienti possibile; e
–facciano sì, in circostanze normali, che i flussi tra gli interconnettori elettrici siano coerenti con i prezzi sui mercati del giorno prima delle parti.
Allegato II
Progetto di lettera della direzione generale dell'Energia della Commissione europea e del ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica in cui si richiedono informazioni aggiuntive per mettere a punto le procedure tecniche per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nell'orizzonte temporale del giorno prima in conformità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
[indirizzo del gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nell'UE o nel Regno Unito]
[data]
Oggetto: Richiesta di informazioni aggiuntive per mettere a punto le procedure tecniche per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nell'orizzonte temporale del giorno prima in conformità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE‑Regno Unito
Gentile [spazio riservato: destinatario],
La ringrazio per il lavoro svolto finora nell'attuazione del titolo "Energia" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per aver pubblicato l'analisi costi‑benefici e aver presentato una proposta di massima suffragata dal parere di [spazio riservato: autorità di regolazione del Regno Unito [o] ACER] nell'aprile del 2021.
A seguito della riunione del comitato specializzato per l'energia del 30 marzo 2022 e della sua raccomandazione [spazio riservato: n. X/202x] del [spazio riservato: data], [spazio riservato: il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito [o] la direzione generale dell'Energia della Commissione europea] Le chiede di rispondere alle domande riportate nell'allegato della presente entro 5 mesi dal ricevimento della stessa.
[Spazio riservato: il gestore del sistema di trasmissione [o] l'ENTSO-E, che agevola il lavoro dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'UE,] dovrebbe richiedere un parere informale [spazio riservato: alle autorità di regolazione del Regno Unito [o] all'ACER] in merito a tali informazioni aggiuntive e trasmetterlo unitamente alle risposte alle domande riportate nell'allegato.
La ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione.
[firma]
Cc: [mittente presso la direzione generale dell'Energia della Commissione europea o, se del caso,
il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito]
Allegato
Contesto - Le domande che seguono riguardano le opzioni indicate dai gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito e dell'UE nell'analisi costi-benefici pubblicata nell'aprile 2021. L'allegato 29, punto 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che le posizioni nette relative all'energia elettrica attraverso gli interconnettori siano calcolate mediante un processo di allocazione implicita applicando un algoritmo specifico alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dai pertinenti mercati del giorno prima nel Regno Unito. L'analisi costi-benefici effettuata dai gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito e dell'UE ha rilevato che un prezzo unico per la Gran Bretagna è altamente auspicabile per l'attuazione efficiente del multi-region loose volume coupling in tutte le sue opzioni di progettazione. Nel settembre 2021 il ministero per le Imprese, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito (BEIS) ha avviato una consultazione per raccogliere pareri sulle attuali modalità di scambio nelle borse dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso della Gran Bretagna e sulle nostre proposte a sostegno di scambi transfrontalieri efficienti. In particolare ha definito un approccio ad alto livello per il coupling di specifiche aste giornaliere del giorno prima, da utilizzare come "pertinenti mercati del giorno prima" ai fini dell'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nell'intento di raccogliere il parere dei portatori di interessi sull'opportunità di attuare tale coupling e sulle relative modalità pratiche. La consultazione si è conclusa a novembre 2021 e il governo del Regno Unito pubblicherà una risposta a tempo debito.
1. Per quanto riguarda l'opzione del registro degli ordini preliminari individuata dai gestori dei sistemi di trasmissione:
(a)Qual è la percentuale di ordini per il coupling unico del giorno prima solitamente trasmessa nei 15 minuti che precedono l'orario di chiusura del mercato? Qual è il margine di variazione di tale percentuale? Esistono fattori specifici che determinano il momento in cui gli operatori del mercato trasmettono gli ordini? L'attuazione dell'opzione del registro degli ordini preliminari potrebbe influire su tali fattori?
(b)In che misura la percentuale di ordini trasmessi nei 15 minuti che precedono la chiusura del mercato del giorno prima inciderebbe sulla coerenza dei flussi sugli interconnettori con i prezzi sui mercati del giorno prima delle parti?
(c)Questa opzione annullerebbe o presenterebbe comunque alcuni dei problemi di tempistiche che caratterizzano le opzioni dei registri comuni degli ordini? Si prega di illustrare e documentare in modo esauriente eventuali ripercussioni e rischi operativi.
(d) Gli obblighi sanciti dall'articolo 305 (Divieto dell'abuso di mercato sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione attenuano in misura sufficiente i rischi di manipolazione del mercato che caratterizzano l'opzione del registro degli ordini preliminari? Si prega di illustrare e documentare in modo esauriente eventuali rischi residui di manipolazione del mercato.
(e)Vi sono ulteriori interventi che le autorità di regolazione, i partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione o gli operatori del mercato potrebbero compiere o requisiti o obblighi che potrebbero istituire per attenuare ulteriormente il rischio di manipolazione del mercato che caratterizza l'opzione del registro degli ordini preliminari? Si prega di illustrare e documentare in modo esauriente eventuali rischi residui di manipolazione del mercato.
2.Per quanto riguarda le opzioni del registro comune degli ordini individuate dai gestori dei sistemi di trasmissione:
(a)Qual è l'intera gamma di opzioni che consentirebbero ai gestori del market coupling di effettuare i calcoli relativi al multi-region loose volume coupling tra l'orario di chiusura del mercato del coupling unico del giorno prima alle ore 12.00 CET e la pubblicazione dei risultati del coupling unico del giorno prima alle ore 13.00 CET, comprese eventuali opzioni che consentano di effettuare tali calcoli parallelamente ad aspetti del coupling unico del giorno prima?
Indicare i pro e i contro di queste opzioni, compresi:
(1)i potenziali effetti sul funzionamento del coupling unico del giorno prima e delle procedure alternative (per esempio rischi di disaccoppiamento);
(2)gli effetti sui gestori dei sistemi di trasmissione, sugli operatori del mercato e sui partecipanti al mercato.
Si prega di illustrare e documentare in modo esauriente eventuali ripercussioni e rischi operativi.
(b)Per quanto riguarda le altre opzioni di registro comune degli ordini individuate dai TSO nell'analisi costi-benefici (modifica degli orari di chiusura del mercato del coupling unico del giorno prima e/o della pubblicazione dei risultati), indicare i pro e i contro delle varie opzioni, compresi:
(1)l'impatto sulle procedure che precedono (ad esempio il calcolo della capacità) e seguono (ad esempio mercato infragiornaliero/del bilanciamento) il mercato del coupling unico del giorno prima;
(2)l'impatto che qualsiasi aumento dell'intervallo tra la chiusura del mercato del coupling unico del giorno prima e i relativi risultati eserciterebbe sui gestori dei sistemi di trasmissione, gli operatori del mercato e i partecipanti al mercato.
Si prega di illustrare e documentare in modo esauriente eventuali ripercussioni e rischi operativi.
3.Per quanto riguarda sia l'opzione del registro degli ordini preliminari sia quella del registro comune degli ordini:
(a)Quali sono i diversi processi necessari per effettuare il calcolo del multi-region loose volume coupling, e quanto tempo richiederebbero? Si prega di illustrare e giustificare in modo esauriente qualsiasi intervallo di tempo potenziale.
(b)Si prega di trasmettere una proposta di massima per la metodologia della zona di offerta confinante per stabilire una previsione precisa e solida, includendo:
(1)i problemi, principi e parametri fondamentali (compresi i dati di input, i dati di output e l'uso dei dati di output nel multi-region loose volume coupling) che la metodologia deve fissare e considerare;
(2)un calendario entro il quale sarebbe possibile definire e iniziare ad applicare la metodologia;
(3)una valutazione qualitativa preliminare dei risultati in termini di maggiore efficienza delle modalità di scambio attesi dalla metodologia delle zone di offerta confinanti proposta, combinata al multi-region loose volume coupling, rispetto ai risultati dell'assegnazione della capacità tramite aste esplicite e, in particolare, a quali condizioni la metodologia proposta, combinata con il multi-region loose volume coupling, risulti più efficace delle aste esplicite.
(c)Attuazione
(1)Quali misure dettagliate sono necessarie per attuare tutti gli aspetti delle opzioni del registro degli ordini preliminari e del registro comune degli ordini, comprese le procedure per testare e verificare le prestazioni del multi-region loose volume coupling prima che diventi pienamente operativo, così come i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, degli operatori del mercato e dei partecipanti al mercato? In che modo tali aspetti possono essere attuati nel minor tempo possibile? In che modo la struttura e il contenuto delle procedure tecniche potrebbero sostenere al meglio un'attuazione efficiente?
(2)Si prega di indicare un calendario realistico per l'attuazione di ciascuna opzione (il calendario dovrebbe tenere conto degli sviluppi attuali e previsti e includere tutti i passaggi necessari, quali le consultazioni dei portatori di interessi, l'uso di nuovi sistemi informatici per il multi-region loose volume coupling dei gestori del market coupling, le fasi di test, i processi di governance, ecc.).
(3)Quali sono i costi diretti previsti dell'attuazione e funzionamento del multi‑region loose volume coupling per la varietà di ruoli e funzioni necessari?