Bruxelles, 14.10.2022

COM(2022) 525 final

2022/0325(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base della PCP") 1 mira a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante a tale riguardo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca. Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP).

Obiettivo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Come richiesto dal piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, 2 la presente proposta è intesa a stabilire le possibilità di pesca, espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e limiti massimi di cattura per i gamberi, per gli Stati membri interessati (Spagna, Francia e Italia).

La presente proposta è altresì intesa a fissare le possibilità di pesca conformemente agli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), un'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna. Le misure adottate nel quadro della CGPM sono vincolanti per i suoi membri.

Infine, per quanto riguarda il Mar Nero, la presente proposta è intesa a fissare un contingente autonomo per lo spratto al fine di non aumentare il livello attuale di mortalità per pesca.
Esso propone inoltre di recepire nel diritto dell'Unione il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti per il rombo chiodato, come stabilito dalla CGPM.

L'obiettivo ultimo della proposta è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale mira a conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della PCP.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità dal momento che la PCP è una politica comune e fa in modo che ciascun bacino marittimo regionale dell'UE (ad esempio Baltico, Mediterraneo) sia oggetto di un regolamento sulle possibilità di pesca che garantisca condizioni di parità nell'attuazione della PCP. L'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, prevede che il Consiglio adotti le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

La proposta è intesa ad assegnare possibilità di pesca agli Stati membri. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono liberi di ripartire come credono tali possibilità di pesca tra le navi battenti la loro bandiera; essi dispongono pertanto di un ampio potere discrezionale sulle decisioni relative allo sfruttamento delle opportunità in linea con i loro modelli sociali ed economici.

La proposta non avrebbe alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e a norma dell'articolo 16 del regolamento di base della PCP.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023".

Assunzione e uso di perizie

La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione dei regolamenti sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Il piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca volto ad affrontare il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse nella pesca demersale nel Mediterraneo occidentale. Inoltre l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano pluriennale prevede la possibilità che la diminuzione dello sforzo di pesca possa essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine (FMSY) entro il 1o gennaio 2025. Sulla base dei pareri scientifici, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (regolamento sulle possibilità di pesca per il 2022) 3 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per i pescherecci con palangari e limiti di cattura per i gamberi.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la presente proposta è intesa ad attuare misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta sarà attuata in linea con il regolamento di base della PCP. Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 4 .

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta è intesa a stabilire, per il 2023, le possibilità di pesca degli Stati membri per taluni stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare:

A.    Attuazione del piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo occidentale

Nell'ambito del piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, il Consiglio stabilisce uno sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, per ciascun gruppo di sforzo di pesca per Stato membro e per i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano.

Nel 2021, i pareri scientifici dello CSTEP e del comitato scientifico consultivo della CGPM raccomandavano, al fine di conseguire l'MSY per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, di intraprendere interventi rapidi e adottare riduzioni effettive della mortalità per pesca. Gli stock di nasello e di gambero rosa mediterraneo sono stati talmente sovrasfruttati che lo CSTEP li ha considerati in via precauzionale a un livello inferiore a Blim, ossia il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta.

Lo CSTEP (STECF-21-13 e PLEN-21-03) ha segnalato quanto fosse necessario un approccio olistico, che combinasse misure relative allo sforzo di pesca per pescherecci da traino e pescherecci con palangari e misure relative ai limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo, al fine di ridurre urgentemente la mortalità per pesca, in particolare per gli stock di nasello e di gambero rosa mediterraneo. Questo approccio è stato attuato dal regolamento sulle possibilità di pesca per il 2022; la Commissione propone di applicare tale approccio anche per il 2023.

La presente proposta comprende una serie di "pro memoria" (pm) per il livello dello sforzo di pesca e il livello delle catture e sarà completata in una fase successiva, quando sarà disponibile il parere dello CSTEP.

Al fine di promuovere l'uso di attrezzi selettivi e di istituire zone vietate alla pesca che siano efficaci nel proteggere il novellame e i riproduttori, il regolamento sulle possibilità di pesca per il 2022 ha istituito inoltre un meccanismo di compensazione in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino; la Commissione propone di proseguire l'attuazione di tale meccanismo anche nel 2023.

Sulla base dell'esperienza relativa al primo anno di applicazione, la Commissione ritiene necessario chiarire le modalità di applicazione retroattiva del meccanismo per il 2022.
La Commissione propone inoltre di assegnare il pm% dei giorni di pesca conformemente ai pareri scientifici per il 2023.

B.    Misure CGPM applicabili nel Mar Mediterraneo, tra cui:

- limiti di cattura e limiti al numero di autorizzazioni di pesca per il corallo rosso in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27);

- limiti al numero di autorizzazioni di pesca per la lampuga in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27);

- misure per gli stock di piccoli pelagici nell'ambito del piano di gestione pluriennale della CGPM per le piccole specie pelagiche adottato nel Mare Adriatico nel 2021 (GSA 17 e 18).

Per il 2023 la Commissione propone di proseguire l'attuazione delle disposizioni di tale piano, che segue un approccio in due fasi e comprende un periodo transitorio e misure a lungo termine.

Il 2023 è il secondo anno del periodo transitorio e la Commissione propone di proseguire l'attuazione dei limiti di cattura con la quota transitoria interna tra Italia e Croazia e la riserva transitoria per la Slovenia, nonché un limite massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino adibiti alla cattura di piccoli pelagici.

Tale limite massimo di capacità dovrebbe essere lo stesso del regolamento sulle possibilità di pesca del 2022 e basarsi sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2014.

- Misure per gli stock demersali nell'ambito del MAP nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18):

in occasione della sua 45a sessione annuale del novembre 2022, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione che riduca lo sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti (OTB) e per i pescherecci a sfogliara (TBB) per il 2023. La proposta sarà aggiornata mediante un documento informale con i livelli di riduzione dopo la sessione annuale della CGPM.

La capacità massima della flotta prevista dal regolamento sulle possibilità di pesca per il 2022 dovrebbe rimanere in vigore per il 2023.

La proposta comprende una serie di spazi riservati per gli stock per i quali le misure transitorie della CGPM scadono alla fine del 2022 e per i quali la CGPM dovrebbe adottare nuove misure in occasione della sua 45a sessione annuale nel novembre 2022.

- Misure per la gestione del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA 12‑16), nel Mar Ionio (GSA 19-21) e nel Mare di Levante (GSA 24-27).

- Misure per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3).

C.    Misure CGPM applicabili nel Mar Nero, tra cui:

- un contingente autonomo per lo spratto stabilito sulla base di pareri scientifici;

- TAC e ripartizione di contingenti per il rombo chiodato nell'ambito del piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato della CGPM, che attua le disposizioni della raccomandazione CGPM/43/2019/3 (GSA 29).

Per quanto riguarda i livelli dei TAC e dei contingenti per il rombo chiodato, la proposta della Commissione sarà aggiornata dopo la 45a sessione annuale della CGPM nel novembre 2022.

Le raccomandazioni della CGPM fino al 2017 sono state recepite nel diritto dell'UE a norma del regolamento (UE) n. 1343/2011 (modificato) 5 e la Commissione ha adottato una proposta per attuare le raccomandazioni adottate dalla CGPM nel 2018 e nel 2019 (COM/2021/434 final).

Le misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, quali la chiusura della pesca nel periodo di riproduzione, fanno parte della presente proposta, poiché in assenza di tali periodi di chiusura, ad esempio per il rombo chiodato nel Mar Nero, le possibilità di pesca non potrebbero essere fissate allo stesso livello. L'estensione del periodo di chiusura può variare in funzione dello stato dello stock sulla base di pareri scientifici.

2022/0325 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio per quanto riguarda la fissazione delle possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, nonché eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP") è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e in modo progressivamente incrementale al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L'obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell'MSY per tutti gli stock e le potenziali implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.

(4)Pertanto conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013 i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca, e sulla base delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(6)Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale ("il piano") è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019.
Il piano è inteso a raggiungere e mantenere l'MSY per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari, fissato in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del piano, nonché in termini di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici.

(8)[Spazio riservato alla spiegazione relativa al parere scientifico] Sulla base di tale parere, per il 2023, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, dovrebbe pertanto essere ridotto del pm% rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio 8 .

(9)Nel 2021, secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell'MSY per gli stock ittici del Mediterraneo occidentale erano necessarie ulteriori azioni urgenti, segnatamente per gestire la mortalità per pesca derivante dai pescherecci con palangari demersali. Sulla base di tale parere, l'allegato III del regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del piano, ha stabilito lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari, sulla base dello sforzo di pesca espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

(10)[Spazio riservato ai migliori pareri scientifici disponibili]. Sulla base di tale parere, per il 2023 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari sia ridotto del pm% rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio. Questo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari non dovrebbe pregiudicare lo sforzo di pesca massimo consentito da stabilire per il 2024.

(11)Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, sarebbe necessaria una diminuzione sostanziale della mortalità per pesca del gambero viola nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per raggiungere l'MSY al più tardi entro il 2025. Il comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha formulato un parere simile riguardo alla mortalità per pesca del gambero viola nella GSA 2. Inoltre lo CSTEP stima che la biomassa del gambero viola sia in calo. Sulla base di tale parere, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha stabilito, per il 2022, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle sottozone geografiche (GSA) 1-5-6-7 e nelle GSA 8 9-10-11.

(12)[Spazio riservato ai migliori pareri scientifici disponibili] Per il 2023 i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1-2-5-6-7 dovrebbero pertanto essere pm% e il limite massimo di cattura per il gambero viola nelle GSA 8-9-10-11 dovrebbe pertanto essere pm%.

(13)Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, la biomassa di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 era in calo. Sulla base di tale parere, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha stabilito, per il 2022, i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8-9-10-11.

(14)[Spazio riservato in attesa del parere definitivo dello CSTEP] Per il 2023 i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8-9-10-11 dovrebbero pertanto essere pm%.

(15)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(16)Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/1 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un massimo di giorni di pesca consentiti, per tipo di rete da traino e segmento di flotta, per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(17)Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un livello massimo di catture e un correlato limite massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino adibiti alla cattura di piccoli pelagici con una deroga per le flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di piccoli pelagici. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(18)Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una ripartizione di sforzo minima per gli stock demersali.

(19)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(20)Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/11 relativa a misure di gestione per l'uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo, recante modifica della raccomandazione CGPM/43/2019/1 (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione del 2019 aveva introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in un numero massimo di pescherecci adibiti alla cattura della lampuga e la raccomandazione del 2021 aveva prorogato tali misure fino alla fine del 2023. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(21)[Spazio riservato alle nuove misure per il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia]

(22)[Spazio riservato alle nuove misure per il gambero rosa mediterraneo nel Mar Ionio]

(23)[Spazio riservato alle nuove misure per il gambero rosa mediterraneo nel Mare di Levante]

(24)[Spazio riservato alle nuove misure per l'occhialone nel Mare di Alborán]

(25)Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto un TAC regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno.
Queste ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in assenza di tali misure, il livello del TAC per il rombo chiodato dovrebbe essere ridotto per garantirne la ricostituzione. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(26)[Spazio riservato al contingente per il rombo chiodato con decisione relativa al rinnovo]

(27)[Spazio riservato al contingente per il rombo chiodato con decisione relativa al riporto]

(28)Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

(29)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 9 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(30)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Per facilitarne una rapida attuazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(31)Al fine di promuovere l'uso della selettività degli attrezzi e di istituire zone vietate alla pesca che siano efficaci nel proteggere il novellame e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha istituito un meccanismo di compensazione in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Poiché i pareri scientifici continuano a raccomandare un ulteriore miglioramento della selettività e zone vietate alla pesca che siano efficaci nel proteggere il novellame e i riproduttori, tale meccanismo dovrebbe continuare nel 2023. Sulla base dell'esperienza relativa al primo anno di applicazione, al fine di garantire la piena efficienza del sistema di compensazione, la Commissione ritiene necessario chiarire le modalità di applicazione retroattiva del meccanismo a decorrere dal 1o gennaio 2022, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/110. Conformemente ai pareri scientifici per il 2023, è necessario assegnare il pm% dei giorni di pesca. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/110.

(32)È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero che sfruttano i seguenti stock ittici:

(a)corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);

(b)gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);

(c)acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

(d)nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

(e)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all'articolo 4, lettera g);

(f)occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán quale definito all'articolo 4, lettera h);

(g)spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera i).

2.Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3
Definizioni

(1)Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(2)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

(3)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

(4)"totale ammissibile di catture" (TAC):

(5)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

(6)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;

(7)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

(8)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

(9)"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

(10)"valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

(11)"dispositivo di concentrazione dei pesci" o "FAD": qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:

(1)"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(2)"Mar Mediterraneo": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(3)"Mar Mediterraneo occidentale": le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(4)"Mare Adriatico": le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(5)"Canale di Sicilia": le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(6)"Mar Ionio": le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(7)"Mare di Levante": le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(8)"Mare di Alborán": le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(9)"Mar Nero": le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I
Mar Mediterraneo

Articolo 5

Corallo rosso

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2.Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.

3.Ai pescherecci dell'Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.

4.Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 6
Lampuga

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

2.Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.

CAPO II
Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7
Stock demersali

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e degli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale è stabilita inoltre nell'allegato III.

4.    La ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri a norma del presente articolo e dell'allegato III deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) è conforme ai criteri enunciati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

   b) non pregiudica:

i)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii)gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

iv)i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

v)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8
Meccanismo di compensazione

1.Per il segmento di flotta interessato, conformemente all'allegato III, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca entro il pm% complessivo dello sforzo di pesca dei pescherecci da traino di tale Stato membro.

2.Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

3.Il pm% complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta interessato dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

4.Uno Stato membro può concedere la ripartizione supplementare di giorni di pesca di cui al paragrafo 1, a condizione che:

(a)tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

(b)tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

(c)tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

(d)lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

5.Lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo messo in atto e imputato a tale ripartizione supplementare, utilizzando i codici specifici di comunicazione ad essa riferiti.

6.Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 9
Registrazione dati e trasmissione

1.    Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

2.    Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

CAPO III
Mare Adriatico

Articolo 10
Stock di piccoli pelagici

1.    Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.

2.    Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.

3.    La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero, in relazione ai pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici è fissata nell'allegato IV.

Articolo 11
Stock demersali

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2.Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.

3.Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all'allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12
Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato IV.

CAPO IV
Canale di Sicil
ia, Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 13
[Spazio riservato alle nuove misure]

CAPO V
Mare di Alborán

Articolo 14

[Spazio riservato alle nuove misure]

CAPO VI
Mar Nero

Articolo 15
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2.Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

Articolo 16
Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1.Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

Articolo 17
Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

Articolo 18
Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 19

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 non pregiudica:

(a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e

(c)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20
Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato VII.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Modifica del regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio

 L'allegato III del regolamento (CE) 2022/110 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia, l'articolo 21 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).
(4)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(6)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(7)    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).
(9)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Bruxelles, 14.10.2022

COM(2022) 525 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2022


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Corallium rubrum

COL

Corallo rosso

Tabella 1. Numero massimo di autorizzazioni di pesca 1

Stati membri

Corallo rosso

COL

Grecia

12

Spagna

0 ( 2 )

Francia

32

Croazia

28

Italia

40

Tabella 2. Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie

Corallo rosso

Zona

Acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo -
GSA 1-27

Corallium rubrum

COL/GF1-27

Grecia

1,844

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

0 (2)

Francia

1,400

Croazia

1,226

Italia

1,378

Unione

5,848

TAC

Non pertinente

/Accordo non raggiunto

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuga

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali (*)

Stato membro

Lampuga DOL

Italia

797

Malta

130

(*) Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2023 in conformità del regolamento (UE) n. 1343/2011.

ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, secondo quanto definito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino 31 e pescherecci con palangari demersali adibiti alla pesca degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Tabella 1.    Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a)

Pescherecci da traino nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)

Pescherecci da traino in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

< 12 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)

 

Pescherecci con palangari demersali nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

mp

pm

pm

EFF1/MED1_LL4

d)

d) Pescherecci con palangari demersali in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna
(GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m e < 18 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m e < 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

pm

pm

pm

EFF1/MED2_LL4

Tabella 2.    Limite massimo di cattura

e)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 1, 2, 5, 6 e 7

(ARA/GF1-7)

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Livello massimo delle catture

f)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

(Aristeus antennatus)

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARA/GF8-11)

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Livello massimo delle catture

Specie:

Gambero rosso

(Aristaeomorpha foliacea)

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARS/GF8-11)

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Livello massimo delle catture

ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Sogliola

1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF1718)

Italia

32941

 (*)

Livello massimo delle catture

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Croazia

51735

TAC

Non pertinente

(*) Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva dei piccoli pelagici

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italia

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenia  (*)

PS

4

433,7

38,5

(*) La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come indicato sia nel registro nazionale che nel registro CGPM del 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

2.    Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino e segmento di flotta adibiti alla pesca degli stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico).

Giornate di pesca 2022

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

ITALIA

CROAZIA

SLOVENIA  (*)

Reti da traino (OTB)

Sottozone 17 e 18 della CGPM

triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

pm

pm

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

pm

pm

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

pm

pm

Sfogliare (TBB)

Sottozona 17 della CGPM

Sogliola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

pm

pm

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

pm

pm

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

pm

pm

(*) La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliara autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italia

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenia (*)

OTB

11

1 813,00

168,67

(*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e adibiti alla pesca per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.

ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO, NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA

[Spazio riservato alle nuove misure]

ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

[Spazio riservato alle nuove misure]

ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Specie

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

Contingente analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

3 442,50

Unione

11 475

TAC

Non pertinente/non concordato

Specie

Rombo chiodato

Scophthalmus maximus

Zona

Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29

(TUR/F3742C)

Bulgaria

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Romania

pm

Unione

pm

 (*1)

TAC

pm

(*1) Dal 15 aprile al 15 giugno 2022 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.

ALLEGATO VIII

CHE MODIFICA L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) 2022/110

L'allegato III del regolamento (CE) 2022/110 è così modificato:

1)    nella tabella relativa ai pescherecci da traino nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), alla lettera a), la nota 2 è sostituita dalla seguente:

"2)    Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca nell'ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato, purché:

a) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c) tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d) lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici (EFF1/MED1_TR1_AA, EFF1/MED1_TR2_AA, EFF1/MED1_TR3_AA, EFF1/MED1_TR4_AA e EFF2/MED1_TR1_AA, EFF2/MED1_TR2_AA, EFF2/MED1_TR3_AA, EFF2/MED1_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) o d).

 

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta interessato dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2022.".

(1)Nella tabella relativa ai pescherecci da traino in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), alla lettera b), la nota 4 è sostituita dalla seguente:

"3)    Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca nell'ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato.

Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

a) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %;

o

b) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;

o

c) tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre il novellame di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020;

o

d) lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici (EFF1/MED2_TR1_AA, EFF1/MED2_TR2_AA, EFF1/MED2_TR3_AA, EFF1/MED2_TR4_AA e EFF2/MED2_TR1_AA, EFF2/MED2_TR2_AA, EFF2/MED2_TR3_AA, EFF2/MED2_TR4_AA).

 

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) o d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta interessato dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2022.".

(1)    Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave –
autorizzati a raccogliere il corallo rosso.
(2)    In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.
(3) 1    TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.