Bruxelles, 3.10.2022

COM(2022) 509 final

2022/0313(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

   

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 la Repubblica ceca ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, il Consiglio ha concesso tale assistenza finanziaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Il 22 settembre 2022 la Repubblica ceca ha chiesto nuovamente l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità ceche per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa alle misure per il mercato del lavoro adottate dalla Repubblica ceca a causa della pandemia di COVID-19. La verifica ha riguardato in particolare le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio:

a)il regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato programma "Antivirus". Il programma era inteso a compensare in parte i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia (opzione B), ad esempio dipendenti incapacitati a lavorare a causa di restrizioni di viaggio. Nell'ottobre 2020 è stata introdotta l'opzione A plus, volta a compensare integralmente i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività a causa delle misure adottate dalle autorità. Il programma e i suoi sottoprogrammi sono stati prorogati a più riprese. L'opzione A è rimasta in vigore dal 12 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, l'opzione A plus dal 1o ottobre 2020 al 31 maggio 2021 e l'opzione B dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2021 e dal 1o novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

b)le misure che concedono un sostegno compensativo sotto forma di credito d'imposta per i lavoratori autonomi. La prima, il programma "Pětadvacítka", garantisce ai lavoratori autonomi che sono stati costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica oltre la normale volatilità aziendale a causa dei rischi della COVID-19 per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito di compensazione sotto forma di credito d'imposta di 500 CZK pro capite per ogni giorno civile del periodo coperto dal credito di compensazione. Tale programma è rimasto in vigore dal 12 marzo 2020 all'8 giugno 2020. Il "credito di compensazione autunnale", una proroga de facto che ha modificato i parametri del programma "Pětadvacítka", è rimasto in vigore dal 5 ottobre 2020 al 15 febbraio 2021; esso garantiva un credito d'imposta di 500 CZK pro capite ai lavoratori autonomi costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica a causa di rischi per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità. Il programma "nuovo credito di compensazione per il 2021", che proponeva di aumentare il sostegno a 1 000 CZK al giorno pro capite, è rimasto in vigore dal 1º febbraio 2021 al 31 maggio 2021. L'ultimo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, anch'esso pari a 1 000 CZK al giorno, denominato "credito di compensazione per il 2022", è rimasto in vigore dal 22 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.

c)la parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi che continuano l'attività durante il periodo di erogazione del sostegno era un regime in base al quale lo Stato provvedeva al pagamento del corrispondente contributo dovuto mensilmente da marzo ad agosto 2020. Benché il programma sia arrivato a conclusione nell'agosto 2020, nel 2021 è stato necessario versare ulteriori importi per liquidare ai lavoratori autonomi gli importi degli anticipi da loro versati nel 2020.

d)l'"indennità di assistenza" per i lavoratori autonomi compensa la perdita di reddito subita dagli stessi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L'importo giornaliero del sostegno, che ammontava a 424 CZK per il mese di marzo 2020 e a 500 CZK da aprile a giugno 2020, è stato successivamente prorogato per il periodo ottobre 2020-maggio 2021 con un importo pari a 400 CZK

La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Repubblica ceca assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, vale a dire il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta fa parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente atto è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta, che fa seguito alla richiesta di uno Stato membro, è una dimostrazione tangibile di solidarietà europea, in quanto fornisce a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica per regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID-19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di assumere prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva verso singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; nonché

·la possibilità di rinnovare il debito.

2022/0313 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Repubblica ceca il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 2 , ha concesso alla Repubblica ceca assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 2 000 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Repubblica ceca volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Il prestito doveva essere utilizzato dalla Repubblica ceca per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345.

(3)L'epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Repubblica ceca. Ciò ha determinato a più riprese un aumento repentino e severo della spesa pubblica ceca connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) c), d) ed e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345.

(4)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Repubblica ceca nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla e limitarne le ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e continuano ad avere un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Repubblica ceca ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 37,7 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali salite rispettivamente al 5,9 % e al 41,9 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Repubblica ceca un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 42,8 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Repubblica ceca aumenterà del 2,3 % nel 2022.

(5)Il 22 settembre 2022 la Repubblica ceca ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 2 500 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Repubblica ceca ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da (6) a (9).

(6)Il regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato programma "Antivirus", di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, era inteso a compensare i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia (opzione B). La base giuridica era costituita dalla "risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020", come modificata, e dall'articolo 120 della "legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione" 3 , come modificata. Il programma è stato prorogato e modificato dalla "risoluzione n. 1039 del governo, del 14 ottobre 2020" con l'opzione A plus, volta a compensare integralmente i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività a causa delle misure adottate dalle autorità. Il programma è stato inoltre prorogato mediante diverse decisioni del governo, che hanno attivato l'opzione A dal 12 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, l'opzione A plus dal 1º ottobre 2020 al 31 maggio 2021 e l'opzione B dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2021 e dal 1º novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

(7)Il primo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, il cosiddetto programma "Pětadvacítka", di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, introdotto dalla "legge n. 159/2020 Racc." 4 , garantiva ai lavoratori autonomi che erano stati costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica oltre la normale volatilità aziendale a causa dei rischi della COVID-19 per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito di compensazione di 500 CZK pro capite per giorno civile. Tale programma è rimasto in vigore dal 12 marzo 2020 all'8 giugno 2020. La successiva modifica, il programma "credito di compensazione autunnale" introdotto dalla "legge n. 461/2020 Racc." 5 , e in vigore dal 5 ottobre 2020 al 15 febbraio 2021, garantiva ai lavoratori autonomi costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica a causa dei rischi per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito d'imposta di 500 CZK per giorno civile. La "legge n. 95/2021 Racc." 6 e le relative risoluzioni del governo (n. 154/2021 7 e n. 188/2021 8 ) hanno introdotto un'ulteriore modifica, denominata "nuovo credito di compensazione per il 2021", in vigore dal 1º febbraio 2021 al 31 maggio 2021, che ha aumentato l'importo del credito d'imposta a 1 000 CZK al giorno. Il "credito di compensazione per il 2022" introdotto dalla "legge n. 519/2021 Racc." 9 , ultima modifica di questo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, prevedeva anch'esso un importo di 1 000 CZK al giorno ed è rimasto in vigore dal 22 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.

(8)La parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi di cui all'articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio aveva per base giuridica la "legge n. 136/2020 Racc." 10 (per la sicurezza sociale) e la "legge n. 134/2020 Racc." 11 (per la sicurezza sanitaria). Lo Stato ha provveduto al pagamento del corrispondente contributo mensile da marzo ad agosto 2020 per i contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi. Benché il programma sia arrivato a conclusione nell'agosto 2020, nel 2021 è stato necessario versare ulteriori importi per liquidare ai lavoratori autonomi gli importi degli anticipi da loro versati nel 2020. La misura rappresenta gettito cui il governo rinuncia e che, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

(9)L'"indennità di assistenza" per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, ha per base giuridica le "risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020 12 , n. 311 del 26 marzo 2020, n. 354 del 31 marzo 2020, n. 514 del 4 maggio 2020, n. 552 del 18 maggio 2020, n. 1053 del 16 ottobre 2020, n. 1260 del 30 novembre 2020 e n. 446 del 10 maggio 2021", l'articolo 14 della "legge n. 218/2000 Racc. 13 sulle norme di bilancio", come modificata, che si applica ai lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale, e l'articolo 3, lettera h), della "legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle PMI", come modificata 14 . Tale misura compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L'importo giornaliero del sostegno era di 424 CZK per il mese di marzo 2020 e di 500 CZK da aprile a giugno 2020. Il programma è stato prorogato per il periodo ottobre 2020-maggio 2021, con un sostegno giornaliero di 400 CZK.

(10)La Repubblica ceca soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 349 588 352 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo in quanto connesso anche alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro nella Repubblica ceca. La Repubblica ceca intende finanziare 215 333 982 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione provenienti dal bilancio dell'UE e 634 254 370 EUR mediante finanziamenti propri.

(11)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Repubblica ceca e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 22 settembre 2022.

(12)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Repubblica ceca a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(13)Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 ha preso effetto.

(14)La Repubblica ceca e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(15)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(16)È opportuno che la Repubblica ceca informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(17)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Repubblica ceca e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è così modificata:

1)    l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Repubblica ceca un prestito dell'importo massimo di 4 500 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Repubblica ceca e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.";

2)    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La Repubblica ceca può finanziare le seguenti misure:

a) il programma "Antivirus", secondo quanto stabilito nella "risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020", come modificata, la cui base giuridica è l'articolo 120 della "legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione", come modificata e prorogata dalla risoluzione n. 1039 del governo, del 14 ottobre 2020 e da varie decisioni del governo;

b) l'opzione C del programma "Antivirus" secondo quanto previsto nella "legge n. 300/2020 Racc.";

c) il programma "Pětadvacítka", il credito di compensazione per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella "legge n. 159/2020 Racc.", come modificato dal "credito di compensazione autunnale" previsto dalla "legge n. 461/2020 Racc.", dal "nuovo credito di compensazione per il 2021" previsto dalla "legge n. 95/2021 Racc." e le relative "risoluzioni del governo n. 154/2021 e n. 188/2021", e dal "credito di compensazione per il 2022" previsto dalla "legge n. 519/2021 Racc.";

d) la parziale esenzione dal versamento dei contributi sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella "legge n. 136/2020 Racc." (per la sicurezza sociale) e nella "legge n. 134/2020" (per la sicurezza sanitaria);

e) l'"indennità di assistenza" per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nelle "risoluzioni del governo n 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo 2020, n. 354 del 31 marzo 2020, n. 514 del 4 maggio 2020 e n. 552 del 18 maggio 2020", modificate e prorogate da ultimo dalla "risoluzione n. 446 del governo, del 10 maggio 2021" e nell'articolo 14 della "legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio", come modificata, che si applica ai lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale, e nell'articolo 3, lettera h), della "legge n. 47/2002 Racc." sul sostegno alle PMI, come modificata, che si applica a tutti gli altri lavoratori autonomi."

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 17).
(3)    Legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 143 del 23 luglio 2004.
(4)    Legge n. 159/2020 Racc. su un credito di compensazione connesso alle misure di crisi correlate all'incidenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 59 del 14 aprile 2020.
(5)    Legge n. 461/2020 Racc. su un credito di compensazione legato alle misure di divieto o limitazioni delle attività lavorative connesse all'insorgenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 189 del 13 novembre 2020.
(6)    Legge n. 95/2021 Racc. sul credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 38 del 26 febbraio 2021.
(7)    Risoluzione n. 154/2021 Racc. del governo sul credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 60 del 31 marzo 2021.
(8)    Risoluzione n. 188/2021 Racc. del governo sulla determinazione del prossimo periodo del credito di compensazione per il credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 79 del 7 maggio 2021.
(9)    Legge n. 519/2021 Racc. sul credito di compensazione per il 2022, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 226 del 23 dicembre 2021.
(10)    Legge n. 136/2020 Racc. su taluni adeguamenti nel settore dei contributi previdenziali e dei contributi alla politica statale in materia di occupazione e pensioni in relazione alle misure di emergenza adottate nel 2020 durante l'epidemia, come modificata, pubblicata nella raccolta di leggi n. 48 del 27 marzo 2020.
(11)    Legge n. 134/2020 Racc., che modifica la legge n. 592/1992 Racc. sui premi dell'assicurazione sanitaria pubblica, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 48 del 27 marzo 2020.
(12)    Risoluzione n. 262/2020 Racc. del governo sull'adozione di una misura di crisi, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 42 del 19 marzo 2020.
(13)    Legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 65 del 21 luglio 2000.
(14)    Legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle piccole e medie imprese, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 20 dell'8 febbraio 2002.