Bruxelles, 24.10.2022

COM(2022) 539 final

2022/0331(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La circolazione commerciale intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa può essere effettuata in sospensione dall'accisa (di seguito "sospensione di accisa") o dopo che i prodotti sono stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per essere consegnati per scopi commerciali (di seguito "accisa assolta"). Attualmente solo i movimenti in regime di sospensione di accisa sono controllati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . Per tali movimenti i tipi di operatori economici sono stabiliti e definiti nella direttiva 2008/118/CE del Consiglio 2 .

A norma del capo V della direttiva 2020/262 del Consiglio 3 , a decorrere dal 13 febbraio 2023 i movimenti ad accisa assolta sono controllati dal sistema informatizzato. Tipi specifici di operatori economici per i movimenti ad accisa assolta sono stati stabiliti e definiti nella direttiva 2020/262 del Consiglio.

Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio 4 stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i registri con i dati degli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Nell'ambito della cooperazione amministrativa gli Stati membri scambiano i dati contenuti in tali registri con un registro centrale gestito dalla Commissione solo per quanto riguarda gli operatori economici che trasportano prodotti in sospensione dall'accisa.

Sulla base dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, a decorrere dal 13 febbraio 2023 gli Stati membri gestiranno negli stessi registri della banca dati elettronica i dati degli operatori economici che intervengono nei movimenti ad accisa assolta.
Tali operatori economici sono definiti nella direttiva 2020/262 del Consiglio come speditori certificati e destinatari certificati.

Con la presente proposta gli Stati membri allineano la procedura relativa allo scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti in sospensione di accisa alla procedura di scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti ad accisa assolta.

Tale allineamento rafforzerà ulteriormente la digitalizzazione del controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e migliorerà la lotta contro la frode fiscale.

Inoltre la presente proposta sostituisce i riferimenti a un regolamento che sarà abrogato.
Più specificamente, il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio fa riferimento al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione 5 . Tale regolamento sarà abrogato a decorrere dal 13 febbraio 2023 e sostituito dal regolamento delegato (UE).../... della Commissione [OP: inserire il numero di pubblicazione del regolamento menzionato nella nota a piè di pagina] 6 . Con la presente proposta il riferimento al regolamento precedente sarà sostituito dal riferimento al nuovo regolamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è collegata alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, che disciplina la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato Membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

Obiettivo della presente proposta è ampliare l'ambito di applicazione degli articoli 15, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio affinché gli Stati membri si scambino informazioni riguardanti tutti gli operatori economici e non solo quelli che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.

La presente proposta è inoltre collegata alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio in quanto il regolamento delegato (UE).../... [OP: inserire il numero di pubblicazione], che sostituirà il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, è conforme alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La modifica è di natura prettamente tecnica e, di conseguenza, non ha alcun impatto sulle altre politiche dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio stabilisce norme armonizzate per quanto riguarda lo scambio di dati per il corretto funzionamento dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra gli Stati membri; in assenza di tali norme, gli Stati membri potrebbero stabilire norme a livello bilaterale, con variazioni da uno Stato membro all'altro. La presente proposta estende l'applicazione delle procedure esistenti in materia di scambio di dati agli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

Proporzionalità

La proposta di modifica non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Obiettivo della proposta è introdurre l'obbligo per gli Stati membri di scambiare con il registro centrale i dati conservati nei registri nazionali relativi agli operatori economici che intervengono nella circolazione dei prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva (EU) 2020/262 del Consiglio. In assenza di tale proposta lo scambio completo di informazioni non sarà possibile, con ripercussioni negative sugli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, sul rischio di frode e sulla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Regolamento del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto è stata effettuata per la rifusione della direttiva 2008/118/CE. Dopo essere stata modificata in modo sostanziale a più riprese, la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, che definisce un regime generale per i prodotti sottoposti ad accisa, è stata abrogata per motivi di chiarezza dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio. La proposta di rifusione era accompagnata da una valutazione d'impatto della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, incentrata su taluni settori, tra cui l'automazione dei movimenti all'interno dell'UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo. La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio riguarda l'informatizzazione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo, non prevista dalla direttiva 2008/118/CE.

Efficienza normativa e semplificazione

La valutazione della direttiva 2008/118/CE è stata effettuata nell'ambito del programma REFIT della Commissione.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione della vita privata attraverso le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento (UE) n. 389/2012.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non saranno necessarie ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta estende l'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 389/2012, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di scambiare le informazioni necessarie qualora si verifichi la distruzione totale o la perdita irrimediabile di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione sarà abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE).../... [OP: inserire il numero di pubblicazione]. La proposta sostituisce il riferimento all'allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione nell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento con il riferimento all'allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE).../... [OP: inserire il numero di pubblicazione].

La proposta estende l'ambito di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 389/2012, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di scambiare mediante un registro centrale le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa tra Stati membri, alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

L'articolo 20, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 389/2012 fa riferimento alla possibilità di validare elettronicamente i numeri di registrazione delle accise degli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. La proposta ne amplia l'ambito di applicazione in modo che tale opzione si applichi ai numeri di accisa degli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato Membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

2022/0331 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 7 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 36 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio 9 stabilisce che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato Membro per esservi consegnati per scopi commerciali avvenga sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato. L'articolo estende in tal modo l'uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , impiegato per controllare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Tale estensione dell'uso del sistema informatizzato inizierà ad applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023.

(2)Al fine di rispecchiare tale estensione dell'uso del sistema informatizzato è necessario ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 a tutti i prodotti sottoposti ad accisa interessati, a prescindere dall'applicazione di un regime di sospensione dall'accisa.

(3)L'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012 impone agli Stati membri di inserire nei registri elettronici la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall'autorizzazione di cui all'allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione 11 . Tuttavia, a decorrere dal 13 febbraio 2023 il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione sarà sostituito dal regolamento delegato (UE).../... della Commissione [GU: inserire il numero di pubblicazione del regolamento menzionato nella nota a piè di pagina] 12 . Per motivi di chiarezza è opportuno riflettere tale sostituzione all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012.

(4)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia prevedere lo scambio di informazioni che ciascuno Stato membro inserisce nel registro elettronico riguardanti gli operatori economici che trasportano merci immesse in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportate verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnate per scopi commerciali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, ossia garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato in tutti gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento di tali dati nell'ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.

(6)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

(7)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 e di concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2023.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2012

Il regolamento (UE) n. 389/2012 è così modificato:

(1)all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa;";

(2)l'articolo 19 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall'autorizzazione di cui all'allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE).../...
[OP: inserire il numero di pubblicazione]*;

____________________________________________________________

*    Regolamento delegato (UE).../... della Commissione, del..., che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e fissando le soglie per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L ...) [OP: inserire il numero e il riferimento della GU].";

(b)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardanti gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio* sono scambiate automaticamente tramite un registro centrale."

__________________________________________________________________

*    Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).";

(3)all'articolo 20, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione provvede affinché le persone che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 possano ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del presente regolamento.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).
(2)    Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(3)    Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(4)    Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
(6)    Regolamento delegato (UE).../... della Commissione, del..., che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e fissando una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L...) [OP: inserire il numero e il riferimento della GU].
(7)    GU C […] del […], pag. […].    
(8)    GU C […] del […], pag. […].
(9)    Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(10)    Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).
(11)    Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
(12)    Regolamento delegato (UE).../... della Commissione, del..., che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e fissando una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L...) [OP: inserire il numero e il riferimento della GU].
(13)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).