Bruxelles, 28.10.2022

COM(2022) 559 final

2022/0343(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Tutti i regolamenti che fissano le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 1 ("regolamento di base") stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali e biennali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE.

Le possibilità di pesca devono essere fissate ogni anno per la maggior parte degli stock e ogni due anni per alcuni stock di acque profonde senza per questo ostacolare strategie di gestione a lungo termine. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato piani pluriennali per il Mare del Nord 2 e per le acque occidentali 3 .

Alcune delle possibilità di pesca proposte sono stabilite autonomamente dall'Unione mentre altre devono essere concordate a seguito di consultazioni multilaterali o bilaterali con paesi terzi. Il totale ammissibile di catture (TAC) concordato in tali consultazioni è ripartito tra gli Stati membri in base al principio della stabilità relativa.

La presente proposta riguarda:

gli stock per i quali l'UE decide autonomamente;

gli stock condivisi, ossia gli stock che devono essere gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, con la Norvegia e il Regno Unito nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o che sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);

le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); e

determinate possibilità di pesca nelle acque di paesi terzi.

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria) perché:

i pareri scientifici su alcuni stock per i quali l'UE decide autonomamente non erano ancora disponibili al momento della sua adozione; o

alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni delle ORGP pertinenti sono in attesa di definizione in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte; o

non sono ancora disponibili dati per alcuni stock nelle acque di paesi terzi, per gli stock condivisi o per le possibilità di pesca scambiate con paesi terzi, in attesa della conclusione delle consultazioni con i paesi terzi in questione.

Metodo adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

Come di consueto, la Commissione ha presentato una comunicazione annuale - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023 (COM(2022) 253) - che offre una panoramica dello stato degli stock basata sui pareri scientifici e illustra l'approccio con cui sono fissate le possibilità di pesca.

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato i suoi pareri scientifici annuali o pluriennali su diversi stock ittici gestiti autonomamente dall'UE oggetto della presente proposta 4 .

Il parere scientifico del CIEM dipende essenzialmente dai dati: solo gli stock per i quali esistono dati sufficienti e attendibili possono essere pienamente valutati, con stime riguardanti le loro dimensioni e previsioni sul modo in cui essi reagiranno ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti il CIEM è in grado di fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Tali pareri sono denominati "pareri MSY". Negli altri casi, per formulare raccomandazioni sul livello delle possibilità di pesca, il CIEM si basa sull'approccio precauzionale. Il CIEM spiega la metodologia utilizzata al riguardo in pubblicazioni relative alla formulazione di pareri sugli stock in caso di limitata disponibilità di dati 5 . Tali pareri sono denominati "pareri precauzionali".

Tutte le possibilità di pesca proposte dalla Commissione nel presente documento tengono conto dei pareri scientifici ricevuti all'atto dell'adozione della proposta nel modo indicato nella comunicazione di cui sopra.

Le possibilità di pesca per altri stock per i quali l'UE decide autonomamente saranno incluse nella presente proposta non appena saranno disponibili i pareri scientifici corrispondenti conformemente all'approccio delineato nella comunicazione annuale.

Analogamente, le possibilità di pesca per altri stock saranno inserite nella presente proposta in base all'esito delle consultazioni con i paesi terzi o delle riunioni annuali delle ORGP.

In relazione a tali consultazioni e riunioni annuali, la Commissione propone le posizioni dell'UE da esprimere a nome dell'Unione, che saranno adottate dal Consiglio conformemente all'approccio delineato nella comunicazione annuale. Nel caso delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito sugli stock condivisi e delle riunioni annuali delle ORGP, la Commissione propone le specifiche dei mandati pluriennali 6 , che saranno adottate dal Consiglio.

Se le consultazioni sono in corso e le riunioni annuali delle ORGP non si sono ancora svolte o se i pareri scientifici non sono ancora disponibili, il testo corrispondente dei considerando e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio 7 è inserito tra parentesi quadre e le possibilità di pesca sono indicate con pm.

Dopo la conclusione delle consultazioni e lo svolgimento delle riunioni annuali delle ORGP o una volta disponibili i pareri scientifici più recenti, le proposte pertinenti della Commissione saranno pubblicate come documenti informali dei servizi della Commissione, che diventeranno parte integrante della presente proposta. 

Obbligo di sbarco

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base dal 1º gennaio 2019 tutti gli stock per i quali esistono limiti di cattura sono soggetti all'obbligo di sbarco. Il regolamento di base tuttavia prevede alcune esenzioni a tale obbligo. Basandosi su raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che precisano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca ("piani in materia di rigetti") e che autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base, le possibilità di pesca proposte devono riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, dal momento che i rigetti non sono più autorizzati. Ciò avviene sulla base dei pareri scientifici riguardanti gli stock nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Le possibilità di pesca proposte sono inoltre fissate conformemente ad altre disposizioni pertinenti, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, riguardante il principio della stabilità relativa e l'articolo 16, paragrafo 4, che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle norme pertinenti dei piani pluriennali.

Tenendo conto della piena applicazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone di basare i totali ammissibili di catture (TAC) non più sul parere sugli sbarchi (al quale si faceva precedentemente riferimento), ma sul parere sulle catture. I contingenti dell'UE proposti tengono conto dei rigetti limitati previsti in base alle deroghe istituite; i quantitativi in questione non saranno sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'UE.

Flessibilità interannuale

Occorre tener conto anche dei collegamenti esistenti tra il regolamento di base e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 8 . Gli articoli 3 e 4 di quest'ultimo stabiliscono condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, compresa una flessibilità per gli stock precauzionali e per gli stock analitici (intesi in tal caso come stock oggetto, rispettivamente, di pareri precauzionali del CIEM e di pareri MSY del CIEM). Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, nel fissare i TAC il Consiglio decide quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base prevede un altro meccanismo di flessibilità interannuale.

Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e il conseguimento degli obiettivi della PCP, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base non possono applicarsi cumulativamente.

La flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe essere esclusa qualora essa comprometta il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con una biomassa al di sotto del valore Blim. Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

Possibilità di pesca proposte e spiegazione

I contingenti dell'UE rappresentano i quantitativi che potranno essere catturati e sbarcati e che saranno imputati ai contingenti degli Stati membri. Il confronto tra le possibilità di pesca proposte per il 2023 e quelle fissate per l'anno in corso (2022) si basa pertanto sui contingenti dell'UE.

Stock per i quali l'UE decide autonomamente

TAC

Codice TAC

Contingente UE proposto per il 2023 (tonnellate)

Scostamento del contingente dell'UE proposto rispetto al 2022

Spiegazione

Lepidorombi

nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

LEZ/8C3411

3 120

+33 %

Il CIEM formula un parere MSY per due specie diverse di lepidorombi in questa zona, il Lepidorhombus whiffiagonis e il Lepidorhombus boscii.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY per entrambe le specie. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Rane pescatrici

nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

ANF/8C3411

4 156

+12 %

Il CIEM formula un parere MSY per due specie diverse di rane pescatrici in questa zona, il rospo (Lophius budegassa) e la rana pescatrice (Lophius piscatorius).

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY per entrambe le specie.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Merlano

nella zona 8

WHG/08.

2 276

+5 %

Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.

Nasello

nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

HKE/8C3411

15 554

+103 %

A seguito di un'analisi comparativa, il CIEM fornisce nuovamente un parere MSY per questo stock, dopo aver espresso solo un parere precauzionale negli ultimi due anni. Secondo il nuovo modello utilizzato per il parere MSY, si ritiene che la biomassa sia aumentata negli ultimi anni.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore più elevato all'interno dell'intervallo FMSY ("FMSY superiore"), in quanto si prevede che il nasello sarà la specie più limitante nella pesca multispecifica.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Scampo

nella zona 8c, unità funzionale 31

NEP/8CU31

9

-36 %

Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Passera di mare

nel Kattegat

PLE/03AS

1 059

+91 %

Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.

Il TAC in questione rappresenta una percentuale (27 %) del quantitativo proposto nel parere del CIEM per la passera di mare nel Kattegat, negli Stretti di Belt e nell'Øresund. Tale dato si basa sulla distribuzione delle catture nel 2021 indicata nel parere del CIEM.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e con il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY (FMSY inferiore), in quanto in questo tipo di pesca il merluzzo bianco, per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture (0 t), costituisce una cattura accessoria.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Passera di mare

nelle zone 7b e 7c

PLE/7BC

19

rinnovo

Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.

Passera di mare

nelle zone 8, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

PLE/8/3411

155

rinnovo

Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.

Merluzzo giallo

nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e

POL/8ABDE

1 334

-10 %

Il parere del CIEM riguarda tre TAC (questo e i due che seguono).

Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.

Merluzzo giallo

nella zona 8c

POL/08C.

149

-10 %

Come sopra

Merluzzo giallo

nelle zone 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

POL/9/3411

182

-10 %

Come sopra

Sogliola

nella zona 3a; nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

SOL/3ABC24

498

-30 %

Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.

La Commissione propone di fissare il TAC conformemente al parere MSY e al valore FMSY.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Sogliola

nelle zone 7b e 7c

SOL/7BC

19

-44 %

Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e formula un parere precauzionale per questo stock.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.

Sogliola

nelle zone 8a e 8b

SOL/8AB

2 620

+20 %

Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.

La Commissione propone di fissare il TAC conformemente al parere MSY e al valore FMSY.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Sogliole

nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

SOO/8CDE34

582

-11 %

Il TAC riguarda tre specie di sogliola in questa zona, la Solea solea e altre due.

Il CIEM fornisce solo un parere MSY per la Solea solea in questa zona.

Per questo stock la Commissione propone di fissare un TAC distinto (sotto-TAC) in linea con il parere MSY. Propone inoltre di fissare il TAC in linea con il parere sulla Solea solea e tenendo conto delle catture specifiche per specie (55 % di Solea solea e 45 % di altre specie di sogliola). Tale dato si basa sulla distribuzione delle quote di cattura nel periodo 2018-2020 indicate nel parere del CIEM.

Suri/sugarelli nella zona 9

JAX/09

158 005

+15 %

Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Spigola nelle zone 8a e 8b

Non applicabile

(gestito da Francia e Spagna)

 Non applicabile

 Non applicabile

Per questo stock il CIEM formula un parere MSY.

La Commissione propone di mantenere il limite di cattura di due esemplari al giorno. La Commissione propone inoltre che la Francia e la Spagna fissino limiti di cattura per la pesca commerciale in linea con il parere MSY e il valore FMSY, tenendo conto delle catture commerciali, compresi i rigetti, e delle catture nell'ambito della pesca ricreativa.

Stock di acque profonde per i quali l'UE decide autonomamente

TAC

Codice TAC

Contingente UE proposto per il 2023 e il 2024 (tonnellate)

Scostamento del contingente dell'UE proposto rispetto al 2021 e 2022

Spiegazione

Occhialone

nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9

SBR/09-

114

-4 %

Per questo stock il CIEM può fornire soltanto informazioni sulla sua evoluzione in base a un indice di biomassa e formula un parere precauzionale.

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere precauzionale.

Al contingente dell'UE è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Anguilla

Il CIEM esprime un parere per tutto l'areale naturale dell'anguilla (Anguilla anguilla), che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Considerato lo stato critico dell'anguilla, negli ultimi due decenni il CIEM ha raccomandato di mantenere la mortalità antropogenica il più possibile prossima allo zero in tutto l'areale naturale dello stock. In particolare, secondo il parere del CIEM 9 del 4 novembre 2021, applicando l'approccio precauzionale, nel 2022 non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla (Anguilla anguilla) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Il parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e allevamento. Secondo il parere del CIEM del 30 maggio 2022 10 inoltre, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio 11 . Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione. Il parere del CIEM per il 2023 sarà pubblicato il 3 novembre 2022.

Un periodo di chiusura della pesca dell'anguilla di tre mesi consecutivi è stato stabilito nei regolamenti sulle possibilità di pesca annuali per le acque dell'UE nella zona CIEM dal 2018 e per il Mediterraneo dal 2019. A seguito della pubblicazione del parere del CIEM del 4 novembre 2021 la Commissione ha consultato per diversi mesi i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri su come dare miglior attuazione a tale parere. Nel dicembre 2021 inoltre il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio 12 e il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio 13 hanno stabilito, rispettivamente per l'Atlantico nord-orientale e per il Mediterraneo, un periodo di chiusura della pesca dell'anguilla di tre mesi consecutivi nel 2022.

Sulla base della consultazione dei portatori di interessi e del parere del CIEM del 4 novembre 2021 la Commissione propone per il 2023 di estendere da tre a sei mesi consecutivi la chiusura per qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre adiacenti dell'Atlantico nord-orientale (compreso il Mar Baltico) e nel Mediterraneo (escluso il Mar Nero). Se fissata durante il periodo appropriato, una chiusura di sei mesi riguarderebbe la maggior parte delle anguille cieche e delle anguille argentate in fase di migrazione e garantirebbe pertanto un livello di protezione più elevato dello stock di anguille nelle acque interessate dalla chiusura. Una chiusura di sei mesi contribuirebbe inoltre al conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata previsto dal regolamento (CE) n. 1100/2007. La chiusura semestrale dovrebbe pertanto riguardare il periodo di migrazione principale dell'anguilla cieca e dell'anguilla argentata. Dovrebbe inoltre coprire il rispettivo periodo di picco migratorio. Poiché tale periodo può variare da un anno all'altro a causa di fattori ambientali, la chiusura dovrebbe comprendere anche un periodo di almeno due mesi prima e dopo il mese del picco migratorio. Il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato anche da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda dello stadio di sviluppo dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. La chiusura dovrebbe pertanto basarsi su tutti questi fattori al fine di massimizzare la protezione e la ricostituzione dello stock di anguilla, il che potrebbe tradursi in periodi di chiusura diversi per zone diverse e per fasi diverse del ciclo vitale dell'anguilla all'interno di un determinato Stato membro, con la possibilità che una determinata chiusura si concluda nel 2024. Infine le chiusure negli stretti e nelle zone transfrontaliere dovrebbero essere coerenti con quelle disposte nelle zone vicine ed essere quindi concordate nelle sedi di consultazione appropriate. La presente proposta potrà essere aggiornata dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per il 2023.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base, ai piani pluriennali applicabili e all'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni annuali delle ORGP. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i TAC ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario per sfruttare le possibilità di pesca oggetto della proposta.

Scelta dell'atto giuridico

Regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di tener conto dei pareri scientifici più recenti e di altri sviluppi.

Consultazioni dei portatori di interessi

a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare, tramite i consigli consultivi) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023" (COM(2022) 253).

La Commissione ha seguito inoltre l'impostazione delineata nella comunicazione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 final), che prevede una consultazione anticipata con i portatori di interessi tale da consentire un dibattito più strategico.

b)Sintesi delle risposte e modo in cui esse sono state prese in considerazione

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha consultato il CIEM sulla metodologia da utilizzare. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

L'obiettivo ultimo della PCP è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire l'MSY e mantenerli a tali livelli. Si tratta di un obiettivo espressamente incluso nel regolamento di base, il cui articolo 2, paragrafo 2, ne dispone il raggiungimento "entro il 2020 per tutti gli stock". Si vuol così tener fede all'impegno assunto dall'UE in esito alle conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già menzionato, per determinati stock, alcuni dei quali importanti dal punto di vista dei quantitativi di catture e del valore commerciale (ad esempio, il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo), è disponibile un parere MSY.

Per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali le possibilità di pesca per cui esiste un parere MSY devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo FMSY") e che pertanto offrono a determinate condizioni un certo grado di flessibilità. La Commissione ha chiesto al CIEM di formulare pareri scientifici che possano essere utilizzati per valutare la necessità di tale flessibilità e per attuarla. L'intervallo superiore dei valori FMSY può essere utilizzato per proporre TAC, a condizione che la biomassa dello stock in questione sia superiore al valore Btrigger e solo se, sulla base di pareri scientifici, ciò è necessario per:

conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale pertinente in caso di pesca multispecifica; o

evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; o

limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro.

Btrigger è il valore della biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY. Qualora la biomassa dello stock sia inferiore al valore Btrigger, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente per tenere conto della riduzione della biomassa.

In alcuni casi il conseguimento dell'MSY può comportare una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture.

Ove disponibili, la presente proposta fa pertanto ricorso ai pareri MSY. In linea con gli obiettivi della PCP, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'MSY. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023".

Per gli stock bersaglio per i quali si dispone di dati limitati, il parere scientifico del CIEM fornisce orientamenti quantitativi sulle catture, che sono stati utilizzati per stabilire il livello dei TAC proposti.

Anche le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord e nelle acque occidentali devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti. Per tali stock la Commissione ha chiesto al CIEM, ove possibile, di formulare un parere MSY. I TAC per gli stock oggetto di catture accessorie sono proposti, in funzione delle condizioni stabilite nel piano pluriennale pertinente, sulla base del parere MSY o del parere precauzionale.

Per gli stock oggetto di catture accessorie per i quali si dispone di dati limitati, i TAC sono proposti sulla base degli orientamenti quantitativi sulle catture indicati nel parere scientifico del CIEM.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità dell'Unione o per le autorità pubbliche nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti applicabili alla gestione dello sforzo.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme della PCP.

2022/0343 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)È opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi. I TAC dovrebbero inoltre essere stabiliti conformemente ai piani pluriennali pertinenti.

(4)Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1º gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate deroghe. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani in materia di rigetti per attività di pesca specifiche.

(5)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per gli sbarchi o per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dai contingenti dell'Unione.

(6)Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare tali catture accessorie. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.

(7)Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio 15  ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo FMSY") e alle misure di salvaguardia previsti in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito in detti regolamenti.

(9)Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento è inferiore al valore Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva. In particolare tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(10)È opportuno che i TAC per il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

(11)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(12)Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli FMSY definiti all'articolo 2, punto 2, di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale, inclusi i rigetti (pm tonnellate), e della pesca ricreativa (pm tonnellate) (in totale 3 398 tonnellate secondo il parere del CIEM). Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(13)È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività su tale stock. Il limite di cattura in numero di esemplari dovrebbe essere mantenuto in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e gli interessi dei pescatori ricreativi. In particolare tali misure consentono ai pescatori ricreativi di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.

(14)Secondo il parere del CIEM 18 del 4 novembre 2021, applicando l'approccio precauzionale, nel 2022 non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla (Anguilla anguilla) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Il parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura. Il CIEM riconosceva inoltre che le catture effettuate esclusivamente ai fini di un successivo rilascio potevano rientrare in misure di conservazione se queste ultime miglioravano la probabilità complessiva di sopravvivenza. La Commissione ha consultato i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri sul modo migliore per attuare il parere del CIEM. Il 30 maggio 2022 il CIEM 19 ha constatato anche che, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione.

(15)[Il 3 novembre 2022 il CIEM ha ribadito, per il 2023, il parere secondo il quale non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in nessun habitat. Sulla base di tale parere e tenendo conto dei riscontri ricevuti durante la consultazione dei portatori di interessi, è opportuno prorogare a sei mesi consecutivi la chiusura di qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre adiacenti, nell'Atlantico nord-orientale e nel Mediterraneo. Una chiusura di sei mesi migliorerebbe la protezione dello stock di anguilla e contribuirebbe alla sua ricostituzione, agevolando in tal modo il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille adulte di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007. Se fissata durante il periodo o i periodi appropriati, tale chiusura riguarderebbe anche la maggior parte delle anguille cieche e delle anguille argentate in fase di migrazione. La chiusura dovrebbe pertanto riguardare le settimane e i mesi consecutivi pertinenti del principale periodo di migrazione dello stadio di sviluppo, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Il periodo di chiusura dovrebbe inoltre coprire il periodo di picco migratorio del rispettivo stadio di sviluppo e comprendere, di conseguenza, anche un periodo di almeno due mesi sia prima che dopo il mese di picco. Il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato anche da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda dello stadio di sviluppo dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Sulla base di tali criteri gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o periodi per stadio di sviluppo e/o zona geografica pertinente. A tal fine, e poiché il periodo di migrazione può variare da un anno all'altro, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le migliori informazioni scientifiche disponibili sulla migrazione dell'anguilla riguardanti gli ultimi dieci anni. I periodi così determinati potrebbero indurre gli Stati membri a fissare, per le loro acque, periodi di chiusura diversi che potrebbero terminare nel 2024, qualora ciò sia scientificamente giustificato e necessario ai fini di un'efficace protezione dello stock di anguilla. Infine le chiusure attuate da Stati membri limitrofi, in zone transfrontaliere o in presenza di stretti, dovrebbero essere coerenti con quelle attuate nelle zone contigue. A tal fine gli Stati membri o le regioni interessati dovrebbero concordare periodi di chiusura coerenti nelle sedi di consultazione appropriate. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio 2023, il periodo o i periodi di chiusura stabiliti, unitamente a informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi e le misure nazionali pertinenti.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per il 2023.]

(16)[Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura o dello sforzo di pesca e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro. Laddove siano stati posti in essere, prima dell'entrata in vigore di detta raccomandazione, piani nazionali di gestione che comportano riduzioni dello sforzo di pesca o delle catture pari ad almeno il 30 %, i limiti di cattura o dello sforzo di pesca già stabiliti e attuati non dovrebbero essere superati. La chiusura si dovrebbe applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, conformemente a tale raccomandazione. Il periodo di chiusura è funzionalmente collegato alle possibilità di pesca poiché, in sua assenza, il livello delle catture o dello sforzo di pesca dovrebbe essere ridotto per garantire la ricostituzione dello stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CGPM.]

(17)I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di tali stock. Il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa inoltre che, rispetto allo sbarco, il rigetto in mare delle catture favorirebbe la conservazione di tali specie, in quanto non ritenuto in grado di provocare un aumento significativo della loro mortalità per pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.

(18)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(19)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività dei pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque e dei pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione.

(20)Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(21)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 20 prevede condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, nel fissare i TAC il Consiglio decide quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(22)Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.

(23)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2023 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(24)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 21 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(25)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano (Sebastes marinus e Sebastes mentella) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. Tali misure, basate sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbero trovare attuazione nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il relativo TAC, in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC. [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]

(26)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso di mantenere, nel 2022, i TAC attuali per il tonno rosso, il pesce spada (Xiphias gladius), il marlin azzurro (Makaira nigricans), il marlin bianco (Tetrapturus albidus), il tonno albacora (Thunnus albacares) e la verdesca (Prionace glauca). Per il 2022 l'ICCAT ha inoltre fissato un TAC di 62 000 tonnellate per il tonno obeso (Thunnus obesus). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(27)[Al fine di ridurre la mortalità per pesca del novellame di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre stabilito un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device — FAD) per peschereccio nel 2022 e un periodo di divieto dell'uso di FAD. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(28)[Per il tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2022 ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per tale specie. In aggiunta, l'ICCAT ha adottato un TAC di 37 801 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale per il periodo 2022-2023, in base alla norma di sfruttamento, con l'obiettivo di adottare una procedura di gestione a lungo termine per tale stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(29)[Nella riunione annuale 2021 l'ICCAT ha inoltre adottato un piano di ricostituzione dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturato nell'ambito di altre attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, onde porre fine alla pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l'MSY entro il 2070. Il piano di ricostituzione prevede un divieto di detenzione biennale a decorrere dal 2022. La mortalità per pesca totale è stata fissata a un massimo di 250 tonnellate fino a che un nuovo parere scientifico non sarà disponibile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(30)Conformemente a varie raccomandazioni ICCAT l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare dal 2021 al 2023 una percentuale fissa del suo contingente di possibilità di pesca non utilizzato. In attesa dell'attuazione delle suddette raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione, è opportuno che i contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock siano fissati sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 quale stabilito dall'ICCAT prima di un eventuale riporto dei contingenti non utilizzati o della detrazione, da parte dell'ICCAT, dei quantitativi pescati in eccesso. Gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per il 2023 che tengono conto di eventuali riporti e detrazioni dovrebbero essere effettuati in una fase successiva sulla base delle norme dell'Unione in materia di riporto e detrazioni, in particolare il regolamento (CE) n. 847/96, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(31)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR.]

(32)Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure adottate in precedenza nella sua zona di competenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(33)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 6 al 15 febbraio 2023. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO che sono funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2023.

(34)Nella riunione annuale del 2022 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(35)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha fissato il TAC annuale per il tonno australe (Thunnus maccoyii) per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023) allo stesso livello del triennio precedente. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT.]

(36)[Nella riunione annuale del 2021 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, fino alla riunione annuale del 2023, la maggior parte dei TAC attuali per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. I TAC per il moro oceanico (Dissostichus eleginoides) e i granchi rossi di fondale (Chaceon spp.) sono stati leggermente ridotti in linea con il parere scientifico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO.]

(37)[Nella riunione annuale del 2021 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC.]

(38)[Nella 43a riunione annuale del 2021 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, per il 2022, una serie di possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NAFO.]

(39)In occasione della sua 9a riunione del 2022 l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC precedentemente adottati per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(40)[Nel 2021 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente nel Mare del Nord e nelle zone adiacenti, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo. Le consultazioni si sono svolte tra il 28 ottobre e il 10 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in un verbale concordato dall'Unione, dal Regno Unito e dalla Norvegia il 10 dicembre 2021. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite nel verbale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni trilaterali tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]

(41)[È opportuno fissare possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Mare del Nord (Gadus morhua) al fine di promuovere condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e di provvedere alla ricostituzione di tale stock al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento. Le misure funzionalmente collegate concordate con il Regno Unito e la Norvegia dovrebbero essere mantenute per consentire la ricostituzione dello stock.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni trilaterali tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.]

(42)[Nel 2021 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo, l'accesso alle acque, nonché scambi di possibilità di pesca. Le consultazioni si sono svolte tra l'8 novembre e il 10 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in tre verbali concordati dall'Unione e dalla Norvegia il 10 dicembre 2021. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure ivi previste.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]

(43)[Nel 2019 il CIEM ha osservato che le catture di aringhe (Clupea harengus) nella divisione 3a avrebbero dovuto essere il più possibile prossime allo zero dato che, senza ulteriori restrizioni geografiche o temporali della pesca dell'aringa, le catture di aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile sarebbero state inevitabili. Informazioni recenti fornite dal CIEM indicano una crescente commistione tra aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile e aringa del Mare del Nord nello Skagerrak e nel Mare del Nord, dove la maggior parte delle catture di aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile avviene attualmente nello Skagerrak e, in misura minore, nel Mare del Nord orientale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]

(44)[Nel verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, l'Unione si impegna a limitare le sue catture effettive nello Skagerrak a 969 tonnellate, mentre la Norvegia ha accettato di trasferire almeno il 95 % del suo contingente al Mare del Nord per proteggere l'aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile. Di conseguenza si propone di limitare le catture complessive delle flotte C (HER/03A.) e D (HER/03A-BC) per gli Stati membri interessati aggiungendo alle tabelle dei TAC di tali contingenti una nota in calce contenente una condizione speciale e mantenendo nel contempo il livello dei contingenti riportato nelle tabelle per tener conto della stabilità relativa e regolamentare la flessibilità interzonale associata. Nel caso della Norvegia, le catture effettive massime che potrebbero aver luogo nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a corrisponderebbero a 167 tonnellate (il 5 % del suo contingente).] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]

(45)[Conformemente al punto 13.11 del verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, le due parti dovrebbero essere in grado di pescare fino al 100 % del loro contingente di aringa dello Skagerrak nel Mare del Nord al fine di proteggere l'aringa del Baltico occidentale riproduttrice nel periodo primaverile. In attesa della conclusione delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito per il 2022, il 20 dicembre non è stato possibile confermare il mantenimento della flessibilità interzonale verso le acque del Regno Unito per il 2022 in relazione allo stock HER/03A. È pertanto necessario indicare chiaramente nelle note in calce relative alle flotte C che la flessibilità interzonale verso le acque del Regno Unito non sarà applicabile fino a quando l'Unione e il Regno Unito non avranno concordato tale flessibilità nel quadro delle loro consultazioni bilaterali.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia e dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]

(46)[Al punto 13.12 del verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, l'Unione ha annunciato l'intenzione di avvalersi, nelle zone 4a e 4b del Mare del Nord, di una flessibilità pari alla sua quota del 5,7 % del livello della flotta A, e cioè 21 038 tonnellate.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]

(47)[L'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali annuali con le Isole Fær Øer sullo scambio di contingenti e l'accesso reciproco per il 2022. Tali consultazioni non hanno condotto alla conclusione di un accordo nel 2021.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e le Isole Fær Øer.]

(48)[Nel 2021 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito 22 , conformemente all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 498, paragrafo 6, di tale accordo. Le consultazioni si sono svolte tra l'11 novembre e il 21 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo della delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio 23 . È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nel verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite in tale verbale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.] 

(49)[Per alcuni stock condivisi gestiti congiuntamente con il Regno Unito e valutati sulla base dell'MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]

(50)[L'Unione ha cercato di trovare con il Regno Unito il massimo livello possibile di convergenza nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni da tale obbligo previste all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. I quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati sono stati pertanto detratti dai contingenti dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]

(51)[L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di proseguire l'orientamento adottato per la conservazione dello stock settentrionale di spigola di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92 24 . In base a tale orientamento la pressione di pesca globale sullo stock deve rimanere a un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per tale stock per il 2023 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h. L'Unione e il Regno Unito hanno precedentemente concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture esistenti applicabili alla pesca ricreativa.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]

(52)[L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di continuare le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli (Ammodytes spp.) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di novellame.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.]

(53)[Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel protocollo di attuazione dell'accordo 25 , la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni tra l'Unione, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca.]

(54)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (Chionoecetes spp.) attorno alle Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021 e 28 giugno 2021. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2023. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(55)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno a tale arcipelago, anche in materia di pesca. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b sulla base del TAC di riferimento per il merluzzo bianco dell'Artico nordorientale e dei diritti di pesca storici dell'Unione. Conformemente all'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle zone CIEM 1 e 2 del 29 aprile 2022, la Norvegia dovrebbe stabilire nella propria legislazione un contingente di merluzzo bianco per le navi dell'Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco nelle sottozone CIEM 1 e 2 pari al 2,8274 % del TAC di riferimento. Il livello di tale contingente stabilito dalla Norvegia corrisponde alla quota storica dell'Unione per tale stock. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(56)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 26 , è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(57)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni; concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato; e predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

(58)Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2024, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024. Tali disposizioni, che si applicheranno dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi all'inizio del 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

(59)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2023, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(60)Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2022 dalle ORGP competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2022, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1º dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1º dicembre 2022, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA. Infine, conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di divieto, vale a dire dal 17 dicembre 2022 in poi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici, compresi alcuni stock ittici di acque profonde.

2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)i limiti di cattura per il 2023 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2024;

b)i limiti dello sforzo di pesca per il 2023, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;

c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci seguenti:

a)pescherecci dell'Unione; e

b)pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.Il presente regolamento si applica anche:

a)ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b)alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d)"totale ammissibile di catture" (TAC):

i)nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)"contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)"dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ;

h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j)"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)"boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device, FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a)"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ;

b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30' N 15° 00' O,

53° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 13° 00' O,

51° 00' N 13° 00' O,

51° 00' N 15° 00' O;

e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00' N 9° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

43° 30' N 10° 00' O,

43° 30' N 9° 00' O,

44° 00' N 9° 00' O,

44° 00' N 8° 00' O,

43° 30' N 8° 00' O;

f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00' N 8° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 8° 00' O;

g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00' N 8° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

38° 30' N 10° 00' O,

38° 30' N 9° 00' O,

40° 00' N 9° 00' O,

40° 00' N 8° 00' O;

h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 30' N 6° 00' O,

44° 00' N 6° 00' O,

44° 00' N 2° 00' O,

43° 30' N 2° 00' O;

j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48″ O;

k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio 30 ;

l)"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ;

m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("Convenzione di Antigua") 32 ;

n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 33 ;

o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano 34 ;

p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 ;

q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale 36 ;

r)"zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale 37 ;

s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale 38 ;

t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 39 ;

u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)"zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50º S;

w)"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA

PER I PESCHERECCI DELL
'UNIONE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5
TAC e loro ripartizione

1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 41  e alle relative disposizioni di applicazione.

3.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri

1.I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.

2.I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1:

a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)consentono di sfruttare lo stock:

i)in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii)nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3.Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)i TAC da esso stabiliti;

b)i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;

c)informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

4.    Per il TAC di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.

Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a)sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b)sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2.Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1.Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2.Il 6 % di ciascun contingente assegnato a uno Stato membro proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti ("riserva comune"), aperta a partire dal 1o gennaio 2023. Gli Stati membri sprovvisti del contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2023.

3.I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2023 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4.Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5.I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2.La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato durante i quali tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

[Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola

nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1.Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 ed è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3.In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2023 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)con reti demersali 42 , per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi civili (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b)con sciabiche 43 , per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi civili (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c)con ami e palangari 44 , per un massimo di 5,95 tonnellate per peschereccio;

d)con reti da posta fisse 45 , per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per peschereccio.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4.I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi civili all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi civili si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a)dal 1o gennaio al 28 febbraio 2023 e dal 1o al 31 dicembre 2023:

i)sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

ii)è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)dal 1o marzo al 30 novembre 2023:

i)non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii)la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;

iii)le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6.Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.]

Articolo 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1.A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 la Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY definito all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

2.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a)possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

b)le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3.Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

[Articolo 12
Misure relative alla pesca dell
'anguilla 

1.    Ogni attività di pesca commerciale e ricreativa dell'anguilla (Anguilla anguilla) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in tutte le fasi del ciclo vitale, è vietata rispettivamente in tutte le acque marine dell'Unione e nelle acque salmastre adiacenti, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, e per i pescherecci dell'Unione nelle acque internazionali.

2.    A tal fine è stabilito un periodo o, se del caso, più periodi di chiusura che siano conformi alle condizioni cumulative seguenti:

a)abbiano una durata di sei mesi consecutivi, ma possano concludersi nel 2024, se opportuno;

b)coprano le settimane e i mesi consecutivi pertinenti del principale periodo di migrazione dell'anguilla, rispettivamente dello stadio di sviluppo delle anguille cieche e delle anguille argentate;

c)coprano il periodo di picco migratorio del rispettivo stadio di sviluppo e comprendano anche un periodo di almeno due mesi sia prima che dopo il mese di picco;

d)    per quanto riguarda gli stretti e le zone transfrontaliere, siano coerenti con quelli applicati nelle zone contigue e, se del caso, gli Stati membri e le regioni confinanti si adoperino per concordarli nelle sedi di consultazione appropriate.

3.    Per tener conto dei modelli di migrazione geografica e temporale dell'anguilla in ogni stadio di sviluppo, ciascuno Stato membro interessato determina:

a)le settimane e i mesi della migrazione principale dell'anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili in materia di migrazione dell'anguilla degli ultimi dieci anni, tra cui il periodo e il mese di picco migratorio per ogni zona geografica interessata, compresi gli stretti e le zone transfrontaliere; e

b)il periodo o i periodi di chiusura appropriati di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), per le sue acque e le acque internazionali adiacenti per ciascuna delle zone seguenti:

i)la zona CIEM ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del presente regolamento; e

ii)la zona compresa nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM ai sensi dell'articolo 4, lettera w), del presente regolamento.

4.    Entro il 31 gennaio 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)informazioni sul periodo o sui periodi di divieto di cui al paragrafo 3, lettera b), da esso stabiliti; e

b)informazioni di supporto, comprese le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), che giustifichino i periodi scelti; e

c)le misure nazionali pertinenti.]

Articolo 13
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 2052 del presente regolamento.

2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

[Articolo 14
Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2023.]

[Articolo 15
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2.Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari 46 è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00″ N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00″ N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.

3.In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)lima dei piombi rialzata (0,6 m);

iii)pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

ii)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

iii)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e)i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4.Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.]

Articolo 16
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico 47 aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che il peschereccio ha a bordo.

2.I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci.

3.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

[L'articolo 17 sarà aggiornato dopo le consultazioni dell'Unione con i paesi terzi.]

Articolo 17
Specie vietate

1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;

b)    berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)    sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)    squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)    zigrino (Dalatias licha) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)    squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

h)    sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i)    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

j)    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

k)    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l)    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;

m)    squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

n)    pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

o)    spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5 e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10, salvo nell'ambito dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

p)pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;

q) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 6 a 9; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10; nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12.

2.    Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 18
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 19
Autorizzazioni di pesca

1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque

regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 20
Trasferimenti e scambi di contingenti

1.Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e presentare una proposta di massima relativa, a seconda dei casi, a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2.Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.

4.Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

[Le sezioni da 2 a 11 saranno aggiornate dopo le riunioni annuali delle ORGP.]

Sezione 2
Zona della convenzione NEAFC

Articolo 21
Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63 ° 00'

-30 ° 00'

61 ° 30'

-27 ° 35'

60 ° 45'

-28 ° 45'

62 ° 00'

-31 ° 35'

63 ° 00'

-30 ° 00'

Sezione 3
Zona della convenzione ICCAT

Articolo 22
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.

2.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.

3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.

4.Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.

5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.

6.La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.

7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (Thunnus alalunga) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio 48 è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 23
Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.

Articolo 24
Squali

1.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.È vietato tenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

6.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 25
FAD per tonnidi tropicali

1.L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2023.

2.Nei 15 giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, dal 17 dicembre al 31 dicembre 2022, gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.

3. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.

4.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2023. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.

Sezione 4
Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 26
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell
'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2023, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro e non oltre il 1o giugno 2023.

Articolo 27
Limiti alla pesca esplorativa dell
'austromerluzzo

1.La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2022-2023 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive.

3.Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4.La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 26, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 28
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2022-2023

1.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2022-2023 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1° maggio 2023 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2023.

2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che deve essere autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a)battono la sua bandiera; o

b)battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

4.Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico pescherecci inclusi in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5
Zona di competenza della IOTC

Articolo 29
Limitazione della capacità di pesca

dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura di tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3.I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC o nel registro dei pescherecci di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.

5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 30
FAD derivanti e navi d
'appoggio

1.I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3.Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

4.Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5.Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 31
Squali

1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnati in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 32
Mobulidi

1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori ("pesca di sussistenza").

Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diverse dalla pesca di superficie, vale a dire praticate da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2.Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.

Sezione 6
Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 33
Pesca pelagica

1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a)l'elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b)le dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 7
Zona della convenzione IATTC

Articolo 34
Pesca con cianciolo

1.I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):

a)dalle ore 00.00 del 29 luglio 2023 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2023 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2023 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40º S;

b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2023 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 che battono la bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2023, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui il peschereccio ha optato.

3.I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.Il paragrafo 3 non si applica:

a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b)quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 35
FAD derivanti

1.Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a)si astiene dall'utilizzare i FAD;

b)recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 36
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 37
Divieto di pesca degli squali alalunga

1.È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.Gli esemplari di squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.

3.Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2022, entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 38
Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8
Zona della convenzione SEAFO

Articolo 39
Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)razze (Rajidae);

g)squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)squali del superordine Selachimorpha;

i)spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 9
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 40
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora,

del tonnetto striato e dell
'alalunga del Pacifico meridionale

1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2023 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 41
Gestione della pesca con FAD

1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2023 e le ore 24.00 del 30 settembre 2023.

2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1o aprile 2023 alle ore 24.00 del 31 maggio 2023, oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2023 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023.

3. Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2023, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura selezionati dagli Stati membri prima del 1º marzo 2023.

4.Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 42
Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati con pescherecci a cianciolo

1.Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S tengono a bordo, trasbordano e sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato che hanno catturato.

2.Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)se, nell'ultima retata di una bordata, il peschereccio a cianciolo non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

c)in caso di grave malfunzionamento del sistema refrigerante.

Articolo 43
Numero massimo di pescherecci dell
'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 44
Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2023 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 45
Squali seta e squali alalunga

1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)squali seta (Carcharhinus falciformis);

b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 46
Zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC

1.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, i pescherecci elencati solo nel registro della WCPFC applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, i pescherecci elencati sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e i pescherecci elencati solo nel registro della IATTC applicano le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento.

Sezione 10
Mare di Bering

Articolo 47
Divieto di pesca nelle acque d
'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11
Zona dell
'accordo SIOFA

Articolo 48
Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a)limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al livello indicato nell'allegato X;

b)non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali;

c)non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 49
Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis)

b)squalo becco d'uccello (Deania calcea);

c)sagrì (Centrophorus granulosus);

d)zigrino (Dalatias licha);

e)gattuccio di Bach (Bythaelurus bachi);

f)chimera bocca nera (Chimaera buccanigella);

g)chimera di Didier (Chimaera didierae);

h)chimera del marinaio (Chimaera willwatchi);

i)squalo musolungo (Centroscymnus crepidater)

j)centroscimno di Plunket (Centroscymnus plunketi);

k)squalo di velluto (Zameus squamulosus);

l)squalo lanterna guancia bianca (Etmopterus alphus);

m)gattuccio panciapiccola (Apristurus indicus);

n)chimera naso stretto (Harriota raleighana);

o)gattuccio testa stretta (Bythaelurus tenuicephalus);

p)squalo serpente (Chlamydoselachus anguineus);

q)notidano dagli occhi grandi (Hexanchus nakamurai);

r)sagrì nano (Etmopterus pusillus);

s)lemargo antartico (Somniosus antarcticus);

t)squalo goblin (Mitsukurina owstoni).

TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA

PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL
'UNIONE

Articolo 50
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia

e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 51
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un
'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 52
Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1.Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2.Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

3.Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 53
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 54
Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 55
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

[L'articolo 56 sarà aggiornato dopo le consultazioni dell'Unione con i paesi terzi.]

Articolo 56
Specie vietate

1.Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona 4;

b)    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

c)    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;

d)    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;

e)    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell'Unione;

f)    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g)    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)    pesce violino (Rhinobatos) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

i)    squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell'Unione;

j)    spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

k) pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

l) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10; e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 58
Disposizione transitoria

1.Gli articoli da 10 a 12 e da 14 a 16, l'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a o), gli articoli 21, 24, 31, 32, da 37 a 39, 45, 47 e 49 e l'articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a j), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2024 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024.

2.L'articolo 17, paragrafo 1, lettere p) e q), e l'articolo 56, paragrafo 1, lettere k) e l), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

Articolo 59
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia:

a) l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 17, paragrafo 1, lettere p) e q), e l'articolo 56, paragrafo 1, lettere k) e l), si applicano dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

b)l'articolo 12 si applica dal 1o gennaio 2023 al 29 giugno 2024;

c)l'articolo 20 si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 gennaio 2024;

d) gli articoli 26, 27 e 28 e l'allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023;

e)l'articolo 25, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;

f)l'articolo 34, paragrafo 1), lettera a), si applica dal 1o gennaio 2023 al 19 gennaio 2024;

g)l'allegato I si applica anche per l'anno 2024, ove specificato in tale allegato;

h)l'allegato IK si applica dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ove specificato in tale allegato;

i)l'allegato II si applica dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(4)     https://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx
(5)    Cfr., in particolare, il documento "ICES approach to advice on fishing opportunities",    
https://doi.org/10.17895/ices.advice.19928060  
(6)    Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).    Decisione (UE) 2019/865 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 60).    Decisione (UE) 2019/868 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 78).Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 72).Decisione (UE) 2019/860 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 33).Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 27).Decisione (UE) 2019/812 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della IATTC (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 13).Decisione (UE) 2019/861 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 38).Decisione (UE) 2019/862 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 44).Decisione (UE) 2019/866 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 66).Decisione (UE) 2019/858 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 21).    Decisione (UE) 2019/863 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 49).Decisione (UE) 2019/824 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT (GU L 134 del 22.5.2019, pag. 19).Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 27).
(7)    Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(8)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(9)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.7752  
(10)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958  
(11)    Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
(12)    Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).
(14)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(15)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(16)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(18)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.7752  
(19)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958  
(20)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(21)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(22)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(23)    Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).
(24)    Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
(25)    GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.
(26)     Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).
(27)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(29)    Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(30)    Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(31)    Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(32)    GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(33)    GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(34)    GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(35)    Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(36)    GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(37)    GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(38)    GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(39)    GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(40)    Regolamento (UE) No 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(41)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(42)    Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
(43)    Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
(44)    Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
(45)    Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).
(46)    Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.
(47)    Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.
(48)    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Bruxelles, 28.10.2022

COM(2022) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe – Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO X:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE
IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.



Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Aphanopus carbo

BSF

Pesce sciabola nero

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dissostichus eleginoides

TOP

Moro oceanico

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda a coda gialla

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Macrourus berglax

RHG

Granatiere berglax

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pagellus bogaraveo

SBR

Occhialone

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada



ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE,
ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

8

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Spagna

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

 

0

(1)

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AS.)

 

Danimarca

 

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni nave che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lepidorhombus spp.

 

 

(LEZ/8C3411)

 

Spagna

 

2 880

 

TAC analitico

 

 

Francia

144

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

96

Unione

3 120

TAC

3 250

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8C3411)

 

Spagna

 

3 464

TAC analitico

 

 

Francia

3

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

689

Unione

4 156

TAC

4 335

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

8

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/08.)

 

 

Spagna

 

910

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 366

Unione

2 276

TAC

 

2 276

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/8C3411)

 

Spagna

 

9 953

TAC analitico

 

 

Francia

956

Portogallo

4 645

Unione

15 554

TAC

15 925

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

3a

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c, unità funzionale 25

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/8CU25)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c, unità funzionale 31

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/8CU31)

 

Spagna

 

9

TAC analitico

 

 

Francia

0

Unione

9

TAC

 

17

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/9/3411)

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

(2)

Nei limiti di questi contingenti, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Mazzancolle

 

Zona:

Acque della Guyana francese

 

 

Penaeus spp.

 

 

 

(PEN/FGU.)

 

Francia

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

 

 

Unione

Da fissare

(1)(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danimarca

942

TAC analitico

Germania

11

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

106

Unione

1 059

TAC

 

1 981

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

Francia

 

4

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

15

Unione

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/8/3411)

 

Spagna

 

26

TAC precauzionale

 

 

Francia

103

Portogallo

26

Unione

155

TAC

 

155

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Spagna

227

TAC precauzionale

Francia

1 107

Unione

1 334

TAC

 

1 334

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8c

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Spagna

134

TAC precauzionale

Francia

15

Unione

149

TAC

 

149

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Spagna

176

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

6

(1)(2)

Unione

182

(1)

TAC

 

182

(2)

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:

Sogliola

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22‑24

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/3ABC24)

 

Danimarca

 

418

TAC analitico

 

 

Germania

24

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Paesi Bassi

40

(1)

Svezia

16

Unione

498

TAC

 

504

 

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

Francia

 

3

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

16

Unione

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

8a e 8b

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/8AB.)

 

 

Belgio

 

32

TAC analitico

 

 

Spagna

6

Francia

2 402

Paesi Bassi

180

Unione

2 620

TAC

 

2 685

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliole

 

 

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Solea spp.

 

 

 

(SOO/8CDE34)

 

Spagna

 

219

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

363

Unione

582

(1)

TAC

 

582

(1)

 

 

 

 

(1)

Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (Solea solea) superiori a (SOL/8CDE34):

 

 

320

 

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

9

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/09.)

 

 

Spagna

40 879

(1)

TAC analitico

Portogallo

117 126

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

158 005

TAC

 

165 173

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace(1)

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/X34PRT)

 

Portogallo

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1)

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/341PRT)

 

Portogallo

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1)

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/341SPN)

 

Spagna

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

 

 

 



PARTE B

Stock condivisi

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a(1)

Danimarca

pm

(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(2)(3)

Svezia

pm

(2)(3)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(2)

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

(SAN/234_1R)(1)

(SAN/234_2R)(1)

(SAN/234_3R)(1)

(SAN/234_4) 
(1)

(SAN/234_5R) 
(1)

(SAN/234_6) 
(1)

(SAN/234_7R)(1)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Germania

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Totale

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

(ARU/3A4-C)

Danimarca

pm

TAC precauzionale

Germania

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(ARU/567.)

Germania

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

pm

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Altri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

pm

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Altri

pm

(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(USK/567EI.)

Germania

pm

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Altri

pm

(2)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(3)(4)(5)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo in tonnellate (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)

pm

brosme (USK/*5B67-)

pm

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

pm

TAC precauzionale

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

pm

(1)(2)(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)(2)(3)

Svezia

pm

(1)(2)(3)

Unione

pm

(1)(2)(3)

Norvegia

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

[(2)

Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

pm

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm]

[(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK), mentre nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU) è possibile pescare fino ai quantitativi indicati di seguito:

Danimarca

pm

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm]

Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Isole Fær Øer

pm

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a:

pm

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione

pm

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/4N-S62)

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate a questi contingenti.

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

pm

(1)(2)(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)(2)(3)

Svezia

pm

(1)(2)(3)

Unione

pm

(1)(2)(3)

TAC

pm

(2)

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

[(2)

Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

pm

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm]

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).

Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4c e 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

pm

(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

(3)

Germania

pm

(3)

Francia

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(3)

Unione

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Germania

pm

(2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(2)

Paesi Bassi

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS(1), 7b e 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Da questa zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

pm

TAC precauzionale

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

(HER/7G-K.)

Germania

pm

(2)

TAC analitico

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(2)

Paesi Bassi

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(3)

TAC

pm

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

(3)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

pm

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

pm

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/4N-S62)

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

(COD/5BE6A)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

(2)

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(2)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgio

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

pm

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

pm

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/4N-S62)

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

pm

TAC precauzionale

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

pm

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

pm

TAC analitico

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/4N-S62)

Svezia

pm

(1)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgio

pm

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(HKE/04-N.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)(3)

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): pm %.

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

pm

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Isole Fær Øer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7.

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(BLI/5B67-)

Germania

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

pm

(1)

TAC precauzionale

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Altri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(BLI/24-)

Danimarca

pm

TAC precauzionale

Germania

pm

Irlanda

pm

Francia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

pm

TAC precauzionale

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

pm

TAC precauzionale

Germania

pm

Francia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(LIN/03A-C.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(2)(3)(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)(6)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6X14.): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)

pm

brosme (USK/*5B67-)

pm

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: pm

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nella zona 6a a nord. Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): pm

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

pm

TAC analitico

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

pm

(1)

TAC precauzionale

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/4N-S62)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

pm

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

pm

TAC precauzionale

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione

pm

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/4N-S62)

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgio

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)(2)(3)

Germania

pm

(1)(2)(3)

Francia

pm

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC

pm

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4‑C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

pm

(1)

TAC precauzionale

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Estonia

pm

(1)(2)(3)(4)

Francia

pm

(1)(2)(3)(4)

Germania

pm

(1)(2)(3)(4)

Irlanda

pm

(1)(2)(3)(4)

Lituania

pm

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)(4)

Portogallo

pm

(1)(2)(3)(4)

Spagna

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 55 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

7d

(SRX/07D.)

Belgio

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Francia

pm

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC

pm

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

7d e 7e

(RJU/7DE.)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Estonia

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

Francia

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

pm

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(GHL/2A-C46)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4

(MAC/2A34.)

Belgio

pm

)(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Norvegia

Non pertinente

(3)

Regno Unito

Non pertinente

)(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Nei limiti di questi contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

pm

pm

Danimarca

pm

pm

Germania

pm

pm

Francia

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

Svezia

pm

pm

Unione

pm

pm

(2)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

3a

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c

4b

4c

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgio

pm

pm

pm

pm

pm

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

Germania

pm

pm

pm

pm

pm

Francia

pm

pm

pm

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

Non pertinente

pm

pm

Non pertinente

Norvegia

pm

pm

pm

pm

pm

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

(1)

Estonia

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Lettonia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(2)(3)

Isole Fær Øer

pm

(4)

Regno Unito

Non pertinente

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota (2) di cui sopra sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

pm

(4)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque del Regno Unito della zona 4a.

Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

pm

pm

pm

Spagna

pm

pm

pm

Estonia

pm

pm

pm

Francia

pm

pm

pm

Irlanda

pm

pm

pm

Lettonia

pm

pm

pm

Lituania

pm

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

pm

Polonia

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

Regno Unito

Non pertinente

pm

pm

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.) Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

Da fissare

TAC analitico

Unione

Da fissare

TAC

Non pertinente

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SOL/24-C.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*4-EU.).

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

pm

TAC precauzionale

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

pm

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

pm

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

0

(1)(2)(3)

TAC analitico

Germania

0

(1)(2)(3)

Svezia

0

(1)(2)(3)

Unione

0

(1)(2)(3)

TAC

0

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(3)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgio

0

(1)(2)

TAC analitico

Danimarca

0

(1)(2)

Germania

0

(1)(2)

Francia

0

(1)(2)

Paesi Bassi

0

(1)(2)

Svezia

0

(1)(2)(3)

Unione

0

(1)(2)

Norvegia

0

(1)

Isole Fær Øer

0

(1)(4)

Regno Unito

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Compresi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. 

Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Tuttavia, le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. L'Unione e il Regno Unito decidono ciascuno in modo autonomo come ripartire il loro contingente tra le navi che partecipano ai loro programmi di gestione delle catture accessorie. L'Unione e il Regno Unito garantiscono ciascuno che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)(2)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

pm

(1)(3)

TAC analitico

Germania

pm

(1)(2)(3)

Spagna

pm

(3)(5)

Francia

pm

(1)(2)(3)(5)

Irlanda

pm

(1)(3)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)

Portogallo

pm

(3)(5)

Svezia

pm

(1)(3)

Unione

pm

Isole Fær Øer

pm

(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla seguente nota (3), le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anno

2023

2024

Danimarca

pm

(1)(3)

0

(1)(6)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Unione

pm

(1)(3)

0

(1)(6)

Norvegia

pm

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)

0

(5)

Regno Unito

pm

(2)(3)

0

(2)(6)

TAC

Non pertinente

Non pertinente

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Questo quantitativo comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.

Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

pm

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 6 e 7

(OTH/67-EU)

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

(1)

Unione

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Contingente di "altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N

(OTH/46AN-EU)

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)(2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

TAC

Non pertinente

(1)

Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.



PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi
alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4, acque del Regno Unito della zona 2a, acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e delle sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.



PARTE D

Squali di acque profonde

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Apristurus spp.

API

Gattucci oceanici

Centrophorus spp.

CWO

Centrofori

Centroscyllium fabricii

CFB

Pescecane nero

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Centroscymnus crepidater

CYP

Squalo musolungo

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Squalo serpente

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus spinax

ETX

Sagrì nero

Galeus murinus

GAM

Gattuccio islandese

Hexanchus griseus

SBL

Squalo capopiatto

Oxynotus paradoxus

OXN

Pesce porco atlantico

Scymnodon ringens

SYR

Cagnolo atlantico

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo di Groenlandia



PARTE E

Stock di acque profonde per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:

Pesce sciabola nero

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2

 

Aphanopus carbo

 

 

 

(BSF/C3412-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Portogallo

Da fissare

Da fissare

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

Da fissare

(1)

Da fissare

(1)

TAC

Da fissare

(1)

Da fissare

(1)

 

(1)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

 

Specie:

Granatiere di roccia

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3

 

Coryphaenoides rupestris

 

 

(RNG/03-)

 

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax (Macrourus berglax). Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.

 

 

 

 

Specie:

Occhialone

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9

 

Pagellus bogaraveo

 

 

 

(SBR/09-)

 

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Spagna

90

90

Portogallo

24

24

Unione

114

114

TAC

114

 

114

 

 

 

 

 

 



PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Specie:

Pesce sciabola nero 

Aphanopus carbo 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

(BSF/56712-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Germania

pm

pm

Estonia

pm

pm

Irlanda

pm

pm

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Lettonia

pm

pm

Lituania

pm

pm

Polonia

pm

pm

Altri

pm

(1)

pm

(1)

Unione

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

TAC

pm

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).

Specie:

Pesce sciabola nero 

Aphanopus carbo 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10

(BSF/8910-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

TAC

pm

 

pm

 

 

Specie:

Berici 

Beryx spp. 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Irlanda

pm

(1)

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

pm

(1)

Francia

pm

(1)

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

pm

(1)

Unione

pm

(1)

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

pm

(1)

TAC

pm

 (1)

pm

 (1)

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(RNG/5B67-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Germania

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Estonia

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Irlanda

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Lituania

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Polonia

pm

(1)(2)

 pm

(1)(2)

Altri

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2(3)

Unione

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

TAC

pm

pm

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax (Macrourus berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non superano l'1 % di quest'ultimo.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Germania

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Irlanda

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Spagna

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Francia

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Lettonia

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Lituania

pm

(1)(2)(3)

 pm

(1)(2)(3)

Polonia

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Unione

pm

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

TAC

pm

pm

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax (Macrourus berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax.

(3)

Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non superano l'1 % del contingente.

Specie:

Occhialone 

Pagellus bogaraveo 

Zona:

6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Irlanda

pm

(1)

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

pm

(1)

Francia

pm

(1)

pm

(1)

Altri

pm

(1)(2)

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

pm

(1)

TAC

pm

(1)

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).

Specie:

Occhialone 

Pagellus bogaraveo 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Spagna

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

TAC

pm

 

pm

 

 

 
ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA,
SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14
E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Isole Fær Øer

pm

(1)

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(2)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

Zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

pm

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

pm

Spagna

pm

Irlanda

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

65° 00' N

38° 00' O

2

65° 00' N

35° 15' O

3

64° 00' N

35° 15' O

4

64° 00' N

38° 00' O

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

pm

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Polonia

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Altri Stati membri

pm

(1)(2)(3)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

Non pertinente

(1)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(3)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

pm

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

pm

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

2b

(CAP/02B.)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

pm

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Svezia

pm

Tutti gli Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024.

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

pm

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(POK/1/2INT)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

pm

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare a sud di 68° N.

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

TAC

Non pertinente

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214S)

Estonia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214D)

Estonia

pm

(1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1) (2)

Spagna

pm

(1) (2)

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1) (2)

Lettonia

pm

(1) (2)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Polonia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(2)

Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:

Scorfano atlantico

Sebastes mentella

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Scorfano atlantico

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

(1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(3)

(1)

La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2)

Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

pm

(1) (2) (3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (2) (3)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere prelevato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(3)

Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano indicata alla nota (2) di cui sopra (RED/*5-14P).

Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato esclusivamente con reti da traino e soltanto a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59° 15' N

54° 26' O

2

59° 15' N

44° 00' O

3

59° 30' N

42° 45' O

4

60° 00' N

42° 00' O

5

62° 00' N

40° 30' O

6

62° 00' N

40° 00' O

7

62° 40' N

40° 15' O

8

63° 09' N

39° 40' O

9

63° 30' N

37° 15' O

10

64° 20' N

35° 00' O

11

65° 15' N

32° 30' O

12

65° 15' N

29° 50' O

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Unione

100

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Altre specie(1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:

Pesci piatti

Pleuronectiformes

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Catture accessorie(1)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).



ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE –
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1)

Lettonia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00.00 UTC del 1° gennaio e le ore 24.00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo il comandante della nave rispetta i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/833* e assicura che le catture di questo stock tenute a bordo e in qualsiasi cala siano limitate ai massimali indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.

*

Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

Lituania

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(3)

TAC

pm

(1)

Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2)

Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(3)

Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:

Limanda a coda gialla

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito tale contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO(1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonia

pm

(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

(3)

Lituania

pm

(3)

Polonia

pm

(3)

Spagna

pm

(3)

Portogallo

pm

(3)

Unione

pm

(3)

TAC

pm

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

3

46° 00' 00'' N

46° 30' 00'' O

4

46° 00' 00'' N

46° 40' 00'' O

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

46° 00' 00'' N

47° 49' 00'' O

2

46° 25' 00'' N

47° 27' 00'' O

3

46 °42' 00'' N

47° 25' 00'' O

4

46° 48' 00'' N

47° 25' 50'' O

5

47° 16' 50'' N

47° 43' 50'' O

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

3

46° 00' 00'' N

46° 30' 00'' O

4

46° 00' 00'' N

46° 40' 00'' O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

47° 55' 00'' N

45° 00' 00'' O

2

47° 30' 00'' N

44° 15' 00'' O

3

46° 55' 00'' N

44° 15' 00'' O

4

46° 35' 00'' N

44° 30' 00'' O

5

46° 35' 00'' N

45° 40' 00'' O

6

47° 30' 00'' N

45° 40' 00'' O

7

47° 55' 00'' N

45° 00' 00'' O

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i loro pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

(1)

Lettonia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

pm

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

(RED/N1F3K.)

Lettonia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna

pm

Portogallo

pm

Unione

pm



ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Alalunga (del nord)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

pm

TAC analitico

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è pm.

Specie:

Alalunga (australe)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

pm

TAC analitico

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm



Specie:

Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo)

Thunnus alalunga

Zona:

Mar Mediterraneo

(ALB/MED)

Grecia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Francia

pm

Croazia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

TAC

pm

(1)(2)(3)

(1)

Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi:

-– Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo.

-– Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.

(2)

Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di navi autorizzate a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

(3)

Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per queste navi gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

pm

(4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

pm

(7)

Spagna

pm

(2) (4) (7)

Francia

pm

(2) (3) (4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4) (5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

(7)

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2) (3) (4) (5)

Assegnazione supplementare speciale

pm

(7)

TAC

pm

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

Unione

pm

(7)

Oltre al contingente di cui sopra ad essa assegnato, l'Unione riceverà un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di arcipelaghi specifici in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo sarà ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

pm

(2)

TAC analitico

Portogallo

pm

(2)

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

pm

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Cipro

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Grecia

pm

(1)(2)

Italia

pm

(1)(2)

Malta

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

(2)

Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).



ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE –
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1)

Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di pm tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1(1)

(GER/F47NAM)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

– a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

– a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

– a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1(1)

(ORY/F47NAM)

TAC

pm

(2)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

– a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

– a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

– a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

(2)

Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

pm

TAC precauzionale



ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(BET/F7120S)

Portogallo

pm

(1)

TAC precauzionale

Spagna

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

pm

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente



ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-RB)

TAC

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

(1)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

– NO

50° 30' S, 136° E

– NE

50° 30' S, 140° 30' E

– Rientranza orientale

52° 45' S, 140° 30' E

– Angolo orientale

52° 45' S, 145° 30' E

– SE

54° 50' S, 145° 30' E

– SO

54° 50' S, 136° E

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

Da fissare

Lituania

Da fissare

Polonia

Da fissare

Unione

Da fissare

TAC

Non pertinente



ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

27 736

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

2 367

Spagna

42 943

Portogallo

100

(1)

Unione

73 146

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona Del Cano(1)

(TOT/F517DC)

Unione

18,33

(2)

TAC precauzionale

TAC

55

(2)

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2)

Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge(1)

(TOT/F574WR)

TAC

140

(2)

TAC precauzionale

(1)

Parte della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

(2)

Il TAC sopra indicato non è assegnato tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

Coral

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56' 30"

50° 23'

3

37° 56' 30"

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

Walter's Shoal

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'



ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

500

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


Bruxelles, 28.10.2022

COM(2022) 559 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI
NELL
'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA
DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2023 e il 31 gennaio 2024, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)"la zona": la divisione CIEM 7e;

d)"periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II
Autorizzazioni

4.PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati

ai pescherecci dell'Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I
Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria

di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

pm

Francia

pm

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

pm

Francia

pm

6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare di cui il peschereccio beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio 2 . La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2.Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2023, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1° febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV
Gestione

9.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.PERIODI DI GESTIONE

10.1.Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2.Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3.Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI
Obblighi di comunicazione

13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2021 e 2022, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice alfa‑3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)    Periodo di gestione

4

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice alfa‑3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa‑3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 4

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)    Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati

(7)    Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

[ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a
E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38‑41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0


Appendice

Zone di gestione dei cicerelli

]

[ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

dal 1° gennaio
al 30 aprile

2

Long Hole

59º 07,35' N - 0º 31,04' O

59º 03,60' N - 0º 22,25' O

58º 59,35' N - 0º 17,85' O

58º 56,00' N - 0º 11,01' O

58º 56,60' N - 0º 08,85' O

58º 59,86' N - 0º 15,65' O

59º 03,50' N - 0º 20,00' O

59º 08,15' N - 0º 29,07' O

dal 1° gennaio
al 31 marzo

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

dal 1° gennaio
al 28 febbraio

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' O

59o 56' N - 02o 45' O

59o 35' N - 03o 15' O

59o 35' N - 03o 35' O

dal 1° gennaio
al 15 marzo

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 02o 10' O

60o 20,00' N - 02o 00' O

60o 20,00' N - 01o 50' O

dal 1° novembre
al 31 dicembre

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

dal 1° gennaio
al 31 marzo

(10 × 25 miglia nautiche)

7

A est dell'Isola di Fair

59o 40' N - 01o 23' O

59o 40' N - 01o 13' O

59o 30' N - 01o 20' O

59o 10' N - 01o 20' O

59o 30' N - 01o 28' O

59o 10' N - 01o 28' O

dal 1° gennaio
al 15 marzo

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

dal 1° febbraio
al 15 marzo

(18 × 4 miglia nautiche)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

dal 1° febbraio
al 15 marzo

(1,5 × 49 miglia nautiche)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

dal 1° febbraio
al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 × 4 miglia nautiche)

]

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL
'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

DE

pm

FR

pm

IE

pm

NL

pm

PL

pm

SE

pm

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

pm

DE

pm

pm

IE

pm

ES

pm

FR

pm

PT

pm

Non assegnate

pm

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b(1)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

pm

EE

pm

Non applicabile

ES

pm

LV

pm

LT

pm

PL

pm

(1)    La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL
'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Venezuela(1)(2)

Lutiani (acque della Guyana francese)

pm

pm

(1)    Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

(2)    Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:

-    abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;

-    abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.

Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT 5

1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

pm

Francia

pm2

Italia

pm

Cipro

pm 6

Malta

pm2

Unione

pm

3.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

pm

Italia

pm

Unione

pm

4.Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A 7

Numero di pescherecci 8

Grecia 9

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro 10

Malta 11

Portogallo

Pescherecci a cianciolo 12

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con palangari

pm

pm

pm

pm

pm

pm 13

pm

pm

Pescherecci con lenze e canne

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm 14

Pescherecci con lenze a mano

pm

pm

pm 15

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci da traino

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci di stazza ridotta

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale 16

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro 17

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

pm

Italia

pm

Portogallo

pm

6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Grecia

pm

pm

Spagna

pm

pm

Croazia

pm

pm

Italia

pm

pm

Cipro

pm

pm

Malta

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) 18

Grecia

pm

Spagna

pm

Croazia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Portogallo

pm

7.Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

8.Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro

Numero massimo di pescherecci a cianciolo

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2022-2023 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro

Sottozona

Numero massimo di navi

Spagna

48.6

pm

Spagna

88.1

pm

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona

Regione

Campagna

SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona

Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Razze

(Rajiformes)

Granatieri (Macrourus spp.) 19

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023

48.6_2

pm

pm

pm

pm

pm

48.6_3

pm

pm

pm

pm

48.6_4

pm

pm

pm

pm

48.6_5

pm

pm

pm

pm

88.1.

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2022 al 31 agosto 2023

A, B, C, G 20

pm

pm 21

pm

pm

pm

G, H, I, J, K 22

pm

pm

pm

pm

Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross

pm

pm

pm

pm

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate del blocco di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate del blocco di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate del blocco di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate del blocco di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O



Elenco delle piccole unità di ricerca (Small‑scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

G

Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

H

Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.


Parte B

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DEL
KRILL ANTARTICO (
EUPHAUSIA SUPERBA)

Informazioni generali

Membro:    

Campagna di pesca:    

Nome della nave:    

Livello di catture previsto (in tonnellate):    

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):    

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21‑02 (2019).

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2

Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco

□ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21‑03/B)(1)

Congelato intero

Bollito

Farina

Olio

Altro prodotto (precisare)

(1)    Se il metodo non è elencato nell'allegato 21‑03/B, descriverlo in dettaglio.

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

Apertura verticale massima (m)

Apertura orizzontale massima (m)

Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)

Area dell'apertura (m2)

Dimensione di maglia media della rete(3) (mm)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

1a parte della rete

2a parte della rete

3a parte della rete

Parte finale della rete (sacco)

(1)    Prevista in condizioni operative.

(2)    Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.

(3)    Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22‑01 (2019).

Schema o schemi delle reti    

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG‑EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);

2.la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 2201 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3.la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo    

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG‑EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

Fabbricante

Modello

Frequenze del trasduttore (kHz)

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata)    

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC‑CAMLR‑XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL
PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro(1)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala(1)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala(1) 

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro(2)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala(1)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala(1)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala(2)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

(1)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(1)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dal flussometro e:

– misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,

– stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(2)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana(1)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala(2)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

– misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,

– stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese(1)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

_________________

(1)    Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41(1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Unione

83

26 397

(1)    Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

pm

Unione

pm

2Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

pm

Unione

pm



ALLEGATO X

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia

237 giorni di pesca

Spagna

2 navi

Altri Stati membri

0

(1)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(5)    I numeri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(6)    Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangari (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.
(7)    I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.
(8)    I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(9)    Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.
(10)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.
(11)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(12)    I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
(13)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(14)    Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
(15)    Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(16)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(17)    I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.
(18)    I numeri riportati nella presente tabella possono essere adattati alla luce dei piani di gestione degli allevamenti presentati dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1627.
(19)    Nella zona 88.1 quando le catture di granatieri (Macrourus spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (Dissostichus spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.
(20)    Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.
(21)    La specie bersaglio è l'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di moro oceanico (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).
(22)    Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.