COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.11.2022
COM(2022) 563 final
2022/0348(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta mira a recepire nel diritto dell'UE le misure di conservazione, gestione e controllo adottate nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA). Il SIOFA è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse della pesca nella sua zona di applicazione.
La riunione annuale delle parti del SIOFA ha il mandato di adottare misure di conservazione e di gestione (CMM) per le attività di pesca di sua competenza. Tali misure di conservazione e di gestione sono vincolanti per le parti contraenti del SIOFA, le entità di pesca partecipanti e le parti non contraenti cooperanti (congiuntamente PCC). L'UE, che è parte contraente del SIOFA dal 2008, dispone attualmente di un peschereccio attivo nella zona di applicazione del SIOFA che ha l'obbligo di rispettare le misure di conservazione e di gestione di quest'ultimo.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del SIOFA le misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle parti sono vincolanti per le PCC, ciascuna delle quali è tenuta a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantirne l'applicazione e il rispetto. A nome dell'UE la Commissione europea elabora annualmente direttive di negoziato sulla base di una posizione quinquennale dell'UE stabilita con decisione del Consiglio e sulla base di pareri scientifici. Conformemente alla posizione dell'UE le direttive sono presentate, discusse e approvate nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio. Per tener conto degli sviluppi in tempo reale, esse sono ulteriormente adattate in occasione delle riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si tengono a margine della riunione delle parti.
Tutte le misure del SIOFA sono vincolanti se non vengono sollevate obiezioni o se queste sono successivamente ritirate. La procedura di obiezione è disciplinata dall'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto le misure SIOFA hanno effetti giuridici (ossia diventano vincolanti per le parti contraenti). Prima di decidere di presentare un'obiezione a una misura, la Commissione chiede al Consiglio di approvare la decisione corrispondente.
Le misure SIOFA sono destinate principalmente alle PCC, ma impongono obblighi anche agli operatori (ad esempio ai comandanti delle navi).
La presente proposta riguarda le misure adottate dalla riunione delle parti a partire dal 2016, modificate (in alcuni casi) in occasione delle riunioni annuali. Trattandosi di obblighi internazionali, l'UE deve garantire il rispetto di tali misure non appena entrano in vigore. La presente proposta è intesa a recepire le misure del SIOFA vigenti e a istituire un meccanismo per il recepimento delle misure future. La presente proposta tiene conto delle attività di pesca praticate dalle navi dell'UE con lenze a mano e palangari demersali nella zona di applicazione del SIOFA.
Occorrono in media 18 mesi per completare il processo legislativo di recepimento delle misure adottate dalle ORGP nel diritto dell'UE, dal primo progetto di proposta della Commissione all'adozione di un atto finale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente proposta mira a garantire che l'UE possa rapidamente: i) recepire misure a vantaggio della flotta dell'UE; ii) garantire condizioni di parità per gli operatori; e iii) favorire ulteriormente la gestione sostenibile a lungo termine degli stock.
Al fine di recepire rapidamente le norme SIOFA, la presente proposta prevede, in primo luogo, l'attribuzione di poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 TFUE, affinché essa possa provvedere alle modifiche delle misure del SIOFA e garantire che i pescherecci dell'UE siano posti su un piano di parità con quelli delle altre parti contraenti. Sono proposti poteri delegati riguardanti: i) le informazioni richieste per le autorizzazioni delle navi; ii) le modifiche del tipo di pesca o di attrezzo da pesca; iii) il numero di catture/ricostituzione di unità indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) e le distanze entro cui cessare la pesca di fondo nel caso in cui si riscontrino segni della presenza di EMV al di sopra dei livelli soglia nel corso delle operazioni di pesca; la copertura di osservazione scientifica per la pesca di fondo e l'introduzione di un programma di osservazione elettronica; iv) le misure per la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise e Williams Ridge; e v) le modifiche degli allegati della presente proposta.
In secondo luogo, la presente proposta introduce riferimenti dinamici alle misure di conservazione e di gestione che gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare. Tali documenti sono già in uso e sono noti alle amministrazioni degli Stati membri, che devono garantirne l'attuazione. La Commissione invia agli Stati membri versioni aggiornate dei documenti in questione dopo l'adozione di nuove versioni da parte del SIOFA.
In terzo luogo, al fine di recepire rapidamente le norme SIOFA, la presente proposta prevede riferimenti dinamici ai documenti SIOFA già utilizzati dalla flotta dell'Unione e accessibili al pubblico sul sito web del SIOFA. Tali documenti obbligatori comprendono i formati delle dichiarazioni SIOFA o i documenti per lo scambio di dati relativi all'entrata e all'uscita da zone specifiche, ai punti di inizio e di fine della cala degli attrezzi da pesca, alle operazioni di trasbordo e trasferimento e all'avvistamento di navi di paesi terzi. Poiché tali requisiti e modelli cambiano periodicamente e attualmente un solo peschereccio dell'Unione esercita le attività di pesca gestite dal SIOFA, è opportuno che gli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca per le risorse regolamentate dal SIOFA informino i loro pescherecci di tali requisiti e trasmettano loro i suddetti modelli al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca. Il presente regolamento contiene riferimenti dinamici a tali documenti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta integra ed è coerente con la normativa dell'Unione in questo settore.
In particolare è coerente con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), che impone all'UE di condurre le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali, basando le attività di pesca sulla cooperazione regionale in materia.
La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione della flotta esterna, che prevede che i pescherecci dell'UE siano inseriti nell'elenco delle autorizzazioni di pesca secondo le condizioni e le norme dell'ORGP in questione. Integra inoltre il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio relativo alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
La presente proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla riunione delle parti. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, è prerogativa del Consiglio adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta è fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE) e, pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La presente proposta garantirà che il diritto dell'UE sia conforme agli obblighi internazionali adottati dalla riunione delle parti e che l'UE agisca nel rispetto delle decisioni adottate dal SIOFA di cui è parte contraente. La proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico prescelto è un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta mira a recepire le misure del SIOFA che sono vincolanti per le PCC. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri sono stati consultati nelle fasi precedenti la riunione delle parti, in cui sono state adottate le misure, e durante tutti i negoziati svoltisi in tali riunioni. Di conseguenza la Commissione non ha ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione alla presente proposta.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Non pertinente. L'atto proposto riguarda il recepimento di misure direttamente applicabili agli Stati membri.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ASPETTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I, oltre a comprendere le disposizioni generali sull'oggetto e sull'ambito di applicazione, contiene le definizioni e stabilisce disposizioni riguardanti le autorizzazioni delle navi e il rilascio delle autorizzazioni di pesca.
Il capo II riguarda le misure relative alla pesca di fondo, tra cui: i) le limitazioni dello sforzo di pesca e le misure di carattere generale; ii) le misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di applicazione del SIOFA; e iii) la copertura di osservazione scientifica. Prevede inoltre misure per la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise e Williams Ridge.
Il capo III stabilisce misure di protezione delle specie marine riguardanti in particolare: i) il divieto di utilizzo di grandi reti pelagiche derivanti e di reti da posta di fondo ad imbrocco; ii) la pesca degli squali di acque profonde; e iii) la riduzione delle catture accessorie di uccelli marini.
Il capo IV stabilisce misure di monitoraggio e controllo, comprese norme riguardanti: i) un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) ii) i rapporti di entrata/uscita; iii) i documenti e la marcatura dei pescherecci; iv) il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare; v) lo scarico di plastica in mare; e vi) i trasbordi e i trasferimenti in mare, il loro monitoraggio in porto e le relative comunicazioni. Esso prevede anche norme in materia di etichettatura per i prodotti congelati delle risorse della pesca e requisiti per i programmi di osservazione scientifica.
Il capo V stabilisce norme relative al controllo delle navi di paesi terzi nei porti degli Stati membri e in alto mare riguardanti: i) avvistamenti e identificazioni di navi diverse da quelle delle parti contraenti del SIOFA, delle entità di pesca partecipanti o delle parti non contraenti cooperanti (navi non PCC); e ii) le misure e le ispezioni in porto.
Il capo VI riguarda il contrasto, in particolare: i) l'abbordaggio e l'ispezione in alto mare, compresa la definizione di violazioni gravi e la corrispondente azione di contrasto; e ii) la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Il capo VII riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati, la trasmissione dei dati ricavati dall'osservazione scientifica e altre comunicazioni.
Il capo VIII contiene le disposizioni finali sulla presunta non conformità segnalata dal SIOFA, sulla riservatezza, sulla delega dei poteri e sull'esercizio di tale delega.
2022/0348 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP"), stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in grado di garantire, a lungo termine, condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.
(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio l'Unione europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che enuncia principi e norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.
(3)A norma della decisione 2008/780/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 l'Unione ha approvato l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA).
(4)Le parti contraenti del SIOFA si riuniscono periodicamente nell'ambito della "riunione delle parti" per esaminare le questioni relative all'attuazione dell'accordo e adottare tutte le decisioni ad esso pertinenti.
(5)La riunione delle parti adotta misure di conservazione e di gestione ("CMM") vincolanti per le parti contraenti, le entità di pesca partecipanti e le parti non contraenti cooperanti del SIOFA, compresa l'Unione. Il presente regolamento recepisce nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione adottate tra il 2016 e il 2022.
(6)Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi volti ad istituire un regime di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio istituisce un regime dell'Unione atto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Non è pertanto necessario includere nel presente regolamento le misure di conservazione e di gestione che contemplano tali disposizioni.
(7)A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi.
(8)Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future misure di conservazione e di gestione che modificano o integrano quelle stabilite dal presente regolamento è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che mirano alla modifica delle disposizioni riguardanti: i) le informazioni richieste per le autorizzazioni delle navi; ii) le modifiche del tipo di pesca o di attrezzo da pesca; iii) il numero di catture/ricostituzione di unità indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) e le distanze entro cui cessare la pesca di fondo nel caso in cui si riscontrino segni della presenza di EMV al di sopra dei livelli soglia nel corso delle operazioni di pesca; la copertura di osservazione scientifica per la pesca di fondo e l'introduzione di un programma di osservazione elettronica; iv) le misure per la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise e Williams Ridge; e v) le modifiche degli allegati del presente regolamento.
(9)Il presente regolamento comprende riferimenti dinamici alle misure di conservazione e di gestione che devono essere utilizzati dagli Stati membri, affinché un riferimento a un documento SIOFA comprenda un riferimento a eventuali modifiche successive di tale documento.
(10)Le misure di conservazione e di gestione prevedono inoltre l'uso obbligatorio da parte degli operatori dei formati delle dichiarazioni o degli scambi di dati relativi all'entrata e all'uscita da zone specifiche, ai punti di inizio e di fine della cala degli attrezzi da pesca, alle operazioni di trasbordo e trasferimento e all'avvistamento di navi di paesi terzi. Tali requisiti in materia di dati e modelli sono già utilizzati dalla flotta dell'Unione e accessibili al pubblico sul sito web del SIOFA. Poiché tali requisiti e modelli sono modificati periodicamente e attualmente un solo peschereccio dell'Unione esercita le attività di pesca gestite dal SIOFA, è opportuno che gli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nella zona regolamentata dal SIOFA informino i loro pescherecci di tali requisiti e trasmettano loro i suddetti modelli al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca. Il presente regolamento prevede riferimenti dinamici a tali documenti affinché il riferimento a un documento SIOFA comprenda anche eventuali modifiche successive.
(11)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(12)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha formulato osservazioni formali il []. I dati personali trattati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo di dieci anni. Nel caso in cui i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a una violazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative, è possibile conservare tali dati per un periodo superiore a 10 anni, ma non superiore a 20.
(13)È opportuno che la delega di poteri prevista dal presente regolamento non pregiudichi il recepimento delle future misure di conservazione e di gestione nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a misure di gestione, conservazione e controllo applicabili alla pesca nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
(1)ai pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nella zona;
(2)ai pescherecci dell'Unione che trasbordano risorse della pesca catturate nella zona;
(3)ai pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di trasferimento in mare di membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture, come navi di scarico o riceventi, qualora una delle navi coinvolte nel trasferimento abbia esercitato attività di pesca o intenda esercitare attività di pesca nella zona;
(4)ai pescherecci di paesi terzi che chiedono l'accesso o che sono oggetto di un'ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano risorse della pesca catturate nella zona.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"accordo": accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale;
(2)"zona": la zona di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo;
(3)"pesca": le attività definite all'articolo 1, lettera g), dell'accordo;
(4)"risorse della pesca": le risorse alieutiche definite all'articolo 1, lettera f), dell'accordo;
(5)"peschereccio": qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi madri e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca, nonché le imbarcazioni impegnate in operazioni di trasbordo;
(6)"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
(7)"peschereccio di paese terzo": un peschereccio che non è un peschereccio dell'Unione;
(8)"possibilità di pesca": lo sforzo di pesca o i contingenti assegnati a uno Stato membro da un atto dell'Unione in vigore per le risorse della pesca nella zona;
(9)"registro": il registro SIOFA delle navi autorizzate a pescare nella zona;
(10)"VMS": il sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
(11)pesca INN: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
(12)"misura di conservazione e di gestione (CMM)": misura di conservazione e di gestione adottata dalla riunione delle parti a norma dell'articolo 6 dell'accordo;
(13)"pesca di fondo": la pesca effettuata con qualsiasi tipo di attrezzo che potrebbe venire a contatto con il fondale marino o con organismi bentonici nel corso normale delle operazioni;
(14)"BFIA": valutazione d'impatto sulla pesca di fondo;
(15)"BFIA dell'UE": la valutazione d'impatto sulla pesca di fondo presentata dall'Unione europea al segretariato del SIOFA prima dell'inizio della riunione ordinaria del comitato scientifico nel 2018 e successive modifiche;
(16)"BFIA del SIOFA": la norma di valutazione d'impatto sulla pesca di fondo adottata dalla quarta riunione delle parti del SIOFA nel 2017 e successive modifiche;
(17)"effetti negativi significativi": gli effetti negativi significativi di cui ai punti da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura (FAO, 2009; Orientamenti della FAO sulla pesca d'altura);
(18)"ecosistema marino vulnerabile (EMV)": un ecosistema marino individuato in base ai criteri stabiliti al punto 42 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura (FAO, 2009; Orientamenti della FAO sulla pesca d'altura);
(19)"pesca dell'austromerluzzo": la cattura di specie di Dissostichus mawsoni e/o Dissostichus eleginoides, definite collettivamente come Dissostichus spp.;
(20)"programma di osservazione elettronica": un programma che utilizza attrezzature elettroniche di controllo in sostituzione o in associazione a un osservatore umano o a osservatori umani a bordo di una nave, in grado di generare, archiviare e trasmettere dati alle autorità competenti;
(21)"CCP": centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma nello Stato membro di bandiera;
(22)"zona di Del Cano Rise": sottozona FAO 51.7 compresa tra 44° sud e 45° di latitudine sud e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest;
(23)"zona di Williams Ridge": sottozona FAO 57.4 delimitata dalle coordinate di 4 punti:
punto 1: 52o30'00" S e 80o00'00" E;
punto 2: 55o00'00" S e 80o00'00" E;
punto 3: 55o00'00" S e 85o00'00" E;
punto 4: 52o30'00" S e 85o00'00" E;
(24)"grande rete pelagica derivante": rete da posta ad imbrocco o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua e il cui scopo è che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato;
(25)"rete da posta di fondo ad imbrocco": pezze di rete singole, doppie o triple, in serie, posizionate in verticale solitamente a contatto o in prossimità del fondale marino, in cui i pesci restano intrappolati, impigliati o ammagliati. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Questo tipo di rete può essere utilizzato sia da solo sia, più comunemente, come insieme di più reti in fila ("serie" di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato all'imbarcazione;
(26)"sistema di controllo dei pescherecci": il sistema di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
(27)"plastica": materiale solido che contiene come componente essenziale uno o più polimeri ad alta massa molecolare e che si forma (viene plasmato) durante la fabbricazione del polimero stesso o del prodotto finito, mediante calore e/o compressione;
(28)"trasbordo": lo scarico, in parte o per intero, delle risorse della pesca detenute a bordo di un peschereccio verso un'altra imbarcazione in mare o in porto;
(29)"PCC": le parti contraenti del SIOFA, le entità di pesca partecipanti e le parti non contraenti cooperanti, quali definite dall'accordo;
(30)"autorità del peschereccio": le autorità della PCC di cui il peschereccio batte bandiera;
(31)"ispettore autorizzato": ispettore designato dalle autorità di una PCC del SIOFA responsabile dell'abbordaggio e dell'ispezione e incaricato di svolgere le attività di abbordaggio e ispezione a norma del presente regolamento e della CMM 2021/14 e successive modifiche;
(32)"autorità della nave di ispezione": le autorità della PCC del SIOFA di cui la nave di ispezione batte bandiera;
(33)"nave di ispezione autorizzata": qualsiasi nave iscritta nel registro SIOFA delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità di ispezione istituito a norma del paragrafo 14 della CMM 2021/14 e successive modifiche, autorizzata a svolgere attività di abbordaggio e ispezione conformemente a tali procedure;
(34)"elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA": l'elenco delle navi che si presume abbiano praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona, stilato dal segretariato del SIOFA e trasmesso alle PCC e alle parti non contraenti le cui navi figurano nell'elenco prima della riunione delle parti;
(35)"altre specie di rilevanza": le specie che possono essere definite periodicamente dal comitato scientifico del SIOFA;
(36)"relazione nazionale": la relazione definita al punto 9 della CMM 2022/02 e successive modifiche.
Articolo 4
Autorizzazione della nave
(1)Gli Stati membri rilasciano ai pescherecci battenti la loro bandiera un'autorizzazione di pesca per le risorse della pesca presenti nella zona in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni sulle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare nella zona a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2403:
(a)nome della nave, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se conosciuti) e porto di immatricolazione;
(b)bandiera precedente (se del caso), utilizzando i codici paese;
(c)indicativo internazionale di chiamata (se del caso);
(d)numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (se richiesto dall'IMO);
(e)nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari;
(f)tipo di nave (utilizzando gli appositi codici ISSCFV);
(g)lunghezza e tipo di lunghezza (ad esempio lunghezza fuori tutto della nave (LOA), lunghezza tra la perpendicolare di prora e quella di poppa misurata lungo il bordo libero estivo (LBP));
(h)nome e indirizzo dell'operatore (gestore) o degli operatori (gestori) (se del caso);
(i)tipo di metodo o metodi di pesca (utilizzando i codici adatti della classificazione internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca);
(j)stazza lorda (GT),
(k)potenza del motore principale o dei motori principali (kW);
(l)capacità di stivaggio (metri cubi);
(m)tipo di congelatore (se pertinente);
(n)numero di congelatori (se pertinente);
(o)capacità di congelamento (se pertinente);
(p)sistemi di comunicazione delle navi e relativi numeri (ad esempio: sistema di comunicazione satellitare marino/marittimo internazionale (INMARSAT) A, B e C, numeri VSAT (Very Small Aperture Terminal, terminali ad aperture molto piccole));
(q)disegni certificati o descrizione di tutte le stive per pesci;
(r)dati relativi al sistema VMS (marca, modello, caratteristiche e identificazione); e
(s)immagini digitali della nave, di buona qualità e ad alta risoluzione, con luminosità e contrasto adeguati, non più vecchie di cinque anni, un'immagine digitale del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali, un'immagine digitale del lato di babordo della nave, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali e un'immagine digitale della poppa presa direttamente da poppa.
(3)Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui al paragrafo 2 relativi alle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare nella zona siano aggiornati.
(4)Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica riguardante i dati della nave, compreso lo stato dell'autorizzazione dei pescherecci attualmente in esercizio e di tutte le nuove navi iscritte nell'elenco, entro dieci giorni dalla modifica.
Articolo 5
Obblighi degli Stati membri che rilasciano le autorizzazioni di pesca
(1)Gli Stati membri provvedono affinché alle navi non iscritte nel registro sia vietato pescare le risorse della pesca oggetto dell'accordo.
(2)Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi elemento che provi l'esistenza di fondati motivi per sospettare che navi non figuranti nel registro operino nella zona.
(3)Gli Stati membri:
(a)autorizzano le navi battenti la loro bandiera a operare nella zona solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dal presente regolamento, dall'accordo e dal regolamento (UE) 2017/2403;
(b)adottano le misure necessarie per garantire che le navi battenti la loro bandiera rispettino il presente regolamento, l'accordo e il regolamento (UE) 2017/2403;
(c)adottano le misure necessarie per garantire che le navi battenti la loro bandiera che figurano nel registro tengano a bordo certificati di immatricolazione delle navi e autorizzazioni di pesca in corso di validità;
(d)garantiscono che le navi iscritte nel registro non abbiano precedenti di attività di pesca INN, o, in presenza di tali precedenti, che i nuovi proprietari abbiano fornito prove sufficienti atte a dimostrare che i proprietari e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;
(e)garantiscono, per quanto possibile, che i proprietari e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nel registro non partecipino né siano associati ad attività di pesca condotte nella zona da navi non figuranti nel registro; e
(f)adottano le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che i proprietari e/o gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nel registro siano cittadini, residenti o soggetti giuridici soggetti alla loro giurisdizione, in modo che possano essere effettivamente presi provvedimenti coercitivi o punitivi nei loro confronti.
CAPO II
PESCA DI FONDO
Articolo 6
Limitazioni dello sforzo e autorizzazioni riguardanti la pesca di fondo
(1)Gli Stati membri limitano lo sforzo annuo di pesca di fondo delle navi battenti la loro bandiera operanti nella zona al loro livello medio annuo di un periodo rappresentativo in cui esse erano attive nella zona, come indicato nelle possibilità di pesca e periodicamente notificato dalla Commissione al SIOFA.
(2)Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca di fondo nella zona:
(a)utilizzino esclusivamente metodi con lenze a mano e palangari demersali;
(b)non abbiano effetti negativi significativi sugli EMV e, se del caso, tengano conto del BFIA dell'UE e di eventuali aree in cui è nota o probabile la presenza di EMV; e
(c)non esercitino attività di pesca in zone in cui è vietata la pesca o pratichino attività di pesca di fondo nella zona che non sono conformi alle condizioni di cui al presente articolo.
(3)In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri le cui navi intendono praticare attività di pesca di fondo nella zona che non rispettano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 presentano alla Commissione una domanda di autorizzazione almeno 45 giorni prima della riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA in cui intendono far esaminare la domanda.
(4)La Commissione trasmette tale domanda al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima della riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA. La domanda comprende:
(a)una valutazione d'impatto delle attività di pesca proposte;
(b)eventuali misure proposte per attenuare l'impatto di cui alla lettera a); e
(c)qualsiasi altra informazione richiesta dal comitato scientifico del SIOFA per effettuare la valutazione.
(5)La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera a):
(a)è preparata, per quanto possibile, conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura;
(b)soddisfa le norme delle BFIA del SIOFA;
(c)tiene conto delle zone individuate in cui è nota o probabile la presenza di EMV nella zona in cui esercitare la pesca;
(d)tiene conto del BFIA dell'UE;
(e)è aggiornata in caso di modifica sostanziale dell'attività di pesca, qualora sia probabile che il rischio o gli effetti dell'attività di pesca siano cambiati;
(f)valuta, per quanto possibile, l'impatto cumulativo pregresso e previsto di tutte le attività di pesca di fondo nella zona, se del caso;
(g)valuta se le attività proposte conseguono l'obiettivo dell'accordo e l'obiettivo di promuovere una gestione sostenibile delle risorse della pesca in acque profonde nella zona, compresi gli stock bersaglio e le specie non bersaglio, e di garantire la protezione dell'ecosistema marino, compresa, tra l'altro, la prevenzione di effetti negativi significativi sugli EMV; e
(h)è accessibile al pubblico sul sito web SIOFA, una volta elaborata.
(6)La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione della riunione delle parti in merito all'autorizzazione riguardante la pesca di fondo nella zona a seguito di una domanda ai sensi del paragrafo 4, se del caso specificando anche in quale misura sia autorizzata la pesca di fondo e quali misure o condizioni debbano essere applicate per garantire che qualsiasi attività autorizzata sia coerente con gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettera g).
Articolo 7
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili (EMV)
(1)Le navi dell'Unione che praticano la pesca di fondo con lenze a mano e palangari demersali applicano un livello soglia nel caso in cui si imbattano in un EMV consistente nella cattura/ricostituzione di dieci o più unità indicatrici di EMV delle specie elencate nell'allegato I in un unico segmento di lenza.
(2)Se nel corso delle operazioni di pesca è provata la presenza di un EMV al di sopra del livello soglia stabilito a norma del paragrafo 1, i pescherecci dell'Unione cessano le attività di pesca di fondo entro un raggio di un miglio nautico dal punto centrale del segmento di lenza, costituito da una sezione di 1 000 ami o di 1 200 metri di lunghezza, a seconda di quale delle due è più corta.
(3)Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali EMV individuati conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 2 della CMM 2020/01 e successive modifiche e all'articolo 41 al più tardi 15 giorni prima del termine per la presentazione della relazione nazionale al comitato scientifico. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato scientifico inserendole nella relazione nazionale.
(4)I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca di fondo nella zona di individuazione notificata di cui al paragrafo 3, a meno che e fino a quando non sia consentita la ripresa della pesca di fondo nella zona in questione.
(5)I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca con palangari demersali a profondità inferiori a 500 metri.
Articolo 8
Copertura di osservazione scientifica
(1)I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca di fondo con lenze a mano e palangari demersali garantiscono una copertura scientifica costituita per il 20 % da osservatori umani per ogni campagna di pesca, espressa in percentuale del numero totale di ami o giorni oggetto dell'osservazione.
(2)I pescherecci dell'Unione operanti con lenze a mano e palangari demersali hanno a bordo un osservatore scientifico in qualsiasi momento durante la pesca di fondo praticata all'interno delle zone temporaneamente designate come zone protette provvisorie elencate nell'allegato II.
(3)La Commissione può emanare un atto delegato per l'introduzione di un programma di osservazione elettronica.
Articolo 9
Pesca dell'austromerluzzo nella zona di Del Cano Rise
(1)I pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali possono praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona di Del Cano Rise, a condizione che:
(a)le operazioni di pesca si svolgano durante la campagna di pesca che va dal 1º dicembre al 30 novembre, entrambe le date comprese;
(b)i dati VMS siano comunicati automaticamente al rispettivo CCP almeno ogni ora quando i pescherecci si trovano nella zona di Del Cano Rise;
(c)almeno un osservatore scientifico sia presente a bordo di ogni nave per l'intera durata delle attività di pesca. L'osservatore ha il compito di osservare il 25 % degli ami salpati per trave, per l'intera durata dell'attività di pesca;
(d)gli esemplari di austromerluzzo siano marcati e rilasciati con cadenza di almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo intero catturato. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzo, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio di esemplari marcati;
(e)le navi non superino 3 000 ami per trave e calino le travi a una distanza minima di tre miglia nautiche l'uno dall'altro;
(f)il segretariato del SIOFA sia informato quotidianamente sui punti di inizio e fine dei palangari calati, utilizzando il modello di cui all'allegato II della CMM 2021/15 e successive modifiche;
(g)i travi siano calati a profondità superiori a 1 000 metri;
(h)i palangari non siano salpati in presenza di orche (Orcinus orca) e di capodogli (Odontoceti). In caso di arrivo di orche durante le operazioni di salpamento, le navi cessano il salpamento, legano il palangaro a una boa e lasciano la zona dell'operazione. Le navi possono recuperare il palangaro legato solo quando le orche non sono più nelle vicinanze.
(2)Il quantitativo di austromerluzzo catturato da pescherecci dell'Unione che non praticano la pesca di questa specie non può superare le 0,5 tonnellate per campagna di austromerluzzo. Se i pescherecci dell'Unione dediti alla cattura di specie diverse dall'austromerluzzo raggiungono il quantitativo limite di 0,5 tonnellate previsto per l'austromerluzzo, la zona di Del Cano Rise è chiusa a tali pescherecci per il periodo definito al paragrafo 1, lettera a).
(3)Gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione rapporti mensili sulle loro catture di austromerluzzo utilizzando il modello di cui all'allegato I della CMM 2021/15 e successive modifiche. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato del SIOFA.
Articolo 10
Pesca dell'austromerluzzo nella zona di Williams Ridge
(1)I pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali possono praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona di Williams Ridge, a condizione che:
(a)le operazioni di pesca si svolgano durante la campagna di pesca che va dal 1º dicembre al 30 novembre, entrambe le date comprese;
(b)gli esemplari di austromerluzzo siano marcati e rilasciati con cadenza di almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo intero catturato. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzo, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio di esemplari marcati;
(c)il comandante del peschereccio dell'Unione informi il segretariato del SIOFA non appena la nave entra in una cella della griglia per la pesca dell'austromerluzzo, utilizzando il modello di cui all'allegato V della CMM 2021/15 e successive modifiche, e gli comunichi che la procedura di notifica preventiva applicabile è attuata al di fuori dell'orario di lavoro del segretariato del SIOFA;
(d)la pesca non abbia luogo in una cella della griglia prima di aver ricevuto conferma dal segretariato del SIOFA che non sono già stati calati due travi in tale cella durante la campagna in questione e che la pesca non vi è attualmente esercitata da un altro peschereccio;
(e)il segretariato del SIOFA sia informato del numero di travi calati e/o salpati nella cella della griglia di cui alla lettera d), se del caso, non appena le navi interessate escono da tale cella, utilizzando il modello di cui all'allegato VII della CMM 2021/15 e successive modifiche;
(f)le navi non superino 6 250 ami per trave e i travi non siano calati tra più celle della griglia;
(g)almeno un osservatore scientifico sia presente a bordo per l'intera durata delle attività di pesca di ciascuna nave che partecipa a questo tipo di pesca. L'osservatore ha l'incarico di osservare il 25 % degli ami salpati per trave, per l'intera durata dell'attività di pesca;
(h)solo un peschereccio alla volta possa pescare l'austromerluzzo in una data cella della griglia, motivo per cui una cella della griglia è chiusa alla pesca di altri pescherecci mentre un trave viene calato o salpato da una nave o quando un trave è stato calato ma non è stato ancora salpato, e per cui una nave che entra in una cella della griglia per salpare un trave e calarne un secondo può salpare il primo prima di ricevere la conferma di cui alla lettera d), ma non può calare il secondo;
(i)il segretariato del SIOFA sia informato quotidianamente sui punti di inizio e fine dei palangari calati, utilizzando il modello di cui all'allegato IV della CMM 2021/15 e successive modifiche, con lo Stato membro di bandiera in copia;
(j)per la durata della campagna di pesca dell'austromerluzzo non siano calati più di due travi in totale per cella della griglia. Una volta calati due travi in una data cella della griglia, la cella è chiusa per il resto della campagna di pesca;
(k)si applichi un'interruzione di almeno 30 giorni tra una bordata di pesca e l'altra a Williams Ridge;
(l)i palangari non siano salpati in presenza di capodogli (Physetes catodon). In caso di arrivo di capodogli durante le operazioni di salpamento, le navi cessano il salpamento, legano il palangaro a una boa e lasciano la zona dell'operazione. Le navi possono recuperare il palangaro legato solo quando i capodogli non sono più nelle vicinanze.
(2)Il quantitativo di austromerluzzo catturato da pescherecci che non praticano la pesca di questa specie non può superare le 0,5 tonnellate per campagna. Se una nave dedita alla cattura di specie diverse dall'austromerluzzo raggiunge il quantitativo limite di 0,5 tonnellate previsto per l'austromerluzzo, la zona di Williams Ridge è chiusa a tale nave per il periodo definito al paragrafo 1, lettera a).
(3)Gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione rapporti giornalieri sulle loro catture di austromerluzzo utilizzando il modello di cui all'allegato III della CMM 2021/15 e successive modifiche. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato del SIOFA.
CAPO III
PROTEZIONE DI SPECIE MARINE
Articolo 11
Grandi reti pelagiche derivanti e reti da posta di fondo ad imbrocco
Nella zona è vietato l'uso di grandi reti pelagiche derivanti e di reti da posta di fondo ad imbrocco.
Articolo 12
Squali di acque profonde
(1)I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca delle specie di squali di acque profonde di cui all'allegato III.
(2)I pescherecci dell'Unione registrano e presentano relazioni sui dati conformemente all'allegato IV (norme sui dati) per tutti gli squali di acque profonde al livello tassonomico più basso possibile.
Articolo 13
Uccelli marini
(1)I pescherecci dell'Unione che pescano con palangari demersali applicano le seguenti misure di mitigazione a sud di 25° sud:
(a)la posizione e il livello di illuminazione sono adattati in modo da ridurre al minimo l'illuminazione diretta verso l'esterno della nave, compatibilmente con il funzionamento sicuro di quest'ultima e con la sicurezza dell'equipaggio;
(b)le informazioni sugli uccelli in collisione con la nave o catturati dai suoi attrezzi sono registrate conformemente all'allegato B – Dati di osservazione della CMM 2022/02 e successive modifiche; e
(c)deve essere fatto il possibile affinché gli uccelli catturati vivi durante le operazioni di pesca vengano rilasciati vivi e affinché, per i palangari, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo, nella misura del possibile, la vita dell'uccello.
(2)I pescherecci dell'Unione che pescano con palangari demersali applicano inoltre le seguenti misure di mitigazione a sud di 25° sud:
(a)ogni nave che cattura un totale di tre (3) uccelli marini in un'unica campagna passa immediatamente alla sola cala notturna (vale a dire la cala avviene solo nel periodo di oscurità compreso tra le ore del crepuscolo nautico);
(b)è utilizzato almeno un cavo scaccia-uccelli conforme all'allegato V durante la cala dei palangari e almeno un dispositivo di esclusione degli uccelli (BED) conforme all'allegato VI per impedire l'ingresso di volatili nella zona di salpamento, nella misura consentita dalle condizioni meteorologiche prevalenti;
(c)non sono scaricati in mare scarti di pesce né avvengono rigetti immediatamente prima e durante l'utilizzo o il recupero degli attrezzi da pesca;
(d)i pescherecci che utilizzano sistemi con palangari automatici aggiungono pesi al trave o utilizzano travi con pesi integrati (IW) al momento della cala;
(e)i pescherecci che utilizzano il sistema spagnolo rilasciano i pesi prima che il trave vada in tensione; si utilizzano pesi tradizionali (di pietra o calcestruzzo) di almeno 8,5 kg di massa, distanziati a intervalli non superiori a 40 metri, oppure pesi tradizionali di almeno 6 kg di massa, distanziati a intervalli non superiori a 20 metri, oppure pesi d'acciaio pieno di almeno 5 kg di massa, distanziati a intervalli non superiori a 40 metri;
(f)i pescherecci che utilizzano esclusivamente il sistema con trotline (non una combinazione di trotline e sistema spagnolo nello stesso palangaro) utilizzano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del trotline. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi d'acciaio pieno di almeno 5 kg; e
(g)i pescherecci che alternano l'uso del sistema spagnolo e del metodo trotline utilizzano:
(a)per il sistema spagnolo: pesi del trave conformi alle disposizioni di cui alla lettera f);
(b)per il metodo trotline: pesi del trave tradizionali di 8,5 kg o pesi d'acciaio di 5 kg fissati all'estremità dell'amo di tutti i braccioli del trotline intervallati ad una distanza massima di 80 m.
(3)In deroga al paragrafo 2 i pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 25 metri operanti con palangari demersali applicano almeno una delle seguenti misure:
(a)sono utilizzati almeno un cavo scaccia-uccelli (conforme all'allegato V) durante la cala dei travi e almeno un dispositivo di esclusione degli uccelli (BED, cfr. specifiche di cui all'allegato VI) per impedire l'ingresso di volatili nella zona di salpamento, nella misura consentita dalle condizioni meteorologiche prevalenti;
(b)i pescherecci che utilizzano sistemi con palangari automatici aggiungono pesi al trave o utilizzano travi con pesi integrati al momento della cala; i pesi dei palangari con pesi integrati sono almeno di 50 g ogni metro, mentre i pesi dei palangari senza pesi integrati hanno un peso minimo di 5 kg e sono fissati al trave a intervalli di 50-60 metri; oppure
(c)i travi sono calati solamente di notte (ovvero nel periodo di oscurità compreso tra le ore del crepuscolo nautico). Le ore esatte del crepuscolo nautico sono indicate nelle tabelle dell'almanacco nautico per la latitudine, l'ora locale e la data considerate.
CAPO IV
MISURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Articolo 14
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
(1)I pescherecci dell'Unione non entrano nella zona con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso.
(2)Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di una nave battente la loro bandiera, tale dispositivo sia riparato o sostituito entro un mese dal guasto tecnico o dal mancato funzionamento.
(3)Se la bordata dura meno di un mese, la riparazione o la sostituzione avviene quanto prima dopo che la nave è entrata in porto. Se il dispositivo di localizzazione via satellite non è stato riparato o sostituito entro 90 giorni dal guasto tecnico o dal mancato funzionamento, lo Stato membro di bandiera ordina alla nave di cessare l'attività di pesca, stivare tutti gli attrezzi di pesca e tornare immediatamente in porto per effettuare le riparazioni.
Articolo 15
Rapporti di entrata/uscita
I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare nella zona notificano al segretariato del SIOFA, per posta elettronica o con altri mezzi, entro 24 ore, nel formato di cui all'allegato I della CMM 2019/10 e successive modifiche, ogni entrata o uscita dalla zona.
Articolo 16
Documenti dei pescherecci e marcatura
(1)Gli Stati membri provvedono affinché:
(a)le navi battenti la loro bandiera tengano a bordo documenti in corso di validità attestanti l'autorizzazione di pesca rilasciati dalla rispettiva autorità competente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e documenti in corso di validità rilasciati dalla rispettiva autorità competente contenenti le informazioni aggiornate di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
(b)le navi battenti la loro bandiera siano contrassegnate in modo da poter essere facilmente identificate e, ove possibile, contrassegnate secondo norme internazionali generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
(c)gli attrezzi fissi utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera rechino la marcatura di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e:
(a)le estremità delle reti, dei palangari e degli attrezzi ancorati al fondale marino siano munite di boe con bandierina o riflettore radar di giorno e di boe luminose di notte, sufficienti a indicarne la posizione e la portata. Tali luci dovrebbero essere visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche in condizioni di buona visibilità;
(b)boe segnaletiche e oggetti analoghi galleggianti in superficie e destinati ad indicare la posizione e/o l'origine degli attrezzi da pesca fissi e, ove possibile, l'attrezzo stesso sono chiaramente contrassegnati con il nome della nave e l'indicativo internazionale di chiamata.
(2)Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative alla marcatura degli attrezzi fissi utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA.
Articolo 17
Recupero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare
(1)I comandanti dei pescherecci dell'Unione non abbandonano deliberatamente né dismettono in altro modo gli attrezzi da pesca, salvo per motivi di sicurezza, in particolare se si trovano in difficoltà e/o in pericolo di vita.
(2)Quando informano l'autorità competente a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, i comandanti dei pescherecci dell'Unione comunicano i seguenti dati:
(a)il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata della nave;
(b)il tipo di attrezzo da pesca abbandonato, perso o altrimenti dismesso in mare;
(c)il quantitativo di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare;
(d)l'ora in cui l'attrezzo è stato abbandonato, perso o altrimenti dismesso (conformemente all'allegato IV);
(e)la posizione (longitudine/latitudine) in cui l'attrezzo è stato abbandonato, perso o altrimenti dismesso (conformemente all'allegato IV);
(f)le misure messe in atto dalla nave per recuperare l'attrezzo perduto; e
(g)se note, le circostanze che hanno portato all'abbandono, alla perdita o alla dismissione in altro modo dell'attrezzo.
(3)A seguito del recupero di un attrezzo da pesca abbandonato, perso o altrimenti dismesso, il comandante di un peschereccio dell'Unione comunica all'autorità competente i seguenti dati:
(a)il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato l'attrezzo;
(b)il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata della nave che ha abbandonato, perso o altrimenti dismesso l'attrezzo (se noti);
(c)il tipo di attrezzo recuperato;
(d)il quantitativo di attrezzi recuperati;
(e)l'ora in cui l'attrezzo è stato recuperato (conformemente all'allegato IV);
(f)la posizione (longitudine/latitudine) in cui l'attrezzo è stato recuperato (conformemente all'allegato IV); e
(g)se possibile, fotografie dell'attrezzo recuperato.
(4)Lo Stato membro di bandiera notifica senza indugio alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
(5)La Commissione trasmette senza indugio la notifica al segretariato del SIOFA.
Articolo 18
Scarico di plastica in mare
(1)Alle navi dell'Unione è fatto divieto di scaricare in mare tutte le materie plastiche, compresi, a titolo non esaustivo, corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchetti di plastica per rifiuti e ceneri di prodotti di plastica provenienti da inceneritori. Tutta la plastica presente a bordo è conservata a bordo della nave fino a quando non può essere scaricata in impianti portuali di raccolta adeguati.
(2)Il paragrafo 1 non si applica:
(a)allo scarico di plastica da un peschereccio necessario per garantire la sicurezza di una nave e di coloro che si trovano a bordo o per salvare vite umane in mare;
(b)alla perdita accidentale di plastica, corde e reti da pesca sintetiche da un peschereccio, purché siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per evitare tale perdita.
Articolo 19
Trasbordi e trasferimenti in mare
(1)I pescherecci dell'Unione effettuano trasbordi in mare di risorse della pesca solo con altre navi iscritte nel registro.
(2)I pescherecci dell'Unione che effettuano trasbordi in mare di cui al paragrafo 1:
(a)trasmettono all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, almeno sette giorni prima dell'inizio di un periodo di 14 giorni durante il quale è previsto il trasbordo in mare, la notifica di trasbordo di cui all'allegato II della CMM 2019/10 e successive modifiche;
(b)comunicano all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, con 24 ore di anticipo, l'ora prevista in cui avrà luogo il trasbordo in mare, utilizzando la suddetta notifica di trasbordo;
(c)comunicano, entro 24 ore dal trasbordo, tutti i dettagli operativi alla rispettiva autorità competente, come specificato nella dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato IV della CMM 2019/10 e successive modifiche.
(3)Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché:
(a)l'autorità competente trasmetta le notifiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), alla Commissione, che le inoltra senza indugio al segretariato del SIOFA;
(b)un osservatore imparziale e qualificato da essi autorizzato sia a bordo della nave ricevente o della nave cedente, con il compito, per quanto possibile, di controllare il trasbordo e compilare il giornale di trasbordo di cui all'allegato III della CMM 2019/10 e successive modifiche con i quantitativi delle specie (codice FAO della specie/del gruppo/nome scientifico) delle risorse della pesca oggetto del trasbordo;
(c)l'osservatore di cui alla lettera b) fornisca una copia del suddetto giornale di trasbordo all'autorità competente della nave sottoposta a osservazione;
(d)l'autorità competente trasmetta alla Commissione i dati dell'osservatore contenuti nel suddetto giornale di trasbordo di cui alla lettera c) entro dieci giorni dallo sbarco dell'osservatore e l'osservatore trasmetta al segretariato del SIOFA i dati relativi all'osservazione sul giornale di trasbordo entro 15 giorni dal suo sbarco.
(4)Nel caso in cui uno o entrambi i pescherecci dell'Unione che effettuano un'operazione di trasferimento in mare di combustibile, membri d'equipaggio, attrezzi o altre forniture, in quanto cedenti o riceventi, abbiano intrapreso o intendano esercitare attività di pesca nella zona durante la bordata, salvo in caso di emergenza, lo comunicano all'autorità competente almeno 24 ore prima del trasferimento programmato;
(5)Le notifiche di cui al paragrafo 4 comprendono le informazioni pertinenti disponibili relative al trasferimento conformemente alla notifica di trasferimento di cui all'allegato V della CMM 2019/10 e successive modifiche.
(6)L'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette la notifica alla Commissione, che la inoltra senza indugio al segretariato del SIOFA.
(7)I pescherecci dell'Unione notificano tutti i dettagli operativi del trasferimento all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera, come specificato nella dichiarazione di trasferimento di cui all'allegato VI della CMM 2019/10 e successive modifiche. Entro 24 ore dal trasferimento l'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette la notifica alla Commissione, che la inoltra senza indugio al segretariato del SIOFA.
(8)Ciascuno Stato membro di bandiera coinvolto in un trasbordo o in un trasferimento in mare adotta le misure appropriate per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma del presente articolo.
Articolo 20
Monitoraggio dei trasbordi nei porti
(1)I pescherecci dell'Unione effettuano trasbordi in porto solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera e dello Stato di approdo.
(2)Per ogni trasbordo di risorse della pesca in porto, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave cedente comunica, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni allo Stato di approdo e, se noto, allo Stato di bandiera della nave ricevente:
(a)la data, l'ora e il porto di trasbordo;
(b)il nome e la bandiera della nave cedente che effettua il trasbordo;
(c)il nome e la bandiera della nave ricevente; e
(d)il peso delle risorse della pesca (chilogrammi) per specie (codice FAO della specie/del gruppo/nome scientifico) da trasbordare.
(3)L'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ricevente comunica all'autorità competente dello Stato di approdo i quantitativi di risorse della pesca presenti a bordo 24 ore prima del trasbordo e nuovamente 24 ore dopo il trasbordo.
(4)Lo Stato membro di bandiera della nave cedente chiede alla nave di presentare alla rispettiva autorità competente e a quella dello Stato di approdo, entro 24 ore dal trasbordo, la dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato IV della CMM 2019/10 e successive modifiche e di trasmetterne copia alla nave ricevente.
(5)L'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ricevente presenta, 48 ore prima dello sbarco delle risorse della pesca trasbordate, una copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta all'autorità competente dello Stato di approdo in cui ha luogo lo sbarco.
(6)Ciascuno Stato membro di bandiera coinvolto in un trasbordo in porto adotta le misure appropriate per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma del presente articolo.
Articolo 21
Comunicazioni relative ai trasbordi e ai trasferimenti in mare
(1)Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, almeno 30 giorni prima di ogni riunione del comitato di conformità, le seguenti informazioni relative a ciascun trasbordo e trasferimento in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nell'ambito delle attività da esse esercitate nei 12 mesi precedenti:
(a)data, ora e luogo del trasbordo o del trasferimento conformemente alle specifiche della CMM 2022/02 (norme sui dati) e successive modifiche;
(b)nomi delle navi, Stati di bandiera e numero di immatricolazione/indicativo di chiamata delle navi che effettuano il trasbordo o il trasferimento;
(c)quantitativo delle risorse della pesca, compreso il nome della specie/del gruppo (codice FAO della specie/del gruppo/nome scientifico) oggetto del trasbordo;
(d)tipo e descrizione del trasferimento; e
(e)ogni altra informazione pertinente.
(2)La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato del SIOFA almeno 14 giorni prima di ogni riunione del comitato di conformità.
Articolo 22
Etichettatura dei prodotti congelati derivanti da risorse della pesca
Gli Stati membri provvedono affinché, al momento della trasformazione, tutte le specie catturate nella zona siano etichettate nel modo seguente:
(a)le risorse della pesca congelate o i prodotti congelati derivanti da tali risorse catturati e detenuti a bordo sono tutti identificati con un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro, presente su ogni scatola, scatolone, contenitore, sacco o pacco (di seguito "imballaggio") delle risorse della pesca congelate o dei prodotti congelati da esse derivanti, indica la specie (ad esempio nome comune/nome scientifico/codice FAO alfa-3/ codici definiti dal comitato scientifico del SIOFA), la presentazione, la data di produzione e il numero di identificazione della nave da cattura. Se un imballaggio contiene più specie, l'etichetta o il timbro indicano tutte le specie contenute nell'imballaggio e il quantitativo in chilogrammi;
(b)le etichette sono fissate saldamente, timbrate, prestampate o scritte a mano e apposte sugli imballaggi al momento dello stivaggio e sono di dimensioni tali da poter essere lette chiaramente dagli ispettori nello svolgimento normale delle loro mansioni;
(c)le etichette sono contrassegnate a inchiostro su sfondo a contrasto e
(d)ogni imballaggio contiene una sola specie (nome comune/nome scientifico/codice FAO alfa-3 o codici definiti dal comitato scientifico), a meno che l'imballaggio non:
(a)contenga piccoli quantitativi di specie miste destinate al consumo umano che non superano 25 kg di una singola specie per cala; oppure
(b)contenga risorse della pesca destinate ad usi diversi dal consumo umano (ad esempio, per la produzione di farina di pesce); in tal caso sull'etichetta figura la dicitura "non destinato al consumo umano";
(e)gli imballaggi di cui alla lettera d) sono conservati a bordo del peschereccio in modo da consentire agli osservatori e agli ispettori di svolgere le rispettive mansioni. Quando sono a bordo, gli osservatori registrano il peso e la composizione delle specie negli imballaggi contenenti più specie;
(f)le disposizioni di cui alla lettera d) non limitano la raccolta e la comunicazione dei dati richiesti a norma dell'allegato IV.
Articolo 23
Programma di osservazione scientifica
Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori scientifici a bordo di navi battenti la loro bandiera operanti nella zona siano qualificati e autorizzati a svolgere le loro mansioni e registrino tutti i dati richiesti.
CAPO V
CONTROLLO DELLE NAVI DI PAESI TERZI NEI PORTI E NELLE ACQUE D'ALTURA DEGLI STATI MEMBRI
Articolo24
Avvistamenti e identificazioni di navi non PCC.
(1)Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera comunichino qualsiasi presunta attività di pesca nella zona, compreso il trasbordo, da parte di navi battenti bandiera di uno Stato o di un'entità di pesca che non è parte dell'accordo né coopera in altro modo nell'ambito dell'accordo. Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti delle navi battenti la loro bandiera contengano, per quanto possibile, i seguenti dati:
(a)nome della nave;
(b)numero di immatricolazione/indicativo di chiamata della nave;
(c)Stato di bandiera della nave;
(d)data, ora e posizione di avvistamento conformemente alle norme sulle specifiche dei dati descritte nella CMM 2022/02 e successive modifiche; e
(e)qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla nave avvistata, comprese le fotografie.
(2)Gli Stati membri comunicano senza indugio i dati di cui al paragrafo 1 alla Commissione. Quest'ultima trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA.
Articolo 25
Misure in porto
(1)Gli Stati membri impongono alle navi battenti la loro bandiera di cooperare con lo Stato di approdo nelle ispezioni effettuate a norma del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione.
(2)Gli Stati membri di approdo mantengono un sistema di controllo efficace da parte dello Stato di approdo per tutte le navi che hanno praticato attività di pesca nella zona, ad eccezione delle navi portacontainer che non trasportano risorse della pesca. Le navi portacontainer che trasportano risorse della pesca non sono soggette alle misure di controllo dello Stato di approdo solo se tali risorse sono state precedentemente sbarcate, a condizione che non vi siano fondati motivi per sospettare che tali navi abbiano praticato attività di supporto alla pesca INN.
(3)Se ha fondati motivi per ritenere che una nave battente la sua bandiera abbia praticato attività di pesca INN e cerchi di entrare o si trovi già nel porto di un'altra PCC, lo Stato membro chiede, se del caso, allo Stato di approdo di ispezionare la nave o di adottare altre misure adeguate.
(4)Lo Stato membro che, a seguito di un'ispezione da parte dello Stato di approdo, riceve un rapporto di ispezione indicante che vi sono fondati motivi per ritenere che una nave battente la sua bandiera abbia praticato attività di pesca INN indaga immediatamente e approfonditamente sulla questione e, sulla base di prove sufficienti, adotta senza indugio misure di esecuzione conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.
(5)Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi azione intrapresa nei confronti di navi battenti la loro bandiera che, a seguito delle misure adottate dallo Stato di approdo a norma del presente regolamento, siano state ritenute coinvolte in attività di pesca INN. La Commissione presenta tali informazioni al segretariato del SIOFA.
(6)Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle azioni adottate in qualità di Stato di approdo o di Stato di bandiera a norma del paragrafo 3.
(7)Gli Stati membri trasmettono i rapporti di cui ai paragrafi 5 e 6 alla Commissione almeno 30 giorni prima di ogni riunione ordinaria del comitato di conformità. La Commissione inoltra tali rapporti al segretariato del SIOFA almeno 14 giorni prima della riunione ordinaria del comitato di conformità.
(8)Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai loro porti ai pescherecci di paesi terzi designano:
(a)il porto in cui i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di entrare a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
(b)un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
(c)un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
(9)Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti e dei punti di contatto designati almeno 45 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
(10)Gli Stati membri provvedono affinché i porti da essi designati dispongano di capacità sufficiente per effettuare ispezioni conformi alle prescrizioni dell'accordo e del presente regolamento.
Articolo 26
Notifica preventiva per l'ingresso in porto di navi di paesi terzi e autorizzazione o rifiuto di ingresso in porto
(1)Prima di consentire l'ingresso in porto a una nave di un paese terzo, ciascuno Stato membro di approdo chiede, come requisito minimo, le informazioni di cui all'allegato I della CMM 2020/08 e successive modifiche, insieme alle date della bordata di pesca che devono essere comunicate almeno tre giorni lavorativi prima dell'orario previsto di arrivo in porto. Se a bordo della nave sono presenti prodotti della pesca freschi, le informazioni devono essere comunicate quattro ore prima dell'orario di arrivo previsto.
(2)Se la nave di un paese terzo che chiede l'ingresso in porto detiene a bordo prodotti della pesca, lo Stato membro di approdo chiede che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accompagnate da un certificato di cattura convalidato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.
(3)Dopo aver ricevuto le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 e, se del caso, del paragrafo 2, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'ingresso in porto alla nave del paese terzo e comunica tale decisione al comandante della nave o al suo rappresentante.
(4)In caso di autorizzazione all'ingresso, l'autorità competente dello Stato membro di approdo chiede al comandante della nave o al suo rappresentante di presentarle tale autorizzazione all'arrivo in porto della nave.
(5)In caso di rifiuto, l'autorità competente dello Stato membro di approdo comunica la propria decisione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato del SIOFA.
(6)Nel caso in cui disponga di prove che una nave che intende entrare in un suo porto ha praticato attività di pesca INN, in particolare sulla sua presenza in un elenco di navi che praticano la pesca INN adottato dal SIOFA, da altre PCC, da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca o dalla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR), lo Stato membro di approdo nega a tale nave l'ingresso nei suoi porti.
(7)Lo Stato membro di approdo può autorizzare l'ingresso nei suoi porti di una nave di cui al paragrafo 6 esclusivamente per ispezionarla e adottare altre misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, che siano efficaci almeno quanto il diniego di ingresso in porto per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Se tale nave si trova già in porto per qualsiasi motivo, lo Stato membro di approdo le nega l'uso dei suoi porti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione delle risorse della pesca e per altri servizi portuali, compresi, tra l'altro, il rifornimento di carburante e l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio. In tali casi si applicano mutatis mutandis i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27.
Articolo 27
Utilizzo dei porti da parte di navi di paesi terzi
(1)Se una nave di un paese terzo è entrata in uno dei suoi porti, lo Stato membro di approdo le nega, a norma del diritto dell'Unione e nazionale e in linea con il diritto internazionale compreso l'accordo, l'uso del porto per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione di risorse della pesca che non siano state precedentemente sbarcate e per altri servizi portuali, compresi, tra l'altro, il rifornimento di carburante e l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, nel caso in cui:
(a)la nave non disponga di un'autorizzazione valida e applicabile per praticare attività di pesca o attività connesse alla pesca richiesta dal suo Stato di bandiera; oppure
(b)lo Stato di cui la nave batte bandiera non confermi entro un periodo di tempo ragionevole, su richiesta dello Stato di approdo, che le risorse della pesca presenti a bordo sono state catturate conformemente all'accordo e alle misure di conservazione e di gestione; oppure
(c)vi siano fondati motivi per ritenere che la nave abbia altrimenti praticato attività di pesca INN, anche a supporto di una nave, a meno che il proprietario/l'operatore della nave non sia in grado di dimostrare:
(a)che essa operava in modo conforme alle norme di conservazione e di gestione pertinenti; oppure,
(b)in caso di messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi e altre forniture in mare, che la nave oggetto del rifornimento non era, al momento del rifornimento, una nave di cui all'articolo 26, paragrafo 6.
(2)In deroga al paragrafo 1 lo Stato membro di approdo non nega a una nave di cui al suddetto paragrafo l'uso dei servizi portuali:
(a)essenziali per la sicurezza o la salute dell'equipaggio o per la sicurezza della nave, purché tali esigenze siano debitamente dimostrate; oppure,
(b)se del caso, per la demolizione della nave.
(3)Lo Stato membro di approdo che ha negato l'uso del proprio porto a norma del paragrafo 1 ne informa tempestivamente lo Stato di bandiera della nave e la Commissione, che trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato del SIOFA.
(4)Lo Stato membro di approdo revoca il diniego di utilizzo dei suoi porti a norma del paragrafo 1 solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni per cui l'utilizzo era stato vietato erano inadeguate o erronee o che tali motivazioni non sono più pertinenti.
(5)Lo Stato membro di approdo che ha revocato il diniego a norma del paragrafo 4 ne informa lo Stato di bandiera della nave e la Commissione, che trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato del SIOFA.
Articolo 28
Ispezioni in porto
(1)Gli Stati membri di approdo provvedono affinché le ispezioni di tutte le navi presenti nei loro porti siano effettuate da ispettori debitamente autorizzati, formati e a conoscenza del presente regolamento, dell'accordo e delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.
(2)Per i programmi di formazione degli ispettori, gli Stati membri di approdo tengono conto degli elementi di cui all'allegato II della CMM 2020/08 e successive modifiche.
(3)Tutti i pescherecci in ingresso nei porti dell'Unione che detengono o sbarcano austromerluzzo sono ispezionati.
(4)In aggiunta all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri di approdo ispezionano le navi di paesi terzi nei loro porti se:
(a)un'altra PCC, un'organizzazione regionale di gestione della pesca, la CCAMLR o la Commissione chiede che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è supportata da prove che dimostrano che il peschereccio in questione ha praticato la pesca INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;
(b)la nave non ha provveduto a trasmettere le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
(5)Prima di un'ispezione l'ispettore presenta al comandante della nave un documento di identità adeguato.
(6)Lo Stato membro di approdo provvede affinché le ispezioni delle navi presenti nei suoi porti siano effettuate conformemente alle procedure di cui all'allegato III della CMM 2020/08 e successive modifiche.
(7)Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre PCC ad accompagnare i propri ispettori e a osservare l'ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo delle risorse della pesca catturate da navi di paesi terzi.
(8)Le ispezioni sono effettuate entro 72 ore dall'ingresso in porto, a meno che le condizioni meteorologiche o altre circostanze non rendano pericoloso l'accesso alla nave per effettuare l'ispezione. In tal caso l'ispezione è effettuata non appena possibile e in modo rapido e il rapporto di ispezione indica il motivo del ritardo.
(9)Lo Stato membro di approdo provvede affinché i suoi ispettori facciano tutto il possibile per evitare di ritardare indebitamente una nave, garantendo che la nave ispezionata subisca il minimo possibile di interferenze e disagi, ed evitare il deterioramento della qualità delle risorse della pesca.
(10)L'autorità competente dello Stato membro di approdo trasmette alla Commissione un rapporto scritto con i risultati di ciascuna ispezione e contenente almeno le informazioni di cui all'allegato IV della CMM 2020/08 e successive modifiche. La Commissione trasmette il rapporto all'autorità competente della nave ispezionata e al segretariato del SIOFA.
(11)L'autorità competente dello Stato membro di approdo trasmette il rapporto di ispezione alla Commissione entro 25 giorni dalla data di completamento dell'ispezione o il prima possibile in caso di potenziali problemi di conformità o di problemi che richiedano l'attenzione dell'autorità competente della nave ispezionata. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso entro tale termine, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione entro lo stesso termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.
(12)La Commissione trasmette il rapporto di ispezione all'autorità competente della nave interessata e al segretariato del SIOFA entro 30 giorni dalla data di completamento dell'ispezione o il prima possibile in caso di potenziali problemi di conformità o di problemi che richiedano l'attenzione dell'autorità competente della nave ispezionata. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso entro tale termine, la Commissione comunica al segretariato del SIOFA entro lo stesso termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.
CAPO VI
ESECUZIONE
Articolo 29
Principi generali
(1)Gli Stati membri possono effettuare nella zona l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci battenti bandiera di una PCC che praticano o che sono sospettati di aver praticato attività di pesca.
Gli Stati membri che effettuano ispezioni si accertano che i loro ispettori autorizzati rispettino il presente regolamento nello svolgimento delle attività di abbordaggio e ispezione intraprese a norma del medesimo.
(3)I pescherecci dell'Unione accettano e agevolano l'abbordaggio e l'ispezione effettuati da parti contraenti del SIOFA.
(4)Gli Stati membri garantiscono di poter reagire a qualsiasi interferenza di un peschereccio battente la loro bandiera, o del suo comandante o equipaggio, con un ispettore autorizzato o una nave di ispezione autorizzata.
Articolo 30
Notifica alla Commissione
(1)Lo Stato membro che intende svolgere attività di abbordaggio e ispezione notifica tale intenzione alla Commissione e
(a)per ogni nave di ispezione autorizzata:
(a)fornisce i dati della nave (nome, descrizione, fotografia, numero di immatricolazione, porto di immatricolazione, porto contrassegnato sullo scafo della nave se diverso dal porto di immatricolazione, indicativo internazionale di chiamata), salvo se non applicabili alle navi militari; e
(b)notifica che la nave di ispezione è chiaramente marcata e identificabile come appartenente al servizio pubblico e battente chiaramente la bandiera di ispezione del SIOFA di cui all'allegato 2 della CMM 2021/14 e successive modifiche;
(b)per gli ispettori autorizzati che designa:
(a)fornisce il nome o i nomi delle autorità responsabili dell'abbordaggio e dell'ispezione;
(b)fornisce un esempio delle credenziali rilasciate agli ispettori autorizzati;
(c)notifica che tali ispettori autorizzati conoscono le specie e le attività di pesca da ispezionare e le disposizioni pertinenti del presente regolamento, dell'accordo e delle misure di conservazione e di gestione in vigore;
(d)notifica che gli ispettori autorizzati hanno ricevuto e completato una formazione per poter svolgere in sicurezza le attività di abbordaggio e ispezione in mare; tale formazione dovrebbe comprendere istruzioni sul superamento di ostacoli alla comunicazione e sulle tecniche di allentamento della tensione; e
(e)notifica che gli ispettori autorizzati che trasportano armi hanno ricevuto e completato corsi di formazione di livello adeguato sull'uso di tali armi.
(2)Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse di cui al paragrafo precedente.
(3)La Commissione trasmette a sua volta le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 al segretariato del SIOFA.
(4)In deroga all'articolo 29, paragrafo 3, la Commissione può notificare alla riunione delle parti che le disposizioni in materia di abbordaggio e ispezione in alto mare di cui al presente regolamento si applicano integralmente tra l'Unione e un'entità di pesca partecipante quale definita dall'accordo.
Articolo 31
Procedura di abbordaggio e ispezione in alto mare
(1)Le navi di ispezione autorizzate che effettuano l'abbordaggio e l'ispezione in alto mare nella zona battono la bandiera di ispezione SIOFA di cui all'allegato 2 della CMM 2021/14 e successive modifiche in modo chiaramente visibile.
(2)Gli ispettori autorizzati sono muniti di una carta d'identità ufficiale e valida che identifichi l'ispettore come autorizzato a salire a bordo e a ispezionare.
(3)Prima di iniziare le operazioni, la nave di ispezione autorizzata che intenda abbordare e ispezionare nella zona un peschereccio impegnato o sospettato di aver praticato attività di pesca:
(a)ne informa le autorità del peschereccio, se note;
(b)fa il possibile per stabilire contatti con il peschereccio via radio, mediante il codice internazionale dei segnali o con altri mezzi accettati per avvertire la nave;
(c)comunica al peschereccio le seguenti informazioni per identificarsi come nave di ispezione autorizzata: nome, numero di immatricolazione, indicativo internazionale di chiamata, autorità della nave di ispezione e frequenza dei contatti; e
(d)comunica al comandante della nave la propria intenzione di abbordare e ispezionare la nave a norma del presente regolamento.
(4)Durante l'abbordaggio e l'ispezione gli ispettori autorizzati si adoperano al massimo per comunicare con il comandante del peschereccio o dei pescherecci in modo a lui comprensibile. Se necessario per facilitare la comunicazione tra gli ispettori autorizzati e il comandante del peschereccio, gli ispettori autorizzati utilizzano le parti pertinenti del questionario standardizzato di cui all'allegato 3 della CMM 2021/14 e successive modifiche e le traduzioni pubblicate sul sito web del SIOFA.
(5)Gli ispettori autorizzati hanno la facoltà di ispezionare, raccogliere prove e campioni, registrare informazioni relative al peschereccio, alla licenza, agli attrezzi, alle attrezzature, ai registri di cattura e produzione, agli impianti, alle risorse della pesca e prelevare qualsiasi altro documento utile per verificare il rispetto del presente regolamento.
(6)Lo Stato membro che effettua l'ispezione provvede affinché un massimo di quattro ispettori autorizzati siano assegnati a una squadra di abbordaggio di una nave di ispezione autorizzata, a meno che il comandante di tale nave non decida che sono necessari ulteriori ispettori autorizzati a causa della complessità prevista dell'ispezione. In tutti i casi la squadra di abbordaggio contiene solo il numero di ispettori autorizzati necessario per condurre un'ispezione efficace in condizioni di sicurezza.
(7)Lo Stato membro che effettua l'ispezione provvede affinché l'abbordaggio e l'ispezione siano effettuati in modo tale da:
(a)evitare rischi per la sicurezza dei pescherecci e dell'equipaggio, anche garantendo che la nave di ispezione autorizzata mantenga una distanza di sicurezza dal peschereccio durante l'ispezione;
(b)non interferire indebitamente con il regolare funzionamento del peschereccio;
(c)evitare azioni che danneggino gli attrezzi da pesca o pregiudichino la qualità delle catture; e
(d)non importunare gli ufficiali, l'equipaggio o gli osservatori del peschereccio.
(8)Nel corso dell'abbordaggio e dell'ispezione ciascun ispettore autorizzato:
(a)presenta la propria carta d'identità al comandante della nave;
(b)si astiene dall'interferire con la capacità del comandante di comunicare con le autorità del peschereccio;
(c)raccoglie e documenta qualsiasi elemento di prova che, a suo avviso, indichi una violazione del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione;
(d)prima di lasciare la nave, fornisce al comandante una copia di rapporto provvisorio, che può essere elettronico, sull'abbordaggio e l'ispezione, comprese eventuali obiezioni o dichiarazioni, eventualmente in una lingua diversa dall'inglese, che il comandante desidera includervi; e
(e)completa l'ispezione entro quattro ore dall'imbarco, a meno che non venga riscontrata una violazione grave o sia necessario più tempo per ottenere il rilascio della documentazione pertinente da parte del comandante. In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell'ispezione può tuttavia superare i limiti di cui sopra. In tali situazioni la squadra di abbordaggio non può in alcun caso rimanere a bordo del peschereccio per un periodo superiore a quello necessario per completare l'ispezione.
(9)Durante le operazioni di abbordaggio e ispezione il comandante e l'equipaggio del peschereccio dell'Unione:
(a)evitano rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;
(b)accettano e facilitano l'imbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati quando ricevono l'ordine o quando è stata comunicata l'intenzione di salire a bordo e ispezionare;
(c)offrono collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione della nave in condizioni di sicurezza;
(d)si astengono dall'aggredire, opporre resistenza, minacciare, ostacolare gli ispettori autorizzati o ritardare o interferire con il loro operato;
(e)consentono agli ispettori autorizzati di comunicare tempestivamente con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione autorizzata, con gli osservatori a bordo del peschereccio e con l'equipaggio e le autorità di quest'ultimo, quando richiesto;
(f)adottano le misure necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e degli elementi di prova che rimangono a bordo;
(g)garantiscono la conservazione degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o messe al sicuro delle evidenze, firmando la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli;
(h)cessano l'attività di pesca su richiesta e non la riprendono fino a quando:
(a)gli ispettori autorizzati non abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova; e
(b)il comandante non abbia firmato la sezione pertinente del rapporto di ispezione di cui all'allegato 1 della CMM 2021/14 e successive modifiche, in cui la firma comprende una firma elettronica;
(i)forniscono agli ispettori autorizzati una sistemazione adeguata a bordo; e
(j)facilitano lo sbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati quando richiesto.
(10)Se il comandante o un membro dell'equipaggio del peschereccio dell'Unione rifiutano all'ispettore autorizzato il permesso di salire a bordo ed effettuare un'ispezione conformemente al presente regolamento, tale persona e il comandante o l'ufficiale di guardia forniscono una spiegazione dei motivi del rifiuto.
(11)Lo Stato membro che effettua l'ispezione comunica immediatamente e simultaneamente allo Stato di bandiera del peschereccio e alla Commissione l'eventuale rifiuto di consentire all'ispettore autorizzato di salire a bordo ed effettuare l'ispezione conformemente al presente regolamento, unitamente alle spiegazioni fornite. La Commissione trasmette senza indugio la notifica al segretariato esecutivo del SIOFA.
(12)Salvo nei casi in cui norme, procedure e prassi internazionali generalmente accettate in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'abbordaggio e l'ispezione, lo Stato membro di bandiera chiede al comandante di un peschereccio battente la sua bandiera di accettare l'abbordaggio e l'ispezione. Se il comandante non rispetta tale ordine, lo Stato membro di bandiera interessato sospende immediatamente l'autorizzazione di pesca della nave e le ordina di rientrare immediatamente in porto.
(13)Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente alla Commissione l'azione intrapresa nelle circostanze descritte al paragrafo 12. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle autorità della nave di ispezione e al segretario esecutivo del SIOFA.
(14)Si evita il ricorso alla forza, se non quando e nella misura in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli ispettori autorizzati e nel caso in cui essi siano ostacolati nello svolgimento delle loro mansioni. Il grado di forza non eccede quello ragionevolmente richiesto dalle circostanze.
(15)Qualsiasi incidente che comporti l'uso della forza è immediatamente e simultaneamente segnalato alle autorità del peschereccio, alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato esecutivo del SIOFA.
(16)L'uso delle armi che i membri della squadra di abbordaggio hanno in dotazione è soggetto alle restrizioni sull'uso della forza di cui al paragrafo 14. Le armi che i membri della squadra di abbordaggio hanno in dotazione sono trasportate in una posizione non aggressiva per tutta la durata dell'abbordaggio e dell'ispezione, a meno che non sia necessario fare altrimenti per garantire la sicurezza.
Articolo 32
Rapporto di abbordaggio e ispezione in alto mare
(1)Gli ispettori autorizzati redigono un rapporto su ogni abbordaggio e ispezione utilizzando i campi di dati del modulo di dichiarazione di abbordaggio e ispezione (allegato 1 della CMM 2021/14 e successive modifiche). Lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette contemporaneamente una copia elettronica del rapporto di abbordaggio e ispezione alle autorità del peschereccio e alla Commissione entro tre giorni lavorativi dal completamento dell'abbordaggio e dell'ispezione. Se lo Stato membro che effettua l'ispezione non è tecnicamente in grado di trasmettere tale rapporto alle autorità del peschereccio e alla Commissione entro detto termine, lo Stato membro che effettua l'ispezione ne informa contemporaneamente le autorità del peschereccio e la Commissione, precisando il termine entro il quale il rapporto sarà trasmesso. La Commissione trasmette senza indugio il rapporto al segretariato esecutivo del SIOFA.
(2)Il rapporto specifica il nome e l'autorità dell'ispettore o degli ispettori autorizzati, individua le attività o le condizioni osservate che secondo gli ispettori autorizzati costituiscono una violazione del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione e indica elementi fattuali e specifici di prova riguardo a ciascuna presunta violazione.
(3)Le autorità competenti dello Stato membro trasmettono alla Commissione tutte le prove ottenute a seguito di una procedura di abbordaggio e ispezione in merito a una violazione del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione da parte di un peschereccio; la Commissione ne informa le autorità del peschereccio affinché intervengano.
Articolo 33
Violazioni gravi
(1)Ai fini del presente regolamento, una violazione grave comprende le seguenti violazioni del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione:
(a)attività di pesca senza una licenza, un permesso o un'autorizzazione validi rilasciati dallo Stato di bandiera o mancata presentazione di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione validi su richiesta di un ispettore autorizzato;
(b)mancata registrazione dello sforzo di pesca, delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta dello sforzo di pesca, delle catture e/o dei dati ad esse connessi;
(c)attività di pesca in una zona di divieto;
(d)attività di pesca in un periodo di divieto;
(e)cattura o detenzione intenzionale di una specie in violazione dell'accordo, del presente regolamento o di qualsiasi misura di conservazione e di gestione applicabile;
(f)violazione significativa dei limiti riguardanti lo sforzo di pesca e/o la cattura o dei contingenti in vigore;
(g)utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
(h)falsificazione, occultamento intenzionale o rimozione intenzionale della marcatura, dell'identità e/o dell'immatricolazione di un peschereccio;
(i)occultamento, manomissione o distruzione di elementi di prova relativi a un'indagine condotta a norma del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione, compresa la rottura intenzionale di sigilli o l'accesso intenzionale a zone sigillate;
(j)assenza, manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
(k)presentazione di documenti falsificati o comunicazione intenzionale di informazioni false a un ispettore autorizzato che impediscano l'individuazione di un'infrazione grave;
(l)violazioni multiple che, sommate, costituiscono una violazione grave dell'accordo, del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione;
(m)rifiuto di accettare o facilitare un abbordaggio e un'ispezione sicuri e rapidi su ordine di un ispettore autorizzato, ad eccezione dei casi previsti a norma dell'articolo 31, paragrafo 10;
(n)aggressione, resistenza, minacce, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato; e
(o)violazione dei requisiti di sicurezza dell'osservatore.
(2)Se gli ispettori autorizzati osservano un'attività o una condizione di un peschereccio che può costituire una violazione grave ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro che effettua l'ispezione ne informa immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa a sua volta le autorità del peschereccio direttamente e tramite il segretario esecutivo del SIOFA.
(3)Non appena riceve la notifica di una presunta violazione grave a norma del paragrafo 2, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione fornisce senza indugio, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi, una risposta iniziale alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione, che la trasmette al segretario esecutivo del SIOFA:
(a)informandolo che lo Stato membro di bandiera indagherà sulla presunta violazione grave; oppure
(b)autorizzando le autorità della nave di ispezione ad avviare indagini sulla presunta violazione grave.
(4)Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo Stato membro che effettua l'ispezione fornisce alla Commissione, non appena possibile, gli elementi di prova specifici raccolti dai suoi ispettori autorizzati affinché siano trasmessi alle autorità del peschereccio.
(5)Lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione un rapporto di indagine entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 3 e, se gli elementi di prova lo giustificano, adotta misure di esecuzione nei confronti del peschereccio in questione e notifica alla Commissione tali misure entro quattro mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 3.
(6)La Commissione trasmette il rapporto di indagine alle autorità della nave di ispezione e al segretario esecutivo del SIOFA entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 3 e comunica loro le eventuali misure di esecuzione adottate nei sei mesi successivi alla notifica di cui al paragrafo 3.
(7)Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), se lo Stato membro che effettua l'ispezione decide di avviare un'indagine, esso provvede affinché gli elementi di prova specifici raccolti dai suoi ispettori autorizzati, unitamente ai risultati di eventuali indagini, siano trasmessi alla Commissione subito dopo la conclusione dell'indagine e in ogni caso entro e non oltre cinque mesi dalla data dell'ispezione. La Commissione trasmette senza indugio, e in ogni caso entro e non oltre sei mesi dalla data dell'ispezione, gli elementi di prova raccolti unitamente ai risultati di eventuali indagini alle autorità del peschereccio e al segretario esecutivo del SIOFA.
(8)Fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, lo Stato membro che riceve una richiesta di indagine su una presunta violazione grave ai sensi della presente disposizione fornisce alla Commissione, non appena possibile e in ogni caso entro un mese da tale richiesta, una risposta contenente informazioni dettagliate sulle azioni adottate o di cui si propone l'adozione in relazione alla presunta violazione grave.
(9)La Commissione trasmette la risposta alle altre parti contraenti non appena possibile e in ogni caso entro due mesi dalla richiesta. Una volta completata l'indagine, lo Stato membro interessato presenta anche una relazione sull'esito dell'indagine alla Commissione, che la trasmette al segretario esecutivo del SIOFA affinché sia diffusa a tutte le PCC ed esaminata durante la successiva riunione delle parti.
Articolo 34
Disposizioni in materia di abbordaggio e ispezione in alto mare applicabili alle navi non PCC
(1)Gli Stati membri che effettuano ispezioni provvedono affinché le loro navi di ispezione autorizzate, nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, mirino a identificare le navi non autorizzate o non identificate non PCC operanti nella zona. Gli Stati membri segnalano tali navi alla Commissione, che le segnala a sua volta al segretario esecutivo del SIOFA.
(2)Se la nave di ispezione autorizzata di uno Stato membro che effettua l'ispezione cerca di informare un peschereccio identificato a norma del paragrafo 1 di essere stato avvistato o identificato come potenzialmente impegnato in attività di pesca che compromettono l'efficacia dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione, lo Stato membro che effettua l'ispezione provvede affinché tali informazioni siano trasmesse alla Commissione. Quest'ultima trasmette tali informazioni alle autorità dello Stato di bandiera interessato e al segretario esecutivo del SIOFA.
(3)Qualora gli ispettori autorizzati di uno Stato membro chiedano l'autorizzazione a salire a bordo di un peschereccio identificato a norma del paragrafo 1 e il comandante della nave o le autorità dello Stato di bandiera acconsentano all'imbarco, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette alla Commissione i risultati dell'eventuale ispezione che ne consegue. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni al segretario esecutivo del SIOFA.
Articolo 35
Navi militari
In caso di utilizzo di navi militari per effettuare l'abbordaggio e l'ispezione a norma del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché tali operazioni siano effettuate in condizioni di sicurezza da ispettori pienamente addestrati alle procedure di applicazione delle norme in materia di pesca e debitamente autorizzati a tal fine dalle legislazioni nazionali e affinché l'abbordaggio effettuato da ispettori autorizzati su tali navi militari sia conforme alle procedure di cui al presente regolamento.
Articolo 36
Informazioni sulle navi che si presume abbiano praticato attività di pesca INN
(1)Ogni anno, almeno 110 giorni prima di ogni riunione ordinaria delle parti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando il modulo di comunicazione di cui all'allegato I della CMM 2022/06 e successive modifiche, informazioni sulle navi che si presume abbiano praticato attività di pesca INN nella zona, corredate di tutti gli elementi di prova disponibili relativi a tali presunte attività.
(2)La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1 e le trasmette al segretariato del SIOFA almeno 90 giorni prima di ogni riunione ordinaria delle parti. Preliminarmente, o contestualmente, la Commissione trasmette allo Stato di bandiera interessato, direttamente o tramite il segretario esecutivo del SIOFA, una copia delle informazioni pertinenti adeguatamente documentate e la notifica della loro pertinenza ai fini dell'inserimento nell'elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA, chiedendo allo Stato di bandiera di confermare tempestivamente il ricevimento di tale notifica.
Articolo 37
Iscrizione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA
(1)Se riceve dal segretariato del SIOFA la notifica ufficiale dell'iscrizione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA, la Commissione la trasmette allo Stato membro di bandiera per osservazioni, unitamente agli elementi di prova e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato del SIOFA, almeno 55 giorni prima della successiva riunione ordinaria delle parti.
(2)Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, almeno 45 giorni prima della successiva riunione ordinaria delle parti, eventuali osservazioni, compresi elementi di prova verificabili e altre informazioni di supporto, da cui risulti che la nave inclusa nell'elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA non ha operato in violazione delle misure di conservazione e di gestione né ha avuto la possibilità di esercitare attività di pesca nella zona. La Commissione esamina e trasmette eventuali osservazioni dello Stato membro di bandiera al segretariato del SIOFA almeno 40 giorni prima della successiva riunione ordinaria delle parti.
(3)Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione a norma del paragrafo 1, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario che il suo peschereccio è stato iscritto nell'elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale iscrizione sia confermata nell'elenco delle navi INN del SIOFA adottato dalla riunione delle parti.
Articolo 38
Elenco delle navi INN del SIOFA
(1)Quando la riunione delle parti adotta l'elenco delle navi INN del SIOFA, la Commissione lo notifica agli Stati membri, i quali:
(a)notificano al proprietario di qualsiasi nave battente la loro bandiera che tale nave è stata iscritta nell'elenco delle navi INN del SIOFA e lo informano delle conseguenze derivanti da tale iscrizione; e
(b)adottano le misure di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008 nei confronti dei pescherecci iscritti nell'elenco delle navi INN del SIOFA a decorrere dal momento della notifica della Commissione e ne informano quest'ultima;
(c)vietano il noleggio di navi figuranti nell'elenco delle navi INN del SIOFA;
(d)vietano il cambio di equipaggio a bordo di navi figuranti nell'elenco delle navi INN del SIOFA;
(e)raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie sulle navi iscritte nell'elenco delle navi INN del SIOFA, che la Commissione trasmette a sua volta al segretariato del SIOFA a fini di scambio con altre PCC.
(2)Se una nave iscritta nell'elenco delle navi INN del SIOFA si trova in un porto dell'Unione per qualsiasi motivo, lo Stato membro di approdo nega a tale nave l'uso dei suoi porti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, compresi, tra l'altro, il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, salvo nei casi previsti all'articolo 37, paragrafi 5, 6 e 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Articolo 39
Segnalazione del SIOFA relativa a una presunta inosservanza
(1)La Commissione trasmette senza indugio allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretariato del SIOFA relative a una presunta inosservanza dell'accordo o della misura di conservazione e di gestione da parte di uno Stato membro o di pescherecci battenti la sua bandiera.
(2)Lo Stato membro comunica alla Commissione almeno 75 giorni prima dell'inizio della successiva riunione ordinaria delle parti l'esito delle indagini eventualmente svolte riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio.
(3)La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima della riunione ordinaria delle parti.
CAPO VII
RACCOLTA E COMUNICAZIONE DEI DATI
Articolo 40
Raccolta dei dati
(1)I pescherecci dell'Unione tengono un giornale di pesca elettronico o cartaceo a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio contenente le informazioni di cui all'allegato IV.
(2)I pescherecci dell'Unione trasmettono alle rispettive autorità competenti le informazioni del giornale di pesca quanto prima e comunque entro e non oltre 48 ore dallo sbarco o su richiesta della rispettiva autorità competente.
(3)Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché i dati sulle attività di pesca, anche per le specie bersaglio, non bersaglio e associate e dipendenti, quali i mammiferi marini, i rettili marini, gli uccelli marini o altre specie di interesse definite dal comitato scientifico del SIOFA, siano raccolti da navi battenti la loro bandiera conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato IV.
(4)Gli Stati membri di bandiera raccolgono i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca per ogni singola cala, ad eccezione della pesca con lenze a mano, per la quale i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca della nave sono raccolti sulla base di un'operazione; a tal fine per operazione si intende l'attività quotidiana di una nave principale, comprese le sue barche ausiliarie, nel qual caso le catture sono le catture giornaliere e lo sforzo di pesca è calcolato come numero di pescatori attivi al giorno e numero di lenze salpate al giorno.
(5)Gli Stati membri di bandiera comunicano alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 3 e 4 entro il 15 maggio di ogni anno.
(6)Gli Stati membri di bandiera trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, riepiloghi annuali delle catture per tutte le specie/i gruppi catturati nella zona nel corso dell'anno civile precedente. Nei riepiloghi delle catture figurano le informazioni seguenti:
(a)anno civile;
(b)zona statistica FAO;
(c)nome della specie/del gruppo (nome comune e nome scientifico);
(d)codice della specie/del gruppo (codice FAO alfa-3 19) (se disponibile);
(e)totale annuo delle catture - tonnellate arrotondate, per eccesso, al peso vivo intero.
(7)La Commissione trasmette i dati di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 al segretariato del SIOFA entro il 31 maggio di ogni anno.
(8)Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che praticano o intendono praticare la pesca di fondo nella zona applichino a bordo la guida FAO per l'identificazione dei pesci cartilaginei di acque profonde dell'Oceano Indiano.
Articolo 41
Relazione nazionale
(1)Gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione, almeno 40 giorni prima dell'inizio di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico, una relazione nazionale annuale sulle loro attività di pesca, ricerca e gestione, secondo le seguenti modalità:
(a)per la prima relazione: la relazione nazionale contiene informazioni dettagliate sulle attività dei cinque anni civili precedenti;
(b)per tutte le relazioni successive: la relazione nazionale contiene informazioni dettagliate sulle attività dell'anno civile precedente; e
(c)in entrambi i casi, la relazione nazionale tiene conto degli orientamenti elaborati dal comitato scientifico del SIOFA per la preparazione di tali relazioni.
(2)La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico.
Articolo 42
Dati di osservazione scientifica
(1)Gli Stati membri di bandiera attuano programmi nazionali di osservazione scientifica per raccogliere, nell'ambito delle attività svolte dalle navi battenti la loro bandiera:
(a)informazioni sulle navi, dati sullo sforzo e sulle catture riguardanti le attività di pesca nella zona, comprese le specie bersaglio, non bersaglio e associate e dipendenti, tra cui i mammiferi marini, i rettili marini, gli uccelli marini o altre specie di interesse quali definite dal comitato scientifico del SIOFA;
(b)dati biologici o di altro tipo e informazioni pertinenti alla gestione delle risorse della pesca nella zona, come specificato nella CMM 2022/02 e successive modifiche, o individuati di volta in volta dal comitato scientifico o mediante processi individuati dalla riunione delle parti; e
(c)informazioni scientifiche pertinenti relative all'attuazione delle misure di conservazione e di gestione.
(2)La funzione e le mansioni dell'osservatore scientifico sono descritte nell'allegato D della CMM 2022/02 e successive modifiche.
(3)Tramite la loro relazione nazionale, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione un rapporto annuale sull'attuazione del programma di osservazione che dovrebbe comprendere sezioni riepilogative riguardanti: la formazione degli osservatori, la concezione e la copertura del programma, il tipo di dati raccolti ed eventuali problemi riscontrati nel corso dell'anno civile precedente.
(4)Gli Stati membri di bandiera raccolgono, per tutte le bordate osservate, dati di osservazione conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato B della CMM 2022/02 e successive modifiche.
(5)Tutti i dati di osservazione raccolti dagli Stati membri di bandiera sono comunicati alla Commissione entro il 15 maggio di ogni anno per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno civile precedente.
Articolo 43
Verifica e presentazione dei dati
(1)Gli Stati membri di bandiera:
(a)garantiscono a norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che i dati relativi alle attività di pesca siano verificati mediante un adeguato sistema di meccanismi di verifica dei dati;
(b)elaborano, attuano e migliorano i meccanismi di verifica dei dati, che possono comprendere:
(a)una verifica della posizione mediante sistemi di monitoraggio delle navi;
(b)un monitoraggio indipendente, compresi programmi di osservazione scientifica e programmi di osservazione elettronica approvati, per verificare i dati del settore sulle catture, lo sforzo, la composizione delle catture (bersaglio e non bersaglio), i rigetti e altri dettagli delle operazioni di pesca;
(c)rapporti sulla rotta delle navi, sugli sbarchi e sui trasbordi; e
(d)un campionamento in porto;
(c)trasmettono alla Commissione, tramite la relazione nazionale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, una relazione annuale di verifica dei dati che fornisca informazioni sull'elaborazione e l'attuazione dei meccanismi di verifica dei dati.
(2)Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati che devono essere comunicati in base al presente regolamento nei formati descritti nella CMM 2022/02 e successive modifiche, compresi i relativi allegati:
(a)gli orari, le informazioni sulla latitudine/longitudine e le unità di misura devono essere comunicati nel formato descritto nell'allegato C della CMM 2022/02 e successive modifiche;
(b)le specie devono essere indicate mediante i codici a tre lettere per le specie della FAO;
(c)i metodi di pesca devono essere indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG - 29 luglio 1980); e
(d)i tipi di peschereccio devono essere indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (ISSCFV).
Articolo 44
Relazioni sulla conformità
(1)Gli Stati membri che effettuano ispezioni in porto o le cui navi praticano attività di pesca o effettuano l'abbordaggio e l'ispezione in alto mare nella zona presentano alla Commissione, almeno 90 giorni prima di ogni riunione ordinaria delle parti, informazioni sul rispetto del presente regolamento, comprese le verifiche da essi imposte alle loro flotte e le misure di monitoraggio, controllo e conformità adottate per garantire il rispetto di tali verifiche (relazione di conformità), comprese le azioni e le misure relative alla pesca INN.
(2)La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato del SIOFA almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni riunione ordinaria delle parti.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45
Riservatezza e protezione dei dati
(1)Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi al segretariato del SIOFA e da esso pervenuti.
(2)Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati a norma del presente regolamento sono trattati conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
(3)I dati personali trattati a norma del presente regolamento sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tali casi possono essere conservati per 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
Articolo 46
Formato SIOFA, documenti per lo scambio di dati e guide SIOFA
(1)La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca per le risorse della pesca regolamentate dal SIOFA misure di conservazione e di gestione o guide, in particolare i documenti seguenti:
(a)la notifica di trasbordo (allegato II della CMM 2019/10);
(b)il giornale di bordo per il trasbordo (allegato III della CMM 2019/10);
(c)la dichiarazione di trasbordo (allegato IV della CMM 2019/10);
(d)la notifica di trasferimento (allegato V della CMM 2019/10);
(e)i dati per le informazioni giornaliere sui punti di inizio e fine delle cale (allegato II della CMM 2021/15);
(f)il modello per informare il segretariato del SIOFA dell'ingresso in una cella della griglia (allegato V della CMM 2021/15);
(g)le informazioni giornaliere da inviare al segretariato del SIOFA sui punti di inizio e fine dei palangari calati (modello di cui all'allegato IV della CMM 2021/15);
(h)la notifica di ciascuna entrata o uscita dalla zona (allegato I della CMM 2019/10);
(i)la guida FAO per l'identificazione dei pesci cartilaginei di acque profonde dell'Oceano Indiano.
(2)Gli Stati membri interessati provvedono affinché tali documenti siano forniti ai comandanti delle loro navi impegnate nelle attività di pesca regolamentate dal SIOFA al più tardi al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
(3)La Commissione trasmette agli Stati membri interessati versioni aggiornate dei documenti di cui al paragrafo 1 non appena adottate dalle parti contraenti del SIOFA.
Articolo 47
Delega di poteri
(1)Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati volti a modificare o integrare il presente regolamento conformemente all'articolo 48 riguardo alle misure adottate dal SIOFA negli ambiti seguenti:
(a)le informazioni richieste per l'autorizzazione della nave di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
(b)la modifica del tipo di pesca e degli attrezzi da pesca autorizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
(c)il numero di catture/recupero di unità indicatrici di EMV di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
(d)le distanze entro le quali cessare la pesca di fondo in caso di presenza di EMV al di sopra dei livelli soglia nel corso delle operazioni di pesca di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
(e)la copertura di osservazione scientifica per la pesca di fondo e l'introduzione di un programma di osservazione elettronica di cui all'articolo 8;
(f)le misure per la pesca dell'austromerluzzo nella zona di Del Cano Rise di cui all'articolo 9 per quanto riguarda il periodo della campagna di pesca, la frequenza delle comunicazioni automatiche del VMS, il numero di osservatori scientifici e la metodologia di osservazione, i tassi di marcatura e rilascio, la cala di travi per peschereccio, la frequenza delle comunicazioni al segretariato del SIOFA, la profondità di cala dei travi e le misure per proteggere altre specie;
(g)le misure per la pesca dell'austromerluzzo nella zona di Williams Ridge di cui all'articolo 10 per quanto riguarda la campagna di pesca, i tassi di marcatura e rilascio, la frequenza e il contenuto delle comunicazioni al segretariato del SIOFA, l'ambito geografico della pesca, il numero di ami per trave, il numero di osservatori scientifici e la metodologia di osservazione, l'interruzione minima tra bordate di pesca consecutive e le misure per proteggere altre specie;
(h)e le modifiche degli allegati del presente regolamento.
(2)Le modifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche delle misure di conservazione e di gestione.
Articolo 48
Esercizio della delega
(1)Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
(2)Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
(3)La delega di potere di cui all'articolo 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
(4)Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
(5)Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
(6)L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 49
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente