COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2022
COM(2022) 559 final
2022/0343(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Le possibilità di pesca devono essere fissate ogni anno per la maggior parte degli stock e ogni due anni per alcuni stock di acque profonde senza per questo ostacolare strategie di gestione a lungo termine. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali.
Alcune delle possibilità di pesca proposte sono stabilite autonomamente dall'Unione mentre altre devono essere concordate a seguito di consultazioni multilaterali o bilaterali con paesi terzi. Il totale ammissibile di catture (TAC) concordato in tali consultazioni è ripartito tra gli Stati membri in base al principio della stabilità relativa.
La presente proposta riguarda:
–gli stock per i quali l'UE decide autonomamente;
–gli stock condivisi, ossia gli stock che devono essere gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, con la Norvegia e il Regno Unito nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o che sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
–le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); e
–determinate possibilità di pesca nelle acque di paesi terzi.
Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria) perché:
–i pareri scientifici su alcuni stock per i quali l'UE decide autonomamente non erano ancora disponibili al momento della sua adozione; o
–alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni delle ORGP pertinenti sono in attesa di definizione in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte; o
–non sono ancora disponibili dati per alcuni stock nelle acque di paesi terzi, per gli stock condivisi o per le possibilità di pesca scambiate con paesi terzi, in attesa della conclusione delle consultazioni con i paesi terzi in questione.
Metodo adottato per la fissazione delle possibilità di pesca
Come di consueto, la Commissione ha presentato una comunicazione annuale - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023 (COM(2022) 253) - che offre una panoramica dello stato degli stock basata sui pareri scientifici e illustra l'approccio con cui sono fissate le possibilità di pesca.
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato i suoi pareri scientifici annuali o pluriennali su diversi stock ittici gestiti autonomamente dall'UE oggetto della presente proposta.
Il parere scientifico del CIEM dipende essenzialmente dai dati: solo gli stock per i quali esistono dati sufficienti e attendibili possono essere pienamente valutati, con stime riguardanti le loro dimensioni e previsioni sul modo in cui essi reagiranno ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti il CIEM è in grado di fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Tali pareri sono denominati "pareri MSY". Negli altri casi, per formulare raccomandazioni sul livello delle possibilità di pesca, il CIEM si basa sull'approccio precauzionale. Il CIEM spiega la metodologia utilizzata al riguardo in pubblicazioni relative alla formulazione di pareri sugli stock in caso di limitata disponibilità di dati. Tali pareri sono denominati "pareri precauzionali".
Tutte le possibilità di pesca proposte dalla Commissione nel presente documento tengono conto dei pareri scientifici ricevuti all'atto dell'adozione della proposta nel modo indicato nella comunicazione di cui sopra.
Le possibilità di pesca per altri stock per i quali l'UE decide autonomamente saranno incluse nella presente proposta non appena saranno disponibili i pareri scientifici corrispondenti conformemente all'approccio delineato nella comunicazione annuale.
Analogamente, le possibilità di pesca per altri stock saranno inserite nella presente proposta in base all'esito delle consultazioni con i paesi terzi o delle riunioni annuali delle ORGP.
In relazione a tali consultazioni e riunioni annuali, la Commissione propone le posizioni dell'UE da esprimere a nome dell'Unione, che saranno adottate dal Consiglio conformemente all'approccio delineato nella comunicazione annuale. Nel caso delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito sugli stock condivisi e delle riunioni annuali delle ORGP, la Commissione propone le specifiche dei mandati pluriennali, che saranno adottate dal Consiglio.
Se le consultazioni sono in corso e le riunioni annuali delle ORGP non si sono ancora svolte o se i pareri scientifici non sono ancora disponibili, il testo corrispondente dei considerando e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio è inserito tra parentesi quadre e le possibilità di pesca sono indicate con pm.
Dopo la conclusione delle consultazioni e lo svolgimento delle riunioni annuali delle ORGP o una volta disponibili i pareri scientifici più recenti, le proposte pertinenti della Commissione saranno pubblicate come documenti informali dei servizi della Commissione, che diventeranno parte integrante della presente proposta.
Obbligo di sbarco
Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base dal 1º gennaio 2019 tutti gli stock per i quali esistono limiti di cattura sono soggetti all'obbligo di sbarco. Il regolamento di base tuttavia prevede alcune esenzioni a tale obbligo. Basandosi su raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che precisano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca ("piani in materia di rigetti") e che autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base, le possibilità di pesca proposte devono riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, dal momento che i rigetti non sono più autorizzati. Ciò avviene sulla base dei pareri scientifici riguardanti gli stock nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Le possibilità di pesca proposte sono inoltre fissate conformemente ad altre disposizioni pertinenti, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, riguardante il principio della stabilità relativa e l'articolo 16, paragrafo 4, che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle norme pertinenti dei piani pluriennali.
Tenendo conto della piena applicazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone di basare i totali ammissibili di catture (TAC) non più sul parere sugli sbarchi (al quale si faceva precedentemente riferimento), ma sul parere sulle catture. I contingenti dell'UE proposti tengono conto dei rigetti limitati previsti in base alle deroghe istituite; i quantitativi in questione non saranno sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'UE.
Flessibilità interannuale
Occorre tener conto anche dei collegamenti esistenti tra il regolamento di base e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Gli articoli 3 e 4 di quest'ultimo stabiliscono condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, compresa una flessibilità per gli stock precauzionali e per gli stock analitici (intesi in tal caso come stock oggetto, rispettivamente, di pareri precauzionali del CIEM e di pareri MSY del CIEM). Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, nel fissare i TAC il Consiglio decide quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base prevede un altro meccanismo di flessibilità interannuale.
Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e il conseguimento degli obiettivi della PCP, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base non possono applicarsi cumulativamente.
La flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe essere esclusa qualora essa comprometta il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con una biomassa al di sotto del valore Blim. Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.
Possibilità di pesca proposte e spiegazione
I contingenti dell'UE rappresentano i quantitativi che potranno essere catturati e sbarcati e che saranno imputati ai contingenti degli Stati membri. Il confronto tra le possibilità di pesca proposte per il 2023 e quelle fissate per l'anno in corso (2022) si basa pertanto sui contingenti dell'UE.
Stock per i quali l'UE decide autonomamente
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TAC
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Codice TAC
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Contingente UE proposto per il 2023 (tonnellate)
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Scostamento del contingente dell'UE proposto rispetto al 2022
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Spiegazione
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Lepidorombi
nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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LEZ/8C3411
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3 120
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+33 %
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Il CIEM formula un parere MSY per due specie diverse di lepidorombi in questa zona, il Lepidorhombus whiffiagonis e il Lepidorhombus boscii.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY per entrambe le specie. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Rane pescatrici
nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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ANF/8C3411
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4 156
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+12 %
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Il CIEM formula un parere MSY per due specie diverse di rane pescatrici in questa zona, il rospo (Lophius budegassa) e la rana pescatrice (Lophius piscatorius).
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY per entrambe le specie.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Merlano
nella zona 8
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WHG/08.
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2 276
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+5 %
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Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.
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Nasello
nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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HKE/8C3411
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15 554
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+103 %
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A seguito di un'analisi comparativa, il CIEM fornisce nuovamente un parere MSY per questo stock, dopo aver espresso solo un parere precauzionale negli ultimi due anni. Secondo il nuovo modello utilizzato per il parere MSY, si ritiene che la biomassa sia aumentata negli ultimi anni.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore più elevato all'interno dell'intervallo FMSY ("FMSY superiore"), in quanto si prevede che il nasello sarà la specie più limitante nella pesca multispecifica.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Scampo
nella zona 8c, unità funzionale 31
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NEP/8CU31
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9
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-36 %
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Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Passera di mare
nel Kattegat
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PLE/03AS
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1 059
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+91 %
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Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.
Il TAC in questione rappresenta una percentuale (27 %) del quantitativo proposto nel parere del CIEM per la passera di mare nel Kattegat, negli Stretti di Belt e nell'Øresund. Tale dato si basa sulla distribuzione delle catture nel 2021 indicata nel parere del CIEM.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY (FMSY inferiore), in quanto in questo tipo di pesca il merluzzo bianco, per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture (0 t), costituisce una cattura accessoria.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Passera di mare
nelle zone 7b e 7c
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PLE/7BC
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19
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rinnovo
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Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.
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Passera di mare
nelle zone 8, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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PLE/8/3411
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155
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rinnovo
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Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.
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Merluzzo giallo
nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e
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POL/8ABDE
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1 334
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-10 %
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Il parere del CIEM riguarda tre TAC (questo e i due che seguono).
Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.
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Merluzzo giallo
nella zona 8c
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POL/08C.
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149
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-10 %
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Come sopra
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Merluzzo giallo
nelle zone 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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POL/9/3411
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182
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-10 %
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Come sopra
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Sogliola
nella zona 3a; nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24
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SOL/3ABC24
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498
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-30 %
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Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.
La Commissione propone di fissare il TAC conformemente al parere MSY e al valore FMSY.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Sogliola
nelle zone 7b e 7c
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SOL/7BC
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19
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-44 %
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Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.
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Sogliola
nelle zone 8a e 8b
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SOL/8AB
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2 620
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+20 %
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Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.
La Commissione propone di fissare il TAC conformemente al parere MSY e al valore FMSY.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Sogliole
nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
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SOO/8CDE34
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582
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-11 %
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Il TAC riguarda tre specie di sogliola in questa zona, la Solea solea e altre due.
Il CIEM fornisce solo un parere MSY per la Solea solea in questa zona.
Per questo stock la Commissione propone di fissare un TAC distinto (sotto-TAC) in linea con il parere MSY. Propone inoltre di fissare il TAC in linea con il parere sulla Solea solea e tenendo conto delle catture specifiche per specie (55 % di Solea solea e 45 % di altre specie di sogliola). Tale dato si basa sulla distribuzione delle quote di cattura nel periodo 2018-2020 indicate nel parere del CIEM.
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Suri/sugarelli nella zona 9
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JAX/09
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158 005
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+15 %
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Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Spigola nelle zone 8a e 8b
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Non applicabile
(gestito da Francia e Spagna)
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Non applicabile
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Non applicabile
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Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.
La Commissione propone di mantenere il limite di cattura di due esemplari al giorno. La Commissione propone inoltre che la Francia e la Spagna fissino limiti di cattura per la pesca commerciale in linea con il parere MSY e il valore FMSY, tenendo conto delle catture commerciali, compresi i rigetti, e delle catture nell'ambito della pesca ricreativa.
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Stock di acque profonde per i quali l'UE decide autonomamente
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TAC
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Codice TAC
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Contingente UE proposto per il 2023 e il 2024 (tonnellate)
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Scostamento del contingente dell'UE proposto rispetto al 2021 e 2022
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Spiegazione
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Occhialone
nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9
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SBR/09-
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114
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-4 %
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Per questo stock il CIEM può fornire soltanto informazioni sulla sua evoluzione in base a un indice di biomassa e formula un parere precauzionale.
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.
Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Anguilla
Il CIEM esprime un parere per tutto l'areale naturale dell'anguilla (Anguilla anguilla), che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Considerato lo stato critico dell'anguilla, negli ultimi due decenni il CIEM ha raccomandato di mantenere la mortalità antropogenica il più possibile prossima allo zero in tutto l'areale naturale dello stock. In particolare, secondo il parere del CIEM del 4 novembre 2021, applicando l'approccio precauzionale, nel 2022 non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla (Anguilla anguilla) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Il parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e allevamento. Secondo il parere del CIEM del 30 maggio 2022 inoltre, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio. Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione. Il parere del CIEM per il 2023 sarà pubblicato il 3 novembre 2022.
Un periodo di chiusura della pesca dell'anguilla di tre mesi consecutivi è stato stabilito nei regolamenti sulle possibilità di pesca annuali per le acque dell'UE nella zona CIEM dal 2018 e per il Mediterraneo dal 2019. A seguito della pubblicazione del parere del CIEM del 4 novembre 2021 la Commissione ha consultato per diversi mesi i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri su come dare miglior attuazione a tale parere. Nel dicembre 2021 inoltre il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio e il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio hanno stabilito, rispettivamente per l'Atlantico nord-orientale e per il Mediterraneo, un periodo di chiusura della pesca dell'anguilla di tre mesi consecutivi nel 2022.
Sulla base della consultazione dei portatori di interessi e del parere del CIEM del 4 novembre 2021 la Commissione propone per il 2023 di estendere da tre a sei mesi consecutivi la chiusura per qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre adiacenti dell'Atlantico nord-orientale (compreso il Mar Baltico) e nel Mediterraneo (escluso il Mar Nero). Se fissata durante il periodo appropriato, una chiusura di sei mesi riguarderebbe la maggior parte delle anguille cieche e delle anguille argentate in fase di migrazione e garantirebbe pertanto un livello di protezione più elevato dello stock di anguille nelle acque interessate dalla chiusura. Una chiusura di sei mesi contribuirebbe inoltre al conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata previsto dal regolamento (CE) n. 1100/2007. La chiusura semestrale dovrebbe pertanto riguardare il periodo di migrazione principale dell'anguilla cieca e dell'anguilla argentata. Dovrebbe inoltre coprire il rispettivo periodo di picco migratorio. Poiché tale periodo può variare da un anno all'altro a causa di fattori ambientali, la chiusura dovrebbe comprendere anche un periodo di almeno due mesi prima e dopo il mese del picco migratorio. Il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato anche da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda dello stadio di sviluppo dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. La chiusura dovrebbe pertanto basarsi su tutti questi fattori al fine di massimizzare la protezione e la ricostituzione dello stock di anguilla, il che potrebbe tradursi in periodi di chiusura diversi per zone diverse e per fasi diverse del ciclo vitale dell'anguilla all'interno di un determinato Stato membro, con la possibilità che una determinata chiusura si concluda nel 2024. Infine le chiusure negli stretti e nelle zone transfrontaliere dovrebbero essere coerenti con quelle disposte nelle zone vicine ed essere quindi concordate nelle sedi di consultazione appropriate. La presente proposta potrà essere aggiornata dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per il 2023.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base, ai piani pluriennali applicabili e all'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni annuali delle ORGP. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i TAC ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario per sfruttare le possibilità di pesca oggetto della proposta.
•Scelta dell'atto giuridico
Regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di tener conto dei pareri scientifici più recenti e di altri sviluppi.
•Consultazioni dei portatori di interessi
a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare, tramite i consigli consultivi) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023" (COM(2022) 253).
La Commissione ha seguito inoltre l'impostazione delineata nella comunicazione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 final), che prevede una consultazione anticipata con i portatori di interessi tale da consentire un dibattito più strategico.
b)Sintesi delle risposte e modo in cui esse sono state prese in considerazione
Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha consultato il CIEM sulla metodologia da utilizzare. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.
L'obiettivo ultimo della PCP è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire l'MSY e mantenerli a tali livelli. Si tratta di un obiettivo espressamente incluso nel regolamento di base, il cui articolo 2, paragrafo 2, ne dispone il raggiungimento "entro il 2020 per tutti gli stock". Si vuol così tener fede all'impegno assunto dall'UE in esito alle conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già menzionato, per determinati stock, alcuni dei quali importanti dal punto di vista dei quantitativi di catture e del valore commerciale (ad esempio, il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo), è disponibile un parere MSY.
Per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali le possibilità di pesca per cui esiste un parere MSY devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo FMSY") e che pertanto offrono a determinate condizioni un certo grado di flessibilità. La Commissione ha chiesto al CIEM di formulare pareri scientifici che possano essere utilizzati per valutare la necessità di tale flessibilità e per attuarla. L'intervallo superiore dei valori FMSY può essere utilizzato per proporre TAC, a condizione che la biomassa dello stock in questione sia superiore al valore Btrigger e solo se, sulla base di pareri scientifici, ciò è necessario per:
–conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale pertinente in caso di pesca multispecifica; o
–evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; o
–limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro.
Btrigger è il valore della biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY. Qualora la biomassa dello stock sia inferiore al valore Btrigger, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente per tenere conto della riduzione della biomassa.
In alcuni casi il conseguimento dell'MSY può comportare una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture.
Ove disponibili, la presente proposta fa pertanto ricorso ai pareri MSY. In linea con gli obiettivi della PCP, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'MSY. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023".
Per gli stock bersaglio per i quali si dispone di dati limitati, il parere scientifico del CIEM fornisce orientamenti quantitativi sulle catture, che sono stati utilizzati per stabilire il livello dei TAC proposti.
Anche le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord e nelle acque occidentali devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti. Per tali stock la Commissione ha chiesto al CIEM, ove possibile, di formulare un parere MSY. I TAC per gli stock oggetto di catture accessorie sono proposti, in funzione delle condizioni stabilite nel piano pluriennale pertinente, sulla base del parere MSY o del parere precauzionale.
Per gli stock oggetto di catture accessorie per i quali si dispone di dati limitati, i TAC sono proposti sulla base degli orientamenti quantitativi sulle catture indicati nel parere scientifico del CIEM.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con paesi terzi.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità dell'Unione o per le autorità pubbliche nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti applicabili alla gestione dello sforzo.
•Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme della PCP.
2022/0343 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
(2)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
(3)È opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi. I TAC dovrebbero inoltre essere stabiliti conformemente ai piani pluriennali pertinenti.
(4)Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1º gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate deroghe. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani in materia di rigetti per attività di pesca specifiche.
(5)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per gli sbarchi o per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dai contingenti dell'Unione.
(6)Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare tali catture accessorie. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.
(7)Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.
(8)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglioed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo FMSY") e alle misure di salvaguardia previsti in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito in detti regolamenti.
(9)Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento è inferiore al valore Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva. In particolare tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.
(10)È opportuno che i TAC per il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(12)Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli FMSY definiti all'articolo 2, punto 2, di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale, inclusi i rigetti (pm tonnellate), e della pesca ricreativa (pm tonnellate) (in totale 3 398 tonnellate secondo il parere del CIEM). Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
(13)È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività su tale stock. Il limite di cattura in numero di esemplari dovrebbe essere mantenuto in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e gli interessi dei pescatori ricreativi. In particolare tali misure consentono ai pescatori ricreativi di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.
(14)Secondo il parere del CIEM del 4 novembre 2021, applicando l'approccio precauzionale, nel 2022 non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla (Anguilla anguilla) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Il parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura. Il CIEM riconosceva inoltre che le catture effettuate esclusivamente ai fini di un successivo rilascio potevano rientrare in misure di conservazione se queste ultime miglioravano la probabilità complessiva di sopravvivenza. La Commissione ha consultato i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri sul modo migliore per attuare il parere del CIEM. Il 30 maggio 2022 il CIEM ha constatato anche che, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione.
(15)[Il 3 novembre 2022 il CIEM ha ribadito, per il 2023, il parere secondo il quale non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in nessun habitat. Sulla base di tale parere e tenendo conto dei riscontri ricevuti durante la consultazione dei portatori di interessi, è opportuno prorogare a sei mesi consecutivi la chiusura di qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre adiacenti, nell'Atlantico nord-orientale e nel Mediterraneo. Una chiusura di sei mesi migliorerebbe la protezione dello stock di anguilla e contribuirebbe alla sua ricostituzione, agevolando in tal modo il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille adulte di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007. Se fissata durante il periodo o i periodi appropriati, tale chiusura riguarderebbe anche la maggior parte delle anguille cieche e delle anguille argentate in fase di migrazione. La chiusura dovrebbe pertanto riguardare le settimane e i mesi consecutivi pertinenti del principale periodo di migrazione dello stadio di sviluppo, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Il periodo di chiusura dovrebbe inoltre coprire il periodo di picco migratorio del rispettivo stadio di sviluppo e comprendere, di conseguenza, anche un periodo di almeno due mesi sia prima che dopo il mese di picco. Il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato anche da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda dello stadio di sviluppo dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Sulla base di tali criteri gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o periodi per stadio di sviluppo e/o zona geografica pertinente. A tal fine, e poiché il periodo di migrazione può variare da un anno all'altro, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le migliori informazioni scientifiche disponibili sulla migrazione dell'anguilla riguardanti gli ultimi dieci anni. I periodi così determinati potrebbero indurre gli Stati membri a fissare, per le loro acque, periodi di chiusura diversi che potrebbero terminare nel 2024, qualora ciò sia scientificamente giustificato e necessario ai fini di un'efficace protezione dello stock di anguilla. Infine le chiusure attuate da Stati membri limitrofi, in zone transfrontaliere o in presenza di stretti, dovrebbero essere coerenti con quelle attuate nelle zone contigue. A tal fine gli Stati membri o le regioni interessati dovrebbero concordare periodi di chiusura coerenti nelle sedi di consultazione appropriate. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio 2023, il periodo o i periodi di chiusura stabiliti, unitamente a informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi e le misure nazionali pertinenti.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per il 2023.]
(16)[Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura o dello sforzo di pesca e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro. Laddove siano stati posti in essere, prima dell'entrata in vigore di detta raccomandazione, piani nazionali di gestione che comportano riduzioni dello sforzo di pesca o delle catture pari ad almeno il 30 %, i limiti di cattura o dello sforzo di pesca già stabiliti e attuati non dovrebbero essere superati. La chiusura si dovrebbe applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, conformemente a tale raccomandazione. Il periodo di chiusura è funzionalmente collegato alle possibilità di pesca poiché, in sua assenza, il livello delle catture o dello sforzo di pesca dovrebbe essere ridotto per garantire la ricostituzione dello stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CGPM.]
(17)I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di tali stock. Il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa inoltre che, rispetto allo sbarco, il rigetto in mare delle catture favorirebbe la conservazione di tali specie, in quanto non ritenuto in grado di provocare un aumento significativo della loro mortalità per pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.
(18)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(19)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività dei pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque e dei pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione.
(20)Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
(21)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio prevede condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, nel fissare i TAC il Consiglio decide quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(22)Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.
(23)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2023 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
(24)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
(25)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano (Sebastes marinus e Sebastes mentella) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. Tali misure, basate sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbero trovare attuazione nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il relativo TAC, in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC. [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]
(26)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso di mantenere, nel 2022, i TAC attuali per il tonno rosso, il pesce spada (Xiphias gladius), il marlin azzurro (Makaira nigricans), il marlin bianco (Tetrapturus albidus), il tonno albacora (Thunnus albacares) e la verdesca (Prionace glauca). Per il 2022 l'ICCAT ha inoltre fissato un TAC di 62 000 tonnellate per il tonno obeso (Thunnus obesus). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(27)[Al fine di ridurre la mortalità per pesca del novellame di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre stabilito un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device — FAD) per peschereccio nel 2022 e un periodo di divieto dell'uso di FAD. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(28)[Per il tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2022 ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per tale specie. In aggiunta, l'ICCAT ha adottato un TAC di 37 801 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale per il periodo 2022-2023, in base alla norma di sfruttamento, con l'obiettivo di adottare una procedura di gestione a lungo termine per tale stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(29)[Nella riunione annuale 2021 l'ICCAT ha inoltre adottato un piano di ricostituzione dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturato nell'ambito di altre attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, onde porre fine alla pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l'MSY entro il 2070. Il piano di ricostituzione prevede un divieto di detenzione biennale a decorrere dal 2022. La mortalità per pesca totale è stata fissata a un massimo di 250 tonnellate fino a che un nuovo parere scientifico non sarà disponibile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(30)Conformemente a varie raccomandazioni ICCAT l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare dal 2021 al 2023 una percentuale fissa del suo contingente di possibilità di pesca non utilizzato. In attesa dell'attuazione delle suddette raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione, è opportuno che i contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock siano fissati sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 quale stabilito dall'ICCAT prima di un eventuale riporto dei contingenti non utilizzati o della detrazione, da parte dell'ICCAT, dei quantitativi pescati in eccesso. Gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per il 2023 che tengono conto di eventuali riporti e detrazioni dovrebbero essere effettuati in una fase successiva sulla base delle norme dell'Unione in materia di riporto e detrazioni, in particolare il regolamento (CE) n. 847/96, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(31)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR.]
(32)Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure adottate in precedenza nella sua zona di competenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(33)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 6 al 15 febbraio 2023. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO che sono funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2023.
(34)Nella riunione annuale del 2022 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(35)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha fissato il TAC annuale per il tonno australe (Thunnus maccoyii) per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023) allo stesso livello del triennio precedente. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT.]
(36)[Nella riunione annuale del 2021 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, fino alla riunione annuale del 2023, la maggior parte dei TAC attuali per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. I TAC per il moro oceanico (Dissostichus eleginoides) e i granchi rossi di fondale (Chaceon spp.) sono stati leggermente ridotti in linea con il parere scientifico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO.]
(37)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC.]
(38)[Nella 43a riunione annuale del 2021 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, per il 2022, una serie di possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NAFO.]
(39)In occasione della sua 9a riunione del 2022 l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC precedentemente adottati per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(40)[Nel 2021 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente nel Mare del Nord e nelle zone adiacenti, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo. Le consultazioni si sono svolte tra il 28 ottobre e il 10 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in un verbale concordato dall'Unione, dal Regno Unito e dalla Norvegia il 10 dicembre 2021. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite nel verbale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni trilaterali tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]
(41)[È opportuno fissare possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Mare del Nord (Gadus morhua) al fine di promuovere condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e di provvedere alla ricostituzione di tale stock al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento. Le misure funzionalmente collegate concordate con il Regno Unito e la Norvegia dovrebbero essere mantenute per consentire la ricostituzione dello stock.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni trilaterali tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]
(42)[Nel 2021 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo, l'accesso alle acque, nonché scambi di possibilità di pesca. Le consultazioni si sono svolte tra l'8 novembre e il 10 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in tre verbali concordati dall'Unione e dalla Norvegia il 10 dicembre 2021. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure ivi previste.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]
(43)[Nel 2019 il CIEM ha osservato che le catture di aringhe (Clupea harengus) nella divisione 3a avrebbero dovuto essere il più possibile prossime allo zero dato che, senza ulteriori restrizioni geografiche o temporali della pesca dell'aringa, le catture di aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile sarebbero state inevitabili. Informazioni recenti fornite dal CIEM indicano una crescente commistione tra aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile e aringa del Mare del Nord nello Skagerrak e nel Mare del Nord, dove la maggior parte delle catture di aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile avviene attualmente nello Skagerrak e, in misura minore, nel Mare del Nord orientale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]
(44)[Nel verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, l'Unione si impegna a limitare le sue catture effettive nello Skagerrak a 969 tonnellate, mentre la Norvegia ha accettato di trasferire almeno il 95 % del suo contingente al Mare del Nord per proteggere l'aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile. Di conseguenza si propone di limitare le catture complessive delle flotte C (HER/03A.) e D (HER/03A-BC) per gli Stati membri interessati aggiungendo alle tabelle dei TAC di tali contingenti una nota in calce contenente una condizione speciale e mantenendo nel contempo il livello dei contingenti riportato nelle tabelle per tener conto della stabilità relativa e regolamentare la flessibilità interzonale associata. Nel caso della Norvegia, le catture effettive massime che potrebbero aver luogo nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a corrisponderebbero a 167 tonnellate (il 5 % del suo contingente).] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]
(45)[Conformemente al punto 13.11 del verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, le due parti dovrebbero essere in grado di pescare fino al 100 % del loro contingente di aringa dello Skagerrak nel Mare del Nord al fine di proteggere l'aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile. In attesa della conclusione delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito per il 2022, il 20 dicembre non è stato possibile confermare il mantenimento della flessibilità interzonale verso le acque del Regno Unito per il 2022 in relazione allo stock HER/03A. È pertanto necessario indicare chiaramente nelle note in calce relative alle flotte C che la flessibilità interzonale verso le acque del Regno Unito non sarà applicabile fino a quando l'Unione e il Regno Unito non avranno concordato tale flessibilità nel quadro delle loro consultazioni bilaterali.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia e dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]
(46)[Al punto 13.12 del verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, l'Unione ha annunciato l'intenzione di avvalersi, nelle zone 4a e 4b del Mare del Nord, di una flessibilità pari alla sua quota del 5,7 % del livello della flotta A, e cioè 21 038 tonnellate.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]
(47)[L'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali annuali con le Isole Fær Øer sullo scambio di contingenti e l'accesso reciproco per il 2022. Tali consultazioni non hanno condotto alla conclusione di un accordo nel 2021.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e le Isole Fær Øer.]
(48)[Nel 2021 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito, conformemente all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 498, paragrafo 6, di tale accordo. Le consultazioni si sono svolte tra l'11 novembre e il 21 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo della delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nel verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite in tale verbale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]
(49)[Per alcuni stock condivisi gestiti congiuntamente con il Regno Unito e valutati sulla base dell'MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]
(50)[L'Unione ha cercato di trovare con il Regno Unito il massimo livello possibile di convergenza nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni da tale obbligo previste all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. I quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati sono stati pertanto detratti dai contingenti dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]
(51)[L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di proseguire l'orientamento adottato per la conservazione dello stock settentrionale di spigola di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92. In base a tale orientamento la pressione di pesca globale sullo stock deve rimanere a un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per tale stock per il 2023 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h. L'Unione e il Regno Unito hanno precedentemente concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture esistenti applicabili alla pesca ricreativa.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]
(52)[L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di continuare le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli (Ammodytes spp.) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di novellame.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]
(53)[Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel protocollo di attuazione dell'accordo, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca.]
(54)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (Chionoecetes spp.) attorno alle Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021 e 28 giugno 2021. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2023. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
(55)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno a tale arcipelago, anche in materia di pesca. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b sulla base del TAC di riferimento per il merluzzo bianco dell'Artico nordorientale e dei diritti di pesca storici dell'Unione. Conformemente all'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle zone CIEM 1 e 2 del 29 aprile 2022, la Norvegia dovrebbe stabilire nella propria legislazione un contingente di merluzzo bianco per le navi dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco nelle sottozone CIEM 1 e 2 pari al 2,8274 % del TAC di riferimento. Il livello di tale contingente stabilito dalla Norvegia corrisponde alla quota storica dell'Unione per tale stock. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
(56)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
(57)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni; concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato; e predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(58)Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2024, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024. Tali disposizioni, che si applicheranno dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi all'inizio del 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.
(59)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2023, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(60)Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2022 dalle ORGP competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2022, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1º dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1º dicembre 2022, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA. Infine, conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di divieto, vale a dire dal 17 dicembre 2022 in poi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici, compresi alcuni stock ittici di acque profonde.
2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)i limiti di cattura per il 2023 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2024;
b)i limiti dello sforzo di pesca per il 2023, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;
c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci seguenti:
a)pescherecci dell'Unione; e
b)pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2.Il presente regolamento si applica anche:
a)ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e
b)alla pesca commerciale da riva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;
c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
d)"totale ammissibile di catture" (TAC):
i)nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e)"contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g)"dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
j)"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
k)"boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device, FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:
a)"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–53° 30' N 15° 00' O,
–53° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 13° 00' O,
–51° 00' N 13° 00' O,
–51° 00' N 15° 00' O;
e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 00' N 9° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–43° 30' N 10° 00' O,
–43° 30' N 9° 00' O,
–44° 00' N 9° 00' O,
–44° 00' N 8° 00' O,
–43° 30' N 8° 00' O;
f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 00' N 8° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 8° 00' O;
g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–42° 00' N 8° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–38° 30' N 10° 00' O,
–38° 30' N 9° 00' O,
–40° 00' N 9° 00' O,
–40° 00' N 8° 00' O;
h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;
i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 30' N 6° 00' O,
–44° 00' N 6° 00' O,
–44° 00' N 2° 00' O,
–43° 30' N 2° 00' O;
j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48″ O;
k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio;
l)"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("Convenzione di Antigua");
n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano;
p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale;
r)"zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale;
s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale;
t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale;
u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
v)"zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
–longitudine 150° O,
–longitudine 130° O,
–latitudine 4° S,
–latitudine 50º S;
w)"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglioe alle relative disposizioni di applicazione.
3.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1.I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.
2.I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1:
a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b)consentono di sfruttare lo stock:
i)in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
ii)nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.
3.Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)i TAC da esso stabiliti;
b)i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;
c)informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.
4.
Per il TAC di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:
a)sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o
b)sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.
2.Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 8
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili
1.Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2.Il 6 % di ciascun contingente assegnato a uno Stato membro proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti ("riserva comune"), aperta a partire dal 1o gennaio 2023. Gli Stati membri sprovvisti del contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2023.
3.I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2023 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.
4.Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.
5.I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6.Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Articolo 9
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
1.Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.
2.La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato durante i quali tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.
3.La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.
[Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola
nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7
1.Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 ed è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona.
2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.
3.In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2023 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a)con reti demersali, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi civili (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
b)con sciabiche, per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi civili (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
c)con ami e palangari, per un massimo di 5,95 tonnellate per peschereccio;
d)con reti da posta fisse, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per peschereccio.
La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.
La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.
In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.
4.I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi civili all'altro.
Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi civili si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
5.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
a)dal 1o gennaio al 28 febbraio 2023 e dal 1o al 31 dicembre 2023:
i)sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
ii)è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b)dal 1o marzo al 30 novembre 2023:
i)non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
ii)la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;
iii)le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
6.Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.]
Articolo 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b
1.A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 la Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY definito all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.
2.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:
a)possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
b)le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
3.Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
[Articolo 12
Misure relative alla pesca dell'anguilla
1.
Ogni attività di pesca commerciale e ricreativa dell'anguilla (Anguilla anguilla) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in tutte le fasi del ciclo vitale, è vietata rispettivamente in tutte le acque marine dell'Unione e nelle acque salmastre adiacenti, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, e per i pescherecci dell'Unione nelle acque internazionali.
2.
A tal fine è stabilito un periodo o, se del caso, più periodi di chiusura che siano conformi alle condizioni cumulative seguenti:
a)abbiano una durata di sei mesi consecutivi, ma possano concludersi nel 2024, se opportuno;
b)coprano le settimane e i mesi consecutivi pertinenti del principale periodo di migrazione dell'anguilla, rispettivamente dello stadio di sviluppo delle anguille cieche e delle anguille argentate;
c)coprano il periodo di picco migratorio del rispettivo stadio di sviluppo e comprendano anche un periodo di almeno due mesi sia prima che dopo il mese di picco;
d)
per quanto riguarda gli stretti e le zone transfrontaliere, siano coerenti con quelli applicati nelle zone contigue e, se del caso, gli Stati membri e le regioni confinanti si adoperino per concordarli nelle sedi di consultazione appropriate.
3.
Per tener conto dei modelli di migrazione geografica e temporale dell'anguilla in ogni stadio di sviluppo, ciascuno Stato membro interessato determina:
a)le settimane e i mesi della migrazione principale dell'anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili in materia di migrazione dell'anguilla degli ultimi dieci anni, tra cui il periodo e il mese di picco migratorio per ogni zona geografica interessata, compresi gli stretti e le zone transfrontaliere; e
b)il periodo o i periodi di chiusura appropriati di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), per le sue acque e le acque internazionali adiacenti per ciascuna delle zone seguenti:
i)la zona CIEM ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del presente regolamento; e
ii)la zona compresa nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM ai sensi dell'articolo 4, lettera w), del presente regolamento.
4.
Entro il 31 gennaio 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)informazioni sul periodo o sui periodi di divieto di cui al paragrafo 3, lettera b), da esso stabiliti; e
b)informazioni di supporto, comprese le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), che giustifichino i periodi scelti; e
c)le misure nazionali pertinenti.]
Articolo 13
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;
d)gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 20 e 52 del presente regolamento.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
[Articolo 14
Campagne di pesca chiuse per i cicerelli
La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2023.]
[Articolo 15
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
1.Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.
2.Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00″ N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00″ N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.
3.In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
a)le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
b)sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
c)per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
i)pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
ii)lima dei piombi rialzata (0,6 m);
iii)pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
d)per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
i)griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
ii)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
iii)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
e)i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.
4.Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.
5.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.]
Articolo 16
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat
1.I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:
a)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
b)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
c)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
d)un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che il peschereccio ha a bordo.
2.I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci.
3.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
[L'articolo 17 sarà aggiornato dopo le consultazioni dell'Unione con i paesi terzi.]
Articolo 17
Specie vietate
1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
a)
razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;
b)
berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;
c)
sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
d)
squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
e)
zigrino (Dalatias licha) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
f)
squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
g)
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;
h)
sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
i)
canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;
j)
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
k)
razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
l)
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;
m)
squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
n)
pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
o)
spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5 e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10, salvo nell'ambito dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
p)pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;
q) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 6 a 9; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10; nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12.
2.
Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 18
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 19
Autorizzazioni di pesca
1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.
2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.
CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque
regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 20
Trasferimenti e scambi di contingenti
1.Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e presentare una proposta di massima relativa, a seconda dei casi, a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
2.Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.
3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
[Le sezioni da 2 a 11 saranno aggiornate dopo le riunioni annuali delle ORGP.]
Sezione 2
Zona della convenzione NEAFC
Articolo 21
Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger
Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:
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Latitudine
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Longitudine
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63 ° 00'
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-30 ° 00'
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61 ° 30'
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-27 ° 35'
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60 ° 45'
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-28 ° 45'
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62 ° 00'
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-31 ° 35'
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63 ° 00'
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-30 ° 00'
|
Sezione 3
Zona della convenzione ICCAT
Articolo 22
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1.Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.
2.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.
3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.
4.Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.
5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.
6.La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.
7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (Thunnus alalunga) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.
Articolo 23
Pesca ricreativa
Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.
Articolo 24
Squali
1.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5.È vietato tenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
6.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
Articolo 25
FAD per tonnidi tropicali
1.L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2023.
2.Nei 15 giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, dal 17 dicembre al 31 dicembre 2022, gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.
3. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.
4.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2023. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.
Sezione 4
Zona della convenzione CCAMLR
Articolo 26
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo
Gli Stati membri possono partecipare, nel 2023, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro e non oltre il 1o giugno 2023.
Articolo 27
Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo
1.La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2022-2023 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive.
3.Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.
4.La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 26, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 28
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2022-2023
1.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2022-2023 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1° maggio 2023 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2023.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che deve essere autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.
3.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:
a)battono la sua bandiera; o
b)battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.
4.Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e
b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.
5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico pescherecci inclusi in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Sezione 5
Zona di competenza della IOTC
Articolo 29
Limitazione della capacità di pesca
dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC
1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura di tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3.I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4.Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC o nel registro dei pescherecci di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.
5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Articolo 30
FAD derivanti e navi d'appoggio
1.I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2.Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.
3.Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).
4.Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5.Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
Articolo 31
Squali
1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnati in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 32
Mobulidi
1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori ("pesca di sussistenza").
Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diverse dalla pesca di superficie, vale a dire praticate da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.
2.Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.
Sezione 6
Zona della convenzione SPRFMO
Articolo 33
Pesca pelagica
1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:
a)l'elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;
b)le dichiarazioni di cattura mensili.
Sezione 7
Zona della convenzione IATTC
Articolo 34
Pesca con cianciolo
1.I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):
a)dalle ore 00.00 del 29 luglio 2023 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2023 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2023 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
–le coste americane del Pacifico,
–longitudine 150° O,
–latitudine 40° N,
–latitudine 40º S;
b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2023 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
–longitudine 96° O,
–longitudine 110° O,
–latitudine 4° N,
–latitudine 3° S.
2.Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 che battono la bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2023, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui il peschereccio ha optato.
3.I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4.Il paragrafo 3 non si applica:
a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
b)quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 35
FAD derivanti
1.Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.
2.Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:
a)si astiene dall'utilizzare i FAD;
b)recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
Articolo 36
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari
Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.
Articolo 37
Divieto di pesca degli squali alalunga
1.È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2.Gli esemplari di squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.
3.Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2022, entro il 31 gennaio 2023.
Articolo 38
Divieto di pesca dei mobulidi
I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.
Sezione 8
Zona della convenzione SEAFO
Articolo 39
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:
a)gattuccio fantasma (Apristurus manis);
b)squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);
c)squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);
d)sagrì atlantico (Etmopterus princeps);
e)sagrì nano (Etmopterus pusillus);
f)razze (Rajidae);
g)squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);
h)squali del superordine Selachimorpha;
i)spinarolo (Squalus acanthias).
Sezione 9
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Articolo 40
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora,
del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale
1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2023 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.
Articolo 41
Gestione della pesca con FAD
1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2023 e le ore 24.00 del 30 settembre 2023.
2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1o aprile 2023 alle ore 24.00 del 31 maggio 2023, oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2023 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023.
3. Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2023, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura selezionati dagli Stati membri prima del 1º marzo 2023.
4.Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.
Articolo 42
Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati con pescherecci a cianciolo
1.Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S tengono a bordo, trasbordano e sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato che hanno catturato.
2.Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
a)se, nell'ultima retata di una bordata, il peschereccio a cianciolo non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
c)in caso di grave malfunzionamento del sistema refrigerante.
Articolo 43
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.
Articolo 44
Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2023 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.
Articolo 45
Squali seta e squali alalunga
1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
a)squali seta (Carcharhinus falciformis);
b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 46
Zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC
1.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, i pescherecci elencati solo nel registro della WCPFC applicano le misure di cui alla presente sezione.
2.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, i pescherecci elencati sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e i pescherecci elencati solo nel registro della IATTC applicano le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento.
Sezione 10
Mare di Bering
Articolo 47
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
Sezione 11
Zona dell'accordo SIOFA
Articolo 48
Limiti per la pesca di fondo
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:
a)limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al livello indicato nell'allegato X;
b)non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali;
c)non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.
Articolo 49
Divieto di cattura degli squali di acque profonde
Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:
a)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis)
b)squalo becco d'uccello (Deania calcea);
c)sagrì (Centrophorus granulosus);
d)zigrino (Dalatias licha);
e)gattuccio di Bach (Bythaelurus bachi);
f)chimera bocca nera (Chimaera buccanigella);
g)chimera di Didier (Chimaera didierae);
h)chimera del marinaio (Chimaera willwatchi);
i)squalo musolungo (Centroscymnus crepidater)
j)centroscimno di Plunket (Centroscymnus plunketi);
k)squalo di velluto (Zameus squamulosus);
l)squalo lanterna guancia bianca (Etmopterus alphus);
m)gattuccio panciapiccola (Apristurus indicus);
n)chimera naso stretto (Harriota raleighana);
o)gattuccio testa stretta (Bythaelurus tenuicephalus);
p)squalo serpente (Chlamydoselachus anguineus);
q)notidano dagli occhi grandi (Hexanchus nakamurai);
r)sagrì nano (Etmopterus pusillus);
s)lemargo antartico (Somniosus antarcticus);
t)squalo goblin (Mitsukurina owstoni).
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 50
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia
e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 51
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito
I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 52
Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito
1.Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.
2.Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
3.Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
Articolo 53
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 54
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.
Articolo 55
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 54 del presente regolamento.
[L'articolo 56 sarà aggiornato dopo le consultazioni dell'Unione con i paesi terzi.]
Articolo 56
Specie vietate
1.Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
a)
razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona 4;
b)
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
c)
canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;
d)
zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;
e)
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell'Unione;
f)
razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
g)
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
h)
pesce violino (Rhinobatos) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;
i)
squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell'Unione;
j)
spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
k) pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
l) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10; e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 57
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 58
Disposizione transitoria
1.Gli articoli da 10 a 12 e da 14 a 16, l'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a o), gli articoli 21, 24, 31, 32, da 37 a 39, 45, 47 e 49 e l'articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a j), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2024 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024.
2.L'articolo 17, paragrafo 1, lettere p) e q), e l'articolo 56, paragrafo 1, lettere k) e l), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.
Articolo 59
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia:
a) l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 17, paragrafo 1, lettere p) e q), e l'articolo 56, paragrafo 1, lettere k) e l), si applicano dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
b)l'articolo 12 si applica dal 1o gennaio 2023 al 29 giugno 2024;
c)l'articolo 20 si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 gennaio 2024;
d) gli articoli 26, 27 e 28 e l'allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023;
e)l'articolo 25, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;
f)l'articolo 34, paragrafo 1), lettera a), si applica dal 1o gennaio 2023 al 19 gennaio 2024;
g)l'allegato I si applica anche per l'anno 2024, ove specificato in tale allegato;
h)l'allegato IK si applica dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ove specificato in tale allegato;
i)l'allegato II si applica dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2022
COM(2022) 559 final
ALLEGATI
della
proposta di regolamento del Consiglio
che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
ALLEGATO II
SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA
DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e
Capo I
Disposizioni generali
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.
1.2.I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
a)nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2023 e il 31 gennaio 2024, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.
Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.
2.DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
a)"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
i)sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e
ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;
b)"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
c)"la zona": la divisione CIEM 7e;
d)"periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.
3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.
Capo II
Autorizzazioni
4.PESCHERECCI AUTORIZZATI
4.1Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4.2Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.
4.3Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.
Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati
ai pescherecci dell'Unione
5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI
Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
Tabella I
Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria
di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso
|
Attrezzo regolamentato
|
Numero massimo di giorni
|
|
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm
|
Belgio
|
pm
|
|
|
Francia
|
pm
|
|
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm
|
Belgio
|
pm
|
|
|
Francia
|
pm
|
6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI
6.1.Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.
6.2.Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare di cui il peschereccio beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
a)l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio. La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.
7.2.Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
7.4.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2023, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
a)gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
7.5.Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
7.6.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1° febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.
8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
8.3.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
8.4.Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.
Capo IV
Gestione
9.OBBLIGO GENERALE
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
10.PERIODI DI GESTIONE
10.1.Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.
10.2.Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
10.3.Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
11.1.Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.
11.3.Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.
12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.
Capo VI
Obblighi di comunicazione
13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
14.RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI
Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.
15.TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2021 e 2022, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Periodo di gestione
|
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
|
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice alfa‑3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
|
(2)
Attrezzo
|
2
|
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
BT = sfogliare ≥ 80 mm
GN = reti da imbrocco < 220 mm
TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
|
|
(3)
Periodo di gestione
|
4
|
|
Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
|
|
(4)
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
7
|
D
|
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente
|
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
|
Stato membro
|
CFR
|
Marcatura esterna
|
Durata del periodo di gestione
|
Attrezzo notificato
|
Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati
|
Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati
|
Trasferimento di giorni
|
|
|
|
|
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
|
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice alfa‑3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
|
(2)
CFR
|
12
|
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
Numero unico di identificazione di un peschereccio
Stato membro (codice alfa‑3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
|
|
(3)
Marcatura esterna
|
14
|
S
|
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione
|
|
(4)
Durata del periodo di gestione
|
2
|
S
|
Durata del periodo di gestione espressa in mesi
|
|
(5)
Attrezzo notificato
|
2
|
S
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
BT = sfogliare ≥ 80 mm
GN = reti da imbrocco < 220 mm
TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
|
|
(6)
Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati
|
|
(7)
Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
|
|
(8)
Trasferimento di giorni
|
4
|
S
|
Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"
|
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
[ALLEGATO III
ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a
E NELLA SOTTOZONA CIEM 4
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:
|
Zona di gestione dei cicerelli
|
Riquadri statistici CIEM
|
|
1r
|
31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
|
|
2r
|
35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38‑41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
|
|
3r
|
41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
|
|
4
|
38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
|
|
5r
|
47–52 F1–F5
|
|
6
|
41–43 G0–G3; 44 G1
|
|
7r
|
47–52 E6–F0
|
Appendice
Zone di gestione dei cicerelli
]
[ALLEGATO IV
CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA
Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:
|
Chiusure limitate nel tempo
|
|
N.
|
Denominazione della zona
|
Coordinate
|
Periodo
|
Altre osservazioni
|
|
1
|
Stanhope ground
|
60o 10' N - 01o 45' E
60o 10' N - 02o 00' E
60o 25' N - 01o 45' E
60o 25' N - 02o 00' E
|
dal 1° gennaio
al 30 aprile
|
|
|
2
|
Long Hole
|
59º 07,35' N - 0º 31,04' O
59º 03,60' N - 0º 22,25' O
58º 59,35' N - 0º 17,85' O
58º 56,00' N - 0º 11,01' O
58º 56,60' N - 0º 08,85' O
58º 59,86' N - 0º 15,65' O
59º 03,50' N - 0º 20,00' O
59º 08,15' N - 0º 29,07' O
|
dal 1° gennaio
al 31 marzo
|
|
|
3
|
Coral edge
|
58o 51,70' N - 03o 26,70' E
58o 40,66' N - 03o 34,60' E
58o 24,00' N - 03o 12,40' E
58o 24,00' N - 02o 55,00' E
58o 35,65' N - 02o 56,30' E
|
dal 1° gennaio
al 28 febbraio
|
|
|
4
|
Papa Bank
|
59o 56' N - 03o 08' O
59o 56' N - 02o 45' O
59o 35' N - 03o 15' O
59o 35' N - 03o 35' O
|
dal 1° gennaio
al 15 marzo
|
|
|
5
|
Foula Deeps
|
60o 17,50' N - 01o 45' O
60o 11,00' N - 01o 45' O
60o 11,00' N - 02o 10' O
60o 20,00' N - 02o 00' O
60o 20,00' N - 01o 50' O
|
dal 1° novembre
al 31 dicembre
|
|
|
6
|
Egersund Bank
|
58o 07,40' N - 04o 33,00' E
57o 53,00' N - 05o 12,00' E
57o 40,00' N - 05o 10,90' E
57o 57,90' N - 04o 31,90' E
|
dal 1° gennaio
al 31 marzo
|
(10 × 25 miglia nautiche)
|
|
7
|
A est dell'Isola di Fair
|
59o 40' N - 01o 23' O
59o 40' N - 01o 13' O
59o 30' N - 01o 20' O
59o 10' N - 01o 20' O
59o 30' N - 01o 28' O
59o 10' N - 01o 28' O
|
dal 1° gennaio
al 15 marzo
|
|
|
8
|
West Bank
|
57o 15' N - 05o 01' E
56o 56' N - 05o 00' E
56o 56' N - 06o 20' E
57o 15' N - 06o 20' E
|
dal 1° febbraio
al 15 marzo
|
(18 × 4 miglia nautiche)
|
|
9
|
Revet
|
57o 28,43' N - 08o 05,66' E
57o 27,44' N - 08o 07,20' E
57o 51,77' N - 09o 26,33' E
57o 52,88' N - 09o 25,00' E
|
dal 1° febbraio
al 15 marzo
|
(1,5 × 49 miglia nautiche)
|
|
10
|
Rabarberen
|
57o 47,00' N - 11o 04,00' E
57o 43,00' N - 11o 04,00' E
57o 43,00' N - 11o 09,00' E
57o 47,00' N - 11o 09,00' E
|
dal 1° febbraio
al 15 marzo
|
A est di Skagen
(2,7 × 4 miglia nautiche)
|
]
ALLEGATO V
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PARTE A
NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI
|
Zona di pesca
|
Attività di pesca
|
Numero di autorizzazioni di pesca
|
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri
|
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
|
|
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen
|
Aringa, a nord di 62° 00' N
|
pm
|
DK
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
DE
|
pm
|
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
|
NL
|
pm
|
|
|
|
|
|
PL
|
pm
|
|
|
|
|
|
SE
|
pm
|
|
|
|
Specie demersali, a nord di 62° 00' N
|
pm
|
DE
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
|
ES
|
pm
|
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
|
PT
|
pm
|
|
|
|
|
|
Non assegnate
|
pm
|
|
|
|
Specie industriali, a sud di 62° 00' N
|
pm
|
DK
|
pm
|
pm
|
|
Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b(1)
|
Attività di pesca della grancevola artica con nasse
|
pm
|
EE
|
pm
|
Non applicabile
|
|
|
|
|
ES
|
pm
|
|
|
|
|
|
LV
|
pm
|
|
|
|
|
|
LT
|
pm
|
|
|
|
|
|
PL
|
pm
|
|
|
(1)
La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
|
PARTE B
NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
|
Stato di bandiera
|
Attività di pesca
|
Numero di autorizzazioni di pesca
|
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
|
|
Venezuela(1)(2)
|
Lutiani (acque della Guyana francese)
|
pm
|
pm
|
|
(1)
Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.
(2)
Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:
-
abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;
-
abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.
Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.
|
ALLEGATO VI
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT
1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
|
Spagna
|
pm
|
|
Francia
|
pm
|
|
Unione
|
pm
|
2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
|
Spagna
|
pm
|
|
Francia
|
pm
|
|
Italia
|
pm
|
|
Cipro
|
pm
|
|
Malta
|
pm
|
|
Unione
|
pm
|
3.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento
|
Croazia
|
pm
|
|
Italia
|
pm
|
|
Unione
|
pm
|
4.Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
|
|
Numero di pescherecci
|
|
|
Grecia
|
Spagna
|
Francia
|
Croazia
|
Italia
|
Cipro
|
Malta
|
Portogallo
|
|
Pescherecci a cianciolo
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Pescherecci con palangari
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Pescherecci con lenze e canne
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Pescherecci con lenze a mano
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Pescherecci da traino
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Pescherecci di stazza ridotta
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
Stato membro
|
Numero di tonnare
|
|
Spagna
|
pm
|
|
Italia
|
pm
|
|
Portogallo
|
pm
|
6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
|
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
|
|
|
Numero di allevamenti
|
Capacità (in tonnellate)
|
|
Grecia
|
pm
|
pm
|
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
|
Croazia
|
pm
|
pm
|
|
Italia
|
pm
|
pm
|
|
Cipro
|
pm
|
pm
|
|
Malta
|
pm
|
pm
|
|
Portogallo
|
pm
|
pm
|
Tabella B
|
Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)
|
|
Grecia
|
pm
|
|
Spagna
|
pm
|
|
Croazia
|
pm
|
|
Italia
|
pm
|
|
Cipro
|
pm
|
|
Malta
|
pm
|
|
Portogallo
|
pm
|
7.Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007
|
Stato membro
|
Numero massimo di navi
|
|
Irlanda
|
pm
|
|
Spagna
|
pm
|
|
Francia
|
pm
|
|
Portogallo
|
pm
|
8.Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT
|
Stato membro
|
Numero massimo di pescherecci a cianciolo
|
Numero massimo di pescherecci con palangari
|
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
|
Francia
|
pm
|
pm
|
|
Portogallo
|
pm
|
pm
|
|
Unione
|
pm
|
pm
|
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Nel 2022-2023 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:
Tabella A
Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci
|
Stato membro
|
Sottozona
|
Numero massimo di navi
|
|
Spagna
|
48.6
|
pm
|
|
Spagna
|
88.1
|
pm
|
Tabella B
TAC e limiti per le catture accessorie
I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.
|
Sottozona
|
Regione
|
Campagna
|
SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)
|
Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)
|
Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona
|
Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
Razze
(Rajiformes)
|
Granatieri (Macrourus spp.)
|
Altre specie
|
|
48.6
|
Tutta la sottozona
|
Dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023
|
48.6_2
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
48.6_3
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
48.6_4
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
48.6_5
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
88.1.
|
Tutta la sottozona
|
Dal 1° dicembre 2022 al 31 agosto 2023
|
A, B, C, G
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
G, H, I, J, K
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
Appendice
Parte A
Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6
Coordinate del blocco di ricerca 48.6_2
54° 00' S 01° 00' E
55° 00' S 01° 00' E
55° 00' S 02° 00' E
55° 30' S 02° 00' E
55° 30' S 04° 00' E
56° 30' S 04° 00' E
56° 30' S 07° 00' E
56° 00' S 07° 00' E
56° 00' S 08° 00' E
54° 00' S 08° 00' E
54° 00' S 09° 00' E
53° 00' S 09° 00' E
53° 00' S 03° 00' E
53° 30' S 03° 00' E
53° 30' S 02° 00' E
54° 00' S 02° 00' E
Coordinate del blocco di ricerca 48.6_3
64° 30' S 01° 00' E
66° 00' S 01° 00' E
66° 00' S 04° 00' E
65° 00' S 04° 00' E
65° 00' S 07° 00' E
64° 30' S 07° 00' E
Coordinate del blocco di ricerca 48.6_4
68° 20' S 10° 00' E
68° 20' S 13° 00' E
69° 30' S 13° 00' E
69° 30' S 10° 00' E
69° 45' S 10° 00' E
69° 45' S 06° 00' E
69° 00' S 06° 00' E
69° 00' S 10° 00' E
Coordinate del blocco di ricerca 48.6_5
71° 00' S 15° 00' O
71° 00' S 13° 00' O
70° 30' S 13° 00' O
70° 30' S 11° 00' O
70° 30' S 10° 00' O
69° 30' S 10° 00' O
69° 30' S 09° 00' O
70° 00' S 09° 00' O
70° 00' S 08° 00' O
69° 30' S 08° 00' O
69° 30' S 07° 00' O
70° 30' S 07° 00' O
70° 30' S 10° 00' O
71° 00' S 10° 00' O
71° 00' S 11° 00' O
71° 30' S 11° 00' O
71° 30' S 15° 00' O
Elenco delle piccole unità di ricerca (Small‑scale research units – SSRU)
|
Regione
|
SSRU
|
Linea di confine
|
|
88.1
|
A
|
Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
|
B
|
Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
|
C
|
Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
|
D
|
Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
|
|
|
E
|
Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
|
|
|
F
|
Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
|
|
|
G
|
Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
|
|
|
H
|
Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
|
|
|
I
|
Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
|
|
|
J
|
Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
|
|
|
K
|
Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
|
|
|
L
|
Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
|
|
|
M
|
Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
|
Parte B
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DEL
KRILL ANTARTICO (EUPHAUSIA SUPERBA)
Informazioni generali
Membro:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello di catture previsto (in tonnellate):
Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):
Sottozone e divisioni in cui si intende pescare
Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21‑02 (2019).
|
Sottozona/Divisione
|
Selezionare la casella corrispondente
|
|
48.1
|
□
|
|
48.2
|
□
|
|
48.3
|
□
|
|
48.4
|
□
|
|
58.4.1
|
□
|
|
58.4.2
|
□
|
|
Tecnica di pesca:
|
Selezionare la casella corrispondente
|
|
|
□ Rete da traino convenzionale
|
|
|
□ Sistema di pesca continua
|
|
|
□ Pompaggio per svuotare il sacco
|
|
|
□ Altri metodi (precisare)
|
Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato
|
Tipo di prodotto
|
Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21‑03/B)(1)
|
|
Congelato intero
|
|
|
Bollito
|
|
|
Farina
|
|
|
Olio
|
|
|
Altro prodotto (precisare)
|
|
|
(1)
Se il metodo non è elencato nell'allegato 21‑03/B, descriverlo in dettaglio.
|
Configurazione delle reti
|
Misure delle reti
|
Rete 1
|
Rete 2
|
Altra(e) rete(i)
|
|
Apertura della rete (bocca)
|
|
|
|
|
Apertura verticale massima (m)
|
|
|
|
|
Apertura orizzontale massima (m)
|
|
|
|
|
Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)
|
|
|
|
|
Area dell'apertura (m2)
|
|
|
|
|
Dimensione di maglia media della rete(3) (mm)
|
Esterna(2)
|
Interna(2)
|
Esterna(2)
|
Interna(2)
|
Esterna(2)
|
Interna(2)
|
|
1a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
|
2a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
|
3a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
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Parte finale della rete (sacco)
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(1)
Prevista in condizioni operative.
(2)
Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.
(3)
Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22‑01 (2019).
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Schema o schemi delle reti
Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG‑EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:
1.la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);
2.la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22‑01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
3.la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4.i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.
Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini
Schema o schemi del dispositivo
Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG‑EMM.
Raccolta di dati acustici
Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.
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Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)
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Fabbricante
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Modello
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Frequenze del trasduttore (kHz)
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Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata)
Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC‑CAMLR‑XXX, punto 2.10).
ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL
PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO
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Metodo
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Equazione (kg)
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Parametro
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Descrizione
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Tipo
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Metodo di stima
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Unità di misura
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Volume del serbatoio
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W*L*H*ρ*1 000
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W = larghezza del serbatoio
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Costante
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Misura all'inizio della pesca
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m
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L = lunghezza del serbatoio
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Costante
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Misura all'inizio della pesca
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m
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ρ = fattore di conversione del volume in peso
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Variabile
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Conversione del volume in peso
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kg/litro
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H = profondità del krill antartico nel serbatoio
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Per cala
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Osservazione diretta
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m
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Flussometro(1)
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V*Fkrill*ρ
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V = volume di krill antartico e acqua combinati
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Per cala(1)
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Osservazione diretta
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litro
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Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione
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Per cala(1)
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Correzione volume flussometro
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‑
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ρ = fattore di conversione del volume in peso
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Variabile
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Conversione del volume in peso
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kg/litro
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Flussometro(2)
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(V*ρ)–M
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V = volume della pasta di krill antartico
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Per cala(1)
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Osservazione diretta
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litro
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M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso
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Per cala(1)
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Osservazione diretta
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kg
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ρ = densità della pasta di krill antartico
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Variabile
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Osservazione diretta
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kg/litro
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Bilancia di flusso
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M*(1–F)
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M = peso di krill antartico e acqua combinati
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Per cala(2)
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Osservazione diretta
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kg
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F = proporzione di acqua nel campione
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Variabile
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Correzione peso bilancia di flusso
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‑
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Vassoio
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(M–Mtray)*N
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Mtray = peso del vassoio vuoto
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Costante
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Osservazione diretta prima della pesca
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kg
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M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati
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Variabile
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Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento
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kg
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N = numero di vassoi
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Per cala
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Osservazione diretta
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‑
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Conversione in farina
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Mmeal*MCF
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Mmeal = peso della farina prodotta
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Per cala
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Osservazione diretta
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kg
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MCF = coefficiente di conversione in farina
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Variabile
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Conversione della farina in krill antartico intero
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‑
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Volume del sacco
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W*H*L*ρ*π/4*1 000
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W = larghezza del sacco
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Costante
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Misura all'inizio della pesca
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m
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H = altezza del sacco
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Costante
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Misura all'inizio della pesca
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m
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ρ = fattore di conversione del volume in peso
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Variabile
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Conversione del volume in peso
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kg/litro
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L = lunghezza del sacco
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Per cala
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Osservazione diretta
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m
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Altro
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Precisare
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(1)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(2)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.
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Tappe e frequenza delle osservazioni
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Volume del serbatoio
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All'inizio della pesca
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Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
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Ogni mese(1)
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Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
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Ogni cala
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Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Flussometro(1)
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Prima della pesca
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Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
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Più di una volta al mese(1)
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Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
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Ogni cala(2)
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Ottenere un campione dal flussometro e:
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– misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,
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– stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Flussometro(2)
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Prima della pesca
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Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
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Ogni settimana(1)
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Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
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Ogni cala(2)
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Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Bilancia di flusso
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Prima della pesca
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Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
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Ogni cala(2)
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Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
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– misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,
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– stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Vassoio
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Prima della pesca
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Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
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Ogni cala
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Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
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Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Conversione in farina
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Ogni mese(1)
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Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
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Ogni cala
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Misurare il peso della farina prodotta
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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Volume del sacco
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All'inizio della pesca
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Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
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Ogni mese(1)
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Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
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Ogni cala
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Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
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Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
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_________________
(1)
Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.
(2)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
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ALLEGATO VIII
ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC
1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC
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Stato membro
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Numero massimo di navi
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Capacità (stazza lorda)
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Spagna
|
22
|
61 364
|
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Francia
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27
|
45 383
|
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Portogallo
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5
|
1 627
|
|
Italia
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1
|
2 137
|
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Unione
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55
|
110 511
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2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC
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Stato membro
|
Numero massimo di navi
|
Capacità (stazza lorda)
|
|
Spagna
|
27
|
11 590
|
|
Francia
|
41(1)
|
7 882
|
|
Portogallo
|
15
|
6 925
|
|
Unione
|
83
|
26 397
|
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(1)
Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.
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3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.
4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.
ALLEGATO IX
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
2Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO X
ZONA DELL'ACCORDO SIOFA
Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:
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Francia
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237 giorni di pesca
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Spagna
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2 navi
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Altri Stati membri
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0
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