Bruxelles, 5.10.2022

COM(2022) 502 final

2022/0307(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2022


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare al FES nel 2022.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9º e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

(b)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno dell'11° FES");

(c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 3 ("regolamento finanziario per l'11° FES");

(d)la decisione n. 1/2022 4 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 5 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore;

(e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 6 ;

(f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.

I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti del FES per sostenere finanziariamente il bilancio del fondo. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti del FES eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

2022/0307 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 8 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22, in particolare all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2022 una proposta che specifica l'importo della terza quota del contributo per il 2022.

(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio 11 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR 12 per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo, a titolo di terza quota per il 2022, sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(4)    GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 88.
(5)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
(6)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(7)    Decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio del 12.7.2022 (pag. 147).
(8)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(9)    Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).
(10)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(11)    Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).
(12)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): "Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione".

Bruxelles, 5.10.2022

COM(2022) 502 final

Proposta di

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2022


ALLEGATO

Terza quota 2022 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11° FES (%)

Commissione

BEI

Commissione +BEI

11° FES

11° FES

Importo totale della
terza quota 2022

BELGIO

3,24927

19 495 620

3 249 270

22 744 890

BULGARIA

0,21853

1 311 180

218 530

1 529 710

CECHIA

0,79745

4 784 700

797 450

5 582 150

DANIMARCA

1,98045

11 882 700

1 980 450

13 863 150

GERMANIA

20,57980

123 478 800

20 579 800

144 058 600

ESTONIA

0,08635

518 100

86 350

604 450

IRLANDA

0,94006

5 640 360

940 060

6 580 420

GRECIA

1,50735

9 044 100

1 507 350

10 551 450

SPAGNA

7,93248

47 594 880

7 932 480

55 527 360

FRANCIA

17,81269

106 876 140

17 812 690

124 688 830

CROAZIA

0,22518

1 351 080

225 180

1 576 260

ITALIA

12,53009

75 180 540

12 530 090

87 710 630

CIPRO

0,11162

669 720

111 620

781 340

LETTONIA

0,11612

696 720

116 120

812 840

LITUANIA

0,18077

1 084 620

180 770

1 265 390

LUSSEMBURGO

0,25509

1 530 540

255 090

1 785 630

UNGHERIA

0,61456

3 687 360

614 560

4 301 920

MALTA

0,03801

228 060

38 010

266 070

PAESI BASSI

4,77678

28 660 680

4 776 780

33 437 460

AUSTRIA

2,39757

14 385 420

2 397 570

16 782 990

POLONIA

2,00734

12 044 040

2 007 340

14 051 380

PORTOGALLO

1,19679

7 180 740

1 196 790

8 377 530

ROMANIA

0,71815

4 308 900

718 150

5 027 050

SLOVENIA

0,22452

1 347 120

224 520

1 571 640

SLOVACCHIA

0,37616

2 256 960

376 160

2 633 120

FINLANDIA

1,50909

9 054 540

1 509 090

10 563 630

SVEZIA

2,93911

17 634 660

2 939 110

20 573 770

REGNO UNITO

14,67862

88 071 720

14 678 620

102 750 340

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

600 000 000

100 000 000

700 000 000