Bruxelles, 26.10.2022

COM(2022) 546 final

2022/0341(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 546 final} - {SWD(2022) 546 final} - {SWD(2022) 547 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I pagamenti istantanei sono una forma di bonifico che prevede il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento, giorno o notte, e in qualsiasi giorno dell'anno. Tale aspetto li distingue dagli altri tipi di bonifico, che sono trattati dai prestatori di servizi di pagamento (nel seguito i "PSP") 1 solo durante gli orari di ufficio e per i quali l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario avviene soltanto entro la fine della giornata lavorativa successiva.

I pagamenti istantanei rappresentano un'importante innovazione tecnologica. Consentono di liberare il denaro bloccato nel sistema finanziario durante le operazioni, mettendolo immediatamente a disposizione degli utenti finali — consumatori e imprese dell'UE — per fini di consumo e investimento. Offrono inoltre alle banche e alle società tecnofinanziarie (FinTech) l'opportunità di sviluppare nuove soluzioni per i pagamenti al punto di interazione (nel seguito "POI"), sia nei punti vendita fisici che nelle operazioni di commercio elettronico (ad esempio utilizzando applicazioni di pagamento mobili su smartphone). Tali soluzioni contribuirebbero a ridurre l'attuale elevato livello di concentrazione nel mercato dei POI, in particolare per i pagamenti transfrontalieri.

L'UE prevede già un'architettura per i pagamenti istantanei in euro, che comprende l'offerta del regolamento istantaneo da parte di diversi sistemi di pagamento e lo schema di bonifico istantaneo (nel seguito lo "schema SCT Inst") dell'area unica dei pagamenti in euro (nel seguito la "SEPA"), lanciato nel novembre 2017 dal Consiglio europeo per i pagamenti (nel seguito l'"EPC") 2 .

Tuttavia la lenta diffusione e lo scarso utilizzo dei pagamenti istantanei ne ostacolano i potenziali ma notevoli vantaggi per i consumatori e le imprese dell'UE. Alla fine del 2021, i pagamenti istantanei rappresentavano appena l'11 % di tutti i bonifici in euro inviati nell'UE 3 . I motivi sono indicati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta (cfr. in appresso).

Nella comunicazione del 5 dicembre 2018 "Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro" 4 , la Commissione ha sostenuto un mercato di pagamenti istantanei pienamente integrato nell'UE, allo scopo di ridurre i rischi e le vulnerabilità dei pagamenti al dettaglio e di aumentare l'autonomia delle attuali soluzioni di pagamento. Nella comunicazione del 24 settembre 2020 "relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE" 5 , la Commissione ha annunciato che, se del caso, avrebbe proposto una normativa che imponesse ai PSP nell'UE di offrire il servizio dei pagamenti istantanei in euro entro la fine del 2021.
Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 22 marzo 2021 6 , ha evidenziato la promozione dell'utilizzo diffuso dei pagamenti istantanei quale obiettivo della strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'Unione europea. Inoltre, nella comunicazione del 20 gennaio 2021, "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" 7 , la Commissione ha ribadito l'importanza della strategia in materia di pagamenti al dettaglio e dell'innovazione digitale nella finanza quale mezzo per rafforzare il mercato unico dei servizi finanziari, consolidando in tal modo la sua autonomia strategica aperta nei settori macroeconomico e finanziario. Successivamente la Commissione ha incluso un'iniziativa sui pagamenti istantanei nel suo programma di lavoro per il 2022 8 .

Nelle sue conclusioni del 5 aprile 2022 9 , il Consiglio ha fatto riferimento all'intenzione della Commissione di presentare un'iniziativa legislativa sui pagamenti istantanei, ricordando l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitive sviluppate nel nostro continente, a carattere paneuropeo e basate sul mercato, e sottolineando l'importanza di definire e attuare con efficacia un quadro per un'area europea dei pagamenti indipendente, efficiente, ben funzionante, aperta e autonoma.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La disponibilità universale dei pagamenti istantanei in euro è un aspetto necessario per aggiornare e modernizzare la SEPA. La SEPA consente ai consumatori, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni europee di effettuare e ricevere pagamenti transfrontalieri in euro con la stessa facilità dei pagamenti nazionali e permette ai cittadini di utilizzare i conti di pagamento nel loro Stato membro d'origine per percepire la retribuzione o pagare le bollette tra Stati membri diversi. Il progetto SEPA è stato varato con il sostegno della Commissione nel 2002 e ha spinto il settore bancario europeo a istituire l'EPC che, su richiesta della Commissione e della Banca centrale europea (nel seguito la "BCE"), si è impegnato a sviluppare sistemi armonizzati di norme e procedure per l'esecuzione dei pagamenti in euro, in stretto dialogo con tutti i portatori di interessi (compresi i commercianti e i consumatori). Lo schema SEPA per i bonifici in euro è stato avviato nel 2008, mentre quello per gli addebiti diretti nel 2009. Questi due schemi hanno di fatto assunto carattere obbligatorio per i pagamenti in euro attraverso il regolamento SEPA del 2012 10 . Lo schema SCT Inst è stato avviato nel 2017.

Due atti giuridici dell'UE nel settore dei pagamenti, la direttiva del 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (nel seguito la "PSD2") 11 e il regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri 12 , si applicano già ai pagamenti istantanei e continueranno a farlo dopo l'entrata in vigore della presente proposta. La PSD2 stabilisce norme e obblighi per i PSP e i diritti dei consumatori per diversi tipi di pagamenti comunemente utilizzati nell'UE, compresi i bonifici; essa è attualmente in fase di valutazione e le eventuali proposte di modifica terranno pienamente conto della presente proposta. Il regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri prevede che per i pagamenti transfrontalieri in euro sia applicato lo stesso prezzo di quello addebitato per i pagamenti nazionali di tipo corrispondente nella valuta nazionale (compresi i bonifici e quindi i pagamenti istantanei) trattati dallo stesso PSP (per ulteriori spiegazioni sull'interazione del regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri con la presente proposta si veda in appresso).

Nell'offrire i pagamenti istantanei, come per qualsiasi altro tipo di pagamento, i PSP devono garantire di disporre di strumenti adeguati e in tempo reale per la prevenzione delle frodi, del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel pieno rispetto della legislazione vigente dell'UE. La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sulla solidità dei controlli AML/CFT. In particolare, l'istantaneità di tali pagamenti, che sono accreditati in meno di 10 secondi, non incide in alcun modo sull'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare i dovuti controlli AML/CFT e, se del caso, ad introdurre segnalazioni di operazioni sospette. Se questi ultimi sono in genere obblighi ex post, gli obblighi di screening per le sanzioni devono essere adempiuti prima dell'esecuzione dell'operazione (quindi entro 10 secondi per i pagamenti istantanei) e sono pertanto contemplati dalla presente proposta. La presente proposta non pregiudica in alcun modo l'efficacia e la tempestività dell'esame di tali segnalazioni di operazioni sospette da parte delle unità di informazione finanziaria (FIU).

Coerenza con le altre normative dell'UE

L'iniziativa è pienamente coerente con altre iniziative della Commissione delineate nella sua strategia in materia di finanza digitale per l'UE 13 , adottata unitamente alla strategia in materia di pagamenti al dettaglio, volta a promuovere la trasformazione digitale della finanza e dell'economia dell'UE e a rimuovere la frammentazione del mercato unico digitale.

È altresì pienamente coerente con la comunicazione "Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro" 14 , in cui la Commissione ha sostenuto un sistema di pagamento istantaneo pienamente integrato nell'UE, allo scopo di ridurre i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di pagamento al dettaglio e di aumentare l'autonomia delle attuali soluzioni di pagamento. È inoltre coerente con la comunicazione della Commissione del 2021 "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" 15 , che ha ribadito l'importanza della strategia in materia di pagamenti al dettaglio e dell'innovazione digitale nella finanza per rafforzare il mercato unico dei servizi finanziari. La stessa comunicazione ha confermato che i servizi della Commissione e della BCE avrebbero riesaminato congiuntamente a livello tecnico un'ampia gamma di questioni politiche, giuridiche e tecniche derivanti dalla possibile introduzione di un euro digitale, tenendo conto dei rispettivi mandati previsti dai trattati dell'UE. Un'iniziativa legislativa sull'euro digitale è stata inclusa anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2023.

La piena diffusione dei pagamenti istantanei è uno dei principali elementi della strategia in materia di pagamenti al dettaglio 16 della BCE, che offre anche il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (Target Instant Payment Settlement, TIPS).
Pertanto la BCE può essere invitata a formulare un parere su tale proposta.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni europee il compito di stabilire le disposizioni volte a instaurare il mercato unico e a garantirne il corretto funzionamento in linea con l'articolo 26 TFUE. Si tratta della base giuridica utilizzata per la legislazione vigente dell'UE nel settore dei pagamenti, come il regolamento SEPA, la direttiva PSD2 e il regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obbligo di prestare il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei transfrontalieri può essere imposto ai PSP pertinenti nell'Unione solo dalle misure dell'UE. Gli Stati membri da soli non possono prevedere norme UE armonizzate in materia di pagamenti istantanei transfrontalieri, che si tratti dello screening per le sanzioni o della protezione del pagatore in caso di frode o errore. Inoltre la SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti non istantanei è stata istituita da un regolamento dell'UE e la presente proposta si prefigge di svilupparla ulteriormente.

Proporzionalità

L'obbligo di offrire pagamenti istantanei in euro si applica esclusivamente ai PSP che offrono un servizio di bonifici in euro ai propri clienti. Il regolamento SEPA esclude già le operazioni di pagamento eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti o le loro succursali. Sono inoltre esclusi gli istituti di pagamento 17 e gli istituti di moneta elettronica 18 in quanto attualmente, ai sensi della direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento (nel seguito la "SFD") 19 , non possono partecipare ai sistemi di regolamento designati ai sensi di tale direttiva, che comprende molti sistemi di regolamento dell'UE ampiamente utilizzati per i bonifici e i pagamenti istantanei. Tale aspetto potrà essere riesaminato alla luce delle future modifiche apportate alla SFD in sede di revisione. Tuttavia, in base alla presente proposta, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica non sarà impedito di offrire su base volontaria il servizio di pagamenti istantanei ai propri USP. La proposta prevede inoltre scadenze scaglionate per i servizi di ricezione e invio dei pagamenti istantanei e per i PSP situati all'interno e all'esterno della zona euro.

Scelta dell'atto giuridico

Dato che il regolamento SEPA stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per tutti i bonifici in euro e che i pagamenti istantanei in euro costituiscono una nuova categoria di bonifici in euro, è opportuno che la presente proposta modifichi tale regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il 23 novembre 2017 la Commissione ha presentato una relazione sul funzionamento del regolamento SEPA a norma dell'articolo 15 del regolamento stesso 20 . La relazione concludeva che, nel complesso, il regolamento SEPA era applicato correttamente in tutta l'UE e che non sussisteva la necessità di una proposta legislativa successiva.

Tuttavia, al momento della sua adozione nel 2012, il regolamento SEPA non conteneva disposizioni specifiche sui pagamenti istantanei in quanto non ancora esistenti. L'aggiunta al regolamento SEPA di disposizioni specifiche sui pagamenti istantanei in euro riflette la modernizzazione delle tecnologie in materia di bonifici in euro, che permette il trattamento istantaneo.

Consultazioni dei portatori di interessi

Affinché la proposta della Commissione tenga conto dei pareri di tutti i portatori di interessi, la strategia di consultazione riservata all'iniziativa comprendeva:

una consultazione pubblica tesa a informare la strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, aperta dal 3 aprile al 26 giugno 2020 21 ;

una consultazione pubblica sulla valutazione d'impatto iniziale della presente iniziativa, aperta dal 10 marzo al 7 aprile 2021 22 ;

una consultazione pubblica aperta, disponibile dal 31 marzo al 23 giugno 2021 23 ;

una consultazione mirata del settore dei pagamenti, aperta dal 24 marzo al 12 giugno 2021 24 ;

consultazioni dei portatori di interessi in due gruppi di esperti della Commissione: il gruppo di utenti dei servizi finanziari e il gruppo di esperti per il mercato dei sistemi di pagamento;

contatti ad hoc con i vari portatori di interessi, sia per loro iniziativa che per iniziativa della Commissione;

un seminario online sui potenziali vantaggi dei pagamenti istantanei per i consumatori e le imprese, tenuto dalla direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione il 10 giugno 2021 25 ;

consultazioni degli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni e al gruppo di esperti sulle misure restrittive dell'Unione e sull'extraterritorialità, nonché seminari ad hoc sullo screening per le sanzioni.

L'esito di tali consultazioni è sintetizzato nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Assunzione e uso di perizie

Nella preparazione della presente iniziativa sono stati impiegati diversi contributi nonché numerose fonti di conoscenze specialistiche, tra cui:

elementi di prova presentati attraverso le varie consultazioni sopra elencate;

uno studio realizzato da un contraente, Fidelis Consulting, "Pagamenti istantanei, benefici attuali e prevedibili" (non disponibile in italiano) 26 , realizzato nel 2021;

informazioni trasmesse periodicamente dall'EPC in merito all'adesione e all'uso degli schemi SCT e SCT Inst.;

informazioni trasmesse dalla BCE e dai comitati dei pagamenti degli Stati membri;

la banca dati ORBIS;

il registro degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica dell'Autorità bancaria europea (nel seguito l'"ABE") ai sensi della PSD2;

un documento di riflessione sulle osservazioni preliminari dell'ABE su determinati dati relativi alle frodi nei pagamenti nell'ambito della PSD2, in linea con le comunicazioni di settore;

elementi di prova trasmessi dai PSP e da altri tipi di prestatori, in particolare sui costi, attraverso consultazioni mirate e contatti bilaterali;

elementi di prova trasmessi dall'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), in particolare per quanto riguarda i prezzi dei pagamenti istantanei in euro.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto 27 , che è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo una prima volta il 27 aprile 2022 e una seconda volta l'8 luglio 2022, per poi essere approvata il 7 settembre 2022.

La valutazione d'impatto ritiene che il problema principale sia lo scarso utilizzo dei pagamenti istantanei in euro, calcolato come la percentuale di tutti i bonifici in euro inviati nell'UE (circa l'11 %). Tale problema ha due conseguenze:

il mancato sfruttamento dei vantaggi e dei guadagni di efficienza derivanti dai pagamenti istantanei, sia a livello macro che per categorie specifiche di portatori di interessi, tra cui consumatori, commercianti, imprese, PSP e società tecnofinanziarie (FinTech), nonché pubbliche amministrazioni, comprese le autorità fiscali;

una scelta limitata dei mezzi di pagamento presso il POI, in particolare per le operazioni transfrontaliere.

Sono state individuate quattro determinanti del problema, due sul lato dell'offerta e due sul lato della domanda:

PSP non sufficientemente incentivati a offrire pagamenti istantanei in euro (determinante dal lato dell'offerta);

commissioni dissuasive sulle operazioni dei pagamenti istantanei rispetto ai mezzi di pagamento alternativi (determinante dal lato della domanda);

tasso elevato di pagamenti istantanei respinti erroneamente associati a persone incluse negli elenchi delle sanzioni dell'UE (determinante dal lato dell'offerta);

preoccupazioni del pagatore in merito alla sicurezza dei pagamenti istantanei (determinante dal lato della domanda).

La valutazione d'impatto presenta un pacchetto di opzioni prescelte, corrispondenti alle quattro determinanti del problema individuate:

l'obbligo per i PSP che offrono bonifici ordinari in euro (con esclusioni mirate) di offrire il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro;

l'obbligo per i PSP di non addebitare costi maggiori per i pagamenti istantanei in euro rispetto ai bonifici ordinari in euro;

un obbligo di screening per le sanzioni sotto forma di controlli molto frequenti dei clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni dell'UE (come già avviene in alcuni Stati membri per i pagamenti nazionali), piuttosto che per ciascuna operazione;

l'obbligo per i PSP di offrire un servizio che informi i clienti mediante notifica in caso di mancata corrispondenza tra il nome e il numero di conto bancario internazionale (IBAN) del beneficiario indicati dal pagatore.

Gli obblighi di cui sopra sono introdotti mediante una modifica del regolamento SEPA che disciplina anche altri tipi di pagamenti in euro, compresi i bonifici non istantanei. Tuttavia, gli obblighi relativi allo screening per le sanzioni e alla protezione dei pagatori sono esclusivamente limitati ai pagamenti istantanei in euro, per i quali le determinanti di fondo del problema sono risultate essere le più incisive. Nel caso dei pagamenti istantanei, i PSP non possono verificare entro 10 secondi se l'operazione segnalata coinvolge persone incluse negli elenchi delle sanzioni dell'UE, il che comporta il rifiuto ingiustificato dell'operazione di pagamento. Per i bonifici non istantanei questo problema non si pone. Inoltre i pagatori sono restii a preferire i pagamenti istantanei ai bonifici non istantanei in quanto credono che questi ultimi offrano loro maggiori possibilità di recuperare i fondi in caso di frode o errore.

Stando alla valutazione d'impatto, vi sarebbero costi di attuazione una tantum sostanziali ma proporzionati per i PSP che non offrono ancora pagamenti istantanei e per la maggior parte dei PSP che verificano la corrispondenza tra l'IBAN e il nome del beneficiario. I costi correnti per i PSP sarebbero limitati. Nel complesso, l'impatto in termini di costi per i PSP sarebbe neutro nel tempo, alla luce dei notevoli risparmi derivanti dal nuovo approccio proposto per lo screening per le sanzioni, della riduzione di tempo e sforzi profusi per il follow-up di frodi ed errori, della diminuzione dei costi connessi alla gestione del contante e degli assegni, nonché della prospettiva di competere più efficacemente con gli operatori storici sul mercato del POI e di offrire soluzioni di POI innovative basate sui pagamenti istantanei, anche per i pagamenti transfrontalieri.

Il miglioramento della liquidità e dei flussi di cassa comporterà molteplici vantaggi, specie per tutti i destinatari dei pagamenti istantanei, tra cui i consumatori, i commercianti, le imprese e le amministrazioni pubbliche, comprese le autorità fiscali, accrescendo in modo significativo la loro efficienza economica. Attualmente, in qualsiasi momento, nei sistemi di pagamento transitano diversi miliardi di euro che non sono disponibili per il consumo o gli investimenti.

Il maggiore ricorso all'alternativa istantanea incoraggerà inoltre lo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento, rendendo possibili i pagamenti istantanei presso il POI per l'acquisto di beni e servizi, in particolare nelle operazioni transfrontaliere. Ciò aumenterà la concorrenza nel settore e comporterà costi minori per i commercianti che questi potranno potenzialmente trasferire ai consumatori.

Efficienza normativa e semplificazione

Quella presente non è un'iniziativa del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Sebbene assuma la forma di una modifica del regolamento SEPA, che stabilisce i requisiti per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, essa non si basa su una valutazione di tale regolamento e si limita a quanto è necessario per integrare specificamente nuove disposizioni in materia di pagamenti istantanei.

In linea con il principio "one in, one out", la Commissione si è impegnata a "controbilanciare per quanto possibile" i costi di adeguamento delle nuove iniziative e a compensare i nuovi costi amministrativi riducendo di conseguenza quelli sostenuti per altre iniziative 28 . Tuttavia la presente proposta non prevede costi amministrativi per le imprese, i cittadini o le autorità pubbliche, in quanto l'iniziativa non comporterà una maggiore sorveglianza o supervisione dei PSP, né obblighi di segnalazione specifici. Inoltre l'iniziativa non comporta commissioni e oneri normativi.

Sebbene per il principio "one in one out" non sia necessario compensare i costi di adeguamento, i risparmi ricorrenti sui costi che i PSP otterranno dal nuovo approccio dello screening per le sanzioni dovrebbero più che compensare i costi di adeguamento generati dalle altre componenti della presente proposta, producendo costi di adeguamento negativi (ossia risparmi) per l'iniziativa nel suo complesso 29 .

   Diritti fondamentali

L'iniziativa è coerente con i diritti fondamentali.

Nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario per conformarsi alla presente iniziativa, il trattamento deve essere in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP) 30 .

L'iniziativa stabilisce l'obbligo di verificare le discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario in caso di pagamenti istantanei in euro. Quando i beneficiari sono persone fisiche, il trattamento dei loro nomi e identificativi del conto di pagamento è proporzionato e necessario per prevenire operazioni fraudolente e per rilevare errori. La proposta stabilisce altresì una procedura per verificare se i clienti dei PSP sono persone o entità designate soggette a sanzioni dell'UE. Definisce norme chiare per quanto riguarda la frequenza e la responsabilità di tali verifiche. L'iniziativa garantisce che i dati personali necessari per effettuare tali verifiche siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'obiettivo generale di aumentare il volume dei pagamenti istantanei in euro rispetto a tutti i bonifici in euro può essere monitorato in modo continuativo sulla base dei dati dell'EPC, che gestisce gli schemi SCT e SCT Inst. Per monitorare la diffusione dei pagamenti istantanei in euro in diversi scenari di utilizzo (anche presso il POI) e i volumi di pagamenti istantanei in euro rispetto al contante o alle carte, occorrerà sintetizzare i dati provenienti da diverse fonti, con l'assistenza della BCE e dell'ABE. Non si prevedono nuovi obblighi di segnalazione per i PSP.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La proposta introduce nel regolamento SEPA disposizioni supplementari in materia di pagamenti istantanei in euro e specifica quali PSP devono conformarsi a tali disposizioni.

Sono introdotte quattro nuove definizioni:

"bonifico istantaneo", che stabilisce i principali requisiti tecnici e chiarisce che si tratta di una sottocategoria di bonifici in euro;

"interfaccia USP" (interfaccia degli utilizzatori dei servizi di pagamento), che chiarisce ulteriormente le disposizioni sul diritto degli utilizzatori dei servizi di pagamento di effettuare i pagamenti istantanei attraverso gli stessi canali utilizzati per effettuare altri tipi di bonifico, e le disposizioni sulle commissioni per le operazioni di bonifico in euro corrispondenti;

"identificativo del conto di pagamento", che chiarisce che un "identificativo del conto di pagamento" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SEPA e all'articolo 5 quater della presente proposta dovrebbe essere considerato come l'identificativo unico di cui all'articolo 88 della PSD2 e definito all'articolo 4, punto 33, di tale direttiva; e

"persone o entità incluse nell'elenco", che chiarisce che i PSP dovrebbero seguire la procedura di cui all'articolo 5 quinquies della presente proposta per garantire il rispetto delle sanzioni dell'UE che comportano l'obbligo di congelare i beni di singole persone o entità e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione direttamente o indirettamente.

Peraltro l'attuale definizione di "sistema di pagamento al dettaglio" è modificata per riflettere varie modalità di regolamento delle operazioni di pagamento al dettaglio, tra cui il regolamento non effettuato in batch (per singola operazione) e l'esecuzione 24 ore su 24 dei pagamenti istantanei in tempo reale.

Prestazione obbligatoria di bonifici istantanei in euro (articolo 5 bis)

I PSP che offrono bonifici in euro saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione dei pagamenti istantanei in euro. Per questo servizio sono stabilite alcune specifiche tecniche, tra cui l'obbligo di ricevere gli ordini di pagamento ed essere raggiungibili per i pagamenti istantanei 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, senza alcuna possibilità di fissare momenti limite o di restringere il trattamento dei pagamenti istantanei ai soli giorni lavorativi. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sono esclusi da tale obbligo a causa del loro accesso limitato ai sistemi di pagamento.

Le interfacce cliente (USP) attraverso cui è possibile impartire gli ordini di bonifico devono anche consentire l'invio di ordini per i pagamenti istantanei. Se un PSP offre la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli per bonifici raggruppati a pacchetto, deve offrire lo stesso servizio per i pagamenti istantanei.

L'introduzione di tali obblighi sarà scaglionata e seguirà le quattro date seguenti:

ricezione di pagamenti istantanei in euro per i PSP situati nella zona euro: 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento;

invio di pagamenti istantanei in euro per i PSP situati nella zona euro: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento;

ricezione di pagamenti istantanei in euro per i PSP non situati nella zona euro: 30 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento;

invio di pagamenti istantanei in euro per i PSP non situati nella zona euro: 36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Commissioni sui pagamenti istantanei (articolo 5 ter e modifica del regolamento (UE) 2021/1230)

Le commissioni applicate dai PSP per l'invio o la ricezione di pagamenti istantanei in euro non dovrebbero essere superiori a quelle applicate dallo stesso PSP per l'invio o la ricezione di bonifici non istantanei in euro. Tale obbligo si applicherà a tutti i PSP che offrono pagamenti istantanei in euro, compresi quelli che non sono tenuti a offrire pagamenti istantanei (come gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica). Si applicherà ai PSP situati nella zona euro a partire da 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e ai PSP non situati nella zona euro a partire da 30 mesi dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Per alcune operazioni di pagamento istantaneo in euro, in particolare i pagamenti istantanei transfrontalieri in euro eseguiti da un PSP situato in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri potrebbe comportare una commissione superiore a quella richiesta dalla presente proposta. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1230: "Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento". Tali pagamenti corrispondenti sarebbero un pagamento istantaneo transfrontaliero in euro e un pagamento istantaneo nazionale nella valuta dello Stato membro.

Nel fissare il prezzo di un pagamento istantaneo transfrontaliero in euro, un PSP non situato nella zona euro sarebbe tenuto, in base alla presente proposta, ad addebitare commissioni uguali o inferiori a quelle applicate per un bonifico transfrontaliero non istantaneo in euro e, ai sensi del regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri, esattamente le stesse commissioni applicate per un pagamento istantaneo nazionale denominato nella valuta nazionale. Tuttavia il rispetto di entrambi gli obblighi non sarebbe possibile qualora tale PSP applicasse attualmente commissioni più elevate per un pagamento istantaneo nazionale nella valuta dello Stato membro rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro.

Al fine di conseguire appieno l'obiettivo di incentivare gli USP a preferire i pagamenti istantanei in euro, il regolamento (UE) 2021/1230 è modificato per garantire che il prezzo di un pagamento istantaneo transfrontaliero in euro sia uguale o inferiore a quello di un bonifico ordinario transfrontaliero in euro corrispondente, anche se ciò significa che il prezzo per tale pagamento istantaneo transfrontaliero in euro differisca da quello di un pagamento istantaneo nazionale corrispondente nella valuta dello Stato membro.

Discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario (articolo 5 quater)

Tutti i PSP che offrono il servizio di invio di pagamenti istantanei in euro (compresi quelli che non sono tenuti a farlo) sono tenuti a offrire ai propri USP un servizio che verifichi che l'IBAN del beneficiario 31 corrisponda al nome del beneficiario e che notifichi all'USP le eventuali discrepanze rilevate. La notifica deve essere inviata prima che il pagatore finalizzi l'ordine di pagamento istantaneo e prima che i PSP effettuino detto pagamento. In ogni caso, l'utente è libero di decidere se impartire o meno un ordine di pagamento istantaneo.

L'utilizzo di tale servizio da parte di un utente non incide sulla responsabilità del PSP per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva dei pagamenti istantanei, come stabilito agli articoli 88 e 89 della PSD2.

I PSP dovrebbero notificare agli USP le eventuali discrepanze rilevate tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario, indicati dall'ordinante, per i bonifici istantanei nazionali e transfrontalieri in euro. La presente proposta non limita tale servizio ai bonifici istantanei e pertanto non impedisce ai PSP di estenderlo anche ad altri tipi di bonifico.

I PSP possono addebitare una commissione per l'utilizzo di tale servizio e gli USP non sono obbligati a utilizzarlo.

Tale obbligo si applicherà ai PSP situati nella zona euro a partire da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e ai PSP non situati nella zona euro a partire da 36 mesi dopo l'entrata in vigore dello stesso. Tali scadenze sono pienamente in linea con le date per l'introduzione dell'obbligo di offrire il servizio di invio di pagamenti istantanei in euro.

Screening dei pagamenti istantanei per le sanzioni dell'UE (articolo 5 quinquies)

I PSP sono tenuti a seguire un approccio armonizzato in modo che le sanzioni dell'UE possano essere applicate senza le sovrapposizioni, le inefficienze e i conseguenti intoppi dovuti alle divergenze dei processi di screening applicati dai PSP. L'approccio armonizzato riguarda i tipi specifici di sanzioni applicabili a singole persone ed entità, vale a dire l'obbligo di congelare i beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. I servizi della Commissione tengono un elenco consolidato di tali persone ed entità 32 .

I PSP sono tenuti a verificare almeno una volta al giorno se i loro clienti sono persone o entità designate soggette a sanzioni dell'UE, e in ogni caso immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali designazioni nuove o modificate.

Un approccio armonizzato offre ai PSP la tanto necessaria certezza del diritto ed elimina in tal modo gli intoppi che impediscono l'effettiva esecuzione dei pagamenti istantanei in euro, senza compromettere l'efficacia complessiva dello screening per le sanzioni.

Qualora il PSP di un pagatore o di un beneficiario ometta di effettuare la verifica richiesta e sia successivamente coinvolto nell'esecuzione di un pagamento istantaneo per un pagatore o un beneficiario soggetto a sanzioni dell'UE, esso è responsabile di eventuali danni finanziari causati all'altro PSP coinvolto nel pagamento derivanti da sanzioni ai sensi dei pertinenti regolamenti dell'UE in materia. Tale obbligo si applicherà a tutti i PSP di cui all'articolo 5 quinquies a partire da 6 mesi dopo l'entrata in vigore.

Sanzioni (articolo 11)

Le sanzioni inflitte ai PSP per l'inosservanza degli obblighi giuridici contenuti nella presente proposta sono di competenza degli Stati membri. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. I livelli minimi applicabili per le sanzioni che le autorità nazionali possono infliggere in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sanzioni dell'UE sono stabiliti nel nuovo paragrafo 1 ter dell'articolo 11 del regolamento SEPA. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le sanzioni applicabili nella propria giurisdizione.

 

2022/0341 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 33 ,

visto il parere della Banca centrale europea 34 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 costituisce la base per l'area unica dei pagamenti in euro (nel seguito la "SEPA"). Al fine di creare condizioni propizie a una maggiore concorrenza, in particolare per i pagamenti al punto di interazione (POI), il progetto SEPA dovrebbe essere costantemente aggiornato per riflettere l'innovazione e l'evoluzione del mercato dei pagamenti, promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento a livello di Unione e facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato.

2)Nel 2017 i prestatori di servizi di pagamento (nel seguito i "PSP"), sotto l'egida del Consiglio europeo per i pagamenti, hanno concordato uno schema a livello di Unione per l'esecuzione istantanea di bonifici in euro. Gli sforzi del settore europeo dei pagamenti non si sono dimostrati sufficienti a garantire l'elevata diffusione a livello dell'Unione dei bonifici istantanei in euro. Solo un aumento generalizzato e rapido di tale diffusione potrà innescare appieno gli effetti di rete dei bonifici istantanei in euro, comportando vantaggi e incrementi di efficienza economica per gli utilizzatori dei servizi di pagamento (nel seguito gli "USP") e i PSP, una riduzione della concentrazione di mercato, una maggiore concorrenza e una più ampia scelta dei metodi di pagamento elettronico, in particolare per i pagamenti transfrontalieri presso il POI.

3)Il regolamento (UE) n. 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I bonifici istantanei in euro sono una categoria relativamente nuova di bonifico in euro e sono apparsi sul mercato soltanto dopo l'adozione di tale regolamento. È pertanto necessario prevedere requisiti specifici per i bonifici istantanei in euro, oltre ai requisiti generali applicabili a tutti i tipi di bonifico.

4)È già stata adottata o proposta una serie di soluzioni normative nazionali per aumentare la diffusione dei bonifici istantanei in euro, anche rafforzando la protezione degli USP dall'invio di fondi a un beneficiario non previsto o specificando il processo di conformità agli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione. Tali soluzioni normative nazionali comportano il rischio di frammentazione del mercato interno e, poiché i requisiti normativi differiscono da uno Stato all'altro, aumentano i costi di conformità e complicano l'esecuzione dei bonifici istantanei transfrontalieri.

5)Prima dei bonifici istantanei, le operazioni di pagamento erano generalmente raggruppate dai PSP e sottoposte a un sistema di pagamento al dettaglio a fini di compensazione e regolamento in tempi prestabiliti. Tuttavia, nei sistemi di pagamento al dettaglio attualmente utilizzati per il trattamento dei bonifici istantanei in euro, le operazioni di pagamento sono inviate singolarmente, trattate in tempo reale e 24 ore su 24. Per rispecchiare tale aspetto, è necessario modificare la definizione di "sistema di pagamento al dettaglio".

6)Garantire a tutti gli USP dell'Unione la possibilità di impartire ordini di pagamento e ricevere bonifici istantanei in euro è una condizione preliminare per aumentare la diffusione di tali operazioni. Attualmente almeno un terzo dei PSP nell'Unione non offre il servizio dei bonifici istantanei in euro. Inoltre negli ultimi anni l'aggiunta dei bonifici istantanei ai servizi dei PSP è stata troppo lenta, il che ostacola l'ulteriore integrazione del mercato interno dei pagamenti dell'Unione. Di conseguenza, i PSP dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro.

7)Per creare un mercato integrato dei bonifici istantanei in euro, è essenziale che tali operazioni siano trattate conformemente a un insieme comune di norme e requisiti.
I bonifici istantanei in euro consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi e 24 ore su 24. La disponibilità 24 ore al giorno e ogni giorno dell'anno è una caratteristica intrinseca di questo tipo di bonifico. È pertanto opportuno che la definizione di bonifico istantaneo si riferisca alle condizioni specifiche che dovrebbe soddisfare in relazione al momento di ricezione degli ordini di pagamento, al trattamento, all'accredito e alla data valuta.

8)Esistono diverse interfacce attraverso cui gli USP possono impartire un ordine di pagamento per un bonifico in euro, in particolare servizi bancari online, applicazioni mobili, sportelli automatici, succursali o per telefono. Affinché tutti gli USP abbiano accesso ai bonifici istantanei in euro, le interfacce che utilizzano per impartire ordini di pagamento non dovrebbero differire a seconda che si tratti di operazioni di bonifico istantaneo o di altri tipi di bonifico. Inoltre, qualora un USP abbia la possibilità di impartire a un PSP ordini di pagamento per bonifici raggruppati a pacchetto, è opportuno prevedere la stessa possibilità anche per i bonifici istantanei in euro.
I PSP dovrebbero poter offrire i bonifici istantanei come opzione predefinita per tutti i bonifici in euro avviati dagli USP.

9)Imporre agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro non sarebbe ragionevole, in quanto tali istituti non possono essere ammessi come partecipanti a un sistema di pagamento designato ai sensi della direttiva n. 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 . Tali istituti possono quindi incontrare difficoltà di accesso all'infrastruttura necessaria per eseguire i bonifici istantanei. È pertanto opportuno escludere gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica dall'obbligo di offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro.

10)Gli USP sono molto sensibili al livello delle commissioni associate ai metodi di pagamento sostituibili. Tale livello può quindi spingerli a preferire o escludere un determinato metodo di pagamento. Nei mercati nazionali in cui sono state applicate commissioni per operazione più elevate per i bonifici istantanei in euro rispetto a quelle applicate per altri tipi di bonifici in euro, la diffusione dei bonifici istantanei è bassa. Ciò ha impedito il raggiungimento della massa critica di bonifici istantanei in euro necessaria per sortire appieno gli effetti di rete previsti sia per i PSP che per gli USP. È pertanto opportuno che tutti i tipi di commissione applicati ai pagatori e ai beneficiari per l'esecuzione di bonifici istantanei in euro, comprese quelle per operazione o quelle forfettarie, non superino le commissioni loro applicate per i tipi corrispondenti di altri bonifici in euro. Nell'individuare i tipi corrispondenti di bonifici, dovrebbe essere possibile utilizzare criteri quali l'interfaccia USP o lo strumento di pagamento utilizzato per avviare il pagamento, la posizione del cliente e, se del caso, la distinzione tra pagamento nazionale o transfrontaliero.

11)Per accrescere la fiducia degli USP nei bonifici istantanei in euro e garantirne l'utilizzo, è necessario assicurare la sicurezza di detti servizi. I pagatori che intendono inviare un bonifico a un determinato beneficiario possono, in caso di frode o errore, indicare un identificativo del conto di pagamento non corrispondente al conto detenuto da tale beneficiario. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , l'unico fattore determinante della corretta esecuzione dell'operazione per quanto riguarda il beneficiario è l'identificativo unico e i PSP non sono tenuti a verificare il nome del beneficiario. Nel caso dei bonifici istantanei, il pagatore non dispone del tempo sufficiente per constatare la presenza di una frode o di un errore né per cercare di recuperare i fondi prima che siano accreditati sul conto del beneficiario. I PSP dovrebbero pertanto verificare la presenza di eventuali discrepanze tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario indicati dal pagatore e notificare le discrepanze rilevate al pagatore che impartisce un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro. Onde evitare intoppi o ritardi ingiustificati nel trattamento istantaneo dell'operazione, il PSP del pagatore dovrebbe trasmettere tale notifica al massimo entro qualche secondo dal momento in cui il pagatore ha indicato le informazioni sul beneficiario. Affinché il pagatore possa decidere se procedere o meno con l'operazione prevista, dovrebbe ricevere tale notifica dal suo PSP prima di autorizzare l'operazione.

12)Alcuni attributi del nome del beneficiario, sul cui conto il pagatore intende effettuare un bonifico istantaneo, possono aumentare la probabilità che il PSP rilevi una discrepanza, tra cui la presenza di segni diacritici o l'esistenza di più traslitterazioni possibili dei nomi in alfabeti diversi, differenze tra nomi di comune utilizzo e quelli indicati nei documenti di identificazione ufficiali per le persone fisiche o differenze tra la denominazione commerciale e la denominazione sociale per le persone giuridiche. Onde evitare intoppi ingiustificati nel trattamento dei bonifici istantanei in euro e agevolare la decisione del pagatore se procedere o meno con l'operazione prevista, i PSP dovrebbero indicare la portata di tale discrepanza, specificando nella notifica anche la presenza di "mancata corrispondenza" o "quasi-corrispondenza".

13)Autorizzare un'operazione di pagamento in cui il PSP ha rilevato una discrepanza e l'ha notificata all'USP può comportare il trasferimento dei fondi a un beneficiario non previsto. In tali casi, come stabilito all'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, i PSP non dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'esecuzione dell'operazione a favore di un beneficiario non previsto. I PSP dovrebbero informare gli USP delle conseguenze che la loro scelta di ignorare la discrepanza notificata comporta rispetto alla responsabilità dei primi e al diritto di rimborso dei secondi. Gli USP dovrebbero poter rinunciare all'utilizzo di tale servizio in qualsiasi momento del rapporto contrattuale con il PSP. Dopo detta rinuncia, gli USP dovrebbero avere la possibilità di annullarla per fruire nuovamente del servizio.

14)È indispensabile che i PSP rispettino efficacemente gli obblighi loro incombenti in forza delle sanzioni dell'Unione inflitte a persone, organismi o entità soggetti al congelamento dei beni o al divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE (persone o entità incluse nell'elenco). Il diritto dell'Unione, tuttavia, non stabilisce norme sulla procedura o sugli strumenti che i PSP devono utilizzare per garantire il rispetto di tali obblighi.
I PSP applicano quindi vari metodi, basati sulla loro scelta personale o sugli orientamenti indicati dalle autorità nazionali interessate. Lo screening del pagatore e del beneficiario coinvolti in ciascuna operazione di bonifico, sia nazionale che transfrontaliera, per verificare la conformità agli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione, comporta numerose segnalazioni di bonifici potenzialmente associati a persone o entità incluse nell'elenco. Tuttavia, a seguito delle opportune verifiche, la stragrande maggioranza delle operazioni segnalate non risulta essere associata a tali persone o entità. Data la natura dei bonifici istantanei, i PSP non sono in grado di verificare rapidamente – in tempi brevi – le operazioni segnalate, le quali sono di conseguenza rifiutate. A causa di tale situazione, i PSP incontrano difficoltà operative nell'offrire ai propri USP un servizio di bonifici istantanei affidabile e prevedibile in tutta l'Unione. Per queste ragioni, onde assicurare una maggiore certezza del diritto, migliorare l'efficienza degli sforzi dei PSP per rispettare gli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione nell'ambito dei bonifici istantanei in euro, ed evitare inutili ostacoli a tali operazioni, i PSP dovrebbero verificare, almeno quotidianamente, se i rispettivi USP sono persone o entità incluse nell'elenco e dovrebbero cessare di applicare lo screening basato sulle operazioni.

15)Per impedire l'avvio di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a persone o entità incluse nell'elenco e per congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti, i PSP dovrebbero effettuare verifiche sui rispettivi USP il prima possibile dopo l'entrata in vigore di una nuova misura restrittiva adottata a norma dell'articolo 215 TFUE che preveda il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, in modo da garantire che i PSP rispettino efficacemente gli obblighi loro incombenti in forza delle sanzioni dell'Unione.

16)Se un PSP non verifica in tempo utile i propri USP, l'altro PSP coinvolto nell'esecuzione della stessa operazione di bonifico istantaneo potrebbe, di conseguenza, non essere in grado di congelare i fondi di una persona o entità inserita nell'elenco o di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di detta persona o entità. I PSP sanzionati per inosservanza degli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione poiché un altro PSP non ha effettuato controlli tempestivi sui propri USP dovrebbero essere risarciti per dette sanzioni da tale PSP.

17)Le violazioni del presente regolamento dovrebbero essere soggette a sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per favorire la fiducia reciproca fra PSP e autorità competenti nell'attuazione uniforme e completa di un approccio armonizzato finalizzato al rispetto, da parte dei PSP, degli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione, è in particolare opportuno armonizzare in tutta l'Unione i livelli minimi applicabili per le sanzioni nel caso in cui i PSP violino l'obbligo di verificare se i propri USP sono persone o entità incluse nell'elenco.

18)I PSP necessitano del tempo sufficiente per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. È pertanto opportuno introdurre tali obblighi gradualmente per permettere ai PSP di usare le proprie risorse in modo più efficiente. Dunque l'obbligo di offrire il servizio di invio di bonifici istantanei dovrebbe applicarsi successivamente all'obbligo di offrire il servizio di ricezione dei bonifici istantanei, in quanto fra i due il servizio di invio tende ad essere più costoso e complesso da attuare e richiede pertanto più tempo. Il servizio di notifica al pagatore delle discrepanze rilevate tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario è pertinente soltanto per i PSP che offrono il servizio di invio di bonifici istantanei. L'obbligo di offrire tale servizio dovrebbe quindi applicarsi contestualmente all'obbligo di offrire il servizio di invio di bonifici istantanei. Gli obblighi riguardanti le commissioni e la procedura armonizzata per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione dovrebbero applicarsi dal momento in cui i PSP sono tenuti a offrire il servizio di ricezione di bonifici istantanei. Per consentire ai PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l'euro di assegnare in modo efficiente le risorse necessarie all'attuazione dei bonifici istantanei in euro, gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero loro applicarsi a partire da una data successiva rispetto ai PSP situati negli Stati membri la cui moneta è l'euro, seguendo lo stesso approccio graduale per l'introduzione di vari obblighi utilizzato per i PSP situati nella zona euro.

19)A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , le commissioni applicate da un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro per i bonifici transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate da tale PSP per i bonifici nazionali nella valuta nazionale di tale Stato membro. Qualora tale PSP applichi commissioni più elevate per i bonifici istantanei nazionali nella valuta nazionale rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei nazionali nella valuta nazionale, e quindi anche commissioni più elevate rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro, il livello delle commissioni che tale PSP sarebbe tenuto ad applicare a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro sarebbe superiore alle commissioni applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro. In tali situazioni, onde evitare conflitti normativi e tenendo conto dell'obiettivo fondamentale di incentivare gli USP a preferire i bonifici istantanei in euro, è opportuno esigere che le commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro non superino quelle ad essi applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro.

20)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230.

21)Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dei bonifici istantanei o del servizio di rilevamento e notifica di discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario, nonché nel quadro della verifica per stabilire se gli USP siano o meno persone o entità incluse nell'elenco, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 .
Il trattamento dei nomi e degli identificativi del conto di pagamento delle persone fisiche è proporzionato e necessario per prevenire operazioni fraudolente, rilevare errori e garantire il rispetto delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

22)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le necessarie norme uniformi per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro a livello dell'Unione e aumentare la diffusione complessiva dei bonifici istantanei in euro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto questi non possono imporre obblighi ai PSP situati in altri Stati membri ma, a motivo della portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i propri obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

23)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 e ha espresso un parere in data [XX XX 2022] 41 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012

Il regolamento (UE) n. 260/2012 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

a)sono inseriti i seguenti punti da 1 bis) a 1 quinquies):

"1 bis)"bonifico istantaneo", un bonifico che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)il momento di ricezione dell'ordine di pagamento per tale bonifico è il momento in cui il pagatore dà istruzione al suo PSP di eseguire il bonifico, indipendentemente dal giorno o dall'ora;

b)l'ordine di pagamento per tale bonifico è immediatamente trattato dal PSP del pagatore, indipendentemente dal giorno o dall'ora;

c)l'importo trasferito è accreditato sul conto di pagamento del beneficiario entro 10 secondi dal ricevimento dell'ordine di pagamento;

d)la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario è la stessa data in cui l'importo trasferito è accreditato sul conto di pagamento del beneficiario;

1 ter)"interfaccia USP", qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento su supporto cartaceo o elettronico al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo di contante o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP;

1 quater)"identificativo del conto di pagamento", un identificativo unico quale definito all'articolo 4, punto 33, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio*1;

1 quinquies)"persone o entità incluse nell'elenco", le persone fisiche o giuridiche, gli organismi o le entità soggetti al congelamento dei beni o al divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;

________________________________________________________

*1    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).";

b)il punto 22) è sostituito dal seguente:

"22)"sistema di pagamento al dettaglio", un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;"

2)sono inseriti i seguenti articoli da 5 bis a 5 quinquies:

"Articolo 5 bis

Operazioni di bonifico istantaneo

1. I PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici offrono a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei.

Tuttavia il presente paragrafo non si applica agli istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE e agli istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

2. Nell'effettuare bonifici istantanei, oltre ai requisiti di cui all'articolo 5, i PSP rispettano gli obblighi seguenti:

a)assicurano che i pagatori siano in grado di impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso le stesse interfacce USP attraverso cui tali pagatori possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici;

b)dopo aver ricevuto un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, essi verificano immediatamente se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento del pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riservano l'importo sul conto del pagatore e inviano immediatamente l'operazione di pagamento al PSP del beneficiario;

c)assicurano che tutti i conti di pagamento che detengono siano raggiungibili per bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;

d)dopo aver ricevuto un bonifico istantaneo, essi mettono immediatamente a disposizione l'importo di tale operazione sul conto di pagamento del beneficiario.

3. Quando eseguono bonifici istantanei in euro, i PSP offrono ai propri USP la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto se offrono tale possibilità ai propri USP per altri tipi di bonifici.

4. I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 5 ter

Commissioni sui bonifici istantanei

1. Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di operazioni di bonifico istantaneo in euro non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altre operazioni di bonifico in euro corrispondenti.

2. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 5 quater

Discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario in caso di bonifici istantanei

1. Per quanto riguarda i bonifici istantanei, il PSP del pagatore verifica se l'identificativo del conto di pagamento e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, il PSP notifica al pagatore le eventuali discrepanze rilevate e la portata delle stesse.

I PSP prestano tale servizio immediatamente dopo che il pagatore ha comunicato al proprio PSP l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario e il nome del beneficiario stesso, e prima che al pagatore sia data la possibilità di autorizzare il bonifico istantaneo.

2. I PSP assicurano che il rilevamento e la notifica di una discrepanza di cui al paragrafo 1 non impediscano ai pagatori di autorizzare il bonifico istantaneo in questione.

3. I PSP assicurano che gli USP abbiano il diritto di rinunciare al servizio di cui al paragrafo 1 e informano i propri USP dei mezzi per esercitare tale diritto di rinuncia del servizio.

I PSP assicurano altresì che gli USP che hanno rinunciato al servizio di cui al paragrafo 1 abbiano il diritto di annullare la rinuncia e fruire di tale servizio.

4. I PSP informano i propri USP che l'autorizzazione di un'operazione nonostante il rilevamento e la notifica di una discrepanza o la rinuncia a ricevere il servizio di cui al paragrafo 1 può comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. I PSP comunicano tali informazioni contestualmente alla notifica delle discrepanze di cui al paragrafo 1 o quando l'USP rinuncia al servizio di cui a tale paragrafo.

5. Il servizio di cui al paragrafo 1 è prestato al pagatore indipendentemente dall'interfaccia USP da questi utilizzata per impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo.

6. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 5 quinquies

Screening degli USP per quanto riguarda le sanzioni dell'Unione in caso di bonifici istantanei

1. I PSP che eseguono bonifici istantanei verificano se uno qualsiasi dei propri USP è una persona o un'entità inclusa nell'elenco.

I PSP effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

2. Durante l'esecuzione di un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario coinvolti in detta operazione non verificano se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento sono utilizzati per l'esecuzione di tale bonifico istantaneo siano persone o entità incluse nell'elenco, oltre a effettuare le verifiche di cui al paragrafo 1.

3. Un PSP che non ha effettuato le verifiche di cui al paragrafo 1 ed esegue un bonifico istantaneo che ha indotto un altro PSP coinvolto nell'esecuzione di tale operazione a non congelare i beni di persone o entità incluse nell'elenco o a mettere fondi o risorse economiche a disposizione di dette persone o entità risarcisce il danno finanziario causato all'altro PSP dalle sanzioni a questi inflitte in applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

4. I PSP si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

3)all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 4 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5 bis a 5 quinquies e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il... [inserire la data corrispondente a 8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e le danno immediata notifica delle eventuali modifiche successive a esse apportate.

1 ter. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 5 quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano:

a)nel caso di persone giuridiche, ammende amministrative soggette ad un limite massimo non inferiore al 10 % del fatturato netto totale annuo della persona giuridica nell'esercizio precedente;

b)nel caso di persone fisiche, ammende amministrative soggette ad un limite massimo non inferiore a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Ai fini della lettera a), se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*2 o di un'impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su tale persona giuridica, il fatturato pertinente è quello risultante dai conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio precedente.

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*2    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)."

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1230

All'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui l'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012 imponga a un prestatore di servizi di pagamento situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, in relazione a un bonifico istantaneo, di addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico, se si applicasse il paragrafo 1 del presente articolo.

Ai fini del primo comma, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis), del regolamento (UE) n. 260/2012 che sia transfrontaliero e in euro."

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Un PSP è un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'allegato I della direttiva 2015/2366 (nel seguito, la "PSD2"), come un ente creditizio, un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica.
(2)    L'EPC è un'associazione di diritto privato di prestatori di servizi di pagamento, fondata nel 2002, che funge da organo decisionale e di coordinamento del settore europeo dei pagamenti e ha il compito principale di sviluppare la SEPA.
(3)    Fonte: EPC.
(4)    COM (2018) 796 final del 5 dicembre 2018.
(5)    COM (2020) 592 final del 24 settembre 2020.
(6)    7225/21.
(7)    COM (2021) 32 final del 19 gennaio 2021.
(8)    COM (2021) 645 final del 19 ottobre 2021.
(9)    6301/22.
(10)    Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.
(11)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
(12)    Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione).
(13)    COM (2020) 591 final del 24 settembre 2020.
(14)    COM (2018) 796 final del 5 dicembre 2018.
(15)    COM (2021) 32 final del 19 gennaio 2021.
(16)     https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.eurosystemretailpaymentsstrategy~5a74eb9ac1.en.pdf .
(17)    Secondo la definizione dell'articolo 4, punto 4, della PSD2.
(18)    Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE (direttiva sulla moneta elettronica).
(19)    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
(20)     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/171123-report-sepa-requirements_en.pdf .
(21)     https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en .
(22)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Pagamenti-istantanei_it .
(23)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments/public-consultation_it .
(24)     https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/2021-instant-payments_en .
(25)     https://finance.ec.europa.eu/events/webinar-exploring-potential-instant-payments-eu-consumers-and-businesses-2021-06-10_en .
(26)     https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/735d5b9d-0c5e-11ec-adb1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-228471178 .
(27)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2022) 546.
(28)    I costi amministrativi sono definiti come i "costi in cui incorrono imprese, cittadini, organizzazioni della società civile e autorità pubbliche come conseguenza di attività amministrative svolte per rispettare gli obblighi amministrativi previsti dalle norme giuridiche".
(29)    Si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2022) 546.
(30)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(31)    L'IBAN funge da identificativo univoco quale definito all'articolo 4, punto 33, della PSD2 e da identificativo del conto di pagamento di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 260/2012.
(32)     https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=it .
(33)    GU C […] del […], pag. […].
(34)    GU C […] del […], pag. […].
(35)    Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(36)    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(37)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(38)    Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).
(39)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(40)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(41)    GU C […] del […], pag. […].