Bruxelles, 14.11.2022

COM(2022) 589 final

2022/0366(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") in merito a una decisione del consiglio di partenariato che stabilisca un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l'UE e il Regno Unito stabilisce regimi preferenziali in settori quali gli scambi di merci e servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, il settore aereo e il trasporto su strada, l'energia, la pesca, il coordinamento della sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. L'accordo si fonda su disposizioni che garantiscono parità di condizioni e il rispetto dei diritti fondamentali.

2.2.Il consiglio di partenariato

Il consiglio di partenariato, istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, comprende rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del Regno Unito ed è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce il regolamento interno del consiglio di partenariato. I compiti del consiglio di partenariato sono stabiliti all'articolo 7 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e consistono principalmente:

·nel sovrintendere al conseguimento degli obiettivi dell'accordo o eventuale accordo integrativo;

·nell'adottare decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti.

2.3.L'atto previsto del consiglio di partenariato

Conformemente all'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo stesso il consiglio di partenariato stabilisce un elenco di almeno 15 persone con competenze nei settori specifici contemplati dall'accordo o dai suoi accordi integrativi, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco si compone di tre sottoelenchi:

(a)un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;

(b)un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e

(c)un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

La finalità della decisione prevista è stabilire l'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di collegi arbitrali a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, dell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate dal consiglio di partenariato specificano la data da cui hanno effetto.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

Conformemente all'articolo 783 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'accordo è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

Sulla base delle rispettive proposte, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero concordare:

il sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;

il sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito;

il sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostegno all'adozione da parte del consiglio di partenariato di una decisione a norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che istituisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo, conformemente al progetto di decisione accluso alla presente proposta.

4.Base giuridica

Le basi giuridiche individuate nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono quelle che disciplinano i settori in cui può essere avviata la procedura di risoluzione delle controversie, vale a dire:

·articolo 43, paragrafo 2, TFUE (pesca);

·articolo 91, paragrafo 1, e articolo 100, paragrafo 2, TFUE (trasporti);

·articolo 173, paragrafo 3, articolo 182, paragrafo 5, articolo 188 e articolo 189, paragrafo 2, TFUE (programmi dell'Unione);

·articolo 207, paragrafo 2, TFUE (politica commerciale comune),

in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la definizione della posizione dell'Unione in relazione all'elenco delle personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di collegi arbitrali a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché la decisione del consiglio di partenariato è finalizzata a stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di collegi arbitrali a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, deve essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2022/0366 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 5, l'articolo 188, l'articolo 189, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio 1 è stato concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

(2)A norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

(3)Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi.

(4)A norma dell'articolo 741, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri dovrebbero essere personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Dovrebbero possedere comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, dovrebbero avere anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie.

(5)Conformemente all'articolo 752, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'elenco non deve comprendere persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

(6)Sulla base delle proposte dell'Unione e del Regno Unito, il consiglio di partenariato dovrebbe concordare un sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale e due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale.

(7)La definizione della posizione che dovrà essere assunta a nome della Comunità europea dell'energia atomica in sede di consiglio di partenariato per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.

(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

Bruxelles, 14.11.2022

COM(2022) 589 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo


ALLEGATO

Progetto di

Decisione n. .../2022 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

del XXX 2022

che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione



IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 1 (l'"accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 752, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

(2)Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi.

(3)A norma dell'articolo 741 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie.

(4)Conformemente all'articolo 752, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'elenco non comprende persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

(5)Sulla base delle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il consiglio di partenariato concordi i due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale e il sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...,

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti



ALLEGATO

(a)Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione:

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Irina BUGA

Hélène RUIZ FABRI

Michael HAHN

Crenguta LEAUA

Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE

(b)Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito:

Lorand Alexander BARTELS

Lawrence COLLINS

Jean E. KALICKI

Surya P. SUBEDI

David UNTERHALTER

Janet M. WHITTAKER

(c)Sottoelenco di persone per la funzione di presidente del collegio arbitrale:

Leora BLUMBERG

Thomas COTTIER

William J. DAVEY

Gavan GRIFFITH

Valerie HUGHES

Campbell MCLACHLAN

Penelope Jane RIDINGS

J. Christopher THOMAS

(1)    GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.